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Document 61973CJ0187
Judgment of the Court of 28 May 1974. # Odette Callemeyn v Belgian State. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Tournai - Belgium. # Case 187-73.
Sentenza della Corte del 28 maggio 1974.
Odette Callemeyn contro Stato belga.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Tournai - Belgio.
Causa 187-73.
Sentenza della Corte del 28 maggio 1974.
Odette Callemeyn contro Stato belga.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Tournai - Belgio.
Causa 187-73.
Raccolta della Giurisprudenza 1974 -00553
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:57
SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 MAGGIO 1974. - ODETTE CALLEMEYN CONTRO STATO BELGA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL TOURNAI). - CAUSA 187/73.
raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 00553
edizione speciale greca pagina 00303
edizione speciale portoghese pagina 00309
edizione speciale svedese pagina 00301
edizione speciale finlandese pagina 00303
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEI LAVORATORI MIGRANTI - MINORATI - ASSEGNI PREVISTI DALLE LEGGI NAZIONALI - NATURA - PRESTAZIONI AI SENSI DELL' ART . 4, N . 1, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO CEE N . 1408/71 - CRITERI
2 . PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEI LAVORATORI MIGRANTI - REGOLAMENTO N . 1408/71 - ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO 11 . 12 . 1953 CONCERNENTI I REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE - VANTAGGI OFFERTI AGLI INTERESSATI - PREVALENZA
1 . LE PRESTAZIONI DI CUI ALL' ART . 4, N . 1, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N . 1408, INCLUDONO QUELLE PREVISTE DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI SUI SUSSIDI A FAVORE DEI MINORATI FISICI NELLA MISURA IN CUI TALI DISPOSIZIONI CONCERNONO I LAVORATORI AI SENSI DELL' ART . 1, LETT . A ), DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, ED ATTRIBUISCONO LORO UN DIRITTO, LEGALMENTE TUTELATO, A TALI PRESTAZIONI .
2 . NELLA SFERA D' APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE E RATIONE MATERIAE, IL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI SOSTITUISCE ALL' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO CONCERNENTE I REGIMI PREVIDENZIALI CONTRO LA VECCHIAIA, L' INVALIDITA ED A FAVORE DEI SUPERSTITI, STIPULATO A PARIGI L' 11 DICEMBRE 1953, E CONTEMPLATO ALL' ART . 7, N . 1 B ), DEL REGOLAMENTO, QUALORA RISULTI PIU FAVOREVOLE ALL' AVENTE DIRITTO .
NEL PROCEDIMENTO 187-73,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TOURNAI, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
ODETTE CALLEMEYN IN VERBEKE, RESIDENTE IN MOUSCRON ( BELGIO ),
E
STATO BELGA, NELLA PERSONA DEL MINISTRO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, BRUXELLES,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971, N . 1408, " RELATIVO ALL' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL' INTERNO DELLA COMUNITA " ( GU 1971, N . L 149 ), CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ASSEGNI PER I MINORATI,
1/2 CON PROVVEDIMENTO 27 NOVEMBRE 1973, PERVENUTO IN CANCELLERIA IL 7 DICEMBRE 1973, IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TOURNAI HA DEFERITO ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RIGUARDANTI L' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971, N . 1408, RELATIVO ALL' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU 1971, L 149 ). LA CAUSA DI MERITO E STATA ORIGINATA DAL RIFIUTO DELLO STATO BELGA DI ACCORDARE ALL' ATTRICE - CITTADINA FRANCESE, CONIUGATA CON UN CITTADINO BELGA E RESIDENTE IN BELGIO - I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE BELGA 27 GIUGNO 1969 SUI SUSSIDI A FAVORE DEI MINORATI . LA MOTIVAZIONE ADDOTTA E CHE L' INTERESSATA NON PRESENTA TUTTI I REQUISITI STABILITI SIA DA TALE LEGGE, SIA DALL' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO DELL' 11 DICEMBRE 1953, CONCERNENTE I REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE CONTRO LA VECCHIAIA, L' INVALIDITA, ED A FAVORE DEI SUPERSTITI .
3 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE I VANTAGGI CONCESSI DALL' ART . 4 DEL REGOLAMENTO CEE N . 1408/71 INCLUDANO LE PROVVIDENZE PREVISTE DA UNA LEGGE NAZIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI, NELLA MISURA IN CUI TALI PROVVIDENZE CONCERNONO I LAVORATORI .
4/5 IL REGOLAMENTO N . 1408/71, A NORMA DELL' ART . 4, N . 1, SI APPLICA A TUTTE LE LEGISLAZIONI RELATIVE AI SETTORI PREVIDENZIALI, COSI' COME SONO DEFINITE IN TALE DISPOSIZIONE . DAL CANTO SUO, IL N . 4 DELLO STESSO ARTICOLO DISPONE CHE IL REGOLAMENTO NON SI APPLICA " ALL' ASSISTENZA SOCIALE E MEDICA ".
6 ORA, MENTRE PUO' SEMBRARE AUSPICABILE, SUL PIANO DELL' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO, LO STABILIRE UNA NETTA DISTINZIONE FRA I REGIMI LEGISLATIVI CHE RIGUARDANO LA PREVIDENZA E, RISPETTIVAMENTE, L' ASSISTENZA SOCIALE, NON SI PUO' ESCLUDERE L' EVENTUALITA CHE, IN RAGIONE DEL CAMPO D' APPLICAZIONE SOGGETTIVO, DEGLI SCOPI PERSEGUITI E DELLE MODALITA D' ATTUAZIONE, TALUNE LEGISLAZIONI POSSANO RIENTRARE AL TEMPO STESSO NELL' UNA E NELL' ALTRA CATEGORIA, SFUGGENDO COSI' A QUALSIASI CLASSIFICAZIONE GENERALE .
7/8 IN BASE A CERTE CARATTERISTICHE, UNA LEGGE SUI SUSSIDI AI MINORATI FISICI E AFFINE ALLE NORME SULL' ASSISTENZA SOCIALE ( IN PARTICOLARE, PERCHE CONSIDERA LO STATO DI BISOGNO COME CRITERIO ESSENZIALE D' APPLICAZIONE E PRESCINDE DA QUALSIASI CONDIZIONE RELATIVA A DETERMINATI PERIODI DI ATTIVITA LAVORATIVA, D' ISCRIZIONE O DI CONTRIBUZIONE ). D' ALTRA PARTE, DETTA LEGGE PUO' ASSIMILARSI ALLA PREVIDENZA SOCIALE, IN QUANTO, ABBANDONATO IL PRINCIPIO DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE, CARATTERISTICO DELL' ASSISTENZA, ESSA PONE I DESTINATARI IN UNA SITUAZIONE GIURIDICA BEN DEFINITA . DATA L' AMPIEZZA DELLA CERCHIA DEI DESTINATARI, UNA LEGGE DEL GENERE ASSOLVE IN PRATICA UNA DUPLICE FUNZIONE, CONSISTENTE NEL GARANTIRE SIA UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA A PERSONE CHE NON SIANO AFFATTO COPERTE DAL SISTEMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SIA UN REDDITO COMPLEMENTARE AI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INSUFFICIENTI, AFFETTI DA INCAPACITA LAVORATIVA PERMANENTE .
9/10 AI SENSI DELL' ART . 4, N . 1, B ), IL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI APPLICA A TUTTE " LE PRESTAZIONI D' INVALIDITA, COMPRESE QUELLE DIRETTE A CONSERVARE O MIGLIORARE LA CAPACITA DI GUADAGNO ". SECONDO L' ART . 1, LETT . T ), DELLO STESSO REGOLAMENTO, IL TERMINE " PRESTAZIONI " VA INTESO NEL SENSO PIU AMPIO; ESSO DESIGNA QUALSIASI TIPO DI PRESTAZIONE " COMPRESI TUTTI GLI ELEMENTI A CARICO DEI FONDI PUBBLICI, LE MAGGIORAZIONI DI RIVALUTAZIONE O GLI ASSEGNI SUPPLEMENTARI, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III ".
11 COSI', NEI CONFRONTI DI UN LAVORATORE SUBORDINATO O ASSIMILATO, CHE FRUISCA IN UNO STATO MEMBRO DI UNA PENSIONE D' INVALIDITA, UNA LEGGE CHE GARANTISCE AI MINORATI FISICI UN DIRITTO - TUTELATO LEGALMENTE - AGLI " ASSEGNI " RIENTRA, PER QUANTO RIGUARDA TALI CATEGORIE DI LAVORATORI, NELL' AMBITO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DISCIPLINATA DALL' ART . 51 DEL TRATTATO E DALLE NORME DI ATTUAZIONE DI QUESTO ARTICOLO, ANCHE SE LA STESSA QUALIFICAZIONE NON PUO' ESSERE VALIDA PER ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI .
12 LE EVENTUALI DIFFICOLTA - CONNESSE ALL' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA A TALI DISPOSIZIONI - NON POSSONO PREGIUDICARE I DIRITTI SPETTANTI AI LAVORATORI DI CUI ALL' ART . 1, LETT . A ), DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 IN FORZA DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE DELLA COMUNITA .
13 CIO' SI VERIFICA SENZ' ALTRO QUALORA UN LAVORATORE AI SENSI DEL SUDDETTO ART . 1, LETT . A ), SIA GIA COPERTO, IN BASE AD UNA PRECEDENTE ATTIVITA LAVORATIVA, DAL REGIME PREVIDENZIALE DELLO STATO MEMBRO DI CUI SI INVOCA LA LEGISLAZIONE CHE GARANTISCE DEI SUSSIDI A FAVORE DEI MINORATI FISICI .
14 D' ALTRONDE, L' ART . 7, NN . 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU 1968, N . L 257 ), STABILISCE CHE IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO GODE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI, " DEGLI STESSI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI DI CUI FRUISCONO I LAVORATORI NAZIONALI ".
15 ALLA PRIMA QUESTIONE SI DEVE QUINDI RISPONDERE CHE LE PRESTAZIONI DI CUI ALL' ART . 4, N . 1, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N . 1408, INCLUDONO QUELLE PREVISTE DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI SUI SUSSIDI A FAVORE DEI MINORATI FISICI NELLA MISURA IN CUI TALI DISPOSIZIONI CONCERNONO I LAVORATORI AI SENSI DELL' ART . 1, LETT . A ), DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, ED ATTRIBUISCONO LORO UN DIRITTO, LEGALMENTE TUTELATO, A TALI PRESTAZIONI .
16 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE IL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N . 1408 SI SOSTITUISCA ALL' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO CONCERNENTE I REGIMI PREVIDENZIALI CONTRO LA VECCHIAIA, L' INVALIDITA ED A FAVORE DEI SUPERSTITI, STIPULATO A PARIGI L' 11 DICEMBRE 1953, E MENZIONATO ALL' ART . 7 DELLO STESSO REGOLAMENTO, QUALORA RISULTI PIU FAVOREVOLE ALL' AVENTE DIRITTO .
17/18 IL REGOLAMENTO N . 1408/71, SECONDO L' ART . 6, LETT . A ), SOSTITUISCE, " NEL QUADRO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE QUANTO ALLE PERSONE E DEL CAMPO DI APPLICAZIONE QUANTO ALLE MATERIE, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 7, 8 E 46, N . 4, QUALSIASI CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE CHE VINCOLA ESCLUSIVAMENTE DUE O PIU STATI MEMBRI ". IL REGOLAMENTO, INOLTRE ( ART . 7, N . 1 B )), NON PREGIUDICA GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI ACCORDI PROVVISORI EUROPEI DELL' 11 DICEMBRE 1953 IN MATERIA PREVIDENZIALE, STIPULATI FRA GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D' EUROPA .
19/20 D' ALTRA PARTE, L' ART . 5 DEGLI ACCORDI PROVVISORI EUROPEI DISPONE CHE QUESTI NON DEROGANO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI NAZIONALI, DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI O DEGLI ACCORDI BILATERALI O MULTILATERALI CHE RISULTINO PIU FAVOREVOLI AGLI AVENTI DIRITTO . PERTANTO, L' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, IN SOSTITUZIONE DEGLI ACCORDI PROVVISORI EUROPEI, NELLA MISURA IN CUI ESSA RISULTA PIU FAVOREVOLE ALL' AVENTE DIRITTO, NON VIOLA GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI ACCORDI STESSI E QUINDI NON TRASGREDISCE ALL' ART . 7, N . 1, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO .
21 CIO' PREMESSO, SI ARGUISCE CHE, NELLA SFERA D' APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE E RATIONE MATERIAE, IL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI SOSTITUISCE ALL' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO CONCERNENTE I REGIMI PREVIDENZIALI CONTRO LA VECCHIAIA, L' INVALIDITA ED A FAVORE DEI SUPERSTITI, STIPULATO A PARIGI L' 11 DICEMBRE 1953, QUALORA RISULTI PIU FAVOREVOLE ALL' AVENTE DIRITTO .
22/23 LE SPESE SOSTENUTE DALLO STATO BELGA, DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI DEFERITELE DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TOURNAI CON PROVVEDIMENTO 27 NOVEMBRE 1973, AFFERMA PER DIRITTO :
1 ) LE PRESTAZIONI DI CUI ALL' ART . 4, N . 1, LETT . B ), DEL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N . 1408, INCLUDONO QUELLE PREVISTE DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI SUI SUSSIDI A FAVORE DEI MINORATI FISICI NELLA MISURA IN CUI TALI DISPOSIZIONI CONCERNONO I LAVORATORI AI SENSI DELL' ART . 1, LETT . A ), DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, ED ATTRIBUISCONO LORO UN DIRITTO, LEGALMENTE TUTELATO, A TALI PRESTAZIONI .
2 ) NELLA SFERA D' APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE E RATIONE MATERIAE, IL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI SOSTITUISCE ALL' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO CONCERNENTE I REGIMI PREVIDENZIALI CONTRO LA VECCHIAIA, L' INVALIDITA ED A FAVORE DEI SUPERSTITI, STIPULATO A PARIGI L' 11 DICEMBRE 1953 E CONTEMPLATO ALL' ART . 7, N . 1 B ), DEL REGOLAMENTO, QUALORA RISULTI PIU FAVOREVOLE ALL' AVENTE DIRITTO .