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Document 61978CJ0099
Judgment of the Court of 25 January 1979. # Weingut Gustav Decker KG v Hauptzollamt Landau. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Publication of regulations. # Case 99/78.
Sentenza della Corte del 25 gennaio 1979.
Weingut Gustav Decker KG contro Hauptzollamt Landau.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Pubblicazione di regolamenti.
Causa 99/78.
Sentenza della Corte del 25 gennaio 1979.
Weingut Gustav Decker KG contro Hauptzollamt Landau.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Pubblicazione di regolamenti.
Causa 99/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -00101
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:15
SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 GENNAIO 1979. - WEINGUT GUSTAV DECKER KG CONTRO HAUPTZOLLAMT LANDAU. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESFINANZHOF). - PUBBLICAZIONE DI REGOLAMENTI. - CAUSA 99/78.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 00101
edizione speciale greca pagina 00081
edizione speciale portoghese pagina 00077
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . ATTI DI UN ' ISTITUZIONE - REGOLAMENTO - PUBBLICAZIONE - DATA
( TRATTATO CEE , ART . 191 )
2 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - IRRETROATTIVITA DEI REGOLAMENTI - ECCEZIONI - PRESUPPOSTI
3 . AGRICOLTURA - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - DISCIPLINA - RETROATTIVITA - LEGITTIMITA
( REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 649/73 E 741/73 )
1 . UN REGOLAMENTO VA CONSIDERATO PUBBLICATO , NELL ' INTERA COMUNITA , ALLA DATA INDICATA NEL NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE CHE NE CONTIENE IL TESTO . TUTTAVIA , QUALORA FOSSE PROVATO CHE LA DATA FIGURANTE SUL NUMERO NON COINCIDE CON IL GIORNO IN CUI IL NUMERO STESSO ERA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE , SI DEVE TENER CONTO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE EFFETTIVA .
2 . BENCHE , IN LINEA DI MASSIMA , IL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE OSTI A CHE L ' EFFICACIA NEL TEMPO DI UN ATTO COMUNITARIO DECORRA DA UNA DATA ANTERIORE ALLA SUA PUBBLICAZIONE , UNA DEROGA E POSSIBILE , IN VIA ECCEZIONALE , QUALORA LO ESIGA LO SCOPO DA RAGGIUNGERE E PURCHE IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI INTERESSATI SIA DEBITAMENTE RISPETTATO .
3 . IL REGIME DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 974/71 IMPLICA , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE I PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI PRENDANO EFFETTO A DECORRERE DAL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE LI HANNO PROVOCATI , COSICCHE , PER RENDERLI PIENAMENTE EFFICACI , PUO MANIFESTARSI LA NECESSITA DI ESTENDERE L ' APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI , DI NUOVA FISSAZIONE , A FATTI ED ATTI SVOLTISI NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGOLAMENTO CHE LI FISSA .
NEL PROCEDIMENTO 99/78 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BUNDESFINANZHOF , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
WEINGUT GUSTAV DECKER KG , LANDAU/PFALZ ,
E
HAUPTZOLLAMT LANDAU ( UFFICIO DOGANALE PRINCIPALE DI LANDAU ),
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 191 DEL TRATTATO CEE , ONDE STABILIRE DA QUALE MOMENTO VADANO APPLICATI I REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE 1* MARZO 1973 N . 649 , CHE FISSA GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ( GU N . L 64 DEL 9 . 3 . 1973 , PAG . 7 ) E 5 MARZO 1973 N . 741 , CHE MODIFICA GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ( GU N . L 71 DEL 19 . 3 . 1973 , PAG . 1 ),
1CON ORDINANZA 21 MARZO 1978 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 26 APRILE 1978 , IL BUNDESFINANZHOF HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DELLE QUESTIONI RELATIVE , IN PRIMO LUOGO , ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 191 DEL TRATTATO E , IN SECONDO LUOGO , ALLA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI SULL ' ENTRATA IN VIGORE DI TALUNI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI NEL SETTORE DEL VINO ;
DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA PENDENTE TRA UN ' IMPRESA TEDESCA E L ' AUTORITA DOGANALE COMPETENTE , CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA RISCOSSIONE DI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI IN OCCASIONE DELLA MESSA IN LIBERA PRATICA DI TRE PARTITE DI VINO D ' ORIGINE ITALIANA , EFFETTUATA IL 9 E IL 12 MARZO 1973 .
SULLA PRIMA QUESTIONE
2LA PRIMA QUESTIONE E COSI FORMULATA :
' SE , PER STABILIRE LA DATA IN CUI UN REGOLAMENTO DEVE CONSIDERARSI PUBBLICATO AI SENSI DELL ' ART . 191 DEL TRATTATO CEE , OCCORRA AVER RIGUARDO :
A ) ALLA DATA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CHE RECA TALE PROVVEDIMENTO ;
B)AL MOMENTO IN CUI TALE GAZZETTA UFFICIALE E EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PRESSO L ' UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE ;
C)AL MOMENTO IN CUI TALE GAZZETTA UFFICIALE E EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI ' .
3A NORMA DELL ' ART . 191 I REGOLAMENTI SONO PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE ED ENTRANO IN VIGORE ALLA DATA CHE ESSI STESSI STABILISCONO O - IN MANCANZA - IL VENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA LORO PUBBLICAZIONE ;
LA GAZZETTA UFFICIALE E PUBBLICATA A CURA DELL ' UFFICIO PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE , INSTALLATO IN LUSSEMBURGO , CUI IL CONSIGLIO HA IMPARTITO ISTRUZIONI FORMALI ONDE GARANTIRE CHE LA DATA DELLA PUBBLICAZIONE INDICATA SU CIASCUN NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE CORRISPONDA AL GIORNO IN CUI DETTO NUMERO E EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER IL PUBBLICO IN TUTTE LE LINGUE PRESSO DETTO UFFICIO ;
DETTE DISPOSIZIONI DETERMINANO LA PRESUNZIONE CHE LA DATA DI PUBBLICAZIONE E EFFETTIVAMENTE QUELLA INDICATA SUL NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE ;
QUALORA FOSSE PROVATO CHE LA DATA FIGURANTE SUL NUMERO NON COINCIDE CON IL GIORNO IN CUI IL NUMERO STESSO ERA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE , SI DEVE , CIONONDIMENO , TENER CONTO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE EFFETTIVA ;
UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO ESIGE INFATTI CHE UN ATTO EMANANTE DALLE PUBBLICHE AUTORITA NON POSSA VENIR OPPOSTO AGLI AMMINISTRATI PRIMA CHE QUESTI ABBIANO AVUTO LA POSSIBILITA DI PRENDERNE CONOSCENZA .
4PER QUEL CHE RIGUARDA L ' ULTIMA PARTE DELLA QUESTIONE , E ESSENZIALE CHE LA DATA ALLA QUALE UN REGOLAMENTO VA CONSIDERATO PUBBLICATO NON VARI A SECONDA DELLA DISPONIBILITA DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA NEL TERRITORIO DI CIASCUNO STATO MEMBRO ;
L ' UNITA E L ' APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO ESIGONO , INFATTI , CHE L ' ENTRATA IN VIGORE DI UN REGOLAMENTO ABBIA LUOGO , SALVO ESPRESSA DISPOSIZIONE IN SENSO CONTRARIO , ALLA STESSA DATA IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , INDIPENDENTEMENTE DAI RITARDI CHE POSSONO VERIFICARSI , NONOSTANTE LE CURE INTESE A GARANTIRE LA RAPIDA DIFFUSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE NELL ' INTERA COMUNITA ;
5E QUINDI OPPORTUNO RISOLVERE LA QUESTIONE DICHIARANDO CHE L ' ART . 191 DEL TRATTATO CEE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE , SALVO PROVA CONTRARIA , UN REGOLAMENTO VA CONSIDERATO PUBBLICATO , NELL ' INTERA COMUNITA , ALLA DATA INDICATA SUL NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE CHE CONTIENE IL TESTO DEL REGOLAMENTO STESSO .
SULLA SECONDA E SULLA TERZA QUESTIONE
6LA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE SONO DEL SEGUENTE TENORE :
' SE IL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 5 MARZO 1973 , N . 741 , ANDASSE APPLICATO ANCHE A VINI SOTTOPOSTI PER LA PRIMA VOLTA ALLA COMPENSAZIONE MONETARIA CON IL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 1* MARZO 1973 , N . 649 , E IMPORTATI ANTERIORMENTE ALL ' EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUESTO ULTIMO REGOLAMENTO .
IN CASO DI SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE N . . . .:
SE AI SUCCITATI VINI ANDASSE APPLICATO IL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 1* MARZO 1973 , N . 649 ' .
7IL REGOLAMENTO 1* MARZO 1973 N . 649 , CHE - A NORMA DEL SUO ART . 3 , N . 1 - AVREBBE DOVUTO ENTRARE IN VIGORE IL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE , E STATO PUBBLICATO IN UN NUMERO DI QUESTA CHE , PUR ESSENDO DATATO 9 MARZO 1973 , E STATO DISPONIBILE EFFETTIVAMENTE PRESSO LA SEDE DELL ' UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI , SECONDO LE DICHIARAZIONI DELL ' UFFICIO STESSO , SOLO IL 12 MARZO 1973 , DATA CHE VA QUINDI CONSIDERATA COME QUELLA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE ;
SECONDO L ' ART . 3 , N . 1 DI DETTO REGOLAMENTO , GLI IMPORTI CHE ESSO STABILIVA ERANO PERO VALIDI A PARTIRE DAL 26 FEBBRAIO 1973 , O ADDIRITTURA - A FAVORE DEGLI INTERESSATI - A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 1973 ;
IL REGOLAMENTO 5 MARZO 1973 , N . 741 , CHE MODIFICA GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI STABILITI DAL REGOLAMENTO N . 649 , E ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE , CIOE IL 19 MARZO 1973 , PUR POTENDO GIA APPLICARSI - IN FORZA DEL SUO ART . 2 - DAL 5 MARZO 1973 ;
LE QUESTIONI IN ESAME METTONO COSI SUL TAPPETO ANZITUTTO IL PROBLEMA DEL SE IL REGOLAMENTO N . 649/73 POTESSE VALIDAMENTE AUTOCONFERIRSI EFFICACIA RETROATTIVA A DECORRERE DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE , SPECIE DAL MOMENTO CHE ESTENDEVA PER LA PRIMA VOLTA IL REGIME DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI AI VINI IN QUESTIONE .
8BENCHE , IN LINEA DI MASSIMA , IL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE OSTI A CHE L ' EFFICACIA NEL TEMPO DI UN ATTO COMUNITARIO DECORRA DA UNA DATA ANTERIORE ALLA SUA PUBBLICAZIONE , UNA DEROGA E POSSIBILE , IN VIA ECCEZIONALE , QUALORA LO ESIGA LO SCOPO DA RAGGIUNGERE E PURCHE IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI INTERESSATI SIA DEBITAMENTE RISPETTATO ; PER QUEL CHE RIGUARDA PIU SPECIFICAMENTE GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI , IL REGIME ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 974/71 IMPLICA , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE I PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI PRENDANO EFFETTO A DECORRERE DAL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE LI HANNO PROVOCATI , COSICCHE , PER RENDERLI PIENAMENTE EFFICACI , PUO MANIFESTARSI LA NECESSITA DI ESTENDERE L ' APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI , DI NUOVA FISSAZIONE , A FATTI ED ATTI SVOLTISI NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGOLAMENTO CHE LI FISSA ;
E INERENTE AL SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI CHE GLI OPERATORI ECONOMICI DEBBONO ASPETTARSI CHE OGNI NOTEVOLE MODIFICA DELLA SITUAZIONE MONETARIA IMPLICHI EVENTUALMENTE L ' ESTENSIONE DEL SISTEMA A NUOVE CATEGORIE DI MERCI E LA FISSAZIONE DI NUOVI IMPORTI ;
NELLA FATTISPECIE LA COMMISSIONE , SIN DALLA DATA CONTEMPLATA PER L ' APPLICAZIONE DEI NUOVI IMPORTI , HA PRESO PARTICOLARI PROVVEDIMENTI AFFINCHE ESSI FOSSERO PORTATI A CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI PROFESSIONALI INTERESSATI ;
L ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 649/73 A FATTI AVVENUTI A PARTIRE DAL 26 FEBBRAIO 1973 , CIOE NELLE DUE SETTIMANE ANTECEDENTI ALLA SUA PUBBLICAZIONE EFFETTIVA , NON ERA QUINDI TALE DA LEDERE UN AFFIDAMENTO MERITEVOLE DI TUTELA ;
DATA QUESTA CONSIDERAZIONE RELATIVA AL REGOLAMENTO N . 649/73 E TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE ECCEZIONALE ESISTENTE IN QUEL MOMENTO , NON VI SONO CONSIDERAZIONI DECISIVE ATTINENTI ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO CHE IMPEDISCANO CHE IL REGOLAMENTO N . 741/73 - IL QUALE MODIFICA GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ISTITUITI DAL REGOLAMENTO SUMMENZIONATO , ED E STATO ADOTTATO IL 5 MARZO - SIA EFFICACE A PARTIRE DA QUESTA STESSA DATA , NONOSTANTE CHE IL REGOLAMENTO N . 649/73 NON FOSSE ANCORA STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE ;
9E PERCIO OPPORTUNO DICHIARARE CHE L ' ESAME DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NON HA MESSO IN LUCE ALCUN ELEMENTO TALE DA INFICIARE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI 1* MARZO 1973 N . 649 E 5 MARZO 1973 N . 741 , PER IL FATTO CHE SONO STATI DICHIARATI EFFICACI DAL 26 FEBBRAIO E , RISPETTIVAMENTE , DAL 5 MARZO 1973 .
SULLE SPESE
10LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO LE SUE OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON DANNO ADITO A RIPETIZIONE ;
NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESFINANZHOF CON ORDINANZA 21 MARZO 1978 , DICHIARA :
1* L ' ART . 191 DEL TRATTATO CEE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE , SALVO PROVA CONTRARIA , UN REGOLAMENTO VA CONSIDERATO PUBBLICATO , NELL ' INTERA COMUNITA , ALLA DATA INDICATA NEL NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE CHE NE CONTIENE IL TESTO .
2* L ' ESAME DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NON HA RIVELATO ALCUN ELEMENTO ATTO AD INFICIARE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI N . 649/73 E N . 741/73 , NELLA PARTE IN CUI SONO STATI DICHIARATI EFFICACI DAL 26 FEBBRAIO 1973 E , RISPETTIVAMENTE , DAL 5 MARZO 1973 .