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Document 61973CJ0167

    Sentenza della Corte del 4 aprile 1974.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
    Causa 167-73.

    Raccolta della Giurisprudenza 1974 -00359

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:35

    61973J0167

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 APRILE 1974. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - CAUSA 167/73.

    raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 00359
    edizione speciale greca pagina 00179
    edizione speciale portoghese pagina 00187
    edizione speciale spagnola pagina 00179
    edizione speciale svedese pagina 00257
    edizione speciale finlandese pagina 00259


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - COMMISSIONE CEE - INTERESSE AD AGIRE

    2 . TRATTATO CEE - CANONI FONDAMENTALI - DEROGHE NON STABILITE ESPRESSAMENTE - INAMMISSIBILITA

    3 . TRASPORTI - POLITICA COMUNE - CANONI FONDAMENTALI - APPLICAZIONE

    ( TRATTATO CEE, ART . 74 )

    4 . TRASPORTI MARITTIMI E AEREI - REGIME - CANONI FONDAMENTALI DEL TRATTATO - APPLICAZIONE

    ( TRATTATO CEE, ART . 84 )

    5 . LAVORATORI - LIBERA CIRCOLAZIONE - DISCIPLINA COMUNITARIA - EFFICACIA DIRETTA - DIRITTI DEI SINGOLI - TUTELA

    ( TRATTATO CEE, ART . 48; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 )

    6 . LAVORATORI - LIBERA CIRCOLAZIONE - DISCIPLINA COMUNITARIA - EFFICACIA DIRETTA - MANCATA MODIFICA DI NORME INTERNE - SITUAZIONE DI AMBIGUITA

    7 . LAVORATORI - LIBERA CIRCOLAZIONE - DISCRIMINAZIONE - DIVIETO - CARATTERE - PORTATA

    ( TRATTATO CEE, ART . 48, N . 2 )

    Massima


    1 . LA COMMISSIONE, NELL' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI E INVESTITA IN FORZA DEGLI ARTT . 155 E 169 DEL TRATTATO, NON DEVE DIMOSTRARE IL PROPRIO INTERESSE AD AGIRE IN QUANTO, NELL' INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA, ESSA E TENUTA D' UFFICIO A VIGILARE SULL' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI ED A FAR ACCERTARE, AL FINE DELLA LORO ABOLIZIONE, LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI TRASGRESSIONI DEGLI OBBLIGHI CHE NE DERIVANO .

    2 . IN QUANTO CONCEPITI PER ESSERE APPLICATI ALL' INSIEME DELLE ATTIVITA ECONOMICHE, I CANONI FONDAMENTALI DI CUI ALLA PARTE SECONDA DEL TRATTATO CEE AMMETTONO DEROGHE SOLO IN FORZA DI ESPRESSE CLAUSOLE DEL TRATTATO .

    3 . NEL MENZIONARE GLI OBIETTIVI DEL TRATTATO, L' ART . 74 RINVIA AGLI ARTT . 2 E 3, ALLA CUI ATTUAZIONE CONCORRONO IN PRIMO LUOGO I CANONI FONDAMENTALI DA APPLICARSI ALL' INSIEME DELL' ATTIVITA ECONOMICA . LE NORME RELATIVE ALLA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI, LUNGI DAL METTERE IN NON CALE QUESTI CANONI FONDAMENTALI, HANNO PER OGGETTO DI APPLICARLI E DI COMPLETARLI GRAZIE AD AZIONI CONCERTATE DI COMUNE ACCORDO . QUINDI, NEI LIMITI IN CUI QUESTI OBIETTIVI POSSONO VENIR PERSEGUITI CON I SUDDETTI CANONI GENERALI, QUESTI ULTIMI DEVONO TROVARE APPLICAZIONE .

    4 . BENCHE, IN FORZA DELL' ART . 84, N . 2, I TRASPORTI MARITTIMI ED AEREI SIANO, FINTANTOCHE IL CONSIGLIO NON AVRA DECISO ALTRIMENTI, SOTTRATTI AI CANONI DEL TITOLO IV DELLA SECONDA PARTE DEL TRATTATO, RELATIVA ALLA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI, ESSI RESTANO, ALLA STESSA GUISA DEGLI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, SOGGETTI AI PRINCIPI GENERALI DEL TRATTATO .

    5 . DATO CHE L' ART . 48 DEL TRATTATO E IL REGOLAMENTO N . 1612/68 SONO DIRETTAMENTE EFFICACI NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DI CIASCUNO STATO MEMBRO E CHE IL DIRITTO COMUNITARIO PREVALE SUL DIRITTO NAZIONALE, QUESTE DISPOSIZIONI ATTRIBUISCONO AGLI INTERESSATI DEI DIRITTI CHE LE AUTORITA NAZIONALI DEVONO RISPETTARE E TUTELARE . OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA DI DIRITTO INTERNO E QUINDI DIVENUTA, PER QUESTO MOTIVO, INAPPLICABILE NEI LORO CONFRONTI .

    6 . SE E VERO CHE LA SITUAZIONE GIURIDICA OBIETTIVA E CHIARA, NEL SENSO CHE L' ART . 48 ED IL REGOLAMENTO N . 1612/68 SONO DIRETTAMENTE EFFICACI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, CIO' NON TOGLIE CHE LA MANCATA MODIFICA DEL TESTO DEL " CODE DU TRAVAIL MARITIME " DETERMINI, CON IL MANTENERE UNO STATO DI INCERTEZZA CIRCA LA POSSIBILITA DI FAR APPELLO AL DIRITTO COMUNITARIO, UNA SITUAZIONE DI FATTO AMBIGUA PER GL' INTERESSATI .

    7 . L' INDEROGABILITA DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI, SANCITO DALL' ART . 48, N . 2, DEL TRATTATO CEE, HA L' EFFETTO NON SOLTANTO DI OFFRIRE IN CIASCUNO STATO AI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ANALOGHE POSSIBILITA DI ACCESSO AL LAVORO, MA ALTRESI' DI GARANTIRE CHE I CITTADINI DELLO STATO CONSIDERATO NON SUBISCANO LE CONSEGUENZE SFAVOREVOLI CHE POTREBBERO RISULTARE DALL' OFFERTA O DALL' ACCETTAZIONE, DA PARTE DI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI, DI CONDIZIONI DI LAVORO O DI RETRIBUZIONE MENO VANTAGGIOSE DI QUELLE CONTEMPLATE DAL PROPRIO DIRITTO NAZIONALE .

    DAL CARATTERE GENERALE DEL DIVIETO E DALL' OBIETTIVO DA QUESTO PERSEGUITO RISULTA PERCIO' CHE LE DISCRIMINAZIONI SONO VIETATE ANCHE QUALORA COSTITUISCANO UN OSTACOLO DI SCARSA ENTITA AI FINI DELL' UGUAGLIANZA NELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL LAVORO E DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO .

    Parti


    NELLA CAUSA 167-73,

    COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . MARC SHIER, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . PIERRE LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL, RICORRENTE,

    CONTRO

    REPUBBLICA FRANCESE, RAPPRESENTATA DALL' AMBASCIATORE ROBERT LUC, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO LA SEDE DELL' AMBASCIATA DI FRANCIA A LUSSEMBURGO, CONVENUTA,

    Oggetto della causa


    CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA CONSTATAZIONE CHE LA REPUBBLICA FRANCESE, NON MODIFICANDO, NELLA PARTE RELATIVA AI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, L' ART . 3, 2 ) COMMA, DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1926, CHE DISCIPLINA I RAPPORTI DI LAVORO DEI MARITTIMI, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE, PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, ED IN PARTICOLARE, DAGLI ARTT . 1, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612 RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU 19 OTTOBRE 1968, N . L 257, P . 2 ),

    Motivazione della sentenza


    1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 SETTEMBRE 1973, LA COMMISSIONE HA PROPOSTO, IN FORZA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO DIRETTO A FAR ACCERTARE CHE LA REPUBBLICA FRANCESE, NON SOPPRIMENDO, IN RELAZIONE AI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, L' ART . 3, N . 2, DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1926 ( RELATIVA AL CODICE DEL LAVORO MARITTIMO EMENDATO CON ORDINANZA 27 DICEMBRE 1958, N . 58-1358 ), E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE, RELATIVI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ED, IN PARTICOLARE, DAGLI ARTT . 1, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 1612 ( GU 19 OTTOBRE 1968, N . L 257, PAG . 2 ), RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA .

    2 IN FORZA DELL' ART . 3, 2 ) COMMA, DELLA LEGGE SUMMENZIONATA, L' EQUIPAGGIO DI UNA NAVE, NELLA PROPORZIONE STABILITA DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE, DEV' ESSERE COSTITUITO DA CITTADINI FRANCESI .

    3 CON DECRETO MINISTERIALE 21 NOVEMBRE 1960 ( JO RF 1 ) DICEMBRE 1960, PAG . 10770 ), MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1969 ( JO RF 13 GIUGNO 1969, PAG . 5923 ), E STATO STABILITO CHE, SULLE NAVI MERCANTILI, DA PESCA O DA DIPORTO, BATTENTI BANDIERA FRANCESE, SALVO DEROGHE D' INDOLE PERSONALE RICONOSCIUTE DALLE AUTORITA AMMINISTRATIVE COMPETENTI PER TERRITORIO, I POSTI DI PONTE, DI MACCHINA E DEL SERVIZIO RADIO-ELETTRICO, NONCHE I TRE QUARTI DEI POSTI DEL SERVIZIO GENERALE DI BORDO, SONO RISERVATI A CITTADINI FRANCESI .

    4 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE L' ART . 3, 2 ) COMMA, NELLA MISURA IN CUI RIGUARDA I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, E INCOMPATIBILE CON L' ART . 48 DEL TRATTATO, IN BASE AL QUALE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA IMPLICA L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, FONDATA SULLA NAZIONALITA, PER QUANTO RIGUARDA L' IMPIEGO, LA RETRIBUZIONE E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO .

    5 LA MANCATA ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE SAREBBE ALTRESI' INCOMPATIBILE CON IL REGOLAMENTO N . 1612/68 E, PIU PRECISAMENTE, CON L' ART . 4, SECONDO CUI LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CHE LIMITANO, PER IMPRESA, PER RAMO D' ATTIVITA, PER REGIONI O SU SCALA NAZIONALE, IL NUMERO O LA PERCENTUALE DEGLI STRANIERI OCCUPATI, NON SI POSSONO APPLICARE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

    6 LA REPUBBLICA FRANCESE ASSUME IN PRIMO LUOGO CHE NON SUSSISTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE UN INTERESSE AD AGIRE, IN QUANTO, MALGRADO I TERMINI DELLA LEGGE IN QUESTIONE, NON VIENE OPERATA, DI FATTO, ALCUNA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, GIACCHE LE DIRETTIVE IMPARTITE VERBALMENTE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI MARITTIMI IMPONGONO LORO DI " TRATTARE I CITTADINI DELLA COMUNITA NELLO STESSO MODO DEI CITTADINI FRANCESI ", DI GUISA CHE L' ASSUNZIONE DEI PRIMI, IN DEROGA ALLA LEGGE VIGENTE, NON E CONDIZIONATA NE ALL' ESPLETAMENTO DI PRATICHE SPECIALI, NE E SOGGETTA A MORE ECCEZIONALI PER QUESTO MOTIVO .

    7 LA REPUBBLICA FRANCESE SOSTIENE CIONONDIMENO DI NON APPLICARE IL TRATTAMENTO DIVERSO, DI CUI ALLA LEGGE SUMMENZIONATA, AI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI, PUR NON ESSENDOVI TENUTA DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO .

    8 LE NORME DEL TRATTATO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NON SI APPLICHEREBBERO INFATTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI ED, IN OGNI CASO, NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI, FINCHE IL CONSIGLIO NON ABBIA ADOTTATO UNA DECISIONE IN TAL SENSO, IN CONFORMITA ALL' ART . 84, N . 2, DEL TRATTATO .

    9 DALL' ESAME DEGLI ARTT . 3, LETTERA E ) E 74 DEL TRATTATO, SI EVINCEREBBE CHE LE NORME STESSE, RELATIVE AL COMPLESSO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DA ESSO CONTEMPLATE, E PARTICOLARMENTE GLI ARTT . 48-51, TROVANO APPLICAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SOLO SE INQUADRATI NELL' AMBITO DI UNA POLITICA COMUNE .

    10 SPETTEREBBE IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI DECIDERE CIRCA L' APPLICAZIONE DI TALE POLITICA IN CONFORMITA ALLA PROCEDURA PREVISTA, A TAL FINE, DALL' ART . 75 .

    11 CIO' SAREBBE TANTO PIU VERO NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI IN QUANTO, IN FORZA DELL' ART . 84, N . 2, ESSI SAREBBERO SOTTRATTI ALL' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 74-84 DEL TRATTATO, GIACCHE IL SUDDETTO N . 2 DISPONE SOLTANTO CHE IL CONSIGLIO, CON DELIBERAZIONE UNANIME, POTRA DECIDERE SE, IN QUALE MISURA E CON QUALI PROCEDURE POTRANNO VENIR ADOTTATE DISPOSIZIONI ADEGUATE PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA .

    12 INFINE, LE PECULIARITA PROPRIE DEI TRASPORTI, DI CUI L' ART . 75 PRESCRIVE DI TENER CONTO, RENDEREBBERO INAPPLICABILI AI TRASPORTI E, A FORTIORI, AI TRASPORTI MARITTIMI ED AEREI, MOLTE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE AL COMPLESSO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE .

    A - SULLA RICEVIBILITA

    13 LA REPUBBLICA FRANCESE ECCEPISCE L' INSUSSISTENZA DI UN INTERESSE AD AGIRE DA PARTE DELLA COMMISSIONE .

    14 TALE MEZZO PUO' VENIR CONSIDERATO, SIA COME ATTINENTE ALLA RICEVIBILITA DEL RICORSO, SIA COME INTESO A CONTESTARE CHE L' ASSERITA TRASGRESSIONE SUSSISTA .

    15 LA COMMISSIONE, NELL' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI E INVESTITA IN FORZA DEGLI ARTT . 155 E 169 DEL TRATTATO, NON DEVE DIMOSTRARE IL PROPRIO INTERESSE AD AGIRE IN QUANTO, NELL' INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA, ESSA E TENUTA D' UFFICIO A VIGILARE SULL' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI ED A FAR ACCERTARE, AL FINE DELLA LORO ABOLIZIONE, LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI TRASGRESSIONI DEGLI OBBLIGHI CHE NE DERIVANO .

    16 LA DOMANDA E QUINDI RICEVIBILE .

    B - SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 84, N . 2 DEL TRATTATO

    17 PER STABILIRE SE, NEL SETTORE DEI TRASPORTI, GLI STATI MEMBRI DEBBANO OSSERVARE GLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTT . 48-51 DEL TRATTATO, OCCORRE INQUADRARE IL TITOLO IV DELLA SECONDA PARTE DEL TRATTATO, RELATIVO AI TRASPORTI, NEL SISTEMA GENERALE DI QUEST' ULTIMO E L' ART . 84, N . 2, IN DETTO TITOLO .

    18 A NORMA DELL' ART . 2 DEL TRATTATO, COLLOCATO NELLA PARTE PRIMA RELATIVA AI PRINCIPI GENERALI CHE LO REGOLANO, LA COMUNITA HA IL COMPITO DI PROMUOVERE, MEDIANTE L' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE ED IL GRADUALE RAVVICINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI, LO SVILUPPO ARMONICO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE NELL' INSIEME DELLA COMUNITA .

    19 L' INSTAURAZIONE DEL MERCATO COMUNE COMPRENDE QUINDI L' INSIEME DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DELLA COMUNITA .

    20 LA " SECONDA PARTE " DEL TRATTATO, DEDICATA AI FONDAMENTI DELLA COMUNITA, HA PER OGGETTO PRECIPUAMENTE DI STABILIRE LE STRUTTURE DI QUESTO MERCATO COMUNE, E CIOE, IN PRIMO LUOGO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ( TITOLO I ) ED, IN SECONDO LUOGO, LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI ( TITOLO III ).

    21 IN QUANTO CONCEPITI PER VENIRE APPLICATI ALL' INSIEME DELLE ATTIVITA ECONOMICHE, QUESTI CANONI FONDAMENTALI POSSONO ESSERE TENUTI IN NON CALE SOLO IN FORZA DI ESPRESSE CLAUSOLE DEL TRATTATO .

    22 TALE DEROGA COSTITUISCE, IN PARTICOLARE, L' OGGETTO DEL N . 2 DELL' ART . 38, SECONDO CUI LE NORME PREVISTE PER L' INSTAURAZIONE DEL MERCATO COMUNE SI APPLICANO AI PRODOTTI AGRICOLI, SALVO DISPOSIZIONI CONTRARIE DEL TITOLO II DI QUESTA STESSA PARTE .

    23 IN MATERIA DI TRASPORTI, OGGETTO DEL TITOLO IV DI TALE PARTE, OCCORRE QUINDI ACCERTARE, INQUADRANDO L' ART . 84, N . 2, NELL' AMBITO DI TALE TITOLO, SE LE DISPOSIZIONI DI QUEST' ULTIMO COMPORTINO UNA DEROGA ANALOGA .

    24 NEL MENZIONARE GLI OBIETTIVI DEL TRATTATO, L' ART . 74 RINVIA AGLI ARTT . 2 E 3, ALLA CUI ATTUAZIONE CONCORRONO IN PRIMO LUOGO I CANONI FONDAMENTALI DA APPLICARSI ALL' INSIEME DELL' ATTIVITA ECONOMICA .

    25 LE NORME RELATIVE ALLA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI, LUNGI DAL METTERE IN NON CALE QUESTI CANONI FONDAMENTALI, HANNO PER OGGETTO DI APPLICARLI E DI COMPLETARLI GRAZIE AD AZIONI CONCERTATE DI COMUNE ACCORDO .

    26 QUINDI, NEI LIMITI IN CUI QUESTI OBIETTIVI POSSONO VENIR PERSEGUITI CON I SUDDETTI CANONI GENERALI, QUESTI ULTIMI DEVONO TROVARE APPLICAZIONE .

    27 DATO CHE I TRASPORTI SI CONCRETANO PRECIPUAMENTE IN PRESTAZIONI DI SERVIZI, E STATO RITENUTO NECESSARIO, IN CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI SPECIALI DI QUESTO RAMO D' ATTIVITA, DI SOTTOPORLI IN TAL GUISA AD UN REGIME PARTICOLARE .

    28 A TAL FINE, UNA DEROGA ESPRESSA E CONTENUTA NELL' ART . 61, N . 1, SECONDO CUI LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI, IN MATERIA DI TRASPORTI " E REGOLATA DALLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO RELATIVO AI TRASPORTI ", IL CHE CONFERMA PURE CHE, NEI LIMITI IN CUI NON SONO STATE PREVISTE DEROGHE, I CANONI GENERALI DEL TRATTATO DEVONO TROVARE APPLICAZIONE .

    29 L' ART . 84, N . 1, STABILISCE CHE LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO RELATIVO AI TRASPORTI SI APPLICANO AI TRASPORTI FERROVIARI, SU STRADA E PER VIA NAVIGABILE .

    30 LO STESSO ARTICOLO, AL N . 2, PRESCRIVE CHE, PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI MARITTIMI, IL CONSIGLIO POTRA DECIDERE SE, IN QUALE MISURA E CON QUALE PROCEDURA, POTRANNO VENIR ADOTTATE DISPOSIZIONI ADEGUATE .

    31 DETTO ARTICOLO, LUNGI DAL PORRE IN NON CALE L' APPLICAZIONE DEL TRATTATO IN TALI SETTORI, STABILISCE SOLTANTO CHE LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL TITOLO RELATIVO AI TRASPORTI NON TROVERANNO APPLICAZIONE IPSO JURE .

    32 BENCHE QUINDI, IN FORZA DELL' ART . 84, N . 2, I TRASPORTI MARITTIMI E AEREI SIANO, FINTANTOCHE IL CONSIGLIO NON AVRA DECISO ALTRIMENTI, SOTTRATTI AI CANONI DEL TITOLO IV DELLA SECONDA PARTE DEL TRATTATO, RELATIVA ALLA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI, ESSI RESTANO, ALLA STESSA GUISA DEGLI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, SOGGETTI AI PRINCIPI GENERALI DEL TRATTATO .

    33 NE CONSEGUE CHE L' APPLICAZIONE AL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI DEGLI ARTT . 48-51 COSTITUISCE PER GLI ALTRI STATI MEMBRI NON UNA FACOLTA, MA UN OBBLIGO .

    C - SULLA SUSSISTENZA D' UNA TRASGRESSIONE

    34 LA REPUBBLICA FRANCESE, SOSTENENDO LA MANCANZA DI INTERESSE AD AGIRE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, HA ALTRESI' INTESO NEGARE CHE COSTITUISCA TRASGRESSIONE IL SEMPLICE FATTO CHE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO SIA CONSERVATA LA DISPOSIZIONE DI CUI E CAUSA, A PRESCINDERE DALLA SUA APPLICAZIONE PRATICA .

    35 UNA CORRETTA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE GIURIDICA AVREBBE DOVUTO CONDURRE LE AUTORITA FRANCESI ALLA CONSTATAZIONE CHE - DATO CHE L' ART . 48 DEL TRATTATO E IL REGOLAMENTO N . 1612/68 SONO DIRETTAMENTE EFFICACI NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DI CIASCUNO STATO MEMBRO E CHE IL DIRITTO COMUNITARIO PREVALE SUL DIRITTO NAZIONALE - QUESTE DISPOSIZIONI ATTRIBUISCONO AGLI INTERESSATI DEI DIRITTI CHE LE AUTORITA NAZIONALI DEVONO RISPETTARE E TUTELARE E CHE, QUINDI, OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA DI DIRITTO INTERNO E DIVENUTA INAPPLICABILE NEI LORO CONFRONTI .

    36 IN RISCONTRO AD UNA LETTERA DI INTIMAZIONE, IN CONFORMITA ALL' ART . 169, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO, DIRETTA IN DATA 8 OTTOBRE 1971 DALLA COMMISSIONE ALLA REPUBBLICA FRANCESE, QUEST' ULTIMA HA RICORDATO, IN UNA LETTERA DEL 30 NOVEMBRE 1971, DI AVER GIA A PIU RIPRESE MANIFESTATO L' INTENZIONE DI PROCEDERE ALLA REVISIONE DELL' ART . 3, N . 2, DEL CODE DU TRAVAIL MARITIME .

    37 CON LA STESSA LETTERA, LA REPUBBLICA FRANCESE SI E DICHIARATA DISPOSTA A DEPOSITARE IL PROGETTO DI LEGGE AD HOC NELLA SUSSEGUENTE SESSIONE PARLAMENTARE 1972-1973 .

    38 A SEGUITO DEL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE IN DATA 15 DICEMBRE 1972, LA REPUBBLICA FRANCESE HA RESO NOTO CHE IL PROGETTO DI LEGGE IN QUESTIONE ERA STATO DEPOSITATO IN PARLAMENTO E CHE DA PARTE SUA SI SAREBBE ADOPERATA CON SOLLECITUDINE PER LA SUA ATTUAZIONE .

    39 DALLA RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE, PRESENTATO ALL' ASSEMBLEE NATIONALE IN DATA 7 DICEMBRE 1972, SI DESUME CHE IL GOVERNO FRANCESE " DESIDERA ... MODIFICARE IL CODE DU TRAVAIL MARITIME AL FINE DI ELIMINARE LE DISCRIMINAZIONI ESISTENTI A DANNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ".

    40 DALLE DISCUSSIONI INNANZI ALLA CORTE E DALLE OPINIONI ESPRESSE DURANTE I DIBATTITI PARLAMENTARI, DISCENDE CHE, REBUS SIC STANTIBUS, LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NEL SETTORE DI CUI TRATTASI CONTINUA A VENIR CONSIDERATA DALLE AUTORITA FRANCESI NON COME DOVUTA, MA COME DIPENDENTE DALLA LORO VOLONTA UNILATERALE .

    41 NE CONSEGUE CHE, SE E VERO CHE LA SITUAZIONE GIURIDICA OBIETTIVA E CHIARA, NEL SENSO CHE L' ART . 48 ED IL REGOLAMENTO N . 1612/68 SONO DIRETTAMENTE EFFICACI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, CIO' NON TOGLIE CHE LA MANCATA MODIFICA DEL TESTO DEL CODE DU TRAVAIL MARITIME DETERMINI, CON IL MANTENERE UNO STATO DI INCERTEZZA CIRCA LA POSSIBILITA DI FAR APPELLO AL DIRITTO COMUNITARIO, UNA SITUAZIONE DI FATTO AMBIGUA PER GL' INTERESSATI .

    42 TALE INCERTEZZA NON PUO' CHE ESSERE ACCRESCIUTA DAL CARATTERE INTERNO E VERBALE DELLE ISTRUZIONI SEMPLICEMENTE AMMINISTRATIVE CHE PORREBBERO IN NON CALE L' APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE .

    43 LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ED, IN PARTICOLARE, DEI LAVORATORI COSTITUISCE, COME RISULTA SIA DALL' ART . 3, LETT . C ) DEL TRATTATO, SIA DALLA COLLOCAZIONE DEGLI ARTT . 48-51 NELLA SECONDA PARTE DI QUEST' ULTIMO, UNO DEI FONDAMENTI DELLA COMUNITA .

    44 ESSA IMPLICA, SECONDO L' ART . 48, N . 2, L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA NAZIONALITA, A PRESCINDERE DALLA SUA NATURA E DALLA SUA GRAVITA, TRA LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI, PER QUANTO RIGUARDA L' IMPIEGO, LA RETRIBUZIONE E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO .

    45 L' INDEROGABILITA DI TALE DIVIETO COMPORTA PERALTRO L' EFFETTO, NON SOLTANTO DI OFFRIRE IN CIASCUNO STATO AI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ANALOGHE POSSIBILITA DI ACCESSO AL LAVORO, MA ALTRESI', IN CONFORMITA ALL' OBIETTIVO PERSEGUITO DALL' ART . 117 DEL TRATTATO, DI GARANTIRE CHE I CITTADINI DELLO STATO CONSIDERATO NON SUBISCANO LE CONSEGUENZE SFAVOREVOLI CHE POTREBBERO RISULTARE DALL' OFFERTA O DALL' ACCETTAZIONE, DA PARTE DEI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI, DI CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI RETRIBUZIONE MENO VANTAGGIOSE DI QUELLE CONTEMPLATE DAL PROPRIO DIRITTO NAZIONALE, IN QUANTO SIMILI OFFERTE O ACCETTAZIONI SONO VIETATE .

    46 IN TAL GUISA RISULTA DAL CARATTERE GENERALE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI DI CUI ALL' ART . 48 E DALL' OBIETTIVO PERSEGUITO CON LA LORO ABROGAZIONE, CH' ESSE SONO VIETATE ANCHE QUALORA COSTITUISCANO UN OSTACOLO DI SCARSA ENTITA AI FINI DELLA PARITA DELL' ACCESSO ALL' IMPIEGO E DELLE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO .

    47 L' INCERTEZZA DETERMINATA DALLA MANCATA MODIFICA DELL' ART . 3 DEL CODE DU TRAVAIL MARITIME COSTITUISCE UN OSTACOLO DEL GENERE .

    48 NE CONSEGUE CHE NON MODIFICANDO, PER QUANTO RIGUARDA I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL' ART . 3, 2 ) COMMA, DEL CODE DU TRAVAIL MARITIME, LA REPUBBLICA FRANCESE E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 48 DEL TRATTATO E DALL' ART . 4 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612 .

    Decisione relativa alle spese


    49/51 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE, SE NE E STATA FATTA DOMANDA . NELLA FATTISPECIE LA REPUBBLICA FRANCESE E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI,

    LA CORTE,

    DICHIARA E STATUISCE :

    1 . LA REPUBBLICA FRANCESE, NON MODIFICANDO, PER QUANTO RIGUARDA I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL' ART . 3, 2 ) COMMA, DEL CODE DU TRAVAIL MARITIME E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E DALL' ART . 4 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612 .

    2 . LE SPESE VANNO POSTE A CARICO DELLA REPUBBLICA FRANCESE .

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