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Document 61978CJ0170(01)

Sentenza della Corte del 12 luglio 1983.
Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Trattamento fiscale del vino.
Causa 170/78.

Raccolta della Giurisprudenza 1983 -02265

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:202

61978J0170(01)

SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 LUGLIO 1983. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD. - TRATTAMENTO FISCALE DEL VINO. - CAUSA 170/78.

raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 02265
edizione speciale spagnola pagina 00537
edizione speciale svedese pagina 00199
edizione speciale finlandese pagina 00195


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DISPOSIZIONI FISCALI - TRIBUTI INTERNI - TRIBUTI TALI DA PROTEGGERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALTRI PRODOTTI - MERCI CONCORRENTI - CRITERI DI VALUTAZIONE - STATO ATTUALE DEL MERCATO E POSSIBILITA DI MUTAMENTI

( TRATTATO CEE , ART . 95 , 2* COMMA )

2 . DISPOSIZIONI FISCALI - TRIBUTI INTERNI - TRIBUTI TALI DA PROTEGGERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALTRI PRODOTTI - MERCI CONCORRENTI - GRADO DI POSSIBILE SOSTITUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - ABITUDINI DEI CONSUMATORI - CRITERIO INADEGUATO

( TRATTATO CEE , ART . 95 , 2* COMMA )

3 . DISPOSIZIONI FISCALI - TRIBUTI INTERNI - TRIBUTI TALI DA PROTEGGERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALTRI PRODOTTI - MERCI CONCORRENTI - BIRRA E VINO - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RAPPORTO CONCORRENZIALE

( TRATTATO CEE , ART . 95 , 2* COMMA )

4 . DISPOSIZIONI FISCALI - TRIBUTI INTERNI - TRIBUTI TALI DA PROTEGGERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALTRI PRODOTTI - MERCI CONCORRENTI - BIRRA E VINO - VINI LEGGERI DI UVA FRESCA PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI - VINI COLPITI DA UN SOVRACCARICO FISCALE ATTO A PROTEGGERE LA BIRRA DI PRODUZIONE NAZIONALE - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 95 , 2* COMMA )

Massima


1 . L ' ART . 95 , 2* COMMA DEL TRATTATO SI APPLICA AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DI PRODOTTI CHE , PUR NON RISPONDENDO AL CRITERIO DI SIMILARITA DI CUI AL 1* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , SI TROVANO NON DI MENO IN CONCORRENZA , SIA PARZIALE , SIA POTENZIALE , CON DETERMINATI PRODOTTI DEL PAESE D ' IMPORTAZIONE .

ONDE DETERMINARE L ' ESISTENZA DI UN RAPPORTO CONCORRENZIALE AI SENSI DEL L ' ART . 95 , 2* COMMA , BISOGNA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NON SOLO LO STATO ATTUALE DEL MERCATO , MA ANCHE LE POSSIBILITA DI MUTAMENTI NEL CONTESTO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SU SCALA COMUNITARIA E LE NUOVE POTENZIALITA DI SOSTITUZIONE FRA PRODOTTI CHE L ' INTENSIFICARSI DEGLI SCAMBI PUO METTERE IN LUCE , COSI DA PORRE PIENAMENTE IN VALORE LA COMPLEMENTARITA FRA LE ECONOMIE DEGLI STATI MEMBRI , CONFORMEMENTE AGLI SCOPI STABILITI DALL ' ART . 2 DEL TRATTATO .

2.PER MISURARE , AI FINI DELL ' EVENTUALE APPLICAZIONE DELL ' ART . 95 , 2* COMMA DEL TRATTATO , IL GRADO DI SOSTITUIBILITA DI DUE MERCI , NON CI SI PUO LIMITARE ALLE ABITUDINI DI CONSUMO ESISTENTI IN UNO STATO MEMBRO O IN UNA DETERMINATA REGIONE . TALI ABITUDINI , ESSENZIALMENTE VARIABILI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO , NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE UN DATO IMMUTABILE ; LA POLITICA FISCALE DI UNO STATO MEMBRO NON PUO QUINDI SERVIRE A CRISTALLIZZARE DETERMINATE ABITUDINI DI CONSUMO ONDE RENDERE STABILE UN VANTAGGIO ACQUISTATO DALLE INDUSTRIE NAZIONALI CHE SI DEDICANO AL LORO SODDISFACIMENTO .

3.IN CONSIDERAZIONE DELLE GRANDI DIFFERENZE DI QUALITA E , QUINDI , DI PREZZO , FRA I VINI , IL RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA DECISIVO FRA LA BIRRA , BEVANDA PO POLARE E DI LARGO CONSUMO , ED IL VINO VA STABILITO PER I VINI PIU ACCESSIBILI AL GRANDE PUBBLICO CHE SONO , IN GENERALE , I PIU LEGGERI ED I MENO CARI ; E PERTANTO SU QUESTA BASE CHE VANNO EFFETTUATI CONFRONTI TRIBUTARI SECONDO LA GRADAZIONE ALCOLICA DELLE DUE BEVANDE O IL PREZZO DEI DUE PRODOTTI DI CUI TRATTASI .

4.IL SISTEMA TRIBUTARIO NAZIONALE CHE COLPISCA I VINI LEGGERI DI UVA FRESCA IMPORTATI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI CON UN ' IMPOSTA DI CONSUMO RELATIVAMENTE PIU ELEVATA DI QUELLA CHE COLPISCE LA BIRRA DI PRODUZIONE NAZIONALE , IN QUANTO QUESTA COSTITUISCE IL CRITERIO DI RIFERIMENTO PIU VICINO DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONCORRENZA FRA PRODOTTI SOSTITUIBILI , E INCOMPATIBILE CON L ' ART . 95 , 2* COMMA DEL TRATTATO IN QUANTO HA L ' EFFETTO DI SOTTOPORRE I VINI IMPORTATI AD UN SOVRACCARICO FISCALE ATTO A PROTEGGERE LA BIRRA DI PRODUZIONE NAZIONALE .

DETTO SISTEMA HA L ' EFFETTO DI ATTRIBUIRE A DETTI VINI IL CARATTERE DI PRODOTTI DI LUSSO I QUALI , A CAUSA DELL ' ONERE FISCALE CUI SONO SOTTOPOSTI , NON POSSONO COSTITUIRE AGLI OCCHI DEL CONSUMATORE UNA ALTERNATIVA CONCRETA RISPETTO ALLA BEVANDA TIPICA DI PRODUZIONE NAZIONALE .

Parti


NELLA CAUSA 170/78 ,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO , SIG . ANTHONY MCCLELLAN , IN QUALITA D ' AGENTE , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

RICORRENTE ,

SOSTENUTA DALLA

REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATA DAL SIG . ARNALDO SQUILLANTE , PRESIDENTE DI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO , CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO , IN QUALITA D ' AGENTE , ASSISTITO DALL ' AVVOCATO DELLO STATO MARCELLO CONTI , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO LA SEDE DELL ' AMBASCIATA D ' ITALIA ,

INTERVENIENTE ,

CONTRO

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D ' IRLANDA DEL NORD , RAPPRESENTATO DAL SIG . R . N . RICKS , ASSISTANT TREASURY SOLICITOR , IN QUALITA D ' AGENTE , ASSISTITO DALL ' AVV . PETER ARCHER , Q . C ., OF GRAY ' S INN , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SEDE DELL ' AMBASCIATA DEL REGNO UNITO ,

CONVENUTO ,

Oggetto della causa


AVENTE AD OGGETTO DI FAR DICHIARARE CHE , OMETTENDO DI ABROGARE O DI EMENDARE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI RELATIVE ALL ' ACCISA SUI VINI LEGGERI NON SPUMANTI , IL REGNO UNITO E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL ' ART . 95 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO 7 AGOSTO 1978 , LA COMMISSIONE HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO DIRETTO A FAR DICHIARARE CHE IL REGNO UNITO , GRAVANDO I VINI LEGGERI DI UVE FRESCHE ( IN PROSIEGUO ' I VINI ' ) DI UN ' ACCISA RELATIVAMENTE PIU ELEVATA DI QUELLA GRAVANTE SULLA BIRRA , E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL ' ART . 95 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE .

2 IL 27 FEBBRAIO 1980 , LA CORTE HA EMESSO UNA SENTENZA INTERLOCUTORIA ( RACC . 1980 , PAG . 417 ) CON LA QUALE HA , DA UN LATO , DECISO SU VARI PUNTI DI DIRITTO RELATIVI ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 95 E , DALL ' ALTRO , HA ESAMINATO , IN VIA PRELIMINARE , TALUNE QUESTIONI CHE , IN QUEL MOMENTO , NON APPARIVANO ANCORA IDONEE AD UNA SOLUZIONE DEFINITIVA . PRONUNZIANDOSI PRIMA DI DECIDERE SUL RICORSO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE , LA CORTE HA CHIESTO ALLE PARTI DI RIPRENDERE IN ESAME LA QUESTIONE LITIGIOSA ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI DI CUI ALLA SENTENZA E DI RIFERIRLE , ENTRO UN DETERMINATO TERMINE , SIA DI QUALSIASI SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA CUI ESSE FOSSERO PERVENUTE , SIA DEI LORO RISPETTIVI PUNTI DI VISTA . ESSA SI RISERVAVA DI DECIDERE DEFINITIVAMENTE DOPO TALE DATA , VISTE LE RELAZIONI CHE LE FOSSERO STATE PRESENTATE , O IN MANCANZA DI ESSE .

3 IN SEGUITO A TALE SENTENZA , LE PARTI HANNO DAPPRIMA ESAMINATO BILATERALMENTE LA CONTROVERSIA . POI , LA COMMISSIONE HA TENTATO DI RISOLVERLA , NELL ' AMBITO DI NEGOZIATI ALL ' INTERNO DEL CONSIGLIO , GRAZIE AD UNA REGOLAMENTAZIONE GLOBALE DEL PROBLEMA DELLA TASSAZIONE DEGLI ALCOLICI . IN ATTESA DELL ' ESITO DI TALI NEGOZIATI , LE PARTI HANNO CHIESTO ED OTTENUTO VARIE PROROGHE DEL TERMINE FISSATO DALLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1980 . NON AVENDO POTUTO RAGGIUNGERE UN ACCORDO BONARIO , ESSE HANNO DEPOSITATO LE LORO RELAZIONI IL 1* E , RISPETTIVAMENTE , IL 2 DICEMBRE 1981 ; IL GOVERNO ITALIANO , INTERVENIENTE NELLA CAUSA , HA AVUTO MODO DI ESPRIMERE IL SUO PARERE .

4 ALL ' UDIENZA DEL 19 MAGGIO 1982 LE PARTI HANNO SVOLTO DEDUZIONI ORALI . I CHIARIMENTI FORNITI IN QUESTA FASE ESSENDO RISULTATI ANCORA INSUFFICIENTI PER CONSENTIRE UNA DECISIONE , LA CORTE , CON ORDINANZA 15 LUGLIO 1982 , AI SENSI DEGLI ARTT . 45 E 60 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , HA DISPOSTO UN SUPPLEMENTO D ' ISTRUTTORIA . ESSA HA CHIESTO ALLE PARTI ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO AI PREZZI AL CONSUMO ED AI PREZZI FRANCHI DEL VINO E DELLA BIRRA , ENTRAMBI DI QUALITA COR RENTE , COMPRESI CIOE NEI TIPI DI VINO E DI BIRRA PIU FREQUENTAMENTE VENDUTI E CONSUMATI SIA NEL REGNO UNITO , SIA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI . ESSA HA , INOLTRE , CHIESTO DELUCIDAZIONI SULL ' ANDAMENTO NELLA COMUNITA DEL CONSUMO COMPLESSIVO ANNUO DEL VINO E , RISPETTIVAMENTE , DELLA BIRRA .

5 DOPO CHE ERA STATO RISPOSTO AI QUESITI , LA CORTE HA SENTITO ANCORA UNA VOLTA LE PARTI NELL ' UDIENZA DEL 15 MARZO 1983 .

NEL MERITO DELLA CAUSA

6 SI RICORDA CHE I PUNTI ESAMINATI E LASCIATI , IN PARTE , IN SOSPESO NELLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1980 RIGUARDANO LE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA FRA VINO E BIRRA , NONCHE LA SCELTA DI UN CRITERIO DI CONFRONTO E LA DETERMINAZIONE DI UN RAPPORTO D ' IMPOSIZIONE ADEGUATO FRA I DUE PRODOTTI . LE DUE QUESTIONI VANNO RIESAMINATE ALLA LUCE DEGLI ELEMENTI FORNITI NELLE DUE FASI DEL SUPPLEMENTO D ' ISTRUTTORIA .

SUL RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA FRA IL VINO E LA BIRRA

7 NELLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1980 , LA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE IL 2* COMMA DELL ' ART . 95 SI APPLICA AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DI PRODOTTI CHE , PUR NON RISPONDENDO AL CRITERIO DI SIMILARITA , DI CUI AL 1* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , SI TROVANO NONDIMENO IN CONCORRENZA , SIA PARZIALE , SIA POTENZIALE , CON DETERMINATE PRODUZIONI DEL PAESE D ' IMPORTAZIONE . ESSA HA AGGIUNTO CHE PER ACCERTARE LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA NEL SENSO DELL ' ART . 95 , 2* COMMA , BISOGNA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NON SOLO LO STATO ATTUALE DEL MERCATO , MA ANCHE LE POSSIBILITA DI EVOLUZIONE NEL CONTESTO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SU SCALA COMUNITARIA E LE NUOVE POTENZIALITA DI SOSTITUZIONE FRA PRODOTTI CHE L ' INTENSIFICARSI DEGLI SCAMBI PUO METTERE IN LUCE , COSI DA PORRE PIENAMENTE IN VALORE LE COMPLEMENTARITA FRA LE ECONOMIE DEGLI STATI MEMBRI , CONFORMEMENTE ALLE FINALITA STABILITE DALL ' ART . 2 DEL TRATTATO .

8 PER QUANTO RIGUARDA LA CONCORRENZIALITA FRA VINO E BIRRA , LA CORTE HA SOSTENUTO CHE , QUANTOMENO IN UNA CERTA MISURA , LE DUE BEVANDE DI CUI E CAUSA SONO IN GRADO DI SODDISFARE BISOGNI IDENTICI , COSICCHE SI DEVE AMMETTERE UN DETERMINATO GRADO DI SOSTITUIBILITA RECIPROCA . ESSA HA PRECISATO CHE PER MISURARE IL GRADO DI SOSTITUIBILITA POSSIBILE NON CI SI PUO LIMITARE ALLE ABITUDINI DI CONSUMO IN ATTO IN UNO STATO MEMBRO OD IN UNA REGIONE DETERMINATA . INFATTI , TALI ABITUDINI , VARIABILI ESSENZIALMENTE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO , NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE UN DATO IMMUTABILE ; NON BISOGNA QUINDI CHE LA POLITICA FISCALE DI UNO STATO MEMBRO SERVA A CRISTALLIZZARE DATE ABITUDINI DI CONSUMO ALLO SCOPO DI RENDERE STABILE UN VANTAGGIO ACQUISITO DALLE INDUSTRIE NAZIONALI CHE SI DEDICANO AL LORO SODDISFACIMENTO .

9 CIONONDIMENO LA CORTE HA RICONOSCIUTO LA DIFFICOLTA , IN CONSIDERAZIONE DELLE NOTEVOLI DIFFERENZE FRA IL VINO E LA BIRRA , DI STABILIRE CONFRONTI IN BASE AI PROCESSI DI PRODUZIONE O ALLE PROPRIETA NATURALI DELLE BEVANDE , DIFFICOLTA CHE IL GOVERNO DEL REGNO UNITO HA GIUSTAMENTE SOTTOLINEATO . ESSA HA PERTANTO INVITATO LE PARTI A FORNIRE ULTERIORI ELEMENTI D ' INFORMAZIONE ATTI AD ELIMINARE LE INCERTEZZE ESISTENTI IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA FRA I DUE PRODOTTI .

10 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO NON SI E ESPRESSO SU QUESTO PUNTO NELLE MEMORIE SUCCESSIVE . LA COMMISSIONE HA ESPOSTO IL PARERE CHE LE DIVERSE CONDIZIONI DI PRODUZIONE , ALLE QUALI LA CORTE AVEVA ATTRIBUITO UNA CERTA IMPORTANZA , NON INCIDONO SULLA COMPOSIZIONE DEI PREZZI DEI DUE PRODOTTI , SPECIALMENTE SE SI CONSIDERA IL RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA FRA BIRRA E VINI DI QUALITA CORRENTE .

11 DA PARTE SUA , IL GOVERNO ITALIANO HA SOSTENUTO IN PROPOSITO CHE NON E GIUSTO FARE IL CONFRONTO FRA BIRRA E VINI DI CONTENUTO ALCOLICO MEDIO O , A MAGGIOR RAGIONE , ELEVATO . A SUO PARERE , I VINI CHE SI TROVANO EFFETTIVAMENTE IN RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA CON LA BIRRA SONO I VINI PIU LEGGERI , DI GRADAZIONE ALCOLICA VICINA A 9* , CIOE I VINI PIU CORRENTI E MENO CARI . A GIUDIZIO DI QUESTO GOVERNO , SONO QUINDI VINI DEL GENERE A DOVER ESSERE SCELTI COME TERMINE DI CONFRONTO QUANDO SI TRATTA DI ACCERTARE L ' INCIDENZA DELLA TASSAZIONE IN BASE VUOI ALLA GRADAZIONE ALCOLICA , VUOI AL PREZZO DEI PRODOTTI .

12 LA CORTE RITIENE PERTINENTE L ' OSSERVAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO . IN CONSIDERAZIONE DELLE GRANDI DIFFERENZE DI QUALITA E , QUINDI , DI PREZZO FRA I VINI , IL RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA DECISIVO FRA LA BIRRA , BEVANDA POPOLARE E DI LARGO CONSUMO , ED IL VINO VA STABILITO PER I VINI PIU ACCESSIBILI AL GRANDE PUBBLICO CHE SONO , IN GENERALE , I PIU LEGGERI ED I MENO CARI ; E PERTANTO SU QUESTA BASE CHE VANNO FATTI I CONFRONTI TRIBUTARI SECONDO LA GRADAZIONE ALCOLICA DELLE DUE BEVANDE O IL PREZZO DEI DUE PRODOTTI .

SULLA DETERMINAZIONE DI UN RAPPORTO DI TASSAZIONE ADEGUATA

13 PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DEL METODO DI CONFRONTO AL FINE DI DETERMINARE UN RAPPORTO DI TASSAZIONE ADEGUATO , LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL METODO PIU SICURO CONSISTE NELL ' USARE UN CRITERIO CONNESSO CONTEMPORANEAMENTE AL VOLUME DELLE BEVANDE ED ALLA LORO GRADAZIONE ALCOLICA . LA COMMISSIONE ASSUME CHE UNA TASSAZIONE CHE SUPERI IL RAPPORTO DI 1 : 2,8 RIFERITA AL VOLUME ( PARI QUINDI AD UNA TASSAZIONE 1 : 1 RIFERITA ALLA GRADAZIONE ALCOLICA ) DETERMINA UNA ' PRESUNZIONE ' DI PROTEZIONE INDIRETTA DELLA BIRRA .

14 A SUA VOLTA , IL GOVERNO DEL REGNO UNITO , NEL RICORDARE LE CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE PRESENTATA ALLA COMMISSIONE NEL 1963 DAL COMITATO FISCALE E FINANZIARIO ( ' RELAZIONE NEUMARK ' ), HA SOTTOLINEATO , ANCORA UNA VOLTA , CHE UN CONFRONTO VALIDO ANDREBBE EFFETTUATO IN BASE ALL ' INCIDENZA DELL ' IMPOSTA SUL PREZZO , FRANCO , DEI DUE PRODOTTI DI CUI TRATTASI . A SUO PARERE , IL CONFRONTO BASATO SUI PREZZI MEDI SAREBBE PREFERIBILE A QUELLO BASATO SULLA GRADAZIONE ALCOLICA MEDIA . NON VI SAREBBE PRATICA COMMERCIALE DISCRIMINATORIA O PROTEZIONISTICA QUANDO SI ACCERTA CHE I TRIBUTI RISCOSSI SU DUE PRODOTTI IN CONCORRENZA RAPPRESENTANO IN PROPORZIONE LA MEDESIMA QUOTA DEI PREZZI MEDI DEGLI STESSI . IL GOVERNO DEL REGNO UNITO SOSTIENE CHE , IN BASE A TALE CRITERIO , IL SISTEMA TRIBUTARIO BRITANNICO NON HA EFFETTO PROTEZIONISTICO .

15 IL GOVERNO ITALIANO CONTESTA , SU QUESTO PUNTO , LE TESI SIA DEL GOVERNO BRITANNICO , SIA DELLA COMMISSIONE . ESSO SOTTOLINEA L ' IMPORTANZA , PER LA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA , DEL FATTO CHE IL VINO E UN PRODOTTO AGRICOLO E LA BIRRA UN PRODOTTO INDUSTRIALE ; A SUO PARERE , LE ESIGENZE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DOVREBBERO PORTARE AD INTRODURRE UN ' ALIQUOTA DI TASSAZIONE DI FAVORE PER IL PRODOTTO AGRICOLO E SAREBBE PERTANTO INCOERENTE CON TALE POLITICA IL RIDURRE A ZERO , COL SISTEMA NAZIONALE DI IMPOSIZIONE , GLI EFFETTI DEGLI INTERVENTI COMUNITARI DI SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE VITIVINICOLA .

16 IL GOVERNO ITALIANO CONTESTA ALTRESI L ' IMPORTANZA ATTRIBUITA DALLA COMMISSIONE ALLA GRADAZIONE ALCOLICA DELLE DUE BEVANDE DI CUI TRATTASI . A SUO PARERE , IL CRITERIO DETERMINANTE E LA VALUTAZIONE DELL ' INCIDENZA DELL ' IMPOSTA RISPETTO AL VOLUME DELLE DUE BEVANDE E CIO PER DUE MOTIVI : IL SISTEMA DI TASSAZIONE BRITANNICO E BASATO SUL VOLUME DEI PRODOTTI E , TRATTANDOSI NEI DUE CASI DI BEVANDE CON BASSO CONTENUTO ALCOLICO , ADATTE AD ACCOMPAGNARE I PASTI O AD ESSERE CONSUMATE PER DISSETARSI , LA SCELTA DEL CONSUMATORE NON DIPENDE DALLA GRADAZIONE ALCOLICA DEI DUE PRODOTTI , MA DALLE LORO CARATTERISTICHE GLOBALI , QUALI IL GUSTO E L ' AROMA , COSICCHE VERREBBERO CONSUMATI , PER FINI IDENTICI , IN QUANTITA PRATICAMENTE UGUALI . SECONDO L ' ESPERIENZA , IL RAPPORTO NEL CONSUMO DELLA BIRRA E DEL VINO , SE NON E PERFETTAMENTE UGUALE , NON SUPEREREBBE COMUNQUE LA PROPORZIONE DI 1,5 : 1 .

17 IL GOVERNO ITALIANO PROPONE , IN DEFINITIVA , DI COMBINARE I DUE CRITERI BASATI SUL VOLUME E SULLA GRADAZIONE ALCOLICA NEL SENSO CHE SEBBENE , IN LINEA DI PRINCIPIO , SI DEBBA PRETENDERE LA PARITA D ' IMPOSIZIONE RIFERITA AL VOLUME DELLE DUE BEVANDE , IL SUSSISTERE DI UNA MAGGIORE TASSAZIONE DEL VINO RIFERITA ALLA GRADAZIONE ALCOLICA SAREBBE UN INDIZIO SICURO DI DISCRIMINAZIONE E DI EFFETTO PROTEZIONISTICO NEL SISTEMA DI TASSAZIONE .

18 GLI SCAMBI DI ARGOMENTI FRA LE PARTI SUCCESSIVI ALLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1980 HANNO DIMOSTRATO CHE , BENCHE NESSUNO DEI CRITERI DI CONFRONTO USATI PER VALUTARE IL RAPPORTO DI TASSAZIONE FRA I DUE PRODOTTI DI CUI TRATTASI SIA IN GRADO DI FORNIRE , DA SOLO , RISULTATI SICURI , CIONONDIMENO CIASCUNO DEI TRE METODI - CIOE CONSIDERARE IL CARICO FISCALE RISPETTO AL VOLUME , ALLA GRADAZIONE ALCOLICA ED AL PREZZO DEI PRODOTTI - PUO DARE INDICAZIONI SIGNIFICATIVE ONDE VALUTARE IL SISTEMA TRIBUTARIO DI CUI E CAUSA .

19 E PACIFICO CHE IL CONFRONTO FRA LA TASSAZIONE DELLA BIRRA E QUELLA DEL VINO RIFERITA AL VOLUME DELLE DUE BEVANDE RIVELA UN SOVRACCARICO FISCALE AD UN TEMPO RELATIVO ED ASSOLUTO DEL VINO RISPETTO ALLA BIRRA . NON SOLO L ' IMPOSIZIONE SUL VINO E STATA NOTEVOLMENTE AUMENTATA RISPETTO A QUELLA SULLA BIRRA AL MOMENTO IN CUI IL REGNO UNITO HA SOSTITUITO L ' ACCISA AL VECCHIO DAZIO DOGANALE , COME LA CORTE HA GIA RILEVATO NELLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1980 , MA RISULTA ALTRESI CHE NEGLI ANNI SUI QUALI VERTE IL RICORSO , CIOE IL 1976 ED IL 1977 , LA TASSAZIONE DEL VINO RIFERITA AL VOLUME E STATA , IN MEDIA , CINQUE VOLTE SUPERIORE A QUELLA DELLA BIRRA , E CIO , IN ALTRI TERMINI , COSTITUISCE UN SOVRACCARICO TRIBUTARIO DEL 400 % IN CIFRA TONDA .

20 QUANTO AL CRITERIO DI CONFRONTO TRATTO DALLA GRADAZIONE ALCOLICA , COME LA CORTE HA GIA DETTO NELLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1980 , ANCHE SE HA SOLO FUNZIONE SECONDARIA NELLA SCELTA DEI CONSUMATORI , ESSO APPARE CIONONDIMENO RELATIVAMENTE SICURO . VA OSSERVATO CHE LA VALIDITA DI QUESTO CRITERIO E STATA AMMESSA NEI LAVORI ATTUALMENTE IN CORSO NELL ' AMBITO DEL CONSIGLIO AL FINE DI ARMONIZZARE LA TASSAZIONE DELL ' ALCOOL E DEI VARI TIPI DI BEVANDE ALCOLICHE .

21 TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI DELLE QUALI LA CORTE HA SOPRA ACCERTATO LA FONDATEZZA , RISULTA CHE NEL PERIODO CONSIDERATO IL VINO E STATO GRAVATO , NEL REGNO UNITO , DI UN CARICO TRIBUTARIO CHE , RIFERITO ALLA GRADAZIONE ALCOLICA , SUPERAVA IL DOPPIO DEL CARICO IMPOSTO ALLA BIRRA , CIOE DI UN ECCESSO DI TASSAZIONE QUANTO MENO DEL 100 % .

22 QUANTO AL CRITERIO DELL ' INCIDENZA DELLA TASSAZIONE SUL PREZZO FRANCO DEI PRODOTTI , LA CORTE HA AVUTO GRANDE DIFFICOLTA AD ELABORARE UN GIUDIZIO , IN CONSIDERAZIONE DELL ' ETEROGENEITA DEI DATI FORNITI DALLE PARTI . IN PARTICOLARE , LA LACUNOSITA DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE , CONSISTENTI IN ELENCHI DI PREZZI DI VENDITA SENZA INDICAZIONE PARALLELA DI DATI CHE CONSENTISSERO DI INDIVIDUARE , NEI PREZZI , L ' INCIDENZA DELL ' ACCISA , DELL ' IVA E DEL PREZZO FRANCO , HA RESO PARTICOLARMENTE ARDUO VALUTARE TALE CRITERIO , AL QUALE IL GOVERNO DEL REGNO UNITO HA ATTRIBUITO IMPORTANZA CAPITALE .

23 IN RISPOSTA ALL ' ORDINANZA DEL 15 LUGLIO 1982 , CON CUI LA CORTE HA CHIESTO INFORMAZIONI SUI PREZZI AL CONSUMO E SUI PREZZI FRANCHI DEI TIPI DI VINO E DI BIRRA PIU COMUNEMENTE VENDUTI E CONSUMATI NEL REGNO UNITO , IL GOVERNO BRITANNICO SI E LIMITATO A FORNIRE DATI SU DUE VINI TEDESCHI ( IL GOLDENER OKTOBER ED IL BLUE NUN ), CERTAMENTE DI LARGO CONSUMO , MA , DI FATTO , POCO RAPPRESENTATIVI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO DEI VINI SU SCALA COMUNITARIA .

24 LA COMMISSIONE ED IL GOVERNO ITALIANO HANNO CONTESTATO LA PERTINENZA DELLA SCELTA EFFETTUATA DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO ED HANNO PRESENTATO ANALISI RELATIVE A VINI ITALIANI ; CON LA DIFFERENZA , PERO , CHE LA COMMISSIONE SI E SFORZATA DI STABILIRE DEI PREZZI MEDI , MENTRE IL GOVERNO ITALIANO , IN CONFORMITA ALLA SURRIPORTATA CONCEZIONE , HA CONFRONTATO L ' INCIDENZA DELL ' IMPOSTA SUL PREZZO DI UNA BIRRA BRITANNICA TIPICA CON QUELLA SUL VINO ITALIANO PIU ECONOMICO , OFFERTO IN QUANTITA SIGNIFICATIVE SUL MERCATO BRITANNICO .

25 I CALCOLI EFFETTUATI DALLA COMMISSIONE ALLO STATO ATTUALE DEL MERCATO BRITANNICO , LA CUI PERTINENZA NON E STATA CONTESTATA DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO , CONCLUDONO PER UNA SOVRATASSAZIONE DEL VINO DI CIRCA IL 58 % ED IL 77 % , MENTRE DAI CALCOLI DEL GOVERNO ITALIANO , CHE RIGUARDANO IL VINO MENO CARO , RISULTA UN ECCESSO DI TASSAZIONE A CARICO DEL VINO SINO AL 286 % . L ' ANALISI , FATTA DAL GOVERNO BRITANNICO , DEL PREZZO DI VENDITA DEI DUE VINI TEDESCHI CONFERMA INDIRETTAMENTE TALI RISULTATI . INFATTI , L ' UNO DEI DUE VINI RAPPRESENTA , QUASI ESATTAMENTE , IL PUNTO DI PARITA FRA LA BIRRA ED IL VINO DAL PUNTO DI VISTA DELL ' INCIDENZA DELL ' IMPOSTA SUL PREZZO . L ' ESEMPIO DIMOSTRA CHE TUTTI I VINI DI MINOR PREZZO VENDUTI NEL REGNO UNITO SUBISCONO , RISPETTO AL PREZZO , UNA TASSAZIONE RELATIVAMENTE MAGGIORE DI QUELLA DELLA BIRRA . ORA , GLI ELENCHI DI PREZZI FORNITI DALLA COMMISSIONE DIMOSTRANO CHE VI E , SUL MERCATO BRITANNICO , UN COSPICUO NUMERO DI VINI , FRA CUI LA QUASI TOTALITA DEI VINI ITALIANI , CHE CORRISPONDONO A TALE DEFINIZIONE E CHE SUBISCONO QUINDI UNA SOVRATASSAZIONE TANTO PIU SENSIBILE QUANTO MINORE E IL LORO PREZZO .

26 IN SEGUITO ALL ' ESAME DEI DATI FORNITI DALLE PARTI , LA CORTE HA COSI POTUTO CONVINCERSI DEL FATTO CHE SE SI PRENDONO COME BASE DI CONFRONTO VINI IL CUI PREZZO E INFERIORE A QUELLO DEI TIPI DI VINO SCELTI DAL REGNO UNITO , E DEI QUALI PARECCHIE VARIETA SONO RAPPRESENTATE SUL MERCATO BRITANNICO IN QUANTITA SIGNIFICATIVE , SI GIUNGE ALLA CONCLUSIONE CHE UNA NOTEVOLE SOVRATASSAZIONE GRAVA PROPRIO QUEI VINI CHE , PER IL LORO PREZZO , SI TROVANO IN PIU DIRETTO RAPPORTO DI CONCORRENZIALITA CON LA PRODUZIONE NAZIONALE DI BIRRA .

27 RISULTA COSI , IN SEGUITO ALLE APPROFONDITE INFORMAZIONI RACCOLTE DALLA CORTE - INDIPENDENTEMENTE DAL CRITERIO DI CONFRONTO USATO E SENZA CHE SIA , IN DEFINITIVA , NECESSARIO PREFERIRNE L ' UNO O L ' ALTRO - CHE IL SISTEMA TRIBUTARIO DEL REGNO UNITO HA L ' EFFETTO DI GRAVARE IL VINO PROVENIENTE DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DI UN SOVRACCARICO FISCALE ATTO A GARANTIRE UNA PROTEZIONE ALLA PRODUZIONE NAZIONALE DI BIRRA , IN QUANTO QUESTA COSTITUISCE IL CRITERIO DI RIFERIMENTO PIU VICINO DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONCORRENZIALITA . POICHE TALE EFFETTO PROTEZIONISTICO E MAGGIORE SUI VINI PIU CORRENTI , IL SISTEMA TRIBUTARIO BRITANNICO COMPORTA COME CONSEGUENZA DI ATTRIBUIRE AL VINO IL CARATTERE DI PRODOTTO DI LUSSO CHE , A CAUSA DELL ' AGGRAVIO FISCALE CUI E SOTTOPOSTO , NON PUO COSTITUIRE , AGLI OCCHI DEL CONSUMATORE , UN ' ALTERNATIVA CONCRETA ALLA BEVANDA TIPICA DI PRODUZIONE NAZIONALE .

28 DA TUTTO QUANTO SOPRA SI DESUME CHE VA DICHIARATO CHE IL REGNO UNITO , GRAVANDO I VINI LEGGERI DI UVE FRESCHE DI UN ' ACCISA RELATIVAMENTE PIU ELEVATA DI QUELLA GRAVANTE SULLA BIRRA , E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL ' ART . 95 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

29 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE , SE NE E STATA FATTA DOMANDA . TUTTAVIA , A NORMA DEL PAR 3 DELLO STESSO ARTICOLO , LA CORTE , PER MOTIVI ECCEZIONALI , PUO COMPENSARE IN TUTTO OD IN PARTE LE SPESE .

30 NELLA FATTISPECIE VA FATTO USO DI TALE FACOLTA . INFATTI , IN CORSO DI CAUSA E RISULTATO MANIFESTO CHE IL RICORSO E STATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SENZA UN ' ISTRUTTORIA ADEGUATA E CIO HA DETERMINATO RIPETUTAMENTE RICHIESTE D ' INFORMAZIONI E DIFFERIMENTI DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA CORTE . LE SPESE VANNO QUINDI COMPENSATE , SALVO QUELLE SOSTENUTE DALLA REPUBBLICA ITALIANA CHE SONO POSTE A CARICO DEL REGNO UNITO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D ' IRLANDA DEL NORD , GRAVANDO I VINI LEGGERI DI UVE FRESCHE DI UN ' ACCISA RELATIVAMENTE PIU ELEVATA DI QUELLA GRAVANTE SULLA BIRRA , E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DALL ' ART . 95 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE .

2*LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ED IL REGNO UNITO SOPPORTERANNO CIASCUNO LE PROPRIE SPESE . LE SPESE SOSTENUTE DALLA REPUBBLICA ITALIANA SONO POSTE A CARICO DEL REGNO UNITO .

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