EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61973CC0127

Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 12 dicembre 1973.
Belgische Radio en Televisie e société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs contro SV SABAM e NV Fonior.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Belgio.
BRT-I.
Causa 127-73.

Raccolta della Giurisprudenza 1974 -00051

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1973:157

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS

DEL 12 DICEMBRE 1973 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

I — Introduzione

1. Gli antefatti

L'Unione belga degli autori, compositori ed editori (SABAM) è una cooperativa costituita allo scopo di sfruttare, amministrare e gestire, in senso lato, tutti i diritti d'autore e diritti connessi facenti capo, in Belgio od all'estero, ad essa medesima, ai suoi soci ed aderenti, ai suoi mandanti ed a società estere con finalità analoghe.

Essa provvede a riscuotere i diritti d'autore ed a ripartirli fra i soci.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto in vigore nell'anno 1967, ogni autore, compositore od editore che desiderasse acquisire la qualità di socio, doveva cedere, con apposito contratto, alla SABAM tutti i diritti d'autore e diritti connessi di cui era od avrebbe potuto diventare titolare per tutte le sue opere presenti e future.

In conformità alla suddetta disposizione, i signori Davis, compositore di musica, e Rozenstraten, paroliere, cedevano alla SABAM nel 1963 e, rispettivamente, nel 1967, con un contratto tipo, i loro diritti d'autore su tutte le loro opere presenti e future, nonché tutti i diritti relativi all' esecuzione ed alla registrazione fonografica delle loro opere.

Ciononostante, entrambi stipulavano nel 1969 con la Radio-Televisione belga (BRT) un contratto di cessione dell' esclusiva dei loro diritti sul testo e rispettivamente, sulla musica d'una canzone intitolata «Sperciebonen», scritta d'altra parte su incarico di alcuni dirigenti della BRT.

Il diritto d'esclusiva veniva concesso alla BRT per un periodo di due anni.

La canzone veniva trasmessa diverse volte tanto alla radio quanto alla televisione.

La società belga FONIOR, che ha per contratto un diritto di sfruttamento non esclusivo delle opere depositate presso il Bureau international d'Edition mécanique, ufficio incaricato dalla SABAM di gestire il suo repertorio e di concedere le autorizzazioni alla riproduzione meccanica dei pezzi, registrava la canzone «Sperciebonen» e ne distribuiva una propria versione commerciale, incisa su dischi DECCA.

Su richiesta del compositore e del paroliere, prima la SABAM, poi la BRT diffidavano la FONIOR a cessare la riproduzione. Le ingiunzioni non sortivano alcun effetto ed il disco continuava ad essere registrato e venduto.

2. Il procedimento giudiziario

A questo punto la BRT e la SABAM, fa-cendosi forti ciascuna dei diritti ad essa ceduti dagli autori, adivano nell'aprile e, rispettivamente, nel novembre 1969, il tribunale di Bruxelles, chiedendo la condanna della FONIOR per riproduzione non autorizzata e violazione dei diritti d'autore.

Nel corso del procedimento tra SABAM e FONIOR, la BRT presentava istanza d'intervento per contestare la validità dei contratti conclusi fra la SABAM ed i signori Davis e Rozenstraten, allegando che la disposizione dello statuto SABAM secondo cui ogni socio della suddetta cooperativa doveva cedere alla medesima tutti i diritti d'autore e diritti connessi su tutte le sue opere presenti e future era in contrasto con il principio di autodeterminazione, principio d'ordine pubblico enunciato nell'art. 1123 del codice civile belga.

Il tribunale non accoglieva questa tesi, ma riteneva tuttavia necessario accertare se i contratti della SABAM non fossero viziati da una causa illecita, nell'eventualità che l'impresa li avesse conclusi abusando della sua posizione dominante sul mercato, fattispecie contemplata dall'art. 86 del trattato CEE.

Rilevato che l'accertamento di un abuso di posizione dominante non spetta al giudice nazionale, il tribunale, fondandosi sull'efficacia diretta dell'art. 86 che legittima i singoli a far valere di fronte al giudice nazionale i diritti che detto articolo attribuisce loro, con sentenza 4 aprile 1973 ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte quattro questioni pregiudiziali.

Con le due prime, che riguardano l'interpretazione dell'art. 86, il tribunale vi chiede in sostanza se si possa considerare come abuso di posizione dominante il fatto che un'impresa la quale dispone, in uno Stato membro, del monopolio di fatto della gestione dei diritti d'autore, esiga la cessione totale di tutti i diritti d'autore, senza distinzioni, e se, in secondo luogo, lo stesso abuso si possa ravvisare nel fatto che detta impresa pattuisce la cessione, da parte dell'autore, dei diritti presenti e futuri, ed in particolare nella circostanza che essa conserva i diritti che le sono stati ceduti per i cinque esercizi successivi al recesso del socio.

Le restanti due questioni concernono l'interpretazione dell'art. 90 del trattato. Con l'una si chiede se sia necessario che una «impresa incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale» abbia determinati privilegi, negati ad altre imprese. Con l'altro, si chiede se l'art. 90, n. 2, del trattato CEE attribuisca ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

3. Il procedimento amministrativo instaurato dalla Commissione

Nel frattempo, la Commissione delle Comunità europee, che aveva già anteriormente preso in esame la posizione delle unioni d'autori con riguardo ad un possibile contrasto tra i loro statuti ed i vincoli contrattuali correnti fra esse ed i loro soci, da una parte, e le norme del trattato in materia di concorrenza, in particolare l'art. 86, dall'altra, il 3 giugno 1970 iniziava d'ufficio un procedimento ai sensi del regolamento del Consiglio n. 17 nei confronti delle tre seguenti società: la GEMA in Germania, la SACEM in Francia e la SABAM.

La decisione di instaurare il procedimento, dopo essere stata notificata agli Stati membri, veniva comunicata alla SABAM con lettera 8 giugno 1970 del direttore generale della concorrenza, contenente l'esposizione dei rilievi mossi alla società. Il rilievi concernevano particolarmente le clausole contrattuali in materia di cessione dei diritti d'autore e di recesso dei soci, cioè le stesse clausole cui si riferiscono le prime due questioni sottopostevi dal tribunale di Bruxelles.

Nel corso del procedimento amministrativo avevano luogo, nel settembre 1970 e nell'autunno 1971, scambi di opinioni tra la direzione generale della concorrenza e la SABAM, cui fu così permesso di prendere posizione in merito ai fatti che le venivano addebitati. La SABAM, d'altra parte, teneva conto di alcuni rilievi e provvedeva, una prima volta nel maggio 1971, una seconda nel maggio 1973, a modificare il proprio statuto su due dei principali punti controversi.

Essa ha rinunciato a pretendere la cessione di tutti i diritti d'autore presenti e futuri, consentendo ai soci di limitare la cessione a determinate forme di sfruttamento o a determinati paesi, ed ha ridotto da cinque a tre anni il periodo durante il quale essa conserva tali diritti dopo il recesso del socio.

Altre modifiche dello statuto o del regolamento interno della SABAM erano previste per la fine del corrente anno 1973; il procedimento è quindi rimasto aperto per consentire alla Commissione di giudicare se le modifiche finora apportate alle clausole in questione siano tali da escludere d'ora in avanti la possibilità di un abuso di posizione dominante.

Tale, signori, si presenta la situazione nel momento in cui voi, su rinvio del giudice nazionale in forza dell'art. 177 del trattato, siete stati investiti della controversia; parallelamente al procedimento di fronte al giudice belga, si è svolto nei confronti di una delle parti processuali un procedimento instaurato dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 17.

4. L'appello della SABAM contro la sentenza di rinvio

La cancelleria del tribunale di Bruxelles notificava a questa Corte la sentenza di rinvio il 19 aprile 1973.

Il 18 luglio seguente la SABAM interponeva appello contro la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Bruxelles. Essa sosteneva, in particolare, che il tribunale non era competente ad applicare, nella causa dinanzi ad esso pendente, l'art. 86 del trattato ed invocava in appoggio alla suddetta tesi l'art. 9, 3, del regolamento n. 17, che recita: «Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli articoli 2, 3 o 6, le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'art. 85, paragrafo 1, e dell'art. 86, in conformità all'art. 88 del trattato . . .»

Dal testo succitato la SABAM trae la conseguenza che l'espressione «autorità degli Stati membri» include non solo le autorità amministrative, ma anche i giudici nazionali, tanto nel caso in cui essi siano competenti a constatare diretta-mente le violazioni delle norme comunitarie in tema di concorrenza, quanto nel caso in cui essi debbano pronunciarsi, in via incidentale, sull'applicazione degli artt. 85, n. 1, od 86, in cause nelle quali venga contestata la validità di un contratto per violazione dei suddetti articoli. Dal momento che — prosegue la SABAM — ha avuto effettivamente inizio un procedimento, instaurato dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 17 per accertare se lo statuto della SABAM medesima ed i contratti da essa stipulati coi propri soci siano in contrasto con l'art. 86 del trattato, il tribunale ha perso, provvisoriamente, la competenza a giudicare la medesima questione ed avrebbe dovuto semplicemente sospendere il procedimento finché non fosse stata emanata la decisione della Commissione.

In data 24 luglio, l'avvocato della SABAM informava la cancelleria di questa Corte dell'appello interposto contro la sentenza di rinvio.

Con lettera 30 luglio 1973, il cancelliere del tribunale di Bruxelles notificava, a sua volta, alla Corte l'appello della SABAM e precisava che l'impugnazione «sospende il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia».

Tuttavia, in data 18 settembre, lo stesso cancelliere, mutando avviso, comunicava alla Corte che il tribunale «non desidera che sia sospeso l'esame (delle questioni pregiudiziali) dinanzi alla Corte di giustizia».

II — Discussione

Occorre, signori, esaminare anzitutto alcune questioni preliminari.

1. Se il rinvio della causa alla Corte di giustizia sia regolare, nonostante l'appello interposto contro la sentenza di rinvio

La questione è sorta dall'appello della SABÀM contro la sentenza di rinvio; si deve infatti decidere se l'appello di una delle parti nella causa principale vi obblighi a non pronunziarvi in via pregiudiziale, perlomeno fino alla sentenza della Corte d'appello di Bruxelles.

L'avvocato dell'appellante si è sforzato di dimostrare la fondatezza della tesi sovraesposta, richiamandosi ai due effetti propri dell'appello in diritto belga: effetto sospensivo ed effetto devolutivo.

Ai sensi dell'art. 1397 del codice giudiziario belga, l'appello interposto contro una sentenza definitiva ne sospende l'esecuzione. Una sentenza è — a norma del predetto codice — definitiva quando essa esaurisce la competenza del giudice su di una lite, salvo le impugnazioni di legge. L'effetto sospensivo non è invece proprio dell'appello contro le decisioni in corso di causa con le quali il giudice si limita, in particolare, a disporre atti istruttori.

Secondo l'avvocato della SABAM la sentenza di rinvio del tribunale di Bruxelles va considerata definitiva: in primo luogo, il tribunale si è ritenuto competente ad applicare l'art. 86 del trattato, pur attendendo, per far ciò, la soluzione che la Corte di giustizia darà alle questioni pre-giudiziali sottopostele; in secondo luogo, esso ha riconosciuto che le suddette questioni sono rilevanti per la soluzione della controversia.

Benché poi dall'art. 1496 del codice giudiziario risulti che «l'esecuzione provvisoria è prevista quando il giudice adotta un provvedimento d'istruzione, ed in re-lazione a quest'ultimo», una domanda di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato, relativa ad un punto di diritto (interpretazione di una norma comunitaria) e non già di fatto, e tale inoltre da non richiedere per la sua esecuzione l'intervento delle parti, non può essere un atto istruttorio nel senso del diritto belga. Si aggiunga che le decisioni della Corte di giustizia vincolano il giudice nazionale, non così invece gli atti istruttori. Infine, per il principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello enunciato nell'art. 1068 del codice giudiziario, la Corte d'appello è investita dell'intera controversia e deve statuire su di essa, confermando o riformando la sentenza impugnata ed esaurendo così la propria competenza.

L'effetto devolutivo accompagna tanto l'appello contro una sentenza in corso di causa quanto l'appello contro una sentenza definitiva.

L'unica eccezione è costituita dal 2o comma dell'art. 1068 secondo cui il giudice d'appello, che conferma, anche solo parzialmente, un provvedimento istruttorio, deve rinviare la causa al primo giudice.

Pertanto, spetta alla Corte d'appello di Bruxelles (che è stata investita dell'intera controversia) — ed unicamente ad essa — decidere se le questioni pregiudiziali siano rilevanti per il giudizio. Il tribunale si è spogliato di ogni competenza; esso non può più comunicare alla Corte di giustizia informazioni complementari né servirsi dell'interpretazione che gli venga fornita per la soluzione della controversia. Del pari, l'appello interposto contro la sentenza di rinvio ha tolto validità al titolo in virtù del quale questa Corte era stata regolarmente investita della causa. Quale che possa essere, signori, la fondatezza, in diritto belga, di tale argomentazione, voi non potete accoglierla per la semplice ragione che, altrimenti, eccedereste i limiti della vostra competenza ed, esaminando gli effetti dell'appello contro una sentenza di rinvio alla luce del diritto nazionale, sconfinereste nella competenza dei giudici belgi.

Certo, l'art. 177 del trattato vi ha conferito il compito di decidere sulle questioni d'interpretazione e di validità delle norme comunitarie che i giudici nazionali, a seconda dei casi, possono o devono sottoporvi. L'istituto del rinvio pregiudiziale mira a garantire l'interpretazione coerente ed uniforme del diritto comunitario. Ma, come voi vi astenete dal vagliare la rilevanza delle questioni sottopostevi in ordine alla soluzione della causa principale, come non potete controllare la competenza del giudice nazionale che opera il rinvio o la ritualità della procedura dinanzi ad esso seguita, così non è vostro compito accertare se un mezzo di gravame quale l'appello contro una sentenza di rinvio possa avere l'effetto di escludere la vostra competenza, perlomeno fino alla pronunzia del giudice d'appello.

In tutte queste ipotesi, infatti, voi dovreste non solo interpretare la legge nazionale, ma altresì applicarla ad un caso determinato, il che esula assolutamente dalla vostra competenza.

Tutt'al più, forse, vi sarebbe possibile te-ner conto di una norma di diritto interno, se non ci fosse alcun dubbio circa la sua portata. Ma la stessa argomentazione dell'avvocato della Sabam, il quale, per giungere alla conclusione che l'appello contro la sentenza di rinvio ha effetto sospensivo, ha dovuto prima scartare ben due obiezioni (concernenti, rispettivamente, il carattere non definitivo della sentenza di rinvio ed il carattere d'atto istruttorio della domanda di pronunzia pregiudiziale), dimostra a sufficienza che non ci troviamo di fronte ad un caso del genere.

Accogliere la sua tesi significherebbe sostituire il vostro giudizio a quello della Corte di cassazione belga, sola competente a statuire in ultima istanza in merito a simili divergenze.

L'art. 177 attua una cooperazione immediata fra la Corte di giustizia ed i giudici degli Stati membri, che possono far uso della facoltà di sottoporle per una pronunzia in via pregiudiziale qualsiasi questione d'interpretazione del diritto comunitario essi ritengano rilevante per la decisione di una controversia.

Non è neppure necessario, a mio avviso, che la questione venga sollevata dalle parti; il giudice nazionale può sollevarla d'ufficio. Il procedimento dell'art. 177, che è di ordine pubblico, si svolge d'altronde senza una partecipazione attiva dei litiganti, che vengono soltanto ammessi a presentarvi osservazioni scritte ed orali, ma non rivestono di fronte a voi la qualità di parti processuali.

L'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia recita:

«Nei casi contemplati dall'art. 177 del trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale».

Voi potete in effetti essere investiti di una causa soltanto dal giudice nazionale, mai da uno dei litiganti.

Allo stesso modo, la domanda di pronunzia pregiudiziale può essere ritirata soltanto dal giudice nazionale, indipendentemente dal motivo per cui esso agisce in tal senso, sia che ritenga possibile definire la controversia senza ricorrere all'interpretazione del diritto comunitario, sia che, di propria iniziativa stimi che l'esercizio di un mezzo di gravame — ad esempio dell'appello contro la sentenza di rinvio — lo spogli della competenza a statuire sulla controversia.

In ogni caso, spetta unicamente al giudice nazionale ritirare la propria domanda di pronunzia pregiudiziale.

Nella fattispecie, invece, e pacifico che il tribunale di Bruxelles ha mantenuto ferma la sua domanda.

Occorre andare ancora avanti e chiedersi se il combinato disposto dell'art. 177 del trattato e dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia non debba venir interpretato nel senso che esso esclude ipso iure in via di principio l'esercizio delle impugnazioni (appello, ricorso in cassazione) nei confronti delle decisioni di rinvio di cause alla Corte di giustizia?

In proposito, mi sembra che l'avvocato generale Lagrange, nelle conclusioni re-lative alla causa 13-61, Bosch (Racc. 1962, pag. 117), abbia colto perfettamente le ragioni per cui non è opportuno adottare una simile interpretazione.

Anzitutto, il testo dell'art. 20 dello statuto della Corte si riferisce soltanto alla sospensione del procedimento in corso dinanzi al giudice che ha disposto il rinvio, e non alla sospensione di «ogni pro-cedimento nazionale», ivi compresi quelli relativi alle impugnazioni.

In secondo luogo, il doppio grado di giurisdizione è nella maggior parte degli Stati membri un principio giuridico tradizionale e vale, laddove esistono forme di rinvio a titolo pregiudiziale, anche per le ordinanze o sentenze di sospensione del procedimento.

Infine, ne il trattato ne il protocollo sullo statuto della Corte avrebbero potuto, in mancanza di una disposizione espressa, limitare l'esercizio dei mezzi d'impugnazione, né modificare in tal modo l'organizzazione o la procedura dei tribunali nazionali.

Del resto, soltanto la Corte d'appello di Bruxelles, attualmente investita della causa o, se del caso, la Corte di cassazione belga potrebbero sottoporvi, qualora avessero in propositio dei dubbi tali da giustificare la proposizione d'una do-manda di pronunzia pregiudiziale, il problema dell'interpretazione dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte.

In definitiva, ritengo che, se le parti possono interporre, a norma del diritto interno dei singoli Stati membri, un'impugnazione (in particolare un appello) contro le ordinanze o le sentenze di rinvio, non spetti a voi stabilire quali effetti tale impugnazione produca nell'ambito dell' ordinamento giuridico nazionale. Voi siete, invece, tenuti a statuire sulla do-manda di pronunzia pregiudiziale propostavi da un giudice nazionale, a meno che quest'ultimo non l'abbia espressa-mente ritirata.

Soltanto nell'ipotesi che, prima della vostra pronuncia, il giudice nazionale di grado superiore abbia riformato o cassato la sentenza di rinvio, voi dovreste astenervi dal procedimento, poiché, in tal caso, sarebbe venuto a mancare il titolo giuridico costituito dalla sentenza di rinvio.

Qualora, invece, la riforma o la cassazione abbiano luogo dopo la vostra pronuncia, bisogna ammettere che la vostra sentenza non sarebbe più rilevante per la decisione della causa principale.

Ad un risultato non diverso si giungerebbe tuttavia anche sopprimendo qualsiasi gravame di diritto interno contro le sentenze di rinvio. Infatti, sarà pur sempre concepibile un appello od un ricorso in cassazione contro la sentenza emessa dal giudice della causa principale in conformità alla vostra interpretazione del diritto comunitario; in tale evenienza, il giudice d'appello o di cassazione sarà libero, qualora ritenga che le questioni a voi sottoposte non fossero rilevanti, di decidere in base a considerazioni di diritto interno e di non tener conto delle norme comunitarie.

2. L'interpretazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17

La seconda questione preliminare riguarda l'interpretazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 ed, in particolare, il significato da attribuire all'espressione «autorità degli Stati membri».

In effetti, mentre ai sensi del numero del citato articolo la Commissione ha una competenza esclusiva a dichiarare inapplicabili le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del trattato sulla base di quanto enunciato nel n. 3 dello stesso articolo, gli artt. 85, n. 1, ed 86 possono altresì venire applicati dalle autorità nazionali. Questa facoltà tuttavia rimane sospesa a partire dall'istante in cui la Commissione ha iniziato un procedimento, in ispecie a norma del regolamento n. 17, art. 3, allo scopo di mettere fine ad un abuso; da quel momento le autorità nazionali devono astenersi da ogni decisione.

A —

Il problema del quando cominci il procedimento instaurato dalla Commissione è stato oggetto di dispute dottrinali che oggi appaiono alquanto superate.

Alcuni autori, fondandosi sull'art. 85, ritenevano che il procedimento avesse inizio dal momento della notifica di un accordo.

La suddetta tesi trova però un ostacolo nell'art. 9, n. 3, il quale, richiedendo che il procedimento sia iniziato dalla Commissione, presuppone un atto di quest'ultima, mentre invece la notifica deve essere effettuata dalle imprese.

La semplice ricevuta di una notifica o di una domanda di attestato negativo non può essere considerata una manifestazione di volontà, ma costituisce solo un atto di correttezza amministrativa, come voi avete statuito nella sentenza 6 febbraio 1973 (causa 48-72, Brasserie de Haecht contro Wilkin-Janssen, Raccolta 1973, pag. 87).

Nella stessa sentenza si legge che l'inizio di un procedimento presuppone «un atto d'imperio della Commissione, col quale questa manifesti la propria volontà di adottare una decisione . ..».

Pur senza esigere che la Commissione compia un atto formale d'apertura del procedimento, come fece, ad esempio, nei confronti delle imprese che avevano partecipato alla pratiche concertate di fissazione dei prezzi delle materie coloranti (decisione 31 maggio 1967), voi avete posto due condizioni:

È necessario un atto d'imperio della Commissione;

È necessario che con tale atto venga manifestata la volontà di adottare una decisione a norma degli artt. 2, 3 o 6 del regolamento n. 17.

I due criteri di cui sopra si possono ben applicare alle richieste di informazioni di cui all'art. 11 del regolamento e soprattutto agli accertamenti di cui all'art. 14; si tratta infatti di atti di imperio che manifestano la volontà di adottare una decisione nella misura in cui, essendo riferiti ad una certa intesa od all'abuso di posizione dominante da parte di un'impresa, essi lasciano presumere l'esistenza di un'infrazione.

A maggior ragione, mi sembra che le condizioni da voi richieste per riconoscere che ha avuto inizio un procedimento sussistano allorché la Commissione decide di comunicare alle imprese interessate i rilievi formulati contro di esse in base all'art. 85, n. 1, od all'art. 86.

L'esposizione dei rilievi costituisce in un certo qual modo l'avviso di reato nei confronti delle imprese sospettate di aver violato le regole della concorrenza.

Essa, d'altronde, non può venir redatta che in seguito ed alla luce delle conclusioni di un'inchiesta preliminare.

La sua notifica è quindi un atto d'imperio che manifesta inequivocabilmente la volontà della Commissione di accertare un'infrazione e di trarne le conseguenze. Per quanto riguarda le unioni d'autori, d'altra parte, la Commissione ha adottato, il 3 giugno 1970, da decisione formale di iniziare il procedimento ai sensi del regolamento n. 17 nei confronti della GEMA, della SACEM e della SABAM, decisione notificata agli Stati membri e comunicata, qualche giorno più tardi, anche agli interessati, tra cui la SABAM, insieme con l'esposizione dei rilievi.

È ben questa la fattispecie, prevista nell'art. 9, n. 3, di un procedimento effettivamente iniziato dalla Commissione.

B —

Ne consegue forse che il tribunale di Bruxelles, almeno finché la Commissione non si fosse pronunziata, era stato privato della competenza a decidere della lite che ora vi è stata sottoposta?

Una risposta affermativa richiederebbe anzitutto di assumere che il Tribunale è una delle «autorità degli .Stati membri» cui fa riferimento l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17. Ad una simile conclusione si può però giungere solo dopo aver ben esaminato il significato e la portata della suddetta espressione.

Le autorità degli Stati membri restano competenti, sia in via principale, sia in via incidentale, per l'applicazione dell' art. 85, n. 1, e dell'art. 86.

Esse agiscono in via principale quando procedono nei confronti di imprese sospettate di aver violato la disciplina comunitaria in materia di concorrenza.

A seconda degli Stati, può trattarsi d'autorità amministrative, come il Bundeskartellamt in Germania, oppure di organi giurisdizionali, come i tribunali penali in Francia, quando decidono in merito ad una causa promossa dal pubblico mi-nistero, che ne è stato a sua volta investito dal ministro dell'economia e delle finanze, su parere della commissione tecnica delle intese.

Ugualmente in via principale decidono i giudici tedeschi, ad esempio il Kammergericht di Berlino o il Bundesgerichtshof, allorché si pronunciano sui ricorsi presentati dalle imprese contro provvedimenti del Bundeskartellamt.

Sia che i giudici nazionali statuiscano direttamente in procedimenti di. tipo repressivo, sia che essi si pronuncino su ricorsi delle imprese contro atti delle autorità amministrative, è pressoché incontestabile che i suddetti giudici nazionali sono «autorità degli Stati membri» ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 e che sono pertanto tenuti a dichiararsi non più competenti nell'istante in cui la Commissione dà inizio ad un procedimento. Tale disposizione è vincolante e direttamente efficace in ciascuno degli Stati membri. A questo punto non ha più molta importanza il fatto che, in taluni Stati membri l'applicazione delle norme sulla concorrenza spetti ad organi amministrativi, in altri invece ad organi giudiziari. L'obbligo di dichiararsi non più competenti, previsto dal regolamento n. 17, non contempla eccezioni.

Si può forse giungere ad una conclusione diversa quando i giudici civili o commerciali degli Stati membri devono decidere in merito a controversie fra singoli in cui il punto di diritto da risolvere è costituito da un atto o da un comportamento attinente alle norme sulla concorrenza fissate nel trattato di Roma?

In un simile caso, non spetta al giudice accertare la violazione delle norme comunitarie; egli deve soltanto pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche della violazione: nullità o risoluzione del contratto, risarcimento dei danni e pagamento degli interessi alla parte lesa.

Tuttavia, egli non può decidere, se non ha prima accertato l'esistenza ed il carattere di un accordo, di una pratica concertata o di un abuso di posizione dominante ai sensi degli artt. 85 o 86 del trattato.

In altre parole, non si può evitare in tali casi di ricorrere all'interpretazione del diritto comunitario.

Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà, se necessario, usare della facoltà di proporre a questa Corte una domanda di pronunzia pregiudiziale.

Ma, quando essi applicano in tal modo, in via incidentale, l'art. 85 o l'art. 86, i giudici nazionali sono ugualmente «autorità» nel senso del regolamento n. 17?

La questione è stata assai dibattuta in dottrina e risolta in maniera diversa dai giudici dei singoli Stati.

Mi propongo di trattarla partendo dal testo del regolamento, passando in seguito ad una breve analisi, il più possibile obiettiva, delle diverse. tesi dottrinali e delle giurisprudenze nazionali e terminando con l'esame della vostra giurisprudenza.

Dagli elementi di giudizio sopraindicati cercherò poi di ricavare la soluzione più consona alle finalità del trattato e del re-golamento.

L'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 usa l'espressione «autorità degli Stati membri», mentre numerosi altri articoli dello stesso regolamento usano una formulazione analoga: «autorità competenti degli Stati membri».

Così si esprime ad esempio l'art. 10, n. 1, in cui è disposto che la Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri «copia delle domande, delle notificazioni e dei documenti più importanti che le sono state presentate ai fini della constatazione delle infrazioni all'art. 85 o all'art. 86 del trattato, del rilascio di un'attestazione negativa o di una dichiarazione ai sensi dell'art. 85, paragrafo 3».

Del pari, l'art. 11, n. 2, dispone che di ogni domanda di informazioni rivolta dalla Commissione ad un'impresa dev'essere inviata contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Le autorità incaricate di ricevere la notifica degli atti della Commissione non possono ovviamente essere altro che organi amministrativi.

A norma dell'art. 13, le autorità competenti degli Stati procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni. In forza dell'art. 14, n. 4, la Commissione può essa stessa ordinare gli accertamenti, dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essi vanno effettuati.

L'art. 20, n. 2, infine dispone che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a non divulgare le informazioni raccolte nel corso delle inchieste e degli accertamenti compiuti in forza del regolamento stesso.

In tutti i casi le autorità competenti sono quelle che gli Stati incaricano di procedere agli accertamenti: in genere, servizi amministrativi di controllo economico. Alcuni commentatori (Mégret — Le droit de la Communauté économique européenne, Vol. IV: Concurrence, pag. 157) ne arguiscono che l'espressione «autorità competenti degli Stati membri» è usata più volte dal regolamento n. 17 in un senso tale da escludere che essa possa riferirsi a tribunali di diritto comune investiti della questione in via incidentale. Nondimeno, l'argomento esegetico non è convincente; non basta osservare che in altri articoli del medesimo regolamento l'espressione considerata non può riguardare gli organi giudiziari per essere autorizzati a concludere nello stesso senso circa l'art. 9, n. 3.

Un altro argomento di natura esegetica è ricavato dalla circostanza che l'art. 9, n. 3, menziona la competenza delle autorità degli Stati membri unicamente ai fini dell'applicazone dell'art. 85, n. 1, e dell' art. 86.

Ma, mentre per l'applicazione dell'art. 85, n. 3, è prevista dall'art. 9, n. 1, una competenza esclusiva della Commissione, non vi è invece alcuna disposizione del regolamento che individui l'autorità competente a dichiarare la nullità di cui all'art. 85, n. 2. Se ne deve forse concludere che gli autori del regolamento hanno inteso affidare tale compito ai giudici nazionali che decidono controversie fra singoli, posto che i suddetti giudici hanno normalmente il compito di fissare le conseguenze che discendono, nell'ambito del diritto civile, dalla violazione degli artt. 85 e 86?

L'interpretazione ora esposta si fonda inoltre sui principi di diritto da voi enunciati nella sentenza Bosch del 6 aprile 1962 (già citata); in quell'occasione, voi avete distinto la competenza dei giudici nazionali a dichiarare nulli ipso iure determinati accordi in forza dell'art. 85, n. 2, e la competenza delle autorità degli Stati membri ad applicare l'art. 85, n. 1. Nel primo caso — afferma la sentenza — la competenza risulta dall'efficacia diretta dell'art. 85, n. 2; nel secondo, essa trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 88 del trattato e dell'art. 9 del regolamento n. 17.

Non si dovrebbe allora concludere che le norme del regolamento n. 17 non riguardano i giudici nazionali, la cui competenza ad applicare in via incidentale gli artt. 85 ed 86 del trattato troverebbe il suo fondamento esclusivamente nell'efficacia diretta dei suddetti articoli e non nell'art. 9, n. 3, del regolamento?

Un ragionamento del genere non mi pare necessariamente esatto. Sebbene i singoli possano far valere i diritti nascenti a loro favore dagli artt. 85 ed 86 dinanzi ai giudici nazionali e questi ultimi siano competenti a tutelare tali diritti, ciò non significa necessariamente che i giudici nazionali, anche quando decidono in via incidentale, sfuggano all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 ed all'obbligo di dichiararsi provvisoriamente incompetenti in presenza di un procedimento iniziato dalla Commissione sulla base degli stessi articoli del trattato.

Al riguardo, non è affatto ovvio che si debbano distinguere i casi in cui il giudice nazionale decide direttamente da quelli in cui si pronuncia a titolo incidentale.

La posizione delle diverse magistrature nazionali in ordine al problema è quanto mai differenziata.

In Germania i tribunali civili non sono ritenuti «autorità» nell'accezione in esame, in quanto non possono trarre le conseguenze giuridiche degli atti del Bundeskartellamt. In tal senso milita in particolare la sentenza 9 aprile 1970 della Corte di cassazione federale (Bundesgerichtshof). Tuttavia, uno dei commentatori della sentenza, il dott. Kurt Markert, sostiene, facendo riferimento alla vostra sentenza Bilger del 18 marzo 1970 (causa 43-69, Racc. 1970, pag. 136) in cui avete affermato che la nozione di «autorità degli Stati membri» comprende gli organi giurisdizionali nazionali, che la Corte di cassazione federale non avrebbe potuto dichiarare che tale questione va risolta in base a considerazioni di diritto tedesco.

In Francia sembra prevalere l'opinione che i tribunali civili sono «autorità» te-nute a sospendere il procedimento in corso dinanzi a loro, allorché la Commissione abbia da parte sua iniziato un procedimento (Corte d'appello di Parigi, 26 gennaio 1963 e 22 febbraio 1967). Questa soluzione trova spiegazione nel fatto che, in Francia, le uniche autorità competenti ad applicare il diritto della concorrenza, tanto sul piano comunitario quanto sul piano nazionale, sono i tribunali ordinari. La Commissione tecnica delle intese e delle posizioni dominanti è semplicemente un organo consultivo ed il ministro dell'economia e delle finanze si limita ad investire della causa il pubblico ministero. Solo i tribunali sono competenti ad imporre delle ammende, ad accertare la nullità o la validità degli accordi ed a trarne le conseguenze alla luce del diritto privato.

In Belgio la giurisprudenza è più sfumata. Il tribunale civile di Bruxelles aveva statuito nel 1966 che i tribunali dovevano essere considerati «autorità» ai sensi del regolamento n. 17; ma la Corte di cassazione, pronunciandosi su di un ricorso contro una sentenza della Corte d'appello con cui era stato sospeso il procedimento, ha ritenuto che il giudice nazionale può sospendere il procedimento fino alla pronunzia della Commissione, quando ritenga di non aver elementi sufficienti per decidere in ordine all'applicazione dell'art. 85, n. 1. La Corte di cassazione ha cioè adottato la tesi della sospensione facoltativa, ritenendo che, nella fattispecie, non fosse necessario interpretare l'espressione «autorità degli Stati membri».

Ugualmente discorde è la dottrina. Alcuni autori, come l'avvocato generale F. Dumon della Corte di cassazione belga, hanno sostenuto che le autorità menzionate nell'art. 9, n. 3, del regolamento non includono i tribunali ordinari che decidono in via incidentale (articolo in Liber Amicorum, in onore del prof. L. Frédéricq, 1965, Vol. I, pag. 337).

Altri, invece, sono dell opinione che la suddetta espressione comprenda tutti gli organi nazionali — amministrativi o giurisdizionali — che intervengono in un modo o nell'altro nell'applicazione del diritto della concorrenza, anche se le loro decisioni sono fondate sul diritto privato (Metzger, nota alla sentenza 26 gennaio 1963 della Cour d'appel di Parigi, in Revue critique de droit international privé, 1963, punto 398).

Una terza corrente dottrinale ritiene che, in mancanza di una nozione autonoma di diritto comunitario, la definizione delle «autorità» dipenda dal diritto nazionale dei singoli Stati membri.

La maggior parte di queste prese di posizione è anteriore alla vostra sentenza nella causa Bilger. Si tratta ora di vedere a quali conclusioni conduca la vostra giurisprudenza.

La sentenza Bilger sembrerebbe aver risolto la questione, dal momento che in essa è chiaramente affermato che «la nozione di “autorità degli Stati membri” comprende gli organi giurisdizionali nazionali». Certo, voi avete pure affermato che tale soluzione risulta dal fatto che l'art. 88 fa rinvio alle norme interne sulla competenza e sulla procedura, e con ciò, come mette in rilievo il prof. Berthold Goldmann, non avete risolto definitivamente la questione, in quanto si deve sempre far ricorso alle diverse leggi nazionali. Se alcuni autori, come il prof. Etienne Cerexhe (Congresso internazionale di diritto europeo — Berlino 1970), hanno sostenuto che la vostra sentenza 18 marzo 1970 ha dissipato ogni dubbio, altri, al contrario, sono giunti al punto di chiedersi se la Corte abbia veramente voluto pronunziarsi sulla controversia (Mégret e altri, op. cit., pag. 159). Anche il procuratore generale della Corte di cassazione belga, Ganshof Van der Meersch, è stato molto prudente nel valutare la portata della sentenza Bilger (le sue conclusioni precedenti la sentenza 24 dicembre 1970 della Corte di cassazione belga Pasicrisi, 1971, I, 392 e segg.). Occorre tuttavia ricordare che la questione sottopostavi nella causa Bilger riguardava un litigio fra privati, durante il quale era stato sollevato ih via incidentale il problema dell'applicazione dell'art. 85, n. 2. Sarebbe perciò da escludere che voi abbiate inteso riferire la vostra affermazione ai giudici nazionali soltanto per il caso in cui essi debbano applicare in via principale gli artt. 85 e 86.

In una sentenza più recente — Brasserie de Haecht contro Wilkin-Janssen, 6 febbraio 1973 — voi avete, su domanda di pronunzia pregiudiziale del tribunale di Liegi, affermato quanto segue: «Non è necessario riprendere in esame la questione del se, con l'espressione “autorità degli Stati membri”, l'art. 9 del regolamento n. 17 si riferisca anche ai giudici nazionali che agiscono in forza dell'art. 85, n. 2, del trattato». Si tratta ovviamente di un'osservazione incidentale nella motivazione della sentenza, ma anche di un'allusione che può legittimare un'interpretazione estensiva delle sentenza Bilger. Affermando espressamente l'inutilità di un riesame della questione, non avete inteso forse negare la tesi secondo cui la vostra precedente sentenza non ne avrebbe fornito una soluzione definitiva? In secondo luogo, la sentenza de Haecht concerne essa pure un caso in cui i giudici nazionali sono competenti in forza dell'art. 85, n. 2, cioè in via incidentale.

Non si può forse trovare in questo la conferma che la sentenza Bilger va interpretata nel senso che i giudici nazionali che si pronunciano in via incidentale devono essere considerati come «autorità degli Stati membri» ?

In ogni caso, una nozione comune dell' espressione sopra riportata va ricercata esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del regolamento n. 17; il problema è quello di determinare quali siano, nei singoli Stati, le autorità che devono astenersi dal procedere quando la Commissione ha iniziato o inizia un proprio procedimento ai sensi dell'art. 85 n. 1 o dell'art. 86.

Gli Stati hanno il potere di stabilire quali dei loro organi sono incaricati di applicare sul loro territorio, direttamente o in via incidentale, il diritto comunitario della concorrenza; essi non hanno invece il potere di determinare quali autorità debbano astenersi dal procedere.

Se gli Stati potessero far ciò, l'estensione e l'esercizio stesso della competenza spettante alla Commissione verrebbero a dipendere dalla loro volontà, mentre invece la competenza della Commissione è fondata sul diritto comunitario, che va applicato in modo uniforme.

Sono quindi d'accordo col prof. Goldmann nel ritenere che, per realizzare l'applicazione uniforme del diritto comunitario, è necessario «enunciare come principio generale di diritto comunitario che ogni organo di uno Stato membro, il quale intervenga — sia instaurando pro-cedimenti repressivi, sia accertando e punendo le violazioni, sia pronunciandosi in merito alle conseguenze di diritto privato degli atti lesivi della concorrenza — nell'applicazione del diritto della concorrenza, è un' “autorità” nel senso dell'art. 9 del regolamento n. 17». (B. Goldmann, Droit Commercial européen, Dalloz 2a edizione, pag. 375).

Quale può essere in effetti lo scopo della disposizione in esame se non quello di evitare possibili contrasti fra decisioni nazionali e comunitarie e di garantire, per di più, la prevalenza di queste ultime?

Dal punto di vista terminologico, l'espressione «autorità degli Stati membri» è usata tanto nell'art. 88 del trattato quanto nell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17, come pure nell'art. 15 del regolamento n. 1017/68, relativo all'applicazione della disciplina della concorrenza nel settore dei trasporti.

In tutte e tre le ipotesi la «ratio legis» è identica; l'unica differenza consiste nel fatto che il momento in cui cessa, provvisoriamente, la competenza conferita alle autorità degli Stati membri è costituito, nel primo caso, dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate in forza dell' art. 87 del trattato, nel secondo dall'inizio di un procedimento instaurato dalla Commissione, nel caso infine di un'impresa di trasporti, dalla comunicazione di cui all'art. 12, n. 3, del regolamento n. 1017. Si tratta in tutti i casi di garantire l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza nell'ambito della Comunità, senza però toccare l'efficacia diretta delle disposizioni del trattato concernenti gli accordi e le posizioni dominanti.

Attualmente, sarebbe paradossale affermare che con «autorità degli Stati membri» si intendono soltanto i giudici ordinari od amministrativi direttamente competenti e che pertanto i giudici competenti in via incidentale sarebbero liberi di accertare la nullità di un'intesa o l'abuso di posizione dominante e di trarne le conseguenze di diritto privato, senza preoccuparsi affatto dell'inizio del procedimento instaurato dalla Commissione. Il rischio di decisioni contrastanti e della relativa divergenza nell'applicazione delle norme sulla concorrenza non è affatto minore nel caso di un semplice accertamento incidentale che nell'eventualità di una pronuncia diretta del giudice nazionale, sia esso civile o amministrativo.

Sarebbe ugualmente paradossale ammettere, da un lato, che i giudici nazionali, pronunciandosi in via incidentale, potevano, prima dell'entrata in vigore del re-golamento n. 17, dichiarare che un'intesa non era nulla o che non sussisteva un abuso di posizione dominante, ed affermare poi che, dopo l'entrata in vigore del regolamento, quando la Commissione dà inizio ad un procedimento, questi medesimi giudici, non essendo ormai più considerati «autorità dello Stato membro», possono — sempre in via incidentale — dichiarare che non v'era motivo di applicare gli artt. 85 o 86.

Posso aggiungere che il rischio di decisioni contrastanti non è presente soltanto nei rapporti fra i giudici nazionali e la Commissione.

Infatti, se i giudici nazionali, prendendo lo spunto da controversie come quella pendente dinanzi al tribunale di Bruxelles, sottoponessero a questa Corte delle questioni d'interpretazione ai sensi dell' art. 177, la vostra sentenza rischierebbe di trovarsi in contrasto con un'eventuale successiva decisione della Commissione.

L'esame delle questioni pregiudiziali così sottopostevi potrebbe benissimo condur-vi ad emanare una sentenza d'interpretazione, senza che abbiate potuto vagliare tutti i dati del problema e senza che possiate rendervi conto di tutti gli effetti della vostra decisione.

Potrebbe successivamente accadere che la decisione della Commissione fosse impugnata direttamente dinanzi a voi ed allora se, studiando in qualità di giudici di merito gli atti del procedimento condotto dalla Commissione, foste indotti a pronunciare una sentenza diversa da quella che avete pronunciato in via pre-giudiziale circa la stessa situazione, finireste col trovarvi in contrasto con voi medesimi.

Per decidere se, nella fattispecie, un'impresa abusi di una posizione dominante, vi occorre essere pienamente informati di tutti i fatti della causa, tant'è vero che nella sentenza Continental Can, voi, pur approvando gli argomenti della Commissione, ne avete annullato la decisione per dei motivi che solo l'esame degli atti del procedimento vi aveva permesso di mettere in luce.

Le predette considerazioni mi inducono a propugnare un'interpretazione estensiva dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17, che mi sembra essere l'unica rispondente alle finalità di tale disposizione ed in grado, non solo di evitare divergenze fra le decisioni nazionali e quelle comunitarie, ma altresì di eliminare il rischio di contraddizioni nella vostra stessa giurisprudenza, nel caso in cui abbiate a pronunciarvi sull'identica questione, una prima volta in forza dell'art. 177 ed una seconda in seguito ad un ricorso diretto.

Ammetto che nei confronti di questa opinione possono essere sollevate almeno due obiezioni.

Con la prima si fa osservare che né l'art. 87 del trattato, né il regolamento d'attuazione del medesimo, emanato dal Consiglio, attribuiscono alle istituzioni comunitarie il potere di obbligare i giudici nazionali a sospendere una causa di diritto privato, in dispregio delle norme di diritto interno che regolano la competenza dei suddetti giudici.

L'argomento non è però decisivo. Con la sospensione del procedimento non si nega la competenza dei giudici nazionali né si toglie loro definitivamente il potere di pronunciarsi in merito; li si obbliga soltanto ad aggiornare provvisoriamente l'esame della causa, finché non sia intervenuta una decisione della Commissione. Dopodiché essi, ora in possesso degli elementi di giudizio necessari, potranno decidere con cognizione di causa, conformandosi alla decisione comunitaria, se definitiva, e salvo sottoporvi, se del caso, le questioni d'interpretazione del diritto comunitario che riterranno ancora rilevanti per la definizione della controversia in sede civile.

Si aggiunga che, benché voi non abbiate il potere — come ho dimostrato nella prima parte delle mie conclusioni — di controllare la competanza di un giudice nazionale alla luce dell'ordinamento giuridico del suo paese, avete tuttavia l'obbligo di controllare se, in forza del diritto comunitario (nella fattispecie, in forza del regolamento n. 17), il suddetto giudice sia obbligato a sospendere il procedimento, quando, come nel presente caso, esso dovrebbe applicare, sia pure in via incidentale, l'art. 86 del trattato ed, al tempo stesso, la Commissione ha già iniziato un proprio procedimento.

Una seconda obiezione potrebbe fondarsi sulla tutela dovuta ai diritti soggettivi. È ammissibile che un'azione di nullità di un contratto e di risarcimento danni sia paralizzata, dinanzi al giudice nazionale, dalla necessità di attendere la decisione della Commissione, quando per di più l'esperienza dimostra che i procedimenti instaurati dalla suddetta istituzione possono avere una durata molto lunga?

È senza dubbio spiacevole che i giudici nazionali siano costretti dalla lentezza delle pratiche comunitarie a tenere in sospeso cause civili per mesi, se non addirittura per anni. Ciononostante, l'obiezione non è, a mio avviso, decisiva. È sempre possibile evitare che dei ritardi prolungati ledano troppo gravemente gli interessi dei singoli: da una parte, il giudice nazionale può, su domanda dell'uno o dell'altro dei litiganti, adottare dei provvedimenti conservativi che, senza entrare nel merito, servano a tutelare i diritti dei contendenti, dall'altra, non è da escludere la possibilità di un ricorso per carenza contro la Commissione, che sarebbe così indotta ad evitare inutili lungaggini. Ad ogni modo, se si dovessero porre su una bilancia gli interessi dei privati in dipendenza dell'esecuzione di un certo contratto e l'interesse generale ad un'applicazione coerente del diritto comunitario, non dubito che la prevalenza spetti a quest'ultimo.

Rimane ancora da esaminare come le autorità nazionali possano venire a conoscenza del procedimento instaurato dalla Commissione e da stabilire in quale momento esse debbano dichiararsi non più competenti.

Sul primo punto, l'obbligo di comunicazione spetta alle parti in causa ed è stupefacente che la SABAM non abbia informato il più presto possibile il tribunale di Bruxelles del procedimento comunitario che era stato iniziato contro di lei. Del resto, anche il governo belga era stato informato della decisione con cui, nel giugno 1970, la Commissione aveva dato inizio al procedimento. In ogni caso, l'interpretazione della nozione di «autorità degli Stati membri» non dipende dal fatto che un organo di tal genere sia più o meno informato circa le iniziative della Commissione.

In ordine al secondo punto, credo che abbia poca importanza lo stabilire se il procedimento comunitario sia stato instaurato mentre era già in corso una causa civile implicante l'applicazione in via incidentale dell'art. 85 o dell'art. 86. È condizione necessaria e sufficiente che il procedimento comunitario abbia inizio in corso di causa, cioè prima che il giudice nazionale abbia pronunciato la sentenza. Nella fattispecie, l'azione dinanzi al tribunale di Bruxelles è iniziata nel 1969, il procedimento della Commissione contro la SABAM in forza dell'art. 86 del trattato è stato instaurato nell'anno seguente, ma solo nel 1973, dopo che erano state depositate le conclusioni delle parti e presentata l'istanza d'intervento della radio-televisione belga contro la SABAM, il tribunale di Bruxelles ha ritenuto di poter ancora sottoporvi le. questioni pregiudiziali di cui è causa. In quel momento, tuttavia, il tribunale non poteva più ignorare l'esistenza di un pro-cedimento instaurato dalla Commissione; esso non era più competente a pronunciarsi e, di conseguenza, nemmeno a proporvi una domanda di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177.

Il giudice nazionale — di primo grado o d'appello, a seconda dei casi — non avrebbe dovuto riprendere il giudizio, se non dopo intervenuta la decisione della Commissione; nel frattempo, esso non era competente a richiedervi una pronunzia in via pregiudiziale.

Per questi motivi concludo che la Corte voglia affermare che, allo stato dei fatti, essa non è competente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sottopostele.


( 1 ) Traduzione dal francese.

Top