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Document 61977CJ0064

Sentenza della Corte del 30 novembre 1977.
Mario Torri contro Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Liège - Belgio.
Causa 64/77.

Raccolta della Giurisprudenza 1977 -02299

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:197

61977J0064

SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 NOVEMBRE 1977. - MARIO TORRI CONTRO OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI LIEGI). - CAUSA 64/77.

raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 02299
edizione speciale greca pagina 00741
edizione speciale portoghese pagina 00845


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONE MINIMA- ATTRIBUZIONE - PRESUPPOSTO

( REGOLAMENTO N . 1408/71 , ART . 50 )

Massima


L ' ART . 50 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 PUO ESSERE APPLICATO SOLO QUANDO LA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO IN CUI IL LAVORATORE RISIEDE CONTEMPLI UNA PRESTAZIONE MINIMA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 64/77 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI LIEGI , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

MARIO TORRI

E OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES , BRUXELLES ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 50 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ( GU 5 LUGLIO 1971 , N . L 149 , PAG . 2 ),

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 11 MAGGIO 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 26 DELLO STESSO MESE , IL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI LIEGI HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

' CHE COSA DEBBA INTENDERSI PER ' ' PRESTAZIONE MINIMA ' ' AI SENSI DELL ' ART . 50 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DEL CONSIGLIO ( GU N . L 149 ), NEL CASO IN CUI L ' ORDINAMENTO INTERNO DI UNO STATO MEMBRO NON CONTEMPLI COME MINIMO DI PENSIONE UNA SOMMA DETERMINATA IN QUANTO IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI SI EFFETTUA IN FUNZIONE DELL ' ENTITA DELLE RETRIBUZIONI E DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI ' ,

ED IN SUBORDINE UN ' ALTRA QUESTIONE DEL SEGUENTE TENORE :

' SE LA PRESTAZIONE MINIMA CORRISPONDA , IN UNA FATTISPECIE COME LA PRESENTE , ALL ' IMPORTO DELLA ' ' PENSIONE TEORICA ' ' CALCOLATA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 46 , N . 2 A ), DEL REGOLAMENTO . '

2 LE QUESTIONI DI CUI SOPRA TRAGGONO ORIGINE DALLA DOMANDA D ' UN LAVORATORE ITALIANO , RESIDENTE NEL BELGIO , CHE , ESSENDO STATO OCCUPATO IN ITALIA DAL 1926 AL 1942 E SUCCESSIVAMENTE DAL 1946 AL 1947 , NONCHE NEL BELGIO DAL 1949 AL 1973 , PERCEPISCE UNA PENSIONE DI VECCHIAIA BELGA ED UN ' ANALOGA PENSIONE ITALIANA .

3 L ' ART . 50 DEL REGOLAMENTO SOPRA CITATO RECITA :

' IL BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI AL QUALE E STATO APPLICATO IL PRESENTE CAPITOLO NON PUO , NELLO STATO NEL CUI TERRITORIO EGLI RISIEDE E SE UNA PRESTAZIONE GLI E DOVUTA SECONDO LA LEGISLAZIONE DI TALE STATO , RICEVERE UN IMPORTO DI PRESTAZIONI INFERIORE A QUELLO DELLA PRESTAZIONE MINIMA FISSATA DALLA LEGISLAZIONE DI TALE STATO PER UN PERIODO DI ASSICURAZIONE PARI AL TOTALE DEI PERIODI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SUA PRESTAZIONE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI . L ' ISTITUZIONE COMPETENTE DI TALE STATO GLI VERSA EVENTUALMENTE , PER TUTTO IL PERIODO DELLA SUA RESIDENZA NEL TERRITORIO DI TALE STATO , UN COMPLEMENTO PARI ALLA DIFFERENZA TRA LA SOMMA DELLE PRESTAZIONI DOVUTA AI SENSI DEL PRESENTE CAPITOLO E L ' IMPORTO DELLA PRESTAZIONE MINIMA ' .

4 L ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE RITIENE CHE , NON PROVVEDENDO LE LEGGI BELGHE APPLICATE NEL SUO CASO A STABILIRE UNA PRESTAZIONE MINIMA FISSA , TALE PRESTAZIONE MINIMA DEBBA CONSIDERARSI PARI ALL ' IMPORTO DELLA PENSIONE TEORICA BELGA , CALCOLATA IN FORZA DELL ' ART . 46 , N . 2 A ), DEL REGOLAMENTO , CIOE ALL ' IMPORTO DELLA PENSIONE CHE GLI SPETTEREBBE SE EGLI FOSSE SEMPRE STATO SOGGETTO ALLA SUMMENZIONATA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE BELGA .

5 L ' IPOTESI CONTEMPLATA DALL ' ART . 50 E QUELLA DI UN LAVORATORE CHE , AVENDO SVOLTO NEI VARI STATI MEMBRI AI CUI SISTEMI PREVIDENZIALI EGLI E STATO SOGGETTO PERIODI D ' ATTIVITA PIUTTOSTO BREVI , HA DIRITTO A PERCEPIRE DAI SUDDETTI STATI PRESTAZIONI IL CUI IMPORTO TOTALE NON PUO GARANTIRGLI UN EQUO TENORE DI VITA .

6 PER OVVIARE A QUESTA SITUAZIONE IL SUDDETTO ARTICOLO DISPONE CHE , QUANDO LA LEGISLAZIONE DELLO STATO DI RESIDENZA STABILISCE UNA PRESTAZIONE MINIMA , LA PRESTAZIONE DOVUTA DA TALE STATO SIA MAGGIORATA D ' UN COMPLEMENTO PARI ALLA DIFFERENZA FRA LA SOMMA DELLE PRESTAZIONI DOVUTE DAI VARI STATI AI CUI SISTEMI PREVIDENZIALI IL LAVORATORE E STATO SOGGETTO E LA PRESTAZIONE MINIMA .

7 D ' ALTRO CANTO , L ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO ESIGE CHE GLI STATI MEMBRI MENZIONINO NELLE DICHIARAZIONI DA ESSO IMPOSTE ' LE PRESTAZIONI MINIME DI CUI ALL ' ART . 50 ' . SI TRATTA D ' UNA NORMA LA QUALE COLLIMA CON LA SUPPOSIZIONE CHE NON TUTTE LE LEGISLAZIONI COMPORTINO NECESSARIAMENTE PRESTAZIONI MINIME DEL TIPO CONSIDERATO , MA DIVENTEREBBE PER CONVERSO POCO COMPRENSIBILE SE FOSSE ESATTA L ' INTERPRETAZIONE AVANZATA DALL ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE .

8 IL REGNO DEL BELGIO HA DICHIARATO CHE UNA PRESTAZIONE MINIMA ESISTE SOLTANTO NEL SISTEMA DELLE PENSIONI D ' INVALIDITA PER I MINATORI .

9 SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE , IN BASE AD UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA DISCIPLINA NAZIONALE IN ESAME , LA COMPLETEZZA DI QUESTA DICHIARAZIONE .

10 LA TESI DELL ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE NON CONCORDA DEL RESTO NEPPURE CON LE ALTRE NORME CONTENUTE NEL CAPITOLO III DEL REGOLAMENTO .

11 INFATTI , MENTRE QUESTE NORME INTENDONO GARANTIRE PENSIONI IDENTICHE AI LAVORATORI PENSIONATI CHE ABBIANO COMPIUTO PERIODI IDENTICI NELL ' AMBITO DI SISTEMI PREVIDENZIALI IDENTICI , LA TESI DI CUI SOPRA CONDURREBBE A RICONOSCERE LORO PENSIONI DIVERSE A SECONDA DEL PAESE DI RESIDENZA , EROGANDO A CHI RISIEDE NELLO STATO MEMBRO CON IL LIVELLO DI PENSIONI PIU ELEVATO UNA PENSIONE MAGGIORE DI QUELLA PERCEPITA DAGLI ALTRI LAVORATORI CHE HANNO PERCORSO LA STESSA CARRIERA .

12 L ' INTERPRETAZIONE COSI PROPOSTA FINIREBBE COLL ' ATTRIBUIRE ALL ' ART . 50 UN EFFETTO CHE , ESORBITANDO DAL SUO LIMITATO SCOPO , LO PORREBBE IN CONTRASTO CON L ' OBIETTIVO GENERALE DEL CAPITOLO III DI NON INFLUENZARE LA LIBERA SCELTA DELLA RESIDENZA CHE L ' ART . 48 , N . 3 D ), GARANTISCE AGLI EX-LAVORATORI .

13 OCCORRE DUNQUE CONCLUDERE CHE L ' ART . 50 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 PUO TRAVARE APPLICAZIONE SOLO QUANDO LA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO IN CUI IL LAVORATORE RISIEDE CONTEMPLA UNA PRESTAZIONE MINIMA .

14 LE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE VANNO PERCIO RISOLTE IN QUESTO SENSO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

15 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

16 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE ;

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI LIEGI CON SENTENZA 11 MAGGIO 1977 , DICHIARA :

L ' ART . 50 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 PUO ESSERE APPLICATO SOLO QUANDO LA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO IN CUI IL LAVORATORE RISIEDE CONTEMPLI UNA PRESTAZIONE MINIMA .

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