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Document 61972CJ0008
Judgment of the Court of 17 October 1972. # Vereeniging van Cementhandelaren v Commission of the European Communities. # Case 8-72.
Sentenza della Corte del 17 ottobre 1972.
Vereeniging van Cementhandelaren contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 8-72.
Sentenza della Corte del 17 ottobre 1972.
Vereeniging van Cementhandelaren contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 8-72.
Raccolta della Giurisprudenza 1972 -00977
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:84
SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 OTTOBRE 1972. - VEREENINGING VAN CEMENTHANDELAREN CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 8/72.
raccolta della giurisprudenza 1972 pagina 00977
edizione speciale danese pagina 00251
edizione speciale greca pagina 00223
edizione speciale portoghese pagina 00333
edizione speciale spagnola pagina 00199
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA - DELEGA DELLA FIRMA - LICEITA
( REGOLAMENTO INTERNO PROVVISORIO DELLA COMMISSIONE, ART . 27 )
2 . CONCORRENZA - INTESE - FISSAZIONE DEI PREZZI - PREZZI INDICATIVI - CLAUSOLE RESTRITTIVE RELATIVE AD ALTRE CONDIZIONI DI CONTRATTO - LESIONE DEL GIOCO DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNE
( TRATTATO CEE, ART . 85 )
3 . CONCORRENZA - INTESA PURAMENTE NAZIONALE - EFFETTI NELL' INTERO TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO - PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI - INCOMPATIBILITA COL TRATTATO
( TRATTATO CEE, ART . 85 )
1 . LA DELEGA DELLA FIRMA E UN ATTO RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI DELLA COMMISSIONE, AUTORIZZATO DALL' ART . 27 DEL REGOLAMENTO INTERNO PROVVISORIO ADOTTATO IN FORZA DELL' ART . 7 DEL TRATTATO 8 APRILE 1965, CHE HA ISTITUITO UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA .
2 . LA FISSAZIONE DI UN PREZZO - SIA PURE MERAMENTE INDICATIVO - PREGIUDICA IL GIOCO DELLA CONCORRENZA IN QUANTO CONSENTE A CIASCUN PARTECIPANTE DI PREVEDERE QUASI CON CERTEZZA QUALE SARA LA POLITICA DEI PREZZI DEI SUOI CONCORRENTI .
3 . L' INTESA CHE ABBRACCI L' INTERO TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO HA, PER NATURA, L' EFFETTO DI RINFORZARE LE SCOMPARTIMENTAZIONI NAZIONALI, E DI CONSEGUENZA OSTACOLA LA COMPENETRAZIONE ECONOMICA VOLUTA DAL TRATTATO ED ALTRESI' PROTEGGE I PRODOTTI NAZIONALI .
NELLA CAUSA 8-72
VEREENIGING VAN CEMENTHANDELAREN ( ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI CEMENTO ), CON SEDE IN AMSTERDAM, CON GLI AVVOCATI J.J.A . ELLIS E B.H . TER KUILE, PATROCINANTI DINANZI ALLO HOGE RAAD ( CORTE DI CASSAZIONE ) DEI PAESI BASSI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVV . JACQUES LOESCH, 2, RUE GOETHE, RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . B . VAN DER ESCH, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . EMILE REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 16 DICEMBRE 1971, RELATIVA A UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART . 85 DEL TRATTATO CEE, ( IV/324 ).
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 FEBBRAIO 1972, LA VEREENIGING VAN CEMENTHANDELAREN ( ASSOCIAZIONE OLANDESE DI COMMERCIANTI DI CEMENTO ) HA CHIESTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 16 DICEMBRE 1971 ( GU 1972, L 13, PAG . 34 ) CON CUI LA COMMISSIONE HA DICHIARATO L' INCOMPATIBILITA CON L' ART . 85, N . 1 DEL TRATTATO CEE DI UN COMPLESSO DI ATTI DELLA RICORRENTE, HA RESPINTO LA DOMANDA DI ESENZIONE, PRESENTATA DALLA STESSA AI SENSI DELL' ART . 85, N . 3, ED HA ORDINATO ALLA RICORRENTE DI PORRE IMMEDIATAMENTE TERMINE ALL' ACCERTATA INFRAZIONE .
2 LA RICORRENTE HA DEDOTTO DEI MOTIVI RELATIVI ALL' OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, LA VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI, LA VIOLAZIONE DI NORME DEL TRATTATO E IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE .
SULL' OGGETTO DELL' IMPUGNATA DECISIONE
3/4 LA RICORRENTE DEDUCE DI AVER INTERAMENTE ABOLITO - IL 7 DICEMBRE 1971, CIOE IN DATA ANTERIORE A QUELLA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - IL SISTEMA DEI " PREZZI IMPOSTI " PER LE CONSEGNE DI CEMENTO INFERIORI ALLE 100 TONNELLATE . DATO IL NESSO ESISTENTE FRA DETTO SISTEMA E LA DETERMINAZIONE DI " PREZZI INDICATIVI " PER LE CONSEGNE DI CEMENTO SUPERIORI ALLE 100 TONNELLATE, L' ATTO IMPUGNATO SAREBBE DIVENUTO PRIVO DI OGGETTO .
5/7 LA DECISIONE DI CUI E CAUSA E STATA ADOTTATA IN VISTA DELLE NORME INTERNE DELLA RICORRENTE, QUALI ERANO STATE DA QUESTA DICHIARATE AI FINI DELL' ART . 85, N . 3 ED AVEVANO COSTITUITO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO . NEL MOMENTO IN CUI HA ABOLITO I PREZZI IMPOSTI PER LE CONSEGNE INFERIORI ALLE 100 TONNELLATE, LA RICORRENTE SAPEVA CHE IL PROCEDIMENTO ERA TERMINATO ED ERA QUINDI IMMINENTE UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE . ESSA AVREBBE DOVUTO AVVERTIRE SENZA INDUGIO LA COMMISSIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE PROPRIE NORME INTERNE, AFFINCHE QUESTA POTESSE TRARNE LE CONCLUSIONI DEL CASO .
8/9 STANDO COSI' LE COSE, LA RICORRENTE NON PUO' FAR VALERE CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE LE MODIFICHE INTERVENUTE PER SUA STESSA INIZIATIVA . IL MOTIVO VA QUINDI DISATTESO .
SULLA VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI
10 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI, DI CUI ALL' ART . 2 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 99-63, E IRREGOLARE IN QUANTO FIRMATA, NON GIA DA UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE, MA DAL DIRETTORE GENERALE DELLA CONCORRENZA, PER DELEGA .
11/12 E' ASSODATO CHE IL DIRETTORE GENERALE DELLA CONCORRENZA SI E LIMITATO A FIRMARE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI CHE ERA STATA PREVIAMENTE APPROVATA DAL MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER LE QUESTIONI DI CONCORRENZA, NELL' ESERCIZIO DEI POTERI A LUI DELEGATI DALLA COMMISSIONE STESSA . NON SI TRATTA QUINDI DI UNA DELEGA DI POTERI, MA DI UNA SEMPLICE DELEGA DI FIRMA DA PARTE DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE .
13/14 UNA DELEGA DEL GENERE E UN ATTO RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI DELLA COMMISSIONE, AUTORIZZATO DALL' ART . 27 DEL REGOLAMENTO INTERNO PROVVISORIO ADOTTATO IN FORZA DELL' ART . 7 DEL TRATTATO 8 APRILE 1965, CHE HA ISTITUITO UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA . IL MOTIVO DI IRREGOLARITA DI FORMA DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI VA QUINDI DISATTESO .
NEL MERITO
A ) PREGIUDIZIO PER IL GIOCO DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNE
15/17 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE, DOPO L' ABOLIZIONE DEL SISTEMA DI " PREZZI IMPOSTI " - CHE SAREBBE STATO APPLICATO SOLO AD UNA PARTE MODESTA DELLE VENDITE - SUSSISTE ORMAI SOLO UN SISTEMA DI " PREZZI INDICATIVI ". QUESTI - DEL RESTO SCARSAMENTE OSSERVATI IN PRATICA - LUNGI DAL COSTITUIRE UN VINCOLO PER GLI ADERENTI, SAREBBERO IN REALTA SOLO UN CRITERIO DI CALCOLO CHE LASCEREBBE QUASI INTATTA LA LIBERTA, PER CIASCUNO DEGLI ADERENTI, DI STABILIRE I PROPRI PREZZI IN BASE ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO SINGOLO . COMUNQUE, POSTO CHE LE DIFFERENZE DI PREZZO ALLA PRODUZIONE SONO DI SCARSO RILIEVO NEL RAMO DI CUI TRATTASI, LA CONCORRENZA VERTEREBBE SOPRATTUTTO SUI RESTANTI ASPETTI DEI NEGOZI, QUALI LA QUALITA DELLA MERCE E I SERVIZI RESI AI CLIENTI .
18/20 L' ART . 85, N . 1 DEL TRATTATO DICHIARA ESPRESSAMENTE INCOMPATIBILI COL MERCATO COMUNE LE INTESE CHE CONSISTONO NEL " FISSARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE I PREZZI ... DI VENDITA OVVERO ALTRE CONDIZIONI DI TRANSAZIONE ". SE UN SISTEMA DI PREZZI DI VENDITA IMPOSTI E MANIFESTAMENTE IN CONTRASTO CON DETTA NORMA, IL REGIME DEI " PREZZI INDICATIVI " NON LO E MENO . NON E INFATTI CONCEPIBILE CHE LE CLAUSOLE DELL' INTESA RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEI " PREZZI INDICATIVI " NON ABBIANO ALCUNA RILEVANZA PRATICA .
21/22 IN REALTA, LA FISSAZIONE DI UN PREZZO - SIA PURE MERAMENTE INDICATIVO - PREGIUDICA IL GIOCO DELLA CONCORRENZA IN QUANTO CONSENTE A CIASCUN PARTECIPANTE DI PREVEDERE QUASI CON CERTEZZA QUALE SARA LA POLITICA DEI PREZZI DEI SUOI CONCORRENTI . IL MARGINE D' INCERTEZZA E TANTO PIU RIDOTTO IN QUANTO, ALLE NORME RELATIVE AI " PREZZI INDICATIVI " SI ACCOMPAGNA L' OBBLIGO DI REALIZZARE SEMPRE UN UTILE COMPROVABILE . TUTTE QUESTE DISPOSIZIONI VANNO INOLTRE CONSIDERATE NELL' AMBITO DELLE NORME INTERNE DELL' ASSOCIAZIONE NEL LORO COMPLESSO, NORME MOLTO RIGOROSE, CHE PREVEDONO CONTROLLI E SANZIONI .
23/25 A PARTE LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI PROPRIAMENTE DETTI, L' INTESA CUI SI RIFERISCE LA DECISIONE IMPUGNATA IMPLICA UN COMPLESSO DI CLAUSOLE RESTRITTIVE, RELATIVE AD ALTRE CONDIZIONI DI VENDITA . SI TRATTA, FRA L' ALTRO, DELLE CLAUSOLE CHE MIRANO AD IMPEDIRE LA VENDITA DI CEMENTO A COMMERCIANTI CHE NON SIANO MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE OD A RIVENDITORI DA QUESTA NON AUTORIZZATI, AD EVITARE LA COSTITUZIONE DI SCORTE DI CEMENTO PRESSO TERZI NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL' ASSOCIAZIONE, A LIMITARE RIGOROSAMENTE LE FACILITAZIONI CHE POSSANO ESSERE CONCESSE AGLI ACQUIRENTI E AD IMPEDIRE QUALSIASI PRESTAZIONE ALLA CLIENTELA DI SERVIZI CHE VADANO AL DI LA DEL " NORMALE ". DALL' ESAME COMPLESSIVO DELLE DISPOSIZIONI CUI SI RIFERISCE L' IMPUGNATA DECISIONE EMERGE QUINDI CH' ESSE COSTITUISCONO UN SISTEMA COERENTE E RIGIDAMENTE ORGANIZZATO, AVENTE LO SCOPO DI LIMITARE LA CONCORRENZA FRA GLI ADERENTI ALL' ASSOCIAZIONE .
B ) INFLUENZA SUGLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI
26/27 SECONDO LA RICORRENTE, IL SINDACATO SULL' INTESA DI CUI E CAUSA SAREBBE COMUNQUE SOTTRATTO ALLA COMUNITA, TRATTANDOSI DI UN' INTESA PURAMENTE NAZIONALE, LIMITATA AL TERRITORIO OLANDESE, CHE NON RIGUARDEREBBE AFFATTO LE IMPORTAZIONI NE LE ESPORTAZIONI E CHE NON AVREBBE QUINDI ALCUNA INFLUENZA SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI . IN PROPOSITO, ESSA SOSTIENE IN PARTICOLARE CHE, NEI PAESI BASSI, LA PRODUZIONE COMPLESSIVA DI CEMENTO, LUNGI DALL' ESSERE SUFFICIENTE PER IL FABBISOGNO INTERNO, LASCIA UN AMPIO MARGINE PER L' IMPORTAZIONE, E CHE INOLTRE VI E UN NUMERO RILEVANTE DI VENDITORI NON ADERENTI AD ESSA, DI GUISA CHE IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO NON RISCHIA DI SUBIRE ALCUN PREGIUDIZIO .
28/30 A NORMA DELL' ART . 85, N . 1, QUALSIASI INTESA AVENTE LO SCOPO O L' EFFETTO D' IMPEDIRE, DI LIMITARE O DI ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA E INCOMPATIBILE COL TRATTATO, QUALORA POSSA PREGIUDICIARE GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI . UN' INTESA CHE ABBRACCI L' INTERO TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO HA, PER NATURA, L' EFFETTO DI RINFORZARE LE SCOMPARTIMENTAZIONI NAZIONALI, E DI CONSEGUENZA OSTACOLA LA COMPENETRAZIONE ECONOMICA VOLUTA DAL TRATTATO ED ALTRESI' PROTEGGE I PRODOTTI NAZIONALI . SOPRATTUTTO LE CLAUSOLE DELL' INTESA CHE VINCOLANO FRA LORO I MEMBRI DELLA RICORRENTE, COME PURE IL DIVIETO DI VENDERE A RIVENDITORI NON AUTORIZZATI, RENDONO PIU DIFFICILE L' AZIONE O LA PENETRAZIONE, SUL MERCATO OLANDESE, DI PRODUTTORI O COMMERCIANTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
31 VA QUINDI DISATTESA L' ECCEZIONE SECONDO CUI GLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI NON POTREBBERO ESSERE PREGIUDICATI DALLE DECISIONI DELLA RICORRENTE .
32 DA QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE SONO INFONDATI I MOTIVI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DI NORME DEL TRATTATO .
SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE
33/34 LA RICORRENTE DEDUCE ANCORA IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE . IN SOSTANZA ESSA SOSTIENE CHE, MENTRE IL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE RIGUARDA UN COMPLESSO DI NORME COMPRENDENTE LE DISPOSIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI RELATIVE AI PREZZI ( ALGEMENE BEPALINGEN EN PRIJSVOORSCHRIFTEN DER VCH ), I LISTINI DEI PREZZI I-VI ( PRIJSBLADEN I-VI ), LE CONDIZIONI GENERALI D' ACQUISTO E DI VENDITA ( ALGEMENE KOOP - EN VERKOOPVOORWAARDEN 1955 FGB-RBB ) E LE CONDIZIONI COMPLEMENTARI D' ACQUISTO E DI VENDITA ( AANVULLENDE KOOP - EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE VCH ), LA MOTIVAZIONE - CHE SI RICHIAMA ESPRESSAMENTE AI PRIMI FRA DETTI DOCUMENTI - NON CONSENTE DI COMPRENDERE PER QUALI RAGIONI LA COMMISSIONE ABBIA DEL PARI CONDANNATO LE " CONDIZIONI GENERALI " E LE " CONDIZIONI COMPLEMENTARI D' ACQUISTO E DI VENDITA ".
35/36 LE " CONDIZIONI GENERALI " E LE " CONDIZIONI COMPLEMENTARI D' ACQUISTO E DI VENDITA ", BENCHE CONSTINO IN PARTE DI CLAUSOLE COMMERCIALI D' USO CORRENTE, DI PER SE ESTRANEE ALL' INTESA, CONTENGONO TUTTAVIA NUMEROSE DISPOSIZIONI ATTE A GIOVARE AI FINI DI QUESTA . INOLTRE, LE " DISPOSIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI RELATIVE AI PREZZI ", LE QUALI CONTENGONO LE PIU IMPORTANTI DISPOSIZIONI DICHIARATE IN CONTRASTO CON LE NORME DEL TRATTATO RELATIVE ALLA CONCORRENZA, FANNO ESPRESSO RICHIAMO A DETTE " CONDIZIONI GENERALI " E " CONDIZIONI COMPLEMENTARI DI ACQUISTO E DI VENDITA ".
37/39 E' QUINDI LOGICO CHE, NEL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE, LA COMMISSIONE SI SIA RIFERITA AL COMPLESSO DI ATTI CHE, SECONDO LA VOLONTA DELLA STESSA RICORRENTE, DOVEVANO COSTITUIRE UN INSIEME COERENTE . NELLA MOTIVAZIONE, LA COMMISSIONE HA MENZIONATO ESPRESSAMENTE LE SINGOLE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON L' ART . 85, N . 1 . SPETTERA ALLA RICORRENTE, NEL PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLE PROPRIE NORME INTERNE ONDE RENDERLE CONFORMI ALLE NORME DI CONCORRENZA DELLA COMUNITA, IL DETERMINARE QUALI CLAUSOLE VADANO SOPPRESSE E QUALI POSSANO RESTARE IN VIGORE .
40 IL MOTIVO DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE VA QUINDI DISATTESO .
41/43 A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO .
LA CORTE,
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE .