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Document 61979CJ0139

Sentenza della Corte del 29 ottobre 1980.
Maizena GmbH contro Consiglio delle Comunità europee.
Isoglucosio - quote di produzione.
Causa 139/79.

Raccolta della Giurisprudenza 1980 -03393

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:250

61979J0139

SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 OTTOBRE 1980. - MAIZENA GMBH CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - ISOGLUCOSIO - QUOTE DI PRODUZIONE. - CAUSA 139/79.

raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 03393
edizione speciale greca pagina 00359
edizione speciale spagnola pagina 01217


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LI RIGUARDANO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE - RICEVIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 173 , 2* COMMA ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1111/77 , ART . 9 ( MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N . 1293/79 ) E ALLEGATO II )

2 . PROCEDURA - INTERVENTO - DIRITTO CONTEMPLATO PER TUTTE LE ISTITUZIONI COMUNITARIE - CONDIZIONI DI ESERCIZIO - INTERESSE AD AGIRE - CONDIZIONE NON NECESSARIA

( STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE , ART . 37 , 1* COMMA )

3 . AGRICOLTURA - NORME DI CONCORRENZA - CONDIZIONI DI APPLICAZIONE - POTERE DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO

( TRATTATO CEE , ART . 42 )

4 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMUNITA - NOZIONE

( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 )

5 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - PROCEDIMENTO D ' ELABORAZIONE - CONSULTAZIONE REGOLARE DEL PARLAMENTO - FORMALITA SOSTANZIALE - PORTATA

( TRATTATO CEE , ART . 43 , N . 2 , 3* COMMA E ART . 173 )

Massima


1 . L ' ART . 9 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 ( EMENDATO DALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 ) APPLICA ESSO STESSO I CRITERI ENUNCIATI NELL ' ART . 9 , NN . 1-3 , A CIASCUNA DELLA IMPRESE NOMINATIVAMENTE DESIGNATE DALL ' ALLEGATO II DELLO STESSO REGOLAMENTO ; QUESTE NE SONO QUINDI LE DESTINATARIE E SONO DI CONSEGUENZA DIRETTAMENTE E IDIVIDUALMENTE RIGUARDATE .

2 . L ' ART . 37 , 1* COMMA , DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE CONTEMPLA LO STESSO DIRITTO D ' INTERVENTO PER TUTTE LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA . NON SI PUO LIMITARE , PER UNA DI ESSE , L ' ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SENZA COMPROMETTERE LA SUA POSIZIONE ISTITUZIONALE , VOLUTA DAL TRATTATO , E , IN PARTICOLARE , DALL ' ART . 4 , N . 1 .

IL DIRITO DI INTERVENTO ATTRIBUITO ALLE ISTITUZIONI NON E SOGGETTO ALLA CONDIZIONE DELL ' ESISTENZA DI UN INTERESSE AD AGIRE .

3 . L ' ESERCIZIO DEL POTERE ATTRIBUITOGLI DALL ' ART . 42 , 1* COMMA , DEL TRATTATO CEE , DI DECIDERE QUALE MISURA LE NORME DI CONCORRENZA SI APPLICHINO NEL SETTORE AGRICOLO , COME PURE NEL COMPLESSO DELL ' ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , IL CONSIGLIO DISPONE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE .

4 . NON PUO COSTITUIRE DISCRIMINAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE , LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO DI INDUSTRIE CHE SI SPIEGHI CON DIFFERENZE OBIETTIVE ESISTENTI FRA LE SITUAZIONI IN CUI TALI INDUSTRIE SI TROVANO .

NON VI E NEMMENO DISCRIMINAZIONE AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA QUALORA , NELL ' ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI INTERESSE GENERALE , IL CONSIGLIO NON TENGA CONTO DELLE DIFFERENZE DI SITUAZIONE FRA IMPRESE DOVUTE ALLE SCELTE COMMERCIALI ED ALLA POLITICA INTERNA DELLE STESSE .

5 . LA CONSULTAZIONE CONTEMPLATA DALL ' ART . 43 , N . 2 , 3* COMMA , NONCHE DA ALTRE ANALOGHE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE , E LO STRUMENTO CHE CONSENTE AL PARLAMENTO L ' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO LEGISLATIVO DELLA COMUNITA . QUESTO POTERE COSTITUISCE UN ELEMENTO ESSENZIALE DELL ' EQUILIBRIO ISTITUZIONALE VOLUTO DAL TRATTATO . ESSO RIFLETTE , SIA PURE LIMITATAMENTE , SUL PIANO DELLA COMUNITA , UN FONDAMENTALE PRINCIPIO DEMOCRATICO SECONDO CUI I POPOLI PARTECIPANO ALL ' ESERCIZIO DEL POTERE PER IL TRAMITE DI UN ' ASSEMBLEA RAPPRESENTATIVA .

LA REGOLARE CONSULTATIONE DEL PARLAMENTO NEI CASI CONTEMPLATI DAL TRATTATO E QUINDI UNA FORMALITA SOSTANZIALE LA CUI INOSSERVANZA IMPLICA LA NULLITA DELL ' ATTO DI CUI TRATTASI . L ' OSSERVANZA DI DETTA FORMALITA IMPLICA CHE IL PARLAMENTO ESPRIMA LA PROPRIA OPINIONE ; TALE CONDIZIONE NON SI PUO CONSIDERARE SODDISFATTA DALLA SEMPLICE RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DEL CONSIGLIO , QUALORA QUESTA NON SIA SEGUITA DA ALCUN PARERE DEL PARLAMENTO .

Parti


NELLA CAUSA 139/79 ,

MAIZENA GMBH , CON SEDE IN AMBURGO , SPALDINGSTRASSE 218 , RAPPRESENTATA DAI SUOI AMMINISTRATORI KARL-HEINZ SCHLIETER E KLAUS A . SCHROETER , CON GLI AVVOCATI HANS G . KEMMLER , BARBARA RAPP-JUNG E ALEXANDER BOEHLKE , DEL FORO DI FRANCOFORTE SUL MENO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,

RICCORENTE ,

SOSTENUTA DAL

PARLAMENTO EUROPEO , RAPPRESENTATO DAL DIRETTORE GENERALE SIG . FRANCESCO PASETTI BOMBARDELLA , ASSISTITO DAL SIG . ROLAND BIEBER , AMMINISTRATORE PRINCIPALE PRESSO IL SERVIZIO GIURIDICO DELL ' ISTITUZIONE , E DAL PROF . ARVED DERINGER , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO ,

INTERVENIENTE ,

CONTRO

CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DAL SIG . DANIEL VIGNES , DIRETTORE PRESSO IL SERVIZIO GIURIDICO DELL ' ISTITUZIONE , ASSISTITO DAI SIGG . ARTHUR BRAUTIGAM E HANS-JOACHIM GLAESNER , IN QUALITA DI COAGENTI , DALL ' AVV . HANS-JURGEN RABE , DEL FORO DI AMBURGO , E DAL PROF . JEAN BOULOUIS , DECANO ONORARIO DELL ' UNIVERSITE DE DROIT , D ' ECONOMIE ET DE SCIENCES SOCIALES DI PARIGI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . DOUGLAS FONTEIN , DIRETTORE DELLA DIREZIONE QUESTIONI GIURIDICHE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , 100 , BD . KONRAD ADENAUER , KIRCHBERG ,

CONVENUTO ,

SOSTENUTO DALLA

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PETER GILSDORF , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . JACQUES DELMOLY , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELL ' ISTITUZIONE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL CONSIGLIERE GIURIDICO DI QUEST ' ULTIMA SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

INTERVENIENTE ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 GIUGNO 1979 , N . 1293 ( GU N . L 162 , PAG . 10 , CON RETTIFICA IN GU N . L 176 , PAG . 37 ), RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1111/77 , CHE STABILISCE DISPOSIZIONI COMUNI PER L ' ISOGLUCOSIO ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO REGISTRATO IN CANCELLERIA IL 5 SETTEMBRE 1979 , LA RICORRENTE , SOCIETA DI DIRITTO TEDESCO , PRODUTTRICE , FRA L ' ALTRO , DI ISOGLUCOSIO , HA CHIESTO A QUESTA CORTE L ' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 1111 , COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO 25 GIUGNO 1979 , N . 1293 ( GU N . L 162 , PAG . 10 , CON RETTIFICA IN GU N . L 176 , PAG . 37 ), NELLA PARTE IN CUI LE ASSEGNA , NELL ' ALLEGATO II , UNA DETERMINATA QUOTA DI PRODUZIONE .

2 A SOSTEGNO DELLA DOMANDA , LA RICORRENTE DEDUCE , OLTRE A VARI MOTIVI DI MERITO , UN MOTIVO DI CARATTERE FORMALE : LA SUA QUOTA DI PRODUZIONE , FISSATA DAL SUDDETTO REGOLAMENTO , DOVREBBE ESSERE ANNULLATA , IN QUANTO IL CONSIGLIO AVREBBE ADOTTATO TALE REGOLAMENTO SENZA AVER SENTITO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO , COME PRESCRITTO DALL ' ART . 43 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE , IL CHE COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI , AI SENSI DELL ' ART . 173 DELLO STESSO TRATTATO .

3 CON ORDINANZA 16 GENNAIO 1980 , LA CORTE HA AMMESSO L ' INTERVENTO DEL PARLAMENTO A SOSTEGNO DELLE CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE FONDATE SULLA VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI . CON ORDINANZA 13 FEBBRAIO 1980 , ESSA HA INOLTRE AMMESSO L ' INTERVENTO DELLA COMMISSIONE A SOSTEGNO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO .

4 IL CONSIGLIO HA ECCEPITO L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO , NONCHE DELL ' ISTANZA D ' INTERVENTO DEL PARLAMENTO A FAVORE DELLA RICORRENTE . IN VIA SUBORDINATA , ESSO HA CHIESTO CHE IL RICORSO VENISSE COMUNQUE RESPINTO .

5 PRIMA DI ESAMINARE LE QUESTIONI DI RICEVIBILITA SOLLEVATE DAL CONSIGLIO ED I MEZZI DEDOTTI DALLA RICORRENTE , E OPPORTUNO RICORDARE BREVEMENTE I FATTI RELATIVI ALL ' ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CONTROVERSO E IL CONTENUTO DI QUEST ' ULTIMO .

6 CON SENTENZA EMESSA IL 25 OTTOBRE 1978 NELLE CAUSE RIUNITE 103 E 145/77 ( ROYAL SCHOLTEN HONIG ( HOLDINGS ) LTD . C / INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE ; TUNNEL REFINERIES LTD . C / INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE , RACC . 1978 , PAG . 2037 ), LA CORTE DICHIARAVA INVALIDO IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 1111 , ' CHE STABILISCE DISPOSIZIONI COMUNI PER L ' ISOGLUCOSIO ' ( GU N . L 134 , PAG . 4 ), IN QUANTO I SUOI ARTT . 8 E 9 IMPONEVANO UN CONTRIBUTO ALLA PRODUZIONE DELL ' ISOGLUCOSIO DI 5 UNITA DI CONTO IL QUINTALE DI MATERIA SECCA PER IL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA STAGIONE SACCARIFERA 1977/1978 . LA CORTE RITENEVA , INFATTI , CHE IL REGIME INSTAURATO DAI SUDDETTI ARTICOLI LEDEVA IL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA ( NELLA FATTISPECIE , FRA PRODUTTORI DI ZUCCHERO E PRODUTTORI DI ISOGLUCOSIO ), DI CUI IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO ALL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO COSTITUISCE UNA SPECIFICA ESPRESSIONE . LA CORTE PRECISAVA , TUTTAVIA , CHE LA SENTENZA LASCIAVA AL CONSIGLIO LA FACOLTA DI ADOTTARE TUTTI GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI , COMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO , ONDE GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEGLI EDULCORANTI .

7 A SEGUITO DI TALE SENTENZA , LA COMMISSIONE PRESENTAVA AL CONSIGLIO , IL 7 MARZO 1979 , UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 . CON LETTERA 19 MARZO 1979 , PERVENUTA AL PARLAMENTO IL 22 MARZO SUCCESSIVO , IL CONSIGLIO CHIEDEVA IL PARERE DI DETTA ISTITUZIONE IN CONFORMITA ALL ' ART . 43 , N . 2 , 3* COMMA , DEL TRATTATO . IN DETTA LETTERA , IL CONSIGLIO SCRIVEVA , IN PARTICOLARE , QUANTO SEGUE :

' LA PROPOSTA IN OGGETTO TIENE CONTO DELLA SITUAZIONE VENUTASI A CREARE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 25 OTTOBRE 1978 , IN ATTESA DEL NUOVO REGIME APPLICABILE AL MERCATO DEGLI EDULCORANTI CHE DEVE ENTRARE IN VIGORE IL 1* LUGLIO 1980 . . . POICHE IL REGOLAMENTO DOVREBBE ESSERE APPLICATO A PARTIRE DAL 1* LUGLIO 1979 , IL CONSIGLIO GRADIREBBE CHE IL PARLAMENTO EUROPEO FORMULASSE IL SUO PARERE SU QUESTA PROPOSTA DURANTE LA SESSIONE DI APRILE ' .

8 L ' URGENZA DELLA CONSULTAZIONE CHIESTA NELLA LETTERA DEL CONSIGLIO DIPENDEVA DAL FATTO CHE LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO AVEVA ESSENZIALMENTE LO SCOPO , ONDE EVITARE UNA DISPARITA DI TRATTAMENTO FRA PRODUTTORI DI ZUCCHERO E PRODUTTORI DI ISOGLUCOSIO , DI SOTTOPORRE LA PRODUZIONE DI ISOGLUCOSIO A NORME ANALOGHE A QUELLE ESISTENTI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO , FINO AL 30 GIUGNO 1980 , NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DELLO ZUCCHERO ISTITUITA COL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 19 DICEMBRE 1974 , N . 3330 ( GU N . L 369 , PAG . 1 ). IN PARTICOLARE , SI TRATTAVA DI INSTAURARE A TITOLO TRANSITORIO , FINO ALLA SUDDETTA DATA , PER L ' ISOGLUCOSIO , UN REGIME DI QUOTE CHE DOVEVA APPLICARSI A DECORRERE DAL 1* LUGLIO 1979 , DATA D ' INIZIO DELLA NUOVA STAGIONE SACCARIFERA .

9 IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DEFERIVA IMMEDIATAMENTE LA CONSULTAZIONE ALLA COMMISSIONE ' AGRICOLTURA ' , PER L ' ESAME DI MERITO , E ALLA COMMISSIONE ' BILANCI ' , PER PARERE . QUESTA COMUNICAVA IL PROPRIO PARERE ALLA COMMISSIONE ' AGRICOLTURA ' IL 10 APRILE 1979 . LA COMMISSIONE ' AGRICOLTURA ' APPROVAVA , IL 9 MAGGIO 1979 , LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PROPRIO RELATORE . LA RELAZIONE E LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE ' AGRICOLTURA ' VENIVANO DISCUSSE DAL PARLAMENTO NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1979 . NELLA SEDUTA DELL ' 11 MAGGIO , L ' ASSEMBLEA RESPINGEVA LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE E LA RINVIAVA , PER RIESAME , ALLA COMMISSIONE ' AGRICOLTURA ' .

10 LA TORNATA PARLAMENTARE 7-11 MAGGIO 1979 DOVEVA ESSERE L ' ULTIMA PRIMA DELLA SEDUTA COSTITUTIVA DEL PARLAMENTO ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO , STABILITA , NELL ' ATTO RELATIVO ALL ' ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELL ' ASSEMBLEA A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO , PER IL 17 LUGLIO 1979 . L ' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO AVEVA INFATTI DECISO , NELLA RIUNIONE DEL 1* MARZO 1979 , DI NON PREVEDERE UNA TORNATA SUPPLEMENTARE FRA QUELLE DI MAGGIO E DI LUGLIO . ESSO AVEVA TUTTAVIA PRECISATO CHE :

' L ' UFFICIO DI PRESIDENZA AMPLIATO . . .

- RITIENE TUTTAVIA CHE QUALORA IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE RITENESSERO NECESSARIO PREVEDERE UNA TORNATA SUPPLEMENTARE , ESSI POTRANNO , CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO , CHIEDERE UNA CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO ; RESTA FERMO CHE UNA TALE TORNATA VERREBBE DEDICATA UNICAMENTE ALL ' ESAME DI RELAZIONI ELABORATE A SEGUITO DI CONSULTAZIONI URGENTI ;

'

NELLA RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 1979 , L ' UFFICIO DI PRESIDENZA DOVEVA CONFERMARE LA SUA POSIZIONE NEI SEGUENTI TERMINI :

' - CONFERMA LA SUA POSIZIONE PRESA IN OCCASIONE DELLA SUCCITATA RIUNIONE E NEL CORSO DELLA QUALE SI ERA DECISO DI NON PREVEDERE UNA TORNATA SUPPLEMENTARE TRA L ' ULTIMA TORNATA DELL ' ATTUALE PARLAMENTO E LA SEDUTA COSTITU TIVA DEL PARLAMENTO ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO , RITENENDO TUTTAVIA CHE , QUALORA LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI EFFETTIVI DEL PARLAMENTO , IL CONSIGLIO O LA COMMISSIONE AUSPICASSERO LA CONVOCAZIONE DI UNA TORNATA SUPPLEMENTARE , ESSI POTREBBERO - CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO - CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO ;

-DECIDE INOLTRE , TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 139 DEL TRATTATO CEE , CHE QUALORA AL PRESIDENTE VENISSE PRESENTATA UNA TALE DOMANDA , L ' UFFICIO DI PRESIDENZA AMPLIATO SI RIUNIRA PER ESAMINARE IL SEGUITO DA RISERVARVI ' .

11 IL 25 GIUGNO 1979 IL CONSIGLIO ADOTTAVA , SENZA AVERE OTTENUTO IL RICHIESTO PARERE , LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ELABORATA DALLA COMMISSIONE , ATTO CHE DIVENIVA COSI IL REGOLAMENTO N . 1293/79 RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 . IL TERZO ' VISTO ' DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 FA MENZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO . IL CONSIGLIO , TUTTAVIA , TENEVA CONTO DELLA MANCANZA DEL PARERE DEL PARLAMENTO , IN QUANTO CONSIDERAVA , AL TERZO PUNTO DEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO , CHE ' IL PARLAMENTO EUROPEO , CONSULTATO FIN DAL 16 MARZO 1979 SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , NON HA RESO NELLA SESSIONE DI MAGGIO IL SUO PARERE IN MERITO A QUELLA PROPOSTA ED HA RIMANDATO LA QUESTIONE AL PARERE DEL NUOVO PARLAMENTO ' .

12 A QUESTA CORTE SI CHIEDE L ' ANNULLAMENTO DI DETTO REGOLAMENTO N . 1293/79 , NELLA PARTE IN CUI MODIFICA IL REGOLAMENTO N . 1111/77 .

SULLA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA

13 IL CONSIGLIO SOSTIENE CHE LA DOMANDA E IRRICEVIBILE , IN QUANTO DIRETTA CONTRO UN REGOLAMENTO , SENZA CHE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO . L ' ATTO IMPUGNATO NON E , A SUO AVVISO , UNA DECISIONE ADOTTATA SOTTO FORMA DI REGOLAMENTO E NON RIGUARDA NE DIRETTAMENTE NE INDIVIDUALMENTE LA RICORRENTE . LA RICORRENTE ASSUME INVECE CHE IL REGOLAMENTO IMPUGNATO COSTITUISCE UN COMPLESSO DI DECISIONI INDIVIDUALI , UNA DELLE QUALI , ADOTTATA NEI SUOI CONFRONTI , LA RIGUARDA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE .

14 A TERMINI DELL ' ART . 9 , NN . 1 , 2 E 3 , DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 NELLA VERSIONE MODIFICATA CHE RISULTA DALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 ,

' 1 . UNA QUOTA DI BASE E ASSEGNATA AD OGNI IMPRESA STABILITA NELLA COMUNITA CHE PRODUCE ISOGLUCOSIO , PER IL PERIODO DI CUI ALL ' ARTICOLO 8 , PARAGRAFO 1 .

FATTA SALVA L ' APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3 , LA QUOTA DI BASE DI OGNI IMPRESA IN CAUSA E PARI AL DOPPIO DELLA SUA PRODUZIONE CONSTATATA A NORMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO DURANTE IL PERIODO DAL 1* NOVEMBRE 1978 AL 30 APRILE 1979 .

2 . AD OGNI IMPRESA CHE DISPONE DI UNA QUOTA DI BASE VIENE ASSEGNATA UGUALMENTE UNA QUOTA MASSIMA PARI ALLA SUA QUOTA DI BASE , PREVIA APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE . TALE COEFFICIENTE E QUELLO FISSATO AI SENSI DELL ' ARTICOLO 25 , PARAGRAFO 2 , SECONDO COMMA , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3330/74 PER IL PERIODO DAL 1* LUGLIO 1979 AL 30 GIUGNO 1980 .

3 . LA QUOTA DI BASE DI CUI AL PARAGRAFO 1 E EVENTUALMENTE CORRETTA IN MODO CHE LA QUOTA MASSIMA DETERMINATA CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 2

- NON SIA SUPERIORE ALL ' 85 % ,

- NON SIA INFERIORE AL 65 %

DELLA CAPACITA TECNICA ANNUA DI PRODUZIONE DELL ' IMPRESA IN QUESTIONE ' .

15 SECONDO L ' ART . 9 , N . 4 , LE QUOTE DI BASE DEFINITE IN FORZA DEI NN . 1 E 3 SONO FISSATE PER CIASCUNA IMPRESA COME INDICATO NELL ' ALLEGATO II . QUESTO ALLEGATO , CHE FA PARTE INTEGRANTE DELL ' ART . 9 , DISPONE CHE LA QUOTA DI BASE , PER LA RICORRENTE , E FISSATA IN 15 887 TONNELLATE .

16 NE CONSEGUE CHE L ' ART . 9 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 ( COME MODIFICATO DALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 ), IN COLLEGAMENTO CON L ' ALLEGATO II , APPLICA ESSO STESSO I CRITERI ENUNCIATI NELL ' ART . 9 , NN . 1-3 , A CIASCUNA DELLE IMPRESE CONSIDERATE , CHE NE SONO LE DESTINATARIE ; TALI DISPOSIZIONI LE RIGUARDANO , QUINDI , DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE . IL REGOLAMENTO N . 1293/79 E PERCIO UN ATTO CHE LE IMPRESE INTERESSATE , PRODUTTRICI DI ISOGLUCOSIO , POSSONO IMPUGNARE CON RICORSO DI ANNULLAMENTO IN FORZA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO .

SULLA RICEVIBILITA DELL ' ISTANZA D ' INTERVENTO DEL PARLAMENTO

17 IL CONSIGLIO METTE IN DUBBIO CHE IL PARLAMENTO POSSA INTERVENIRE VOLONTARIAMENTE IN UN PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI ALLA CORTE . A SUO AVVISO , UNA FACOLTA DI INTERVENTO DI QUESTO TIPO EQUIVALE AD UN DIRITTO D ' AZIONE , CHE NON E RICONOSCIUTO AL PARLAMENTO NEL SISTEMA GENERALE DEL TRATTATO . IN PROPOSITO , ESSO OSSERVA FRA L ' ALTRO CHE L ' ART . 173 DEL TRATTATO NON MENZIONA IL PARLAMENTO FRA LE ISTITUZIONI LEGITTIMATE A PROPORRE RICORSO DI ANNULLAMENTO E CHE L ' ART . 20 DELLO STATUTO DELLA CORTE NON LO MENZIONA FRA LE ISTITUZIONI AUTORIZZATE A DEPOSITARE OSSERVAZIONI NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE DI CUI ALL ' ART . 177 .

18 L ' ART . 37 DELLO STATUTO DELLA CORTE DISPONE CHE :

' GLI STATI MEMBRI E LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA POSSONO INTERVENIRE NELLE CONTROVERSIE PROPOSTE ALLA CORTE . UGUALE DIRITTO SPETTA AD OGNI ALTRA PERSONA CHE DIMOSTRI DI AVERE UN INTERESSE ALLA SOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA PROPOSTA ALLA CORTE , AD ESCLUSIONE DELLE CONTROVERSIE FRA STATI MEMBRI , FRA ISTITUZIONI DELLA COMUNITA , OVVERO FRA STATI MEMBRI DA UNA PARTE E ISTITUZIONI DELLA COMUNITA DALL ' ALTRA .

LE CONCLUSIONI DELL ' ISTANZA DI INTERVENTO POSSONO AVERE COME OGGETTO SOLTANTO L ' ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DI UNA DELLE PARTI ' .

19 IL 1* COMMA DI QUEST ' ARTICOLO PREVEDE PARI DIRITTO DI INTERVENTO PER TUTTE LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA . NON SI PUO LIMITARE , PER UNA DI ESSE , L ' ESERCIZIO DI TALE DIRITTO , SENZA COMPROMETTERE LA SUA POSIZIONE ISTITUZIONALE , VOLUTA DAL TRATTATO E , IN PARTICOLARE , DALL ' ART . 4 , N . 1 .

20 IN SUBORDINE , IL CONSIGLIO ASSUME CHE , ANCHE QUALORA DOVESSE AMMETTERSI IL DIRITTO D ' INTERVENTO DEL PARLAMENTO , L ' ESERCIZIO DI TALE DIRITTO PRESUPPORREBBE L ' ESISTENZA DI UN INTERESSE AD AGIRE . UN SIFFATTO INTERESSE PUO FORSE ESSERE PRESUNTO , MA CIO NON VIETA ALLA CORTE DI CONTROLLARNE , EVENTUALMENTE , L ' ESISTENZA . NELLA FATTISPECIE , TALE CONTROLLO PORTEREBBE NECESSARIAMENTE , SECONDO IL CONSIGLIO , AD ACCERTARE LA MANCANZA D ' INTERESSE DEL PARLAMENTO ALLA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA .

21 QUESTO ARGOMENTO VA DISATTESO , IN QUANTO INCOMPATIBILE COL SISTEMA DELL ' ART . 37 DELLO STATUTO DELLA CORTE . MENTRE , INFATTI , L ' ART . 37 , 2* COMMA , DI DETTO STATUTO STABILISCE CHE LE PERSONE DIVERSE DAGLI STATI E DALLE ISTITUZIONI POSSONO INTERVENIRE NELLE CONTROVERSIE SOTTOPOSTE ALLA CORTE QUALORA DIMOSTRINO DI AVERE INTERESSE ALLA SOLUZIONE DELLE STESSE , IL DIRITTO D ' INTERVENTO ATTRIBUITO ALLE ISTITUZIONI , E QUINDI AL PARLAMENTO , DALL ' ART . 37 , 1* COMMA , NON E SOTTOPOSTO A TALE CONDIZIONE .

SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

22 SECONDO LA RICORRENTE , L ' ART . 42 DEL TRATTATO , A NORMA DEL QUALE SPETTA AL CONSIGLIO DETERMINARE IN QUAL MISURA LE NORME SULLA CONCORRENZA SONO APPLICABILI IN MATERIA AGRICOLA , NON AUTORIZZA IL CONSIGLIO A LIMITARE PIU DEL NECESSARIO IL LIBERO GIOCO DELLA CONCORRENZA , CHE E UNO DEGLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DEL TRATTATO ENUNCIATI ALL ' ART . 3 , LETT . F ); ORA , I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO IN MATERIA DI ISOGLUCOSIO ANDREBBERO PER L ' APPUNTO OLTRE QUANTO NECESSARIO .

23 LA CREAZIONE DI UN SISTEMA PER GARANTIRE CHE LA CONCORRENZA NON SIA FALSATA NON E L ' UNICO OBIETTIVO INDICATO DALL ' ART . 3 DEL TRATTATO ; QUESTO PREVEDE ANCHE , IN PARTICOLARE , L ' INSTAURAZIONE DI UNA POLITICA AGRICOLA COMUNE . GLI AUTORI DEL TRATTATO , CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE IL SIMULTANEO PERSEGUIMENTO DI QUESTI DUE OBIETTIVI POTEVA , IN DETERMINATI MOMENTI E IN DETERMINATE CIRCOSTANZE , RIVELARSI DIFFICILE , HANNO STABILITO , ALL ' ART . 42 , 1* COMMA , CHE :

' LE DISPOSIZIONI DEL CAPO RELATIVO ALLE REGOLE DI CONCORRENZA SONO APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI SOLTANTO NELLA MISURA DETERMINATA DAL CONSIGLIO , NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI E CONFORMEMENTE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL ' ARTICOLO 43 , PARAGRAFI 2 E 3 , AVUTO RIGUARDO AGLI OBIETTIVI ENUNCIATI NELL ' ARTICOLO 39 ' .

VENGONO COSI CONTEMPORANEAMENTE RICONOSCIUTI LA PREVALENZA DELLA POLITICA AGRICOLA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL TRATTATO NEL SETTORE DELLA CONCORRENZA E IL POTERE DEL CONSIGLIO DI DECIDERE IN QUAL MISURA LE NORME SULLA CONCORRENZA DEVONO APPLICARSI NEL SETTORE AGRICOLO . NELL ' ESERCIZIO DI QUESTO POTERE , COME NELL ' INTERA ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA , IL CONSIGLIO DISPONE DI UN AMPIO MARGINE DI DISCREZIONALITA .

24 DALL ' ESAME DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI RISULTA CHE I LORO EVENTUALI EFFETTI SULLA CONCORRENZA COSTITUISCONO L ' INEVITABILE CONSEGUENZA DELLA LEGITTIMA INTENZIONE DEL CONSIGLIO DI SOTTOPORRE A RESTRIZIONI LA PRODUZIONE DI ISOGLUCOSIO . QUESTE RESTRIZIONI LASCIANO SUSSISTERE , D ' ALTRA PARTE , NON TRASCURABILI POSSIBILITA DI CONCORRENZA SUL PIANO DEI PREZZI , DELLE CONDIZIONI DI VENDITA E DELLA QUALITA DELL ' ISOGLUCOSIO . STANDO COSI LE COSE , NON SI PUO FAR CARICO AL CONSIGLIO DI AVER ECCEDUTO I LIMITI DEL SUO POTERE DISCREZIONALE .

SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA

25 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE IL CONSIGLIO , NELL ' ISTITUIRE UN REGIME DI QUOTE PER L ' ISOGLUCOSIO , HA SCELTO IL TIPO D ' INTERVENTO PIU RESTRITTIVO , CHE SI RISOLVE NELL ' IMPEDIRE OGNI RAZIONALE SFRUTTAMENTO , DA PARTE DELLA RICORRENTE , DELLA SUA CAPACITA PRODUTTIVA ; NESSUN PROVVEDIMENTO E STATO INVECE ADOTTATO NEI CONFRONTI DELL ' INDUSTRIA SACCARIFERA . GLI ONERI IN TAL MODO UNILATERALMENTE IMPOSTI ALL ' INDUSTRIA DELL ' ISOGLUCOSIO VIOLEREBBERO IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA .

26 IN PRIMO LUOGO , LA RICORRENTE NON PUO LAMENTARSI DI OSTACOLI FRAPPOSTI DAL CONSIGLIO AL RAZIONALE SFRUTTAMENTO DELLA SUA CAPACITA PRODUTTIVA , MENTRE LA SUA PRODUZIONE EFFETTIVA NON HA NEPPURE RAGGIUNTO LA QUOTA MASSIMA ASSEGNATALE . D ' ALTRA PARTE , ANCHE SOTTO QUESTO ASPETTO , IL VERO PROBLEMA E QUELLO DEL SE , NELL ' ADOTTARE I PROVVEDIMENTI IN QUESTIONE , IL CONSIGLIO SIA ANDATO OLTRE I LIMITI DEL POTERE DISCREZIONALE SPETTANTEGLI . LA SOLUZIONE , COME RISULTA DALLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI , E NEGATIVA . IN PROPOSITO VA D ' ALTRA PARTE SOTTOLINEATO CHE NON E ESATTO AFFERMARE , COME FA LA RICORRENTE , CHE NEI CONFRONTI DELL ' INDUSTRIA SACCARIFERA NON E STATO ADOTTATO ALCUN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ; IN OGNI CASO , LE POSSIBILITA D ' AZIONE NEI CONFRONTI DI TALE INDUSTRIA SONO LIMITATE DALLA NECESSITA CHE IL CONSIGLIO SI PREOCCUPI DEL MANTENIMENTO DI UN EQUO TENORE DI VITA PER LA POPOLAZIONE AGRICOLA , CHE E UNO DEGLI OBIETTIVI INDICATI DALL ' ART . 39 , N . 1 , LETT . B ), DEL TRATTATO .

SULLA PRETESA DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI DI ZUCCHERO E PRODUTTORI DI ISOGLUCOSIO

27 LA RICORRENTE LAMENTA LA DISCRIMINAZIONE DI CUI SOFFRIREBBERO I PRODUTTORI DI ISOGLUCOSIO , I QUALI , BENCHE SI TROVINO IN UNA SITUAZIONE ANALOGA A QUELLA DEI PRODUTTORI DI ZUCCHERO , SAREBBERO SOGGETTI AD UN DIVERSO REGIME DI QUOTE . IL REGIME DI QUOTE APPLICATO ALL ' ISOGLUCOSIO NON TERREBBE CONTO NE DELLA NECESSITA DI MANTENERE IN VITA IL LIBERO GIOCO DELLA CONCORRENZA , NE DEL FATTO CHE LE INDUSTRIE DELLO ZUCCHERO E DELL ' ISOGLUCOSIO SI TROVANO IN DIFFERENTI FASI DI SVILUPPO . LE QUOTE SAREBBERO CALCOLATE IN BASE A PERIODI DI RIFERIMENTO CHE NON COINCIDONO CON QUELLI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LO ZUCCHERO , E L ' INTERO SISTEMA SAREBBE PRIVO DELLA FLESSIBILITA CHE CARATTERIZZA IL REGIME VIGENTE PER LO ZUCCHERO . INFINE , L ' INDUSTRIA DELL ' ISOGLUCOSIO NON FRUIREBBE DELLE GARANZIE DI UN ' ORGANIZZAZIONE DI MERCATO .

28 GLI ARGOMENTI RELATIVI AL GIOCO DELLA CONCORRENZA E ALLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO DELLE DUE INDUSTRIE NON FANNO CHE RIPETERE QUELLI GIA ESAMINATI TRATTANDO DELLA PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA . LE ALTRE DIVERGENZE RILEVATE DALLA RICORRENTE SI SPIEGANO CON LE DIFFERENZE OBIETTIVE ESISTENTI FRA LE RISPETTIVE SITUAZIONI DELLE INDUSTRIE DELLO ZUCCHERO E DELL ' ISOGLUCOSIO , E DELLE QUALI IL CONSIGLIO HA TENUTO CONTO , NELL ' AMBITO DEL SUO POTERE DISCREZIONALE . QUESTO MEZZO E QUINDI INFONDATO E VA DISATTESO .

SULLA DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI DI ISOGLUCOSIO

29 LA RICORRENTE FA CARICO AL CONSIGLIO DI NON AVER RIPARTITO LE QUOTE FRA LE VARIE IMPRESE PRODUTTRICI DI ISOGLUCOSIO SECONDO UN SISTEMA CHE TENESSE CONTO DEL FATTO CHE TALUNE IMPRESE HANNO VOLONTARIAMENTE FRENATO I PROPRI INVESTIMENTI IN ATTESA DEL REGOLAMENTO CHE , DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE IN DATA 25 OTTOBRE 1978 , DOVEVA MODIFICARE IL REGIME DELL ' ISOGLUCOSIO .

30 DOPO LA SENTENZA 25 OTTOBRE 1978 , LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO DEL MERCATO DELL ' ISOGLUCOSIO ERANO LE STESSE PER TUTTE LE IMPRESE PRODUTTRICI DI ISOGLUCOSIO DELLA COMUNITA . DI FRONTE A TALE PROBLEMA , ESSE HANNO REAGITO IN VARIO MODO , MA NON SI PUO FAR CARICO AL CONSIGLIO DI NON TENER CONTO DELLE SCELTE COMMERCIALI E DELLA POLITICA INTERNA DI CIASCUNA IMPRESA , ALLORCHE ESSO ADOTTA PROVVEDIMENTI D ' INTERESSE GENERALE ONDE EVITARE CHE UNA INCONTROLLATA PRODUZIONE DI ISOGLUCOSIO COMPROMETTA LA POLITICA DELLA COMUNITA NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO .

SULL ' ESISTENZA DI UN ERRORE MATERIALE NEL CALCOLO DELLA QUOTA DELLA RICORRENTE

31 LA RICORRENTE HA SOSTENUTO , DURANTE LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO , CHE LA QUOTA MASSIMA ASSEGNATALE ERA STATA CALCOLATA IN BASE AD UNA CAPACITA CH ' ESSA AVEVA DICHIARATO TENENDO CONTO DELLE INEVITABILI INTERRUZIONI DEL LAVORO , MENTRE , SECONDO LA REPLICA DEL CONSIGLIO , LA CAPACITA PRESA IN CONSIDERAZIONE NEL CALCOLO DELLE QUOTE MASSIME E QUELLA LORDA , SENZA DETRAZIONE DELLE PERDITE DOVUTE ALLE INTERRUZIONI DI ATTIVITA . NE CONSEGUIREBBE CHE LA FISSAZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATALE E VIZIATA DA ERRORE MATERIALE E CHE L ' ALLEGATO II DOVREBBE ESSERE CORRETTO , QUANTO MENO SU QUESTO PUNTO .

32 POICHE QUESTO MEZZO E STATO DEDOTTO ALLA FINE DEL PROCEDIMENTO , LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE LA CORTE NON CONSENTONO A QUESTA DI PRONUNZIARSI SULL ' EFFETTIVA ESISTENZA DI UN ERRORE DEL GENERE . CIO NON E DEL RESTO NECESSARIO PER LA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA , DATA LA VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI CHE VIENE QUI DI SEGUITO ACCERTATA . SPETTA AL CONSIGLIO TENER CONTO DI TALE ERRORE , SE QUESTO DOVESSE RISULTARE PROVATO .

SULLA VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI

33 LA RICORRENTE ED IL PARLAMENTO , IN QUANTO INTERVENIENTE , SOSTENGONO CHE IL REGOLAMENTO N . 1111/77 , NELLA VERSIONE MODIFICATA DAL CONSIGLIO SENZA RISPETTARE IL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL ' ART . 43 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , VA ANNULLATO PER VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI .

34 LA CONSULTAZIONE PREVISTA DALL ' ART . 43 , N . 2 , 3* COMMA , NONCHE DA ALTRE ANALOGHE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO , E LO STRUMENTO CHE CONSENTE AL PARLAMENTO L ' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO LEGISLATIVO DELLA COMUNITA . QUESTO POTERE COSTITUISCE UN ELEMENTO ESSENZIALE DELL ' EQUILIBRIO ISTITUZIONALE VOLUTO DAL TRATTATO . ESSO RIFLETTE , SIA PURE LIMITATAMENTE , SUL PIANO DELLA COMUNITA , UN FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA , SECONDO CUI I POPOLI PARTECIPANO ALL ' ESERCIZIO DEL POTERE PER IL TRAMITE DI UN ' ASSEMBLEA RAPPRESENTATIVA . LA REGOLARE CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO NEI CASI PREVISTI DAL TRATTATO E QUINDI UNA FORMALITA SOSTANZIALE , LA CUI INOSSERVANZA IMPLICA LA NULLITA DELL ' ATTO CONSIDERATO .

35 IN PROPOSITO , SI DEVE PRECISARE CHE L ' OSSERVANZA DI DETTA FORMALITA ESIGE CHE IL PARLAMENTO ESPRIMA EFFETTIVAMENTE LA PROPRIA OPINIONE ; TALE ESIGENZA NON SI PUO CONSIDERARE SODDISFATTA DA UNA SEMPLICE RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DEL CONSIGLIO . A TORTO , QUINDI , IL CONSIGLIO INDICA , FRA I ' VISTI ' DEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 1293/79 , LA ' CONSULTAZIONE ' DEL PARLAMENTO .

36 IL CONSIGLIO NON HA CONTESTATO IL CARATTERE DI ' FORMA SOSTANZIALE ' DELLA CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO . ESSO SOSTIENE TUTTAVIA CHE , NELLE CIRCOSTANZE DEL CASO , IL PARLAMENTO HA RESO IMPOSSIBILE , COL PROPRIO COMPORTAMENTO , L ' OSSERVANZA DI DETTA FORMALITA E NON PUO QUINDI ECCEPIRNE L ' INOSSERVANZA .

37 A PRESCINDERE DALLE QUESTIONI DI PRINCIPIO SOLLEVATE DA QUESTA TESI DEL CONSIGLIO , IN CONCRETO E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE , IL 25 GIUGNO 1979 , DATA IN CUI ESSO EMANAVA , SENZA IL PARERE DELL ' ASSEMBLEA , IL REGOLAMENTO N . 1293/79 RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO N . 1111/77 , IL CONSIGLIO NON AVEVA ESAURITO TUTTI I MEZZI PER OTTENERE IL PREVIO PARERE DEL PARLAMENTO . IN PRIMO LUOGO , IL CONSIGLIO NON AVEVA CHIESTO L ' APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA D ' URGENZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL PARLAMENTO , MENTRE , IN ALTRI SETTORI E PER ALTRI PROGETTI DI REGOLAMENTI , SI ERA VALSO , NELLA STESSA EPOCA , DI TALE FACOLTA . INOLTRE , IL CONSIGLIO AVREBBE POTUTO SERVIRSI DELLA POSSIBILITA , OFFERTAGLI DALL ' ART . 139 DEL TRATTATO , DI CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DELL ' ASSEMBLEA IN SESSIONE STRAORDINARIA , TANTO PIU CHE L ' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO , IL 1* MARZO E IL 1* MAGGIO 1979 , AVEVA RICHIAMATO LA SUA ATTENZIONE SU TALE POSSIBILITA .

38 NE CONSEGUE CHE , IN MANCANZA DEL PARERE DEL PARLAMENTO , RICHIESTO DALL ' ART . 43 DEL TRATTATO , IL REGOLAMENTO N . 1293/79 , CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1111/77 , VA ANNULLATO , SALVA RESTANDO LA FACOLTA DEL CONSIGLIO DI ADOTTARE , A SEGUITO DELLA PRESENTE SENTENZA , OGNI OPPORTUNO PROVVEDIMENTO IN CONFORMITA ALL ' ART . 176 , 1* COMMA , DEL TRATTATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

39 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE , SE NE VIENE FATTA DOMANDA .

40 IL CONSIGLIO E RIMASTO SOCCOMBENTE . POICHE SOLO DALLA RICORRENTE , NON ANCHE DAL PARLAMENTO , E STATO CHIESTO CHE ESSO VENGA CONDANNATO ALLE SPESE , VANNO POSTE A CARICO DEL CONSIGLIO SOLTANTO LE SPESE SOSTENUTE DALLA RICORRENTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA :

1* IL REGOLAMENTO N . 1293/79 ( GU N . L 162 , PAG . 10 , CON RETTIFICA IN GU N . L 176 , PAG . 37 ), CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO N . 1111/77 ( GU N . L 134 , PAG . 4 ) E ANNULLATO .

2*LE SPESE DELLA RICORRENTE SONO POSTE A CARICO DEL CONSIGLIO .

3*IL PARLAMENTO SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .

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