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Document 61969CJ0034
Judgment of the Court of 10 December 1969. # Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris v Jeanne Duffy. # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Paris - France. # Case 34-69.
Sentenza della Corte del 10 dicembre 1969.
Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris contro Jeanne Duffy.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia.
Causa 34-69.
Sentenza della Corte del 10 dicembre 1969.
Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris contro Jeanne Duffy.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia.
Causa 34-69.
Raccolta della Giurisprudenza 1969 -00597
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:71
SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 DICEMBRE 1969. - CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE PARIS CONTRO JEANNE DUFFY. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR D'APPEL DE PARIS). - CAUSA 34/69.
raccolta della giurisprudenza 1969 pagina 00597
edizione speciale danese pagina 00169
edizione speciale greca pagina 00229
edizione speciale portoghese pagina 00241
edizione speciale spagnola pagina 00469
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DISCIPLINA COMUNITARIA - LIMITAZIONE DEI VANTAGGI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI - MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI SPETTANTI AL DI FUORI DEI REGOLAMENTI COMUNITARI .
( TRATTATO CEE, ARTT . 48-51 )
E' INCOMPATIBILE CON GLI OBIETTIVI DEGLI ARTICOLI 48-51 DEL TRATTATO CEE, CHE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO, LA CORNICE ED I LIMITI DEI REGOLAMENTI SULLA PREVIDENZA SOCIALE, IL FATTO D' IMPORRE AI LAVORATORI UNA RIDUZIONE DEI LORO DIRITTI SENZA LA CONTROPARTITA DEI VANTAGGI PREVISTI DAI REGOLAMENTI STESSI .
AI LAVORATORI POSSONO ESSERE IMPOSTE LE LIMITAZIONI SOLTANTO NEI CASI IN CUI I REGOLAMENTI COMUNITARI RICONOSCANO LORO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CH' ESSI NON POTREBBERO OTTENERE SENZA L' APPLICAZIONE DI TALI DISPOSIZIONI .
NEL PROCEDIMENTO 34-69,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA COUR D' APPEL DI PARIGI ( SEZIONE PREVIDENZA SOCIALE ), NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
CAISSE D' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, DI PARIGI
E
JEANNE DUFFY,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, ED IN PARTICOLARE DELL' ARTICOLO 11, N . 2,
1 CON ORDINANZA 27 GIUGNO 1969, PERVENUTA NELLA CANCELLERIA DI QUESTA CORTE IL 30 LUGLIO 1969, LA COUR D' APPEL DI PARIGI, IN FORZA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, HA DEFERITO LA QUESTIONE DEL " SE AD UNA VEDOVA - TITOLARE DI UNA PENSIONE DI ANZIANITA ACQUISTATA PER AVER SVOLTO ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA IN UN SOLO STATO MEMBRO - LA QUALE PRETENDA, IN UN ALTRO STATO MEMBRO OVE RISIEDE, LA PENSIONE DI REVERSIBILITA ACQUISTATA DAL MARITO IN QUESTO SECONDO STATO MEMBRO, POSSA ESSERE OPPOSTO IL REGOLAMENTO N . 3 RELATIVO ALLA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ED IN PARTICOLARE L' ARTICOLO 11, N . 2 RELATIVO ALLE CLAUSOLE DI RIDUZIONE E DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI ".
2 TALE QUESTIONE EQUIVALE ALLO STABILIRE A QUALI CONDIZIONI LE CLAUSOLE DI RIDUZIONE O DI SOSPENSIONE, PROPRIE DELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO, SI APPLICHINO ALL' ASSICURATO, IN FORZA DELL' ARTICOLO 11 N . 2 DEL REGOLAMENTO N . 3, IN CASO DI CUMULO DI UNA DETERMINATA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE CON ALTRE, ACQUISTATE SOTTO UN REGIME DI UN ALTRO STATO MEMBRO .
3 A NORMA DELL' ARTICOLO 4 N . 1 DI TALE REGOLAMENTO, QUESTO SI APPLICA " AI LAVORATORI SUBORDINATI O ASSIMILATI CHE SONO O SONO STATI SOTTOPOSTI ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI ..., COME PURE AI LORO FAMILIARI E SUPERSTITI ".
4 DAL RAFFRONTO TRA QUESTO ARTICOLO E L' ARTICOLO 11 N . 2 RISULTA CHE QUEST' ULTIMO SI APPLICA AI LAVORATORI CHE SIANO STATI SOTTOPOSTI ALLA LEGISLAZIONE DI UN SOLO STATO MEMBRO .
5 A NORMA DELL' ARTICOLO 11 N . 2, LE CLAUSOLE DI RIDUZIONE O DI SOSPENSIONE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO PER I CASI DI CUMULO DI UNA PRESTAZIONE CON ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, POSSONO ESSERE OPPOSTE AL BENEFICIARIO ANCHE SE SI TRATTI DI PRESTAZIONI ACQUISITE SOTTO UN REGIME DI UN ALTRO STATO MEMBRO .
6 PER DEFINIRE IL SENSO E LA PORTATA DI QUESTA NORMA, E NECESSARIO INTERPRETARLA ALLA LUCE DEGLI ARTICOLI 48-51 DEL TRATTATO, CHE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO, LA CORNICE ED I LIMITI DEI REGOLAMENTI SULLA PREVIDENZA SOCIALE .
7 POICHE QUESTI ARTICOLI HANNO LO SCOPO DI GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, ATTRIBUENDO LORO DETERMINATI DIRITTI, CI SI PORREBBE AL DI FUORI DELLA FINALITA E DELL' AMBITO DI QUESTE NORME SE SI VOLESSE IMPORRE AI LAVORATORI UNA RIDUZIONE DEI LORO DIRITTI SENZA LA CONTROPARTITA DEI VANTAGGI PREVISTI DAI REGOLAMENTI .
8/9 QUALORA I REGOLAMENTI RICONOSCANO AI LAVORATORI DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CH' ESSI NON POTREBBERO OTTENERE SENZA L' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI STESSI, POSSONO ESSERE LORO IMPOSTE DELLE LIMITAZIONI, IN CONTROPARTITA DEI VANTAGGI OTTENUTI . AL DI FUORI DI QUESTO CASO, SIMILI LIMITAZIONI NON SONO AMMESSE, POICHE ESSE AVREBBERO L' EFFETTO DI PORRE IL LAVORATORE IN UNA SITUAZIONE MENO FAVOREVOLE DI QUELLA CHE, IN MANCANZA DEI REGOLAMENTI, DERIVEREBBE DALL' APPLICAZIONE DEL DIRITTO INTERNO O DEGLI ACCORDI SPECIALI CONCLUSI FRA STATI MEMBRI .
10 PERTANTO, LE RESTRIZIONI DEL GENERE DI QUELLE PREVISTE OD AMMESSE DALL' ARTICOLO 11 N . 2 DEL REGOLAMENTO N . 3, RIGUARDO A DETERMINATE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, NON SONO OPPONIBILI AGLI ASSICURATI SE NON QUANDO ESSI FRUISCANO DI PRESTAZIONI ACQUISTATE GRAZIE ALL' APPLICAZIONE DELLO STESSO REGOLAMENTO .
11 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA PRESENTATO LE SUE OSSEVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .
12 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA DI MERITO, IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA LITE PENDENTE DAVANTI ALLA COUR D' APPEL DI PARIGI, ALLA QUALE SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
LA CORTE,
PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE DEFERITALE DALLA COUR D' APPEL DI PARIGI, SEZIONE PREVIDENZA SOCIALE, CON ORDINANZA 27 GIUGNO 1969, AFFERMA PER DIRITTO :
LE CLAUSOLE DI RIDUZIONE O DI SOSPENSIONE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO IN CASO DI CUMULO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, NON SONO OPPONIBILI AGLI ASSICURATI, IN FORZA DELL' ARTICOLO 11 N . 2 DEL REGOLAMENTO N . 3, SE NON QUANDO ESSI FRUISCANO DI PRESTAZIONI ACQUISTATE GRAZIE ALL' APPLICAZIONE DELLO STESSO REGOLAMENTO .