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Document 61977CJ0083
Judgment of the Court of 14 March 1978. # Giovanni Naselli v Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité and l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgium. # Social security. # Case 83/77.
Sentenza della Corte del 14 marzo 1978.
Giovanni Naselli contro Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité con l'intervento dell'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgio.
Previdenza sociale.
Causa 83/77.
Sentenza della Corte del 14 marzo 1978.
Giovanni Naselli contro Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité con l'intervento dell'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgio.
Previdenza sociale.
Causa 83/77.
Raccolta della Giurisprudenza 1978 -00683
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:54
SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 MARZO 1978. - GIOVANNI NASELLI CONTRO CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE CON L'INTERVENTO DELL'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES). - PREVIDENZA SOCIALE. - CAUSA 83/77.
raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 00683
edizione speciale greca pagina 00263
edizione speciale portoghese pagina 00269
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - INVALIDITA - PENSIONE - ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 - APPLICAZIONE ANALOGICA - PRESTAZIONI - RIPARTIZIONE PRORATA - PRESUPPOSTO - CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI SOTTO VARIE LEGISLAZIONI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3 , ART . 26 , N . 1 ; ARTT . 27 E 28 )
2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI - CUMULO - LEGISLAZIONI NAZIONALI - CLAUSOLE DI RIDUZIONE O DI SOSPENSIONE - OPPONIBILITA - PRESUPPOSTI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3 , ART . 11 , N . 2 )
3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI - CUMULO - LEGISLAZIONI NAZIONALI - APPLICAZIONE DI UNA CLAUSOLA DI RIDUZIONE O DI SOSPENSIONE - CALCOLO DELLE PRESTAZIONI - ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1 - CONDIZIONI PER LA SUA APPLICAZIONE
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 4 , ART . 9 , N . 2 )
1 . L ' APPLICAZIONE PER ANALOGIA DEGLI ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 AI CASI CONTEMPLATI DALL ' ART . 26 , N . 1 , IMPLICA CHE IL CALCOLO ' PRO RATA TEMPORIS ' DELLE PRESTAZIONI PUO VENIR EFFETTUATO SOLTANTO QUALORA , PER L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE , SIA STATO NECESSARIO CUMULARE , PREVIAMENTE , I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN DIVERSI STATI MEMBRI .
2 . L ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 RAPPRESENTA LA CONTROPARTITA DEI VANTAGGI CHE I REGOLAMENTI NN . 3 E 4 ASSICURANO AI LAVORATORI , CUI CONSENTONO DI CHIEDERE L ' APPLICAZIONE SIMULTANEA DEI SISTEMI PREVIDENZIALI DI DIVERSI STATI MEMBRI , ED INTENDE EVITARE IL CONSEGUIMENTO DI VANTAGGI CHE LE LEGGI NAZIONALI RITENGONO INDEBITI . DI CONSEGUENZA , LE LIMITAZIONI POSTE DALL ' ART . 11 , N . 2 , POSSONO VENIR ECCEPITE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI SOLTANTO CON RIGUARDO A PRESTAZIONI CONSEGUITE GRAZIE AI SUCCITATI REGOLAMENTI . PER CONTRO , IL REGOLAMENTO N . 3 NON OSTA ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICUMULO NAZIONALI ALLE PRESTAZIONI ACQUISTATE IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE .
3 . L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 , SI APPLICA SOLO NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE DI CUI TRATTASI E STATA EROGATA GRAZIE ALL ' APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUMULO E DI RIPARTIZIONE PRO RATA .
NEL PROCEDIMENTO 83/77 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
GIOVANNI NASELLI , RESIDENTE IN BRUXELLES
E
CAISSE AUXILIAIRE D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE CON L ' INTERVENTO DELL ' INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 E DELL ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 ,
1CON SENTENZA 23 GIUGNO 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 5 LUGLIO SUCCESSIVO , IL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 SETTEMBRE 1958 , N . 3 , RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEI LAVORATORI MIGRANTI ( GU 1958 , PAG . 561 ) E DELL ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 3 DICEMBRE 1958 , N . 4 , ' CHE DETERMINA LE MODALITA DI APPLICAZIONE E INTEGRA LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3 , CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ' ( GU 1958 , PAG . 597 );
2LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UNA CONTROVERSIA VERTENTE SUL CALCOLO , DA PARTE DEL COMPETENTE ENTE PREVIDENZIALE BELGA , DELLA PENSIONE D ' INVALIDITA DI UN CITTADINO ITALIANO , ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE , CHE HA LAVORATO IN ITALIA E NEL BELGIO ;
3IN QUANTO AFFETTO DA INVALIDITA , GLI VENIVA LIQUIDATA IN ITALIA , A FAR TEMPO DAL 1* OTTOBRE 1958 , A QUANTO PARE IN FORZA D ' UNA CONVENZIONE TRA L ' ITALIA ED IL BELGIO , UNA QUOTA DI PENSIONE D ' INVALIDITA ;
4AVENDO ANCORA LAVORATO NEL BELGIO NEL 1964 E NEL 1965 , EGLI SI AMMALAVA ED OTTENEVA , A CARICO DELL ' ASSICURAZIONE BELGA , A DECORRERE DAL 23 GIUGNO 1965 , DELLE INDENNITA DI MALATTIA TRASFORMATE IN VIA ULTERIORE IN PENSIONE DI INVALIDITA ;
5EGLI POSSEDEVA NEL BELGIO I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PER AVER DIRITTO ALLA PENSIONE D ' INVALIDITA , PRESCINDENDO DAGLI ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 ;
6APPLICANDO LE NORME ANTICUMULO NAZIONALI , L ' ENTE BELGA DIMINUIVA CON EFFETTO RETROATTIVO L ' IMPORTO DELLA PENSIONE GIA VERSATA ALL ' INTERESSATO E RECLAMAVA IL RIMBORSO DELL ' INDEBITO ;
7SI CHIEDE , IN PRIMO LUOGO , SE L ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ATTORE , TENUTO CONTO DELL ' ART . 70 , PAR 2 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1963 , NON POTEVA CUMULARE LE INDENNITA BELGHE CON UNA PENSIONE ITALIANA DATO CHE LE PRESTAZIONI BELGHE SONO STATE ACQUISTATE SENZA CHE SI FACESSE RICORSO ALLE NORME COMUNITARIE , CIOE IN ALTRI TERMINI , SE L ' ENTE BELGA AVESSE FACOLTA O MENO DI APPLICARE LE CLAUSOLE ANTICUMULO NAZIONALI , IN RELAZIONE ALL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 , PER RIDURRE LE INDENNITA IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE BELGA ;
8SI CHIEDE , IN SECONDO LUOGO , SE L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 CONTEMPLI SOLO IL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE CHE VA DIMINUITA PER EFFETTO DEL CUMULO CON UN ' ALTRA PRESTAZIONE O UN ALTRO REDDITO SIA CORRISPOSTA GRAZIE AL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI , CIOE IN ALTRI TERMINI , SE L ' ENTE BELGA DOVESSE O MENO TENER CONTO DI UNA PARTE E NON DELL ' INTERA PENSIONE ITALIANA PER RIDURRE LA PRESTAZIONE BELGA , DATO CHE QUESTA E STATA ACQUISTATA SENZA CHE SI DOVESSE FAR RICORSO AI REGOLAMENTI COMUNITARI .
SULLA PRIMA QUESTIONE
9COME QUESTA CORTE HA GIA DICHIARATO , ED IN PARTICOLARE NELLA SENTENZA 6 DICEMBRE 1973 , MANCUSO , 140/73 ( RACC . 1973 , PAG . 1449 ) L ' APPLICAZIONE PER ANALOGIA DEGLI ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 AI CASI CONTEMPLATI DALL ' ART . 26 , N . 1 IMPLICA CHE IL CALCOLO ' PRO RATA TEMPORIS ' DELLE PRESTAZIONI PUO VENIR EFFETTUATO SOLTANTO QUALORA , PER L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE , SIA STATO NECESSARIO CUMULARE , PREVIAMENTE , I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN DIVERSI STATI MEMBRI ;
10QUINDI , GLI ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 VANNO DISAPPLICATI PER QUANTO RIGUARDA LA PENSIONE ACQUISTATA IN FORZA D ' UNA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE .
11A TERMINI DELL ' ART . 11 , N . 2 DEL REGOLAMENTO ' LE NORME DI RIDUZIONE O SOSPENSIONE , PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO PER I CASI DI CUMULO CON ALTRE PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE O CON ALTRI REDDITI O IN RAPPORTO ALL ' ESERCIZIO DI UN ' OCCUPAZIONE , POSSONO ESSERE OPPOSTE AL BENEFICIARIO ANCHE SE SI TRATTI DI PRESTAZIONI ACQUISITE NELL ' AMBITO DI UN REGIME DI UN ALTRO STATO MEMBRO O SE SI TRATTI DI REDDITI OTTENUTI O DI UN ' OCCUPAZIONE ESERCITATA NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO . TUTTAVIA , QUESTA DISPOSIZIONE NON E APPLICABILE AI CASI IN CUI PRESTAZIONI DELLA STESSA NATURA SIANO ACQUISITE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 26 E 28 DEL PRESENTE REGOLAMENTO ' ;
12COME LA CORTE HA GIA DICHIARATO , IN PARTICOLARE NELLA SENTENZA 15 MAGGIO 1974 , 154/73 , KAUFMANN ( RACC . 1974 , PAG . 517 ), DETTO ARTICOLO , INTERPRETATO ALLA LUCE DEGLI ARTT . 48-51 DEL TRATTATO RAPPRESENTA LA CONTROPARTITA DEI VANTAGGI CHE I REGOLAMENTI NN . 3 E 4 ASSICURANO AI LAVORATORI , CUI CONSENTONO DI CHIEDERE L ' APPLICAZIONE SIMULTANEA DEI SISTEMI PREVIDENZIALI DI DIVERSI STATI MEMBRI ; ESSO , INFATTI , INTENDE EVITARE IL CONSEGUIMENTO DI VANTAGGI CHE LE LEGGI NAZIONALI RITENGONO INDEBITI ;
13DI CONSEGUENZA , LE LIMITAZIONI POSTE DALL ' ART . 11 , N . 2 , POSSONO VENIR ECCEPITE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI SOLTANTO CON RIGUARDO A PRESTAZIONI CONSEGUITE GRAZIE AI SUCCITATI REGOLAMENTI ;
14PER CONTRO , DALL ' ESAME DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3 RISULTA CHE NESSUNA DI ESSE OSTA ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICUMULO NAZIONALI ALLE PRESTAZIONI ACQUISTATE IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ;
15CIONONDIMENO , L ' ENTE BELGA INVOCA L ' ART . 70 DELLA LEGGE BELGA 9 AGOSTO 1963 VERTENTE SULL ' ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E L ' INVALIDITA , SECONDO CUI ' LE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DALLA PRESENTE LEGGE SONO CONCESSE SOLO ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL RE , ALLORCHE PER IL DANNO SUL QUALE SI FONDA LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI E PREVISTA TUTELA A NORMA DEL DIRITTO ORDINARIO O DI UN ' ALTRA LEGISLAZIONE . IN QUESTI CASI , LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE NON SONO CUMULATE CON IL RISARCIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ALTRA LEGISLAZIONE . ESSE VANNO A CARICO DELL ' ASSICURAZIONE QUALORA IL DANNO CONTEMPLATO DA DETTA LEGISLAZIONE NON SIA EFFETTIVAMENTE RISARCITO . IN OGNI CASO L ' AVENTE DIRITTO DEVE RISCUOTERE UN IMPORTO ALMENO EQUIVALENTE A QUELLO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE . ' ;
16SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE LA QUESTIONE DEL SE DETTO ARTICOLO SIA UNA NORMA ANTICUMULO DA APPLICARSI ALLE PRESTAZIONI IN UN CASO QUALE QUELLO DELLA CAUSA PRINCIPALE , OVVERO ESSO COSTITUISCA SOLO UNA DISPOSIZIONE CHE CONFERISCE IL DIRITTO DI SURROGAZIONE ;
17GLI SPETTA INOLTRE VALUTARE SE DETTO ARTICOLO RENDA POSSIBILE LA RIDUZIONE D ' UNA PENSIONE BELGA , TENUTO CONTO DELLE PRESTAZIONI ACQUISTATE SOTTO IL REGIME DI UN ALTRO STATO MEMBRO PRESCINDENDO DALL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 .
SULLA SECONDA QUESTIONE
18L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 , DISPONE CHE ' NONOSTANTE LE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO PRECEDENTE E CON RISERVA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA SECONDA PARTE DEL PARAGRAFO 2 DELL ' ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO , QUALORE L ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 DELL ' ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO COMPORTEREBBE LA RIDUZIONE E LA SOSPENSIONE DI UNA PRESTAZIONE DI INVALIDITA , DI VECCHIAIA O IN CASO DI MORTE ( PENSIONI ), LIQUIDATA IN VIRTU DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DALL ' ISTITUZIONE DI UNO STATO MEMBRO , L ' ISTITUZIONE TIENE CONTO , PER LA RIDUZIONE O PER LA SOSPENSIONE , SOLTANTO DI UNA QUOTA DELLE PRESTAZIONI , REDDITI O RETRIBUZIONI , CHE DETERMINANO LA RIDUZIONE O LA SOSPENSIONE . TALE QUOTA E FISSATA AL PRO RATA DELLA DURATA DEI PERIODI , COMPIUTI IN CONFORMITA ALLA LETTERA B ), PARAGRAFO 1 ), DELL ' ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO ; NELLA DETERMINAZIONE DELL ' AMMONTARE TEORICO IN CONFORMITA ALLA DISPOSIZIONE CITATA , LA PRESTAZIONE O IL REDDITO O LA RETRIBUZIONE CITATA , LA PRESTAZIONE O IL REDDITO O LA RETRIBUZIONE CHE DETERMININO RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA PENSIONE NON DEBBONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE . ' ;
19DAI TERMINI DI DETTA DISPOSIZIONE RISULTA CHIARAMENTE CH ' ESSA SI APPLICA SOLO NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE DI CUI TRATTASI E STATA EROGATA GRAZIE ALL ' APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUMULO E DI RIPARTIZIONE PRO RATA .
SULLE SPESE
20LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE CC.EE . CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;
21NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES , CON SENTENZA 23 GIUGNO 1977 , DICHIARA :
1* DALL ' ESAME DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3 RISULTA CHE NESSUNA DI ESSE OSTA ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICUMULO NAZIONALI ALLE PRESTAZIONI ACQUISTATE IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE .
2* L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 SI APPLICA SOLO NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE DI CUI TRATTASI E STATA EROGATA GRAZIE ALL ' APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUMULO E DI RIPARTIZIONE PRO RATA .