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Document 61969CJ0038
Judgment of the Court of 18 February 1970. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Case 38-69.
Sentenza della Corte del 18 febbraio 1970.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Causa 38-69.
Sentenza della Corte del 18 febbraio 1970.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Causa 38-69.
Raccolta della Giurisprudenza 1970 -00047
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1970:11
SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 FEBBRAIO 1970. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - CAUSA 38/69.
raccolta della giurisprudenza 1970 pagina 00047
edizione speciale danese pagina 00005
edizione speciale greca pagina 00247
edizione speciale portoghese pagina 00259
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . SCOPI DELLA CEE - ATTIVITA NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO DI ESSI - POTERI RICHIESTI - POTERI NON PREVISTI DAL TRATTATO - DISPOSIZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO - NATURA DI ATTO COMUNITARIO E NON DI ACCORDO INTERNAZIONALE
( TRATTATO CEE, ART . 235 )
2 . ATTI COMUNITARI - DECISIONE - PORTATA ED EFFETTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - RISERVE E DICHIARAZIONI PRONUNCIATE NELLA FASE PREPARATORIA - IRRILEVANZA - VERBALE DEL CONSIGLIO - CONTROVERSIA
( TRATTATO CEE, ARTT . 235 E 189 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DECISIONE " DI ACCELERAMENTO " - TARIFFA DOGANALE COMUNE - DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE EFFICACI
( TRATTATO CEE, ARTT . 9, 14 E 235; REGOLAMENTO N . 950/68 DEL 28 GIUGNO 1968 )
1 . LE DISPOSIZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO A NORMA DELL' ARTICOLO 235 DEL TRATTATO CEE, PUR SE HANNO LA FUNZIONE D' INTEGRARE, SOTTO UN CERTO ASPETTO, IL TRATTATO, SONO SEMPRE ADOTTATE NELL' AMBITO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI SCOPI DELLA COMUNITA . ESSE NON HANNO QUINDI NATURA DI ACCORDI INTERNAZIONALI, BENSI' DI ATTI COMUNITARI .
2 . LA PORTATA E L' EFFETTO DI UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO VANNO VALUTATI SECONDO IL TENORE DELLA DECISIONE STESSA E NON POSSONO QUINDI VENIR LIMITATI DA RISERVE O DA DICHIARAZIONI EVENTUALMENTE PRONUNCIATE NELLA FASE PREPARATORIA . NON E QUINDI NECESSARIO RISOLVERE LA CONTROVERSIA SORTA TRA LE PARTI CIRCA IL CARATTERE DEFINITIVO E L' EFFETTIVO TENORE DEL VERBALE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO DURANTE LA QUALE DETTA DECISIONE E STATA PREPARATA .
3 . LA DECISIONE " DI ACCELERAMENTO " 26 LUGLIO 1966 DEL CONSIGLIO SUBORDINA O PREPARA L' ENTRATA IN VIGORE DI DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE EFFICACI NEGLI STATI MEMBRI, FONDATE SULL' ARTICOLO 9, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO E SUL REGOLAMENTO 28 GIUGNO 1968, RELATIVO ALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .
NELLA CAUSA 38-69
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, DOTT . CESARE MAESTRIPIERI, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL DOTT . EMILE REUTER, CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE, 4, BOULEVARD ROYAL, RICORRENTE,
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DAL MINISTRO PLENIPOTENZIARIO ADOLFO MARESCA, CAPO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DALL' AVV . PIETRO PERONACI, SOSTITUTO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO L' AMBASCIATA D' ITALIA, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DECLARATORIA CHE LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO CEE N . 66/532 DEL 26 LUGLIO 1966 E DALL' ARTICOLO 23, N . 1 C ), DEL TRATTATO CEE, RELATIVAMENTE ALLA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI ALL' IMPORTAZIONE DI PIOMBO GREZZO, DI ZINCO GREZZO E DI CASCAMI E ROTTAMI DI PIOMBO E ZINCO .
1 CON ATTO INTRODUTTIVO 11 AGOSTO 1969 LA COMMISSIONE, IN FORZA DELL' ARTICOLO 169 DEL TRATTATO CEE, HA PROPOSTO ALLA CORTE UN RICORSO MIRANTE A FAR STATUIRE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA
" 1 ) AVENDO APPLICATO NEI PRIMI SEI MESI DEL 1968, ALL' IMPORTAZIONE DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DI PIOMBO GREZZO ( VOCE TARIFFARIA 78.01 A ), DI ZINCO GREZZO ( VOCE TARIFFARIA 79.01 A ), DI ROTTAMI E CASCAMI DI PIOMBO ( VOCE TARIFFARIA 78.01 B ) E DI ROTTAMI E CASCAMI DI ZINCO ( VOCE TARIFFARIA 79.01 B ), DAZI DOGANALI SUPERIORI AL 15 PERCENTO DEI DAZI DI BASE APPLICATI AL 1 ) GENNAIO 1957, NONCHE, ALLE IMPORTAZIONI DEGLI STESSI PRODOTTI DAI PAESI TERZI, DAZI DOGANALI SUPERIORI AI DAZI EFFETTIVAMENTE APPLICATI AL 1 ) GENNAIO 1957 E RIDOTTI DEL 60 PERCENTO DELLA DIFFERENZA TRA QUESTI ULTIMI E QUELLI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, HA MANCATO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO A NORMA :
A ) DELL' ARTICOLO 1 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO CEE 26 LUGLIO 1966 N . 66/532, RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI E AL DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI, NONCHE ALL' APPLICAZIONE DEI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE PER I PRODOTTI NON COMPRESI NELL' ALLEGATO II DEL TRATTATO,
B ) DELL' ARTICOLO 23, N . 1 C ), DEL TRATTATO;
2 ) NON AVENDO SOPPRESSO, ALLA DATA DEL 1 ) LUGLIO 1968, I DAZI DOGANALI ALL' IMPORTAZIONE DAGLI ALTRI STATI MEMBRI, DI PIOMBO GREZZO, DI ZINCO GREZZO E DI ROTTAMI E CASCAMI DI PIOMBO, E NON AVENDO APPLICATO, ALLA STESSA DATA, I DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE PER IL PIOMBO E LO ZINCO GREZZO, IMPORTATI DAI PAESI TERZI, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO CEE 26 LUGLIO 1966, N . 66/532 ".
2 POICHE PIOMBO E ZINCO SONO INCLUSI NELL' ELENCO G ALLEGATO AL TRATTATO, I DAZI DOGANALI DELLA TARIFFA COMUNE PER QUESTI PRODOTTI, CONFORMEMENTE ALL' ARTICOLO 20 DEL TRATTATO, SONO STATI STABILITI DI COMUNE ACCORDO FRA GLI STATI MEMBRI E LA CONVENZIONE DEL 2 MARZO 1960 ( GU 1960, PAG . 1825 E SEGG .), STIPULATA IN MATERIA, CONTIENE NEL PROTOCOLLO XV AD ESSA ALLEGATO LA DICHIARAZIONE CHE : " GLI STATI MEMBRI ESPRIMONO UN AVVISO FAVOREVOLE PER L' EVENTUALE APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 226 DEL TRATTATO CHE IMPLICHI, PER UN PERIODO DI SEI ANNI A DECORRERE DALLA FIRMA DEL PRESENTE PROTOCOLLO, L' ISOLAMENTO DEL MERCATO ITALIANO PER IL PIOMBO E LO ZINCO, NEI CONFRONTI SIA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, SIA DEI PAESI TERZI ".
3 IN FORZA DEL PROTOCOLLO CITATO, LA COMMISSIONE SI E AVVALSA DELLA FACOLTA CHE LE CONFERISCE L' ARTICOLO 226 DEL TRATTATO AL FINE DI AUTORIZZARE LA REPUBBLICA ITALIANA AD ADOTTARE DETERMINATI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA NEL SETTORE DEL PIOMBO E DELLO ZINCO . LA VALIDITA DI QUESTE MISURE E STATA PROROGATA OLTRE I SEI ANNI PREVISTI DAL PROTOCOLLO XV; L' ULTIMA PROROGA E STATA CONCESSA MEDIANTE DECISIONE DELLA COMMISSIONE 66/429/CEE DEL 6 LUGLIO 1966 ( GU 1966, PAG . 2543 ), DECISIONE CHE ERA ANCORA IN VIGORE QUANDO IL CONSIGLIO HA ADOTTATO LA DECISIONE " DI ACCELERAMENTO " E I CUI EFFETTI SONO CESSATI IL 31 DICEMBRE 1967 .
4 LE SUCCESSIVE PROROGHE CHIESTE DAL GOVERNO ITALIANO SONO STATE NEGATE DALLA COMMISSIONE CON DECISIONI 20 MARZO 1968 E 16 LUGLIO 1969 .
5 SENZA CONTESTARE GLI ADDEBITI DI CUI LE FA CARICO LA COMMISSIONE, LA CONVENUTA SOSTIENE CHE IL SUO COMPORTAMENTO E GIUSTIFICATO DA UN COMPLESSO DI FATTI ANTERIORI ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE DI ACCELERAMENTO DEL CONSIGLIO N . 66/532/CEE DEL 26 LUGLIO 1966 ( GU 1966, PAG . 2971 ), IN CONSIDERAZIONE DELLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI QUESTO SETTORE DI PRODUZIONE IN ITALIA . SIA NELLE DISCUSSIONI PRECEDENTI LA DECISIONE D' ACCELERAMENTO DEL 26 LUGLIO 1966, SIA DURANTE LA 191A SESSIONE DEL CONSIGLIO DEL 22, 23, 26 E 27 LUGLIO 1966, DURANTE LA QUALE TALE DECISIONE E STATA ADOTTATA, LA DELEGAZIONE ITALIANA AVREBBE AVANZATO RISERVE CIRCA PIOMBO E ZINCO ONDE OTTENERE CHE LA DECISIONE DI ACCELERAMENTO NON COSTITUISSE UN ELEMENTO CHE " OSTACOLI UN' EVENTUALE NECESSITA DI PROROGA DEL TRATTAMENTO DAZIARIO DI SOSTEGNO DELL' INDUSTRIA DEL PIOMBO E DELLO ZINCO, ANCHE MEDIANTE L' APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 226 DEL TRATTATO ".
SECONDO LA CONVENUTA, SI DESUME CHIARAMENTE DA QUESTI ELEMENTI CHE LA SUA ACCETTAZIONE DELLA DECISIONE 26 LUGLIO 1966 ERA SUBORDINATA AD UN' ADEGUATA PROTEZIONE DEL PIOMBO E DELLO ZINCO FINO AL 31 DICEMBRE 1969 E LE RISERVE SOLLEVATE GIUSTIFICHEREBBERO LA CONSERVAZIONE DELLE ALIQUOTE CRITICATE DALLA COMMISSIONE .
DAL CANTO SUO LA COMMISSIONE, PRODUCENDO UN VERBALE DELLA STESSA SESSIONE, NE DESUME CHE LA DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA SI LIMITAVA AD ESPRIMERE L' AUGURIO CHE LA DECISIONE D' ACCELERAMENTO NON OSTACOLASSE L' EVENTUALE APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 226 E AGGIUNGE CHE DAL CANTO SUO, IN RISPOSTA A QUESTA DICHIARAZIONE, SI E RISERVATA DI PRONUNCIARSI SUI CRITERI D' APPLICAZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA AI SENSI DI DETTO ARTICOLO .
8 LA CORTE RILEVA CHE NON E STATO POSSIBILE DETERMINARE CON ESATTEZZA TENORE E PORTATA DELLE RISPETTIVE DICHIARAZIONI, POICHE LE PARTI NON HANNO MAI PRODOTTO IL VERBALE DEFINITIVO DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO NELLA QUALE E STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI ACCELERAMENTO .
9 SECONDO LA CONVENUTA, LA DECISIONE DI ACCELERAMENTO E IL RISULTATO " DI NEGOZIATI NEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI CONSERVANO L' AUTONOMIA CHE LORO DERIVA DALLA SOVRANITA "; DI CONSEGUENZA DETTA DECISIONE, MALGRADO LA SUA FORMA, HA LA NATURA DI UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DOTATA DELLO STESSO VALORE DEL TRATTATO, DEL QUALE COSTITUISCE UN COMPLEMENTO . LE DICHIARAZIONI DI UNA PARTE CONTRAENTE AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE FAREBBERO PARTE INTEGRANTE DELLA SUCCESSIVA CONVENZIONE, CONFORMEMENTE ALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DI DIRITTO COMUNITARIO . CIO' PREMESSO, LE RISERVE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA ANDREBBERO INTERPRETATE COME UN RIFIUTO DI ADERIRE ALLA DECISIONE DI ACCELERAMENTO PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI IN QUESTIONE .
10 LA DECISIONE DI ACCELERAMENTO E STATA ADOTTATA IN FORZA DELL' ARTICOLO 235, IL QUALE RECITA : " QUANDO UN' AZIONE DELLA COMUNITA RISULTI NECESSARIA PER RAGGIUNGERE, NEL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE, UNO DEGLI SCOPI DELLA COMUNITA, SENZA CHE IL PRESENTE TRATTATO ABBIA PREVISTO I POTERI D' AZIONE A TAL UOPO RICHIESTI, IL CONSIGLIO, DELIBERANDO ALL' UNANIMITA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E DOPO AVER CONSULTATO L' ASSEMBLEA, PRENDE LE DISPOSIZIONI DEL CASO ". LA FACOLTA DI ADOTTARE LE DISPOSIZIONI CONTEMPLATE DA QUESTO ARTICOLO E CONFERITA NON GIA ALLA COLLETTIVITA DEGLI STATI MEMBRI, MA AL CONSIGLIO, IN QUANTO ISTITUZIONE DELLA COMUNITA, CHE SI PRONUNCIA, A NORMA DELL' ARTICOLO 235, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, PREVIA CONSULTAZIONE DELL' ASSEMBLEA . LE DISPOSIZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO A QUESTO PROPOSITO, PUR SE HANNO LA FUNZIONE DI INTEGRARE, SOTTO UN CERTO ASPETTO, IL TRATTATO, SONO SEMPRE ADOTTATE NEL QUADRO DEGLI SCOPI PERSEGUITI DALLA COMUNITA .
11 CIO' PREMESSO, NON SI PUO' DEFINIRE " ACCORDO INTERNAZIONALE " UN ATTO CHE RAPPRESENTA UNA DECISIONE COMUNITARIA SIA PER IL SUO OGGETTO, SIA PER IL MODO E I SOGGETTI CHE LO HANNO POSTO IN ESSERE .
12 LA PORTATA E L' EFFETTO DELLA DECISIONE DI ACCELERAMENTO VANNO VALUTATI SECONDO IL TENORE DELLA DECISIONE STESSA E NON POSSONO QUINDI VENIR LIMITATI DA RISERVE O DA DICHIARAZIONI EVENTUALMENTE PRONUNCIATE NELLA FASE PREPARATORIA . QUESTA DECISIONE, PUR SE FORMALMENTE ERA INDIRIZZATA SOLO AGLI STATI MEMBRI, E DESTINATA A RIPERCUOTERSI SU TUTTO IL MERCATO COMUNE E SUBORDINA O PREPARA L' ENTRATA IN VIGORE DI DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE APPLICABILI NEGLI STATI MEMBRI, FONDATE SULL' ARTICOLO 9, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO E, PER QUANTO RIGUARDA IN ISPECIE LE RELAZIONI COI PAESI TERZI, FONDATE SUL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 950/68/CEE DEL 28 GIUGNO 1968, RELATIVO ALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ( GU 1968 L, PAG . 172 ).
13 CIO' PREMESSO, NON E NECESSARIO RISOLVERE LA CONTROVERSIA SORTA TRA LE PARTI CIRCA IL CARATTERE DEFINITIVO E L' EFFETTIVO TENORE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO . LA CONVENUTA NON PUO' INVOCARE LE CIRCOSTANZE NELLE QUALI E STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI ACCELERAMENTO PER GIUSTIFICARE I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA CHE ESSA HA CONSERVATO OLTRE L' ENTRATA IN VIGORE DI DETTA DECISIONE, FATTI SALVI GLI EFFETTI DERIVANTI DIRETTAMENTE DALL' ARTICOLO 23, N . 1 C ), DEL TRATTATO .
14 SOLO IL RICORSO ALL' ARTICOLO 226 DEL TRATTATO AVREBBE POTUTO GIUSTIFICARE PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA COME L' ISOLAMENTO DEL MERCATO ITALIANO DEL PIOMBO E DELLO ZINCO IN DEROGA ALLA DECISIONE DI ACCELERAMENTO E, PER QUANTO RIGUARDA LA GRADUALE INSTAURAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, IN DEROGA ALL' ARTICOLO 23, N . 1 C ), DEL TRATTATO NONCHE AL REGOLAMENTO 950/68 . GLI ARGOMENTI DI CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE, INVOCATI DALLA CONVENUTA PER GIUSTIFICARE LA CONSERVAZIONE DI UNA SPECIALE TUTELA DEL SETTORE INTERESSATO, INDIPENDENTEMENTE DAL LORO VALORE, NON POSSONO VENIR PRESI IN CONSIDERAZIONE NELL' AMBITO DEL PRESENTE LITIGIO, POICHE LA VALUTAZIONE DI QUESTI FATTI HA COSTITUITO OGGETTO DELLE DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE IN FORZA DELL' ARTICOLO 226, DECISIONI CHE D' ALTRO CANTO NON SONO STATE IMPUGNATE DAL GOVERNO ITALIANO .
15 L' EFFETTO DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE CON LA DECISIONE 66/429 E CESSATO IL 31 DICEMBRE 1967 ED E STATA NEGATA OGNI PROROGA; QUINDI I PROVVEDIMENTI D' ISOLAMENTO DEL MERCATO ITALIANO DEL PIOMBO E DELLO ZINCO, CONSERVATI IN VIGORE DALL' AUTORITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SONO DEL TUTTO INGIUSTIFICATI A DECORRERE DALLE DATE ALLE QUALI DOVEVANO TROVARE APPLICAZIONE LA DECISIONE DI ACCELERAMENTO E, RISPETTIVAMENTE, L' ARTICOLO 23, N . 1 C ), DEL TRATTATO .
16 A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE .
LA CORTE
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) APPLICANDO NEI PRIMI SEI MESI DEL 1968, ALL' IMPORTAZIONE DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DI PIOMBO GREZZO ( VOCE TARIFFARIA 78.01 A ), DI ZINCO GREZZO ( VOCE TARIFFARIA 79.01 A ), DI ROTTAMI E CASCAMI DI PIOMBO ( VOCE TARIFFARIA 78.01 B ) E DI ROTTAMI E CASCAMI DI ZINCO ( VOCE TARIFFARIA 79.01 B ), DAZI DOGANALI SUPERIORI AL 15 PERCENTO DEI DAZI DI BASE APPLICATI AL 1 ) GENNAIO 1957, NONCHE, ALLE IMPORTAZIONI DEGLI STESSI PRODOTTI DAI PAESI TERZI, DAZI DOGANALI SUPERIORI AI DAZI EFFETTIVAMENTE APPLICATI AL 1 ) GENNAIO 1957 E RIDOTTI DEL 60 PERCENTO DELLA DIFFERENZA TRA QUESTI ULTIMI E QUELLI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, LA REPUBBLICA ITALIANA HA MANCATO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO A NORMA :
- DELL' ARTICOLO 1 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO CEE 26 LUGLIO 1966 N . 66/532, RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI E AL DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI, NONCHE ALL' APPLICAZIONE DEI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE PER I PRODOTTI NON COMPRESI NELL' ALLEGATO II DEL TRATTATO;
- E, RISPETTIVAMENTE, DELL' ARTICOLO 23, N . 1 C ), DEL TRATTATO .
2 ) NON AVENDO SOPPRESSO, ALLA DATA DEL 1 ) LUGLIO 1968, I DAZI DOGANALI ALL' IMPORTAZIONE DAGLI ALTRI STATI MEMBRI, DI PIOMBO GREZZO, DI ZINCO GREZZO E DI ROTTAMI E CASCAMI DI PIOMBO, E NON AVENDO APPLICATO, ALLA STESSA DATA, I DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE PER IL PIOMBO E LO ZINCO GREZZI, IMPORTATI DAI PAESI TERZI, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO CEE 26 LUGLIO 1966, N . 66/532 .
3 . LA CONVENUTA E CONDANNATA ALLE SPESE .