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Document 61969CC0018

Conclusioni riunite dell'avvocato generale Roemer del 11 marzo 1970.
Bernard Fournier contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 18-69.
Bernard Fournier contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 39-69.

Raccolta della Giurisprudenza 1970 -00249

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1970:16

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

DELL'11 MARZO 1970 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Le due cause (18-69 e 39-69) che mi accingo ad esaminare sono state trattate nella stessa udienza il 4 febbraio 1970. Poiché il ricorrente è uno solo, ritengo di poter presentare conclusioni comuni, il che offre il vantaggio di non doversi ripetere nell'esposizione degli antefatti; ecco i più salienti.

Il ricorrente, cittadino francese, ha frequentato con successo l'Ecole des sciences politiques, ha lavorato alle Nazioni Unite, nell'amministrazione francese e poi presso imprese private. Il 1o settembre 1964 veniva assunto come ausiliario dalla Commissione delle Comunità europee in virtù di un contratto semestrale stipulato il 12 agosto 1964 ai sensi del titolo III del regime da applicarsi agli altri dipendenti delle Comunità, e il suo stipendio era quello della categoria A 1-2 dell'articolo 63 di detto regime. In seguito il contratto, nonostante ripetute comunicazioni in senso contrario, veniva rinnovato più volte e per l'ultima volta il 10 luglio 1968, con effetto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Il ricorrente aveva occupato tra l'altro un posto nella Direzione generale delle relazioni esterne e nella Direzione generale problemi industriali.

Aspirando a migliorare la propria posizione, negli anni successivi il ricorrente poneva la propria candidatura a svariati concorsi (specie dei gradi A 5, A 4, A 3). In uno di questi, relativo ad un posto A 4 presso la Direzione generale VIII, la commissione esaminatrice lo incluse anche nell'elenco degli idonei, però egli non pervenne mai ad essere nominato in ruolo.

È comprensibile che il ricorrente non fosse soddisfatto della sua situazione e quindi si lamentasse ripetutamente (come nella lettera al segretario generale della Commissione del 17 settembre 1968 o nella nota al caposervizio assunzioni e carriere del 27 novembre 1968).

Per lo stesso motivo, il 19 dicembre 1968 egli indirizzava un ricorso gerarchico formale ai membri della Commissione, a norma dell'articolo 90 dello statuto. Nel reclamo egli chiedeva la nomina in ruolo con inquadramento al grado A 4. Poiché il ricorso non riceveva risposta, a norma dell'articolo 91 dello statuto il 21 aprile 1969 egli adiva la Corte. Il ricorso dava origine alla causa 18-69, nella quale le domande sono due: annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del ricorrente e declaratoria che il ricorrente va nominato in ruolo al grado A 4.

La Commissione chiedeva che questo ricorso fosse dichiarato irricevibile, invocando soltanto l'articolo 91 del regolamento di procedura. La Prima Sezione della Corte non accoglieva questa domanda, e il 17 settembre 1969 rinviava al merito.

Prima cne rosse esperito il ricorso giurisdizionale, lo stato giuridico del ricorrente mutava, il che è importante anche per il secondo ricorso. Il 23 dicembre 1968 la Commissione decideva di nominare il ricorrente dipendente temporaneo per tre mesi, a decorrere dal 1o gennaio 1969, ai sensi del titolo II del regime da applicarsi agli altri dipendenti delle Comunità, però con un inquadramento al grado B 1. Anche questo contratto veniva ripetutamente prorogato e l'ultima proroga — come abbiamo appreso nella fase orale — ne estendeva la validità fino al 30 giugno 1970. Il ricorrente presta attualmente servizio presso la Direzione generale economia e finanze.

Come ho già detto, il mutamento dello stato giuridico ha provocato il secondo ricorso, a proposito del quale si deve specificare che il ricorrente, finché era dipendente ausiliario, non ha mai potuto esaurire le ferie spettantigli. Egli calcola che gli spettassero 47 giorni e, poiché esclude la possibilità di un ricupero, sostiene che, in virtù dell'articolo 58 del regime summenzionato, i giorni di vacanza non goduti gli debbono venir retribuiti. Il 27 gennaio 1969 egli indirizzava una domanda in questo senso al capo del servizio «Diritti soggettivi».

La domanda dapprima veniva accolta, poiché il capo di questo servizio ravvisava l'applicabilità dell'articolo 58. Anche il servizio stipendi e indennità condivideva il punto di vista del ricorrente ed emetteva il relativo ordine di pagamento, cui però si opponeva il controllore finanziario che, a norma del regolamento interno, deve vistare gli ordini di pagamento. Il controllore si richiamava al fatto che la Direzione generale del personale e dell'amministrazione aveva comunicato al ricorrente, il 13 maggio 1969, l'impossibilità d'indennizzarlo a norma dell'articolo 58 del regime, motivando questo atteggiamento col fatto che il ricorrente poteva sempre ricuperare i giorni di ferie non fruiti giacché continuava a prestare servizio presso la Commissione. L'unica limitazione era costituita dal fatto che, in base a quanto pubblicato nel corriere del personale del 7 novembre 1968, i giorni venivano ridotti a 29: i giorni di ferie non goduti nel 1967 dovevano considerarsi irricuperabili.

Il ricorso dell'11 agosto 1969 è diretto contro questo provvedimento. Le conclusioni mirano all'annullamento del provvedimento e alla condanna della Commissione al pagamento di un'indennità per ferie non usufruite pari a 77093.— franchi, più gli interessi legali. La Commissione si difende affermando — sia detto per amor di completezza — che entrambi i ricorsi vanno respinti: il primo è irricevibile, o quanto meno infondato, e il secondo è infondato.

Devo esaminare questa controversia: dovrò logicamente tenere separate le domande, quindi inizierò da quelle del ricorso 18-69.

I — Causa 18-69

1 — Sulla ricevibilità

Poiché la Commissione insiste nell'affermare che il ricorso va dichiarato irricevibile, si deve anzitutto accertare come stiano le cose. Bisogna distinguere vari aspetti.

a)

Anzitutto la Commissione si riferisce all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di procedura, a norma del quale l'atto introduttivo, tra l'altro, deve «contenere» l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi di ricorso. La Commissione ritiene che il ricorrente non si sia attenuto a queste prescrizioni.

Non è difficile dimostrare come questo punto di vista sia errato. In effetti l'atto introduttivo delinea l'oggetto della controversia in quanto vi si parla di regolarizzare la situazione del ricorrente e delle sue aspettative di nomina in ruolo. Per di più vi si può ravvisare anche un'esposizione dei motivi sommaria (comunque sufficiente), poiché il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 52 del regime e lamenta un presunto declassamento, in quanto è stato inquadrato nella categoria B. Ciò è sufficiente a far comprendere le considerazioni su cui egli intende fondare le sue rivendicazioni. Ritengo quindi che il ricorso rispetti i requisiti di forma prescritti dall'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di procedura, sebbene non vada più in là della scarsa sufficiecienza.

b)

È più complessa la questione della pertinenza delle domande proposte, problema che, come giustamente sostiene la Commissione, va esaminato assieme alle questioni di ricevibilità. La Commissione sostiene che la domanda non è pertinente, poiché il ricorrente non può chiedere sic et simpliciter la nomina in ruolo in un determinato grado.

Il passaggio in ruolo presuppone il regolare svolgimento del procedimento di nomina previsto dallo statuto e l'occupazione di un posto permanente dichiarato vacante. Inoltre non si deve dimenticare che la Corte non può impartire istruzioni di sorta alla Commissione, come invece pretenderebbe il ricorrente il quale chiede la nomina in ruolo al grado A 4. A questo proposito vorrei rilevare che mi pare errata la tesi della Commissione che nega quasi categoricamente il potere d'ingiunzione della Corte di giustizia nei confronti della Commissione. In cause precedenti ho fatto lo stesso rilievo. Non è tuttavia necessario che mi dilunghi qui giacché mi pare fondato l'atteggiamento della Commissione circa la pertinenza degli argomenti del ricorrente e quindi, per anticipare la conclusione, ritengo che il ricorso vada dichiarato irricevibile.

Questa conclusione pero devo giustificarla più validamente di quanto non abbia fatto la Commissione.

Se non erro, l'oggetto della domanda dev'essere desumibile dall'atto introduttivo oppure da una memoria che giunga alla Corte prima della scadenza del termine d'impugnazione. Ritengo che questa sia una conseguenza del fatto che l'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di procedura, il quale pone il requisito di una consistente motivazione, non viene citato dall'articolo 38 paragrafo 7 assieme alle altre norme la cui inosservanza può venir sanata dalle parti a richiesta del cancelliere.

Per di più, non può nemmeno venir invocato l'articolo 19 del protocollo CEE, cioè la norma che disciplina l'osservanza di determinate formalità dopo la scadenza del termine d'impugnazione. Quindi si deve stabilire quali memorie siano state presentate prima della scadenza del termine d'impugnazione e quali elementi si possano desumere da esse a favore della pertinenza delle domande.

In effetti questo esame, nella fattispecie, non presenta difficoltà. Il punto di partenza è costituito dal ricorso gerarchico presentato dal ricorrente alla Commissione il 19 dicembre 1968 e dal silenzio della Commissione nei confronti del reclamo. Tenuto conto del termine supplementare in ragione della distanza concesso ad un ricorrente residente nel Belgio, si conclude che il termine d'impugnazione nei confronti di un silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo scadeva il 21 aprile 1969. Entro questo termine il ricorrente però, come facilmente si rileva, ha inviato solo la sua primissima, laconica memoria, mentre una memoria integrativa è pervenuta alla Corte il 6 maggio 1969. Ai fini della determinazione della fondatezza dei motivi, si può quindi tenere conto solo del contenuto della prima memoria, che ho già ricordato: il ricorrente si limita sostanzialmente ad affermare che è stato violato l'articolo 52 del regime da applicarsi agli altri dipendenti, cioè la norma che stabilisce la durata massima della validità dei contratti stipulati con gli ausiliari, ed il ricorrente assume che come temporaneo è stato declassato, in quanto gli è stata conferita la categoria B. Se ci si chiede, come ha fatto la Commissione, se una simile allegazione possa costituire un motivo valido per chiedere il passaggio in ruolo al grado A 4, è molto difficile dare una risposta positiva. In effetti lo statuto prescrive che il passaggio in ruolo avvenga nel rispetto di determinate formalità (ad esempio il superamento del periodo di prova) e l'articolo 4 presuppone che il passaggio in ruolo avvenga in vista dell'occupazione di un posto permanente dichiarato vacante. Un ricorso con cui un dipendente non di ruolo mira ad ottenere la nomina in ruolo, dovrebbe richiamarsi agli elementi di cui sopra, mentre assolutamente irrilevante ai fini della rivendicazione è l'inosservanza della norma che stabilisce la durata massima dei contratti stipulati con gli ausiliari ed altrettanto irrilevante è l'assunto che il ricorrente, come temporaneo, veniva a trovarsi in una situazione meno favorevole di quella che godeva come ausiliario.

Mi pare indispensabile tener conto soltanto del contenuto della prima memoria, e quindi si deve concludere che non vi sono motivi consistenti e che il ricorso va dichiarato irricevibile.

c)

Parlando della ricevibilità devo aggiungere alcuni rilievi su un altro punto: la richiesta del ricorrente di annullare il suo inquadramento nel grado B 1. La Commissione ritiene irricevibile la domanda, poiché nell'atto introduttivo non vi è alcun cenno in proposito, riferendosi questo soltanto all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla richiesta del ricorrente di venir nominato al grado A 4.

Anche su questo punto devo condividere il punto di vista della Commissione. Il ricorrente non ha infatti impugnato entro il termine stabilito il provvedimento con cui veniva assunto come temporaneo di grado B 1. Non è quindi possibile conoscere nel presente procedimento del suo inquadramento come dipendente contrattuale. Il problema dell'inquadramento del ricorrente potrebbe al massimo costituire oggetto di sindacato giurisdizionale se fosse accolta la sua domanda mirante ad ottenere la nomina in ruolo al grado A 4. Come ho già premesso, la questione non può venir esaminata per insufficienza di motivi.

Circa il ricorso 18-69, non rimane quindi che associarsi alla Commissione nel chiederne la dichiarazione d'irricevibilità.

2 — Nel merito

Come ho già fatto altre volte, non mi fermerò a questa considerazione, ma mi occuperò in subordine anche del merito, a proposito del quale non mi dilungherò, specie se si tiene presente quanto ho già esposto relativamente all'esame della pertinenza della do-manda di passaggio in ruolo fondata sulla violazione dell'articolo 52 del regime da applicarsi agli altri dipendenti. Infatti, come nelle cause vertenti su rapporti contrattuali sorti in periodo prestatutario, nelle quali si è dovuta negare la stabilità dei rapporti giuridici (cause 43, 45, 48-59, Raccolta VI-1961, pag. 943) si deve concludere che un impiego ausiliario, pur protrattosi per anni e quindi in contrasto con lo statuto, non conferisce alcun diritto di passaggio in ruolo. Se anche per i temporanei (art. 8 del regime) si fa richiamo alle norme statutarie che disciplinano la nomina, in assenza di una norma derogatoria non si può seguire una diversa linea di condotta per gli ausiliari. Il formalismo introdotto nell'interesse dell'obiettività del procedimento di assunzione è proprio quello che si oppone maggiormente all'accoglimento della domanda del ricorrente.

Al massimo si potrebbe accogliere la domanda se gli argomenti contenuti nella memoria integrativa potessero venire presi in considerazione. Nell'esame sulla pertinenza ho già però dimostrato che la cosa è molto difficile, data l'inosservanza del termine d'impugnazione e in relazione all'articolo 42 del regolamento di procedura. Prescindiamo temporaneamente da questi fatti per esaminare la consistenza dell'argomento. Il ricorrente sostiene che gli fu quasi promesso il passaggio in ruolo. Queste promesse sarebbero contenute in tre documenti: una nota della Direzione generale problemi industriali del 3 aprile 1968, una nota della segreteria generale della Commissione del 18 dicembre 1968 ed una lettera della Direzione generale personale ed amministrazione del 20 gennaio 1969.

Un esame più attento dimostra pero che nessuno di questi atti costituisce un fondamento adeguato per la pretesa del ricorrente, anche ammettendo che — in contrasto con il sistema statutario — vi possano essere delle promesse di nomina vincolanti e quindi impugnabili.

La prima delle note summenzionate cade già se si tiene conto del firmatario, un capo divisione. D'altro canto nella lettera si parla solo di un «test» cui è stato sottoposto il ricorrente e di una eventuale nomina e non si afferma che il risultato positivo dell'esame è l'unica condizione per la nomina.

Lo stesso dicasi per la nota del 18 dicembre 1968. Vi si ravvisano accenni al procedimento di nomina in corso per gli ausiliari (tra i quali il ricorrente). Anche questa però non può costituire una promessa di nomina incondizionata, ma al massimo la dichiarazione di voler fare il possibile per la nomina in ruolo in funzione dei posti disponibili e nel rispetto delle norme statutarie. Questa tesi è anche corroborata da una lettera della Direzione generale personale e amministrazione del 23 luglio 1968, che cita un'esortazione del presidente della Commissione a segnalare agli ausiliari ogni posto messo a concorso ed ogni possibilità di presentare candidature.

Infine, non si giunge ad una conclusione diversa per la lettera della Direzione generale personale e amministrazione del 20 gennaio 1969, con la quale al ricorrente veniva inviato il contratto di assunzione come temporaneo. In effetti dall'espressione «dans l'attente d'une décision concernant votre nomination comme fonctionnaire» si può difficilmente arguire che la nomina era ormai cosa fatta. Del resto si deve notare che al massimo si sarebbe trattato di una nomina al grado B 1 ; il documento non può giustificare la pretesa alla nomina al grado A 4, come invece afferma il ricorrente. Anche volendo tener presenti gli argomenti svolti dal ricorrente nella memoria integrativa — cosa che non ritengo possibile — non si ricaverebbero maggiori elementi a favore delle sue rivendicazioni. Non vi è quindi più bisogno di dilungarsi sull'altra questione altrettanto dibattuta circa il grado da conferire al ricorrente in caso di nomina in ruolo.

È invece opportuno un breve commento circa la critica del ricorrente al trattamento riservato alle sue candidature ai posti vacanti. Mi pare opportuna qualche osservazione, anche se il ricorrente non ha chiesto che venisse revocata la nomina dei candidati prescelti, e quindi la sua critica, sotto questo profilo, può parere assolutamente inconferente per il problema di cui ci occupiamo.

È essenziale invece esaminare i chiarimenti forniti dalla Commissione, secondo i quali tra i vari posti messi a concorso, cui era candidato il ricorrente, solo 8 sono stati occupati mediante concorso interno. Gli altri posti invece sono stati occupati mediante promozione o trasferimento, il che dispensava pienamente le rispettive istituzioni dal tener conto della candidatura del ricorrente. Per i posti messi a concorso, la Commissione esaminatrice ha rilevato che in 7 casi il ricorrente non possedeva i requisiti necessari; in un caso, come ho già detto, egli venne appaiato con un altro concorrente al secondo posto dell'elenco degli idonei; il posto però venne attribuito al miglior candidato, che si era classificato primo. A queste dichiarazioni il ricorrente non ha potuto ribattere efficacemente. Anche la sua affermazione di aver pronosticato il risultato dei concorsi o degli altri procedimenti di nomina prima che si fossero conclusi, poiché essi sarebbero stati organizzati per una determinata persona, non ha alcuna rilevanza, proprio perché i pronostici per lo più si riferivano a posti di grado A 3, cioè a procedimenti che non avevano alcuna relazione con il caso di cui ci occupiamo.

Rimane quindi l'unica conclusione che il mezzo relativo all'occupazione dei posti dichiarati vacanti non ha alcun valore nell'ambito della causa odierna.

Il risultato dell'esame del primo ricorso si può quindi compendiare come segue: il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile, per inconferenza dei mezzi dedotti.

Se dovesse risultare ricevibile, grazie alla memoria integrativa, andrebbe comunque respinto.

II — Causa 39-69

1 — Sulla ricevibilità

La Commissione non ha obiettato nulla circa la ricevibilità del secondo ricorso. Questa però non è una ragione per esaminare soltanto il merito, giacché si deve vedere se il problema della ricevibilità non vada esaminato d'ufficio.

Mi pare che la domanda di annullamento sollevi problemi di ricevibilità giacché, ricordo, la discussione verte su una risposta del Direttore generale del personale e dell'amministrazione e non su una decisione della Commissione, cioè, essendo escluso un ricorso a norma dell'articolo 90 dello statuto, non vi è nemmeno un silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione. La questione fondamentale verte quindi sul se in questo caso il Direttore generale del personale e dell'amministrazione possa essere considerato come l'autorità che ha il potere di nomina, ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, allorché si tratta di domande di ferie, poiché solo in quest'ipotesi la sua risposta costituisce un atto vincolante e giurisdizionalmente impugnabile. Risolvendo la questione sulla scorta della decisione della Commissione in data 6 luglio 1967, con cui si definiscono le competenze dell'autorità che ha il potere di nomina, ivi comprese le rispettive deleghe, la risposta è univoca. Nessuna delle svariate e ben circostanziate deleghe prevede che il Direttore generale del personale e dell'amministrazione possa esercitare le facoltà dell'autorità che ha il potere di nomina nel settore che stiamo esaminando. Ritengo quindi assodato che la comunicazione impugnata dal ricorrente non costituisce un atto definitivamente vincolante. Ne consegue che la domanda di annullamento nei confronti di detta risposta va dichiarata irricevibile.

2 — Nel merito

Sebbene sia già giunto a proporre la declaratoria d'irricevibilità, voglio esaminare anche il merito della questione. Tale esame è necessario perché nel ricorso si chiede la condanna della Commissione a versare una determinata somma. Per questa domanda non vi sono problemi di ricevibilità a norma dell'articolo 91 dello statuto e del resto la domanda pone problemi analoghi alla domanda d'annullamento. ;

Il problema principale di merito è quello del se il ricorrente, dopo la scadenza del contratto di ausiliario, potesse reclamare, a norma dell'articolo 58 del «regime», l'indennizzo per i giorni di ferie (47 in totale) non goduti nel 1967 e nel 1968, oppure tali giorni dovessero essere riportati al 1969 giacché continuava il rapporto d'impiego (anche se su basi diverse). La seconda possibilità si fondava però soltanto su una comunicazione nel corriere del personale del 7 novembre 1968, che avrebbe consentito solo il riporto dei 29 giorni di ferie relativi all'anno 1968.

Ciò premesso, è chiaro che la questione dibattuta nel procedimento amministrativo circa l'effettiva impossibilità del ricorrente di fruire, per motivi di servizio, delle ferie spettantigli entro il 31 dicembre 1968, non ha ora più importanza. Sotto questo aspetto le chiare ammissioni della Commissione hanno dissipato ogni dubbio. È quindi superfluo indugiare sul comportamento assertivamente ambiguo del capo dell'unità amministrativa dalla quale il ricorrente dipendeva fino al 31 dicembre 1968.

Per quanto riguarda la fondatezza del secondo ricorso, esaminerò anzitutto l'argomento secondo cui l'atto impugnato, cioè la risposta del Direttore generale del personale e dell'amministrazione del 13 maggio 1969, revoca ingiustamente una precedente decisione che accoglieva la richiesta d'indennizzo del ricorrente. Sarà opportuno ricordare che effettivamente l'interessato aveva fatto una richiesta in questo senso e, su proposta del capo del servizio Diritti soggettivi, il 28 marzo 1969 il caposervizio del servizio Stipendi e indennità aveva emesso un ordine di pagamento. Tuttavia, come ha dichiarato la Commissione, sarebbe erroneo applicare a quest'ordine di pagamento i principi validi per la revoca degli atti amministrativi che arrecano un vantaggio. La vera indole degli ordini di pagamento si può dedurre dal regolamento interno 30 luglio 1968, che all'articolo 39 stabilisce che tali atti, prima di divenire esecutivi, devono essere vistati per approvazione dal controllore finanziario. L'apposizione del visto conferisce al provvedimento l'efficacia giuridica definitiva. Nella fattispecie sappiamo che il visto è stato rifiutato e la risposta della Direzione generale personale e amministrazione del 13 maggio 1969 riprende una parte della motivazione fornita dal controllore finanziario, cioè l'indennizzo a norma dell'articolo 58 del «regime applicabile agli altri agenti» non poteva venir concesso in quanto il ricorrente era ancora alla dipendenze della Commissione. Sul metro del regolamento interno, non si può quindi, nella fattispecie, affermare che vi sia stata revoca di un atto amministrativo che arreca vantaggio.

In effetti, la regolarità dell'atto impugnato dipende anzitutto dall'interpretazione dell'articolo 58 del «regime applicabile agli altri agenti», vale a dire dal significato che si attribuisce all'espressione «Se le esigenze del servizio non hanno permesso di concedere all'agente il congedo previsto dal precedente comma nel corso del suo impiego, i giorni di congedo non goduti sono retribuiti come giorni di servizio effettivo».

Volendo interpretare questa norma, non si può attribuire eccessiva importanza né al suo tenore né al raffronto con altre norma, checché ne pensi il ricorrente. Personalmente ritengo che gli elementi principali non si possono desumere dai termini «nel corso del suo impiego» e nemmeno dall'osservazione che nelle norme relative ai dipendenti temporanei (allegato V, artt. 1 e 4), in deroga a quanto detto per gli ausiliari, si parla di «cessazione dal servizio». Parimenti si deve essere guardinghi e non sopravvalutare l'argomento «a contrario» che il ricorrente tenta di trarre dal fatto che, nell'allegato VIII, l'articolo 3 prescrive di calcolare le annualità di servizio maturate dal funzionario tenendo conto anche dei periodi di servizio prestati come «altro agente». Anche se l'articolo 58 del «regime» non menziona espressamente la continuità del rapporto di lavoro, ciò non esclude che spirito e scopo della norma possano servire ad interpretarla adeguatamente. Condivido l'atteggiamento della Commissione che vuole imperniare il ragionamento sulla funzione dell'istituto delle ferie e, partendo da questa base, giungere ad una soluzione del problema dell'impossibilità, in un determinato anno, di usufruire delle ferie per ragioni di servizio. Fondamentale è la considerazione che lo scopo della vacanza è quello di consentire all'interessato di riposarsi e di rigenerare le proprie forze in vista della ripresa del lavoro. Se si accoglie questo principio, si deve ammettere che in caso d'impossibilità di recarsi in ferie per ragioni d'ufficio in un determinato anno, si debba ricorrere al ripiego del ricupero, anche perché questa soluzione è quella accolta, a quanto pare, nei diritti nazionali. Ammettendo questo principio, anche nel nostro caso è determinante la considerazione che non vi è stata soluzione di continuità nel rapporto di servizio con la Commissione e quindi è possibile soddisfare, anche se in ritardo, la legittima aspettativa alle ferie, senza falsarne la funzione. Il mutamento nello stato giuridico non ha grande importanza, giacché in pratica il rapporto di servizio non è stato interrotto. Anche considerando l'articolo 58 del «regime», si deve concludere per una continuità del rapporto, specie dal momento che questo modo di vedere coincide con quanto la nostra giurisprudenza ha sancito in materia di ausiliari (vale a dire in relazione alla loro partecipazione ai concorsi interni).

Noterò contemporaneamente che l'indennizzo pecuniario per le ferie non godute spetta solo in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro con le Comunità e quindi è stato corretto non applicare l'articolo 58 del «regime» al ricorrente, che è sempre rimasto alle dipendenze della Commissione.

Il ricorrente tuttavia si ritiene leso non solo dal diniego di versargli l'indennizzo pecuniario, ma anche dal fatto che nella risposta impugnata gli è stato consentito di riportare all'anno successivo solo il periodo di ferie relativo al 1968, poiché in forza della norma pubblicata nel corriere del personale del 7 novembre 1968, veniva dichiarato estinto ogni diritto a ferie non godute per l'anno 1967. Vediamo se anche sotto questo aspetto la Commissione abbia ragione.

Il regolamento invocato dalla Commissione potrebbe — non sono riuscito a stabilirlo con maggior precisione — essere una norma di esecuzione relativa ai diritti del personale delle Comunità, che tratta in modo lacunoso il problema del riporto delle spettanze di ferie di cui all'articolo 4 dell'allegato V allo statuto. Per valutare la fattispecie credo sia essenziale l'espressione «Le report total ne pourra cependant excéder le droit de congé acquis par le fonctionnaire au cours de l'année écoulée».

In concreto, non si può obiettare nulla contro questa norma e contro la sua applicazione ai dipendenti contrattuali, giacché gli stessi principi valgono anche per i rapporti nazionali di pubblico impiego, vale a dire per la disciplina che interviene qualora il rapporto comunitario di lavoro sia insufficientemente disciplinato. Mi richiamo al rapporto tedesco di pubblico impiego, che prevede la decadenza dalla ferie non fruite entro il 30 settembre dell'anno successivo ( 2 ) Anche il diritto francese pare ispirato al principio secondo il quale il periodo di ferie non goduto tempestivamente deve considerarsi irrecuperabile e può vemr riportato all'anno successivo solo in via eccezionale ( 3 ).

Non è però chiaro se la Direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione nella fattispecie potesse invocare questa disciplina. Se il ricorrente, come prescrive il principio di cui sopra, intendeva salvaguardare i propri diritti, avrebbe dovuto godere, nel novembre 1968, le ferie che gli spettavano per l'anno 1967, cioè immediatamente dopo aver avuto conoscenza della nuova regolamentazione. Non è certo che a quel momento gli sarebbe stato possibile prendere una vacanza, specie dal momento che la Commissione ha espressamente ammesso in corso di causa che nel 1968 il ricorrente non ha potuto godere di ferie per motivi di servizio. Indipendentemente da ciò, non mi pare sia possibile, poco prima della fine del 1968, prendere un periodo piuttosto lungo di ferie con un preavviso di poche ore. Anche se è logico che un dipendente debba dubitare della perennità delle sue spettanze di ferie, ritengo che il datore di lavoro sia socialmente obbligato ad attirare tempestivamente l'attenzione dei dipendenti sul rischio imminente di perdita del diritto in cui essi possono incorrere e ad offrire loro la possibilità di sottrarsi a questo pregiudizio.

Ne desumo ancora che la disciplina pubblicata nel corriere del personale 7 novembre 1968 non corrisponde a questi principi per quanto riguarda le spettanze di ferie relative al 1967. La disciplina non è quindi applicabile al ricorrente, che può di conseguenza chiedere il riporto al 1969 delle sue spettanze di ferie per gli anni 1967-1968.

Sarebbe quindi per lo meno parzialmente fondato il secondo ricorso se, come ho sottolineato, non dovesse essere dichiarato irricevibile per quanto riguarda la domanda d'annullamento.

3 — Conclusioni finali

Concludo come segue :

Nella causa 18-69 i motivi dedotti nel ricorso — presentato nei termini prescritti — non sono fondati. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile; del resto ho dimostrato come sia infondato.

Il ricorso d'annullamento della causa 39-69 va dichiarato irricevibile perché diretto contro un atto non impugnabile. Qualora lo si ritenesse ricevibile, sarebbe fondato poiché la risposta impugnata ammette solo il riporto al 1969 delle spettanze di ferie relative al 1968. Va invece respinta la domanda mirante a far condannare la Commissione al versamento dell'indennizzo a norma dell'articolo 58 del «regime applicabile agli altri agenti», perché infondata.

Quanto alle spese di causa, ivi comprese quelle riguardanti l'incidente sollevato con l'eccezione di cui all'articolo 91 del regolamento di procedura, pare possa ammettersi, tenuto conto del fatto che l'atto impugnato con il ricorso 39-69 poteva anche essere ritenuto una decisione, che la metà delle spese venga accollata alla Commissione.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.

( 2 ) Plog-Wiedow, Kommentar zum Bundesbeamtengesetz, par. 89 nota 9.

( 3 ) Plantey, Traité pratique de la fonction publique, n. 1480.

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