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Documento 61978CJ0117
Judgment of the Court (Second Chamber) of 5 April 1979. # Willy Orlandi v Commission of the European Communities. # Case 117/78.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 aprile 1979.
Willy Orlandi contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 117/78.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 aprile 1979.
Willy Orlandi contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 117/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -01613
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1979:109
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 5 APRILE 1979. - WILLY ORLANDI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 117/78.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 01613
edizione speciale greca pagina 00857
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - RICORSO - DECISIONE DI UNA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CONCORSO - RECLAMO PREVIO - CONDIZIONE NON NECESSARIA - PROPOSIZIONE - CONSEGUENZE - CONSERVAZIONE DEL TERMINE D ' IMPUGNAZIONE
( STATUTO DEL PERSONALE , ARTT . 90 E 91 )
2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - POSTI DI CATEGORIA B - CONCORSO - CONDIZIONI D ' AMMISSIONE - PREPARAZIONE SCOLASTICA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE - CUMULO - AMMISSIBILITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 5 , N . 1 ; ALLEGATO III , ART . 1 )
3 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - POSTI DI CATEGORIA B - CONCORSO - CONDIZIONI D ' AMMISSIONE - STUDI SECONDARI E DIPLOMA CHE DA ACCESSO ALL ' UNIVERSITA - CUMULO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTO - MENZIONE ESPRESSA NEL BANDO DI CONCORSO
( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO III , ART . 1 )
1 . LA PRESENTAZIONE , ALL ' AUTORITA AVENTE IL POTERE DI NOMINA , DI UN RECLAMO AMMINISTRATIVO DIRETTO CONTRO LA DECISIONE DI UNA COMMISSIONE DI CONCORSO ESULA DALL ' AMBITO DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE , IN QUANTO DETTA AUTORITA NON HA IL POTERE DI ANNULLARE O RIFORMARE LE DECISIONI DI UNA COMMISSIONE DI CONCORSO . TUTTAVIA , SE L ' INTERESSATO , ANZICHE ADIRE DIRETTAMENTE LA CORTE DI GIUSTIZIA , SI RIVOLGE A NORMA DI STATUTO , CON UN RECLAMO AMMINISTRATIVO , ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , TALE ATTO , QUALE CHE SIA LA SUA QUALIFICAZIONE GIURIDICA , NON PUO PROVOCARE LA CONSEGUENZA DI FAR SCADERE , IN ATTESA DELLA RISPOSTA , I TERMINI STABILITI . INFATTI , UN ERRORE DI QUESTO GENERE SULL ' INAPPLICABILITA DELL ' ART . 90 , N . 2 , AL CASO IN ESAME E SCUSABILE DATA L ' ATTUALE FORMULAZIONE DEI TESTI E , QUALORA A CIO NON OSTINO RAGIONI INOPPUGNABILI , NON PUO COMPORTARE DECADENZA NE PRIVARE QUINDI L ' INTERESSATO DEL DIRITTO DI ESPERIRE IL RICORSO GIURISDIZIONALE .
2 . L ' ART . 5 , N . 1 , 3* COMMA , DELLO STATUTO SI PROPONE DI DEFINIRE , IN VIA GENERALE , IL LIVELLO MINIMO DEL DIPENDENTE DI CATEGORIA B , PUR NON ESCLUDENDO CHE IL REQUISITO DELLA PREPARAZIONE SCOLASTICA E QUELLO DELL ' ESPERIENZA PROFESSIONALE VENGANO PRESCRITTI CUMULATIVAMENTE PER L ' AMMISSIONE AL CONCORSO , QUALORA CIO SIA RICHIESTO DALLA NATURA DEI POSTI DA COPRIRE .
3 . E LECITO ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA L ' ESIGERE , PER L ' AMMISSIONE A UN CONCORSO BANDITO PER COPRIRE UN POSTO DI CATEGORIA B , NON SOLO STUDI DI LIVELLO DELL ' INSEGNAMENTO SECONDARIO , MA ANCHE UN DIPLOMA CHE DIA ACCESSO ALL ' UNIVERSITA . OCCORRE TUTTAVIA CHE QUESTO REQUISITO RISULTI DAL TESTO STESSO DEL BANDO DI CONCORSO , TENUTO CONTO DEL FATTO CHE ESISTE NEI VARI STATI MEMBRI UNA GRANDE VARIETA D ' ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA , ALCUNI DEI QUALI NON PREPARANO AGLI STUDI UNIVERSITARI E NON PERMETTONO DI ACCEDERE AUTONOMAMENTE A DETTI STUDI .
NELLA CAUSA 117/78 ,
WILLY ORLANDI , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RESIDENTE IN BERTRANGE ( GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO ), 95 , RUE DE MAMER , CON L ' AVVOCATO DOMICILIATARIO VICTOR BIEL , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , RUE DES GLACIS , 18-A , LUSSEMBURGO ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . ALAIN VAN SOLINGE , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , CON L ' ASSISTENZA DELL ' AVVOCATO DANIEL JACOB , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO COM/B/155 HA RIFIUTATO DI AMMETTERE IL RICORRENTE AGLI ESAMI SCRITTI DI DETTO CONCORSO , IL CUI BANDO E STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N . C 128 DEL 1* GIUGNO 1977 , PAG . 10 ,
1CON IL PRESENTE RICORSO , PROPOSTO IL 17 MAGGIO 1978 , SI CHIEDE L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE , COMUNICATA AL RICORRENTE IL 26 SETTEMBRE 1977 , CON LA QUALE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO COM/B/155 HA RIFIUTATO DI AMMETTERLO ALLE PROVE DEL CONCORSO , COME PURE L ' ANNULLAMENTO DELLE NOMINE EFFETTUATE IN ESITO A DETTO CONCORSO ;
2IL CONCORSO E STATO BANDITO DALLA COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA RISERVA DI ASSISTENTI AGGIUNTI DA INQUADRARE NEI GRADI 5 E 4 DELLA CATEGORIA B ;
3LE FUNZIONI INERENTI AI POSTI DA ATTRIBUIRE SI ARTICOLAVANO IN QUATTRO DIVERSE SPECIALIZZAZIONI - UNA DELLE QUALI ERA ' CONTABILITA , FINANZE PUBBLICHE ' - FRA LE QUALI I CANDIDATI DOVEVANO ESPRIMERE LA LORO SCELTA ;
4SOTTO LA VOCE ' CONDIZIONI PARTICOLARI DI AMMISSIONE ' IL BANDO DI CONCORSO STABILIVA CHE I CANDIDATI DOVEVANO POSSEDERE UN DIPLOMA D ' ISTITUTO D ' ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E , INOLTRE , UNA ESPERIENZA PROFESSIONALE POST-SCOLASTICA DI ALMENO UN ANNO NELLA SPECIALIZZAZIONE SCELTA ;
5IL RICORRENTE , CHE AVEVA POSTO LA PROPRIA CANDIDATURA SCEGLIENDO IL SETTORE DELLA CONTABILITA E DELLE FINANZE PUBBLICHE , NON VENIVA AMMESSO AL CONCORSO , CON LA MOTIVAZIONE CHE I SUOI TITOLI E DIPLOMI NONE ERANO STATI RITENUTI CORRISPONDENTI AI REQUISITI STABILITI .
SULLA RICEVIBILITA
6IL RICORRENTE HA PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO DINANZI ALLA CORTE DOPO AVERE PRESENTATO , IL 14 DICEMBRE 1977 , ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , UN RECLAMO AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ;
7LA COMMISSIONE COMUNICAVA AL RICORRENTE , CON LETTERA 20 MARZO 1978 , DI NON POTER ACCOGLIERE IL RECLAMO POICHE LA DECISIONE DI UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON PUO VENIRE ANNULLATA O MODIFICATA DALLA COMMISSIONE , E , NELLA FATTISPECIE , NON SUSSISTEVA ALCUN ELEMENTO ATTO A GIUSTIFICARE IL RIESAME , DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE , DELLA PROPRIA DECISIONE ;
8DINANZI ALLA CORTE , LA COMMISSIONE HA SOLLEVATO LA QUESTIONE DEL SE IL RICORSO SIA IRRICEVIBILE IN QUANTO TARDIVO , TENUTO CONTO DELL ' ART . 91 , N . 3 DELLO STATUTO , DATO CHE IL TERMINE DI TRE MESI DI CUI AL DETTO ARTICOLO DOVREBBE ESSERE CALCOLATO , IN CASI COME QUELLI IN ESAME , A DECORRERE DAL GIORNO DELLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E NON DA QUELLO DELLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE AL RECLAMO AMMINISTRATIVO .
9LA CORTE HA COSTANTEMENTE AFFERMATO CHE LA PRESENTAZIONE , ALL ' AUTORITA AVENTE IL POTERE DI NOMINA , DI UN RECLAMO AMMINISTRATIVO DIRETTO CONTRO LA DECISIONE DI UNA COMMISSIONE DI CONCORSO ESULA DALL ' AMBITO DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE , IN QUANTO DETTA AUTORITA NON HA IL POTERE DI ANNULLARE O RIFORMARE LE DECISIONI DI UNA COMMISSIONE DI CONCORSO ;
10TUTTAVIA , SE L ' INTERESSATO , ANZICHE ADIRE DIRETTAMENTE LA CORTE DI GIUSTIZIA , SI RIVOLGE , CON UN RECLAMO AMMINISTRATIVO , ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , TALE ATTO , QUALE CHE SIA LA SUA QUALIFICAZIONE GIURIDICA , NON PUO PROVOCARE LA CONSEGUENZA DI FAR SCADERE , IN ATTESA DELLA RISPOSTA , I TERMINI STABILITI ;
11INFATTI , UN ERRORE DI QUESTO GENERE SULL ' INAPPLICABILITA DELL ' ART . 90 , N . 2 , AL CASO IN ESAME E SCUSABILE DATA L ' ATTUALE FORMULAZIONE DEI TESTI , E , QUALORA A CIO NON OSTINO RAGIONI INOPPUGNABILI , NON PUO COMPORTARE DECADENZA E PRIVARE , COSI , L ' INTERESSATO DEL DIRITTO DI ESPERIRE IL RICORSO IN VIA GIURISDIZIONALE ;
12IL RICORSO E DUNQUE RICEVIBILE .
SUL MERITO
13IL RICORRENTE ARGOMENTA CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE HA VIOLATO IL BANDO DI CONCORSO , COME PURE L ' ART . 5 , N . 1 , 3* COMMA , DELLO STATUTO , IN QUANTO NON HA TENUTO CONTO DELLA SUA ESPERIENZA PROFESSIONALE .
14LA NORMA CITATA STABILISCE CHE :
' LA CATEGORIA B COMPRENDE CINQUE GRADI RAGGRUPPATI IN CARRIERE ARTICOLATE GENERALMENTE SU DUE GRADI E CORRISPONDENTE A FUNZIONI DI ESECUZIONE E DI INQUADRAMENTO CHE RICHIEDONO COGNIZIONI DI LIVELLO MEDIO SECONDARIO O UN ' ESPERIENZA PROFESSIONALE DI LIVELLO EQUIVALENTE . ' ;
15QUESTA NORMA HA LA FUNZIONE DI DEFINIRE , IN GENERALE , IL LIVELLO MINIMO DEI DIPENDENTI DELLA CATEGORIA DI CUI TRATTASI PUR NON ESCLUDENDO CHE IL REQUISITO DELLA PREPARAZIONE SCOLASTICA E QUELLO DELL ' ESPERIENZA PROFESSIONALE VENGANO STABILITI CUMULATIVAMENTE QUALORA CIO SIA RICHIESTO DAL CARATTERE DEI POSTI DA ATTRIBUIRE , COME APPUNTO NELLA FATTISPECIE ;
16POICHE NEL BANDO DI CONCORSO IN ESAME L ' ESPERIENZA PROFESSIONALE ERA MENZIONATA COME ULTERIORE REQUISITO RISPETTO ALLA PREPARAZIONE SCOLASTICA , LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON POTEVA TENERNE CONTO QUALORA AVESSE RITENUTO CHE , COME NEL CASO DELL ' INTERESSATO , L ' ALTRO REQUISITO NON FOSSE SODDISFATTO ;
17PERTANTO , QUESTO MEZZO NON PUO ESSERE ACCOLTO .
18IL RICORRENTE CONTESTA INOLTRE IL RIFIUTO , DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE , DI RICONOSCERE CHE I DIPLOMI DA LUI POSSEDUTI SODDISFANO LA CONDIZIONE , STABILITA NEL BANDO DI CONCORSO , RELATIVA AL DIPLOMA D ' ISTITUTO D ' ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO .
19LA COMMISSIONE NON NEGA CHE GLI STUDI COMPIUTI IN BELGIO DAL RICORRENTE SIANO A LIVELLO D ' ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO , MA SOSTIENE CHE I DIPLOMI DALLO STESSO CONSEGUITI NON CORRISPONDONO AL REQUISITO STABILITO DAL BANDO DI CONCORSO , IN QUANTO NON DANNO ACCESSO ALL ' UNIVERSITA .
20IL BANDO DI CONCORSO DEFINISCE LA CONDIZIONE RELATIVA AI TITOLI O DIPLOMI CON L ' ESPRESSIONE ' ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ' , AGGIUNGENDO CHE ' NEL VALUTARE IL DIPLOMA , LA COMMISSIONE ESAMINATRICE TERRA CONTO DELLE DIFFERENTI STRUTTURE SCOLASTICHE ESISTENTI NEI PAESI MEMBRI ' ;
21PUR ESSENDO LECITO ALLA COMMISIONE FORMULARE LE CONDIZIONI PER L ' AMMISSIONE AD UN CONCORSO IN TERMINI PIU RESTRITTIVI DI QUELLI IMPIEGATI NEL CASO DI SPECIE E , IN PARTICOLARE , RICHIEDERE UN DIPLOMA CHE PERMETTA DI ACCEDERE ALL ' UNIVERSITA , BISOGNA , TUTTAVIA , CHE QUESTO REQUISITO RISULTI DAL TESTO STESSO DEL BANDO DI CONCORSO , TENUTO CONTO DEL FATTO CHE ESISTE , NEI VARI STATI MEMBRI , UNA GRANDE VARIETA DI ISTITUTI D ' ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO , ALCUNI DEI QUALI NON PREPARANO AGLI STUDI UNIVERSITARI E NON PERMETTONO DI ACCEDERE AUTOMATICAMENTE A DETTI STUDI ;
22AI SENSI DEL BANDO DI CONCORSO IN ESAME , LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON AVEVA QUINDI IL POTERE DI RIFIUTARE DI AMMETTERE IL RICORRENTE AL CONCORSO CON LA MOTIVAZIONE CHE I DIPLOMI DA LUI POSSEDUTI NON PERMETTEVANO DI ACCEDERE ALL ' UNIVERSITA ;
23D ' ALTRA PARTE , QUESTO E TANTO PIU VERO NEL CASO DI SPECIE IN QUANTO IN OCCASIONE DI UN PRECEDENTE CONCORSO ( COM/B/139 ) SI ERA RITENUTO CHE IL RICORRENTE SODDISFACESSE CONDIZIONI FORMULATE IN TERMINI IDENTICI A QUELLI DEL BANDO DI CONCORSO IN ESAME ;
24POICHE DUNQUE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEV ' ESSERE ANNULLATA , NON E NECESSARIO ESAMINARE IL MEZZO RELATIVO ALLA PRETESA INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE ;
25TRATTANDOSI DI UN CONCORSO GENERALE BANDITO AL FINE DI COSTITUIRE UN ELENCO DI RISERVA , I DIRITTI DEL RICORRENTE SI POTRANNO CONSIDERARE ADEGUATAMENTE TUTELATI SE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE RIESAMINERA LA PROPRIA DECISIONE , SENZA CHE SIA NECESSARIO RIMETTERE IN QUESTIONE IL RISULTATO COMPLESSIVO DEL CONCORSO O ANNULLARE LE NOMINE INTERVENUTE IN SEGUITO ALLO STESSO .
SULLE SPESE
26A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE ;
27POICHE LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE , LE SPESE VANNO POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* E ANNULLATA LA DECISIONE , NOTIFICATA AL SIG . WILLY ORLANDI CON LETTERA 20 SETTEMBRE 1977 , CON CUI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO COM/B/155 HA RIFIUTATO DI AMMETTERLO AGLI ESAMI .
2* LA COMMISSIONE E CONDANNATA ALLE SPESE .