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Document 61977CJ0152
Judgment of the Court (Second Chamber) of 2 October 1979. # Mlle B v Commission of the European Communities. # Case 152/77.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 1979.
Sig.na B contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 152/77.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 ottobre 1979.
Sig.na B contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 152/77.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -02819
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:220
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 2 OTTOBRE 1979. - SIG.NA B. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 152/77.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 02819
edizione speciale greca pagina 00393
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITA - NOZIONE - LESIONI PSICHICHE CHE COLPISCONO LA SFERA AFFETTIVA - INCLUSIONE - TASSO D ' INVALIDITA - DETERMINAZIONE - MODALITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 73 )
2 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITA - TASSO D ' INVALIDITA - DETERMINAZIONE - INABILITA AL LAVORO - IRRILEVANZA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 73 )
3 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITA - PRESTAZIONE - PAGAMENTO - RITARDO - INTERESSI - DANNO - ILLECITO DELL ' AMMINISTRAZIONE - PROVA - OBBLIGO DELL ' INTERESSATO
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 73 )
4 . DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESTAZIONI - SCADENZA - DATA DELLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL TASSO D ' INVALIDITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 73 )
1 . AI SENSI DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE , VA CONSIDERATO INVALIDO CHI , IN CONSEGUENZA DI UN INFORTUNIO O DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE , NON E PIU IN GRADO , INTERAMENTE O PARZIALMENTE , DI CONDURRE UNA VITA ATTIVA NORMALE . QUALORA VENGA ACCERTATO , MEDIANTE PERIZIA MEDICA , CHE UNA MENOMAZIONE PSICHICA , AVENTE RIPERCUSSIONI SULLA SOLA SFERA EMOTIVA , HA LE CONSEGUENZE SOPRA DESCRITTE , NULLA SI OPPONE A CHE ESSA VENGA CONSIDERATA RICOMPRESA NELLA NOZIONE DI INVALIDITA AI SENSI DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO . IL FATTO CHE LE MENOMAZIONI DI TALE NATURA NON FIGURINO NELLA TABELLA DEI TASSI D ' INVALIDITA PERMANENTE PARZIALE ALLEGATA ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE NON HA ALCUNA RILEVANZA A QUESTO PROPOSITO . COME QUALSIASI ALTRO CASO NON CONTEMPLATO NELLA TABELLA , IL CASO DI UNA MENOMAZIONE DI QUESTO GENERE VA RISOLTO DETERMINANDO IL GRADO DI INVALIDITA PER ANALOGIA CON I TASSI FISSATI ESPRESSAMENTE .
2 . L ' INDENNITA D ' INVALIDITA CONTEMPLATA DALL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE SI DISTINGUE DALLA PENSIONE D ' INVALIDITA DI CUI ALL ' ART . 78 , LA QUALE E CONCESSA SOLO IN CASO DI INCAPACITA LAVORATIVA . L ' INDENNITA DI CUI ALL ' ART . 73 , INVECE , E CONCESSA QUALUNQUE SIA LA CAPACITA DEL DIPENDENTE DI CONTINUARE A SVOLGERE LE SUE MANSIONI . INOLTRE , IL TASSO D ' INVALIDITA , UNO DEI FATTORI DETERMINANTI L ' ENTITA DELL ' INDENNITA , E STABILITO FORFETTARIAMENTE SECONDO UNA TABELLA GENERALE CHE NON TIENE CONTO DELLA NATURA DELLE MANSIONI . UNA DETERMINATA CATEGORIA DI MENOMAZIONE , CHE PER UN DIPENDENTE IMPLICA L ' INCAPACITA LAVORATIVA TOTALE , MENTRE PER UN ALTRO NON PREGIUDICA AFFATTO LA CAPACITA LAVORATIVA , CONFERISCE COMUNQUE IN ENTRAMBI I CASI IL DIRITTO ALLA STESSA INDENNITA . E VERO CHE IL GRADO DI INCAPACITA LAVORATIVA COSTITUISCE , IN LINEA DI MASSIMA , IL PARAMETRO PER I TASSI RIPORTATI NELLA TABELLA , TUTTAVIA NULLA CONSENTE D ' AFFERMARE CHE QUESTO CRITERIO SIA STATO L ' UNICO DETERMINANTE ED E COMUNQUE CERTO CHE IL GRADO DI INCAPACITA NON HA ALCUN PESO NEL DETERMINARE , DI VOLTA IN VOLTA , IL TASSO DI INVALIDITA . COSI STANDO LE COSE , L ' ART . 73 NON PUO VENIR INTERPRETATO RICHIAMANDOSI ALLE ANALOGHE DISPOSIZIONI DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI , LE CUI PARTICOLARITA E LE CUI CONDIZIONI D ' APPLICAZIONE SI DIFFERENZIANO , PER ALTRO , DA QUELLE DELLE DISPOSIZIONI IN ESAME . NE CONSEGUE CHE LA NOZIONE DI INVALIDITA AI SENSI DELL ' ART . 73 VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA SI RIFERISCE ALLA MENOMAZIONE DELL ' INTEGRITA FISICA O PSICHICA DEL DIPENDENTE , SENZA TENER CONTO DEL GRADO DELL ' EVENTUALE INCAPACITA LAVORATIVA CONSEGUENTE ALL ' INFORTUNIO .
3 . NEL SILENZIO DELLO STATUTO O DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CIRCA LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI , IL RITARDO NEL PAGAMENTO DELL ' INDENNITA DI INVALIDITA OBBLIGA L ' ISTITUZIONE A VERSARE GLI INTERESSI SOLO SE IL DIPENDENTE PROVA CHE TALE RITARDO COSTITUISCE , DA PARTE DELL ' ISTITUZIONE , UN ILLECITO CHE LO HA REALMENTE LESO .
4 . L ' INDENNITA CONTEMPLATA DALL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE E DOVUTA SOLO A DECORRERE DALLA DATA IN CUI E STATO DEFINITIVAMENTE FISSATO IL TASSO D ' INVALIDITA PERMANENTE .
NELLA CAUSA 152/77
SIG.NA B ., DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CON GLI AVVOCATI L . JACONIS E G . BETTONI , DEL FORO DI ROMA E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVVOCATO ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY B/IV , 34 , RUE PHILIPPE-II ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO AVV . GIORGIO PINCHERLE , IN QUALITA DI AGENTE , E DALL ' AVV . WILMA VISCARDINI , DEL FORO DI PADOVA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA VERTENTE , IN VIA PRINCIPALE , SUL PAGAMENTO ALLA RICORRENTE , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DI UN ' INDENNITA DI INVALIDITA PARI AL 100 % DEL MASSIMO , AI SENSI DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE ,
1 IL RICORSO PROMOSSO IL 16 DICEMBRE 1977 MIRA A FAR ATTRIBUIRE ALLA RICORRENTE UN ' INDENNITA DI INVALIDITA A NORMA DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE , PER L ' INVALIDITA PERMANENTE CONSEGUENTE AD UN INFORTUNIO DI CUI LA RICORRENTE E RIMASTA VITTIMA IL 3 GENNAIO 1968 , MENTRE PRESTAVA SERVIZIO PRESSO LA COMMISSIONE .
2 IL PROBLEMA DEL GRADO D ' INVALIDITA SUSSEGUENTE A DETTO INFORTUNIO VENIVA ESAMINATO IN UN PRIMO PROCEDIMENTO ARBITRALE . IL MEDICO-ARBITRO , DOTT . VITA DI MILANO , DESIGNATO DI COMUNE ACCORDO DALLE PARTI , IN UN PARERE EMESSO IL 21 FEBBRAIO 1975 , RILEVAVA CHE IL DANNO RISARCIBILE DOVEVA STIMARSI AL 15 % DEL MASSIMALE ASSICURATIVO . LA RICORRENTE CONTESTAVA L ' ESATTEZZA DI TALE PARERE , SOSTENENDO CHE SI ERA TENUTO ESCLUSIVAMENTE CONTO DELLA MENOMAZIONE FISICA , MA NON DI QUELLA PSICHICA CHE ESSA AVEVA SUBITO . LE PARTI SI ACCORDAVANO POI PER INTERPELLARE UN ALTRO MEDICO , IL DOTT . BELLINI DI LATINA , CHE DOVEVA PRONUNCIARSI COME ARBITRO SUL PROBLEMA DEL ' SE SIA NECESSARIO FISSARE UN TASSO D ' INVALIDITA PERMANENTE PARZIALE , DA AGGIUNGERSI AL TASSO DEL 15 % GIA DETERMINATO , PER EVENTUALI DANNI D ' ORDINE PSICHICO IN DIRETTO ED ESCLUSIVO RAPPORTO CON L ' INCIDENTE ' E FISSARE , ALL ' OCCORRENZA , DETTO TASSO D ' INVALIDITA PERMANENTE PARZIALE .
3 NELLA SUA RELAZIONE 26 OTTOBRE 1976 , IL DOTT . BELLINI CONCLUDEVA CHE LA RELAZIONE CLINICA DEL DOTT . VITA NON AVEVA TENUTO CONTO DEI TRAUMI PSICHICI E QUESTI , ESSENDO CONSEGUENZA IMMEDIATA ED ESCLUSIVA DELL ' INFORTUNIO DI CUI L ' INTE RESSATA ERA RIMASTA VITTIMA , LE AVEVANO PROVOCATO ' UN ' INVALIDITA PERMANENTE TOTALE ' .
4 IN UNA LETTERA ALLA COMMISSIONE IN DATA 1* DICEMBRE 1976 , LA RICORRENTE CHIEDEVA CHE FOSSE DATA ESECUZIONE ALLA SENTENZA ARBITRALE . LA COMMISSIONE , DUBITANDO DELL ' ESATTEZZA DELLE CONCLUSIONI DEL DOTT . BELLINI SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO , NON PROCEDEVA ALL ' ESECUZIONE RICHIESTA . POICHE IL SUO SUCCESSIVO RECLAMO AMMINISTRATIVO RIMANEVA SENZA RISPOSTA , L ' INTERESSATA , ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO DALLO STATUTO , PROMUOVEVA IL PRESENTE RICORSO .
SULLA RICEVIBILITA
5 SENZA ECCEPIRE FORMALMENTE LA IRRICEVIBILITA , LA COMMISSIONE HA OSSERVATO CHE , NELL ' OTTOBRE 1977 , LA RICORRENTE AVEVA ACCOLTO LA SUA PROPOSTA DI CHIEDERE AL DOTT . BELLINI ULTERIORI CHIARIMENTI CIRCA IL SENSO E LA PORTATA DELLA SUA RELAZIONE . CIO SAREBBE EQUIVALSO AD UN CONSENSO IMPLICITO ALLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE , IL CHE SVUOTEREBBE D ' OGGETTO LA SUA DOMANDA .
6 QUESTA CORTE NON PUO CONDIVIDERE TALE MODO DI GIUDICARE IL COMPORTAMENTO DELLA RICORRENTE E QUINDI NON AMMETTE LE CONSEGUENZE CHE LA CONVENUTA NE TRAE CIRCA L ' INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE . L ' INTERESSATA , ANCHE SE HA DATO IL SUO CONSENSO AD INTERPELLARE NUOVAMENTE IL DOTT . BELLINI , NON HA PERO APPROVATO IL TENORE DEL QUESITO SUPPLEMENTARE CHE LA COMMISSIONE HA SOTTOPOSTO A QUEST ' ULTIMO . COSI STANDO LE COSE , NON SI PUO SOSTENERE CHE VI E STATO ACCORDO TRA LE PARTI PER LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE . ESSO SI E CONCLUSO CON LA RELAZIONE 26 OTTOBRE 1976 , CHE COSTITUISCE PERTANTO LA BASE DEFINITIVA PER STABILIRE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI RECIPROCI DELLE PARTI . LA CORRISPONDENZA E LE TRATTATIVE TRA LE PARTI POSTERIORI A QUESTA DATA NON SONO STATE TALI DA MODIFICARE QUESTA SITUAZIONE . IL RECLAMO E IL RICORSO DELLA RICORRENTE VERTONO QUINDI IN REALTA SULL ' OGGETTO INIZIALE ED IL RICORSO , PROMOSSO TEMPESTIVAMENTE , E RICEVIBILE .
NEL MERITO
7 LA RICORRENTE CHIEDE , IN VIA PRINCIPALE , L ' ESECUZIONE DELLA DECISIONE ARBITRALE EMANATA DAL DOTT . BELLINI NELLA RELAZIONE 26 OTTOBRE 1976 E , DI CONSEGUENZA , IL VERSAMENTO DELL ' IMPORTO CORRISPONDENTE ALL ' INVALIDITA TOTALE , DAL QUALE VA DEFALCATO QUANTO ESSA HA GIA PERCEPITO IN BASA ALLA PRIMA DECISIONE ARBITRALE , CHE LE RICONOSCEVA IL TASSO D ' INVALIDITA DEL 15 % . IN SUBORDINE , LA RICORRENTE CHIEDE L ' IMPORTO CORRISPONDENTE AL TASSO D ' INVALIDITA DEL 60 % , DA SOMMARSI A QUANTO VERSATOLE PER IL TASSO DEL 15 % GIA CONSTATATO IN PRECEDENZA . LA COMMISSIONE CHIEDE LA REIEZIONE DI ENTRAMBE LE DOMANDE , PRINCIPALE E SUBORDINATA , DELLA RICORRENTE E , IN SUBORDINE , CHE LA CORTE DECIDA , SECONDO IL SUO PRUDENTE APPREZZAMENTO , DI QUANTO DEBBA VENIR AUMENTATO IL TASSO DEL 15 % GIA RICONOSCIUTO .
8 E OPPORTUNO CONSTATARE ANZITUTTO CHE LE DECISIONI ARBITRALI DI CUI TRATTASI SONO STATE PRONUNCIATE IN FORZA DI UNA CLAUSOLA DELLA POLIZZA D ' ASSICURAZIONE STIPULATA DALLA COMMISSIONE IN ATTESA DELL ' ADOZIONE DELLE MODALITA DI ATTUAZIONE DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO ED IN VIGORE AL MOMENTO DEI FATTI DI CAUSA . I PROCEDIMENTI ARBITRALI SI SONO SVOLTI RITUALMENTE E I PARERI DEI MEDICI-ARBITRI , SPECIE QUELLO DEL DOTT . BELLINI IN DATA 26 OTTOBRE 1976 COSTITUISCONO QUINDI IL FONDAMENTO GIURIDICO DEI RAPPORTI TRA LE PARTI NELLA MATERIA DEL CONTENDERE , IN QUANTO , BENINTESO , NON IMPORTINO OBBLIGHI MAGGIORI DI QUELLI IMPOSTI ALLA COMMISSIONE DALL ' ART . 73 DELLO STATUTO . LA CONTROVERSIA VERTE DUNQUE , DA UN LATO , SULLA NOZIONE DI INVALIDITA CONTEMPLATA DA DETTO ARTICOLO E , DALL ' ALTRO , SUL SENSO E SULLA PORTATA DEL PARERE DEL DOTT . BELLINI .
9 QUANTO ALLA NOZIONE DI INVALIDITA , AI SENSI DELL ' ART . 73 , E PACIFICO CHE ESSA COMPRENDE , OLTRE LA MENOMAZIONE FISICA , ANCHE QUELLA PSICHICA . LE PARTI SONO INVECE DISCORDI SUL PUNTO SE SI POSSANO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I DISTURBI CHE NON INFLUISCONO DIRETTAMENTE SULLE FACOLTA INTELLETTIVE , MA RIENTRANO UNICAMENTE NELLA SFERA EMOTIVA .
10 SOTTO QUESTO ASPETTO , NULLA CONSENTE DI INTERPRETARE LA NOZIONE DI INVALIDITA IN SENSO RESTRITTIVO . AI SENSI DELL ' ARTICOLO DI CUI TRATTASI , VA CONSIDERATO INVALIDO CHI , IN CONSEGUENZA DI UN INFORTUNIO O DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE , NON E PIU IN GRADO , TOTALMENTE O PARZIALMENTE , DI CONDURRE UNA VITA ATTIVA NORMALE . QUALORA VENGA ACCERTATO , MEDIANTE PERIZIA MEDICA , CHE UNA MENOMAZIONE PSICHICA , AVENTE RIPERCUSSIONI SULLA SFERA EMOTIVA HA LE CONSEGUENZE SOPRA DESCRITTE , NULLA SI OPPONE A CHE ESSA VENGA CONSIDERATA RICOMPRESA NELLA NOZIONE DI INVALIDITA AI SENSI DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO . IL FATTO CHE LE MENOMAZIONI DI TALE NATURA NON FIGURINO NELLA TABELLA DEI TASSI D ' INVALIDITA PERMANENTE PARZIALE ALLEGATA ALLA POLIZZA D ' ASSICURAZIONE NON HA ALCUNA RILEVANZA A QUESTO PROPOSITO . COME QUALSIASI ALTRO CASO NON CONTEMPLATO NELLA TABELLA , IL CASO DI UNA MENOMAZIONE DI QUESTO GENERE VA RISOLTO DETERMINANDO IL GRADO DI INVALIDITA PER ANALOGIA CON I TASSI FISSATI ESPRESSAMENTE .
11 NELLA FATTISPECIE SI DEVE PERTANTO CONCLUDERE CHE LA RELAZIONE DEL DOTT . BELLINI , INTEGRATA DALLA DEPOSIZIONE RESA DALLO STESSO DINANZI A QUESTA CORTE , NON E ANDATA OLTRE I LIMITI DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO , NEL PUNTO IN CUI DICHIARA CHE LA RICORRENTE , OLTRE ALLA MENOMAZIONE FISICA CONSTATATA DAL PRIMO MEDICO-ARBITRO , E COLPITA DA INVALIDITA PERMANENTE PER QUANTO CONCERNE LA SFERA EMOTIVA .
12 LA COMMISSIONE OSSERVA , TUTTAVIA , CHE NEL DEFINIRE TOTALE QUESTA INVALIDITA , IL DOTT . BELLINI L ' HA APPREZZATA IN BASE AD UN PARAMETRO CHE ESULA DALL ' ART . 73 , CIOE LA CAPACITA LAVORATIVA DELLA RICORRENTE . SECONDO LA COMMISSIONE , QUESTO ARTICOLO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO SI RIFERISCE AI RISCHI DI INFORTUNIO RELATIVI ALL ' INTEGRITA FISICA O PSICHICA DEL DIPENDENTE , INDIPENDENTEMENTE DALLE LORO RIPERCUSSIONI SULLA SUA CAPACITA LAVORATIVA . LA RICORRENTE , INVECE , SOSTIENE CHE L ' ART . 73 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO SI RIFERISCE ALL ' INCAPACITA LAVORATIVA .
13 LA SCELTA TRA QUESTE DUE INTERPRETAZIONI CONTRASTANTI DELL ' ART . 73 , NESSUNA DELLE QUALI TROVA SICURO SOSTEGNO NEL TENORE STESSO DELLA NORMA , VA OPERATA TENENDO CONTO DELLA COLLOCAZIONE DI DETTA NORMA NEL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI .
14 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE , IN PRIMO LUOGO , CHE L ' INDENNITA D ' INVALIDITA , CONTEMPLATA DALL ' ART . 73 , SI DISTINGUE DALLA PENSIONE DI INVALIDITA DI CUI ALL ' ART . 78 , LA QUALE E CONCESSA SOLO IN CASO DI INCAPACITA LAVORATIVA . L ' INDENNITA DI CUI ALL ' ART . 73 , INVECE , E CONCESSA QUALUNQUE SIA LA CAPACITA DEL DIPENDENTE DI CONTINUARE A SVOLGERE LE SUE MANSIONI . L ' INVALIDITA PERMANENTE PARZIALE CONFERISCE DIRITTO AD INDENNITA , ANCHE SE NON PREGIUDICA AFFATTO LA POSSIBILITA , DA PARTE DELL ' INTERESSATO , DI SVOLGERE IL SUO LAVORO . INOLTRE , IL TASSO D ' IN VALIDITA , UNO DEI FATTORI DETERMINANTI L ' ENTITA DELL ' INDENNITA , E STABILITO FORFETTARIAMENTE SECONDO UNA TABELLA GENERALE CHE NON TIENE CONTO DELLA NATURA DELLE MANSIONI . UNA DETERMINATA CATEGORIA DI MENOMAZIONI , CHE PER UN DIPENDENTE IMPLICA L ' INCAPACITA LAVORATIVA TOTALE , MENTRE PER UN ALTRO NON PREGIUDICA AFFATTO LA CAPACITA LAVORATIVA , CONFERISCE COMUNQUE IN ENTRAMBI I CASI IL DIRITTO ALLA STESSA INDENNITA . E VERO CHE IL GRADO D ' INCAPACITA LAVORATIVA COSTITUISCE , IN LINEA DI MASSIMA , IL PARAMETRO PER I TASSI RIPORTATI NELLA TABELLA , PERO NULLA CONSENTE DI AFFERMARE CHE QUESTO CRITERIO SIA STATO L ' UNICO DETERMINANTE ED E COMUNQUE CERTO CHE IL GRADO DI INCAPACITA NON HA ALCUN PESO NEL DETERMINARE , DI VOLTA IN VOLTA , IL TASSO D ' INVALIDITA . COSI STANDO LE COSE , L ' ART . 73 NON PUO VENIR INTERPRETATO RICHIAMANDOSI ALLE ANALOGHE DISPOSIZIONI DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI , LE CUI PARTICOLARITA E LE CUI CONDIZIONI D ' APPLICAZIONE SI DIFFERENZIANO , PERALTRO , DA QUELLE DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME . NE CONSEGUE CHE LA NOZIONE DI INVALIDITA AI SENSI DELL ' ART . 73 VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA SI RIFERISCE ALLA MENOMAZIONE DELL ' INTEGRITA FISICA O PSICHICA DEL DIPENDENTE , SENZA TENER CONTO DEL GRADO DELL ' EVENTUALE INCAPACITA LAVORATIVA CONSEGUENTE ALL ' INFORTUNIO .
15 NELLA FATTISPECIE , RISULTA DALLA RELAZIONE 26 OTTOBRE 1976 , DEL DOTT . BELLINI SUCCESSIVAMENTE INTEGRATA DALLA DEPOSIZIONE DEL MEDICO STESSO DINANZI A QUESTA CORTE , CHE L ' INVALIDITA PERMANENTE TOTALE RILEVATA SI RIFERISCE ALL ' INCAPACITA LAVORATIVA . DINANZI A QUESTA CORTE , IL DOTT . BELLINI HA DICHIARATO , COME AVEVA GIA FATTO IN UNA PRECEDENTE LETTERA ALLA COMMISSIONE , CHE LA PERDITA DELL ' INTEGRITA PSICHICA SUBITA DALLA RICORRENTE PER EFFETTO DELL ' INFORTUNIO OCCORSOLE , PUO STIMARSI NEL 60 % .
16 IN BASE ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 73 SOPRA ESPOSTA , SI DEVE DUNQUE TENER CONTO DI QUEST ' ULTIMO GRADO DI INVALIDITA , CHE VIENE A SOMMARSI AL TASSO DEL 15 % ACCERTATO DAL PRIMO MEDICO-ARBITRO PER QUANTO CONCERNE LA MENOMAZIONE DELL ' INTEGRITA FISICA .
17 RISULTA INOLTRE DALLA TESTIMONIANZA DEL DOTT . BELLINI CHE IL TASSO D ' INVALIDITA DA LUI CONSTATATO E CONSEGUENZA ESCLUSIVAMENTE DELL ' INFORTUNIO DEL 3 GENNAIO 1968 , SICCHE NON VA ULTERIORMENTE RIDOTTO PER TENER CONTO DI EVENTUALI CONCAUSE POSTERIORI .
18 SI DEVE QUINDI CONDANNARE LA COMMISSIONE A VERSARE ALLA RICORRENTE L ' IMPORTO CORRISPONDENTE AL TASSO D ' INVALIDITA DEL 60 % , DA CALCOLARSI IN CONFORMITA ALL ' ART . 73 DELLO STATUTO E CHE VIENE A SOMMARSI A QUANTO L ' INTERESSATA HA GIA PERCEPITO COME INDENNITA PER IL TASSO D ' INVALIDITA DEL 15 % .
SULLA DOMANDA DI INTERESSI
19 LA RICORRENTE CHIEDE INOLTRE IL VERSAMENTO DEGLI INTERESSI PARI AL 5 % DELL ' IMPORTO DOVUTOLE .
20 NELLA SENTENZA 26 FEBBRAIO 1976 ( CAUSA 101/74 , KURRER C / CONSIGLIO , RACC . PAG . 259 ), QUESTA CORTE HA GIA AFFERMATO CHE , NEL SILENZIO DELLO STATUTO O DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CIRCA LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI , INCOMBE AL RICORRENTE PROVARE CHE IL RITARDO NEL VERSAMENTO DELL ' INDENNITA COSTITUISCE , DA PARTE DELL ' ISTITUZIONE CONVENUTA , UN ILLECITO CHE LO HA REALMENTE LESO .
21 L ' INDENNITA CONTEMPLATA DALL ' ART . 73 E DOVUTA SOLO A DECORRERE DALLA DATA IN CUI E STATO DEFINITIVAMENTE FISSATO IL TASSO D ' INVALIDITA PERMANENTE . NELLA FATTISPECIE , LA COMMISSIONE HA LIQUIDATO L ' INDENNITA RELATIVA ALLA MENOMAZIONE FISICA NON APPENA IL TASSO D ' INVALIDITA DA QUESTA DERIVANTE E STATO DETERMINATO DALLA DECISIONE ARBITRALE DEL DOTT . VITA . QUANTO INVECE ALLA MENOMAZIONE PSICHICA , IL RITARDO CON CUI IL TASSO D ' INVALIDITA E STATO ACCERTATO NON E IMPUTABILE SOLO ALLA NEGLIGENZA DELLA COMMISSIONE . SI DEVE TENER CONTO , IN PARTICOLARE , DEL FATTO CHE LA RELAZIONE 26 OTTOBRE 1976 DEL DOTT . BELLINI , IN CUI IL TASSO DI INVALIDITA ERA STABILITO NEL 100 % , SI FONDAVA SU UN ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO CHE QUESTA CORTE NON HA ACCOLTO .
22 SOLO DAL 10 GENNAIO 1978 , DATA IN CUI IL DOTT . BELLINI HA INVIATO ALLA COMMISSIONE UNA LETTERA IN CUI DICHIARAVA ESSERE DEL 60 % LA MENOMAZIONE DELL ' INTEGRITA PSICHICA SUBITA DALLA RICORRENTE , IL TASSO DI INVALIDITA E STATO DETERMINATO IN MODO DA FAR SORGERE LA RESPONSABILITA DELLA COMMISSIONE . SE LA CONTROVERSIA NON HA POTUTO VENIR RISOLTA SU QUESTA BASE , CIO SI DEVE SOPRATTUTTO AL RIFIUTO OPPOSTO DELLA RICORRENTE . NE CONSEGUE CHE LA COMMISSIONE NON E TENUTA A VERSARE INTERESSI SULL ' IMPORTO SPETTANTE ALLA RICORRENTE .
SULLE SPESE
23 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE . POICHE LA COMMISSIONE E RIMASTA NEL COMPLESSO SOCCOMBENTE , LE SPESE VANNO POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),
DICHIARA E STATUISCE :
1* LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE DEVE VERSARE ALLA SIG.NA B ., RICORRENTE , A TITOLO DI INDENNITA D ' INVALIDITA , L ' IMPORTO CORRISPONDENTE AL TASSO DI INVALIDITA DEL 60 % , DA CALCOLARSI IN CONFORMITA ALL ' ART . 73 DELLO STATUTO E CHE VIENE A SOMMARSI A QUANTO L ' INTERESSATA HA GIA PERCEPITO PER IL TASSO D ' INVALIDITA DEL 15 % .
2*LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA COMMISSIONE .