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Document 61978CJ0001

Sentenza della Corte del 28 giugno 1978.
Patrick Christopher Kenny contro Insurance Officer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: National Insurance Commissioner - Regno Unito.
Causa 1/78.

Raccolta della Giurisprudenza 1978 -01489

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:140

61978J0001

SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 GIUGNO 1978. - PATRICK CHRISTOPHER KENNY CONTRO INSURANCE OFFICER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER). - CAUSA 1/78.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01489
edizione speciale greca pagina 00461
edizione speciale portoghese pagina 00505
edizione speciale spagnola pagina 00435
edizione speciale svedese pagina 00137
edizione speciale finlandese pagina 00137


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DISCRIMINAZIONE IN RAGIONE DELLA NAZIONALITA - DIVIETO - EFFICACIA DIRETTA

( TRATTATO CEE , ARTT . 7 E 48 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 3 , N . 1 )

2 . DIRITTO COMUNITARIO - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN RAGIONE DELLA NAZIONALITA - DISPARITA DI TRATTAMENTO DERIVANTI DALLE DIVERGENZE FRA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI - ESCLUSIONE

( TRATTATO CEE , ARTT . 7 E 48 )

3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ASSICURAZIONE MALATTIA - PRESTAZIONI IN DENARO - PERDITA O SOSPENSIONE DEL DIRITTO - CAUSA - EVENTO CHE SI VERIFICHI NEL TERRITORIO DELLO STATO COMPETENTE - EVENTO CORRISPONDENTE CHE SI VERIFICHI IN UN ALTRO STATO MEMBRO - EQUIPARAZIONE - LICEITA - CONDIZIONI

( TRATTATO CEE , ARTT . 7 E 48 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ARTT . 3 , N . 1 ; 19 , N . 1 , LETT . B ) E 22 , N . 1 , LETT . A ) II ) )

Massima


1 . NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , L ' ART . 7 , N . 1 , DEL TRATTATO , COME ATTUATO DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E DALL ' ART . 3 , N . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO , HA EFFICACIA DIRETTA NEGLI STATI MEMBRI .

2 . GLI ARTT . 7 E 48 , VIETANDO AD OGNI STATO MEMBRO DI APPLICARE , NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO , IL PROPRIO DIRITTO IN MANIERA DIVERSA A SECONDA DELLA NAZIONALITA , NON CONTEMPLANO LE EVENTUALI DISPARITA DI TRATTAMENTO CHE POSSONO DERIVARE , DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO , DALLE DIVERGENZE ESISTENTI TRA LE LEGISLAZIONI DEI VARI STATI MEMBRI , PURCHE CIASCUNA DI TALI LEGISLAZIONI SI APPLICHI A CHIUNQUE SIA AD ESSE SOGGETTO , SECONDO CRITERI OGGETTIVI E INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITA .

3 . GLI ARTT . 7 E 48 DEL TRATTATO E L ' ART . 3 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTANO A CHE GLI ENTI PREVIDENZIALI DEGLI STATI MEMBRI EQUIPARINO AD UN EVENTO IL QUALE , SE SI VERIFICA NEL TERRITORIO NAZIONALE , COSTITUISCE UNA CAUSA DI PERDITA O DI SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN DENARO , L ' EVENTO CORRISPONDENTE CHE SI VERIFICHI IN UN ALTRO STATO MEMBRO ; LA DECISIONE IN PROPOSITO SPETTA ALLE AUTORITA NAZIONALI , PURCHE SI APPLICHI SENZA TENER CONTO DELLA NAZIONALITA E IL DETTO EVENTO NON SIA DESCRITTO IN MODO TALE DA RISOLVERSI , DI FATTO , IN UNA DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 1/78 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PRESENTATA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

PATRICK CHRISTOPHER KENNY

E

INSURANCE OFFICER ,

Oggetto della causa


DOMANDA AVENTE AD OGGETTO L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 7 DEL TRATTATO E DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N . 1408 , ' RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ' ( GU N . L 149 DEL 5 LUGLIO 1971 , PAG . 2 ),

Motivazione della sentenza


1CON PROVVEDIMENTO 29 DICEMBRE 1977 , PERVENUTO IN CANCELLERIA IL 3 GENNAIO 1978 , IL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO ( CEE ), TRE QUESTIONI CONCERNENTI L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 7 DEL TRATTATO NONCHE DEGLI ARTT . 19 , N . 1 , LETT . B ), E 22 , N . 1 , LETT . A ), II ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N . 1408 , ' RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ' ( GU N . L 149 , PAG . 2 );

2TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA L ' INSURANCE OFFICER E L ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE , AVENTE AD OGGETTO IL DIRITTO DI QUEST ' ULTIMO DI FRUIRE DELLE PRESTAZIONI IN DENARO CONTEMPLATE DAL NATIONAL INSURANCE ACT 1965 PER IL CASO DI INABILITA AL LAVORO DOVUTA A MALATTIA ;

3L ' INTERESSATO , CITTADINO IRLANDESE RESIDENTE IN GRAN BRETAGNA , E SOGGETTO , IN QUANTO LAVORATORE SUBORDINATO , AL NATIONAL INSURANCE ACT ED HA PERTANTO IL DIRITTO DI FRUIRE DELLE PRESTAZIONI PURCHE SODDISFI LE CONDIZIONI ALLE QUALI E SUBORDINATO IL VERSAMENTO DI QUESTE ;

4RECATOSI NELLA REPUBBLICA D ' IRLANDA , EGLI VENIVA INCARCERATO - PER I MOTIVI INDICATI NEL PROVVEDIMENTO DI RINVIO - DAL 28 GIUGNO 1973 AL 28 MARZO 1974 ; IN TALE PERIODO EGLI SI AMMALAVA E VENIVA CURATO DAPPRIMA IN CARCERE E SUCCESSIVAMENTE , PER BREVE TEMPO , IN UN OSPEDALE ESTERNO ;

5A NORMA DELL ' ART . 49 , N . 1 , DEL NATIONAL INSURANCE ACT 1965 , NEL TESTO VIGENTE ALL ' EPOCA DEI FATTI DI CAUSA , QUALSIASI PERSONA ' CHE SCONTI LA PENA DELLA RECLUSIONE O SI TROVI IN STATO DI DETENZIONE ' ( UNDERGOING IMPRISONMENT OR DETENTION IN LEGAL CUSTODY ) PERDE , SALVO DISPOSIZIONI CONTRARIE , IL DIRITTO DI FRUIRE DI PRESTAZIONI PER IL PERIODO DELLA RECLUSIONE O DELLA DETENZIONE ;

6LE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE MIRANO , IN SOSTANZA , A STABILIRE SE IL GIUDICE NAZIONALE POSSA , O DEBBA , IN FORZA DEL DIRITTO COMUNITARIO , EQUIPARARE , COME CAUSA DI PERDITA O DI SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DAL NATIONAL INSURANCE ACT , LA RECLUSIONE O LA DETENZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO ALLA RECLUSIONE O ALLA DETENZIONE IN GRAN BRETAGNA .

SULLA PRIMA QUESTIONE

7CON LA PRIMA QUESTIONE , IL GIUDICE A QUO CHIEDE SE , NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , L ' ART . 7 DEL TRATTATO CEE ABBIA EFFICACIA DIRETTA NEGLI STATI MEMBRI .

8A NORMA DEL SUDDETTO ART . 7 , N . 1 , NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO E FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN QUESTO CONTENUTE , E VIETATA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA NAZIONALITA ;

9TALE PRINCIPIO E STATO ATTUATO , PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI SUBORDINATI , DAGLI ARTT . 48-51 DEL TRATTATO NONCHE DAI PROVVEDIMENTI COMUNITARI EMANATI IN BASE A TALI ARTICOLI , E IN PARTICOLARE DAL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

10L ' ART . 3 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 STABILISCE CHE LE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI ED ALLE QUALI SI APPLICA LO STESSO REGOLAMENTO SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI ED AMMESSE AI VANTAGGI DELLA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO ALLE STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DI TALE STATO ;

11QUESTA NORMA MIRA A GARANTIRE , IN CONFORMITA ALL ' ART . 48 DEL TRATTATO , AI LAVORATORI CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO L ' UGUAGLIANZA IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE SENZA DISTINZIONE DI NAZIONALITA , ABOLENDO QUALSIASI DISCRIMINAZIONE OPERATA , A TALE RIGUARDO , DALLE LEGGI DEGLI STATI MEMBRI ;

12LA PRIMA QUESTIONE VA PERTANTO RISOLTA NEL SENSO CHE , NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , L ' ART . 7 , N . 1 , DEL TRATTATO , COME ATTUATO DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E DALL ' ART . 3 , N . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO , HA EFFICACIA DIRETTA NEGLI STATI MEMBRI .

SULLA SECONDA E SULLA TERZA QUESTIONE

13LA SECONDA QUESTIONE MIRA A STABILIRE SE L ' ENTE COMPETENTE DI UNO STATO MEMBRO , CUI L ' ART . 19 , N . 1 , LETT . B ), OVVERO L ' ART . 22 , N . 1 , LETT . A ), II ), DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1408/71 IMPONGONO DI EROGARE LE PRESTAZIONI IN DENARO AI LAVORATORI CHE NON SIANO CITTADINI DI DETTO STATO MEMBRO , SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE CH ' ESSO APPLICA , POSSA ASSIMILARE FATTI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO A FATTI CORRISPONDENTI CHE , QUALORA SI FOSSERO VERIFICATI NEL TERRITORIO DEL PROPRIO STATO , AVREBBERO PRIVATO IN TUTTO O IN PARTE IL LAVORATORE INTERESSATO DELLA LEGITTIMAZIONE A FRUIRE DELLE PRESTAZIONI E , CONSEGUENTEMENTE , RIFIUTARE LE PRESTAZIONI STESSE ; CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA QUESTIONE PRECEDENTE VADA RISOLTA DIVERSAMENTE QUALORA IL LAVORATORE INTERESSATO SIA CITTADINO DELLO STATO MEMBRO AL QUALE APPARTIENE L ' ENTE COMPETENTE .

14L ' ART . 19 , N . 1 , LETT . B ), IL QUALE CONCERNE , IN RELAZIONE AL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN DENARO NELL ' AMBITO DELL ' ASSICURAZIONE MALATTIA E MATERNITA , L ' IPOTESI IN CUI IL LAVORATORE INTERESSATO RISIEDA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLO STATO COMPETENTE , DISPONE QUANTO SEGUE :

' 1 . IL LAVORATORE CHE RISIEDE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO CHE NON SIA LO STATO COMPETENTE E CHE SODDISFA ALLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI , TENUTO CONTO EVENTUALMENTE DI QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 18 , BENEFICIA NELLO STATO IN CUI RISIEDE :

A ) . . .

B ) DELLE PRESTAZIONI IN DENARO EROGATE DALL ' ISTITUZIONE COMPETENTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE CHE ESSA APPLICA . . . ' ;

15ANALOGAMENTE , L ' ART . 22 , IL QUALE CONTEMPLA IL CASO IN CUI IL LAVORATORE SI AMMALI MENTRE DIMORA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI HA SEDE L ' ENTE PREVIDENZIALE COMPETENTE , STABILISCE , AL N . 1 , LETT . A ), II ), CHE , TENUTO CONTO EVENTUALMENTE DI QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 18 , IL LAVORATORE STESSO HA DIRITTO ' ALLE PRESTAZIONI IN DENARO EROGATE DALL ' ISTITUZIONE COMPETENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE CHE ESSA APPLICA ' ;

16DALLE NORME SOPRA CITATE RISULTA CHIARAMENTE CHE - FATTA SALVA L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 18 , CONCERNENTE IL COMPUTO TOTALE DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN FORZA DELLE LEGGI DI ALTRI STATI MEMBRI IN VISTA DELL ' ACQUISTO , DELLA CONSERVAZIONE E DEL RECUPERO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - SPETTA ALLE LEGGI NAZIONALI STABILIRE LE CONDIZIONI RELATIVE ALL ' ACQUISTO , ALLA CONSERVAZIONE , ALLA PERDITA O ALLA SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI , PURCHE TALI CONDIZIONI SI APPLICHINO INDISCRIMINATAMENTE AI CITTADINI DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO E A QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ;

17COSI NON SAREBBE SOLO QUALORA LE CONDIZIONI ATTINENTI ALL ' ACQUISTO O ALLA CONSERVAZIONE DEL SUDDETTO DIRITTO FOSSERO DEFINITE IN MANIERA TALE DA POTER ESSERE SODDISFATTE , IN PRATICA , SOLO DAI CITTADINI DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO , OPPURE SE LE CONDIZIONI RELATIVE ALLA PERDITA O ALLA SOSPENSIONE DEL DIRITTO STESSO FOSSERO DEFINITE IN GUISA TALE DA POTER ESSERE , DI FATTO , SODDISFATTE PIU AGEVOLMENTE DAI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI CHE DA QUELLI DELLO STATO MEMBRO IN CUI HA SEDE L ' ENTE COMPETENTE .

18GLI ARTT . 7 E 48 , VIETANDO AD OGNI STATO MEMBRO DI APPLICARE , NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO , IL PROPRIO DIRITTO IN MANIERA DIVERSA A SECONDA DELLA NAZIONALITA , NON CONTEMPLANO LE EVENTUALI DISPARITA DI TRATTAMENTO CHE POSSONO DERIVARE , DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO , DALLE DIVERGENZE ESISTENTI TRA LE LEGISLAZIONI DEI VARI STATI MEMBRI , PURCHE CIASCUNA DI TALI LEGISLAZIONI SI APPLICHI A CHIUNQUE SIA AD ESSE SOGGETTO , SECONDO CRITERI OGGETTIVI E INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITA ;

19DI CONSEGUENZA , GLI ARTT . 19 , N . 1 , LETT . B ), E 22 , N . 1 , LETT . A ), II ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , RINVIANDO CIASCUNA ISTITUZIONE ALLA ' LEGISLAZIONE CHE ESSA APPLICA ' , RISPETTANO IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE SANCITO DAGLI ARTT . 7 E 48 DEL TRATTATO E DALL ' ART . 3 , N . 1 , DELLO STESSO REGOLAMENTO ;

20AL GIUDICE A QUO VA PERTANTO RISPOSTO CHE GLI ARTT . 7 E 48 DEL TRATTATO E L ' ART . 3 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTANO A CHE GLI ENTI PREVIDENZIALI DEGLI STATI MEMBRI - SENZA TUTTAVIA ESSERVI OBBLIGATI - EQUIPARINO AD UN EVENTO IL QUALE , SE SI VERIFICA NEL TERRITORIO NAZIONALE , COSTITUISCE UNA CAUSA DI PERDITA O DI SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN DENARO , L ' EVENTO CORRISPONDENTE CHE SI VERIFICHI IN UN ALTRO STATO MEMBRO ; LA DECISIONE IN PROPOSITO SPETTA ALLE AUTORITA NAZIONALI , PURCHE VENGA ADOTTATA SENZA TENER CONTO DELLA NAZIONALITA E IL DETTO EVENTO NON SIA DESCRITTO IN MODO TALE DA RISOLVERSI , DI FATTO , IN UNA DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

21LA SOLUZIONE SUDDETTA VALE DEL PARI , ED ENTRO GLI STESSI LIMITI , NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE INTERESSATO SIA CITTADINO DELLO STATO MEMBRO DA CUI DIPENDE L ' ENTE COMPETENTE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

22LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

23NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOSPOSTELE DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER CON PROVVEDIMENTO 29 DICEMBRE 1977 , DICHIARA :

1* NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , L ' ART . 7 , N . 1 , DEL TRATTATO , COME ATTUATO DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E DALL ' ART . 3 , N . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO , HA EFFICACIA DIRETTA NEGLI STATI MEMBRI .

2* GLI ARTT . 7 E 48 DEL TRATTATO E L ' ART . 3 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTANO A CHE GLI ENTI PREVIDENZIALI DEGLI STATI MEMBRI - SENZA TUTTAVIA ESSERVI OBBLIGATI - EQUIPARINO AD UN EVENTO IL QUALE , SE SI VERIFICA NEL TERRITORIO NAZIONALE , COSTITUISCE UNA CAUSA DI PERDITA O DI SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN DENARO , L ' EVENTO CORRISPONDENTE CHE SI VERIFICHI IN UN ALTRO STATO MEMBRO ; LA DECISIONE IN PROPOSITO SPETTA ALLE AUTORITA NAZIONALI , PURCHE VENGA ADOTTATA SENZA TENER CONTO DELLA NAZIONALITA E IL DETTO EVENTO NON SIA DESCRITTO IN MODO TALE DA RISOLVERSI , DI FATTO , IN UNA DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

3* LA SOLUZIONE DATA ALLA SECONDA QUESTIONE VALE DEL PARI , ED ENTRO GLI STESSI LIMITI , NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE INTERESSATO SIA CITTADINO DELLO STATO MEMBRO CUI APPARTIENE L ' ENTE COMPETENTE .

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