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Document 61977CC0092
Opinion of Mr Advocate General Mayras delivered on 26 January 1978. # An Bord Bainne Co-Operative v Minister for Agriculture. # Reference for a preliminary ruling: High Court - Ireland. # Aid for private storage. # Case 92/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 26 gennaio 1978.
An Bord Bainne Co-Operative contro Ministro dell'agricoltura.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court - Irlanda.
Sovvenzione all'ammasso privato.
Causa 92/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 26 gennaio 1978.
An Bord Bainne Co-Operative contro Ministro dell'agricoltura.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court - Irlanda.
Sovvenzione all'ammasso privato.
Causa 92/77.
Raccolta della Giurisprudenza 1978 -00497
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:15
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 26 GENNAIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'oggetto del presente procedimento è sotto certi aspetti analogo a quello del procedimento pregiudiziale Kerry Milch, definito dalla Corte con sentenza 3 marzo 1977 (Racc. 1977, pag. 425). Si tratta dei problemi giuridici d'applicazione nel tempo sollevati dalle variazioni dell'importo d'un aiuto comunitario, variazioni generate sia dalla modifica del prezzo d'intervento espresso in unità di conto, sia dalla modifica del tasso di conversione delle predette unità in una moneta nazionale. La controversia concerne la validità d'un regolamento della Commissione che si ricollega strettamente all'interpretazione d'un regolamento del Consiglio e mi rincresce che quest'ultima istituzione non abbia ritenuto necessario illustrare il suo punto di vista.
D'altra parte, come dicevo nelle mie conclusioni nella causa Liihrs, è difficile pronunziarsi in astratto, nell'ambito d'un giudizio di interpretazione o di validità ai sensi dell'art. 177, sul «legittimo affidamento» che l'attore nella causa principale poteva personalmente riporre nel mantenimento di una data situazione giuridica, originata in quell'occasione da contratti stipulati con un ente ufficiale d'intervento. Cercherò nondimeno di indicare al giudice nazionale gli elementi che potrebbero aiutarlo a risolvere la controversia su cui è stato chiamato a decidere.
I — |
|
II — |
Per quanto mi concerne, ritengo che il regolamento della Commissione n. 2517/74 vada effettivamente interpretato come ha fatto il ministro irlandese dell'agricoltura, cioè nel senso di una nuova «correzione» dell'aiuto, giacché, se così non fosse, tale testo sarebbe privo di significato e non aggiungerebbe nulla al precedente testo dell'art. 29. Dovrò dunque affrontare ora le critiche mosse al regolamento, nell'interpretazione testé ricordata, dall'attrice o dal giudice nazionale. Esaminerò anzitutto gli asseriti vizi formali di legittimità del regolamento (mancanza di motivazione, incompetenza della Commissione), e poi quelli sostanziali (violazione del Trattato e dei principi generali di diritto), soffermandomi in particolare sulla «violazione del legittimo affidamento». |
1. |
La motivazione del regolamento della Commissione n. 2517/74 deve essere valutata inquadrandola nel complesso della normativa cui detto regolamento appartiene: ho già ricordato che i preamboli dei regolamenti del Consiglio n. 804/68 e n. 985/68 pongono in evidenza sia le finalità delle operazioni d'intervento, sia lo scopo particolare dell'aiuto all'ammasso privato. Una volta restituita al sistema nel cui ambito è stato adottata, la «correzione» dell'aiuto mostra con assoluta chiarezza che il fine da essa perseguito è quello preso in considerazione dalla normativa del Consiglio. Ricollegato in tal modo ai criteri che disciplinano la modifica dell'aiuto durante la stagione, il regolamento della Commissione motiva in modo sufficiente, sebbene conciso, la «correzione» dell'aiuto mediante il richiamo all'altro punto di riferimento costituito dal rialzo del prezzo d'acquisto espresso in moneta nazionale e, per quanto attiene all'esattezza della motivazione, mi permetto di rinviare alle spiegazioni che saranno fornite quando si discuterà della violazione del Trattato. |
2. |
Secondo l'attrice nella causa principale, se il Consiglio avesse desiderato attribuire ad una modifica del tasso «verde» di conversione lo stesso effetto d'un cambiamento del prezzo d'acquisto del burro, avrebbe dovuto fissare esso stesso, volendo rispettare la procedura normale, disposizioni generali per il futuro. Solo uno specifico regolamento del Consiglio avrebbe potuto permettere una simile interpretazione dell'art. 29 del regolamento n. 685/69, che contempla esclusivamente l'ipotesi d'una modifica del prezzo comune espresso in unità di conto. Nel settembre 1973, di fronte al caso inverso d'un aumento del tasso centrale di una moneta nazionale (che era nella fattispecie il fiorino olandese), cui aveva fatto seguito un ribasso del prezzo d'intervento in moneta nazionale percepito dai produttori olandesi (masenza l'instaurazione di importi compensativi), sarebbe stato necessario uno specifico atto del Consiglio (il regolamento 19 settembre 1973, n. 2544) per consentire l'attribuzione d'un aiuto comunitario contingente e parziale volto a compensare la perdita di valore subita, in conseguenza della predetta modifica del tasso «verde», a decorrere dal 17 settembre, dai detentori olandesi di burro costituente oggetto, il 15 settembre, d'un contratto d'ammasso privato. Il ragionamento suesposto non convince affatto. Il provvedimento in questione era stato inserito all'ultimo momento (art. 149, n. 2) nel più vasto complesso dei «provvedimenti da adottare nel settore agricolo in seguito all'aumento del tasso centrale del fiorino olandese», i quali potevano venire emanati esclusivamente dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. La sua emanazione prova soltanto che siffatto aumento del tasso «verde» s'è accompagnato ad una variazione in senso inverso dell'ammontare dell'aiuto e che il governo irlandese non ha chiesto o non ha ottenuto, per i propri detentori di burro, una deroga del tipo di quelle ottenute dal governo olandese per i suoi nel 1973 oppure dal governo tedesco nel marzo 1976 a favore degli operatori che vendevano latte magro in polvere agli organismi d'intervento tedeschi (regolamento del Consiglio 15 marzo 1976, n. 557). Competenti a fissare i prezzi nonché determinati importi concernenti la politica agricola comune sono tanto il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, quanto, in certi casi, la Commissione, che agisce, in base ai poteri attribuitile dagli atti emanati dal Consiglio a norma dell'art. 43 del Trattato ovvero in base alle disposizioni emanate per l'applicazione di tali atti, previa consultazione del comitato di gestione interessato. Il prezzo d'intervento è stabilito dal Consiglio, mentre la Commissione fissa l'ammontare dell'aiuto, ma, contrariamente a quanto asserisce l'attrice nella causa principale, il dettato dell'art. 6 del regolamento n. 804/68 non esige che i presupposti per la concessione dell'aiuto siano stabiliti unicamente secondo la procedura di cui all'art. 43, n. 2, cioè dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione; esso non esclude che tali presupposti possano rientrare anche nel n. 7 dello stesso articolo, vale a dire che i presupposti per la concessione dell'aiuto possano essere stabiliti dalla Commissione assistita dal comitato di gestione. Come risulta dal n. 7, la Commissione fissa secondo tale procedura in particolare, ma non esclusivamente, l'ammontare dell'aiuto; prova ne sia che gli ulteriori regolamenti della Commissione da noi citati, cioè i regolamenti n. 1064/69 e n. 603/70, hanno disposto una diminuzione dell'aiuto senza che per questo l'attrice ne eccepisse l'illegittimità. D'altra parte, in forza dell'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 2496/74, le modalità di applicazione dell'art. 1 (che modifica durante la campagna il prezzo «differenziato» d'intervento del burro per l'Irlanda), nonché le modifiche da apportare a seguito del suddetto regolamento ad altri prezzi ed importi fissati nell'ambito della politica agraria comune, sono stabilite, secondo la procedura del comitato di gestione interessato, all'occorrenza in deroga alle regole di fissazione previste dai regolamenti in materia nella misura e per la durata strettamente necessaria per tener conto del suddetto regolamento. Il regolamento del Consiglio n. 2496/74, pur disponendo che i provvedimenti in esso contenuti sarebbero stati applicati soltanto a partire dal 7 ottobre 1974, indicava nondimeno come data della propria entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità, pubblicazione avvenuta il 3 ottobre 1974. Da quel momento la Commissione diveniva competente ad emanare, grazie ai poteri conferitile dall'art. 4 del regolamento, dei provvedimenti d'esecuzione. L'entrata in vigore del regolamento della Commissione è fissata — è vero — al 1o ottobre 1974, mentre il regolamento del Consiglio n. 2498/74 è entrato in vigore soltanto il 7 ottobre 1974, ma questa retroattività apparente non produce alcuna conseguenza nel caso di specie visto che la merce si trovava ancora all'ammasso alla data del 7 ottobre 1974. Un'ultima riflessione, che potrebbe risultare interessante in altre occasioni, mi sembra dimostrare in modo decisivo che la Commissione non ha travalicato la propria competenza quando ha disposto che i detentori di burro depositato all'ammasso al momento dell'applicazione del nuovo tasso di conversione non potessero beneficiare dell'ulteriore aumento del prezzo d'acquisto conseguente alla fissazione del nuovo tasso. Come ho già fatto rilevare, il regolamento della Commissione n. 2517/74 non ha potuto essere emanato senza che il Consiglio fosse a conoscenza del suo contenuto. Dal momento che il comitato di gestione «non s'era pronunziato entro il termine fissato dal suo presidente», eufemismo rituale per dire che non s'era formata una maggioranza a favore della proposta della Commissione, la Commissione doveva comunicare immediatamente al Consiglio i provvedimenti da essa adottati. Orbene, il Consiglio non ha preso una decisione diversa, pur potendolo fare a norma dell'art. 30, n. 3, ultimo comma, del regolamento n. 804/68 e pur avendo fatto uso di tale facoltà in altre occasioni, ad esempio in materia di concessione anticipata delle restituzioni all'esportazione di malto. |
3. |
Il prezzo d'intervento del burro non è fine a se stesso, bensì costituisce un mezzo per contribuire alla formazione del prezzo indicativo del latte. L'idea sottintesa al regolamento n. 804/68 è che il produttore di latte deve beneficiare integralmente di qualsiasi aumento del prezzo d'intervento. La tesi della Commissione è in sostanza la seguente: dovendo l'ammontare dell'aiuto all'ammasso privato seguire esattamente lo sviluppo del prezzo d'intervento (che è, da parte sua, strettamente legato al prezzo di mercato) in vigore al momento dell'uscita dall'ammasso, se la differenza fra i valori del prezzo d'intervento, convertito in moneta nazionale, in vigore rispettivamente alla data del conferimento all'ammasso ed alla data dell'uscita dall'ammasso supera l'ammontare dell'aiuto espresso in moneta nazionale, non viene concesso alcun aiuto in quanto l'ammasso — pubblico o privato che sia — non è un'operazione produttiva e gli «interessi legittimi» di coloro che, come la cooperativa attrice nella causa principale, fruiscono di tale agevolazione sono meno degni di tutela degli interessi dei produttori di latte e di burro; costoro, per di più, non riceverebbero nemmeno una briciola del guadagno che in tal caso toccherebbe inopinatamente a chi avesse portato la merce all'ammasso. Condivido questa tesi e ritengo che il regolamento controverso non violi l'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 985/68, secondo cui «l'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato per la Comunità, tenendo conto delle spese di ammasso e dello sviluppo prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro d'ammasso». Il successivo regolamento della Commissione 26 marzo 1975, n. 837, si ispira alla medesima idea: l'acquisto, ad opera degli enti d'intervento, di burro prodotto nei due mesi precedenti il giorno della presa in consegna da parte degli stessi organismi è escluso durante i due mesi successivi alla data di applicazione di una modifica del prezzo d'ac quisto (cioè del prezzo d'intervento del burro), per evitare che i detentori di burro sfruttino tale possibilità a fini speculativi. |
4. |
Asserendo che «è stato violato il principio del legittimo affidamento», l'attrice nella causa principale denuncia infine un'interferenza della Comunità (e più precisamente della Commissione) nei contratti stipulati dall'attrice stessa con il ministro irlandese dell'agricoltura prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2517/74. Tali contratti — essa afferma — avevano in qualche modo «prefissato» l'aiuto ch'essa sostiene spettarle.
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Vi propongo pertanto di dichiarare che
1o |
il regolamento del Consiglio n. 2498/74 ha determinato un aumento del prezzo d'acquisto del burro ai sensi dell'art. 29 del regolamento della Commissione n. 685/69; |
2o |
il regolamento n. 2517/74 s'è limitato a trarre le conseguenze di tale situazione sul piano della correzione dell'aiuto all'ammasso privato di burro e l'esame delle questioni sottoposte alla Corte non ha messo in evidenza nulla che possa inficiare la validità del suddetto regolamento; |
3o |
questo regolamento si applica a contratti conclusi anteriormente alla data d'applicazione dei regolamenti nn. 2498/74 e 2517/74. |
( 1 ) Traduzione dal francese.