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Document 61976CJ0106
Judgment of the Court (First Chamber) of 13 October 1977. # Francine Gelders-Deboeck v Commission of the European Communities. # Case 106-76.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 ottobre 1977.
Francine Gelders-Deboeck contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 106/76.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 ottobre 1977.
Francine Gelders-Deboeck contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 106/76.
Raccolta della Giurisprudenza 1977 -01623
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:151
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 13 OTTOBRE 1977. - FRANCINE GELDERS-DEBOECK CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 106/76.
raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 01623
edizione speciale greca pagina 00485
edizione speciale portoghese pagina 00567
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - RETRIBUZIONE - ASSEGNI FAMILIARI - CUMULO - APPLICAZIONE DELL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO - CONDIZIONI
2 . DIPENDENTI - RETRIBUZIONE - STIPENDI MENSILI - CALCOLO - ERRORI E RETTIFICHE - INTERESSI DI MORA - INESIGIBILITA
1 . LA NORMA ANTICUMULO DI CUI ALL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE SI APPLICA SOLO AGLI ASSEGNI NORMALI , FACENTI VIRTUALMENTE PARTE DELLA RETRIBUZIONE E DESTINATI A SOVVENIRE ALLE NECESSITA DEI LAVORATORI , NON GIA ALLA LIBERALITA CONCESSA PER MOTIVI ECCEZIONALI . IL FATTO CHE LE MODALITA DI PAGAMENTO DI TALE ASSEGNO SIANO QUASI LE STESSE DI QUELLE DEI NORMALI ASSEGNI FAMILIARI NON BASTA A FAR CONSIDERARE DETTA LIBERALITA COME UN SEMPLICE AUMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI STESSI .
2 . GLI ERRORI E LE RETTIFICHE CORRENTI CHE SI VERIFICANO NEL CALCOLO DEGLI STIPENDI NON DANNO DIRITTO AD INTERESSI DI MORA . SALVO CASI ECCEZIONALI , CIO VALE PURE QUALORA LA RETTIFICA SIA STATA EFFETTUATA IN SEGUITO AD UN RECLAMO O RICORSO .
NELLA CAUSA 106/76 ,
FRANCINE GELDERS-DEBOECK , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CON GLI AVVOCATI MARCEL GREGOIRE E EDMOND LEBRUN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . GIORGIO PINCHERLE , ASSISTITO DAL SIG . ALAIN VAN SOLINGE , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CON CUI VENIVA DISPOSTO CHE L ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE E L ' ASSEGNO FAMILIARE SPECIALE VERSATI NEL BELGIO SONO DETRAIBILI DALL ' ASSEGNO STATUTARIO PER FIGLI A CARICO E VENIVANO EFFETTIVAMENTE OPERATE PER QUESTO MOTIVO TRATTENUTE SUGLI STIPENDI DELLA RICORRENTE PER I MESI DI MARZO ED AGOSTO 1976 , NONCHE L ' ANNULLAMENTO DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO PRESENTATO AD HOC DALLA RICORRENTE ,
1 CON ATTO 4 NOVEMBRE 1976 LA RICORRENTE HA PROPOSTO UN RICORSO AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CON CUI E STATO DISPOSTO CHE L ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE E L ' ASSEGNO FAMILIARE SPECIALE VERSATI NEL BELGIO SONO DETRAIBILI DALL ' ASSEGNO STATUTARIO PER FIGLI A CARICO , E DELLA DECISIONE CON CUI LA CONTROPARTE HA IN EFFETTI OPERATO , PER TALE MOTIVO , TRATTENUTE SUI SUOI STIPENDI DEI MESI DI MARZO E AGOSTO 1976 , NONCHE L ' ANNULLAMENTO DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO DA ESSA PRESENTATO IN PROPOSITIO .
2 A TERMINI DELL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE , ' I FUNZIONARI CHE PERCEPISCONO GLI ASSEGNI FAMILIARI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEBBONO DICHIARARE GLI ASSEGNI DI UGUALE NATURA PROVENIENTI DA ALTRA FONTE ; QUESTI ULTIMI ASSEGNI SONO DEDOTTI DA QUELLI CORRISPOSTI A NORMA DEGLI ARTT . 1 , 2 E 3 DELL ' ALLEGATO VII ' ;
3 IL N . 1 DELLO STESSO ARTICOLO CONTEMPLA , IN QUANTO ASSEGNI FAMILIARI , UN ASSEGNO DI CAPOFAMIGLIA , UN ASSEGNO PER FIGLI A CARICO , ED UN ' INDENNITA SCOLASTICA ;
4 IL MARITO DELLA RICORRENTE , INSEGNANTE A ANDERLECHT , FRUISCE IN TALE QUALITA DI ASSEGNI FAMILIARI , TRA L ' ALTRO DELL ' ASSEGNO FAMILIARE DETTO ORDINARIO , VERSATI IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE BELGA ED E PACIFICO CHE , IN OGNI CASO , IL VERSAMENTO DELL ' ASSEGNO FAMILIARE ORDINARIO E STATO REGOLARMENTE DICHIARATO ALL ' AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA RICORRENTE E , GIUSTA L ' ART . 67 , N . 2 , DETRATTO DALL ' ASSEGNO PER FIGLI A CARICO CUI ESSA AVEVA DIRITTO IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE ;
5 VICEVERSA , LA RICORRENTE , RITENENDO CHE L ' ASSEGNO PER FERIE E L ' ASSEGNO FAMILIARE SPECIALI VERSATI A SUO MARITO DA PARTE DELLE AUTORITA BELGHE NON SIANO ' DI UGUALE NATURA ' DEGLI ASSEGNI DI CUI AL N . 1 DEL SUDDETTO ARTICOLO , NON HA MAI DICHIARATO IL VERSAMENTO DI DETTI ASSEGNI ;
6 ESSA SOSTIENE CHE LA DETRAZIONE DI TALI ASSEGNI , OPERATA PER LA PRIMA VOLTA NEL 1976 , NON TROVA GIUSTIFICAZIONE NEL TESTO DELL ' ART . 67 E NE CHIEDE QUINDI L ' ANNULLAMENTO .
7 LA COMMISSIONE , CONVENUTA , ASSUME DA PARTE SUA CHE GLI ASSEGNI BELGI DI CUI E CAUSA VANNO CONSIDERATI COME DESTINATI A COPRIRE GLI ONERI SPECIFICI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA PER FIGLI A CARICO , E CHE QUINDI ESSI SONO DELLA STESSA NATURA DEGLI ASSEGNI PER FIGLI A CARICO E DELL ' INDENNITA SCOLASTICA DI CUI ALL ' ART . 67 , N . 1 ;
8 IN PARTICOLARE , L ' ASSEGNO PER FIGLI A CARICO MIRA A COPRIRE GLI ONERI INERENTI NON SOLO AL VITTO , AL VESTIARIO , E ALL ' ALLOGGIO DEI FIGLI , MA ANCHE ALL ' EDUCAZIONE , AGLI SVAGHI , NONCHE ALLE VACANZE DEGLI STESSI ;
9 E VERO CHE , IN PASSATO , TALI ASSEGNI NON VENIVANO DETRATTI , MA E ALTRETTANTO VERO CHE I RESPONSABILI DELL ' AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI HANNO , NELLA RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 1976 , CONCLUSO PER L ' APPLICABILITA DELLE DISPOSIZIONI ANTICUMULO DI CUI ALL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO AGLI ASSEGNI BELGI DI CUI TRATTASI .
10 VA QUINDI ACCERTATO SE GLI ASSEGNI BELGI IN QUESTIONE DEBBANO ESSERE CONSIDERATI DELLA STESSA NATURA DEGLI ASSEGNI DI CUI ALL ' ART . 67 , N . 1 .
11 PER QUANTO RIGUARDA L ' ASSEGNO FAMILIARE BELGA PER FERIE , DAL FASCICOLO RISULTA CHE IL TESTO UNICO RELATIVO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER LAVORATORI SUBORDINATI ( REGIO DECRETO 19 DICEMBRE 1939 NELLA VERSIONE ULTERIORMENTE EMENDATA ) CONTEMPLA QUATTRO TIPI DI PRESTAZIONI : GLI ASSEGNI FAMILIARI , GLI ASSEGNI PER NATALITA , GLI ASSEGNI PER FERIE , E L ' ASSEGNO SOCIO-PEDAGOGICO ( CAPITOLO V , SEZIONE 1 , SEZIONE 4BIS , 4TER E 4QUATER );
12 QUANTO ALL ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE , L ' ART . 73QUATER DEL SUDDETTO TESTO UNICO ENUNCIA ATTUALMENTE CHE : ' LE CASSE DI COMPENSAZIONE PER ASSEGNI FAMILIARI NONCHE LE AUTORITA E GLI ENTI PUBBLICI . . . ATTRIBUISCONO UN ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE ; TALE ASSEGNO VIENE VERSATO NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO DI CIASCUN ANNO A FAVORE DEI FIGLI CHE HANNO AVUTO DIRITTO AD ASSEGNI FAMILIARI PER IL MESE D ' APRILE DELL ' ANNO PER IL QUALE ESSO VIENE ATTRIBUITO ' ;
13 LE MODALITA DI PAGAMENTO DELL ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE SONO QUINDI PRESS ' A POCO IDENTICHE A QUELLE DELL ' ASSEGNO FAMILIARE MENSILE ;
14 CIONONDIMENO , NON SI PUO PER QUESTO MOTIVO CONSIDERARE DETTO ASSEGNO COME UN SEMPLICE AUMENTO DELL ' ASSEGNO FAMILIARE MENSILE ;
15 TRATTASI D ' UN ASSEGNO SPECIFICO , VERSATO UNA VOLTA L ' ANNO , AL FINE DI SOVVENIRE AGLI AUMENTI DEGLI ONERI RISULTANTI DALLE FERIE E DI FAR SI CHE COLORO I QUALI HANNO LA RESPONSABILITA DEI FIGLI SIANO POSTI IN GRADO DI FARLI PROFITTARE , NELL ' INTERESSE DELLA SALUTE E DELLA CULTURA , DEGLI SVAGHI RELATIVI ;
16 DATO CHE LO SCOPO PALESE DEL N . 2 DI DETTO ARTICOLO E QUELLO DI EVITARE CHE UNA COPPIA DI CONIUGI PERCEPISCA DUE VOLTE ASSEGNI FAMILIARI PER GLI STESSI FIGLI , NE CONSEGUE CHE SOLO GLI ASSEGNI AVENTI CARATTERISTICHE ANALOGHE E IL MEDESIMO SCOPO POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME ' DI UGUALE NATURA ' ;
17 MENTRE L ' ASSEGNO FAMILIARE BELGA , PAGATO MENSILMENTE , E IN EFFETTI PERFETTAMENTE ANALOGO ALL ' ASSEGNO PER FIGLI A CARICO CONTEMPLATO DALLO STATUTO , LA SITUAZIONE E PERCIO DIVERSA PER QUANTO RIGUARDA L ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE , CHE E BEN DISTINTO DAL PRIMO ED HA UNO SCOPO SPECIFICO ;
18 LA CONVENUTA NON POTEVA QUINDI APPLICARE IL N . 2 DELL ' ART . 67 , E RELATIVAMENTE A QUESTO PUNTO IL MEZZO E FONDATO .
19 QUANTO ALL ' ASSEGNO FAMILIARE SPECIALE BELGA , DAL FASCICOLO RISULTA CHE TRATTASI DI UN ASSEGNO PAGATO NEL CORSO DEGLI ANNI 1972 , 1974 , 1975 E 1976 IN FORZA DI LEGGI O REGI DECRETI SPECIALI ADOTTATI PER UN ANNO ;
20 GIA PER QUESTO MOTIVO TALI ASSEGNI , BENCHE CALCOLATI SULLA BASE DEGLI IMPORTI MENSILI DELL ' ASSEGNO FAMILIARE ' ORDINARIO ' E PAGATI PER I FIGLI PER I QUALI QUEST ' ULTIMO ASSEGNO ERA DOVUTO , NON POSSONO ESSERE CONFUSI CON GLI ASSEGNI FAMILIARI ' ORDINARI ' AVENTI LA MEDESIMA NATURA DELL ' ASSEGNO STATUTARIO PER FIGLI A CARICO ;
21 TRATTASI INFATTI , NON GIA DI ASSEGNI NORMALI , FACENTI VIRTUALMENTE PARTE DELLA RETRIBUZIONE E DESTINATI A SOVVENIRE ALLE SPECIALI ESIGENZE DEI LAVORATORI , MA D ' UNA LIBERALITA CONCESSA PER MOTIVI ECCEZIONALI ;
22 NON SI PUO QUINDI CONCLUDERE CHE TALE ASSEGNO SPECIALE SIA DELLA STESSA NATURA DEGLI ASSEGNI DI CUI AL N . 1 DELL ' ART . 67 DELLO STATUTO ;
23 IL MEZZO FATTO VALERE IN PROPOSITO E QUINDI PURE FONDATO .
24 NE CONSEGUE CHE LE DECISIONI IMPUGNATE DEVONO ESSERE ANNULLATE .
25 LA RICORRENTE HA INOLTRE CHIESTO CHE LA COMMISSIONE SIA CONDANNATA A VERSARLE GLI IMPORTI A TORTO DETRATTI IN FORZA DELL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO , PIU GLI INTERESSI MORATORI AL TASSO ANNUO DELL ' 8 % .
26 L ' ERRORE COMMESSO NELL ' APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA NON SUPERA L ' AMBITO DEGLI ERRORI E RETTIFICHE CHE INTERVENGONO DI FREQUENTE NEL CALCOLO DEGLI STIPENDI MENSILI ;
27 E NORMALE CHE SIFFATTI ERRORI , COMMESSI VUOI A FAVORE DEL DIPENDENTE INTERESSATO , VUOI A SUO SVANTAGGIO , VENGANO CORRETTI AL MOMENTO DELLA LORO SCOPERTA SENZA CHE COMUNQUE INSORGA PRETESA DI INTERESSI MORATORI ;
28 SALVO CASI ECCEZIONALI , LE RETTIFICHE OPERATE A SEGUITO DI UN RECLAMO O DI UN RICORSO NON SI DISTINGUONO DALLE RETTIFICHE CORRENTI ;
29 L ' ERRORE D ' INTERPRETAZIONE COMMESSO NELLA FATTISPECIE NON PUO VENIR CONSIDERATO GRAVE ;
30 LA DOMANDA DI INTERESSI MORATORI NON PUO QUINDI ESSERE ACCOLTA ;
31 NON E NEMMENO NECESSARIO CONDANNARE LA CONVENUTA A VERSARE ALLA RICORRENTE LE SOMME RICHIESTE , DATO CHE L ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI IMPUGNATE PRODUCE DI PER SE LA CONSEGUENZA CHE LA COMMISSIONE STATUIRA EX NOVO IN CONFORMITA ALLA SENTENZA PRONUNZIATA .
SULLE SPESE
32 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE ;
33 LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* LE DECISIONI CON CUI SONO STATI TRATTENUTI , SUGLI STIPENDI DELLA RICORRENTE PER I MESI DI MARZO E AGOSTO 1976 , GLI IMPORTI VERSATI NEL BELGIO A TITOLO DI ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE E DI ASSEGNO FAMILIARE SPECIALE SONO ANNULLATE .
2* LA CONVENUTA E CONDANNATA ALLE SPESE DI CAUSA .