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Document 61974CJ0068

Sentenza della Corte del 29 gennaio 1975.
Angelo Alaimo contro Préfet du Rhône.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal administratif de Lyon - Francia.
Causa 68-74.

Raccolta della Giurisprudenza 1975 -00109

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:11

61974J0068

SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 GENNAIO 1975. - ANGELO ALAIMO CONTRO PREFET DU RHONE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DI LIONE). - CAUSA 68/74.

raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 00109
edizione speciale greca pagina 00051
edizione speciale portoghese pagina 00055


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI - CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO - ATTIVITA LAVORATIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO - FIGLI - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMMISSIONE ALLE STESSE CONDIZIONI PREVISTE PER I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE - PORTATA DI TALE PRINCIPIO

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68, ART . 12, 1 ) COMMA )

Massima


STABILENDO CHE I FIGLI DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO, CHE LAVORI O ABBIA LAVORATO SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO, SONO AMMESSI A FREQUENTARE LE SCUOLE " ALLE STESSE CONDIZIONI PREVISTE PER I CITTADINI " DEL PAESE OSPITANTE, L' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 GARANTISCE AGLI STUDENTI DI TUTTI I PAESI MEMBRI LA ASSOLUTA PARITA DI FREQUENZA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 68-74,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI LIONE, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

ANGELO ALAIMO,

E

PREFETTO DEL DIP . DEL RODANO,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 12 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU 19 OTTOBRE 1968, N . L 257 ),

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 5 SETTEMBRE 1974, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 DELLO STESSO MESE, IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI LIONE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, UNA QUESTIONE CONCERNENTE L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 12 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 257 ).

2 DAL FASCICOLO RISULTA CHE L' ATTORE NELLA CAUSA DI MERITO HA CHIESTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL PREFETTO DEL RODANO, CON CUI VENIVA RESPINTA LA RICHIESTA DI UNA BORSA DI STUDIO DIPARTIMENTALE A FAVORE DELLA PROPRIA FIGLIA, PER IL FATTO CHE " IL CONSIGLIO GENERALE DEL DIP . DEL RODANO ... HA DECISO DI LIMITARNE LA CONCESSIONE AI SOLI STUDENTI DI NAZIONALITA FRANCESE ".

3 POSTO CHE L' ART . 12 SUMMENZIONATO DISPONE CHE " I FIGLI DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO, CHE SIA O SIA STATO OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO, SONO AMMESSI A FREQUENTARE I CORSI DI INSEGNAMENTO GENERALE, DI APPRENDISTATO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLE STESSE CONDIZIONI PREVISTE PER I CITTADINI DI TALE STATO, SE I FIGLI STESSI VI RISIEDONO ", SI CHIEDE SE QUESTA PARITA DI TRATTAMENTO SI LIMITI ALLA POSSIBILITA DI FREQUENTARE GLI ISTITUTI SCOLASTICI O SI ESTENDA A TUTTI I DIRITTI CONNESSI CON LA FREQUENZA .

4 DAL QUINTO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 SI DESUME CHE ESSO E STATO ADOTTATO FRA L' ALTRO PER IL FATTO " CHE IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE RICHIEDE, PERCHE ESSO POSSA ESSERE ESERCITATO IN CONDIZIONI OBIETTIVE DI LIBERTA E DI DIGNITA, ... CHE SIANO ANCHE ELIMINATI GLI OSTACOLI CHE SI OPPONGONO ALLA MOBILITA DEI LAVORATORI, SPECIE PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO PER IL LAVORATORE DI FARSI RAGGIUNGERE DALLA FAMIGLIA E LE CONDIZIONI D' INTEGRAZIONE DELLA FAMIGLIA NELLA SOCIETA DEL PAESE OSPITANTE ".

5 DALLA SENTENZA DELLA CORTE 3 LUGLIO 1974 NELLA CAUSA 9-74 ( RACCOLTA 1974, PAG . 773 ) SI CONCLUDE CHE QUESTA INTEGRAZIONE IMPLICA CHE ANCHE IL FIGLIO DI UN LAVORATORE, CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO, POSSA CONTINUARE GLI STUDI, ALLA STESSA STREGUA DEI CITTADINI DEL PAESE OSPITANTE, FRUENDO DEI VANTAGGI PREVISTI DALLE LEGGI INTERNE DI QUESTO PAESE PER GLI STUDENTI MERITEVOLI .

6 NELLA SENTENZA E STATO AFFERMATO PER DIRITTO CHE " L' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 SI RIFERISCE NON SOLO ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE, MA, IN GENERALE, A TUTTI I PROVVEDIMENTI MIRANTI A FACILITARE LA FREQUENZA ALL' INSEGNAMENTO ".

7 IL PRESENTE PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO UN CASO ANALOGO NON HA MESSO IN LUCE ALCUNA CIRCOSTANZA DI FATTO O DI DIRITTO ATTA AD INDURRE AD UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DI TALE DISPOSIZIONE .

8 IL QUESITO VA QUINDI RISOLTO NEL SENSO CHE L' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE GARANTISCE AGLI STUDENTI DI TUTTI I PAESI MEMBRI LA PARITA ASSOLUTA DI FREQUENZA E NON SOLO L' ACCESSO INDISCRIMINATO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI .

Decisione relativa alle spese


9/10 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo


LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI LIONE CON SENTENZA 8 SETTEMBRE 1974, AFFERMA PER DIRITTO :

L' ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO GARANTISCE AI FIGLI SUMMENZIONATI LA PARITA DI CONDIZIONI DI FREQUENZA SCOLASTICA PER TUTTI GLI ALLIEVI ISCRITTI AD UN ISTITUTO .

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