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Document 61979CJ0089
Judgment of the Court (Second Chamber) of 28 February 1980. # Francesco Bonu v Council of the European Communities. # Staff regulations - Selection boards for competitions. # Case 89/79.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 1980.
Francesco Bonu contro Consiglio delle Comunità europee.
Statuto del personale - commissione d'esame.
Causa 89/79.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 1980.
Francesco Bonu contro Consiglio delle Comunità europee.
Statuto del personale - commissione d'esame.
Causa 89/79.
Raccolta della Giurisprudenza 1980 -00553
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:60
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 28 FEBBRAIO 1980. - FRANCESCO BONU CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - STATUTO DEL PERSONALE - COMMISSIONE D'ESAME. - CAUSA 89/79.
raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 00553
edizione speciale greca pagina 00291
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSI - COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEGRETO DEI LAVORI - PORTATA
( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO III , ART . 6 )
2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSI - COMMISSIONE GIUDICATRICE - RIFIUTO DI AMMISSIONE ALLE PROVE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PORTATA
( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO III , ART . 5 )
1 . IL SEGRETO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E PRESCRITTO DALL ' ART . 6 DELL ' ALLEGATO III DELLO STATUTO DEL PERSONALE ALLO SCOPO DI GARANTIRE L ' INDIPENDENZA DELLE SUDDETTE COMMISSIONI E L ' OBIETTIVITA DEL LORO OPERATO , COL PORLE AL RIPARO DA QUALSIASI INGERENZA O PRESSIONE ESTERNA , DA PARTE TANTO DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA QUANTO DEI CANDIDATI INTERESSATI O DI TERZI . IL VINCOLO AL SEGRETO VIETA QUINDI SIA LA DIVULGAZIONE DELLA POSIZIONE ASSUNTA DAI SINGOLI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE , SIA LA RIVELAZIONE DI QUALSIASI ELEMENTO RELATIVO A VALUTAZIONI DI INDOLE PERSONALE O COMPARATIVA RIGUARDANTI I CANDIDATI . NON SI PUO PERO INTERPRETARE DETTO VINCOLO NEL SENSO CHE ESSO GIUNGE SINO AD IMPEDIRE LA COMUNICAZIONE DI DATI OBIETTIVI E - IN PARTICOLARE - DEI CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDO I QUALI E STATA OPERATA LA SELEZIONE , NEL CORSO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL CONCORSO , ONDE CONSENTIRE A COLORO CHE NON SONO STATI AMMESSI ALLE PROVE D ' ESAME DI RENDERSI CONTO DEI POSSIBILI MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO LA LORO ELIMINAZIONE .
2 . LA NECESSITA DELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE DI CONCORSO RIFIUTA L ' AMMISSIONE DI UN CANDIDATO ALLE PROVE DEV ' ESSERE VALUTATA IN FUNZIONE DEI VARI LIVELLI E TIPI DI CONCORSO E - PIU PARTICOLARMENTE - DEL NUMERO DEI CANDIDATI CHE PARTECI PANO AD UN DETERMINATO CONCORSO . NEI CONCORSI PER I QUALI SI HA UN GRANDE AFFLUSSO DI CANDIDATURE , LA MOTIVAZIONE DELL ' ELIMINAZIONE NON DEVE ESSER COSI PROLISSA DA APPESANTIRE INTOLLERABILMENTE LE OPERAZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E IL LAVORO AMMINISTRATIVO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE .
NELLA CAUSA 89/79
FRANCESCO BONU , DIPENDENTE DELL ' ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) RESIDENTE IN CAGLIARI ( ITALIA ), CON L ' AVVOCATO DOMICILIATARIO LOUIS SCHILTZ , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , 83 , BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,
RICORRENTE ,
CONTRO
CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DAL SIG . JOHN CARBERY , CONSIGLIERE PRESSO IL SERVIZIO GIURIDICO DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . VAN DEN HOUTEN , DIRETTORE PRESSO IL SERVIZIO GIURIDICO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , 2 , PLACE DE METZ ,
CONVENUTO ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO , L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO GENERALE CONSIGLIO LA/170 ( TRADUTTORI DI LINGUA ITALIANA ) HA ESCLUSO DAL CONCORSO IL RICORRENTE ,
1 CON RICORSO DEPOSITATO IL 5 GIUGNO 1979 , IL RICORRENTE , CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN CAGLIARI , SARDEGNA , CHIEDEVA L ' ANNULLAMENTO , A NORMA DELL ' ART . 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE , DELLA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO GENERALE CONSIGLIO LA/170 ( TRADUTTORI DI LINGUA ITALIANA ), PER IL QUALE IL RICORRENTE AVEVA PRESENTATO LA SUA CANDIDATURA , RIFIUTAVA DI AMMETTERLO ALLE PROVE DEL CONCORSO .
2 DAL FASCICOLO RISULTA CHE IL RICORRENTE AVEVA REGOLARMENTE PRESENTATO , IL 7 NOVEMBRE 1978 , LA SUA CANDIDATURA AL CONCORSO GENERALE DI CUI TRATTASI , OGGETTO DEL COMUNICATO E DEL BANDO PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 29 SETTEMBRE 1978 ( N . C 231 , PAGG . 2 E 6 , RISPETTIVAMENTE ). IL CONSIGLIO ACCUSAVA RICEVUTA DELL ' ATTO DI CANDIDATURA CON LETTERA 22 NOVEMBRE 1978 . IL 5 MARZO 1979 L ' AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNICAVA ALL ' INTERESSATO LA SUA ESCLUSIONE DALLE PROVE D ' ESAME CON UNA LETTERA COSI REDATTA :
' CON RIFERIMENTO ALLA SUA CANDIDATURA AL CONCORSO SURRIFERITO , SONO SPIACENTE DOVERLA INFORMARE CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON HA ISCRITTO IL SUO NOME SULL ' ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROVE .
COME PREVISTO AL PUNTO 7 DEL PARAGRAFO II DEL COMUNICATO PRECEDENTE IL BANDO DI CONCORSO ( CFR . GAZZETTA UFFICIALE N . C 231 , PAG . 3 ), I LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SONO SEGRETI . PER TALE RAGIONE , NON MI E POSSIBILE INFORMARLA SUI MOTIVI DELLA SUA MANCATA AMMISSIONE ' .
3 IL RICORRENTE RITIENE CHE DETTA DECISIONE E INVALIDA PER VIOLAZIONE DELLE FORME ESSENZIALI , DATA LA COMPLETA ASSENZA DI MOTIVAZIONE . EGLI RITIENE PURE ILLEGITTIMA - E COMUNQUE INAPPLICABILE - LA CLAUSOLA FIGURANTE NEL COMUNICATO DEL CONSIGLIO E CUI QUEST ' ULTIMO SI RICHIAMA NELLA SUA LETTERA , CLAUSOLA REDATTA NEI SEGUENTI TERMINI :
' I LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SONO SEGRETI . PERTANTO , NON POSSONO ESSERE COMUNICATI NE I MOTIVI DELL ' EVENTUALE NON AMMISSIONE ALLE PROVE , NE I VOTI OTTENUTI DAI CANDIDATI ' .
4 IL CONSIGLIO DICHIARA CHE , NELLA FATTISPECIE SI TRATTAVA DI UN CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI , SUDDIVISO IN TRE FASI SUCCESSIVE DI SELEZIONE . NELLA PRIMA FASE DEL CONCORSO , IN CUI SI ESAMINAVANO I TITOLI DEI CANDIDATI , IL RICORRENTE ERA STATO AMMESSO . SOLO NELLA SECONDA FASE DEL PROCEDIMENTO , INTESA A STABILIRE L ' ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE , LA DOMANDA DEL RICORRENTE VENIVA SCARTATA . IL CONSIGLIO SOSTIENE CHE QUESTA FASE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SOGGETTA AL VINCOLO DEL SEGRETO , COME LA CORTE AVREBBE AFFERMATO IN UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE DALLA SENTENZA 14 GIUGNO 1972 , CAUSA 44/71 , MARCATO C / COMMISSIONE ( RACC . PAG . 427 ). POICHE LA PRIMA FASE SI ERA CONCLUSA IN MODO FAVOREVOLE AL RICORRENTE E LA SECONDA FASE , IN CUI EGLI VENIVA ELIMINATO , ERA COPERTA DAL SEGRETO SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE , IL CONSIGLIO SOSTIENE CHE LA SUA DECISIONE NON RICHIEDEVA ALCUNA MOTIVAZIONE .
5 QUESTA DIFESA DEL CONSIGLIO NON PUO VENIR ACCOLTA . ESSA SI FONDA SU UNA ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA PORTATA DEL SEGRETO CIRCA I LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE . IL VINCOLO DEL SEGRETO SCATURISCE DALL ' ART . 6 DELL ' ALLEGATO III DELLO STATUTO DEL PERSONALE , CHE E INTESO A GARANTIRE L ' INDIPENDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E L ' OBIETTIVITA DEL LORO OPERATO , COL PORLE AL RIPARO DA QUAL SIASI INGERENZA E PRESSIONE ESTERNA , DA PARTE TANTO DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA QUANTO DEI CANDIDATI INTERESSATI O DI TERZI . IL VINCOLO AL SEGRETO VIETA QUINDI SIA LA DIVULGAZIONE DELLA POSIZIONE ASSUNTA DAI SINGOLI COMPONENTI DELLA COMMISIONE GIUDICATRICE , SIA LA RIVELAZIONE DI QUALSIASI ELEMENTO RELATIVO A VALUTAZIONI DI INDOLE PERSONALE O COMPARATIVA RIGUARDANTI I CANDIDATI . NON SI PUO PERO INTERPRETARE DETTO VINCOLO NEL SENSO CHE ESSO GIUNGE SINO AD IMPEDIRE LA COMUNICAZIONE DI DATI OBIETTIVI E - IN PARTICOLARE - DEI CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDO I QUALI E STATA OPERATA LA SELEZIONE , NEL CORSO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL CONCORSO , ONDE CONSENTIRE A COLORO CHE NON SONO STATI AMMESSI ALLE PROVE D ' ESAME DI RENDERSI CONTO DEI POSSIBILI MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO LA LORO ELIMINAZIONE .
6 E OPPORTUNO AGGIUNGERE CHE LA NECESSITA DELLA MOTIVAZIONE VA VALUTATA IN FUNZIONE DEI VARI LIVELLI E TIPI DI CONCORSO E - PIU PARTICOLARMENTE - DEL NUMERO DEI CANDIDATI CHE PARTECIPANO AD UN DETERMINATO CONCORSO . NEI CONCORSI PER I QUALI SI HA UN GRANDE AFFLUSSO DI CANDIDATURE , COME NELLA FATTISPECIE , LA MOTIVAZIONE DELL ' ELIMINAZIONE NON DEVE ESSER COSI PROLISSA DA APPESANTIRE INTOLLERABILMENTE LE OPERAZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI IL LAVORO AMMINISTRATIVO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE .
7 ANCHE ALLA STREGUA DI QUESTE ESIGENZE MINIME , LA COMUNICAZIONE INVIATA AL RICORRENTE DALL ' AMMINSTRAZIONE DEL CONSIGLIO VA GIUDICATA INSUFFICIENTE . ANZITUTTO ESSA NON CONSENTE , AL LETTORE IGNARO DEI PARTICOLARI , DI COMPRENDERE CHE SI INTENDEVA DIRE CHE IL CANDIDATO AVEVA SUPERATO LA PRIMA FASE DELLA SELEZIONE ED ERA STATO ELIMINATO NELLA SECONDA . IN SECONDO LUOGO ESSA E PRIVA DELLA PIU ELEMENTARE MOTIVAZIONE . IL FATTO CHE , NELLE DISPOSIZIONI GENERALI PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE , IL CONSIGLIO ABBIA PREAVVERTITO I CANDIDATI DEL FATTO CHE NON ERA POSSIBILE COMUNICARE LORO LE EVENTUALI RAGIONI DELLA LORO ESCLUSIONE DALLE PROVE , NON BASTA A COSTITUIRE UNA GIUSTIFICAZIONE IN QUANTO , CON QUESTO STESSO AVVERTIMENTO , IL CONSIGLIO HA ESTESO ECCESSIVAMENTE LA PORTATA DEL SEGRETO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO .
8 DA QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE LA DECISIONE LITIGIOSA VA ANNULLATA PER VIOLAZIONE DELLE FORME ESSENZIALI , DATA L ' ASSENZA DI MOTIVAZIONE .
SULLE SPESE
9 A NORMA DELL ' ART 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .
10 IL CONVENUTO E RIMASTO SOCCOMBENTE E LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* E ANNULLATA LA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO GENERALE CONSIGLIO LA/170 ( TRADUTTORI DI LINGUA ITALIANA ) HA ESCLUSO IL RICORRENTE DALLE PROVE D ' ESAME .
2* LE SPESE SONO POSTE A CARICO DEL CONSIGLIO .