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Document 61978CC0098

Conclusioni riunite dell'avvocato generale Reischl del 6 dicembre 1978.
Ditta A. Racke contro Hauptzollamt Mainz.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Importi compensativi monetari - Pubblicazione di regolamenti.
Causa 98/78.
Weingut Gustav Decker KG mod Hauptzollamt Landau.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesfinanzhof - Tyskland.
Forordningers bekendtgørelse.
Sag 99/78.

Raccolta della Giurisprudenza 1979 -00069

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:223

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

GERHARD REISCHL

DEL 6 DICEMBRE 1978 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

Nelle due cause pregiudiziali che oggi tratterò congiuntamente, giacché vertono su problemi in gran parte identici, si tratta dell'esazione di importi compensativi monetari sul vino, e più precisamente dell'inclusione retroattiva di determinati tipi di vino nel sistema di compensazione monetaria.

Il sistema di compensazione monetaria, fino all'inizio del 1973, serviva a controbilanciare le oscillazioni delle monete degli Stati membri nei confronti del dollaro statunitense. Esso si limitava a contemplare la riscossione o il versamento di importi compensativi (all'importazione o all'esportazione, rispettivamente) nei paesi la cui moneta tendeva a rivalutarsi.

All'inizio del 1973 scoppiava una nuova crisi monetaria internazionale. Il dollaro si trovava sottoposto ad una pressione così intensa, che il 12 febbraio 1973 il Governo americano ne annunziava la svalutazione del 10 %. Anche le autorità italiane sospendevano gli interventi intesi a mantenere la lira entro il valore limite. Il 12 e il 13 febbraio e poi dal 1o al 19 marzo il mercato internazionale dei cambi veniva chiuso. In questo periodo, in una conferenza monetaria internazionale dei paesi occidentali industrializzati, oltre alla rivalutazione del marco, pari al 3 %, veniva decisa la cosiddetta fluttuazione congiunta per le monete europee, che obbligava gli Stati membri aderenti a mantenere costantemente lo scarto massimo — positivo o negativo — tra le rispettive monete nei limiti del 2,25 % nei contratti a pronti. La lira italiana e la sterlina inglese rimanevano però fuori dal «serpente».

Dati gli sviluppi della situazione, il sistema degli importi compensativi veniva modificato, nel senso che nei paesi le cui monete avevano scarti passivi che superavano i limiti della fascia convenuta in sede internazionale venivano riscossi importi compensativi all'esportazione e versati importi compensativi all'importazione. Il regolamento di base n. 974/71 (GU 1971, n. L 106 del 12 maggio 1971, pag. 1) veniva modificato in questo senso dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509 (GU 1973, n. L 50 del 23 febbraio 1973, pag. 1) con effetto dal 1o febbraio 1973. Norme d'attuazione venivano adottate dalla Commissione a questo proposito con il regolamento 1o marzo 1973, n. 648 (GU 1973, n. L 64 del 9 marzo 1973, pag. 1), entrato in vigore il terzo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle CC.EE.; le aliquote [previste da questo regolamento] erano però già in vigore dal 26 febbraio 1973. La determinazione degli importi compensativi veniva effettuata col regolamento 1o marzo 1973, n. 649 (GU 1973, n. L 64 del 9 marzo 1973, pag. 7), che doveva entrare in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il numero della Gazzetta recante dette disposizioni era datato 9 marzo 1973, però veniva posto in vendita a Lussemburgo solo il 12 marzo e in Germania il 13 marzo. Tuttavia era previsto che gli importi compensativi così fissati venissero riscossi dal 26 febbraio 1973. Con questo regolamento — e ciò è particolarmente importante nella fattispecie — venivano inclusi per la prima volta determinati tipi di vino nel sistema della compensazione monetaria. Gli importi compensativi — per quanto ci interessa qui — venivano modificati col regolamento 5 marzo 1973, n. 741 (GU 1973, n. L 71 del 19 marzo 1973, pag. 1), il quale doveva entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 19 marzo 1973; le nuove aliquote dovevano però applicarsi già dal 5 marzo 1973. Una seconda modifica veniva poi apportata col regolamento 23 marzo 1973, n. 811 (GU 1973, n. L 79 del 27 marzo 1973, pag. 1). Essa entrava in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, cioè il 27 marzo 1973, ma andava applicata dal 26 marzo 1973.

Nella causa da cui è scaturita la domanda pregiudiziale 98/78, si tratta di vini iugoslavi — secondo l'attrice, di vini di pregio — ordinati nel novembre 1972 e nel gennaio 1973, da pagarsi in DM, importati nella Repubblica federale di Germania nel dicembre 1972 e nel febbraio 1973 e immagazzinati in un deposito doganale aperto. Al prelievo dal deposito per la messa in libera pratica, effettuata tra il 9 e il 30 marzo 1973, venivano applicati gli importi compensativi di cui ai regolamenti sopra menzionati, in conseguenza del fatto che si trattava di vini delle voci 22.05 C I e 22.05 C II.

Nella causa da cui è scaturita la domanda pregiudiziale 99/78 si tratta di vino italiano, della voce 22.05, messo in libera pratica tra il 9 e il 12 marzo 1973. Anche a questo venivano applicati importi compensativi secondo i regolamenti summenzionati.

Inutili sono stati i tentativi degli interessati di sottrarsi a questo onere.

Nel primo caso il Finanzgericht della Renania-Palatinato affermava essere irrilevante il fatto che il prezzo fosse stato convenuto in DM. La Commissione, nel determinare gli importi compensativi per il vino non aveva ecceduto dal potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 974/71. Nemmeno la determinazione con effetto retroattivo degli importi compensativi era inefficace. Quanto al regolamento n. 649/73, entrato in vigore il 9 marzo 1973, era decisivo il fatto che prima di questa data l'attrice non aveva prelevato vino dal deposito doganale. Quanto all'istituzione con effetto retroattivo di aliquote più elevate ad opera dei regolamenti nn. 741/73 e 811/73, non si doveva dimenticare che il fissarne l'applicazione ad una data successiva, dal momento che vi era motivo di temere una corsa alle importazioni su grande scala, avrebbe potuto essere dannoso per la Comunità e che gli interessati, seguendo il corso dei cambi, avevano la possibilità di prevedere il momento in cui la modifica degli importi compensativi diveniva probabile.

Lo stesso Finanzgericht si pronunziava nello stesso senso nel secondo caso, nel quale rilevava inoltre che gli ambienti interessati — per quanto riguarda la modifica retroattiva delle aliquote ad opera del regolamento n. 741/73 — avrebbero dovuto tener presente che il regolamento n. 974/71 prevedeva la modifica degli importi compensativi qualora si fosse avuto uno scarto di almeno un punto nella differenza tra la parità ufficiale della moneta nazionale e il corso del cambio effettivo nei confronti del dollaro.

Entrambe le sentenze venivano impugnate per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof.

Nella prima causa la ricorrente sosteneva che il presupposto della compensazione monetaria era il fatto che un prodotto, grazie alla variazione del corso del cambio, poteva venir importato a prezzo inferiore. Ciò però era da escludersi nella fattispecie, giacché non si può parlare di prezzo più favorevole se il pagamento è convenuto in DM. Inoltre, in forza del regolamento n. 816/70 (GU 1970, n. L 99 del 5 maggio 1970, pag. 1) viene riscosso un prelievo speciale qualora il vino di importazione abbia un prezzo inferiore a quello di riferimento. Il prezzo di riferimento, che peraltro la Iugoslavia si era impegnata a rispettare, era però molto superiore al prezzo limite per l'intervento, quindi tutelava più dell'intervento stesso. Per questo motivo si doveva partire dal principio che il sistema d'intervento dell'organizzazione dei mercati per il vino era al riparo del sistema dei prezzi di riferimento e quindi non poteva venir turbato dalle importazioni di prodotti extracomunitari. Per di più il sistema dei prezzi di riferimento, poiché il sistema dell'intervento riguardava solo i vini da tavola, intendeva comprendere solo i vini ordinari. Per questo non era affatto necessario applicare la compensazione monetaria ai vini pregiati di origine extracomunitaria. Infine, in base alle statistiche che la ricorrente aveva potuto procurarsi, non era il caso di temere perturbazioni del mercato vinicolo a causa delle importazioni da paesi terzi. Comunque era da escludersi che i regolamenti della Commissione in materia di compensazione monetaria dovessero applicarsi retroattivamente.

Nella seconda causa, la ricorrente contestava soprattutto l'applicazione retroattiva del regolamento n. 741/73. Essa sostiene che era naturale per lei poter contare sull'esclusione dalla compensazione monetaria del vino che aveva importato. D'altra parte non è stato dimostrato che l'andamento congiunturale del mercato vinicolo fosse minacciato. Si può ancora sottolineare a questo proposito che, con provvedimenti del ministero federale delle finanze in data 15 gennaio e 24 febbraio 1975, è stato disposto il rimborso parziale degli importi compensativi sul vino già riscossi.

Come risulta dai provvedimenti di rinvio, il Bundesfinanzhof, in merito a detti argomenti, si pone vari problemi. Nella prima causa essi riguardano in primo luogo la rilevanza o meno del fatto che i prodotti importati siano soggetti a prelievo e se possa aver importanza la classificazione del vino (ordinario o pregiato). In secondo luogo essi si riferiscono — per entrambe le controversie — al problema del momento in cui un regolamento comunitario si può considerare pubblicato e della ammissibilità dell'applicazione retroattiva di un regolamento che per la prima volta includa un prodotto nel sistema della compensazione monetaria.

Di conseguenza il Bundesfinanzhof ha. sospeso i procedimenti e, con ordinanze 21 marzo 1978, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni:

Nella causa 98/78:

«1.

Se i regolamenti (CEE) della Commissione 1o marzo 1973, n. 649, 5 marzo 1973, n. 741, e 23 marzo 1973, n. 811, siano validi anche nella parte in cui fissano, nei rispettivi allegati I, n. 6, importi compensativi monetari per le importazioni di vini rossi e bianchi della voce doganale 22.05 C I e C II, senza alcuna distinzione».

In entrambe le cause:

«2.

Se, per stabilire la data in cui un regolamento deve considerarsi pubblicato ai sensi dell'art. 191 del Trattato CEE, occorra guardare:

a)

alla data della Gazzetta ufficiale che reca tale provvedimento;

b)

al momento in cui tale Gazzetta ufficiale è effettivamente disponibile presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

c)

al momento in cui tale Gazzetta ufficiale è effettivamente disponibile nel territorio di ciascuno Stato membro interessato.

3.

Se il regolamento (CEE) della Commissione 5 marzo 1973, n. 741, andasse applicato anche a vini sottoposti per la prima volta alla compensazione monetaria con il regolamento (CEE) della Commissione 1o marzo 1973, n. 649, e prelevati da un magazzino doganale aperto anteriormente all'effettiva pubblicazione di quest'ultimo regolamento.

4.

In caso di soluzione negativa della questione n. 3:

Se ai succitati vini andasse applicato il regolamento (CEE) della Commissione 1o marzo 1973, n. 649».

Il mio parere sui vari problemi è il seguente.

1. 

La questione sub 1) si riferisce solo alla prima causa (98/78). Si deve accertare la validità dei regolamenti nn. 649/73, 741/73 e 811/73 in quanto hanno istituito importi compensativi per il vino senza alcuna distinzione. Quali siano i singoli problemi che ne scaturiscono, si desume dalla motivazione del provvedimento di rinvio e dalle osservazioni della ricorrente nella trattazione orale dinanzi a questo collegio.

a)

Dobbiamo quindi esaminare anzitutto l'assunto della ricorrente, secondo cui i contratti erano stati conclusi in moneta rivalutata e quindi le importazioni, per ragioni di tecnica monetaria, non avrebbero potuto effettuarsi a prezzi inferiori.

A mio avviso è chiaro che, secondo il sistema di compensazione monetaria, questa circostanza non va presa in considerazione. A questo proposito la Commissione ha giustamente osservato che il gran numero di scambi di merci che entrano in linea di conto esclude che si possa tener conto del se, nel caso singolo, vi sia un vantaggio valutario. È inoltre plausibile che in questo genere di affari si scontino le tendenze al rialzo, il che però non può del pari venir accertato. Oltracciò, su questo punto si può far richiamo alla giurisprudenza della Corte. Ad esempio, nella sentenza 5/73 (Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof,24 ottobre 1973, Racc. 1973, pag. 1091) si sottolinea che l'applicazione di importi compensativi non può esser fatta dipendere da eventuali lucri valutari dell'importatore, bensì è necessario applicare criteri unitari e forfettari. Analogamente nella sentenza 7/76 (Ditta IRCA/Amministrazione delle finanze, 7 luglio 1976, Racc. 1976, pag. 1213), si afferma che gli importi compensativi non vengono calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati per la merce; il valore dei singoli prodotti in questi casi non può entrare in linea di conto. Anche noi dobbiamo attenerci a questi principi.

b)

La ricorrente nella causa principale ha poi sostenuto che il sistema di intervento dell'organizzazione comune dei mercati del vino è sufficientemente protetto contro le importazioni da paesi terzi grazie al sistema dei prezzi di riferimento. I prezzi di riferimento, ai quali peraltro la Iugoslavia si è impegnata ad attenersi e che, in caso di quotazioni inferiori, provocano l'applicazione di prelievi, sarebbero cioè molto superiori ai prezzi limite per l'intervento. Per questo motivo non vi sarebbero da temere perturbazioni del sistema d'intervento a causa delle importazioni da paesi terzi.

A questo proposito la Commissione ha giustamente osservato che non si può dimenticare che i prezzi di riferimento e i prelievi che ad essi sono collegati, da un lato, e la compensazione monetaria, dall'altro, hanno funzioni diverse e dipendono da presupposti diversi. Importante sarebbe in particolare il fatto che, grazie ai prezzi di riferimento, i prezzi dei vini extracomunitari devono venir portati al livello dei prezzi comunitari, mentre gli importi compensativi hanno la funzione di controbilanciare le differenze tra i prezzi reali dei prodotti agricoli in moneta nazionale risultanti dagli andamenti divergenti delle varie monete. La compensazione monetaria, inoltre, non si basa solo sulla considerazione che si debbono evitare perturbazioni del sistema d'intervento. Si cerca inoltre di evitare semplicemente le perturbazioni del mercato. Resta da vedere se la prognosi allora fatta dalla Commissione, sotto questo profilo, fosse corretta.

Quando la ricorrente, a questo proposito, nella fase orale ha ancora sollevato il problema del perché non siano stati aumentati i prezzi di riferimento — il cui livello era senz'altro inferiore ai prezzi di gran parte dei vini extracomunitari — per non dover ricorrere al sistema degli importi compensativi, giustamente la Commissione ha fatto osservare che una simile critica al sistema dei prezzi di riferimento era fuori posto nell'ambito dell'esame del sistema degli importi compensativi. Si deve poi aver riguardo al modo in cui si manovra un simile regime di prezzi, specie nel caso della compensazione monetaria (cfr. causa 55/75, Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof, sentenza 22 gennaio 1976, Racc. 1976, pag. 19 - Prodotti lattiero-caseari). Ricorderò inoltre la necessità di applicare in modo uniforme il sistema di compensazione monetaria, che vige anche per gli scambi intracomuni-tari, per i quali non esistono prezzi di riferimento.

c)

In terzo luogo la ricorrente deduce che il sistema di intervento dell'organizzazione comune dei mercati vinicoli serve solo a proteggere il mercato dei vini da tavola, ma non vige per quello dei vini pregiati. Di conseguenza, all'interno della Comunità la compensazione monetaria sarebbe pure limitata ai vini da tavola. Sarebbe dunque ingiustificata l'applicazione della compensazione monetaria ai vini pregiati extracomunitari — di questi si tratta nella causa principale — in quanto non si dovrebbe presumere che abbiano ripercussioni sul mercato dei vini da tavola; quanto meno ciò non sarebbe stato accertato.

Quanto a questo argomento, è anzitutto assodato che la distinzione tra vini da tavola, da un lato, e vini pregiati, dall'altro, è riservata ai prodotti comunitari. In effetti, il regolamento n. 817/70 (GU 1970, n. L 99 del 5 maggio 1970, pag. 20), cui si richiama l'art. 1, n. 5, del regolamento n. 816/70 — si tratta della sorveglianza della produzione e delle zone di coltivazione — è chiaramente predisposto per i vini comunitari. D'altro canto non mi risulta che vi siano principi di diritto comunitario che impongono di porre su un piede di assoluta parità prodotti extracomunitari e merci comunitarie, bensì si deve partire dal principio che la Comunità, nei confronti dei paesi terzi, gode di ampia libertà in fatto di politica commerciale.

Ogniqualvolta nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati vinicoli si parla di vini pregiati anche in riferimento ai prodotti extracomunitari, come nell'art. 9, n. 3, 3o comma, dal che si può arguire che all'importazione da paesi terzi di alcuni vini pregiati la tassa di compensazione non viene riscossa o viene riscossa solo in parte, non si deve dimenticare che la ricorrente non ha sostenuto che in vini da lei importati ricadono sotto questa norma, la quale evidentemente — se non erro — finora è stata applicata solo a determinati vini meridionali. A parte ciò, la ricorrente non può fondare il suo punto di vista nemmeno sul regolamento — del resto posteriore — n. 2133/74 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU 1974, n. L 227, pag. 1) o sul regolamento n. 1608/76 relativo alle norme d'attuazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU 1976, n. L 183, pag. 1). L'importante è che in questa disciplina, anche in relazione ai vini pregiati extracomunitari, si trattano solo problemi di tutela della denominazione. Sotto il profilo dei prezzi, questi vini non hanno nessuna disciplina particolare; anch'essi sono soggetti alla disciplina dei prezzi di riferimento. Questo implica che anche i vini pregiati di questo genere — e ciò conta per la compensazione monetaria — rientrano in un'organizzazione comune dei mercati. È più importante il fatto che il loro prezzo si orienta sul prezzo di prodotti per i quali sono contemplate misure d'intervento. La mia affermazione si fonda sul fatto che l'art. 9, n. 1, 2o comma, del regolamento n. 816/70 dispone che nel determinare i prezzi di riferimento si devono assumere come base i prezzi di orientamento dei tipi di vino da pasto rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, cioè prezzi di prodotti a cui vantaggio sono contemplate misure d'intervento.

d)

Infine la ricorrente ha criticato anche la presunzione di un pericolo di perturbazione, dal quale dipende l'instaurazione della compensazione monetaria, a norma del regolamento n. 974/71.

In proposito la giurisprudenza ha più volte affermato che la Commissione e il comitato di gestione godono in merito di un ampio potere discrezionale e che il sindacato giurisdizionale deve quindi limitarsi a stabilire se sia rilevabile l'errore manifesto o lo sviamento di potere oppure il grave sconfinamento dai limiti della discrezionalità. Hanno pure rilievo i fattori monetari e la situazione del mercato (cause 74/74, Comptoir national technique agricole/Commissione, sentenza 14 maggio 1975, Racc. 1975, pag. 533 e 136/77, Ditta A. Racke/Hauptzollamt Mainz, sentenza 25 maggio 1978, Racc. 1978, pag. 1245). Poiché inoltre è capitale la rapida esecuzione dei provvedimenti, sono inevitabili le valutazioni forfettarie, che non tengono conto del singolo prodotto né del singolo paese d'esportazione (cause 7/76, IRCA/Amministrazione delle finanze dello Stato, sentenza 7 luglio 1976, Racc. 1976, pag. 1213 e 29/77, Roquette Frères/Repubblica francese, Amministrazione doganale, sentenza 20 ottobre 1977, Racc. 1977, pag. 1835). Voglio ancora ricordare che nella sentenza 29/77 è stato stabilito che il pericolo di perturbazione è già ravvisabile se il corso del cambio di una moneta è notevolmente sceso.

Proprio questa giurisprudenza, a giudizio della ricorrente, susciterebbe dubbi sotto il profilo dello stato di diritto. Essa sostiene che non è ammissibile limitare il controllo giurisdizionale ai casi di grave sconfinamento dai limiti del potere discrezionale. Al contrario, si dovrebbe aver cura — cosa che nella fattispecie farebbe difetto — che le situazioni soggette a valutazione discrezionale siano adeguatamente accertate. Comunque, per far presumere il pericolo di perturbazione, non sarebbe sufficiente la semplice variazione del corso del cambio.

In questa materia, contrariamente a quel che vorrebbe la ricorrente, non vedo anzitutto ragioni per mutare radicalmente l'orientamento della giurisprudenza. Anche se le espressioni citate possono apparire alquanto ampie, il loro senso è però chiaro e immune da critiche: nel campo della compensazione monetaria si devono vagliare situazioni complesse, con svariati fattori; se la compensazione dev'essere efficace, l'esame va condotto molto rapidamente ed è inevitabile che le valutazioni siano forfettarie. Quindi la Corte non può riesaminare ogni particolare dell'inevitabile giudizio forfettario e non le spetta ricontrollare minuziosamente quale peso sia stato attribuito ai singoli fattori.

Se si accettano questi principi, nella fattispecie si deve pensare che la gravità della crisi monetaria all'inizio del 1973, come dettagliatamente descritta nell'introduzione, richiedeva interventi urgentissimi. In questi frangenti non era certo possibile esaminare a fondo i vari aspetti del mercato in ogni singolo Stato membro, specie per quanto riguardava le ripercussioni sul mercato del vino da tavola e le sue specifiche esigenze di protezione. Aggiungasi che era la prima volta che veniva applicato il nuovo sistema istituito con il regolamento n. 509/73, il quale doveva ancora subire la prova dei fatti. Data la situazione e vista la rapida caduta della lira mentre il marco tedesco si rivalutava, era logico pensare che i prodotti agricoli italiani sarebbero molto diminuiti di prezzo quindi i mercati vinicoli francese e tedesco si sarebbero trovati in difficoltà. C'era di che estendere la compensazione monetaria all'interno della Comunità a tutti i vini da tavola. Contemporaneamente però, dato anche il rapporto di prezzo esistente tra vino da tavola e vino extracomunitario, bisognava ammettere che anche questo andava assoggettato allo stesso sistema. Se il vino extracomunitario non fosse stato preso in considerazione, ne sarebbero rimasti danneggiati in vini italiani dal punto di vista della concorrenza.

A mio avviso, tutte queste sono valide ragioni per l'introduzione degli importi compensativi monetari di cui ci occupiamo. Non vi è infatti motivo di criticare le previsioni della Commissione circa la perturbazione del mercato, obiettando che in una prima fase tutti i vini extracomunitari, indipendentemente dal loro prezzo e dal paese d'importazione, sono stati assoggettati al sistema di compensazione monetaria.

e)

In conclusione non si può fare a meno di ritenere, sulla prima questione, che nessuno degli argomenti della ricorrente è atto a ingenerare dubbi sulla validità dei regolamenti di cui trattasi, per il fatto che essi impongano la compensazione monetaria per i vini importati da paesi terzi.

2. 

La seconda questione è comune ad entrambe le cause principali. Si deve stabilire quando i regolamenti comunitari si debbano considerare pubblicati.

La Commissione ha espresso il parere che — qualora si possa dimostrare che la data della Gazzetta ufficiale non coincide con la data in cui essa è disponibile presso l'Ufficio pubblicazioni — si deve aver riguardo alla seconda e mi pare sia la soluzione giusta.

A favore della tesi che la data della Gazzetta ufficiale non è decisiva se non coincide col giorno dell'effettiva pubblicazione si può invocare la sentenza 88/76 (Société pour l'exportation des sucres SAI Commissione,31 marzo 1977; Racc. 1977, pag. 709) nella quale, in un caso in cui era espressamente decisiva la data della pubblicazione, si è avuto riguardo all'effettiva pubblicazione, non già alla data della Gazzetta ufficiale. Se, partendo da questo principio, ci si chiede poi se sia decisiva la disponibilità della Gazzetta ufficiale presso l'Ufficio pubblicazioni di Lussemburgo oppure la disponibilità negli Stati membri, direi che la prima alternativa è quella dà accogliersi.

Contro questa soluzione non si può certo obiettare, invocando il principio della certezza del diritto, che il momento non si può appurare in modo attendibile. A quanto ha dichiarato l'Ufficio pubblicazioni, non appena sono pronte le varie versioni linguistiche, si procede all'affissione, che viene iscritta in un registro. Per lo meno pare che questo obbligo di registrazione e l'obbligo di fornire informazioni in proposito sussistano dal 1974. Inoltre, non solo viene garantita in questo modo la possibilità di stabilire con esattezza il momento della disponibilità per il pubblico, ma pare anche che, da quel momento e pure durante la notte, sia assicurato l'accesso alle Gazzette ufficiali.

D'altro canto, a conforto del modo di vedere della Commissione sta l'importante circostanza che in questo modo il momento della pubblicazione vale per l'intera Comunità, cosa altrimenti irrealizzabile nonostante un perfetto servizio di distribuzione. Né si deve dimenticare che, se così non fosse, la pubblicazione subirebbe notevoli ritardi, inammissibili in caso di provvedimenti urgenti, e che quindi la possibilità, ammessa anche dalla giurisprudenza (cause 17/67, ditta Max Neumann/Hauptzollamt HoflSaale, sentenza 13 dicembre 1967; Racc. 1967, pag. 521 e 74/74), di porre in vigore i regolamenti nel giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sarebbe molto ridotta. Va poi rilevato che il legislatore, con la pubblicazione della Gazzetta ufficiale in Lussemburgo, di cui tutti gli interessati possono essere al corrente, perde la facoltà di disporre del testo, quanto meno nel senso che con ciò si determina un legittimo affidamento. Infine ricordo che anche negli ordinamenti di vari Stati membri è giudicata sufficiente la pubblicazione in una sede centrale; dove ciò non avviene, come ad esempio in Francia, vi è sempre la soluzione alternativa dell'affissione, non contemplata dal diritto comunitario (art. 191 del Trattato CEE).

Se si condivide il mio punto di vista, nella fattispecie si deve ritenere che il regolamento n. 649/73 è stato pubblicato il 12 marzo 1973 e che per i regolamenti nn. 741/73 e 811/73, per i quali non vi è stato ritardo nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale, le date delle Gazzette stesse (19 e 27 marzo) sono quelle cui si deve aver riguardo.

3. 

Anche i due punti successivi che sto per esaminare sono praticamente identici nelle due cause. Essi riguardano l'applicazione retroattiva dei regolamenti n. 649/73 e 741/73 ai vini, inclusi per la prima volta nella compensazione monetaria col regolamento n. 649/73. Basterà tener presente che nella prima causa i vini in questione sono stati prelevati dal deposito doganale aperto prima che venisse effettivamente pubblicato il regolamento n. 649/73 e, nel secondo caso, sono stati importati prima del momento della pubblicazione.

a)

Come giustamente ha ritenuto il giudice a quo, l'applicazione di detti regolamenti a partire dalla data della pubblicazione effettiva del regolamento n. 649/73, cioè dal 12 marzo 1973, non presenta problemi. Da questo momento è esclusa ogni retroattività per il regolamento n. 649/73, con il quale per la prima volta determinati vini sono stati inclusi nel sistema della compensazione monetaria. Nel caso del regolamento n. 741/73, invece, pare vi sia stata retroattività, se si confronta la data della pubblicazione con la data dell'entrata in vigore. A questo proposito tuttavia si può far richiamo alla sentenza 7/76, giacché si tratta solo di un adeguamento degli importi compensativi. Risulta allora chiaro che, così stando le cose, cioè se un prodotto è già incluso nel sistema della compensazione — ed i vini lo erano dal 12 marzo 1973 — e viene modificato solo l'importo per adeguarlo all'andamento della moneta, non si può parlare di vera e propria retroattività.

b)

Questa sussiste per contro in quanto si è voluta l'applicazione prima del 12 marzo 1973, come per il regolamento n. 649/73 (dal 26 febbraio 1973) e per il regolamento n. 741/73 (dal 5 marzo 1973). Fino a qual punto ciò fosse ammissibile, va però accertato solo in relazione alla data del 9 marzo, cioè per un periodo piuttosto breve, giacché solo da tale data sono state prelevate dal deposito doganale e, rispettivamente, sono state importate le merci di cui è causa nei procedimenti principali.

Come vi è noto, la Commissione ha cercato di dissipare eventuali dubbi che si profilavano in proposito sotto l'aspetto dello stato di diritto e credo — se mi è lecito dirlo subito — che ci sia riuscita.

aa)

Primo elemento di rilievo è il fatto che la retroattività non è radicalmente esclusa dal diritto comunitario, come risulta dalla giurisprudenza della Corte citata a pag. 14 delle osservazioni della Commissione. Ciò è consono al diritto nazionale, come ha dimostrato l'avvocato generale Warner nelle sue conclusioni 7/76 (Racc. 1976, pag. 1229). Nel diritto tedesco ciò è ammesso — ed è stata citata in udienza una recentissima pronuncia della Corte costituzionale tedesca (15 febbraio 1978) — quanto meno se non vi è un legittimo affidamento degno di tutela.

bb)

La Commissione ha inoltre giustamente rilevato che proprio nel settore della compensazione monetria, che ha speciale esigenze, si devono ammettere in una certa misura provvedimenti retroattivi. Si pensi ad esempio che, a norma dell'art. 3 del regolamento n. 974/71, la compensazione monetaria deve in linea di principio produrre effetti dal momento in cui si crea la situazione che la rende necessaria. Altrettanto evidente sarebbe il fatto che il rapido sviluppo della speculazione può avere ripercussioni improvvise su gruppi di merci fino a quel momento esclusi dalla compensazione e provocare di riflesso correnti di scambi che, se i provvedimenti — che non sempre possono essere adottati immediatamente — non hanno effetto retroattivo, possono consentire vantaggi immeritati, non certo degni di tutela. In modo molto generale si dovrebbe poi ammettere che in questo settore il legittimo affidamento è in linea di principio molto ridotto, giacché dall'adozione del regolamento n. 974/71, ci si doveva immaginare che, in caso di notevoli variazioni del corso del cambio, nuovi gruppi di merci sarebbero stati compresi nella compensazione. Ciò varrebbe ancor più dopo la modifica del sistema ad opera del regolamento n. 509/73. Da questo momento era facilmente prevedibile che sarebbero stati inclusi nella compensazione altri prodotti e precisamente proprio quelli che, come il vino italiano, erano diventati «sensibili» a causa della rapida caduta della lira nel febbraio/marzo 1973.

cc)

Giustamente la Commissione non si è accontentata di questi argomenti, proprio perché l'inclusione di nuovi prodotti nel sistema di compensazione dipende pur sempre dall'esercizio di un potere discrezionale delle autorità comunitarie. In una situazione del genere, essa ritiene che debbano intervenire altri elementi a giustificazione della retroattività. Dovrebbe comunque essere sufficiente in ogni caso la diffusione tempestiva di informazioni con altri mezzi o il preannuncio tempestivo dell'adozione di un provvedimento, con indicazione del contenuto per sommi capi. Penso che in effetti questa opinione si debba condividere e credo pure che la Commissione ci abbia dimostrato che, sotto questo profilo, nel periodo in questione è stato fatto tutto il necessario per entrambi i regolamenti.

Se, per cominciare, vogliamo limitarci al regolamento n. 649/73, si devono menzionare alcune comunicazioni apparse nella pubblicazione «Servizi economici unificati» del 20 e 21 febbraio 1973, nelle quali si parla della fluttuazione della lira e della sterlina, si pubblica il testo modificato del regolamento n. 974/71 e si sottolinea la necessità di dare effetto retroattivo ai nuovi importi compensativi.

Ha pure rilievo il fatto che, immediatamente dopo la fissazione degli importi compensativi monetari (26 febbraio 1973), vi è stata un'affissione in questo senso presso il gruppo portavoce a Bruxelles. È certo che molte imprese procurano di tenersi al corrente di queste informazioni, che peraltro sono ridiffuse con rapidità anche da servizi economici specializzati. Possiamo citare in merito ancora il «Servizi economici unificati», questa volta del 28 febbraio 1973, fonte secondo la quale gli importi da applicarsi a partire dal 26 febbraio 1973 erano stati resi noti già da vari giorni a cura di associazioni di categoria.

È inoltre importante il fatto che, il 26 febbraio 1973, venicano comunicati per telex alle amministrazioni degli Stati membri gli importi compensativi fissati dal regolamento n. 649/73 e ciò in relazione alle dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato di gestione, secondo cui gli importi si potevano applicare dal 26 febbraio 1973. Ciò significa che si potevano ottenere informazioni in merito dalle amministrazioni competenti e che gli importi sono stati applicati immediatamente ai negozi stipulati da tale data in poi, non già riscossi solo in un secondo tempo. Riconosco che lo stesso non si può dire per i prelievi dai depositi doganali aperti, nei quali l'amministrazione doganale non agisce immediatamente. Però, come osserva giustamente la Commissione, la disciplina in questi casi non può essere diversa e ciò non solo perché le imprese che usano i depositi doganali importano anche direttamente, ma anche per la considerazione che l'impiego di depositi doganali costituisce una facilitazione che non può risolversi — per quanto riguarda il legittimo affidamento — in una posizione privilegiata per gli interessati.

Infine mi par giusta anche l'osservazione della Commissione secondo cui l'esame del problema della retroattività, come prospettato finora, non può venir influenzato dal fatto che in un provvedimento del ministero federale delle finanze del 29 marzo 1973 è stato disposto che nel periodo 26 febbraio -8 marzo 1973 non si doveva applicare l'importo compensativo maggiorato ai prodotti assoggettati per la prima volta alla compensazione monetaria, come pure sarebbe irrilevante il fatto che l'impatto della retroattività sia stato aumentato in lieve misura dal ritardo nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale. Il provvedimento summenzionato, che evidentemente è stato adottato senza concertarsi con la Commissione, stabiliva comunque che l'importo compensativo sarebbe stato pienamente applicato a decorrere dal 9 marzo, cosicché è escluso che da questa data potesse ancora parlarsi di legittime aspettative relativamente alla condotta delle autorità tedesche. A parte ciò, il ritardo nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale non costituiva un imprevisto per i ben informati, giacché era noto che l'Ufficio pubblicazioni nel periodo febbraio-marzo 1973 per vari motivi — sia a causa della pubblicazione di vari testi relativi all'adesione dei nuovi Stati membri, sia a causa della crisi monetaria — si trovava in piena crisi.

Se tutti questi motivi rendono plausibile la retroattività del regolamento n. 649/73, lo stesso vale anche per il regolamento n. 741/73, con il quale gli importi compensativi sono stati modificati con effetto dal 5 marzo 1973.

In proposito va detto che sussistevano i presupposti per la modifica degli importi compensativi a decorrere dal 5 marzo 1973.

È pure interessante sapere che nel «Servizi economici unificati» del 28 febbraio 1973 si faceva cenno al fatto che la Commissione, ancor prima di render noti gli importi da applicarsi a parare dal 26 febbraio, aveva enunciato un'ulteriore modifica, che i nuovi importi sarebbero entrati in vigore il 5 marzo, ma che era dubbio se ne potesse dare tempestivamente notizia. Nello stesso comunicato venivano inoltre pubblicati gli scostamenti rispetto alla parità del dollaro, grazie ai quali era possibile calcolare almeno approssimativamente i nuovi importi compensativi.

Anche questi dati venivano poi comunicati per telex alle amministrazioni degli Stati membri, il 5 marzo 1973, e un cenno alla modifica degli importi compensativi era apparso nella parte C della Gazzetta ufficiale del 5 marzo 1973.

Per contro, si deve ritenere irrilevante — come fa la Commissione — il fatto che il regolamento n. 649/73, i cui importi sarebbero stati modificati dal regolamento n. 741/73, sia stato pubblicato dopo la data di entrata in vigore degli importi stessi. Le cause di questa insolita situazione sono state plausibilmente spiegate dalla Commissione. Quando è apparso necessario modificare le aliquote in considerazione dell'andamento dei cambi, il regolamento era già in corso di stampa; per evitare ulteriori ritardi, tanto più che non era possibile prevedere con certezza la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, si è rinunziato a modificare subito il regolamento. Stando così le cose, non si può proprio sostenere che la pubblicazione del regolamento n. 649/73 abbia fatto sorgere una legittima aspettativa, dato che, già prima della pubblicazione della Gazzetta ufficiale del 9 marzo 1973, nel summenzionato numero del 5 marzo 1973 era stata rilevata la necessità di modificare gli importi compensativi.

Direi quindi che nulla impedisce di applicare i regolamenti nn. 649/73 e 741/73 anche ai vini inclusi nella compensazione monetaria per la prima volta con il regolamento n. 649/73 e che, prima della loro pubblicazione, siano stati prelevati da un deposito doganale aperto o siano stati importati.

4. 

Propongo quindi di risolvere come segue le questioni sollevate dal Bundesfinanzhof :

a)

Nella causa 98/78 si deve dichiarare che non sono emerse, in corso di causa, ragioni atte a far ritenere invalidi i regolamenti nn. 649, 741 e 811/73, in quanto hanno stabilito importi compensativi per i vini bianchi e rossi d'importazione delle voci 22.05 C I e C II, senza alcuna distinzione.

b)

Per le ulteriori questioni comuni alle due cause si deve dichiarare che:

Un regolamento si deve ritenere pubblicato ai sensi dell'art. 191 del Trattato CEE nel momento in cui la Gazzetta ufficiale è effettivamente disponibile presso l'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee.

I regolamenti nn. 649/73 e 741/73 andavano applicati anche ai vini sottoposti alla compensazione monetaria per la prima volta con il regolamento n. 649/73, importati o prelevati da un deposito doganale aperto prima dell'effettiva pubblicazione dei regolamenti stessi.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.

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