This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61975CO0003
Order of the President of the Court of 16 January 1975. # Johnson & Firth Brown Ltd v Commission of the European Communities. # Case 3-75 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 1975.
Johnson & Firth Brown Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 3-75 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 1975.
Johnson & Firth Brown Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 3-75 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1975 -00001
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:3
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 16 GENNAIO 1975. - JOHNSON ET FIRTH BROWN LTD. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 3/75 R.
raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 00001
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
NEL PROCEDIMENTO 3-75 R,
JOHNSON AND FIRTH BROWN LTD . DI SMITHFIELD HOUSE, BLONK STREET, SHEFFIELD - CON GLI AVVOCATI PETER WEBSTER, QUEEN' S COUNSEL, DEL FORO DI LONDRA; FRANCIS JACOBS, BARRISTER, DEL FORO DI LONDRA; E DAVID F . HALL, SOLICITOR IN LONDRA, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO GLI AVVOCATI ELVINGER E HOSS, 84, GRAND'RUE, ISTANTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, 200, RUE DE LA LOI, BRUXELLES, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . D . R . GILMOUR E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PIERRE LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL, RESISTENTE,
E
HAMBROS BANK LTD . E JESSEL SECURITIES LTD . - CON GLI AVVOCATI RICHARD YORK, QUEEN'S COUNSEL; KONRAD SCHIEMANN, BARRISTER, ENTRAMBI DEL FORO DI LONDRA; E MICHAEL LEE, SOLICITOR IN LONDRA, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO GLI AVVOCATI WALTER E LOESCH, 2, RUE GOETHE,
NONCHE BRITISH STEEL CORPORATION - CON GLI AVVOCATI MARK WALLER, BARRISTER, DEL FORO DI LONDRA, E LAWRENCE COLLINS, SOLICITOR IN LONDRA, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . E . ARENDT, 34 B, RUE PHILIPPE II, INTERVENIENTI,
1 BENCHE ALCUNI DEI MOTIVI SU CUI POGGIA IL RICORSO NON APPAIANO, A PRIMA VISTA, MANIFESTAMENTE INFONDATI E NON CONSENTANO QUINDI DI RESPINGERE LA PRESENTE ISTANZA PER L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI, L' ACCOGLIMENTO DELLA MEDESIMA E PERALTRO SUBORDINATO AD UN ULTERIORE REQUISITO, E PRECISAMENTE ALL' EFFETTIVA URGENZA DEI PROVVEDIMENTI RICHIESTI .
2 SOTTO QUESTO ASPETTO, CON LA INVOCATA SOSPENSIONE D' EFFICACIA DELL' ATTO IMPUGNATO SI VUOLE EVITARE CHE, OVE ESSO VENGA SUCCESSIVAMENTE ANNULLATO DALLA CORTE, LA JFB POSSA AVER SUBITO NEL FRATTEMPO UN DANNO IRREPARABILE .
3 L' ACCOGLIMENTO DELL' ISTANZA ARRECHEREBBE AI CREDITORI DELLA JSL, CHE VANTANO DIRITTI SU UNA RILEVANTE MASSA D' AZIONI DELLA JFB, UN DANNO ALMENO ALTRETTANTO GRAVE ED IRREPARABILE QUANTO QUELLO TEMUTO DALLA JFB STESSA .
4 I CREDITORI INFATTI HANNO TUTTO L' INTERESSE A VENDERE IL PIU PRESTO POSSIBILE LE AZIONI CHE COSTITUISCONO LA LORO GARANZIA, MA NON POTREBBERO FARLO SE VENISSE SOSPESA L' EFFICACIA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DECISIONE NEI CONFRONTI DELLA QUALE LA PROPOSIZIONE D' UN RICORSO NON HA IN DEFINITIVA, AI SENSI DELL' ART . 39 DEL TRATTATO CECA, EFFETTO SOSPENSIVO .
5 LA DOMANDA VOLTA AD OTTENERE CHE SIA SOSPESA L' EFFICACIA DELLA PREDETTA DECISIONE VA PERCIO' RESPINTA .
6 RIMANE TUTTAVIA NECESSARIO LIMITARE I DANNI CHE LA JFB POTREBBE SUBIRE IN CONSEGUENZA DELL' EFFICACIA PROVVISORIA DELLA DECISIONE SE, A MOTIVO DELL' ASSUNZIONE DEL CONTROLLO DA PARTE DELLA BSC, LA CORTE NON FOSSE PIU IN GRADO DI PRONUNZIARSI SULLA DOMANDA PRINCIPALE O SE L' ASSUNZIONE DEL CONTROLLO PORTASSE CON SE IMPORTANTI DECISIONI CIRCA IL FUTURO DELL' IMPRESA .
7 E' PERTANTO OPPORTUNO SUBORDINARE L' EFFICACIA DELLA DECISIONE IMPUGNATA A DUE CONDIZIONI, CON LE QUALI SI VUOLE MANTENERE IL PIU POSSIBILE IMMUTATA, NELL' INTERESSE DELLE PARTI, L' ATTUALE SITUAZIONE FINO ALLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA NELLA CAUSA PRINCIPALE . LE DUE CONDIZIONI CONSISTONO : 1 ) NEL NON ESERCIZIO DA PARTE DELLA BSC DEL DIRITTO DI VOTO COLLEGATO ALLE AZIONI JFB CH' ESSA AVRA EVENTUALMENTE ACQUISTATO; 2 ) NELLA SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA DELL' ART . 2, N . 1, DELLA DECISIONE FINO ALLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA .
8 TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE, APPARE OPPORTUNO RISERVARE LE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
STATUENDO IN VIA PROVVISORIA,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE
COSI' PROVVEDE :
1 ) L' ISTANZA VOLTA AD OTTENERE CHE SIA SOSPESA L' EFFICACIA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 5 DICEMBRE 1974 ( COM . 74 - 2087 ) E RESPINTA .
2 ) L' EFFICACIA DELLA DECISIONE IMPUGNATA VIENE TUTTAVIA SOTTOPOSTA, FINCHE NON SARA STATA EMANATA LA SENTENZA NELLA CAUSA PRINCIPALE, A DUE CONDIZIONI :
- IL NON ESERCIZIO DA PARTE DELLA BSC DEL DIRITTO DI VOTO COLLEGATO ALLE AZIONI JFB CH' ESSA AVRA EVENTUALMENTE ACQUISTATO;
- LA SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA DELL' ART . 2, N . 1, DELLA DECISIONE .
3 ) LE SPESE SONO RISERVATE .