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Document 61972CJ0021

Sentenza della Corte del 12 dicembre 1972.
International Fruit Company NV e altri contro Produktschap voor Groenten en Fruit.
Domande di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Cause riunite 21 a 24-72.

Raccolta della Giurisprudenza 1972 -01219

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:115

61972J0021

SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 DICEMBRE 1972. - INTERNATIONAL FRUIT COMPANY N.V. ED ALTRI, CONTRO PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN). - CAUSE RIUNITE 21 A 24/72.

raccolta della giurisprudenza 1972 pagina 01219
edizione speciale danese pagina 00295
edizione speciale greca pagina 00279
edizione speciale portoghese pagina 00407
edizione speciale spagnola pagina 00223
edizione speciale svedese pagina 00051
edizione speciale finlandese pagina 00049


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . PRONUNZIE PREGIUDIZIALI - ATTI DELLE ISTITUZIONI - VALIDITA - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI

( TRATTATO CEE, ART . 177 )

2 . PRONUNZIE PREGIUDIZIALI - ATTI DELLE ISTITUZIONI - VALIDITA - CONTROVERSIE - CASI D' INVALIDITA

( TRATTATO CEE, ART . 177 )

3 . GATT - DISPOSIZIONI VINCOLANTI PER LA CEE

( TRATTATO CEE, IN GENERALE )

4 . GATT - ART . XI - DIRITTI DEI SINGOLI CITTADINI DELLA CEE - MANCANZA - REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 459/70, 565/70 E 686/70 - VALIDITA

( ACCORDO GENERALE SUL COMMERCIO E SULLE TARIFFE - GATT - ART . XI; REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 549/70, 565/70 E 686/70 )

Massima


1 . LA COMPETENZA DELLA CORTE - EX ART . 177 DEL TRATTATO CEE - A PRONUNZIARSI SULLA VALIDITA DEGLI ATTI EMESSI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, NON SOFFRE LIMITI IN CONSIDERAZIONE DELLE CAUSE DELL' ASSERITA INVALIDITA . ESSA COMPRENDE QUINDI TUTTI I MOTIVI D' INVALIDITA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTI AVVERSO TALI ATTI .

2 . AFFINCHE LA VALIDITA DI UN ATTO COMUNITARIO POSSA RISULTARE INFICIATA DA UNA SUA INCOMPATIBILITA CON UNA NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, OCCORRE IN PRIMO LUOGO CHE QUESTA NORMA SIA VINCOLANTE PER LA COMUNITA . QUALORA TALE MOTIVO D' INVALIDITA SIA ADDOTTO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, E INOLTRE NECESSARIO CHE LA STESSA NORMA SIA SUSCETTIBILE DI ATTRIBUIRE AI SOGGETTI DELL' ORDINAMENTO COMUNITARIO IL DIRITTO DI FARLA VALERE IN GIUDIZIO .

3 . IN TUTTI CASI IN CUI, IN FORZA DEL TRATTATO CEE, LA COMUNITA HA ASSUNTO DEI POTERI, GIA SPETTANTI AGLI STATI MEMBRI, NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL GATT, LE DISPOSIZIONI DI QUESTO SONO VINCOLANTI PER LA COMUNITA STESSA .

4 . L' ART . XI DEL GATT NON ATTRIBUISCE AI SINGOLI CITTADINI DELLA COMUNITA IL DIRITTO DI ESIGERNE GIUDIZIALMENTE L' OSSERVANZA .

ESSO NON PUO' QUINDI MENOMARE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 459/70, 565/70 E 686/70 ( GU N . L 57, PAG . 20; N . L 69, PAG . 33; N . L 84, PAG . 21 )

Parti


NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 21 - 24-72

AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN DELL' AIA, NELLE CAUSE DINANZI AD ESSO PENDENTI FRA

INTERNATIONAL FRUIT COMPANY NV, ROTTERDAM ( CAUSA 21-72 ),

KOOY ROTTERDAM NV, ROTTERDAM ( CAUSA 22-72 ),

VELLEMAN EN TAS NV, ROTTERDAM ( CAUSA 23-72 ),

JAN VAN DEN BRINK'S IM-EN EXPORTHANDEL NV, ROTTERDAM ( CAUSA 24-72 ),

E

PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT, L' AIA,

Oggetto della causa


DOMANDE VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DEL SUDDETTO ART . 177 ED EVENTUALMENTE SULLA COMPATIBILITA DI TALUNI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE CON L' ART . XI DELL' ACCORDO GENERALE SUL COMMERCIO E SULLE TARIFFE ( GATT ),

Motivazione della sentenza


1/2 CON PROVVEDIMENTO 5 MAGGIO 1972, PERVENUTO IN CANCELLERIA L' 8 MAGGIO 1972, IL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DI QUESTO ARTICOLO ED ALLA VALIDITA DI DETERMINATI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE . CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA VALIDITA DEGLI ATTI EMESSI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA COMPRENDA DEL PARI, AI SENSI DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, LA LORO VALIDITA A NORMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE .

3 LA SECONDA QUESTIONE, SOTTOPOSTA PER IL CASO CHE LA PRIMA VENGA RISOLTA IN SENSO AFFERMATIVO, VERTE SUL SE I REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 459/70, 565/70 E 686/70 - I QUALI CONTEMPLANO, COME MISURA DI SALVAGUARDIA, DELLE RESTRIZIONI ALL' IMPORTAZIONE DI MELE DA PAESI TERZI - " SIANO INVALIDI IN QUANTO IN CONTRASTO CON L' ART . XI DELL' ACCORDO GENERALE SUL COMMERCIO E SULLE TARIFFE ( GATT ) ".

4/6 A NORMA DELL' ART . 177, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO CEE, " LA CORTE DI GIUSTIZIA E COMPETENTE A PRONUNZIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE ... SULLA VALIDITA ... DEGLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA ". ALLA COMPETENZA DELLA CORTE COSI' DEFINITA NON VIENE POSTO ALCUN LIMITE PER QUANTO RIGUARDA LE CAUSE DELL' ASSERITA INVALIDITA . POSTO IL CARATTERE ONNICOMPRENSIVO DI TALE COMPETENZA, QUESTA CORTE E QUINDI TENUTA AD ESAMINARE PURE I MOTIVI D' INVALIDITA TRATTI DAL DIRITTO INTERNAZIONALE .

7/9 AFFINCHE LA VALIDITA DI UN ATTO COMUNITARIO POSSA RISULTARE INFICIATA DA UNA SUA INCOMPATIBILITA CON UNA NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, OCCORRE IN PRIMO LUOGO CHE QUESTA NORMA SIA VINCOLANTE PER LA COMUNITA . QUALORA TALE MOTIVO D' INVALIDITA SIA ADDOTTO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, E INOLTRE NECESSARIO CHE LA STESSA NORMA SIA SUSCETTIBILE DI ATTRIBUIRE AI SOGGETTI DELL' ORDINAMENTO COMUNITARIO IL DIRITTO DI FARLA VALERE IN GIUDIZIO . SI DEVE QUINDI STABILIRE SE L' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE E SUL COMMERCIO SODDISFI QUESTE DUE CONDIZIONI .

10/12 E' PACIFICO CHE, QUANDO HANNO STIPULATO IL TRATTATO CEE, GLI STATI MEMBRI ERANO VINCOLANTI DAL GATT . MEDIANTE UN NEGOZIO CONCLUSO FRA LORO, ESSI NON HANNO POTUTO SOTTRARSI AGLI OBBLIGHI CONTRATTI NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI . AL CONTRARIO, LA LORO VOLONTA DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI DEL GATT SI DESUME TANTO DALLO STESSO TRATTATO CEE, QUANTO DALLE DICHIARAZIONI FATTE DAGLI STATI MEMBRI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL TRATTATO ALLE ALTRE PARTI CONTRAENTI DEL GATT, IN OSSERVANZA DELL' OBBLIGO SANCITO DALL' ART . XXIV DI QUESTO .

13 QUESTA INTENZIONE E RESA MANIFESTA DALL' ART . 110 DEL TRATTATO CEE, IL QUALE IMPLICA L' ADESIONE DELLA COMUNITA AGLI SCOPI PERSEGUITI DAL GATT, COME PURE DALL' ART . 234, 1 ) COMMA, IL QUALE STABILISCE CHE IL TRATTATO NON PREGIUDICA I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DERIVANTI DA CONVENZIONI CONCLUSE ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, IN ISPECIE DA QUELLE MULTILATERALI CUI PARTECIPINO DEGLI STATI MEMBRI .

14/16 LA COMMISSIONE HA ASSUNTO - GRADUALMENTE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO E COMPLESSIVAMENTE AL TERMINE DI QUESTO, IN FORZA DEGLI ART . 111 E 113 DEL TRATTATO - I POTERI RELATIVI ALLA POLITICA TARIFFARIA E COMMERCIALE . GLI STATI MEMBRI, NELL' ATTRIBUIRE TALI POTERI ALLA COMUNITA, PONEVANO IN RILIEVO LA LORO VOLONTA DI VINCOLARLA MEDIANTE GLI OBBLIGHI ASSUNTI IN FORZA DEL GATT . DALL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO CEE E, PIU PRECISAMENTE, A PARTIRE DALL' ATTUAZIONE DELLA TARIFFA ESTERNA COMUNE, IL TRASFERIMENTO DI POTERI, DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMUNITA, SI E CONCRETATO IN VARI MODI NELL' AMBITO DEL GATT ED E STATO RICONOSCIUTO DALLE ALTRE PARTI CONTRAENTI .

17/18 IN ISPECIE, A PARTIRE DA TALE DATA LA COMUNITA, CHE AGISCE ATTRAVERSO LE PROPRIE ISTITUZIONI, E COMPARSA COME PARTE NELLE TRATTATIVE TARIFFARIE E COME PARTE CONTRAENTE NEGLI ACCORDI DI OGNI GENERE STIPULATI NELL' AMBITO DEL GATT, IN CONFORMITA ALL' ART . 114 DEL TRATTATO CEE, IL QUALE STABILISCE CHE GLI ACCORDI TARIFFARI E COMMERCIALI " SONO CONCLUSI A NOME DELLA COMUNITA ". NE DERIVA CHE, IN TUTTI I CASI IN CUI, IN FORZA DEL TRATTATO CEE, LA COMUNITA HA ASSUNTO DEI POTERI, GIA SPETTANTI AGLI STATI MEMBRI, NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL GATT, LE DISPOSIZIONI DI QUESTO SONO VINCOLANTI PER LA COMUNITA STESSA .

19/20 SI DEVE INOLTRE STABILIRE SE IL GATT ATTRIBUISCA AI SINGOLI CITTADINI DELLA COMUNITA IL DIRITTO DI FAR VALERE IN GIUDIZIO LE SUE DISPOSIZIONI AVVERSO UN ATTO COMUNITARIO . A TALE SCOPO, SI DEVE AVER RIGUARDO ALLO SPIRITO, ALLA STRUTTURA ED ALLA LETTERA DEL GATT STESSO .

21 QUESTO ACCORDO, FONDATO - AI SENSI DEL SUO PREAMBOLO - SUL PRINCIPIO DI NEGOZIATI DA CONDURSI SU " UNA BASE DI RECIPROCITA E DI VANTAGGIO MUTUI ", E CARATTERIZZATO DALLA GRANDE FLESSIBILITA DELLE SUE DISPOSIZIONI, IN ISPECIE DI QUELLE RELATIVE ALLA POSSIBILITA DI DEROGHE, AI PROVVEDIMENTI AMMESSI IN CASO DI DIFFICOLTA ECCEZIONALI ED ALLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA I CONTRAENTI .

22/23 COSI', A NORMA DELL' ART . XXII, N . 2, " CIASCUN CONTRAENTE ESAMINERA CON COMPRENSIONE LE RICHIESTE RIVOLTEGLI DA QUALSIASI ALTRO CONTRAENTE E DOVRA PRESTARSI A DELIBERAZIONI A PROPOSITO DI TALI RICHIESTE, QUALORA QUESTE VERTANO SU UNA QUESTIONE RELATIVA ALL' APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO ". A NORMA DEL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO, " LE PARTI CONTRAENTI - TERMINE QUESTO CHE DESIGNA " I CONTRAENTI QUANDO AGISCONO COLLETTIVAMENTE ", COME PRECISA L' ART . XXV, N . 1 - " POTRANNO CONSULTARSI CON UNO O PIU CONTRAENTI SU UNA QUESTIONE PER LA QUALE NON SARA STATO POSSIBILE GIUNGERE AD UNA SOLUZIONE SODDISFACENTE MEDIANTE LE DELIBERE DI CUI AL N . 1 ".

24/25 PER IL CASO CHE UN CONTRAENTE RITENESSE " CHE UN VANTAGGIO DERIVATOGLI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL PRESENTE ACCORDO FOSSE ANNULLATO O COMPROMESSO, OVVERO CHE IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEGLI SCOPI DELL' ACCORDO FOSSE COMPROMESSO ", FRA L' ALTRO, " DAL FATTO CHE UN ALTRO CONTRAENTE NON ADEMPIE GLI OBBLIGHI ASSUNTI IN FORZA DEL PRESENTE ACCORDO ", L' ART . XXIII DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATAMENTE I PROVVEDIMENTI CHE I CONTRAENTI INTERESSATI, O I CONTRAENTI COLLETTIVAMENTE, POSSONO O DEVONO ADOTTARE IN SITUAZIONI SIFFATTE . QUESTI PROVVEDIMENTI COMPRENDONO, PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE, LE RICHIESTE O PROPOSTE SCRITTE DA " ESAMINARE CON COMPRENSIONE ", GLI ACCERTAMENTI EVENTUALMENTE SEGUITI DA RACCOMANDAZIONI, LE DELIBERAZIONI O DECISIONI DELLE PARTI CONTRAENTI, IVI COMPRESA QUELLA DI AUTORIZZARE DETERMINATI CONTRAENTI A SOSPENDERE, NEI CONFRONTI DI ALTRI, L' APPLICAZIONE DI QUALSIASI CONCESSIONE OD ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAL GATT ED INFINE, IN CASO DI SIFFATTA SOSPENSIONE, LA FACOLTA DELL' INTERESSATO DI RECEDERE DALL' ACCORDO STESSO .

26 INFINE, PER IL CASO IN CUI, IN SEGUITO AD UN IMPEGNO ASSUNTO COL GATT O AD UNA CONCESSIONE RELATIVA AD UNA PREFERENZA, DETERMINATI PRODUTTORI SUBISCANO, O RISCHINO DI SUBIRE, UN DANNO GRAVE, L' ART . XIX AUTORIZZA IL CONTRAENTE A SOSPENDERE UNILATERALMENTE L' EFFICACIA DELL' IMPEGNO COME PURE A REVOCARE O MODIFICARE LA CONCESSIONE, SIA DOPO AVER SENTITO TUTTI GLI ALTRI CONTRAENTI SENZA ESSERE GIUNTI AD UN ACCORDO CON GLI INTERESSATI, SIA ANCHE, IN CASO DI URGENZA ED IN VIA PROVVISORIA, SENZA AVERLI SENTITI .

27/28 QUANTO PRECEDE E SUFFICIENTE A DIMOSTRARE CHE, TROVANDOSI IN UN CONTESTO SIFFATTO, L' ART . XI DEL GATT NON ATTRIBUISCE AI SINGOLI CITTADINI DELLE COMUNITA IL DIRITTO DI ESIGERNE GIUDIZIALMENTE L' OSSERVANZA . LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 459/70, 565/70 E 686/70 NON PUO' QUINDI ESSERE MENOMATA DA DETTO ART . XI .

29 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI DEFERITELE DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN CON DECISIONE DEL 5 MAGGIO 1972, AFFERMA PER DIRITTO :

1 ) LA VALIDITA, AI SENSI DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DEGLI ATTI EMESSI DALLE ISTITUZIONI PUO' ESSERE INFLUENZATA DA UNA NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE QUALORA DETTA NORMA SIA VINCOLANTE PER LA COMUNITA ED ATTRIBUISCA AI SINGOLI CITTADINI DI QUESTA IL DIRITTO DI ESIGERNE GIUDIZIALMENTE L' OSSERVANZA .

2 ) L' ART . XI DEL GATT, POSTO CHE NON SODDISFA TALI CONDIZIONI, NON PUO' MENOMARE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 459/70, 565/70 E 686/70 ( GU N . L 57, PAG . 20; N . L 69, PAG . 33; N . L 84, PAG . 21 ).

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