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Document 61974CJ0089

Sentenza della Corte del 30 settembre 1975.
Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux contro Robert Jean Arnaud ed altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Bordeaux - Francia.
Presunzione di arricchimento del vino.
Cause riunite 89-74, 18 e 19-75.

Raccolta della Giurisprudenza 1975 -01023

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:118

61974J0089

SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 SETTEMBRE 1975. - PROCURATORE GENERALE PRESSO LA COUR D'APPEL BORDEAUX CONTRO ROBERT JEAN ARNAUD ED ALTRI. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR D'APPEL BORDEAUX). - CAUSE RIUNITE 89/74, 18 E 19/75.

raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 01023
edizione speciale greca pagina 00305
edizione speciale portoghese pagina 00349


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - VINO - IMPORTAZIONE - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE - CONTROLLO NAZIONALE - AGGIUNTA DI ALCOL - PRESUNZIONE - METODO D' ANALISI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI

( TRATTATO CEE, ART . 30; REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NN . 816/70 E 817/70; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1539/71 )

Massima


A NORMA DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA ATTUALMENTE IN VIGORE, UNO STATO MEMBRO PUO' UTILIZZARE, QUALE MISURA DI CONTROLLO INTERNA, UNA PRESUNZIONE LEGALE DI ARRICCHIMENTO FONDATA SUL RAPPORTO FRA ALCOL ED ESTRATTO SECCO DETERMINATO MEDIANTE IL METODO " A 100 ) ", PURCHE TALE PRESUNZIONE CONSENTA LA PROVA CONTRARIA E VENGA APPLICATA IN MANIERA DA NON SFAVORIRE, DI DIRITTO O DI FATTO, I VINI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE 89-74, 18 E 19-75,

AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA COUR D' APPEL DI BORDEAUX NEI PROCEDIMENTI PENALI DINANZI AD ESSA PENDENTI FRA

IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA COUR D'APPEL DI BORDEAUX

E

1 . ROBERT JEAN ARNAUD, RESIDENTE A TEUILLAC ( GIRONDE ), IMPUTATO,

( CAUSA 89-74 )

2 . CLAUDE CAMILLE RABY, RESIDENTE A VIGNONET ( GIRONDE ), IMPUTATO,

NONCHE

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D' ORIGINE, CON SEDE A PARIGI, PARTE CIVILE,

SYNDICAT GIRONDIN DE DEFENSE CONTRE LA FRAUDE, CON SEDE A BORDEAUX, PARTE CIVILE,

LIGUE DES VITICULTEURS DE LA GIRONDE, CON SEDE A BORDEAUX, PARTE CIVILE,

( CAUSA 18-75 )

3 . ROGER GALLET, RESIDENTE A CAPIAN ( GIRONDE ), IMPUTATO,

NONCHE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE IMPOSTE, RESIDENTE A BORDEAUX, PARTE CIVILE,

LIGUE DES VITICULTEURS DE LA GIRONDE, CON SEDE A BORDEAUX, PARTE CIVILE,

( CAUSA 19-75 )

Oggetto della causa


DOMANDE VERTENTI, IN RELAZIONE AD UNA PRESUNZIONE DI ARRICCHIMENTO ALCOLICO STABILITA DALLA LEGGE FRANCESE, SULL' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 28 APRILE 1970, N . 816, RELATIVO A DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( GU N . L 99, PAG . 1 ), E 28 APRILE 1970, N . 817, CHE STABILISCE DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI VINI DI QUALITA PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE ( GU N . L 99, PAG . 20 ), NONCHE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 19 LUGLIO 1971, N . 1539, CHE DETERMINA I METODI DI ANALISI COMUNITARI APPLICABILI NEL SETTORE DEL VINO ( GU N . L 163, PAG . 41 ),

Motivazione della sentenza


1 CON PROVVEDIMENTI 22 MAGGIO 1974, PERVENUTI IN CANCELLERIA IL 7 NOVEMBRE 1974 ( CAUSA 89-74 ) E L' 11 FEBBRAIO 1975 ( CAUSE 18 E 19-75 ), LA COUR D' APPEL DI BORDEAUX HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, TALUNE QUESTIONI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 28 APRILE 1970, N . 816, " RELATIVO A DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO " ( GU N . L 99, PAG . 1 ) E N . 817 " CHE STABILISCE DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI VINI DI QUALITA PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE " ( GU N . L 99, PAG . 20 ), NONCHE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 19 LUGLIO 1971, N . 1539, " CHE DETERMINA I METODI D' ANALISI COMUNITARI APPLICABILI NEL SETTORE DEL VINO " ( GU N . L 163, PAG . 41 ).

2 POICHE LE TRE CAUSE HANNO IL MEDESIMO OGGETTO, E OPPORTUNO STATUIRE SU DI ESSE CON UN' UNICA SENTENZA .

3/4 COME RISULTA DAI PROVVEDIMENTI DI RINVIO, LE QUESTIONI SUDDETTE SONO STATE PRESENTATE IN OCCASIONE DI CAUSE PENALI A CARICO DI TALUNI VITICOLTORI FRANCESI ACCUSATI, IN PARTICOLARE, DI AVER ARRICCHITO ILLECITAMENTE ALCUNI QUANTITATIVI DI VINO ROSSO .

TALE IMPUTAZIONE E FONDATA SULL' ART . 8 DEL " CODE DU VIN " CHE, RICALCANDO IL DECRETO 19 APRILE 1898, STABILISCE UNA PRESUNZIONE DI ARRICCHIMENTO PER I VINI ROSSI AVENTI UN RAPPORTO FRA ALCOL ED ESTRATTO RIDOTTO SUPERIORE A 4,6, ED I VINI BIANCHI IN CUI TALE RAPPORTO E SUPERIORE A 6,5 . QUESTI VALORI POSSONO ESSERE MODIFICATI PER TENER CONTO DI PARTICOLARI METODI DI VINIFICAZIONE .

5 IL GIUDICE A QUO CHIEDE, IN SOSTANZA, SE LA DISCIPLINA COMUNITARIA VIGENTE NEL SETTORE VITIVINICOLO CONSENTA AGLI STATI MEMBRI DI APPLICARE UNA PRESUNZIONE LEGALE DI ARRICCHIMENTO COME QUELLA STABILITA DALL' ART . 8 DEL " CODE DU VIN " FRANCESE .

6 IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 816/70, TALUNE PRATICHE ENOLOGICHE, QUALI L' AUMENTO DELLA GRADAZIONE ALCOLICA MEDIANTE VINIFICAZIONE, L' ACIDIFICAZIONE, LA DISACIDIFICAZIONE, NONCHE LA DOLCIFICAZIONE, POSSONO ESSERE AUTORIZZATE SOLO IN PRESENZA DEI REQUISITI SPECIFICATI DAGLI ARTT . 18-21; L' AGGIUNTA DI ALCOL AL VINO E INVECE VIETATA DALL' ART . 25 .

7/9 L' ART . 39 BIS, CON CUI L' ART . 12 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 12 DICEMBRE 1972, N . 2680, HA INTEGRATO IL REGOLAMENTO N . 816/70, AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI IDONEI A GARANTIRE L' OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE .

TALE NORMA, PERALTRO, CONFERMA, ATTRIBUENDOGLI UN CARATTERE GENERALE, L' ART . 9 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 5 AGOSTO 1970, N . 1594, IN FORZA DEL QUALE, FINO ALL' EMANAZIONE DI UNA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA, GLI STATI MEMBRI ADOTTANO OGNI PROVVEDIMENTO NECESSARIO A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO, DI ACIDIFICAZIONE E DI DISACIDIFICAZIONE .

NE DERIVA CHE GLI STATI MEMBRI SONO OBBLIGATI AD ADOTTARE EFFICACI MISURE DI CONTROLLO PUR CONSERVANDO, NEI LIMITI SEGNATI DA ALTRE NORME COMUNITARIE, LA FACOLTA DI SCEGLIERE I METODI CHE ESSI RITENGONO IDONEI A TAL FINE .

10/12 PERTANTO, QUANDO UNO STATO MEMBRO ADOTTA O MANTIENE IN VIGORE, AL FINE DI SCOPRIRE UN EVENTUALE ARRICCHIMENTO ILLEGALE, UNA PRAESUMPTIO JURIS DI ARRICCHIMENTO FONDATA, COM'E IL CASO DELL' ART . 8 DEL " CODE DU VIN ", SUL RAPPORTO ALCOL-ESTRATTO SECCO, OCCORRE STABILIRE SE SI SIA IN PRESENZA DI UNA MISURA DI CONTROLLO SCELTA IN FORZA DEL POTERE DISCREZIONALE ATTRIBUITO AGLI STATI MEMBRI, OPPURE DI UNA NORMA ANALITICA CHE POTREBBE ESSERE INCOMPATIBILE CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA .

UNA SIFFATTA PRAESUMPTIO JURIS COSTITUISCE UNA MISURA DI CONTROLLO E NON GIA UNA NORMA ANALITICA IN QUANTO NON E ASSOLUTA, MA AMMETTE LA PROVA CONTRARIA .

DEVE PERTANTO CONCLUDERSI CHE, IN FORZA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE, UNO STATO MEMBRO PUO' IN LINEA DI PRINCIPIO FAR RICORSO AD UNA PRESUNZIONE LEGALE QUALE MISURA DI CONTROLLO DIRETTA AD ACCERTARE UN EVENTUALE ARRICCHIMENTO ILLEGALE .

13/16 TUTTAVIA, UNA PRESUNZIONE LEGALE DI ARRICCHIMENTO NON COSTITUIREBBE UNA MISURA INTERNA DI CONTROLLO AMMISSIBILE SE FOSSE, IN PRATICA, DIRETTA A SFAVORIRE I VINI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI E COSTITUISSE, IN TAL MODO, UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA, VIETATA DALL' ART . 30 DEL TRATTATO CEE E DALL' ART . 31, N . 1, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO N . 816/70 .

COSI' SAREBBE, PER ESEMPIO, SE PER QUANTO CONCERNE I VINI IMPORTATI DA UN ALTRO STATO MEMBRO E PER QUANTO RIGUARDA IL PRODOTTO NAZIONALE NON SUSSISTESSERO, DI DIRITTO O DI FATTO, LE MEDESIME POSSIBILITA DI INFIRMARE LA PRESUNZIONE .

COSI' SAREBBE, DEL PARI, SE L' APPLICAZIONE DELLA NORMA INTERNA IN QUESTIONE AVESSE COME UNICA CONSEGUENZA DI INVERTIRE L' ONERE DELLA PROVA RELATIVA ALLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE DELLA FATTISPECIE, E SE NON FOSSE CONSENTITO DI INFIRMARE LA PRESUNZIONE DI ARRICCHIMENTO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI ELEMENTI RELATIVI ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE DELLA ZONA DI PRODUZIONE, AI METODI DI VINIFICAZIONE ED AGLI ALTRI FATTORI DI CARATTERE GENERALE CHE INFLUENZANO IL RAPPORTO FRA ALCOL ED ESTRATTO SECCO .

TALE VALUTAZIONE SPETTA IN PRIMO LUOGO AL GIUDICE NAZIONALE .

17/19 E' OPPORTUNO, INOLTRE, ACCERTARE SE LA NORMATIVA COMUNITARIA RELATIVA AI METODI DI ANALISI DEL VINO OSTI ALL' APPLICAZIONE, IN UNO STATO MEMBRO, DI UNA MISURA DI CONTROLLO FONDATA SU UNA PRESUNZIONE DI ARRICCHIMENTO CHE SCATTA OGNI QUAL VOLTA IL RAPPORTO FRA ALCOL ED ESTRATTO SECCO RISULTI SUPERIORE A DETERMINATI VALORI .

IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 19 LUGLIO 1971, N . 1539 " CHE DETERMINA I METODI D' ANALISI COMUNITARI APPLICABILI NEL SETTORE DEL VINO ", ENTRATO IN VIGORE IL 1 ) SETTEMBRE 1971, DISPONE NELL' ART . 1 CHE I METODI DI ANALISI " PER L' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI ( CEE ) N . 816/70 E N . 817/70 " SONO QUELLI DESCRITTI NELL' ALLEGATO .

IL PUNTO 3 DELL' ALLEGATO PRECISA CHE " L' ESTRATTO SECCO TOTALE E DETERMINATO PER DENSIMETRIA E CALCOLATO INDIRETTAMENTE SULLA BASE DEL VALORE DELLA DENSITA DEL RESIDUO SENZA ALCOLE ".

20/23 ALLO SCOPO DI STABILIRE SE IL SUDDETTO METODO D' ANALISI SIA OBBLIGATORIO, E QUINDI OPPORTUNO ACCERTARE IN PRIMO LUOGO SE LA MISURA INTERNA DI CONTROLLO IN QUESTIONE RIENTRI NELLA SFERA D' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 816/70 O, EVENTUALMENTE, DEL REGOLAMENTO N . 817/70, CONCERNENTE I VINI DI QUALITA PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE, IL QUALE, TUTTAVIA, NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE CHE VIETI L' AGGIUNTA DI ALCOL AL VINO .

A QUESTO PROPOSITO VA RICORDATO CHE IL REGOLAMENTO N . 816/70, PUR LASCIANDO GLI STATI MEMBRI LIBERI DI ADOTTARE LE MISURE DI CONTROLLO CHE ESSI RITENGONO PIU IDONEE, FA LORO OBBLIGO, PERO', DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME RELATIVE ALLE PRATICHE ENOLOGICHE, IVI COMPRESA QUELLA CHE VIETA L' AGGIUNTA DI ALCOL AL VINO .

INFATTI IL REGOLAMENTO 12 DICEMBRE 1972, N . 2680, ENTRATO IN VIGORE IL 1 ) GENNAIO 1973, HA INTEGRATO IL REGOLAMENTO N . 816/70 CON L' ART . 39 BIS, IL QUALE DISPONE CHE " GLI STATI MEMBRI ADOTTANO TUTTE LE MISURE ATTE A FAR RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ".

SE NE DEVE CONCLUDERE CHE UNA MISURA INTERNA DI CONTROLLO MIRANTE A SCOPRIRE L' EVENTUALE ADULTERAZIONE DEL VINO MEDIANTE AGGIUNTA DI ALCOL - PRATICA VIETATA DAL DIRITTO COMUNITARIO - RIENTRA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 816/70 E, DI CONSEGUENZA, IN QUELLA DEL REGOLAMENTO N . 1539/71, CONCERNENTE I METODI D' ANALISI .

24/29 PER RISOLVERE LA QUESTIONE DEL GIUDICE A QUO, E TUTTAVIA OPPORTUNO ACCERTARE ANCORA SE UNA PRAESUMPTIO JURIS FONDATA SUL RAPPORTO ALCOL-ESTRATTO SECCO RISULTI EFFICACE IN PRATICA SE, PER DETERMINARE L' ESTRATTO SECCO TOTALE, SI PUO' FAR RICORSO AL SOLO METODO DENSIMETRICO PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO N . 1539/71 .

LA PRESUNZIONE IN CAUSA RIPOSA SU DI UN PRINCIPIO ENOLOGICO DETTATO DALL' ESPERIENZA, IN VIRTU DEL QUALE NEL VINO DERIVATO DALLA FERMENTAZIONE NATURALE DELL' UVA ESISTE UN DETERMINATO RAPPORTO FRA IL PESO DELL' ALCOL ED IL PESO DELL' ESTRATTO SECCO RIDOTTO .

PARE CHE LA NOZIONE DI ESTRATTO SECCO RIDOTTO, DI CUI E QUESTIONE NEL PRESENTE CONTESTO, DIFFERISCA DA QUELLA DI ESTRATTO SECCO TOTALE CONTEMPLATA DALLA NORMATIVA COMUNITARIA NON SOLO PER L' ASSENZA DI DETERMINATE SOSTANZE, MA ANCHE IN QUANTO L' ESTRATTO SECCO RIDOTTO PUO' ESSERE DETERMINATO UNICAMENTE ATTRAVERSO IL METODO C.D . " A 100 ) ".

IN EFFETTI, SEMBRA CHE L' ESTRATTO SECCO RIDOTTO NON POSSA VENIR CALCOLATO MEDIANTE ALTRI METODI D' ANALISI - E, IN PARTICOLARE, MEDIANTE IL METODO DENSIMETRICO - E CHE L' ESPERIENZA ABBIA DIMOSTRATO L' IMPOSSIBILITA DI STABILIRE UN RAPPORTO DI EQUIVALENZA FRA I VALORI DELL' ESTRATTO SECCO OTTENUTI MEDIANTE GLI ALTRI METODI E QUELLI OTTENUTI COL METODO " A 100 ) ".

NONOSTANTE LE CRITICHE MOSSE A TALE METODO DA ENOLOGI ED OPERATORI DEL SETTORE VITIVINICOLO, ESSO RAPPRESENTA TUTTAVIA L' UNICO METODO IDONEO AI FINI DELL' APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE LEGALE DI ARRICCHIMENTO .

TALE PRESUNZIONE RISULTEREBBE QUINDI INOPERANTE SE FOSSE OBBLIGATORIO L' USO DEL METODO DENSIMETRICO AD ESCLUSIONE DI QUELLO " A 100 ) "; TUTTAVIA QUEST' ULTIMO METODO DEV' ESSERE APPLICATO CON CAUTELA .

30/32 L' USO DEL METODO DENSIMETRICO CONTEMPLATO DAL DIRITTO COMUNITARIO NON E FINE A SE STESSO, MA COSTITUISCE UNO STRUMENTO INTESO A GARANTIRE L' OSSERVANZA DELLE NORME COMUNITARIE CHE DISCIPLINANO LE PRATICHE ENOLOGICHE E TUTELANO LA QUALITA DEL VINO .

IN ASSENZA DI MISURE DI CONTROLLO COMUNITARIE SAREBBE PERTANTO CONTRARIO ALLO SCOPO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA IMPORRE L' USO DEL METODO SUDDETTO CON LA CONSEGUENZA DI RENDERE INOPERANTE L' UNICA MISURA DI CONTROLLO ATTUALMENTE IDONEA A SCOPRIRE L' ARRICCHIMENTO ILLECITO DEL VINO .

DEVE QUINDI CONCLUDERSI CHE, IN ATTESA CHE VENGANO ELABORATI METODI PIU EFFICACI, LA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE NEL SETTORE VITIVINICOLO NON OSTA A CHE GLI STATI MEMBRI UTILIZZINO IL METODO " A 100 ) " PER DETERMINARE L' ESTRATTO SECCO DEL VINO AI FINI DELL' APPLICAZIONE DI UNA PRESUNZIONE LEGALE DI ARRICCHIMENTO FONDATA SUL RAPPORTO ALCOL-ESTRATTO SECCO .

Decisione relativa alle spese


33/34 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO FRANCESE, DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLE CAUSE PRINCIPALI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLE CAUSE PENDENTI DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo


LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COUR D' APPEL DI BORDEAUX CON PROVVEDIMENTI 22 MAGGIO 1974, AFFERMA PER DIRITTO :

I REGOLAMENTI NN . 816/70, 817/70 E 1539/71 VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE :

A NORMA DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA ATTUALMENTE IN VIGORE, UNO STATO MEMBRO PUO' UTILIZZARE, QUALE MISURA DI CONTROLLO INTERNA, UNA PRESUNZIONE LEGALE DI ARRICCHIMENTO FONDATA SUL RAPPORTO FRA ALCOL ED ESTRATTO SECCO DETERMINATO MEDIANTE IL METODO " A 100 ) ", PURCHE TALE PRESUNZIONE CONSENTA LA PROVA CONTRARIA E VENGA APPLICATA IN MANIERA DA NON SFAVORIRE, DI DIRITTO O DI FATTO, I VINI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI .

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