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Document 61969CJ0048

Sentenza della Corte del 14 luglio 1972.
Imperial Chemical Industries Ltd. contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 48-69.

Raccolta della Giurisprudenza 1972 -00619

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:70

61969J0048

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 LUGLIO 1972. - IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 48/69.

raccolta della giurisprudenza 1972 pagina 00619
edizione speciale danese pagina 00151
edizione speciale greca pagina 00099
edizione speciale portoghese pagina 00205
edizione speciale spagnola pagina 00111
edizione speciale svedese pagina 00025
edizione speciale finlandese pagina 00025


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA - COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI - DELEGA DELLA FIRMA - CARATTERE

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 99/63, ART . 2 )

2 . CONCORRENZA - VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRESA DI POSIZIONE DEFINITIVA DELLA COMMISSIONE - ADDEBITI - COMUNICAZIONE - FATTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

( TRATTATO CEE, ART . 85 )

3 . CONCORRENZA - VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ADDEBITI - INFORMAZIONE DEGLI INTERESSATI - MODALITA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17/62, ART . 19 )

4 . CONCORRENZA - VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - VERBALE - NOTIFICA - SCOPO - RITARDO - CONSEGUENZE

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 99/63, ART . 9 )

5 . ATTO DI UN' ISTITUZIONE COMUNITARIA - NOTIFICA - IRREGOLARITA - EFFETTI - SOSPENSIONE DEL TERMINE D' IMPUGNAZIONE

( TRATTATO CEE, ART . 191, 2 ) COMMA )

6 . PRESCRIZIONE - TERMINE - VA STABILITO IN ANTICIPO

7 . AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA - TRASGRESSIONE DELLE NORME DI DIRITTO EUROPEO - AMMENDE - PRESCRIZIONE NON CONTEMPLATA DALLE NORME VIGENTI - CERTEZZA DEL DIRITTO - CONSEGUENZE

8 . CONCORRENZA - INTESE - DIVIETO - PRATICA CONCORDATA - NOZIONE

( TRATTATO CEE, ART . 85 )

9 . GIOCO DELLA CONCORRENZA - SUA FUNZIONE NEL CAMPO DEI PREZZI

10 . CONCORRENZA - INTESE - PRATICA CONCORDATA - MANOVRE SUI PREZZI - CRITERI

( TRATTATO CEE, ART . 85 )

11 . CONCORRENZA - TRASGRESSIONE DELLE NORME DEL TRATTATO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE - IMPRESE AVENTI SEDE IN PAESI TERZI - AFFILIATE AVENTI SEDE NELLA COMUNITA, DA ESSE CONTROLLATE - AZIONE NELLA COMUNITA DELL' IMPRESA MADRE, ATTRAVERSO LE SUE AFFILIATE - PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA - UNITA DI COMPORTAMENTO SUL MERCATO - NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA - SI APPLICANO ALL' IMPRESA MADRE

( TRATTATO CEE, ART . 85 )

12 . ATTO DI UN' ISTITUZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUOI LIMITI

( TRATTATO CEE, ART . 190 )

Massima


1 . LA DELEGA DELLA FIRMA COSTITUISCE UN ATTO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA, CONFORME ALL' ART . 27 DEL REGOLAMENTO INTERNO PROVVISORIO, ADOTTATO IN FORZA DELL' ART . 7 DEL TRATTATO 8 APRILE 1965 CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA .

2 . LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E L' ATTO CHE DETERMINA LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE RISPETTO ALLE IMPRESE NEI CUI CONFRONTI E STATO INIZIATO UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA . LA PRESA IN CONSIDERAZIONE, NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI, DI FATTI ACCADUTI DOPO CHE IL PROCEDIMENTO E STATO INIZIATO NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, QUALORA QUESTI FATTI SIANO LA SEMPLICE CONTINUAZIONE DI AZIONI ANTERIORI .

3 . NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, VANNO COMUNICATI AGLI INTERESSATI I PRINCIPALI DATI DI FATTO SU CUI SONO FONDATI GLI ADDEBITI . QUEST' OBBLIGO E ADEMPIUTO ANCHE QUALORA, NELL' ATTO FINALE, ALLA DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI FATTI VENGANO APPORTATE RETTIFICHE, IN BASE AD ELEMENTI FORNITI DAGL' INTERESSATI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO .

4 . L' ART . 9, N . 4, DEL REGOLAMENTO N . 99/63 HA LO SCOPO DI GARANTIRE LA CONFORMITA DEL VERBALE ALLE DICHIARAZIONI DELLE PERSONE SENTITE . IL RITARDO NELLA NOTIFICA DEL VERBALE DELL' AUDIZIONE ALLE IMPRESE INTERESSATE PUO' INFLUIRE SULLA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE ADOTTATA IN ESITO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SOLO IN CASO D' INESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIFERITE NEL VERBALE STESSO .

5 . LE IRREGOLARITA NELLA NOTIFICA DI UNA DECISIONE CON LA QUALE VIENE INFLITTA UN' AMMENDA NON VIZIANO L' ATTO NOTIFICATO . IN TALUNE CIRCOSTANZE, ESSE POSSONO OSTACOLARE LA DECORRENZA DEL TERMINE D' IMPUGNAZIONE . CIO' NON AVVIENE ALLORCHE IL DESTINATARIO DELLA DECISIONE HA AVUTO ESATTA CONOSCENZA DELL' ATTO .

6 . PER ADEMPIERE LA SUA FUNZIONE, IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEV' ESSERE STATO FISSATO IN PRECEDENZA DAL LEGISLATORE .

7 . I TESTI CHE DISCIPLINANO IL POTERE DELLA COMMISSIONE D' INFLIGGERE AMMENDE IN CASO D' INFRAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE NON CONTEMPLANO LA PRESCRIZIONE; TUTTAVIA, LA FONDAMENTALE ESIGENZA DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO OSTA A CHE LA COMMISSIONE POSSA RITARDARE INDEFINITAMENTE L' ESERCIZIO DEL SUDDETTO POTERE .

8 . PER NATURA, LA PRATICA CONCORDATA NON PRESENTA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI UN ACCORDO; LA SUA ESISTENZA SI PUO' DESUMERE DAL COORDINAMENTO CHE SI CONCRETA NELLA CONDOTTA DEI PARTECIPANTI .

BENCHE IL PARALLELISMO DI COMPORTAMENTI NON POSSA DA SOLO IDENTIFICARSI CON LA PRATICA CONCORDATA, ESSO PUO' COSTITUIRNE TUTTAVIA UN SERIO INDIZIO, QUALORA PORTI A CONDIZIONI DI CONCORRENZA CHE NON CORRISPONDONO A QUELLE NORMALI DEL MERCATO, TENUTO CONTO DELLA NATURA DEI PRODOTTI, DELL' ENTITA E DEL NUMERO DELLE IMPRESE, E DEL VOLUME DEL MERCATO STESSO .

CIO' SI VERIFICA QUANDO IL COMPORTAMENTO PARALLELO PERMETTE AGL' INTERESSATI DI TROVARE L' EQUILIBRIO DEI PREZZI AD UN LIVELLO DIVERSO DA QUELLO CHE SI SAREBBE DETERMINATO IN UN REGIME DI CONCORRENZA, NONCHE DI CRISTALLIZZARE LE POSIZIONI ACQUISITE, A DETRIMENTO DELL' EFFETTIVA LIBERTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NEL MERCATO COMUNE E DELLA LIBERA SCELTA DEI FORNITORI DA PARTE DEI CONSUMATORI .

9 . LA FUNZIONE DELLA CONCORRENZA IN MATERIA DI PREZZI E IL FAR SI' CHE IL LIVELLO DI QUESTI RESTI IL PIU BASSO POSSIBILE, NONCHE IL FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI FRA GLI STATI MEMBRI, AL FINE DI GIUNGERE COSI' AD UNA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DELLE ATTIVITA, IN FUNZIONE DELLA PRODUTTIVITA E DELLA CAPACITA DI ADATTAMENTO DELLE IMPRESE .

IL COMPORTAMENTO AUTONOMO E DIFFERENZIATO DELLE IMPRESE NEL MERCATO COMUNE FACILITA IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEGLI SCOPI ESSENZIALI DEL TRATTAMENTO, QUELLO DELLA FUSIONE DEI MERCATI NAZIONALI, E QUINDI L' ACCESSO DIRETTO DEI CONSUMATORI ALLE FONTI DI PRODUZIONE DELL' INTERA COMUNITA .

10 . OGNI PRODUTTORE E LIBERO DI MODIFICARE COME VUOLE I PROPRI PREZZI E PUO' TENER CONTO, A TAL FINE, DEL COMPORTAMENTO ATTUALE O PREVIDIBILE DEI SUOI CONCORRENTI; E PERO' IN CONTRASTO CON LE NORME DEL TRATTATO IL FATTO CHE UN PRODUTTORE COLLABORI IN UN MODO QUALSIASI COI SUOI CONCORRENTI PER STABILIRE DI COMUNE ACCORDO LA LINEA D' AZIONE RELATIVA AD UN AUMENTO DEI PREZZI, E PER GARANTIRNE L' ATTUAZIONE, ELIMINANDO IN ANTICIPO QUALSIASI INCERTEZZA CIRCA IL RECIPROCO COMPORTAMENTO IN MERITO AGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL' AZIONE STESSA, COME, AD ESEMPIO, PERCENTUALI, OGGETTO, DATA E LUOGO DEGLI AUMENTI .

11 . QUALORA UN' IMPRESA AVENTE SEDE IN UN PAESE TERZO, VALENDOSI DEL SUO POTERE DIRETTIVO NEI CONFRONTI DELLE PROPRIE AFFILIATE CON SEDE NELLA COMUNITA, FACCIA APPLICARE DA QUESTE UNA DECISIONE DI AUMENTO DEI PREZZI CHE, UNIFORMEMENTE ATTUATA ANCHE DA ALTRE IMPRESE, COSTITUISCE UNA PRATICA VIETATA DALL' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO CEE, IL COMPORTAMENTO DELLE AFFILIATE VA IMPUTATO ALL' IMPRESA MADRE . AI FINI DELL' APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA, L' UNITA D' AZIONE CHE SI RISCONTRA SUL MERCATO FRA L' IMPRESA MADRE E LE AFFILIATE PREVALE SULLA FORMALE SEPARAZIONE DELLE IMPRESE, DERIVANTE DALLA LORO PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA .

12 . LA MANCATA MOTIVAZIONE DELLA COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA NON OSTA AL CONTROLLO DEL MERITO DEI SUOI ATTI . L' AMMINISTRAZIONE NON E D' ALTRA PARTE TENUTA AD ESPORRE NELLE PROPRIE DECISIONI TUTTI GLI ARGOMENTI CH' ESSA POTREBBE IN SEGUITO ADDURRE PER OPPORSI ALLE ECCEZIONI D' ILLEGITTIMITA EVENTUALMENTE SOLLEVATE CONTRO I SUOI ATTI .

Parti


NELLA CAUSA 48-69

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD . ( IN PROSIEGUO, ICI ), CON SEDE IN LONDRA E MANCHESTER, ASSISTITA E RAPPRESENTATA DAGLI AVVOCATI C . R . C . WIJCKERHELD BISDOM E B . H.TER KUILE, PATROCINANTI DINANZI ALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVV . J . LOESCH, 2, RUE GOETHE, RICORRENTE,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAI SUOI CONSIGLIERI GIURIDICI, SIGG . J . THIESING, G . MARCHESINI E J . GRIESMAR, IN QUALITA DI AGENTI, ASSISTITI DAL PROF . W . VAN GERVEN, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . EMILE REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 24 LUGLIO 1969, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE N . L/195 DEL 7 AGOSTO 1969, PAG . 11 E SEGG ., E RELATIVA AD UN PROCEDIMENTO FONDATO SULL' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( IV/26.267 - COLORANTI ),

Motivazione della sentenza


1 NEL PERIODO GENNAIO 1964 - OTTOBRE 1967, AVEVANO LUOGO NELLA COMUNITA TRE AUMENTI GENERALI E UNIFORMI DEI PREZZI DEI COLORANTI .

2 FRA IL 7 E IL 20 GENNAIO 1964, VENIVA ATTUATO IN ITALIA, NEI PAESI BASSI, NEL BELGIO E NEL LUSSEMBURGO, NONCHE IN TALUNI PAESI TERZI, UN AUMENTO UNIFORME DEL 15 PER CENTO SU QUASI TUTTI I COLORANTI A BASE DI ANILINA, ESCLUSE DETERMINATE CATEGORIE .

3/5 IL 1 ) GENNAIO 1965, UN AUMENTO DELLA STESSA ENTITA AVVENIVA IN GERMANIA . LO STESSO GIORNO QUASI TUTTI I PRODUTTORI, IN TUTTI I PAESI DEL MERCATO COMUNE ECCETTO LA FRANCIA, PRATICAVANO UN RIALZO UNIFORME DEL 10 PER CENTO SUL PREZZO DEI COLORANTI E DEI PIGMENTI ESCLUSI DALL' AUMENTO DEL 1964 . SUL MERCATO ITALIANO, IN SEGUITO ALLA MANCATA PARTECIPAZIONE DELL' ACNA, LE ALTRE IMPRESE RINUNCIAVANO AD ATTUARE, NEL 1965, IL RIALZO DEI PREZZI CH' ESSE AVEVANO GIA ANNUNCIATO .

6 VERSO LA META DELL' OTTOBRE 1967, SUI MERCATI DI TUTTI GLI STATI MEMBRI, ECCETTUATO QUELLO ITALIANO, QUASI TUTTI I PRODUTTORI AUMENTAVANO I PREZZI DI TUTTI I COLORANTI, E PRECISAMENTE NELLA MISURA DELL' 8 PER CENTO IN GERMANIA, NEI PAESI BASSI, NEL BELGIO E NEL LUSSEMBURGO, E DEL 12 PER CENTO IN FRANCIA .

7 DI FRONTE A QUESTI AUMENTI, IL 31 MAGGIO 1967 LA COMMISSIONE DECIDEVA DI APPLICARE D' UFFICIO L' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 17/62 ( PER VIOLAZIONE DELL' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO CEE ) A DICIASSETTE IMPRESE PRODUTTRICI DI COLORANTI, CON SEDE SIA NELLA COMUNITA SIA AL DI FUORI DEL MERCATO COMUNE, NONCHE A MOLTE DELLE LORO AFFILIATE E RAPPRESENTANTI .

8 NELLA DECISIONE 24 LUGLIO 1969, LA COMMISSIONE DICHIARAVA CHE GLI AUMENTI ERANO CONNESSI A PRATICHE CONCORDATE, IN CONTRASTO CON L' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO, ALLE QUALI AVEVANO PARTECIPATO LE SEGUENTI DITTE :

- BADISCHE ANILIN - UND SODA-FABRIK AG ( BASF ), LUDWIGSHAFEN,

- CASSELLA FARBWERKE MAINKUR AG, FRANCOFORTE SUL MENO,

- FARBENFABRIKEN BAYER AG, LEVERKUSEN,

- FARBWERKE HOECHST AG, FRANCOFORTE SUL MENO,

- FRAN~AISE DES MATIERES COLORANTES SA, PARIGI,

- AZIENDA COLORI NAZIONALI AFFINI SPA ( ACNA ), MILANO,

- CIBA SA, BASILEA,

- J . R . GEIGY SA, BASILEA,

- SANDOZ SA, BASILEA,

- IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD . ( ICI ), MANCHESTER .

9 A CIASCUNA IMPRESA VENIVA PERCIO' INFLITTA UN' AMMENDA DI 50 000 UNITA DI CONTO; SOLO PER L' ACNA L' IMPORTO DELL' AMMENDA ERA FISSATO IN 40 000 UNITA DI CONTO .

10 LA SUDDETTA DECISIONE E STATA IMPUGNATA DALLA IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD . CON ATTO PERVENUTO IN CANCELLERIA IL 1 ) OTTOBRE 1969 .

MEZZI PROCEDURALI E FORMALI

SUI MEZZI RELATIVI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

A ) CENSURA RELATIVA AL FATTO CHE LA " COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI " E STATA FIRMATA DA UN DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE

11 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI, PRESCRITTA DALL' ART . 2 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 99/63, E IRREGOLARE, IN QUANTO FIRMATA " PER DELEGA " DAL DIRETTORE GENERALE DELLA CONCORRENZA, MENTRE LA COMMISSIONE NON ERA AUTORIZZATA A QUESTA DELEGA DI POTERI .

12 E' ASSODATO CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI FIRMATA DAL DIRETTORE GENERALE DELLA CONCORRENZA ERA STATA PRECEDENTEMENTE APPROVATA DAL COMMISSARIO COMPETENTE PER I PROBLEMI DELLA CONCORRENZA, NELL' ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATIGLI DALLA COMMISSIONE .

13 IL DIRETTORE GENERALE DELLA CONCORRENZA NON HA QUINDI AGITO IN BASE AD UNA DELEGA DI POTERI, MA E STATO SEMPLICEMENTE AUTORIZZATO A FIRMARE PER CONTO DEL COMMISSARIO COMPETENTE .

14 QUESTA AUTORIZZAZIONE RIENTRA FRA GLI ATTI DI ORGANIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI, CHE LA COMMISSIONE PUO' COMPIERE IN FORZA DELL' ART . 27 DEL SUO REGOLAMENTO INTERNO PROVVISORIO, ADOTTATO A NORMA DELL' ART . 7 DEL TRATTATO 8 APRILE 1965 CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO E UNA COMMISSIONE UNICA .

15 LA SUDDETTA CENSURA E PERCIO' INFONDATA .

B ) CENSURA RELATIVA ALLE DISPARITA ESISTENTI FRA LA " COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI " E LA DECISIONE CON CUI VENIVA INSTAURATO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

16 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI SI RIFERISCE AD AUMENTI DI PREZZO AVVENUTI IN EPOCA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA DECISIONE CON CUI ERA STATO INSTAURATO IL PROCEDIMENTO E CONSIDERA INOLTRE L' EVENTUALITA DELL' IRROGAZIONE DI AMMENDE, MENTRE LA DECISIONE IN PAROLA RIGUARDA SOLO L' ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI .

17 L' ATTO VINCOLANTE PER LA COMMISSIONE, NEI RAPPORTI CON LE IMPRESE NEI CUI CONFRONTI E STATO INSTAURATO UN PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA, NON E LA DECISIONE RELATIVA ALL' INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO, BENSI' UNICAMENTE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI .

18 QUALORA, NEL PERIODO INTERCORRENTE FRA LA DECISIONE E LA COMUNICAZIONE, LE IMPRESE PERSISTANO, SISTEMATICAMENTE O SALTUARIAMENTE, NELLA CONDOTTA PER CUI LA COMMISSIONE AVEVA DECISO DI PROCEDERE CONTRO DI LORO, I LORO DIRITTI NON SONO LESI DALLA CIRCOSTANZA CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI TENGA CONTO DI FATTI I QUALI COSTITUISCONO LA SEMPLICE CONTINUAZIONE DI ATTI PRECEDENTI . CIO' RISPONDE, DEL RESTO, AD UN PRINCIPIO DI ECONOMIA PROCESSUALE VIGENTE ANCHE IN CAMPO AMMINISTRATIVO .

19 LA DECISIONE CON CUI VENIVA INSTAURATO IL PROCEDIMENTO, ANCHE SE SI RIFERISCE " IN PARTICOLARE " AGLI ARTT . 3 E 9, 2 ) E 3 ) COMMA, E STATA ADOTTATA A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 17 DEL SUO COMPLESSO, QUINDI ANCHE DELL' ART . 15, RELATIVO ALLE AMMENDE .

20 LA PRESENTE CENSURA E PERCIO' INFONDATA .

C ) CENSURE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

21 LA RICORRENTE FA CARICO ALLA COMMISSIONE DI RIFERIRSI, NELLA DECISIONE IMPUGNATA, AD UN CERTO NUMERO DI FATTI NON MENZIONATI NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E SUI QUALI, DI CONSEGUENZA, ESSA NON HA POTUTO MANIFESTARE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA .

22 PER TUTELARE IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO, NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, E SUFFICIENTE CHE AGLI INTERESSATI VENGANO COMUNICATI I PRINCIPALI DATI DI FATTO SU CUI SONO FONDATI GLI ADDEBITI .

23 DAL TESTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI RISULTANO CHIARAMENTE I FATTI POSTI A CARICO DELLA RICORRENTE .

24 LA SUDDETTA COMUNICAZIONE CONTIENE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER POTER STABILIRE QUALI SIANO GLI ADDEBITI MOSSI ALLA RICORRENTE, E PRECISA FRA L' ALTRO LE CIRCOSTANZE IN CUI SONO STATI ANNUNCIATI ED ATTUATI GLI AUMENTI DEGLI ANNI 1964, 1965 E 1967 .

25 A SOSTEGNO DI QUESTO MEZZO NON POSSONO ESSERE ADDOTTE LE RETTIFICHE CHE, NELLA DECISIONE IMPUGNATA, VENGONO APPORTATE ALLA DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI FATTI, IN BASE AD ELEMENTI FORNITI ALLA COMMISSIONE DAGL' INTERESSATI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .

26 IL PRESENTE MEZZO E PERCIO' INFONDATO .

D ) CENSURA RELATIVA AL VERBALE DELL' AUDIZIONE

27 LA RICORRENTE FA CARICO ALLA CONVENUTA DI AVER EMANATO LA DECISIONE PRIMA CH' ESSA AVESSE POTUTO COMUNICARLE LE PROPRIE OSSERVAZIONI IN MERITO AL VERBALE DELL' AUDIZIONE .

28/29 L' ART . 9, N . 4, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 99/63 STABILISCE CHE IL VERBALE DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DA CIASCUNA PERSONA SENTITA DEV' ESSERE DA QUESTA APPROVATO PREVIA LETTURA . QUESTA NORMA HA LO SCOPO DI GARANTIRE LA SOSTANZIALE CONFORMITA DEL VERBALE ALLE DICHIARAZIONI DELLE PERSONE SENTITE .

30/32 IL VERBALE DELL' AUDIZIONE AVVENUTA IL 10 DICEMBRE 1968 E STATO TRASMESSO ALLA RICORRENTE SOLO IL 27 GIUGNO 1969, CIOE CIRCA QUATTRO SETTIMANE PRIMA CHE VENISSE ADOTTATA LA DECISIONE IMPUGNATA . TUTTAVIA, NONOSTANTE LA SCARSA SOLLECITUDINE DELLA COMMISSIONE NELL' INVIARE IL VERBALE, IL RITARDO LAMENTATO DALLA RICORRENTE POTREBBE INFLUIRE SULLA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE SOLO IN CASO DI DUBBIO CIRCA L' ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI IVI RIFERITE . POICHE QUESTA IPOTESI NON SI VERIFICA NELLA FATTISPECIE, LA SUDDETTA OMISSIONE NON E ATTA AD INFICIARE LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE IMPUGNATA .

33 LA PRESENTE CENSURA E PERCIO' INFONDATA .

SUL MEZZO RELATIVO ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE

34 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE, NELLO STABILIRE - ALL' ART . 4 DELLA DECISIONE IMPUGNATA - CHE LA NOTIFICA POTEVA ESSERE FATTA ALLA SEDE DELLE AFFILIATE DELLA RICORRENTE CON SEDE NEL MERCATO COMUNE, E NEL PROCEDERE EFFETTIVAMENTE IN TAL MODO, HA VIOLATO IL TRATTATO O QUANTO MENO DELLE FORME ESSENZIALI .

35 L' AFFILIATA TEDESCA DELLA RICORRENTE, CUI LA COMMISSIONE HA NOTIFICATO LA DECISIONE, NON AVREBBE RICEVUTO ALCUN MANDATO AL RIGUARDO E, SECONDO IL DIRITTO TEDESCO, NON SAREBBE STATA TENUTA A TRASMETTERE I DOCUMENTI IN QUESTIONE ALLA SOCIETA MADRE .

36 L' ART . 191, 2 ) COMMA, DEL TRATTATO STABILISCE CHE " LE DECISIONI SONO NOTIFICATE AI LORO DESTINATARI E HANNO EFFICACIA IN VIRTU DI TALE NOTIFICAZIONE ".

37/38 L' ART . 4 DELLA DECISIONE IMPUGNATA NON DEROGA COMUNQUE A QUESTA NORMA : ESSO NON PUO' LEDERE QUINDI I DIRITTI DELLA RICORRENTE .

39 LE IRREGOLARITA NEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DI UNA DECISIONE SONO ESTRANEE ALL' ATTO, E NON POSSONO PERCIO' INFICIARNE LA LEGITTIMITA .

40 IN TALUNE CIRCOSTANZE, IRREGOLARITA DEL GENERE POSSONO OSTACOLARE LA DECORRENZA DEL TERMINE D' IMPUGNAZIONE .

41 L' ART . 173, ULTIMO COMMA, DEL TRATTATO STABILISCE CHE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PUO' ESSERE PROPOSTO IL RICORSO D' ANNULLAMENTO CONTRO LE DECISIONI INDIVIDUALI DELLA COMMISSIONE DECORRE DALLA NOTIFICA DELL' ATTO AL RICORRENTE, OD EVENTUALMENTE DAL GIORNO IN CUI QUESTO NE HA AVUTO NOTIZIA .

42/43 NELLA FATTISPECIE, E ASSODATO CHE LA RICORRENTE ERA PERFETTAMENTE A CONOSCENZA DEL TESTO DELLA DECISIONE E CHE SI E VALSA ENTRO IL TERMINE DEL SUO DIRITTO D' IMPUGNAZIONE . STANDO COSI' LE COSE, LA QUESTIONE DELLE PRETESE IRREGOLARITA NELLA NOTIFICA DIVENTA IRRILEVANTE .

44 IL PRESENTE MEZZO E PERCIO' INAMMISSIBILE PER MANCANZA D' INTERESSE .

SUL MEZZO RELATIVO ALLA PRESCRIZIONE

45 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DECISIONE IMPUGNATA E IN CONTRASTO COL TRATTATO E CON LE RELATIVE NORME D' ATTUAZIONE, POICHE LA COMMISSIONE, NELL' INSTAURARE - IL 31 MAGGIO 1967 - UN PROCEDIMENTO RELATIVO ALL' AUMENTO DEI PREZZI DEL GENNAIO 1964, HA SUPERATO OGNI RAGIONEVOLE LIMITE DI TEMPO .

46 I TESTI CHE ATTRIBUISCONO ALLA COMMISSIONE IL POTERE D' INFLIGGERE AMMENDE IN CASO D' INFRAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA NON PREVEDONO LA PRESCRIZIONE .

47/48 PER ADEMPIERE LA SUA FUNZIONE, IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEVE ESSERE PREORDINATO . SPETTA AL LEGISLATORE COMUNITARIO IL FISSARNE LA DURATA E LE MODALITA D' APPLICAZIONE .

49 SE E VERO CHE, NEL SILENZIO DEI TESTI, LA FONDAMENTALE ESIGENZA DI CERTEZZA DEL DIRITTO OSTA A CHE LA COMMISSIONE POSSA RITARDARE INDEFINITAMENTE L' ESERCIZIO DEL SUO POTERE D' INFLIGGERE AMMENDE, NELLA FATTISPECIE NON SI PUO' RITENERE CHE IL COMPORTAMENTO DELL' ISTITUZIONE AVESSE PRECLUSO ALLA STESSA L' ESERCIZIO DEL SUDDETTO POTERE IN RELAZIONE ALLE PRATICHE CONCORDATE DEL 1964 E DEL 1965 .

50 IL PRESENTE MEZZO E PERCIO' INFONDATO .

MEZZI NEL MERITO

SULL' ESISTENZA DI PRATICHE CONCORDATE

TESI DELLE PARTI

51 LA RICORRENTE FA CARICO ALLA COMMISSIONE DI NON AVER PROVATO, PER NESSUNO DEI TRE AUMENTI CONSIDERATI DALLA DECISIONE IMPUGNATA, CH' ESSI DIPENDESSERO DA PRATICHE CONCORDATE AI SENSI DELL' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO CEE .

52/54 LA PROVA DEL CARATTERE CONCORDATO DEGLI AUMENTI DI PREZZO DEGLI ANNI 1964, 1965 E 1967 CONSISTE, SECONDO LA DECISIONE, NELL' IDENTITA DELLE PERCENTUALI D' AUMENTO APPLICATE DAI VARI PRODUTTORI NEI SINGOLI PAESI, NELL' IDENTITA - SALVO RARISSIME ECCEZIONI - DEI COLORANTI PER I QUALI ERANO AVVENUTI GLI AUMENTI, NEL FATTO CHE LE DATE DI ATTUAZIONE DI QUESTI ERANO MOLTO RAVVICINATE, O ADDIRITTURA COINCIDENTI . GLI AUMENTI DI CUI TRATTASI NON SI POSSONO SPIEGARE SOLO CON LA CIRCOSTANZA CHE IL MERCATO HA STRUTTURA OLIGOPOLISTICA . NON E PLAUSIBILE CHE, SENZA PREVIA CONCERTAZIONE, I PRINCIPALI FORNITORI DEL MERCATO COMUNE ABBIANO AUMENTATO PIU VOLTE, NELLA STESSA MISURA E PRATICAMENTE NELLO STESSO MOMENTO, I PREZZI DI NUMEROSI E IMPORTANTI PRODOTTI, COMPRESI QUELLI SPECIALI, PER I QUALI IL GRADO DI SURROGABILITA E MOLTO BASSO O QUASI NULLO, E CIO' IN VARI PAESI I CUI MERCATI DEI COLORANTI PRESENTANO CARATTERISTICHE DIVERSE .

55/56 DINANZI A QUESTA CORTE, LA COMMISSIONE HA SOSTENUTO CHE LA CONCERTAZIONE NON IMPLICA NECESSARIAMENTE CHE GLI INTERESSATI STABILISCANO UN PIANO COMUNE PER ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO; E SUFFICIENTE CHE ESSI SI METTANO RECIPROCAMENTE AL CORRENTE DELL' ATTEGGIAMENTO CHE INTENDONO ASSUMERE, DI GUISA CHE CIASCUNO POSSA AGIRE NELLA CONVINZIONE CHE I SUOI CONCORRENTI ADOTTERANNO UN COMPORTAMENTO ANALOGO .

57/58 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE :

- LA DECISIONE IMPUGNATA E FONDATA SULL' INADEGUATA CONOSCENZA DEL MERCATO DEI PRODOTTI IN QUESTIONE, NONCHE SULL' ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI PRATICA CONCORDATA, CHE IDENTIFICA QUEST' ULTIMA COL CONSAPEVOLE COMPORTAMENTO PARALLELO DEI PARTECIPANTI ALL' OLIGOPOLIO .

- IN REALTA, QUESTO COMPORTAMENTO DIPENDE NELLA FATTISPECIE DA UNILATERALI DECISIONI DI CIASCUNA IMPRESA, SUGGERITE DA IMPERATIVI ECONOMICI DI CARATTERE OBIETTIVO, E IN PARTICOLARE DALLA NECESSITA DI MIGLIORARE LA SCARSA REDDITIVITA DELLA PRODUZIONE DI COLORANTI . I PREZZI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE MANIFESTANO INFATTI UNA COSTANTE TENDENZA AL RIBASSO, IN QUANTO IL RELATIVO MERCATO E CARATTERIZZATO DA UNA VIVACE CONCORRENZA FRA PRODUTTORI, CONCORRENZA CHE AGISCE NON SOLO SULLA QUALITA DEI PRODOTTI E SULL' ASSISTENZA TECNICA ALLA CLIENTELA, MA ANCHE SUI PREZZI, ATTRAVERSO FORTI RIDUZIONI CONCESSE DI VOLTA IN VOLTA AI PRINCIPALI ACQUIRENTI .

59 - L' IDENTITA DELLE PERCENTUALI D' AUMENTO DIPENDE DALL' AFFERMARSI DELLA " PRICELEADERSHIP " DI UN' IMPRESA .

60 - LA VARIETA DELLA GAMMA DI COLORANTI PRODOTTI DA CIASCUNA IMPRESA RENDE IMPOSSIBILI, IN PRATICA, AUMENTI DIFFERENZIATI A SECONDA DEI PRODOTTI .

61 - D' ALTRA PARTE, NEL CASO DI PRODOTTI INTERCAMBIABILI, AUMENTI DI PREZZO DIFFERENZIATI NON POTREBBERO AVERE CONSEGUENZE ECONOMICAMENTE RILEVANTI, DATA LA SCARSA ENTITA DELLE SCORTE E IL TEMPO NECESSARIO PER ADEGUARE LA CAPACITA DEGL' IMPIANTI AD UN FORTE AUMENTO DELLA DOMANDA, OVVERO PORTEREBBERO AD UNA ROVINOSA GUERRA DEI PREZZI .

62 - INFINE, I COLORANTI NON INTERCAMBIABILI RAPPRESENTANO SOLO UNA PICCOLA PARTE DEL FATTURATO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI .

63 - TENUTO CONTO DI QUESTE CARATTERISTICHE DEL MERCATO E DEL FENOMENO GENERALE DELLA COSTANTE EROSIONE DEI PREZZI, CIASCUN PARTECIPANTE ALL' OLIGOPOLIO CHE AVESSE DECISO DI ATTUARE UN AUMENTO POTEVA LOGICAMENTE CONTARE DI ESSERE SEGUITO DAI CONCORRENTI, I QUALI SI TROVAVANO DI FRONTE AGLI STESSI PROBLEMI DI REDDITIVITA .

SULLA NOZIONE DI PRATICA CONCORDATA

64 IL FATTO CHE L' ART . 85 DISTINGUA LA NOZIONE DI " PRATICA CONCORDATA " DA QUELLO DI " ACCORDI TRA IMPRESE " E DI DECISIONI DI " ASSOCIAZIONI DI IMPRESE " E DOVUTO ALL' INTENZIONE DI COMPRENDERE FRA I COMPORTAMENTI VIETATI DA QUESTO ARTICOLO UNA FORMA DI COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA DELLE IMPRESE CHE, SENZA ESSER STATA SPINTA FINO ALL' ATTUAZIONE DI UN VERO E PROPRIO ACCORDO, COSTITUISCE IN PRATICA UNA CONSAPEVOLE COLLABORAZIONE FRA LE IMPRESE STESSE, A DANNO DELLA CONCORRENZA .

65 PER NATURA, LA PRATICA CONCORDATA NON PRESENTA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI UN ACCORDO; LA SUA ESISTENZA SI PUO' DESUMERE DAL COORDINAMENTO CHE SI CONCRETA NELLA CONDOTTA DEI PARTECIPANTI .

66 BENCHE IL PARALLELISMO DI COMPORTAMENTI NON POSSA DA SOLO IDENTIFICARSI CON LA PRATICA CONCORDATA, ESSO PUO' COSTITUIRNE TUTTAVIA UN SERIO INDIZIO, QUALORA PORTI A CONDIZIONI DI CONCORRENZA CHE NON CORRISPONDONO A QUELLE NORMALI DEL MERCATO, TENUTO CONTO DELLA NATURA DEI PRODOTTI, DELL' ENTITA E DEL NUMERO DELLE IMPRESE E DEL VOLUME DEL MERCATO STESSO .

67 CIO' SI VERIFICA QUANDO IL COMPORTAMENTO PARALLELO PERMETTE AGLI INTERESSATI DI TROVARE L' EQUILIBRIO DEI PREZZI AD UN LIVELLO DIVERSO DA QUELLO CHE SI SAREBBE DETERMINATO IN REGIME DI CONCORRENZA, NONCHE DI CRISTALLIZZARE LE POSIZIONI ACQUISITE, A DETRIMENTO DELL' EFFETTIVA LIBERTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NEL MERCATO COMUNE E DELLA LIBERA SCELTA DEI FORNITORI DA PARTE DEI CONSUMATORI .

68 DI CONSEGUENZA, NELLA FATTISPECIE IL PROBLEMA DELL' ESISTENZA DI UNA CONCERTAZIONE PUO' ESSERE CORRETTAMENTE RISOLTO SOLO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE, NON TANTO SINGOLARMENTE QUANTO SIMULTANEAMENTE, I VARI INDIZI CUI SI RIFERISCE LA DECISIONE IMPUGNATA, E TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI CUI TRATTASI .

SULLE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEI COLORANTI

69 IL MERCATO DEI COLORANTI E CARATTERIZZATO DAL FATTO CHE L' 80 PER CENTO DELL' OFFERTA PROVIENE DA UNA DECINA DI IMPRESE PRODUTTRICI, IN GENERE DI NOTEVOLI DIMENSIONI, LE QUALI SPESSO, OLTRE A QUESTI PRODOTTI, FABBRICANO ALTRI PRODOTTI CHIMICI O SPECIALITA FARMACEUTICHE .

70 LE IMPRESE DEL SETTORE HANNO STRUTTURE PRODUTTIVE, E QUINDI STRUTTURE DI COSTI, MOLTO DIVERSE FRA LORO, IL CHE RENDE DIFFICILE CONCOSCERE I COSTI DELLA CONCORRENZA .

71 IL NUMERO TOTALE DEI COLORANTI E MOLTO ELEVATO, DATO CHE CIASCUNA IMPRESA NE PRODUCE OLTRE UN MIGLIAIO .

72 IN MEDIA, IL GRADO DI SURROGABILITA DEI PRODOTTI IN QUESTIONE E RELATIVAMENTE ELEVATO PER I COLORANTI COMUNI, MENTRE PUO' ESSERE MOLTO BASSO O ADDIRITTURA NULLO PER I COLORANTI SPECIALI .

73 PER QUANTO RIGUARDA QUESTI ULTIMI, IL MERCATO TENDE IN TALUNI CASI AD UNA SITUAZIONE DI OLIGOPOLIO .

74 DATA LA RELATIVAMENTE SCARSA INCIDENZA DEL PREZZO DEI COLORANTI SUL PREZZO DEL PRODOTTO FINITO, IL GRADO DI ELASTICITA DELLA DOMANDA DI COLORANTI E IN COMPLESSO LIMITATO, E COSTITUISCE PERCIO', A BREVE TERMINE, UN INCENTIVO AL RIALZO .

75 D' ALTRA PARTE, LA DOMANDA GLOBALE DI COLORANTI E IN COSTANTE AUMENTO, E QUESTA TENDENZA INCORAGGIA I PRODUTTORI AD ATTUARE UNA POLITICA CHE CONSENTA LORO DI PARTECIPARE A QUESTO AUMENTO .

76 NELL' AMBITO DELLA COMUNITA, IL MERCATO DEI COLORANTI E CARATTERIZZATO DAL FATTO CHE ESISTONO CINQUE MERCATI NAZIONALI ISOLATI, CON DIVERSI LIVELLI DI PREZZI, SENZA CHE QUESTE DIFFERENZE SI POSSANO SPIEGARE IN BASE AI COSTI ED ONERI GRAVANTI SUI VARI PRODUTTORI .

77 LA CREAZIONE DEL MERCATO COMUNE NON SEMBRA QUINDI AVER INFLUITO AFFATTO SULLA SITUAZIONE, POICHE LE DIFFERENZE FRA I PREZZI PRATICATI NEI VARI PAESI NON SONO PUNTO DIMINUITE .

78 RISULTA INVECE CHE CIASCUNO DEI MERCATI NAZIONALI PRESENTA CARATTERISTICHE DI UN OLIGOPOLIO E CHE QUASI SEMPRE I PREZZI SI FORMANO SOTTO L' INFLUENZA DI UN " PRICE-LEADER ", CHE IN TALUNI CASI E IL PIU FORTE PRODUTTORE NAZIONALE, IN ALTRI CASI UN PRODUTTORE DI UN ALTRO STATO MEMBRO O DI UN PAESE TERZO, IL QUALE AGISCE TRAMITE UN' AFFILIATA .

79 L' ISOLAMENTO DEI MERCATI NAZIONALI DIPENDE, SECONDO GLI ESPERTI, DALLA NECESSITA DI FORNIRE IN LOCO AI CLIENTI LA NECESSARIA ASSISTENZA TECNICA E DI GARANTIRE LA RAPIDITA DELLE CONSEGNE ( IN GENERALE, DI MODESTI QUANTITATIVI ): QUASI SEMPRE, INFATTI, I PRODUTTORI VENDONO ALLE LORO AFFILIATE CON SEDE NEI VARI STATI MEMBRI E GARANTISCONO, MEDIANTE UNA RETE DI AGENZIE E DEPOSITI, IL RIFORNIMENTO E L' ASSISTENZA SPECIFICAMENTE NECESSARI ALLE IMPRESE CONSUMATRICI .

80 DA DATI FORNITI IN CORSO DI CAUSA RISULTA CHE, ANCHE QUALORA IL PRODUTTORE SIA DIRETTAMENTE IN CONTATTO CON UN CLIENTE IMPORTANTE DI UN ALTRO STATO MEMBRO, I PREZZI SI FORMANO IN GENERALE IN FUNZIONE DELL' UBICAZIONE DELL' IMPRESA CONSUMATRICE, ADEGUANDOSI AL LIVELLO DEI PREZZI DEL MERCATO NAZIONALE .

81 QUESTO MODO DI COMPORTARSI DEI PRODUTTORI CORRISPONDE SENZ' ALTRO ALLE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEI COLORANTI E ALLE ESIGENZE DELLA CLIENTELA; TUTTAVIA, LA SCOMPARTIMENTAZIONE DEL MERCATO DA ESSO DERIVANTE E ATTA, MEDIANTE IL FRAZIONAMENTO DEL GIOCO DELLA CONCORRENZA, AD ISOLARE I CONSUMATORI NEI LORO MERCATI NAZIONALI E AD IMPEDIRE UN GENERALE CONFRONTO DEI PRODUTTORI SU TUTTA L' AREA DEL MERCATO COMUNE .

82 I FATTI LITIGIOSI VANNO CONSIDERATI IN QUESTO CONTESTO, PROPRIO DEL MERCATO DEI COLORANTI .

SUGLI AUMENTI DEGLI ANNI 1964, 1965 E 1967

83 I TRE AUMENTI, DEGLI ANNI 1964, 1965 E 1967, DI CUI ALLA DECISIONE IMPUGNATA ERANO COLLEGATI FRA DI LORO .

84 L' AUMENTO DEL 15 PER CENTO, PRATICATO IL 1 ) GENNAIO 1965 IN GERMANIA SUI PREZZI DI QUASI TUTTI I COLORANTI A BASE DI ANILINA, NON ERA INFATTI ALTRO CHE L' ESTENSIONE AD UN MERCATO NAZIONALE DEL RIALZO ATTUATO NEL GENNAIO 1964 IN ITALIA, NEI PAESI BASSI, NEL BELGIO E NEL LUSSEMBURGO .

85 L' AUMENTO DEI PREZZI DI TALUNI COLORANTI E PIGMENTI, ATTUATO IL 1 ) GENNAIO 1965 IN TUTTI GLI STATI MEMBRI ECCETTUATA LA FRANCIA, RIGUARDAVA TUTTI I PRODOTTI ESCLUSI DAL PRIMO RIALZO .

86 PER QUANTO RIGUARDA L' AUMENTO DELL' AUTUNNO 1967, LA DIFFERENZA FRA LA PERCENTUALE DELL' 8 PER CENTO E QUELLA DEL 12 PER CENTO APPLICATA IN FRANCIA ERA DESTINATA A COMPENSARE IL FATTO CHE IL MERCATO FRANCESE, A CAUSA DEL REGIME DI PREZZI CONTROLLATI, NON AVEVA PARTECIPATO AGLI AUMENTI DEL 1964 E DEL 1965 .

87 DI CONSEGUENZA, QUESTI TRE RIALZI NON SI POSSONO CONSIDERARE SEPARATAMENTE, ANCHE SE NON HANNO AVUTO LUOGO IN MODO IDENTICO .

88 NEL 1964, TUTTE LE IMPRESE IN CAUSA HANNO ANNUNCIATO E IMMEDIATAMENTE ATTUATO L' AUMENTO; L' INIZIATIVA ERA STATA PRESA DALLA CIBA-ITALIA CHE, IL 7 GENNAIO 1964, ESEGUENDO L' ORDINE DELLA CIBA-SVIZZERA, ANNUNCIAVA E ATTUAVA IMMEDIATAMENTE UN RIALZO DEI PREZZI DEL 15 PER CENTO; SUL MERCATO ITALIANO, QUEST'INIZIATIVA VENIVA SEGUITA DAGLI ALTRI PRODUTTORI NEI 2 O 3 GIORNI SUCCESSIVI .

89 IL 9 GENNAIO, LA ICI-OLANDA PRENDEVA L' INIZIATIVA DI UN AUMENTO DELLA STESSA ENTITA NEI PAESI BASSI, E LO STESSO FACEVA LA BAYER, ALLA MEDESIMA DATA, PER QUANTO RIGUARDA IL MERCATO BELGO-LUSSEMBURGHESE .

90 NONOSTANTE QUALCHE DIVERGENZA DI LIEVE ENTITA, IN PARTICOLARE FRA GLI AUMENTI DELLE IMPRESE TEDESCHE E QUELLI DELLE IMPRESE SVIZZERE ED INGLESI, IL RIALZO INTERESSAVA, PER I VARI PRODUTTORI E SUI VARI MERCATI, LA STESSA GAMMA DI PRODOTTI, OSSIA LA MAGGIOR PARTE DEI COLORANTI A BASE DI ANILINA, ESCLUSI I PIGMENTI, I COLORANTI ALIMENTARI E QUELLI COSMETICI .

91/92 NEL 1965, TALUNE IMPRESE PREANNUNCIAVANO CHE, SUL MERCATO TEDESCO, I PREZZI SAREBBERO STATI AUMENTATI DEL 15 PER CENTO PER I PRODOTTI CHE GIA AVEVANO COSTITUITO OGGETTO DI UN ANALOGO RIALZO SUGLI ALTRI MERCATI, E DEL 10 PER CENTO PER I PRODOTTI IL CUI PREZZO NON ERA STATO ANCORA AUMENTATO . I VARI ANNUNCI VENIVANO DATI, UNO DOPO L' ALTRO, FRA IL 14 OTTOBRE 1964 E IL 28 DICEMBRE 1964 . IL PRIMO ERA QUELLO DELLA BASF, IL 14 OTTOBRE 1964; SEGUIVANO QUELLI DELLA BAYER, IL 30 OTTOBRE, E DELLA CASSELLA, IL 5 NOVEMBRE .

93 QUESTI AUMENTI VENIVANO SIMULTANEAMENTE ATTUATI, IL 1 ) GENNAIO 1965, SU TUTTI I MERCATI, TRANNE QUELLO FRANCESE ( A CAUSA DEL BLOCCO DEI PREZZI VIGENTE IN FRANCIA ) E QUELLO ITALIANO IN QUANTO, AVENDO L' ACNA ( CIOE IL MAGGIOR PRODUTTORE ITALIANO ) RIFIUTATO DI RIALZARE I PREZZI SU DETTO MERCATO, I RESTANTI PRODUTTORI RINUNZIAVANO DEL PARI ALL' AUMENTO .

94/95 L' ACNA SI ASTENEVA PURE DALL' AUMENTARE I PREZZI DEL 10 PER CENTO SUL MERCATO TEDESCO . PER IL RESTO IL RIALZO ERA GENERALE, SIMULTANEAMENTE ATTUATO DA TUTTI I PRODUTTORI DI CUI ALLA DECISIONE IMPUGNATA E UNIFORME PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI .

96 NEL 1967, LA GEIGY ANNUNCIAVA - DURANTE UNA RIUNIONE TENUTASI A BASILEA IL 18 AGOSTO, E ALLA QUALE PARTECIPAVANO TUTTE LE IMPRESE DI CUI ALLA DECISIONE IMPUGNATA, ECCETTO L' ACNA - CH' ESSA INTENDEVA AUMENTARE DELL' 8 PER CENTO I PROPRI PREZZI DI VENDITA, A PARTIRE DAL 16 OTTOBRE SUCCESSIVO .

97 NELLA STESSA OCCASIONE, I DELEGATI DELLA BAYER E DELLA FRANCOLOR ANNUNCIAVANO CHE LE RISPETTIVE IMPRESE PRENDEVANO ANCH' ESSE IN CONSIDERAZIONE UN RIALZO .

98 ALLA META DI SETTEMBRE, TUTTE LE IMPRESE COLPITE DALLA DECISIONE IMPUGNATA AVEVANO ANNUNCIATO UN AUMENTO DEI PREZZI DELL' ORDINE DELL' 8 PER CENTO ( 12 PER CENTO IN FRANCIA ), AUMENTO CHE DOVEVA ESSERE ATTUATO DAL 16 OTTOBRE IN TUTTI I PAESI, ECCETTUATA L' ITALIA, DOVE L' ACNA SI ERA NUOVAMENTE RIFIUTATA DI EFFETTUARE UN RIALZO DEI PREZZI, BENCHE FOSSE DISPOSTA A SEGUIRE IL MOVIMENTO DI RIALZO SU ALTRI DUE MERCATI, SIA PURE A DECORRERE DA UNA DATA DIVERSA DAL 16 OTTOBRE .

99 CONSIDERATI COMPLESSIVAMENTE, I TRE AUMENTI CONSECUTIVI DENUNCIANO L' ATTUARSI DI UNA GRADUALE COOPERAZIONE FRA LE IMPRESE INTERESSATE .

100 DOPO L' ESPERIMENTO DEL 1964, INFATTI, PER IL QUALE L' ANNUNCIO E L' ATTUAZIONE DEGLI AUMENTI COINCIDEVANO, NONOSTANTE LIEVI DIVERGENZE RELATIVE ALLA GAMMA DEI PRODOTTI I CUI PREZZI VENIVANO AUMENTATI, I RIALZI DEL 1965 E DEL 1967 RIVELANO UN' ALTRA LINEA DI CONDOTTA : ANNUNCIANDO CON UN CERTO ANTICIPO LA LORO INTENZIONE DI AUMENTARE I PREZZI, LE IMPRESE CHE PRENDEVANO L' INIZIATIVA, BASF E GEIGY, PERMETTEVANO ALLE ALTRE IMPRESE DI OSSERVARE LE RECIPROCHE REAZIONI SUI VARI MERCATI, E DI ADATTARVISI .

101 CON QUESTI ANNUNCI ANTICIPATI, ERA ELIMINATA PER LE VARIE IMPRESE LA RECIPROCA INCERTEZZA CIRCA IL LORO COMPORTAMENTO FUTURO, E QUINDI GRAN PARTE DEL RISCHIO NORMALMENTE INERENTE A QUALSIASI MODIFICA UNILATERALE DEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SU UNO O PIU MERCATI .

102 CIO' E TANTO PIU VERO IN QUANTO DETTI ANNUNCI, COI QUALI SI GIUNGEVA ALLA DECISIONE DI AUMENTI GLOBALI ED UNIFORMI PER I MERCATI DEI COLORANTI, RENDEVANO TRASPARENTI QUESTI ULTIMI PER QUANTO RIGUARDA LE PERCENTUALI DI AUMENTO .

103 IL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE ERA QUINDI DIRETTO AD ELIMINARE TEMPORANEAMENTE DAL MERCATO TALUNE CONDIZIONI DI CONCORRENZA IN MATERIA DI PREZZI, CHE OSTACOLAVANO L' ATTUAZIONE DI UN COMPORTAMENTO PARALLELO .

104 L' ASSENZA DI SPONTANEITA NEL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE E CONFERMATA DA ALTRI DATI CHE EMERGONO DALL' ANALISI DEL MERCATO .

105 IL NUMERO DEI PRODUTTORI NON CONSENTE DI CONSIDERARE IL MERCATO EUROPEO DELLE SOSTANZE COLORANTI COME UN OLIGOPOLIO IN SENSO STRETTO, NEL QUALE LA CONCORRENZA IN MATERIA DI PREZZI SIA PRATICAMENTE ESCLUSA .

106 I PRODUTTORI DI QUESTO SETTORE SONO ABBASTANZA FORTI E ABBASTANZA NUMEROSI PERCHE ESISTA UN RISCHIO NON TRASCURABILE DI VEDERE ALCUNI DI ESSI, IN OCCASIONE DI UN AUMENTO, RIFIUTARSI DI SEGUIRLO, E CERCARE INVECE DI ACCRESCERE LA LORO PARTECIPAZIONE AL MERCATO ADOTTANDO UN COMPORTAMENTO AUTONOMO .

107 INOLTRE, IL FATTO CHE IL MERCATO COMUNE SI SUDDIVIDE IN CINQUE MERCATI NAZIONALI, CON LIVELLI DI PREZZI E STRUTTURE DIFFERENTI, FA APPARIRE IMPROBABILE UN AUMENTO SPONTANEO E UNIFORME DEI PREZZI NELL' INTERA COMUNITA .

108 SE UN AUMENTO DEI PREZZI GLOBALE E SPONTANEO E CONCEPIBILE, AL LIMITE, SU CIASCUN MERCATO NAZIONALE, E TUTTAVIA LOGICO PENSARE CHE GLI AUMENTI SARANNO DIVERSI A SECONDA DEI DATI SPECIFICI DEI SINGOLI MERCATI NAZIONALI .

109 DI CONSEGUENZA, MENTRE UN COMPORTAMENTO PARALLELO IN MATERIA DI PREZZI POTEVA IN EFFETTI RAPPRESENTARE PER LE IMPRESE CONSIDERATE UN OBIETTIVO INTERESSANTE E PRIVO DI RISCHI, E DIFFICILE CONCEPIRE LA REALIZZAZIONE SPONTANEA DI UN PARALLELISMO DEL GENERE, SE SI TIENE CONTO DEL MOMENTO, DELLE CARATTERISTICHE DEI MERCATI NAZIONALI E DELLA GAMMA DEI PRODOTTI PER I QUALI ESSO E STATO RISCONTRATO .

110 NEPPURE E PLAUSIBILE IL FATTO CHE GLI AUMENTI DEL GENNAIO 1964, INIZIALMENTE PRATICATI SUL MERCATO ITALIANO ED ESTESI POI AL MERCATO OLANDESE E A QUELLO BELGO-LUSSEMBURGHESE - MERCATI FRA I QUALI L' INTERDIPENDENZA E MINIMA SIA PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO DEI PREZZI, SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA - ABBIANO POTUTO ESSERE ATTUATI, ENTRO UN TERMINE VARIABILE DA 48 ORE A 3 GIORNI, SENZA PREVIA CONCERTAZIONE .

111 NEL 1965 E NEL 1967, LA CONCERTAZIONE HA AVUTO LUOGO PALESEMENTE : IL FATTO CHE TUTTI I PRODUTTORI ABBIANO ANNUNCIATO LA LORO INTENZIONE DI AUMENTARE I PREZZI A DECORRERE DA UNA DATA PRESTABILITA E PER UNA DETERMINATA GAMMA DI PRODOTTI HA PERMESSO LORO DI DECIDERE QUALE SAREBBE STATO IL LORO COMPORTAMENTO NEI CASI PARTICOLARI DELLA FRANCIA E DELL' ITALIA .

112 AGENDO IN TAL MODO, LE IMPRESE HANNO ELIMINATO FIN DALL' INIZIO L' INCERTEZZA RELATIVA AL LORO RECIPROCO COMPORTAMENTO SUI VARI MERCATI, E QUINDI GRAN PARTE DEL RISCHIO INERENTE AD OGNI MODIFICA UNILATERALE DI TALE COMPORTAMENTO .

113 L' AUMENTO GENERALE E UNIFORME SUI VARI MERCATI IN QUESTIONE SI SPIEGA SOLO CON LA CONVERGENTE INTENZIONE DELLE IMPRESE DI CORREGGERE IL LIVELLO DEI PREZZI, E LA SITUAZIONE DETERMINATA DALLA CONCORRENZA CHE SI ESERCITA SOTTO FORMA DI RIDUZIONI INDIVIDUALI, COME PURE COL LORO DESIDERIO DI EVITARE AL TEMPO STESSO IL RISCHIO, INERENTE A QUALSIASI AUMENTO DEI PREZZI, DI MODIFICARE LA SITUAZIONE CONCORRENZIALE .

114 LA CIRCOSTANZA CHE, PER L' ITALIA, GLI AUMENTI ANNUNCIATI NON SONO STATI ATTUATI, E CHE L' ACNA HA SEGUITO SOLO IN PARTE L' AUMENTO DEL 1967 SUGLI ALTRI MERCATI, LUNGI DALL' INFIRMARE LA PRECEDENTE CONCLUSIONE, VIENE A CONFERMARLA .

115 LA FUNZIONE DELLA CONCORRENZA, IN MATERIA DI PREZZI, E INFATTI QUELLA DI FAR SI' CHE IL LIVELLO DI QUESTI RESTI IL PIU BASSO POSSIBILE, NONCHE DI FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI FRA GLI STATI MEMBRI, AL FINE DI GIUNGERE COSI' AD UNA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DELLE ATTIVITA, IN FUNZIONE DELLA PRODUTTIVITA E DELLA CAPACITA DI ADATTAMENTO DELLE IMPRESE .

116 LE DIFFERENZE DI PREZZO FACILITANO IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEGLI SCOPI ESSENZIALI DEL TRATTATO, QUELLO DELLA FUSIONE DEI MERCATI NAZIONALI, PER RENDERE POSSIBILE L' ACCESSO DIRETTO DEI CONSUMATORI ALLE FONTI DI PRODUZIONE DELL' INTERA COMUNITA .

117 DATA LA LIMITATA FLESSIBILITA DEL MERCATO DEI COLORANTI - CONNESSA A FATTORI, QUALI : LA SCARSA TRASPARENZA IN MATERIA DI PREZZI; L' INTERDIPENDENZA DEI VARI COLORANTI FABBRICATI DA CIASCUNA IMPRESA, DETERMINATA DALLA NECESSITA DI DISPORRE DELL' INTERA GAMMA DEI PRODOTTI UTILIZZATI DA CIASCUN CLIENTE; L' INCIDENZA RELATIVAMENTE MODESTA DEL PREZZO DEI COLORANTI SUL COSTO DEL PRODOTTO FINITO; IL FATTO CHE PER QUESTO E INTERESSANTE POTER AVERE UN FORNITORE LOCALE - LA NECESSITA DI EVITARE QUALSIASI AZIONE CHE POSSA ARTIFICIALMENTE MENOMARE LE POSSIBILITA DI COMPENETRAZIONE DEI VARI MERCATI NAZIONALI AL LIVELLO DEL CONSUMO ACQUISTA PARTICOLARE IMPORTANZA PER I PRODOTTI DI CUI TRATTASI .

118 OGNI PRODUTTORE E LIBERO DI MODIFICARE COME VUOLE I PROPRI PREZZI E PUO' TENER CONTO, A TAL FINE, DEL COMPORTAMENTO ATTUALE O PREVEDIBILE DEI SUOI CONCORRENTI; E PERO' IN CONTRASTO CON LE NORME DEL TRATTATO IL FATTO CHE UN PRODUTTORE COLLABORI IN UN MODO QUALSIASI COI SUOI CONCORRENTI PER STABILIRE DI COMUNE ACCORDO LA LINEA D' AZIONE RELATIVA AD UN AUMENTO DI PREZZI, E PER GARANTIRNE L' ATTUAZIONE, ELIMINANDO IN ANTICIPO QUALSIASI INCERTEZZA CIRCA IL RECIPROCO COMPORTAMENTO IN MERITO AGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL' AZIONE STESSA, COME, AD ESEMPIO, PERCENTUALI, OGGETTO, DATA E LUOGO DEGLI AUMENTI .

119 STANDO COSI' LE COSE, E TENUTO CONTO DELLE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEI PRODOTTI IN QUESTIONE, IL COMPORTAMENTO TENUTO DALLA RICORRENTE, E DALLE ALTRE IMPRESE IN CAUSA, MIRAVA A SOSTITUIRE AI RISCHI DELLA CONCORRENZA E ALL' ALEA DELLE RECIPROCHE REAZIONI SPONTANEE DELLE IMPRESE UNA COLLABORAZIONE CHE COSTITUISCE UNA PRATICA CONCORDATA, VIETATA DALL' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO .

L' INCIDENZA DELLA CONCERTAZIONE SUGLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI

120 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE AUMENTI UNIFORMI, COME QUELLI DI CUI TRATTASI, NON POTEVANO INFLUIRE SUGLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI, IN QUANTO, NONOSTANTE DIFFERENZE NOTEVOLI FRA I PREZZI PRATICATI NEI VARI PAESI, I CONSUMATORI HANNO SEMPRE PREFERITO EFFETTUARE NEI RISPETTIVI PAESI I LORO ACQUISTI DI COLORANTI .

121 DA QUANTO PRECEDE RISULTA TUTTAVIA CHE LE PRATICHE CONCORDATE, IN QUANTO INTESE A CONSERVARE IL FRAZIONAMENTO DEL MERCATO, ERANO IN GRADO DI INFLUIRE SULLE CONDIZIONI IN CUI SI SVOLGE IL COMMERCIO DI QUESTI PRODOTTI FRA GLI STATI MEMBRI .

122 LE IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO A DETTE PRATICHE INTENDEVANO, IN OCCASIONE DI CIASCUN AUMENTO, RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI MODIFICARE LA SITUAZIONE CONCORRENZIALE .

123 L' UNIFORMITA E LA SIMULTANEITA DEGLI AUMENTI SONO SERVITE FRA L' ALTRO A CRISTALLIZZARE POSIZIONI ACQUISITE, EVITANDO SVIAMENTI DELLA RISPETTIVA CLIENTELA DI CIASCUNA IMPRESA, ED HANNO QUINDI CONTRIBUITO A CONSERVARE IL CARATTERE " CHIUSO " DEI MERCATI NAZIONALI TRADIZIONALI, A DETRIMENTO DI UNA EFFETTIVA LIBERTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE .

124 IL PRESENTE MEZZO E PERCIO' INFONDATO .

SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

125 LA RICORRENTE, CHE HA SEDE FUORI DALLA COMUNITA, SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE NON E COMPETENTE AD INFLIGGERLE AMMENDE UNICAMENTE IN RAGIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI NEL MERCATO COMUNE DA UN' ATTIVITA CHE ESSA HA SVOLTO FUORI DI TALE MERCATO .

126 ACCERTATO CHE SI TRATTA DI UNA PRATICA CONCORDATA, E NECESSARIO STABILIRE ANZITUTTO SE IL COMPORTAMENTO DELLA RICORRENTE ABBIA AVUTO MANIFESTAZIONI CONCRETE NEL MERCATO COMUNE .

127 DA QUANTO SOPRA ESPOSTO RISULTA CHE GLI AUMENTI LITIGIOSI SONO STATI ATTUATI NELL' AMBITO DI QUESTO MERCATO E HANNO INFLUITO SULLA CONCORRENZA FRA PRODUTTORI CHE SU DI ESSO SVOLGONO LA LORO ATTIVITA .

128 GLI ATTI PER I QUALI E STATA INFLITTA L' AMMENDA LITIGIOSA COSTITUISCONO QUINDI DELLE PRATICHE CHE SI CONCRETANO DIRETTAMENTE NELL' AMBITO DEL MERCATO COMUNE .

129 EMERGE DA QUANTO E STATO DETTO A PROPOSITO DEL MEZZO RELATIVO ALL' ESISTENZA DI PRATICHE CONCORDATE CHE LA RICORRENTE HA DECISO DI AUMENTARE I PREZZI DI VENDITA DEI SUOI PRODOTTI AI CLIENTI DEL MERCATO COMUNE, IN CONFORMITA A CIO' CHE AVEVANO DECISO GLI ALTRI PRODUTTORI IN CAUSA .

130 VALENDOSI DEL SUO POTERE DIRETTIVO NEI CONFRONTI DELLE PROPRIE AFFILIATE CON SEDE NELLA COMUNITA, LA RICORRENTE E RIUSCITA A FAR APPLICARE LA SUA DECISIONE SUL MERCATO COMUNITARIO .

131 LA RICORRENTE OPPONE CHE IL COMPORTAMENTO CRITICATO VA IMPUTATO NON GIA A LEI STESSA, MA ALLE SUE AFFILIATE .

132 LA CIRCOSTANZA CHE L' AFFILIATA ABBIA PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA DA QUELLA DELLA SOCIETA MADRE NON BASTA AD ESCLUDERE LA POSSIBILITA D' IMPUTARE A QUEST' ULTIMA IL COMPORTAMENTO DELLA PRIMA .

133 CIO' PUO' VERIFICARSI, IN PARTICOLARE, ALLORCHE L' AFFILIATA, PUR AVENDO PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA, NON DECIDE IN MODO AUTONOMO QUALE DEV' ESSERE IL SUO COMPORTAMENTO SUL MERCATO, MA APPLICA IN SOSTANZA LE DIRETTIVE IMPARTITELE DALLA SOCIETA MADRE .

134 QUALORA L' AFFILIATA NON GODA DI REALE AUTONOMIA NELLA DETERMINAZIONE DELLA PROPRIA LINEA DI CONDOTTA, VA RITENUTO CHE I DIVIETI SANCITI DALL' ART . 85, N . 1, SI APPLICANO AI RAPPORTI FRA LA STESSA AFFILIATA E LA SOCIETA MADRE, CHE INSIEME FORMANO UN' UNITA ECONOMICA .

135 IN CONSIDERAZIONE DELL' UNITA DI QUESTO COMPLESSO, L' ATTIVITA DELLE AFFILIATE PUO' ESSERE IMPUTATA, IN DETERMINATI CASI, ALLA SOCIETA MADRE .

136 E' NOTO CHE LA RICORRENTE POSSEDEVA, ALL' EPOCA DEI FATTI LITIGIOSI, TUTTO, O QUASI, IL CAPITALE DELLE AFFILIATE .

137 ESSA POTEVA INFLUIRE IN MODO DECISIVO SULLA POLITICA DEI PREZZI DI VENDITA DELLE SUE AFFILIATE CON SEDE NEL MERCATO COMUNE, E HA DI FATTO ESERCITATO QUESTO POTERE IN OCCASIONE DEI TRE AUMENTI DI PREZZO IN QUESTIONE .

138 I TELEX INVIATI DALLA RICORRENTE ALLE AFFILIATE CON SEDE NEL MERCATO COMUNE, IN OCCASIONE DELL' AUMENTO DEL 1964, STABILISCONO INFATTI IMPERATIVAMENTE I PREZZI E LE ALTRE CONDIZIONI DI VENDITA CHE I DESTINATARI DOVEVANO APPLICARE NEI RAPPORTI COI LORO CLIENTI .

139 MANCANDO OGNI PROVA CONTRARIA, E LECITO PENSARE CHE LA RICORRENTE NON ABBIA AGITO ALTRIMENTI, NEI CONFRONTI DELLE SUE AFFILIATE CON SEDE NEL MERCATO COMUNE, IN OCCASIONE DEGLI AUMENTI DEL 1965 E DEL 1967 .

140 STANDO COSI' LE COSE, LA FORMALE SEPARAZIONE DELLE SOCIETA, CONSEGUENTE ALLA LORO PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA, NON ESCLUDE L' UNITA DEL LORO COMPORTAMENTO SUL MERCATO, PER QUANTO RIGUARDA L' APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA .

141 LA PRATICA CONCORDATA NELL' AMBITO DEL MERCATO COMUNE VA QUINDI IMPUTATA ALLA RICORRENTE .

142 IL MEZZO D' INCOMPETENZA DA QUESTA DEDOTTO E PERCIO' INFONDATO .

143 LA RICORRENTE ECCEPISCE CHE LA DECISIONE IMPUGNATA E VIZIATA DA DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IN QUANTO LA COMMISSIONE NON SI RIFERIVA, PER FONDARE LA PROPRIA COMPETENZA, AL VINCOLO ESISTENTE FRA LA SOCIETA MADRE E LE AFFILIATE .

144 LA MANCATA MOTIVAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE NON OSTA AL CONTROLLO DEL MERITO DELLA DECISIONE .

145 LA COMMISSIONE NON E TENUTA, D' ALTRA PARTE, AD ESPORRE NELLE SUE DECISIONI TUTTI GLI ARGOMENTI CHE POTREBBERO DA LEI ESSERE RICHIAMATI IN SEGUITO PER OPPORSI ALLE ECCEZIONI D' ILLEGITTIMITA EVENTUALMENTE SOLLEVATE CONTRO I SUOI ATTI .

146 L' ECCEZIONE VA QUINDI RESPINTA .

SULL' AMMENDA

147 TENUTO CONTO DELLA FREQUENZA E DELL' IMPORTANZA DEGLI ATTI CON CUI LA RICORRENTE HA PARTECIPATO ALLE PRATICHE ILLECITE, NONCHE DELLE CONSEGUENZE DI QUESTE RIGUARDO ALL' ATTUAZIONE DEL MERCATO COMUNE DEI PRODOTTI IN QUESTIONE, L' IMPORTO DELL' AMMENDA E PROPORZIONATO ALLA GRAVITA DELL' INFRAZIONE COMMESSA CONTRO LE NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA .

Decisione relativa alle spese


148/150 A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE . LE SPESE DEL GIUDIZIO VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .

Dispositivo


LA CORTE,

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO E RESPINTO .

2 ) LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .

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