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Document 61976CJ0045
Judgment of the Court of 16 December 1976. # Comet BV v Produktschap voor Siergewassen. # Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. # Case 45-76.
Sentenza della Corte del 16 dicembre 1976.
Comet BV contro Produktschap voor Siergewassen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Causa 45-76.
Sentenza della Corte del 16 dicembre 1976.
Comet BV contro Produktschap voor Siergewassen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Causa 45-76.
Raccolta della Giurisprudenza 1976 -02043
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:191
SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 DICEMBRE 1976. - COMET BV CONTRO PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN). - CAUSA 45/76.
raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 02043
edizione speciale greca pagina 00765
edizione speciale portoghese pagina 00835
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DAZI DOGANALI ALL ' ESPORTAZIONE - TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE - ABOLIZIONE - EFFICACIA DIRETTA - DIRITTI SOGGETTIVI - TUTELA DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI
( TRATTATO CEE , ART . 16 , REGOLAMENTO N . 234/68 , ART . 10 )
2 . DIRITTO COMUNITARIO - EFFICACIA DIRETTA - DIRITTI SOGGETTIVI - TUTELA DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI - AZIONE GIUDIZIALE - MODALITA PROCEDURALI NAZIONALI - APPLICAZIONE
1 . IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 16 DEL TRATTATO , COME PURE QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 234/68 , SONO DIRETTAMENTE EFFICACI E ATTRIBUISCONO AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
2 . IN MANCANZA DI NORME COMUNITARIE IN MATERIA , SPETTA ALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO DI CIASCUNO STATO MEMBRO IL DESIGNARE I GIUDICI COMPETENTI E IL DISCIPLINARE LE MODALITA PROCEDURALI DELLE AZIONI GIUDIZIALI DESTINATE A GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI CHE I SINGOLI TRAGGONO DALL ' EFFICACIA DIRETTA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA , RESTANDO INTESO CHE DETTE MODALITA NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI DI QUELLE RELATIVE AD ANALOGHE AZIONI DI CARATTERE INTERNO . LE COSE STAREBBERO ALTRIMENTI SOLO QUALORA TALI MODALITA RENDESSERO IN PRATICA IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE . NEL PROCEDIMENTO 45-76 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , L ' AIA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
COMET B.V ., CON SEDE IN SASSENHEIM ,
E PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ,
1 CON ORDINANZA 25 MAGGIO 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 26 MAGGIO 1976 , IL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SUL ' SE VI SIANO NORME O PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE VIETINO DI OPPORRE , A COLORO CHE IMPUGNANO DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI PER INCOMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO UN PROVVEDIMENTO DELL ' AMMINISTRAZIONE NAZIONALE , IL MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE CONTEMPLATO DALLA LEGISLAZIONE INTERNA , CON LA CONSEGUENZA CHE , NONOSTANTE IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE , IL GIUDICE DEBBA DICHIARARE RICEVIBILE IL RICORSO E L ' AMMINISTRAZIONE NON POSSA RIFIUTARE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO ' .
2 LA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE A QUO , NELLA QUALE L ' ATTRICE MIRA AD OTTENERE CHE VENGA DICHIARATO INDEBITO IL PAGAMENTO , DA ESSA EFFETTUATO A FAVORE DELLA PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN ( IN PROSIEGUO , ' PRODUKTSCHAP ' ), CONVENUTA , DI DETERMINATI TRIBUTI ( COSTITUENTI TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A DAZI DOGANALI ALL ' ESPORTAZIONE , INCOMPATIBILI CON L ' ART . 16 DEL TRATTATO CEE E VIETATI , D ' ALTRA PARTE , DALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 FEBBRAIO 1968 , N . 234 , RELATIVO ALL ' ATTUAZIONE DI UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLE PIANTE VIVE E DEI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA ED AVENTE EFFETTO A DECORRERE DAL 1O LUGLIO 1968 ), SU TALUNE PARTITE DI BULBI E TUBERI DI PIANTE DA FIORE , DA ESSA ESPORTATE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DURANTE GLI ULTIMI MESI DEL 1968 ED I PRIMI MESI DEL 1969 .
3 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE CHIEDE AL GIUDICE NAZIONALE DI RICONOSCERE IL SUO DIRITTO AD UNA COMPENSAZIONE FRA LE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE E GL ' IMPORTI DI CUI LA PRODUKTSCHAP PRETENDE DA LEI , AD ALTRO TITOLO , IL PAGAMENTO .
4 LA PRODUKTSCHAP NON NEGA CHE IL TRIBUTO IN QUESTIONE SIA UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE ALL ' ESPORTAZIONE , ED AMMETTE CHE LE NORME INTERNE CHE NE CONTEMPLAVANO LA RISCOSSIONE RISULTANO , DAL 1O LUGLIO 1968 , DATA IN CUI DOVEVA AVERE EFFETTO IL REGOLAMENTO N . 234/68 , INCOMPATIBILI CON L ' ART . 10 DI QUESTO TESTO , ARTICOLO CHE VIETA , NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI , PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI DELL ' AGRICOLTURA COSTITUENTI OGGETTO DEL REGOLAMENTO , LA RISCOSSIONE DI QUALSIASI DAZIO DOGANALE O TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE .
5 VA RILEVATO , TUTTAVIA , CHE TALE INCOMPATIBILITA SUSSISTE FIN DAL 1O GENNAIO 1962 IN FORZA DELL ' ART . 16 DEL TRATTATO , NORMA CHE OBBLIGA GLI STATI MEMBRI AD ABOLIRE FRA LORO , AL PIU TARDI ALLA FINE DELLA PRIMA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO , I DAZI DOGANALI ALL ' ESPORTAZIONE E LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE .
6 E QUINDI ACCERTATO CHE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DI CUI , CON NOTE D ' IMPOSTA 7 LUGLIO E 19 SETTEMBRE 1969 E CON NOTA RIEPILOGATIVA 8 LUGLIO 1971 , VENIVA RICHIESTO IL PAGAMENTO DA PARTE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , ERA IN CONTRASTO COL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 16 DEL TRATTATO .
7 DETTI TRIBUTI VENIVANO TUTTAVIA VERSATI DALLA DITTA INTERESSATA , LA QUALE , SOSTENENDO DI AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO PER ERRORE , NE CHIEDE , DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , IL RIMBORSO MEDIANTE COMPENSAZIONE .
8 LA PRODUKTSCHAP SOSTIENE CHE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , NON AVENDO IMPUGNATO ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLE RELATIVE NORME INTERNE LE NOTE D ' IMPOSTA E LA NOTA RIEPILOGATIVA NOTIFICATELE , NON PUO PIU CONTESTARE LA LEGITTIMITA DEI TRIBUTI IN QUESTIONE , NE PRETENDERNE IL RIMBORSO .
9 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE ASSUME , DA PARTE SUA , CHE LA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO IMPLICA CHE SIA POSTO NEL NULLA QUALSIASI ATTO CON QUESTO CONTRASTANTE , E CH ' ESSA ATTRICE DISPONE QUINDI , DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI , TENUTI A TUTELARE I DIRITTI SPETTANTILE IN FORZA DELL ' ART . 16 , DI UN ' AZIONE AUTONOMA , SOTTRATTA ALLE LIMITAZIONI CONTEMPLATE DALLE NORME NAZIONALI , LIMITAZIONI DALLE QUALI POSSA RISULTARE MENOMATO L ' IMPATTO DELL ' EFFICACIA DIRETTA DI TALE NORMA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI .
10 LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE A QUO RIGUARDA , PERCIO , IL SE LE MODALITA DI ESERCIZIO - IN OGNI CASO , QUANTO AI TERMINI D ' IMPUGNAZIONE - DELLE AZIONI GIUDIZIALI INTESE A GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI SPETTANTI AI SINGOLI IN FORZA DELL ' EFFICACIA DIRETTA DI UNA NORMA COMUNITARIA - NELLA FATTISPECIE , DELL ' ART . 16 DEL TRATTATO E DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 234/68 - SIANO DISCIPLINATE DAL DIRITTO INTERNO DELLO STATO MEMBRO IN CUI TALI AZIONI VENGANO ESPERITE , OVVERO SIANO RETTE , IN MODO AUTONOMO ED ESCLUSIVO , DAL DIRITTO COMUNITARIO .
11 TANTO IL DIVIETO SANCITO DALL ' ART . 16 DEL TRATTATO QUANTO QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 234/68 HANNO EFFICACIA DIRETTA ED ATTRIBUISCONO AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
12 PERCIO , SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE , ENUNCIATO DALL ' ART . 5 DEL TRATTATO , E AI GIUDICI NAZIONALI CHE E AFFIDATO IL COMPITO DI GARANTIRE LA TUTELA GIURISDIZIONALE SPETTANTE AI SINGOLI IN FORZA DELLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO AVENTI EFFICACIA DIRETTA .
13 CONSEGUENTEMENTE , IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA COMUNITARIA , E L ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO DI CIASCUNO STATO MEMBRO CHE DESIGNA IL GIUDICE COMPETENTE E STABILISCE LE MODALITA PROCEDURALI DELLE AZIONI GIUDIZIALI INTESE A GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI SPETTANTI AI SINGOLI IN FORZA DELLE NORME COMUNITARIE AVENTI EFFICACIA DIRETTA , MODALITA CHE NON POSSONO , BENINTESO , ESSERE MENO FAVOREVOLI DI QUELLE RELATIVE AD ANALOGHE AZIONI DEL SISTEMA PROCESSUALE NAZIONALE .
14 GLI ARTT . 100-102 E 235 DEL TRATTATO CONSENTONO , EVENTUALMENTE , DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER OVVIARE ALLE DIVERGENZE FRA LE RELATIVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE DEI VARI STATI MEMBRI , QUALORA TALI DIVERGENZE RISULTASSERO ATTE A PROVOCARE DISTORSIONI O A NUOCERE AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE .
15 IN ASSENZA DI SIFFATTI PROVVEDIMENTI DI ARMONIZZAZIONE , I DIRITTI ATTRIBUITI DALLE NORME COMUNITARIE DEVONO ESSERE ESERCITATI , DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI , SECONDO LE MODALITA STABILITE DALLE NORME INTERNE .
16 UNA DIVERSA SOLUZIONE SAREBBE POSSIBILE SOLTANTO QUALORA TALI MODALITA E TERMINI RENDESSERO , IN PRATICA , IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE .
17 CIO NON SI VERIFICA NEL CASO DELLA FISSAZIONE DI RAGIONEVOLI TERMINI D ' IMPUGNAZIONE , A PENA DI DECADENZA .
18 LA FISSAZIONE DI TERMINI DEL GENERE , PER QUANTO RIGUARDA LE IMPUGNAZIONI IN MATERIA FISCALE , COSTITUISCE INFATTI APPLICAZIONE DEL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO , A TUTELA SIA DEL CONTRIBUENTE , SIA DELL ' AMMINISTRAZIONE INTERESSATA .
19 LA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , ALLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , QUESTO NON VIETA DI OPPORRE A COLORO CHE IMPUGNANO DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI , PER INCOMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO , UN PROVVEDIMENTO DELL ' AMMINISTRAZIONE NAZIONALE , IL MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE CONTEMPLATO DALLE NORME INTERNE , A CONDIZIONE CHE LE MODALITA PROCEDURALI DELL ' AZIONE GIUDIZIALE NON SIANO MENO FAVOREVOLI DI QUELLE RELATIVE AD ANALOGHE AZIONI DEL SISTEMA PROCESSUALE NAZIONALE .
SULLE SPESE
20 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .
21 NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN CON ORDINANZA 25 MAGGIO 1976 , AFFERMA PER DIRITTO :
ALLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , QUESTO NON VIETA DI OPPORRE , A COLORO CHE IMPUGNANO DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI , PER INCOMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO , UN PROVVEDIMENTO DELL ' AMMINISTRAZIONE NAZIONALE , IL MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE CONTEMPLATO DALLE NORME INTERNE , A CONDIZIONE CHE LE MODALITA PROCEDURALI DELL ' AZIONE GIUDIZIALE NON SIANO MENO FAVOREVOLI DI QUELLE RELATIVE AD ANALOGHE AZIONI DEL SISTEMA PROCESSUALE NAZIONALE .