This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61973CJ0034
Judgment of the Court of 10 October 1973. # Fratelli Variola S.p.A. v Amministrazione italiana delle Finanze. # Reference for a preliminary ruling: Tribunale civile e penale di Trieste - Italy. # Unloading charge. # Case 34-73.
Sentenza della Corte del 10 ottobre 1973.
F.lli Variola SpA contro Amministrazione italiana delle Finanze.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Trieste - Italia.
Causa 34-73.
Sentenza della Corte del 10 ottobre 1973.
F.lli Variola SpA contro Amministrazione italiana delle Finanze.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Trieste - Italia.
Causa 34-73.
Raccolta della Giurisprudenza 1973 -00981
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1973:101
SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 OTTOBRE 1973. - F.LLI VARIOLA SPA CONTRO AMMINISTRAZIONE ITALIANA DELLE FINANZE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNALE DI TRIESTE). - CAUSA 34/73.
raccolta della giurisprudenza 1973 pagina 00981
edizione speciale greca pagina 00657
edizione speciale portoghese pagina 00365
edizione speciale spagnola pagina 00261
edizione speciale svedese pagina 00147
edizione speciale finlandese pagina 00147
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DAZI DOGANALI - TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE - E' IDENTICA NEL TRATTATO E NEI REGOLAMENTI AGRICOLI
( TRATTATO CEE, ART . 9 )
2 . DAZI DOGANALI - TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE - TASSA DI SBARCO - ILLEGITTIMITA
( TRATTATO CEE, ARTT . 9 E 13, N . 2 )
3 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - REGOLAMENTO - EFFICACIA DIRETTA - NOZIONE
( TRATTATO CEE, ART . 189 )
4 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - REGOLAMENTO - ABROGAZIONE - DIRITTI SOGGETTIVI - VALIDITA
( TRATTATO CEE, ART . 189 )
5 . ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO - PREMINENZA RISPETTO AL DIRITTO INTERNO - NORME COMUNITARIE - ENTRATA IN VIGORE - DATA - MODIFICA DI QUESTA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - INAMMISSIBILITA
1 . LA NOZIONE DI " TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE " DI CUI AI REGOLAMENTI AGRICOLI VA INTESA NELLO STESSO SENSO CHE NEGLI ARTT . 9 E SEGUENTI DEL TRATTATO .
2 . IL DIVIETO DI APPLICARE DAZI DOGANALI E TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE SI RIFERISCE A QUALSIASI ONERE, RISCOSSO IN OCCASIONE O IN RAGIONE DELL' IMPORTAZIONE, IL QUALE, COLPENDO SPECIFICAMENTE I PRODOTTI IMPORTATI, E NON INVECE QUELLI NAZIONALI SIMILARI, ABBIA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI LA STESSA INFLUENZA RESTRITTIVA DI UN DAZIO DOGANALE .
DI CONSEGUENZA, LA TASSA CHE VIENE APPLICATA UNICAMENTE SULLE MERCI IMPORTATE, PER IL SOLO FATTO CH' ESSE SONO SBARCATE NEI PORTI NAZIONALI, COSTITUISCE UNA " TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE " ED E VIETATA .
3 . IN RAGIONE DELLA SUA STESSA NATURA E DELLA SUA FUNZIONE NELL' AMBITO DELLE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO, IL REGOLAMENTO HA EFFICACIA DIRETTA ED E PERCIO' ATTO AD ATTRIBUIRE AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
L' EFFICACIA DIRETTA DEL REGOLAMENTO IMPLICA CHE LA SUA ENTRATA IN VIGORE E LA SUA APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATI NON ABBISOGNANO DI ALCUN ATTO DI RICEZIONE NEL DIRITTO INTERNO .
IL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DI DIRITTO INTERNO CHE ABBIA LO STESSO CONTENUTO DI UNA DISPOSIZIONE COMUNITARIA DIRETTAMENTE EFFICACE NON PUO' AFFATTO PREGIUDICARE TALE EFFICACIA DIRETTA, NE SMINUIRE LA COMPETENZA ATTRIBUITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL TRATTATO CEE .
4 . L' ABROGAZIONE DI UN REGOLAMENTO NON IMPLICA, SALVO ESPRESSA DISPOSIZIONE IN CONTRARIO, LA PERDITA DEI DIRITTI QUESITI .
5 . L' EFFICACIA DIRETTA NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI, PROPRIA DEI REGOLAMENTI E DI ALTRE NORME COMUNITARIE, NON POTREBBE ESSERE CONTRASTATA IN GIUDIZIO DA UNA LEGGE INTERNA, SENZA CHE VENISSERO MESSI IN FORSE SIA IL CARATTERE ESSENZIALE DELLE NORME COMUNITARIE IN QUANTO TALI, SIA IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PREMINENZA DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .
CIO' VALE, IN PARTICOLARE, PER LA DATA A PARTIRE DALLA QUALE LA NORMA COMUNITARIA HA EFFICACIA E ATTRIBUISCE AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI .
IL POTERE DEGLI STATI MEMBRI DI VARIARE, CIASCUNO PER CIO' CHE LO RIGUARDA E SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE, IL MOMENTO DELL' ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME COMUNITARIE VA ESCLUSO IN VISTA DELLA NECESSITA DI GARANTIRE L' APPLICAZIONE UNIFORME E SIMULTANEA DEL DIRITTO COMUNITARIO NELL' INTERA COMUNITA .
NEL PROCEDIMENTO 34-73,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE, NELLA CAUSA DINANZI A QUESTO PENDENTE FRA
F.LLI VARIOLA SPA, TRIESTE,
E
AMMINISTRAZIONE ITALIANA DELLE FINANZE,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 4 APRILE 1962, N . 19 ( RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI; GU DEL 20 APRILE 1962, PAG . 933 ) E DEGLI ARTT . 18 E 21 DEL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO 13 GIUGNO 1967, N . 120 ( RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI; GU DEL 19 GIUGNO 1967, PAG . 2269 ), NONCHE SU TALUNE ALTRE QUESTIONI RELATIVE ALL' EFFICACIA DIRETTA DELLE SUDDETTE NORME,
1 CON ORDINANZA 12 GENNAIO 1973, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 27 FEBBRAIO 1973, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE HA CHIESTO A QUESTA CORTE DI PRONUNZIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULL' INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE DEL CONSIGLIO 4 APRILE 1962, N . 19 E 13 GIUGNO 1967, N . 120, RELATIVI ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI, NONCHE SU TALUNE ALTRE QUESTIONI RELATIVE ALL' EFFICACIA DIRETTA DELLE SUDDETTE NORME NEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI .
SULLA PRIMA QUESTIONE
2 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE ALLA CORTE SE LA NOZIONE DI " TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE " AI DAZI DOGANALI, DI CUI AGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19/62 E AGLI ARTT . 18 E 21 DEL REGOLAMENTO N . 120/67, SIA LA MEDESIMA DI CUI SI PARLA NEGLI ARTT . 9 E SEGUENTI DEL TRATTATO .
3 LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE VIETANO AGLI STATI MEMBRI DI APPLICARE, NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI HANNO LO SCOPO DI GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA . LE NORME DEI REGOLAMENTI RELATIVE ALL' ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO AGRICOLO SI PROPONGONO, NELLA PARTE IN CUI VIETANO LA RISCOSSIONE DI QUALSIASI DAZIO DOGANALE O TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, IL MEDESIMO RISULTATO, MENTRE, NELLA PARTE IN CUI INTRODUCONO UN ANALOGO DIVIETO RISPETTO ALLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI, MIRANO A STABILIRE UN SISTEMA UNIFORME ALLE FRONTIERE ESTERNE DELLA COMUNITA . NULLA CONSENTE D' INTERPRETARE LA NOZIONE DI " TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE " IN MODO DIVERSO NEGLI ARTT . 9 E SEGUENTI DEL TRATTATO E, RISPETTIVAMENTE, NEGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19 E 18 E 21 DEL REGOLAMENTO N . 120 .
SULLA SECONDA QUESTIONE
4 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE UNA TASSA CHE VIENE RISCOSSA UNICAMENTE SULLE MERCI IMPORTATE - PROVENIENTI SIA DAI PAESI MEMBRI SIA DAI PAESI TERZI - PER IL SOLO FATTO CHE ESSE SONO SBARCATE NEI PORTI NAZIONALI, SIA UNA " TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI " E SIA PERTANTO VIETATA IN FORZA DEI SOPRACCITATI REGOLAMENTI .
5 RISULTA DAL FASCICOLO PROCESSUALE CHE SI TRATTA, NEL PRESENTE CASO, DELLA TASSA DETTA " DI SBARCO ", CONTEMPLATA DALL' ART . 27 DELLA LEGGE ITALIANA 9 FEBBRAIO 1963 N . 82 ( RELATIVA ALLE TASSE E AI DIRITTI MARITTIMI ) E RISCOSSA SULLE MERCI PROVENIENTI DALL' ESTERO CHE VENGANO SBARCATE IN PORTI, RADE O RIVE ITALIANE IN VISTA DELL' IMPORTAZIONE DEFINITIVA O TEMPORANEA . DETTA TASSA AMMONTA, PER I CEREALI, A 30 LIRE LA TONNELLATA METRICA . IL GETTITO DELLA SUDDETTA TASSA SERVE A FINANZIARE IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTREZZATURE PORTUALI ED I LAVORI DI MANUTENZIONE .
6 IL DIVIETO DI APPLICARE DAZI DOGANALI E TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE SI RIFERISCE A QUALSIASI ONERE, RISCOSSO IN OCCASIONE O IN RAGIONE DELL' IMPORTAZIONE, IL QUALE, COLPENDO SPECIFICAMENTE I PRODOTTI IMPORTATI, E NON INVECE QUELLI NAZIONALI SIMILARI, ABBIA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI LA STESSA INFLUENZA RESTRITTIVA DI UN DAZIO DOGANALE . PER QUANTO TENUE POSSA ESSERE UN TALE ONERE, LA SUA RISCOSSIONE E LE RELATIVE FORMALITA AMMINISTRATIVE COSTITUISCONO UN INTRALCIO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .
SULLE QUESTIONI 3 E 6
7 CON LA TERZA E CON LA SESTA QUESTIONE SI CHIEDE SE GLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19 E GLI ARTT . 18 E 21 DEL REGOLAMENTO N . 120 DEBBANO CONSIDERARSI COME NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI NEGLI STATI MEMBRI E SE I MEDESIMI FACCIANO SORGERE IN CAPO AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
8 A NORMA DELL' ART . 189, 2 ) COMMA, DEL TRATTATO, IL REGOLAMENTO HA " PORTATA GENERALE " ED " E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI ". DI CONSEGUENZA, IN RAGIONE DELLA SUA STESSA NATURA E DELLA SUA FUNZIONE NELL' AMBITO DELLE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO, ESSO HA EFFICACIA DIRETTA ED E PERCIO' ATTO AD ATTRIBUIRE AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE . LA QUESTIONE VA PERTANTO RISOLTA IN SENSO AFFERMATIVO .
SULLE QUESTIONI 4 E 5
9 CON LA QUARTA E CON LA QUINTA QUESTIONE SI CHIEDE, IN SINTESI, SE L' INSERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI E CAUSA NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI POSSA ESSERE ATTUATO MEDIANTE PROVVEDIMENTI INTERNI CHE RIPRODUCANO IL CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE, DI GUISA CHE LA MATERIA VERREBBE ASSOGGETTATA ALLA NORMATIVA NAZIONALE E, DI CONSEGUENZA, RESTEREBBE ESCLUSA LA COMPETENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA .
10 L' EFFICACIA DIRETTA DEL REGOLAMENTO IMPLICA CHE LA SUA ENTRATA IN VIGORE E LA SUA APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATI NON ABBISOGNANO DI ALCUN ATTO DI RICEZIONE NEL DIRITTO INTERNO . GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI, IN FORZA DEGLI IMPEGNI DA ESSI ASSUNTI CON LA RATIFICA DEL TRATTATO, A NON OSTACOLARE L' EFFICACIA DIRETTA PROPRIA DEI REGOLAMENTI E DI ALTRE NORME COMUNITARIE . L' OSSERVANZA SCRUPOLOSA DEL PREDETTO OBBLIGO E UNA CONDIZIONE INDISPENSABILE PER L' APPLICAZIONE SIMULTANEA ED UNIFORME DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NELL' INTERA COMUNITA .
11 IN PARTICOLARE, GLI STATI MEMBRI DEVONO ASTENERSI DALL' ADOTTARE PROVVEDIMENTI ATTI A SMINUIRE LA COMPETENZA DELLA CORTE A PRONUNCIARSI SU QUALSIASI QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO O DI VALIDITA DEGLI ATTI EMANANTI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA . NE CONSEGUE L' INAMMISSIBILITA DI QUALSIASI PRATICA CHE POSSA NASCONDERE AGLI AMMINISTRATI LA NATURA COMUNITARIA DI UNA NORMA GIURIDICA . LA COMPETENZA ATTRIBUITA ALLA CORTE DALL' ART . 177 RESTA INTATTA, NONOSTANTE QUALUNQUE TENTATIVO DI TRASFORMARE, MEDIANTE UNA LEGGE INTERNA, UNA NORMA COMUNITARIA IN DIRITTO NAZIONALE .
SULLA QUESTIONE 7
12 CON LA SETTIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE I DIRITTI SOGGETTIVI ATTRIBUITI AI SINGOLI DAGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19/62 PERMANGANO TUTTORA PERFETTI E NON ABBIANO AVUTO SOLUZIONE DI CONTINUITA A SEGUITO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 120/67 .
13 SI EVINCE DALL' ART . 33 DEL REGOLAMENTO N . 120 CHE IL REGIME DA ESSO ISTITUITO E ENTRATO IN VIGORE IL 1 ) LUGLIO 1967 E CHE IL REGOLAMENTO N . 19 E STATO ABROGATO IN PARI DATA . L' ABROGAZIONE DI UN REGOLAMENTO NON IMPLICA, SALVO ESPRESSA DISPOSIZIONE IN CONTRARIO, LA PERDITA DEI DIRITTI QUESITI . D' ALTRA PARTE, IL DIVIETO PER GLI STATI DI RISCUOTERE TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI, DIVIETO SANCITO DAGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19, E RIPETUTO DAGLI ARTT . 18 E 21 DEL REGOLAMENTO N . 120 . SE NE DEVE CONCLUDERE CHE I DIRITTI SOGGETTIVI SORTI IN CAPO AI SINGOLI IN FORZA DEGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19/62 PERMANGONO TUTTORA PERFETTI, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA A SEGUITO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 120/67 .
SULLA QUESTIONE 8
14 CON L' OTTAVA QUESTIONE SI CHIEDE SE CON UN PROVVEDIMENTO DI LEGGE EMANATO POSTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA COMUNITARIA UNO STATO MEMBRO POSSA MODIFICARE LA DATA DI DECORRENZA DEL DIVIETO DI APPLICARE TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE . DEL FASCICOLO PROCESSUALE SI RICAVA CHE LA QUESTIONE VIENE POSTA CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE ITALIANA 24 GIUGNO 1971 N . 447, CON CUI E STATA DISPOSTA L' ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI STATISTICA E DEL DIRITTO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI, GIA DICHIARATI DA QUESTA CORTE, CON SENTENZA 1 ) LUGLIO 1969 ( CAUSA 24-68; RACC . 1969, PAG . 193 ) E 18 NOVEMBRE 1970 ( CAUSA 8-70; RACC . 1970, PAG . 961 ), INCOMPATIBILI CON LA NORMATIVA COMUNITARIA CHE PROIBISCE LA RISCOSSIONE DI TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI . DETTA LEGGE DISPONE CHE L' ABOLIZIONE HA EFFETTO SOLO A DECORRERE DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE ( 1 AGOSTO 1971 ), AD ECCEZIONE DEL DIRITTO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSO SU MERCI IMPORTATE DA ALTRI STATI MEMBRI, IL QUALE VIENE SOPPRESSO CON EFFETTO DAL 30 GIUGNO 1968 .
15 L' EFFICACIA DIRETTA NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI PROPRIA DEI REGOLAMENTI E DI ALTRE NORME COMUNITARIE - TRA CUI RIENTRA IL DIVIETO DI TASSE AVENTI EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI, DIVIETO SANCITO DAGLI ARTT . 9 E SEGUENTI DEL TRATTATO - NON POTREBBE ESSERE CONTRASTATA IN GIUDIZIO DA UNA LEGGE INTERNA, SENZA CHE VENISSERO MESSI IN FORSE SIA IL CARATTERE ESSENZIALE DELLE NORME COMUNITARIE IN QUANTO TALI, SIA IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PREMINENZA DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO . CIO' VALE, IN PARTICOLARE, PER LA DATA A PARTIRE DELLA QUALE LA NORMA COMUNITARIA HA EFFICACIA E ATTRIBUISCE AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI . IL POTERE DEGLI STATI MEMBRI DI VARIARE, CIASCUNO PER CIO' CHE LO RIGUARDA E SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE, IL MOMENTO DELL' ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME COMUNITARIE VA ESCLUSO IN VISTA DELLA NECESSITA DI GARANTIRE L' APPLICAZIONE UNIFORME E SIMULTANEA DEL DIRITTO COMUNITARIO NELL' INTERA COMUNITA .
16 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TRIESTE, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
LA CORTE,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE CON ORDINANZA 12 GENNAIO 1973, AFFERMA PER DIRITTO :
SULLA PRIMA QUESTIONE
1 ) LA NOZIONE DI " TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE " DI CUI AGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19/62 E AGLI ARTT . 18 E 21 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 VA INTESA NELLO STESSO SENSO CHE NEGLI ARTT . 9 E SEGUENTI DEL TRATTATO .
SULLA SECONDA QUESTIONE
2 ) LA TASSA, CHE VENGA APPLICATA UNICAMENTE SULLE MERCI IMPORTATE PER IL SOLO FATTO CHE ESSE SONO SBARCATE NEI PORTI NAZIONALI, COSTITUISCE UNA " TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE " ED E PERTANTO VIETATA DAGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19/62 E DAGLI ARTT . 18 E 21 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 PER QUANTO RIGUARDA L' IMPORTAZIONE DI CEREALI SIA DA ALTRI PAESI MEMBRI, SIA DA PAESI TERZI .
SULLE QUESTIONI 3 E 6
3 ) GLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19/62 E GLI ARTT . 18 E 21 DEL REGOLAMENTO N . 120/67, CHE VIETANO AGLI STATI MEMBRI LA RISCOSSIONE DI QUALSIASI TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI, SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI ED ATTRIBUISCONO AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
SULLE QUESTIONI 4 E 5
4 ) IL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DI DIRITTO INTERNO CHE ABBIA LO STESSO CONTENUTO DI UNA DISPOSIZIONE COMUNITARIA DIRETTAMENTE APPLICABILE NON PUO' AFFATTO PREGIUDICARE TALE EFFICACIA DIRETTA NE SMINUIRE LA COMPETENZA ATTRIBUITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DAL TRATTATO CEE .
SULLA QUESTIONE 7
5 ) I DIRITTI SOGGETTIVI ATTRIBUITI AI SINGOLI DAGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19/62 PERMANGONO TUTTORA PERFETTI, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA A SEGUITO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 120/67 .
SULLA QUESTIONE 8
6 ) L' EFFICACIA DIRETTA DEGLI ARTT . 18 E 20 DEL REGOLAMENTO N . 19/62 E DEGLI ARTT . 18 E 21 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 OSTA ALL' EMANAZIONE DI QUALSIASI PROVVEDIMENTO DI LEGGE NAZIONALE VOLTO A MODIFICARE LA DATA A PARTIRE DALLA QUALE DETTE DISPOSIZIONI HANNO AVUTO EFFETTO .