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Document 61976CJ0045

Sentenza della Corte del 16 dicembre 1976.
Comet BV contro Produktschap voor Siergewassen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Causa 45-76.

Raccolta della Giurisprudenza 1976 -02043

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:191

61976J0045

SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 DICEMBRE 1976. - COMET BV CONTRO PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN). - CAUSA 45/76.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 02043
edizione speciale greca pagina 00765
edizione speciale portoghese pagina 00835


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DAZI DOGANALI ALL ' ESPORTAZIONE - TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE - ABOLIZIONE - EFFICACIA DIRETTA - DIRITTI SOGGETTIVI - TUTELA DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI

( TRATTATO CEE , ART . 16 , REGOLAMENTO N . 234/68 , ART . 10 )

2 . DIRITTO COMUNITARIO - EFFICACIA DIRETTA - DIRITTI SOGGETTIVI - TUTELA DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI - AZIONE GIUDIZIALE - MODALITA PROCEDURALI NAZIONALI - APPLICAZIONE

Massima


1 . IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 16 DEL TRATTATO , COME PURE QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 234/68 , SONO DIRETTAMENTE EFFICACI E ATTRIBUISCONO AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

2 . IN MANCANZA DI NORME COMUNITARIE IN MATERIA , SPETTA ALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO DI CIASCUNO STATO MEMBRO IL DESIGNARE I GIUDICI COMPETENTI E IL DISCIPLINARE LE MODALITA PROCEDURALI DELLE AZIONI GIUDIZIALI DESTINATE A GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI CHE I SINGOLI TRAGGONO DALL ' EFFICACIA DIRETTA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA , RESTANDO INTESO CHE DETTE MODALITA NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI DI QUELLE RELATIVE AD ANALOGHE AZIONI DI CARATTERE INTERNO . LE COSE STAREBBERO ALTRIMENTI SOLO QUALORA TALI MODALITA RENDESSERO IN PRATICA IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE . NEL PROCEDIMENTO 45-76 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , L ' AIA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

Parti


COMET B.V ., CON SEDE IN SASSENHEIM ,

E PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 25 MAGGIO 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 26 MAGGIO 1976 , IL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SUL ' SE VI SIANO NORME O PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE VIETINO DI OPPORRE , A COLORO CHE IMPUGNANO DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI PER INCOMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO UN PROVVEDIMENTO DELL ' AMMINISTRAZIONE NAZIONALE , IL MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE CONTEMPLATO DALLA LEGISLAZIONE INTERNA , CON LA CONSEGUENZA CHE , NONOSTANTE IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE , IL GIUDICE DEBBA DICHIARARE RICEVIBILE IL RICORSO E L ' AMMINISTRAZIONE NON POSSA RIFIUTARE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO ' .

2 LA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE A QUO , NELLA QUALE L ' ATTRICE MIRA AD OTTENERE CHE VENGA DICHIARATO INDEBITO IL PAGAMENTO , DA ESSA EFFETTUATO A FAVORE DELLA PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN ( IN PROSIEGUO , ' PRODUKTSCHAP ' ), CONVENUTA , DI DETERMINATI TRIBUTI ( COSTITUENTI TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A DAZI DOGANALI ALL ' ESPORTAZIONE , INCOMPATIBILI CON L ' ART . 16 DEL TRATTATO CEE E VIETATI , D ' ALTRA PARTE , DALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 FEBBRAIO 1968 , N . 234 , RELATIVO ALL ' ATTUAZIONE DI UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLE PIANTE VIVE E DEI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA ED AVENTE EFFETTO A DECORRERE DAL 1O LUGLIO 1968 ), SU TALUNE PARTITE DI BULBI E TUBERI DI PIANTE DA FIORE , DA ESSA ESPORTATE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DURANTE GLI ULTIMI MESI DEL 1968 ED I PRIMI MESI DEL 1969 .

3 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE CHIEDE AL GIUDICE NAZIONALE DI RICONOSCERE IL SUO DIRITTO AD UNA COMPENSAZIONE FRA LE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE E GL ' IMPORTI DI CUI LA PRODUKTSCHAP PRETENDE DA LEI , AD ALTRO TITOLO , IL PAGAMENTO .

4 LA PRODUKTSCHAP NON NEGA CHE IL TRIBUTO IN QUESTIONE SIA UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE ALL ' ESPORTAZIONE , ED AMMETTE CHE LE NORME INTERNE CHE NE CONTEMPLAVANO LA RISCOSSIONE RISULTANO , DAL 1O LUGLIO 1968 , DATA IN CUI DOVEVA AVERE EFFETTO IL REGOLAMENTO N . 234/68 , INCOMPATIBILI CON L ' ART . 10 DI QUESTO TESTO , ARTICOLO CHE VIETA , NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI , PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI DELL ' AGRICOLTURA COSTITUENTI OGGETTO DEL REGOLAMENTO , LA RISCOSSIONE DI QUALSIASI DAZIO DOGANALE O TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE .

5 VA RILEVATO , TUTTAVIA , CHE TALE INCOMPATIBILITA SUSSISTE FIN DAL 1O GENNAIO 1962 IN FORZA DELL ' ART . 16 DEL TRATTATO , NORMA CHE OBBLIGA GLI STATI MEMBRI AD ABOLIRE FRA LORO , AL PIU TARDI ALLA FINE DELLA PRIMA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO , I DAZI DOGANALI ALL ' ESPORTAZIONE E LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE .

6 E QUINDI ACCERTATO CHE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DI CUI , CON NOTE D ' IMPOSTA 7 LUGLIO E 19 SETTEMBRE 1969 E CON NOTA RIEPILOGATIVA 8 LUGLIO 1971 , VENIVA RICHIESTO IL PAGAMENTO DA PARTE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , ERA IN CONTRASTO COL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 16 DEL TRATTATO .

7 DETTI TRIBUTI VENIVANO TUTTAVIA VERSATI DALLA DITTA INTERESSATA , LA QUALE , SOSTENENDO DI AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO PER ERRORE , NE CHIEDE , DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , IL RIMBORSO MEDIANTE COMPENSAZIONE .

8 LA PRODUKTSCHAP SOSTIENE CHE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , NON AVENDO IMPUGNATO ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLE RELATIVE NORME INTERNE LE NOTE D ' IMPOSTA E LA NOTA RIEPILOGATIVA NOTIFICATELE , NON PUO PIU CONTESTARE LA LEGITTIMITA DEI TRIBUTI IN QUESTIONE , NE PRETENDERNE IL RIMBORSO .

9 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE ASSUME , DA PARTE SUA , CHE LA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO IMPLICA CHE SIA POSTO NEL NULLA QUALSIASI ATTO CON QUESTO CONTRASTANTE , E CH ' ESSA ATTRICE DISPONE QUINDI , DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI , TENUTI A TUTELARE I DIRITTI SPETTANTILE IN FORZA DELL ' ART . 16 , DI UN ' AZIONE AUTONOMA , SOTTRATTA ALLE LIMITAZIONI CONTEMPLATE DALLE NORME NAZIONALI , LIMITAZIONI DALLE QUALI POSSA RISULTARE MENOMATO L ' IMPATTO DELL ' EFFICACIA DIRETTA DI TALE NORMA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI .

10 LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE A QUO RIGUARDA , PERCIO , IL SE LE MODALITA DI ESERCIZIO - IN OGNI CASO , QUANTO AI TERMINI D ' IMPUGNAZIONE - DELLE AZIONI GIUDIZIALI INTESE A GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI SPETTANTI AI SINGOLI IN FORZA DELL ' EFFICACIA DIRETTA DI UNA NORMA COMUNITARIA - NELLA FATTISPECIE , DELL ' ART . 16 DEL TRATTATO E DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 234/68 - SIANO DISCIPLINATE DAL DIRITTO INTERNO DELLO STATO MEMBRO IN CUI TALI AZIONI VENGANO ESPERITE , OVVERO SIANO RETTE , IN MODO AUTONOMO ED ESCLUSIVO , DAL DIRITTO COMUNITARIO .

11 TANTO IL DIVIETO SANCITO DALL ' ART . 16 DEL TRATTATO QUANTO QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 234/68 HANNO EFFICACIA DIRETTA ED ATTRIBUISCONO AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

12 PERCIO , SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE , ENUNCIATO DALL ' ART . 5 DEL TRATTATO , E AI GIUDICI NAZIONALI CHE E AFFIDATO IL COMPITO DI GARANTIRE LA TUTELA GIURISDIZIONALE SPETTANTE AI SINGOLI IN FORZA DELLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO AVENTI EFFICACIA DIRETTA .

13 CONSEGUENTEMENTE , IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA COMUNITARIA , E L ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO DI CIASCUNO STATO MEMBRO CHE DESIGNA IL GIUDICE COMPETENTE E STABILISCE LE MODALITA PROCEDURALI DELLE AZIONI GIUDIZIALI INTESE A GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI SPETTANTI AI SINGOLI IN FORZA DELLE NORME COMUNITARIE AVENTI EFFICACIA DIRETTA , MODALITA CHE NON POSSONO , BENINTESO , ESSERE MENO FAVOREVOLI DI QUELLE RELATIVE AD ANALOGHE AZIONI DEL SISTEMA PROCESSUALE NAZIONALE .

14 GLI ARTT . 100-102 E 235 DEL TRATTATO CONSENTONO , EVENTUALMENTE , DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER OVVIARE ALLE DIVERGENZE FRA LE RELATIVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE DEI VARI STATI MEMBRI , QUALORA TALI DIVERGENZE RISULTASSERO ATTE A PROVOCARE DISTORSIONI O A NUOCERE AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE .

15 IN ASSENZA DI SIFFATTI PROVVEDIMENTI DI ARMONIZZAZIONE , I DIRITTI ATTRIBUITI DALLE NORME COMUNITARIE DEVONO ESSERE ESERCITATI , DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI , SECONDO LE MODALITA STABILITE DALLE NORME INTERNE .

16 UNA DIVERSA SOLUZIONE SAREBBE POSSIBILE SOLTANTO QUALORA TALI MODALITA E TERMINI RENDESSERO , IN PRATICA , IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE .

17 CIO NON SI VERIFICA NEL CASO DELLA FISSAZIONE DI RAGIONEVOLI TERMINI D ' IMPUGNAZIONE , A PENA DI DECADENZA .

18 LA FISSAZIONE DI TERMINI DEL GENERE , PER QUANTO RIGUARDA LE IMPUGNAZIONI IN MATERIA FISCALE , COSTITUISCE INFATTI APPLICAZIONE DEL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO , A TUTELA SIA DEL CONTRIBUENTE , SIA DELL ' AMMINISTRAZIONE INTERESSATA .

19 LA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , ALLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , QUESTO NON VIETA DI OPPORRE A COLORO CHE IMPUGNANO DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI , PER INCOMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO , UN PROVVEDIMENTO DELL ' AMMINISTRAZIONE NAZIONALE , IL MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE CONTEMPLATO DALLE NORME INTERNE , A CONDIZIONE CHE LE MODALITA PROCEDURALI DELL ' AZIONE GIUDIZIALE NON SIANO MENO FAVOREVOLI DI QUELLE RELATIVE AD ANALOGHE AZIONI DEL SISTEMA PROCESSUALE NAZIONALE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

20 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

21 NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN CON ORDINANZA 25 MAGGIO 1976 , AFFERMA PER DIRITTO :

ALLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , QUESTO NON VIETA DI OPPORRE , A COLORO CHE IMPUGNANO DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI , PER INCOMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO , UN PROVVEDIMENTO DELL ' AMMINISTRAZIONE NAZIONALE , IL MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE CONTEMPLATO DALLE NORME INTERNE , A CONDIZIONE CHE LE MODALITA PROCEDURALI DELL ' AZIONE GIUDIZIALE NON SIANO MENO FAVOREVOLI DI QUELLE RELATIVE AD ANALOGHE AZIONI DEL SISTEMA PROCESSUALE NAZIONALE .

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