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Document 61978CJ0099

    Sentenza della Corte del 25 gennaio 1979.
    Weingut Gustav Decker KG contro Hauptzollamt Landau.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
    Pubblicazione di regolamenti.
    Causa 99/78.

    Raccolta della Giurisprudenza 1979 -00101

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:15

    61978J0099

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 GENNAIO 1979. - WEINGUT GUSTAV DECKER KG CONTRO HAUPTZOLLAMT LANDAU. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESFINANZHOF). - PUBBLICAZIONE DI REGOLAMENTI. - CAUSA 99/78.

    raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 00101
    edizione speciale greca pagina 00081
    edizione speciale portoghese pagina 00077


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 . ATTI DI UN ' ISTITUZIONE - REGOLAMENTO - PUBBLICAZIONE - DATA

    ( TRATTATO CEE , ART . 191 )

    2 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - IRRETROATTIVITA DEI REGOLAMENTI - ECCEZIONI - PRESUPPOSTI

    3 . AGRICOLTURA - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - DISCIPLINA - RETROATTIVITA - LEGITTIMITA

    ( REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 649/73 E 741/73 )

    Massima


    1 . UN REGOLAMENTO VA CONSIDERATO PUBBLICATO , NELL ' INTERA COMUNITA , ALLA DATA INDICATA NEL NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE CHE NE CONTIENE IL TESTO . TUTTAVIA , QUALORA FOSSE PROVATO CHE LA DATA FIGURANTE SUL NUMERO NON COINCIDE CON IL GIORNO IN CUI IL NUMERO STESSO ERA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE , SI DEVE TENER CONTO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE EFFETTIVA .

    2 . BENCHE , IN LINEA DI MASSIMA , IL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE OSTI A CHE L ' EFFICACIA NEL TEMPO DI UN ATTO COMUNITARIO DECORRA DA UNA DATA ANTERIORE ALLA SUA PUBBLICAZIONE , UNA DEROGA E POSSIBILE , IN VIA ECCEZIONALE , QUALORA LO ESIGA LO SCOPO DA RAGGIUNGERE E PURCHE IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI INTERESSATI SIA DEBITAMENTE RISPETTATO .

    3 . IL REGIME DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 974/71 IMPLICA , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE I PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI PRENDANO EFFETTO A DECORRERE DAL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE LI HANNO PROVOCATI , COSICCHE , PER RENDERLI PIENAMENTE EFFICACI , PUO MANIFESTARSI LA NECESSITA DI ESTENDERE L ' APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI , DI NUOVA FISSAZIONE , A FATTI ED ATTI SVOLTISI NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGOLAMENTO CHE LI FISSA .

    Parti


    NEL PROCEDIMENTO 99/78 ,

    AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BUNDESFINANZHOF , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

    WEINGUT GUSTAV DECKER KG , LANDAU/PFALZ ,

    E

    HAUPTZOLLAMT LANDAU ( UFFICIO DOGANALE PRINCIPALE DI LANDAU ),

    Oggetto della causa


    DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 191 DEL TRATTATO CEE , ONDE STABILIRE DA QUALE MOMENTO VADANO APPLICATI I REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE 1* MARZO 1973 N . 649 , CHE FISSA GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ( GU N . L 64 DEL 9 . 3 . 1973 , PAG . 7 ) E 5 MARZO 1973 N . 741 , CHE MODIFICA GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ( GU N . L 71 DEL 19 . 3 . 1973 , PAG . 1 ),

    Motivazione della sentenza


    1CON ORDINANZA 21 MARZO 1978 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 26 APRILE 1978 , IL BUNDESFINANZHOF HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DELLE QUESTIONI RELATIVE , IN PRIMO LUOGO , ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 191 DEL TRATTATO E , IN SECONDO LUOGO , ALLA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI SULL ' ENTRATA IN VIGORE DI TALUNI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI NEL SETTORE DEL VINO ;

    DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA PENDENTE TRA UN ' IMPRESA TEDESCA E L ' AUTORITA DOGANALE COMPETENTE , CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA RISCOSSIONE DI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI IN OCCASIONE DELLA MESSA IN LIBERA PRATICA DI TRE PARTITE DI VINO D ' ORIGINE ITALIANA , EFFETTUATA IL 9 E IL 12 MARZO 1973 .

    SULLA PRIMA QUESTIONE

    2LA PRIMA QUESTIONE E COSI FORMULATA :

    ' SE , PER STABILIRE LA DATA IN CUI UN REGOLAMENTO DEVE CONSIDERARSI PUBBLICATO AI SENSI DELL ' ART . 191 DEL TRATTATO CEE , OCCORRA AVER RIGUARDO :

    A ) ALLA DATA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CHE RECA TALE PROVVEDIMENTO ;

    B)AL MOMENTO IN CUI TALE GAZZETTA UFFICIALE E EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PRESSO L ' UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE ;

    C)AL MOMENTO IN CUI TALE GAZZETTA UFFICIALE E EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI ' .

    3A NORMA DELL ' ART . 191 I REGOLAMENTI SONO PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE ED ENTRANO IN VIGORE ALLA DATA CHE ESSI STESSI STABILISCONO O - IN MANCANZA - IL VENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA LORO PUBBLICAZIONE ;

    LA GAZZETTA UFFICIALE E PUBBLICATA A CURA DELL ' UFFICIO PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE , INSTALLATO IN LUSSEMBURGO , CUI IL CONSIGLIO HA IMPARTITO ISTRUZIONI FORMALI ONDE GARANTIRE CHE LA DATA DELLA PUBBLICAZIONE INDICATA SU CIASCUN NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE CORRISPONDA AL GIORNO IN CUI DETTO NUMERO E EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER IL PUBBLICO IN TUTTE LE LINGUE PRESSO DETTO UFFICIO ;

    DETTE DISPOSIZIONI DETERMINANO LA PRESUNZIONE CHE LA DATA DI PUBBLICAZIONE E EFFETTIVAMENTE QUELLA INDICATA SUL NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE ;

    QUALORA FOSSE PROVATO CHE LA DATA FIGURANTE SUL NUMERO NON COINCIDE CON IL GIORNO IN CUI IL NUMERO STESSO ERA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE , SI DEVE , CIONONDIMENO , TENER CONTO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE EFFETTIVA ;

    UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO ESIGE INFATTI CHE UN ATTO EMANANTE DALLE PUBBLICHE AUTORITA NON POSSA VENIR OPPOSTO AGLI AMMINISTRATI PRIMA CHE QUESTI ABBIANO AVUTO LA POSSIBILITA DI PRENDERNE CONOSCENZA .

    4PER QUEL CHE RIGUARDA L ' ULTIMA PARTE DELLA QUESTIONE , E ESSENZIALE CHE LA DATA ALLA QUALE UN REGOLAMENTO VA CONSIDERATO PUBBLICATO NON VARI A SECONDA DELLA DISPONIBILITA DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA NEL TERRITORIO DI CIASCUNO STATO MEMBRO ;

    L ' UNITA E L ' APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO ESIGONO , INFATTI , CHE L ' ENTRATA IN VIGORE DI UN REGOLAMENTO ABBIA LUOGO , SALVO ESPRESSA DISPOSIZIONE IN SENSO CONTRARIO , ALLA STESSA DATA IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , INDIPENDENTEMENTE DAI RITARDI CHE POSSONO VERIFICARSI , NONOSTANTE LE CURE INTESE A GARANTIRE LA RAPIDA DIFFUSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE NELL ' INTERA COMUNITA ;

    5E QUINDI OPPORTUNO RISOLVERE LA QUESTIONE DICHIARANDO CHE L ' ART . 191 DEL TRATTATO CEE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE , SALVO PROVA CONTRARIA , UN REGOLAMENTO VA CONSIDERATO PUBBLICATO , NELL ' INTERA COMUNITA , ALLA DATA INDICATA SUL NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE CHE CONTIENE IL TESTO DEL REGOLAMENTO STESSO .

    SULLA SECONDA E SULLA TERZA QUESTIONE

    6LA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE SONO DEL SEGUENTE TENORE :

    ' SE IL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 5 MARZO 1973 , N . 741 , ANDASSE APPLICATO ANCHE A VINI SOTTOPOSTI PER LA PRIMA VOLTA ALLA COMPENSAZIONE MONETARIA CON IL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 1* MARZO 1973 , N . 649 , E IMPORTATI ANTERIORMENTE ALL ' EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUESTO ULTIMO REGOLAMENTO .

    IN CASO DI SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE N . . . .:

    SE AI SUCCITATI VINI ANDASSE APPLICATO IL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 1* MARZO 1973 , N . 649 ' .

    7IL REGOLAMENTO 1* MARZO 1973 N . 649 , CHE - A NORMA DEL SUO ART . 3 , N . 1 - AVREBBE DOVUTO ENTRARE IN VIGORE IL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE , E STATO PUBBLICATO IN UN NUMERO DI QUESTA CHE , PUR ESSENDO DATATO 9 MARZO 1973 , E STATO DISPONIBILE EFFETTIVAMENTE PRESSO LA SEDE DELL ' UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI , SECONDO LE DICHIARAZIONI DELL ' UFFICIO STESSO , SOLO IL 12 MARZO 1973 , DATA CHE VA QUINDI CONSIDERATA COME QUELLA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE ;

    SECONDO L ' ART . 3 , N . 1 DI DETTO REGOLAMENTO , GLI IMPORTI CHE ESSO STABILIVA ERANO PERO VALIDI A PARTIRE DAL 26 FEBBRAIO 1973 , O ADDIRITTURA - A FAVORE DEGLI INTERESSATI - A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 1973 ;

    IL REGOLAMENTO 5 MARZO 1973 , N . 741 , CHE MODIFICA GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI STABILITI DAL REGOLAMENTO N . 649 , E ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE , CIOE IL 19 MARZO 1973 , PUR POTENDO GIA APPLICARSI - IN FORZA DEL SUO ART . 2 - DAL 5 MARZO 1973 ;

    LE QUESTIONI IN ESAME METTONO COSI SUL TAPPETO ANZITUTTO IL PROBLEMA DEL SE IL REGOLAMENTO N . 649/73 POTESSE VALIDAMENTE AUTOCONFERIRSI EFFICACIA RETROATTIVA A DECORRERE DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE , SPECIE DAL MOMENTO CHE ESTENDEVA PER LA PRIMA VOLTA IL REGIME DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI AI VINI IN QUESTIONE .

    8BENCHE , IN LINEA DI MASSIMA , IL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE OSTI A CHE L ' EFFICACIA NEL TEMPO DI UN ATTO COMUNITARIO DECORRA DA UNA DATA ANTERIORE ALLA SUA PUBBLICAZIONE , UNA DEROGA E POSSIBILE , IN VIA ECCEZIONALE , QUALORA LO ESIGA LO SCOPO DA RAGGIUNGERE E PURCHE IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI INTERESSATI SIA DEBITAMENTE RISPETTATO ; PER QUEL CHE RIGUARDA PIU SPECIFICAMENTE GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI , IL REGIME ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 974/71 IMPLICA , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE I PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI PRENDANO EFFETTO A DECORRERE DAL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE LI HANNO PROVOCATI , COSICCHE , PER RENDERLI PIENAMENTE EFFICACI , PUO MANIFESTARSI LA NECESSITA DI ESTENDERE L ' APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI , DI NUOVA FISSAZIONE , A FATTI ED ATTI SVOLTISI NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGOLAMENTO CHE LI FISSA ;

    E INERENTE AL SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI CHE GLI OPERATORI ECONOMICI DEBBONO ASPETTARSI CHE OGNI NOTEVOLE MODIFICA DELLA SITUAZIONE MONETARIA IMPLICHI EVENTUALMENTE L ' ESTENSIONE DEL SISTEMA A NUOVE CATEGORIE DI MERCI E LA FISSAZIONE DI NUOVI IMPORTI ;

    NELLA FATTISPECIE LA COMMISSIONE , SIN DALLA DATA CONTEMPLATA PER L ' APPLICAZIONE DEI NUOVI IMPORTI , HA PRESO PARTICOLARI PROVVEDIMENTI AFFINCHE ESSI FOSSERO PORTATI A CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI PROFESSIONALI INTERESSATI ;

    L ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 649/73 A FATTI AVVENUTI A PARTIRE DAL 26 FEBBRAIO 1973 , CIOE NELLE DUE SETTIMANE ANTECEDENTI ALLA SUA PUBBLICAZIONE EFFETTIVA , NON ERA QUINDI TALE DA LEDERE UN AFFIDAMENTO MERITEVOLE DI TUTELA ;

    DATA QUESTA CONSIDERAZIONE RELATIVA AL REGOLAMENTO N . 649/73 E TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE ECCEZIONALE ESISTENTE IN QUEL MOMENTO , NON VI SONO CONSIDERAZIONI DECISIVE ATTINENTI ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO CHE IMPEDISCANO CHE IL REGOLAMENTO N . 741/73 - IL QUALE MODIFICA GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ISTITUITI DAL REGOLAMENTO SUMMENZIONATO , ED E STATO ADOTTATO IL 5 MARZO - SIA EFFICACE A PARTIRE DA QUESTA STESSA DATA , NONOSTANTE CHE IL REGOLAMENTO N . 649/73 NON FOSSE ANCORA STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE ;

    9E PERCIO OPPORTUNO DICHIARARE CHE L ' ESAME DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NON HA MESSO IN LUCE ALCUN ELEMENTO TALE DA INFICIARE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI 1* MARZO 1973 N . 649 E 5 MARZO 1973 N . 741 , PER IL FATTO CHE SONO STATI DICHIARATI EFFICACI DAL 26 FEBBRAIO E , RISPETTIVAMENTE , DAL 5 MARZO 1973 .

    Decisione relativa alle spese


    SULLE SPESE

    10LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO LE SUE OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON DANNO ADITO A RIPETIZIONE ;

    NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI ,

    LA CORTE ,

    PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESFINANZHOF CON ORDINANZA 21 MARZO 1978 , DICHIARA :

    1* L ' ART . 191 DEL TRATTATO CEE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE , SALVO PROVA CONTRARIA , UN REGOLAMENTO VA CONSIDERATO PUBBLICATO , NELL ' INTERA COMUNITA , ALLA DATA INDICATA NEL NUMERO DELLA GAZZETTA UFFICIALE CHE NE CONTIENE IL TESTO .

    2* L ' ESAME DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NON HA RIVELATO ALCUN ELEMENTO ATTO AD INFICIARE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI N . 649/73 E N . 741/73 , NELLA PARTE IN CUI SONO STATI DICHIARATI EFFICACI DAL 26 FEBBRAIO 1973 E , RISPETTIVAMENTE , DAL 5 MARZO 1973 .

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