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Document 61979CJ0033

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 maggio 1980.
Richard Kuhner contro Commissione delle Comunità europee.
Assegnazione ad un nuovo posto e riorganizzazione dei servizi.
Cause riunite 33 e 75/79.

Raccolta della Giurisprudenza 1980 -01677

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:139

61979J0033

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 28 MAGGIO 1980. - RICHARD KUHNER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - ASSEGNAZIONE AD UN NUOVO POSTO E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI. - CAUSE RIUNITE 33 E 75/79.

raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 01677
edizione speciale greca pagina 00221


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - RICORSI - DECISIONE ESPRESSA CHE RESPINGE IL RECLAMO OLTRE IL TERMINE - ATTO PURAMENTE CONFERMATIVO DEL SILENZIO-RIFIUTO - IRRICEVIBILITA

( STATUTO DEL PERSONALE , ARTT . 90 E 91 )

2 . DIPENDENTI - DECISIONE CHE RECA PREGIUDIZIO - MUTAMENTO DI FUNZIONI IN OCCASIONE DELLA RIORGANIZZIONE DEGLI UFFICI

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 25 )

3 . DIPENDENTI - DECISIONE CHE RECA PREGIUDIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PORTATA - VALUTAZIONE IN CONCRETO

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 25 )

4 . DIPENDENTI - POSTO - CORRISPONDENZA TRA GRADO E FUNZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 7 )

5 . DIPENDENTI - OBBLIGO D ' ASSISTENZA INCOMBENTE ALL ' AMMINISTRAZIONE - PORTATA - PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI INTERESSI DEL DIPENDENTE OGGETTO DELLA DECISIONE DA ADOTTARE

6 . DIPENDENTI - POSTO - ASSEGNAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI NON PRESCELTI - INSUSSISTENZA

7 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - LESIONE GRAVE DI INTERESSI INDIVIDUALI - PRINCIPIO DELLA SANA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGO DI CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO DI ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE

Massima


1 . BENCHE POSSA RIVELARE I MOTIVI DEL RIGETTO DI UN RECLAMO AMMINISTRATIVO , LA DECISIONE ESPRESSA DI RIGETTO NOTIFICATA AL RICORRENTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI QUATTRO MESI DI CUI ALL ' ART . 90 , N . 2 , ULTIMO COMMA , DELLO STATUTO DEL PERSONALE NON FA CHE CONFERMARE LA DECISIONE IMPLICITA CHE SI PRESUME RISULTI , A NORMA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA , DAL SILENZIO DELL ' AMMINISTRAZIONE . IL RICORSO DIRETTO CONTRO LA DECISIONE ESPRESSA E QUINDI PRIVO D ' OGGETTO E PERTANTO IRRICEVIBILE .

2 . L ' ASSEGNAZIONE DI NUOVE FUNZIONI AD UN DIPENDENTE - AVVENUTA ALL ' ATTO DELL ' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - ALLO STESSO GRADO E NELL ' AMBITO DELLO STESSO IMPIEGO TIPO , IL QUALE COMPRENDE TUTTAVIA ATTIVITA DALLA CUI DESCRIZIONE SI DESUME CHE ESSE SONO DI NATURA DIVERSA , PUO INFLUIRE SULLE PROSPETTIVE DELL ' INTERESSATO PER L ' AVVENIRE E PUO ESSERE TALE DA RECARGLI PREGIUDIZIO , QUALORA IMPLICHI UNA MODIFICA DEI COMPITI AFFIDATIGLI CHE SI TRADUCA IN UNA MODIFICA DELLA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI .

3 . POICHE L ' OBBLIGO DI MOTIVARE , STABILITO DALL ' ART . 25 , 2* COMMA , DELLO STATUTO , HA LO SCOPO SIA DI PERMETTERE ALL ' INTERESSATO DI VALUTARE SE L ' ATTO SIA INFICIATO DA UN VIZIO CHE CONSENTA DI CONTESTARNE LA LEGITTIMITA , SIA DI RENDERE POSSIBILE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE , LA PORTATA DI TALE OBBLIGO DEV ' ESSERE DI VOLTA IN VOLTA VALUTATA IN CONCRETO .

TRATTANDOSI DI UNA DECISIONE DI MODIFICA DELLE FUNZIONI DI UN DIPENDENTE , CONNESSA ALLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI , L ' OBBLIGO DI MOTIVARE VA POSTO IN RELAZIONE CON IL MARGINE DI DISCREZIONALITA DI CUI DISPONE IN MATERIA L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , NONCHE COL CARATTERE MARGINALE DEGLI SVANTAGGI CHE PUO PRESENTARE QUESTO TIPO DI PROVVEDIMENTO PER IL DIPENDENTE INTERESSATO . COSI , PURE , E OPPORTUNO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NON SOLTANTO IL DOCUMENTO COL QUALE LA DECISIONE E STATA NOTIFICATA , MA ANCHE LE CIRCOSTANZE IN CUI ESSA E STATA ADOTTATA E PORTATA A CONOSCENZA DELL ' INTERESSATO , NONCHE LE NOTE DI SERVIZIO E LE ALTRE COMUNICAZIONI CHE NE COSTITUSCONO IL SUPPORTO E CHE INFORMAVANO CHIARAMENTE IL DIPENDENTE DELLE RAGIONI E DEL FONDAMENTO DELLA DECISIONE STESSA .

4 . IL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL GRADO E IL POSTO , SANCITO IN PARTICOLARE DALL ' ART . 7 DELLO STATUTO , IMPLICA , IN CASO DI MODIFICA DELLE FUNZIONI DI UN DIPENDENTE , NON GIA IL RAFFRONTO TRA LE SUE FUNZIONI ATTUALI E QUELLE ANTERIORI , BENSI TRA LE SUE FUNZIONI ATTUALI E IL SUO GRADO GERARCHICO .

5 . PUR NON ESSENDO MENZIONATA NELLO STATUTO DEL PERSONALE , L ' OBBLIGO DI ASSISTENZA ( FURSORGEPFLICHT ) DELL ' AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI SUOI DIPENDENTI CORRISPONDE ALL ' EQUILIBRIO DEI DIRITTI ED OBBLIGHI RECIPROCI CHE LO STATUTO HA CREATO NEI RAPPORTI FRA L ' ENTE PUBBLICO ED I PUBBLICI IMPIEGATI . QUEST ' EQUILIBRIO IMPLICA IN PARTICOLARE CHE L ' AMMINISTRAZIONE , QUANDO DECIDE A PROPOSITO DELLA SITUAZIONE DI UN DIPENDENTE , DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL COMPLESSO DEGLI ELEMENTI ATTI A DETERMINARE LA PROPRIA DECISIONE E , NEL FAR CIO , DEVE TENER CONTO NON SOLO DELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO , MA ANCHE DI QUELLO DEL DIPENDENTE DI CUI TRATTASI .

6 . L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , QUANDO PER COPRIRE UN POSTO EFFETTUA UNA SCELTA FRA VARI DIPENDENTI DI PARI MERITO , NON E TENUTA A GIUSTIFICARE , NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE NON PRESCELTO , I MOTIVI CHE L ' HANNO INDOTTA A RITENERE CHE IL SUO CONCORRENTE FOSSE PIU IDONEO DI LUI A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL POSTO ASSEGNATO .

7 . IN FORZA DI UN PRINCIPIO GENERALE DI SANA AMMINISTRAZIONE , L ' AMMINISTRAZIONE CHE DEBBA ADOTTARE , SIA PURE LEGITTIMAMENTE , DEI PROVVEDIMENTI CHE LEDANO IN MODO GRAVE GLI INTERESSATI , DEVE CONSENTIRE A QUESTI - A MENO CHE NON VI SIANO GRAVI MOTIVI IN CONTRARIO - DI MANIFESTARE IL LORO PUNTO DI VISTA .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE 33 E 75/79 ,

RICHARD KUHNER , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RESIDENTE IN LUSSEMBURGO , 10 RUE DES EGLANTIERS , CON L ' AVVOCATO DOMICILIATARIO DAVID ARENDT , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , 34 B , RUE PHILIPPE-II , LUSSEMBURGO ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA DENISE SORASIO , DEL SUO UFFICIO LEGALE , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITA DALL ' AVV . DANIEL JACOB , DEL FORO DI BRUXELLES , AVENUE BRILLAT-SAVARIN 93 , 1050 BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSE AVENTI AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE DELLA CONVENUTA CON LA QUALE IL RICORRENTE VENIVA ESONERATO DALLE SUE FUNZIONI DI CAPO SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SPECIALIZZATO ' STATISTICHE DEI PAESI TERZI ' PRESSO LA DIREZIONE F ( ' STATISTICHE DELLE RELAZIONI ESTERNE , DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI ' ) DELL ' ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE E VENIVA ASSEGNATO AD UN POSTO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE PRESSO LA DIVISIONE F/1 ( ' METODOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEL COMMERCIO ESTERNO ' ) DELL ' ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE , NONCHE DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO PRESENTATO IN PROPOSITO DAL RICORRENTE , E LA CONDANNA DELLA COMMISSIONE AL RISARCIMENTO DI DANNI ( CAUSA 33/79 ), COME PURE L ' ANNULLAMENTO DELL ' ESPRESSA DECISIONE DI RIGETTO IN MERITO AL SUDDETTO RECLAMO ( CAUSA 75/79 ),

Motivazione della sentenza


1 IL RICORRENTE HA PROPOSTO CONTRO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE DUE RICORSI , IN DATA 28 FEBBRAIO 1979 E , RISPETTIVAMENTE , 3 MAGGIO 1979 .

2 IL PRIMO DI TALI RICORSI ( 33/79 ) E INTESO

A ) ALL ' ANNULLAMENTO DELLE ' DECISIONI ' 30 GIUGNO 1978 DEL SIG . PETIT-LAURENT E 3 NOVEMBRE 1978 DEL SIG . BAICHERE , CON LE QUALI IL RICORRENTE VENIVA ESONERATO DALLE SUE FUNZIONI DI CAPO DEL SERVIZIO SPECIALIZZATO ' STATISTICHE DEI PAESI TERZI ' DELL ' ISTITUTO STATISTICO PER ESSERE ASSEGNATO AD UN POSTO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE CON COMPITI SPECIFICI NEL SETTORE DELLA METODOLOGIA , NELL ' AMBITO DEL SERVIZIO SPECIALIZZATO ' METODOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEL COMMERCIO ESTERO ' ISTITUITO PRESSO LO STESSO ISTITUTO STATISTICO CON LA RIORGANIZZAZIONE DI QUEST ' ULTIMO ;

B ) ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 7 GIUGNO 1978 CON LA QUALE IL SIG . G . LOHMANN VENIVA NOMINATO CAPO DEL SERVIZIO SPECIALIZZATO ' STIPENDI E REDDITI ' DELL ' ISTITUTO STATISTICO ;

C ) AL RISARCIMENTO DI DANNI .

3 IL SECONDO RICORSO ( 75/79 ) E INTESO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 21 MARZO 1979 CON LA QUALE VENIVA ESPRESSAMENTE RESPINTO IL RICORSO PROPOSTO DAL RICORRENTE IL 26 LUGLIO 1978 , E REGISTRATO IL 31 LUGLIO 1978 , CONTRO LA DECISIONE DI TRASFERIMENTO ADOTTATA NEI SUOI CONFRONTI .

4 CON ORDINANZA 30 MAGGIO 1979 , LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ) HA RIUNITO LE DUE CAUSE . NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO , IL RICORRENTE HA RINUNZIATO AL CAPO DELLA DOMANDA RELATIVO ALLA NOMINA DEL SIG . G . LOHMANN .

I - OGGETTO E RICEVIBILITA DEI RICORSI

5 IL 7 GIUGNO 1978 , LA COMMISSIONE PROCEDEVA ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL ' ISTITUTO STATISTICO LA QUALE IMPLICAVA , FRA L ' ALTRO , LA FUSIONE DI DUE SERVIZI SPECIALIZZATI DELLA DIREZIONE F , E CIOE DEL SERVIZIO ' STATISTICHE ACP ' E DEL SERVIZIO ' STATISTICHE DEI PAESI TERZI ' ( A CAPO DEI QUALI SI TROVAVANO IL SIG . A . DE MICHE LIS E , RISPETTIVAMENTE , IL RICORRENTE ), IN UN SOLO SERVIZIO , ' ANALISI DEL COMMERCIO ESTERO E STATISTICHE GENERALI ' , AFFIDATO AL SIG . A . DE MICHELIS . ESSENDO COSI STATO SOPPRESSO IL POSTO DEL RICORRENTE , LA COMMISSIONE , CON DECISIONE 7 E 29 GIUGNO 1978 , COMUNICATA AL DIRETTORE GENERALE DELL ' ISTITUTO STATISTICO IL 30 GIUGNO 1978 ED AL RICORRENTE IL 3 NOVEMBRE 1978 , ATTRIBUIVA A QUEST ' ULTIMO , CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE , CIOE SENZA CAMBIAMENTO DI GRADO , COMPITI SPECIFICI NEL SETTORE DELLA METODOLOGIA , PRESSO IL NUOVO SERVIZIO ' METODOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEL COMMERCIO ESTERO ' , DIPENDENTE DAL SIG . R . SANNWALD .

6 SIN DAL 26 LUGLIO 1978 , IL RICORRENTE , CHE AVEVA AVUTO CONOSCENZA DELLA DECISIONE ADOTTATA NEI SUOI CONFRONTI , BENCHE QUESTA NON GLI FOSSE STATA ANCORA NOTIFICATA , PROPONEVA ALL ' AUTORITA AVENTE IL POTERE DI NOMINA UN RECLAMO AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE , RECLAMO REGISTRATO IL 31 LUGLIO 1978 , PER PROTESTARE CONTRO IL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE E PER CHIEDERE DI ESSERE MANTENUTO NELLE FUNZIONI DI CAPO SERVIZIO . LA COMMISSIONE NON RISPONDEVA A TALE RECLAMO ENTRO IL TERMINE DI QUATTRO MESI STABILITO DAL SUDDETTO ART . 90 , E PERCIO DEVE RITENERSI PERFEZIONATO IL SILENZIO-RIFIUTO CONTRO IL QUALE E DIRETTO IL PRIMO RICORSO .

7 IL 21 MARZO 1979 , LA COMMISSIONE NOTIFICAVA AL RICORRENTE , FUORI TERMINE , UNA ESPRESSA DECISIONE DI RIGETTO IN MERITO AL SUDDETTO RECLAMO . ESSA FACEVA VALERE CHE IL POSTO ATTRIBUITO COL PROVVEDIMENTO CRITICATO RIENTRAVA NELLO STESSO IMPIEGO TIPO , E CIOE QUELLO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE NELL ' AMBITO DELLA CARRIERA A 4/A 5 , CUI CORRISPONDEVA IL POSTO GIA OCCUPATO DAL RICORRENTE , DI GUISA CHE L ' ASSEGNAZIONE DI TALE NUOVO POSTO NON COSTITUIVA SOTTO ALCUN ASPETTO UNA RETROCESSIONE , NE VIOLAVA IL DIRITTO SPETTANTE A CIASCUN DIPENDENTE , DI OCCUPARE UN POSTO CORRISPONDENTE AL PROPRIO GRADO .

8 E CONTRO TALE DECISIONE ESPRESSA CHE E DIRETTO IL SECONDO RICORSO , DI CUI LA COMMISSIONE CONTESTA LA RICEVIBILITA BASANDOSI SUL CARATTERE PURAMENTE CONFERMATIVO DI DETTO PROVVEDIMENTO .

9 BENCHE L ' USO DI PROPORRE UN SECONDO RICORSO CONTRO UNA DECISIONE ESPRESSA CON LA QUALE VENGA RESPINTO , FUORI TERMINE , IL RECLAMO DI UN DIPENDENTE TROVI ORIGINE NELLA CATTIVA ABITUDINE DELLA COMMISSIONE DI NON RISPONDERE AI RECLAMI DEI DIPENDENTI ENTRO IL TERMINE DI QUATTRO MESI STABILITO DALL ' ART . 90 DELLO STATUTO , E TUTTAVIA ESATTO CHE UNA SEMPLICE DECISIONE NEGATIVA ESPRESSA , PUR POTENDO METTERE IN LUCE I MOTIVI DEL RIGETTO DEL RECLAMO , NON FA CHE CONFERMARE LA DECISIONE TACITA CHE L ' HA PRECEDUTA . VA D ' ALTRA PARTE OSSERVATO CHE QUALSIASI DECISIONE DI RIGETTO , ESPRESSA O TACITA , NON HA DI PER SE ALTRO SCOPO CHE QUELLO DI CONFERMARE L ' AZIONE O L ' OMISSIONE CRITICATA DAL DIPENDENTE INTERESSATO E NON COSTITUISCE , DI PER SE , UN ATTO IMPUGNABILE . SOLTANTO QUALORA STATUISCA , IN TUTTO O IN PARTE , SUL RECLAMO DELL ' INTERESSATO , TALE DECISIONE COSTITUIRA , EVENTUALMENTE , DI PER SE , UN ATTO CHE POSSA ESSERE IMPUGNATO .

10 NE CONSEGUE NECESSARIAMENTE CHE IL SECONDO RICORSO E PRIVO DI OGGETTO E PERTANTO IRRICEVIBILE , E CHE IL PRIMO RICORSO RIGUARDA IN SOSTANZA L ' ASSEGNAZIONE AD UN NUOVO POSTO , COL PASSAGGIO DA QUELLO DI CAPO SERVIZIO A QUELLO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE .

II - NEL MERITO

A . QUANTO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA

PRIMO MEZZO

11 CONTRO LA DECISIONE IMPUGNATA IL RICORRENTE FA VALERE , IN PRIMO LUOGO , CH ' ESSA VIOLA L ' ART . 25 , 2* COMMA , DELLO STATUTO , A NORMA DEL QUALE QUALSIASI DECISIONE RECANTE PREGIUDIZIO ALL ' INTERESSATO DEV ' ESSERE MOTIVATA .

12 PUR POTENDOSI NUTRIRE DUBBI SULLA QUESTIONE DEL SE IL PROVVEDIMENTO COL QUALE VENIVANO ATTRIBUITE NUOVE FUNZIONI AL RICORRENTE VADA CONSIDERATO COME UN TRASFERIMENTO AI SENSI DELLO STATUTO O COME UN PROVVEDIMENTO INTERNO DI RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO , CIO NON TOGLIE CHE I SUOI EFFETTI SIANO STATI , NELLA FATTISPECIE , ANALOGHI A QUELLI DI UN TRASFERIMENTO , PROVVEDIMENTO CHE - COME LA CORTE HA RICONOSCIUTO , IN PARTICOLARE NELLA SENTENZA 27 GIUGNO 1973 ( CAUSA 35/72 , KLEY C / COMMISSIONE , RACC . PAG . 697 ) - PUO COSTITUIRE UN ATTO RECANTE PREGIUDIZIO ALL ' INTERESSATO .

13 BENCHE , INFATTI , LE NUOVE FUNZIONI ATTRIBUITE AL RICORRENTE RIENTRASSERO NELL ' AMBITO DI UNO STESSO IMPIEGO TIPO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE E CORRISPONDESSERO ALLO STESSO GRADO , SI DEVE TUTTAVIA TENER CONTO DEL FATTO CHE TALE IMPIEGO TIPO COMPRENDE ATTIVITA DALLA CUI DESCRIZIONE RISULTA CH ' ESSE SONO DI NATURA DIVERSA : 1 ) CAPO DI UN SETTORE DI ATTIVITA DI UNA DIVISIONE ; 2 ) CAPO DI UN SERVIZIO SPECIALIZZATO ; 3 ) FUNZIONARIO DI ELEVATE CAPACITA INCARICATO DI COMPITI DI CONCETTO , DI STUDI O DI CONTROLLI DI UN SETTORE DI ATTIVITA ; 4 ) SOSTITUTO DI UN CAPO DIVISIONE . DETTA DIVERSITA TROVA ESPRESSIONE , DEL RESTO , NEL FATTO CHE ALLE FUNZIONI COMPRESE NELL ' IMPIEGO TIPO CORRISPONDONO DUE DENOMINAZIONI DIVERSE , E CIOE QUELLA DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE O CAPO SERVIZIO . UNA MODIFICA DEI COMPITI AFFIDATI AD UN DIPENDENTE CHE SI TRADUCA IN UNA MODIFICA DELLA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI PUO INFLUIRE SULLE PROSPETTIVE DELL ' INTERESSATO PER L ' AVVENIRE E PUO ESSERE TALE DA RECARGLI PREGIUDIZIO .

14 NE CONSEGUE CHE IL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE DOVEVA , IN VIA DI PRINCIPIO , ESSERE MOTIVATO , E SI DEVE ACCERTARE SE TALE ESIGENZA SIA STATA SODDISFATTA , PUR TENENDO CONTO DEL FATTO CHE , TRATTANDOSI DI UN PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO , L ' OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEV ' ESSERE POSTO IN RELAZIONE CON IL MARGINE DI DISCREZIONALITA DI CUI DISPONE IN MATERIA L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , NONCHE COL CARATTERE MARGINALE DEGLI SVANTAGGI CHE PUO PRESENTARE QUESTO TIPO DI PROVVEDIMENTO PER IL DIPENDENTE INTERESSATO .

15 LA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO , FATTA AL RICORRENTE IL 3 NOVEMBRE 1979 DAL DIRETTORE GENERALE DELL ' AMMINISTRAZIONE E DEL PERSONALE , SI LIMITA , DI PER SE , A GIUSTIFICARE L ' ASSEGNAZIONE DEL RICORRENTE AD UN NUOVO POSTO COL RIFERIMENTO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL ' ISTITUTO STATISTICO . PER STABILIRE SE SIA SODDISFATTA LA CONDIZIONE POSTA DALL ' ART . 25 , E NECESSARIO PERO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NON SOLTANTO IL DOCUMENTO COL QUALE VENIVA NOTIFICATO IL SUDDETTO PROVVEDIMENTO , BENSI ANCHE LE CIRCOSTANZE IN CUI ESSO ERA STATO ADOTTATO E PORTATO A CONOSCENZA DELL ' INTERESSATO , NONCHE LE NOTE DI SERVIZIO E LE ALTRE COMUNICAZIONI CHE NE COSTITUISCONO IL SUPPORTO E CHE INFORMAVANO CHIARAMENTE IL RICORRENTE SULLE RAGIONI E SUL FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE . POICHE L ' OBBLIGO DI MOTIVARE HA LO SCOPO SIA DI PERMETTERE ALL ' INTERESSATO DI VALUTARE SE L ' ATTO SIA INFICIATO DA UN VIZIO CHE CONSENTA DI CONTESTARNE LA LEGITTIMITA , SIA DI RENDERE POSSIBILE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE , LA PORTATA DI TALE OBBLIGO DEV ' ESSERE DI VOLTA IN VOLTA VALUTATA IN CONCRETO .

16 NELLA FATTISPECIE , DAL FASCICOLO RISULTA CHIARAMENTE CHE IL RICORRENTE E STATO AMPIAMENTE INFORMATO DELL ' INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI PROCEDERE ALLA FUSIONE DEL SERVIZIO SPECIALIZZATO DI CUI EGLI ERA A CAPO CON UN ALTRO SERVIZIO , NONCHE DELLA CONSEGUENTE SOPPRESSIONE DI UNO DEI POSTI DI CAPO SERVIZIO . IL RECLAMO , DATATO 26 LUGLIO 1978 E REGISTRATO IL 31 LUGLIO SUCCESSIVO , CIOE ANCORA PRIMA CHE L ' INTERESSATO AVESSE RICEVUTO UFFICIALMENTE NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO CHE LO RIGUARDAVA , ELIMINA OGNI DUBBIO IN PROPOSITO , TANTO PIU CHE IN ESSO SI FA MENZIONE DELLA CIRCOSTANZA CHE , NEL FEBBRAIO E NEL LUGLIO 1978 , IL RICORRENTE AVEVA AVUTO DEI COLLOQUI COL DIRETTORE GENERALE DELL ' ISTITUTO STATISTICO A PROPOSITO DELLA PREVISTA RIORGANIZZAZIONE E DELLE SUE CONSEGUENZE .

17 STANDO COSI LE COSE , E TRATTANDOSI DI UN PROVVEDIMENTO NECESSARIAMENTE CONNESSO ALL ' ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL ' INTERESSE DI QUEST ' ULTIMO , INTERESSE PER IL QUALE L ' AUTORITA COMPETENTE DEVE NECESSARIAMENTE DISPORRE DI UN AMPIO POTERE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE , IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PUO ESSERE CONSIDERATO SUFFICIENTEMENTE MOTIVATO , DI GUISA CHE IL MEZZO DEDOTTO IN PROPOSITO VA DISATTESO .

SECONDO E TERZO MEZZO

18 IL RICORRENTE SOSTIENE POI CHE SONO STATI VIOLATI GLI ARTT . 5 E 7 DELLO STATUTO , IN QUANTO LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI NON SAREBBERO QUELLE INERENTI AD UN POSTO CORRISPONDENTE AL SUO GRADO , COSICCHE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CONSISTEREBBE , DI FATTO , IN UNA RETROCESSIONE NEL GRADO . A SOSTEGNO DI QUESTA CENSURA , EGLI ADDUCE ESSENZIALMENTE IL FATTO CHE LE SUE FUNZIONI ANTERIORI SAREBBERO STATE , PER LA LORO AMPIEZZA , LA LORO IMPORTANZA E LE PREROGATIVE FUNZIONALI AD ESSE CONNESSE , NETTAMENTE SUPERIORI ALLE SUE FUNZIONI ATTUALI . IN PARTICOLARE , EGLI FA VALERE CHE IL CAPO DI UN SERVIZIO SPECIALIZZATO E , SECONDO LA PRASSI AMMINISTRATIVA , ASSIMILATO , FRA L ' ALTRO PER QUANTO RIGUARDA LE INFORMAZIONI CH ' EGLI RICEVE , AI DIPENDENTI DI GRADO A 3 . EGLI LAMENTA INOLTRE LA VIOLAZIONE DEL DOVERE - FURSORGEPFLICHT DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO TEDESCO - PER CUI L ' AMMINISTRAZIONE , NEI PROVVEDIMENTI DA ESSA ADOTTATI , DEVE TENER CONTO NON SOLTANTO DELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO , MA ANCHE DEGLI INTERESSI DI CARRIERA DEL DIPENDENTE .

19 ENTRAMBI QUESTI MEZZI VANNO DISATTESI .

20 PER QUANTO RIGUARDA IL MEZZO BASATO SUGLI ARTT . 5 E 7 DELLO STATUTO , VA OSSERVATO CHE IL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL GRADO E L ' IMPIEGO , SANCITO IN PARTICOLARE DALL ' ART . 7 DELLO STATUTO , IMPLICA , IN CASO DI MODIFICA DELLE FUNZIONI DI UN DIPENDENTE , NON GIA UN RAFFRONTO TRA LE SUE FUNZIONI ATTUALI E QUELLE ANTERIORI , BENSI TRA LE SUE FUNZIONI ATTUALI ED IL SUO GRADO GERARCHICO . IN PROPOSITO , IL RICORRENTE NON CONTESTA CHE LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE , ALLORCHE E STATO INCARICATO DI COMPITI SPECIFICI NEL SETTORE DELLA METODOLOGIA , CORRISPONDANO PERFETTAMENTE AD UNA DELLE DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI DELL ' IMPIEGO TIPO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE PRESSO L ' ISTITUTO STATISTICO , E CIOE DI UN ' FUNZIONARIO DI ELEVATE CAPACITA INCARICATO DI COMPITI DI CONCETTO , DI STUDI O DI CONTROLLI DI UN SETTORE DI ATTIVITA ' .

21 INOLTRE , LE DIFFERENZE NELLA NATURA DEI COMPITI E NELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DI DIPENDENTI CHE OCCUPANO POSTI CORRISPONDENTI AD UNO STESSO IMPIEGO TIPO NON CONSENTONO , QUALORA SIANO GIUSTIFICATE DALLA DIVERSITA DELLE MANSIONI , AL DIPENDENTE CHE , PASSANDO AD UN ALTRO POSTO , SI VEDE PRIVATO DELLE SPECIFICHE FUNZIONI INERENTI AL POSTO OCCUPATO IN PRECEDENZA , DI CONSIDERARE CHE VENGANO LESI I SUOI INTERESSI . LE SPECIFICHE FUNZIONI CORRISPONDENTI A UN DATO POSTO , VANTAGGIOSE O SVANTAGGIOSE , SONO CONNESSE AL POSTO , NON GIA ALLA PERSONA DEL DIPENDENTE .

22 QUANTO ALLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASSISTENZA ( ' FURSORGEPFLICHT ' ), VA OSSERVATO CHE TALE NOZIONE , PUR NON ESSENDO RICHIAMATA DALLO STATUTO DEL PERSONALE , CORRISPONDE ALL ' EQUILIBRIO DEI DIRITTI ED OBBLIGHI RECIPROCI CHE LO STATUTO HA CREATO NEI RAPPORTI FRA L ' AMMINISTRAZIONE E I SUOI DIPENDENTI . TALE EQUILIBRIO IMPLICA IN PARTICOLARE CHE L ' AMMINISTRAZIONE , QUANDO DECIDE A PROPOSITO DELLA SITUAZIONE DI UN DIPENDENTE , NELLA FATTISPECIE CIRCA LA SUA ASSEGNAZIONE AD UN POSTO DETERMINATO , E TENUTA A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL COMPLESSO DEGLI ELEMENTI ATTI A DETERMINARE LA PROPRIA DECISIONE E , IN TALE CONTESTO , DEVE TENER CONTO NON SOLO DELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO , MA ANCHE DI QUELLO DEL DIPENDENTE DI CUI TRATTASI .

23 DALL ' ESAME DEL FASCICOLO E DAGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE EMERSI SIA NELLA FASE SCRITTA SIA NELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO NON E RISULTATA ALCUNA CIRCOSTANZA TALE DA FAR SUPPORRE CHE LA COMMISSIONE NON ABBIA VALUTATO IN MODO ESAURIENTE TUTTE LE CIRCOSTANZE RILEVANTI , COMPRESE QUELLE ATTINENTI ALLA SITUAZIONE PERSONALE DEL RICORRENTE , PRIMA DI ATTRIBUIRE A QUESTO LE SUE ATTUALI FUNZIONI . IN PARTICOLARE , NULLA FA PENSARE CHE DESIGNANDO , PER LA DIREZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI SI ERA PROCEDUTO A FUSIONE , UN ALTRO DIPENDENTE CHE AVEVA ANCH ' EGLI DIRETTO IN PRECEDENZA UN SERVIZIO SPECIALIZZATO , LA COMMISSIONE SI SIA LASCIATA GUIDARE DA MOTIVI ESTRANEI AI PRINCIPI DI GIUSTIZIA E DI SANA AMMINISTRAZIONE . ESISTE DEL RESTO UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE NEL SENSO CHE , ALLORCHE L ' AUTORITA AVENTE IL POTERE DI NOMINA OPERA UNA SCELTA FRA VARI DIPENDENTI DI PARI MERITO , ESSA NON E TENUTA A GIUSTIFICARE , NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE NON PRESCELTO , I MOTIVI CHE L ' HANNO INDOTTA A RITENERE CHE IL CONCORRENTE FOSSE PIU IDONEO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL POSTO ASSEGNATO .

QUARTO MEZZO

24 SECONDO IL RICORRENTE , LA DECISIONE IMPUGNATA VIOLA IL DIRITTO ALLA DIFESA IN QUANTO , TRATTANDOSI DI UN PROVVEDIMENTO ' TALE DA LEDERE GRAVEMENTE ( I SUOI ) INTERESSI SOGGETTIVI ' , NON AVREBBE DOVUTO ESSERE ADOTTATA SENZA CH ' EGLI FOSSE STATO POSTO IN GRADO DI FAR CONOSCERE IL SUO PUNTO DI VISTA .

25 NELLA FATTISPECIE NON SI PUO PARLARE DI ' DIRITTO ALLA DIFESA ' , BENSI UNICAMENTE DI UN PRINCIPIO GENERALE DI SANA AMMINISTRAZIONE SECONDO CUI , SALVO GRAVE MOTIVO , L ' AMMINISTRAZIONE CHE RITENGA DI DOVER ADOTTARE , SIA PURE LEGITTIMAMENTE , PROVVEDIMENTI CHE LEDANO IN MODO GRAVE GLI INTERESSATI E TENUTA A CONSENTIRE A QUESTI DI FAR CONOSCERE IL LORO PUNTO DI VISTA . LA DECISIONE IMPUGNATA , LA QUALE CONSERVA AL RICORRENTE TUTTI I VANTAGGI INERENTI AL SUO GRADO E AL SUO IMPIEGO TIPO , NON E TALE DA RENDERE NECESSARIO IL RISPETTO DI ALTRE FORMALITA OLTRE A QUELLE STABILITE DALL ' ART . 90 DELLO STATUTO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI DIPENDENTI E AGENTI , CUI SI AGGIUNGE , ALL ' OCCORRENZA , IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLA CORTE .

26 DALLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE LA DOMANDA D ' ANNULLAMENTO E INFONDATA E VA RESPINTA .

B . SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO

27 DALLE CONSIDERAZIONI DI CUI SOPRA SI DESUME CHE ALLA COMMISSIONE NON PUO ESSERE IMPUTATO ALCUN ILLECITO , CON LA CONSEGUENZA CHE ANCHE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO VA RESPINTA .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

28 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .

29 TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO , LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA RESTANO A CARICO DI QUESTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL RICORSO E RESPINTO .

2* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .

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