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Document 61978CJ0026

Sentenza della Corte del 5 ottobre 1978.
Institut national d'assurance maladie-invalidité e Union nationale des fédérations mutualistes neutres contro Antonio Viola.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Mons - Belgio.
Pensione d'invalidità.
Causa 26/78.

Raccolta della Giurisprudenza 1978 -01771

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:172

61978J0026

SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 OTTOBRE 1978. - INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE E UNION NATIONALE DES FEDERATIONS MUTUALISTES NEUTRES CONTRO ANTONIO VIOLA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS). - PENSIONE D'INVALIDITA'. - CAUSA 26/78.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01771
edizione speciale greca pagina 00561
edizione speciale portoghese pagina 00611


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI - CUMULO - LEGISLAZIONI NAZIONALI - NORME ANTICUMULO - OPPONIBILITA - PRESUPPOSTI

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3 , ART . 11 , N . 2 )

Massima


1 . LE LIMITAZIONI POSTE DALL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 POSSONO VENIR ECCEPITE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI SOLTANTO CON RIGUARDO A PRESTAZIONI CONSEGUITE GRAZIE AI REGOLAMENTI N . 3 E N . 4 .

2 . QUALORA L ' APPLICAZIONE DELLA RELATIVA LEGISLAZIONE NAZIONALE RISULTI MENO VANTAGGIOSA DELLE NORME SULLA TOTALIZZAZIONE E SULLA RIPARTIZIONE PROPORZIONALE , DEVONO ESSERE APPLICATE QUESTE ULTIME .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 26/78

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA

INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , CON SEDE IN BRUXELLES

UNION NATIONALE DES FEDERATIONS MUTUALISTES NEUTRES , CON SEDE IN BRUXELLES

E

ANTONIO VIOLA , RESIDENTE IN HAVRE ( BELGIO ),

Oggetto della causa


DOMANDA CONCERNENTE L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 3 E DELL ' ART . 9 DEL REGOLAMENTO N . 4 ( RELATIVI ALLA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ),

Motivazione della sentenza


1CON SENTENZA DEL 10 FEBBRAIO 1978 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 2 MARZO SUCCESSIVO , LA COUR DU TRAVAIL DI MONS HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO 25 SETTEMBRE 1958 , N . 3 ( GU 1958 , PAG . 561 ) E DELL ' ART . 9 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 3 DICEMBRE 1958 , N . 4 ( GU 1958 , PAG . 597 ) CONCERNENTI LA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI .

2DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UNA CONTROVERSIA SORTA IN MERITO AL CALCOLO DA PARTE DEL COMPETENTE ENTE PREVIDENZIALE BELGA DELLA PENSIONE D ' INVALIDITA D ' UN CITTADINO ITALIANO , ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE , CHE AVEVA LAVORATO IN ITALIA E NEL BELGIO .

3IL LAVORATORE DI CUI TRATTASI POSSEDEVA NEL BELGIO TUTTI I REQUISITI CUI LA LEGISLAZIONE NAZIONALE SUBORDINA IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE D ' INVALIDITA NELL ' AMBITO DELL ' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE E L ' INVALIDITA , SENZA BISOGNO DI COMPUTARE I PERIODI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO .

4VICEVERSA , PER ACQUISTARE IL DIRITTO ALLA PENSIONE IN ITALIA , EGLI HA DOVUTO AVVALERSI DEL REGOLAMENTO N . 3 . PER CALCOLARE DETTA PENSIONE , I PERIODI EFFETTIVAMENTE COMPIUTI NEI DUE STATI MEMBRI SONO STATI SOMMATI E LA PRESTAZIONE ITALIANA E STATA DETERMINATA ' PRO RATA TEMPORIS ' .

5INFORMATODELLA CONCESSIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE ITALIANA , L ' ENTE PREVIDENZIALE BELGA , TENUTO CONTO DELLE NORME ANTICUMULO FIGURANTI ALL ' ART . 70 , N . 2 , DELLA LEGGE BELGA 9 AGOSTO 1963 SULLA CREAZIONE E L ' ORGANIZZAZIONE D ' UN REGIME D ' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE E L ' INVALIDITA , SOLLEVAVA IL PROBLEMA DEL CUMULO DELLE PRESTAZIONI .

6CON UNA PRIMA SENTENZA DEL 25 GIUGNO 1976 LA COUR DU TRAVAIL DI MONS , GIUDICE D ' APPELLO , DICHIARAVA CHE L ' INTERESSATO NON POTEVA CUMULARE LA PENSIONE BELGA E QUELLA ITALIANA , MA , CONSIDERANDO CHE IL DIRITTO ( DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ) AL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE ANTERIORMENTE AL 1 MAGGIO 1969 ERA ORMAI PRESCRITTO , ORDINAVA LA RIAPERTURA DEL DIBATTIMENTO AFFINCHE LE PARTI POTESSERO PRECISARE L ' IMPORTO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALL ' INTERESSATO DALL ' ENTE PREVIDENZIALE ITALIANO NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 1 MAGGIO 1969 ED IL 30 APRILE 1971 .

7LA SENTENZA DEL 25 GIUGNO 1976 NON CHIARIVA SE , AL FINE DELL ' APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICUMULO BELGHE , L ' AUMENTO DI PENSIONE PER CONIUGE A CARICO E LA TREDICESIMA MENSILITA , PRESTAZIONI CONCESSE DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA , DOVESSERO RITENERSI PARTE INTEGRANTE DELLA PENSIONE D ' INVALIDITA . PER RISOLVERE QUESTO PROBLEMA , LA COUR DU TRAVAIL DI MONS HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , CON UNA SECONDA SENTENZA DEL 10 FEBBRAIO 1978 , LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

1 . SE L ' AUMENTO PER CONIUGE A CARICO ATTRIBUITO DALLE LEGGI ITALIANE IN VIGORE FRA IL 1 MAGGIO 1969 E IL 30 APRILE 1971 FACCIA PARTE INTEGRANTE DELLA PENSIONE D ' INVALIDITA ITALIANA AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CUMULO DI CUI AGLI ARTT . 11 DEL REGOLAMENTO N . 3 E 9 DEL REGOLAMENTO N . 4 .

2 . SE LA 13A MENSILITA VERSATA ALL ' APPELLATO DALL ' INPS , NEL 1969 E NEL 1970 , A NORMA DELLA LEGGE ITALIANA 4 APRILE 1952 , VADA INCORPORATA NELLA PENSIONE QUANDO SI TRATTA DI APPLICARE LE NORME SUL CUMULO DI CUI AI REGOLAMENTI EUROPEI N . 3 E N . 4 .

8SECONDO QUANTO STABILITO DALL ' ART . 26 DEL REGOLAMENTO N . 3 , GLI ARTT . 27 E 28 , RELATIVI ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA E SUPERSTITI , SONO ' APPLICABILI PER ANALOGIA ' ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER INVALIDITA , QUALORA L ' ASSICURATO ABBIA MATURATO DEI PERIODI IN FORZA DI DIVERSE LEGISLAZIONI , DI CUI UNA ALMENO SIA DI TIPO B .

9I REGOLAMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE TROVANO IL LORO FONDAMENTO , LA LORO CORNICE ED I LORO LIMITI NEGLI ARTT . 48 E 51 DEL TRATTATO , DESTINATI A GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ;

10SOTTO QUESTO ASPETTO , L ' ART . 51 DEL TRATTATO E L ' ART . 27 DEL REGOLAMENTO N . 3 RIGUARDANO ESSENZIALMENTE IL CASO IN CUI LE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO NON ATTRIBUIREBBERO , DA SOLE , ALL ' INTERESSATO IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI , IN RAGIONE DELL ' INSUFFICIENTE DURATA DELL ' ASSICURAZIONE ;

11PER OVVIARE A QUESTO INCONVENIENTE , ESSI STABILISCONO , A FAVORE DEL LAVORATORE CHE E STATO SOGGETTO SUCCESSIVAMENTE O ALTERNATAMENTE ALLE LEGGI DI DUE O PIU STATI MEMBRI , IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI A NORMA DELLE LEGGI DI CIASCUNO DI QUESTI STATI ;

12IN MATERIA DI PENSIONI DI VECCHIAIA E SUPERSTITI , GLI ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 SI APPLICANO ALLA PREDETTA IPOTESI , SALVO CHE IN UNO STATO LO SCOPO PERSEGUITO DALL ' ART . 51 SIA GIA RAGGIUNTO GRAZIE ALLE SOLE LEGGI NAZIONALI ;

13IL SISTEMA INSTAURATO DAGLI ARTT . 27 E 28 IMPLICA DUNQUE L ' APPLICAZIONE SIMULTANEA DI QUESTE DUE DISPOSIZIONI ;

14DA CIO DISCENDE CHE IL CALCOLO ' PRO RATA TEMPORIS ' DI UNA PRESTAZIONE PUO VENIR EFFETTUATO SOLTANTO QUALORA , PER L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE , SIA STATO NECESSARIO CUMULARE PREVIAMENTE I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN DIVERSI STATI MEMBRI , MA CHE ESSO NON PUO VENIR EFFETTUATO QUALORA NE POSSA CONSEGUIRE UNA DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CUI L ' INTERESSATO HA DIRITTO , A NORMA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO .

15ESIGENZE IDENTICHE IMPONGONO L ' APPLICAZIONE DELLE STESSE REGOLE ALLORCHE IL PROBLEMA VERTE SULL ' APPLICAZIONE ANALOGICA DEGLI ARTT . 27 E 28 ALLE PENSIONI D ' INVALIDITA .

16COME LA CORTE HA GIA DICHIARATO NELLA SUA SENTENZA DEL 14 MARZO 1978 ( CAUSA 83/77 , NASELLI , RACC . 1978 , PAG . 683 ), LE LIMITAZIONI POSTE DALL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO POSSONO VENIR ECCEPITE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI SOLTANTO CON RIGUARDO A PRESTAZIONI CONSEGUITE GRAZIE AI REGOLAMENTI N . 3 E N . 4 ;

17PER CONTRO , DALL ' ESAME DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3 RISULTA CHE NESSUNA DI ESSE OSTA ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICUMULO NAZIONALI ALLE PRESTAZIONI ACQUISTATE IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ;

18DI CONSEGUENZA , QUANDO L ' INTERESSATO HA , COME ACCADE NEL CASO DI SPECIE , DIRITTO AD UNA PENSIONE IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , POSSONO VENIRE ECCEPITE NEI SUOI CONFRONTI LE NORME NAZIONALI ANTICUMULO ;

19NELL ' APPLICAZIONE DI TALI NORME SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE QUALIFICARE LE PRESTAZIONI MENZIONATE NELLE QUESTIONI SECONDO I CRITERI FORNITI DALLA LEGISLAZIONE INTERNA DA APPLICARSI , TENENDO CONTO DELLE NORME CONCERNENTI I CONFLITTI DI LEGGI , VISTO CHE LE NORME COMUNITARIE NON SONO IN TAL CASO PERTINENTI .

20TUTTAVIA , E PROPRIO ALLO SCOPO DI GARANTIRE CHE IL LAVORATORE MIGRANTE NON PERDA IL GODIMENTO DELLA PENSIONE CUI AVREBBE DIRITTO IN BASE ALLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE LA CORTE , NELLA GIA CITATA SENTENZA MANCUSO ( CAUSA 140/73 , RACC . 1973 , PAG . 1449 ), HA DICHIARATO INAPPLICABILI IN TALUNI CASI LE NORME SULLA TOTALIZZAZIONE E SULLA RIPARTIZIONE PROPORZIONALE ;

21NE CONSEGUE CHE SE LE NORME DELLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , IVI COMPRESE LE NORME ANTICUMULO , RISULTANO PER L ' INTERESSATO MENO FAVOREVOLI DELLE NORME SULLA TOTALIZZAZIONE E SULLA RIPARTIZIONE PROPORZIONALE , DEVONO ESSERE APPLICATE QUESTE ULTIME .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

22LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE E DAL GOVERNO BELGA , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

23NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA DI MERITO , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS CON SENTENZA DEL 10 FEBBRAIO 1978 , DICHIARA :

1 IN SEDE D ' APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI ANTICUMULO SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE QUALIFICARE L ' AUMENTO PER CONIUGE A CARICO E LA TREDICESIMA MENSILITA SECONDO I CRITERI DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DA APPLICARSI , TENENDO CONTO DELLE NORME RELATIVE AI CONFLITTI DI LEGGI , DAL MOMENTO CHE LE NORME COMUNITARIE NON SONO IN TAL CASO PERTINENTI .

2 TUTTAVIA , QUALORA L ' APPLICAZIONE DELLA RELATIVA LEGISLAZIONE NAZIONALE RISULTI MENO VANTAGGIOSA DELLE NORME SULLA TOTALIZZAZIONE E SULLA RIPARTIZIONE PROPORZIONALE , DEVONO ESSERE APPLICATE QUESTE ULTIME .

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