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Document 61964CJ0028
Judgment of the Court (Second Chamber) of 7 April 1965. # Richard Müller v Council of the EEC and Council of the EAEC. # Case 28-64.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 1965.
Richard Müller contro il Consiglio della C.E.E. e il Consiglio della C.E.E.A.
Causa 28-64.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 1965.
Richard Müller contro il Consiglio della C.E.E. e il Consiglio della C.E.E.A.
Causa 28-64.
edizione speciale inglese 1965 00300
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1965:39
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 7 APRILE 1965. - RICHARD MUELLER CONTRO IL CONSIGLIO DELLA CEE E IL CONSIGLIO DELLA CEEA. - CAUSA 28/64.
raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00307
edizione olandese pagina 00296
edizione tedesca pagina 00324
edizione italiana pagina 00300
edizione speciale inglese pagina 00237
edizione speciale danese pagina 00049
edizione speciale greca pagina 00077
edizione speciale portoghese pagina 00083
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DIPENDENTI - AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA - ATTI EMANATI IN NOME DELL' ISTITUZIONE - ATTI CHE INCIDONO SULLA SITUAZIONE GIURIDICA DEI DIPENDENTI - SONO ATTI DELL' ISTITUZIONE
( STATUTO DEL PERSONALE CEE E CEEA, ARTICOLO 2 )
2 . DIPENDENTI - RICORSI - CHIAMATA IN GIUDIZIO DELL' ISTITUZIONE DA CUI EMANA L' ATTO PREGIUDIZIEVOLE
( STATUTO DEL PERSONALE CEE E CEEA, ARTICOLO 91 )
3 . COMUNITA EUROPEE - PERSONALITA GIURIDICA DISTINTA - CONSIGLI DI MINISTRI - ISTITUZIONI GIURIDICAMENTE DISTINTE
4 . DIPENDENTI - INQUADRAMENTO - DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI - FATTO NUOVO SOSTANZIALE RISPETTO AD ANTERIORI DECISIONI D' INQUADRAMENTO - DOMANDA DI RIESAME DI DETTE DECISIONI IN BASE ALLA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI - AMMISSIBILITA
( STATUTO DEL PERSONALE CEE E CEEA, ARTICOLI 5 E 90 )
5 . DIPENDENTI - RICORSI - TERMINI - PROROGA IN SEGUITO A RECLAMO AI SENSI DELL' ARTICOLO 90 DELLO STATUTO DEL PERSONALE
( STATUTO DEL PERSONALE CEE E CEEA, ARTICOLO 91 )
6 . PROCEDURA - RICORSO PROPOSTO CONTRO UNA SITUAZIONE NON ANCORA DEFINITIVA - ATTO SUCCESSIVO CHE RENDE DEFINITIVA LA SITUAZIONE - CONVALIDA DEL RICORSO
( STATUTI DELLA CORTE CEE E CEEA, ARTICOLO 19 )
7 . PROCEDURA - CONCLUSIONI CHE PRECISANO LA PORTATA DI CONCLUSIONI ANTERIORI - NON COSTITUISCONO MODIFICA SOSTANZIALE - RICEVIBILITA
( REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2 )
1 . DALL' ARTICOLO 2 DELLO STATUTO DEL PERSONALE SI DESUME CHE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA AGISCE IN NOME DELL' ISTITUZIONE CHE L' HA DESIGNATA E DI CONSEGUENZA GLI ATTI CHE INCIDONO SULLA SITUAZIONE GIURIDICA DEI DIPENDENTI E SONO EVENTUALMENTE PER ESSI PREGIUDIZIEVOLI VANNO ATTRIBUITI ALL' ISTITUZIONE CUI I DIPENDENTI APPARTENGONO .
2 . A DIFFERENZA DEI RICORSI GERARCHICI I QUALI SONO PRIVI DI QUALSIASI CARATTERE CONTENZIOSO AI SENSI DELL' ARTICOLO 90 DELLO STATUTO DEL PERSONALE, I RICORSI GIURISDIZIONALI DI CUI ALL' ARTICOLO 91 DI DETTO STATUTO DEVONO ESSERE DIRETTI CONTRO L' ISTITUZIONE DALLA QUALE EMANA L' ATTO LESIVO .
3 . IL SOLO FATTO CHE ESISTE UNA SEGRETERIA UNICA NON E SUFFICIENTE A FAR RITENERE CHE I CONSIGLI DI MINISTRI DELLE COMUNITA EUROPEE COSTITUISCANO UN' UNITA DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO, POSTO CHE CIASCUNA COMUNITA E FORNITA DI PERSONALITA GIURIDICA E I CONSIGLI NON SONO ISTITUZIONI COMUNI A NORMA DEI TRATTATI .
4 . LA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVE A CIASCUN IMPIEGO PUO' ESSERE CONSIDERATA COME UN FATTO NUOVO SOSTANZIALE RISPETTO AD ANTERIORI DECISIONI D' INQUADRAMENTO; ESSA ATTRIBUISCE QUINDI ALL' INTERESSATO LA FACOLTA DI CHIEDERE IL RIESAME DI DETTE DECISIONI .
5 . LA DOMANDA O RECLAMO DI CUI ALL' ARTICOLO 90 DELLO STATUTO DEL PERSONALE PUO' ESSERE SENZA DUBBIO PROPOSTA IN QUALUNQUE MOMENTO; TUTTAVIA, ESSA PUO' PROPROGARE IL TERMINE PER L' INTRODUZIONE DEL RICORSO GIURISDIZIONALE SOLTANTO QUALORA SIA PROPOSTA ENTRO IL TERMINE STESSO .
6 . IL RICORSO PREMATURO IN QUANTO DIRETTO CONTRO UNA SITUAZIONE NON ANCORA DEFINITIVA, PUO' ESSERE CONVALIDATO DA UNA DECISIONE CHE RENDE DEFINITIVA LA SITUAZIONE STESSA .
7 . LE CONCLUSIONI CHE PRECISANO LA PORTATA DI CONCLUSIONI ANTERIORI NON COSTITUISCONO UNA MODIFICA SOSTANZIALE .
NELLA CAUSA 28-64 PROMOSSA DAL
SIGNOR RICHARD MUELLER,
FUNZIONARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA EUROPEE, CON L' AVVOCATO MANFRED SCHWALL DEL FORO DI KARLSRUHE, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO L' AVVOCATO ERNEST ARENDT, RUE WILLY GOERGEN 6, RICORRENTE
CONTRO
IL CONSIGLIO DELLA CEE E IL CONSIGLIO DELLA CEEA,
RAPPRESENTATI DAL DOTT . HANS JUERGEN LAMBERS, CONSULENTE GIURIDICO DELLA SEGRETERIA GENERALE DEI CONSIGLI, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL DOTT . JACQUES LECLERC, FUNZIONARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DEI CONSIGLI, RUE AUGUSTE LUMIERE 3, CONVENUTI
CAUSA AVENTE AD OGGETTO : IL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO DAL SEGRETARIO GENERALE DEI CONSIGLI ALLA RICHIESTA DEL RICORRENTE DI ESSERE INQUADRATO NELLA CATEGORIA A A DECORRERE DAL 1 ) GENNAIO 1962 .
SULLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE CONVENUTA
IL RICORRENTE HA DIRETTO UN RICORSO CONTRO IL SEGRETARIO GENERALE DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA EUROPEE NELLA PRESUNZIONE CHE, SE A NORMA DELL' ARTICOLO 90 DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI IL RECLAMO DEV' ESSERE INDIRIZZATO ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI CONTRARIE ANCHE I RICORSI PREVISTI DALL' ARTICOLO SUCCESSIVO VADANO DIRETTI CONTRO LA STESSA AUTORITA . TALE MODO DI PROCEDERE SAREBBE A SUO AVVISO TANTO PIU GIUSTIFICATO IN QUANTO EGLI E FUNZIONARIO DEI CONSIGLI CEE E CEEA, I QUALI, INSIEME AL CONSIGLIO SPECIALE DI MINISTRI DELLA CECA, COSTITUIREBBERO UN' UNITA GIURIDICA E AMMINISTRATIVA FORNITA DI SEGRETERIA COMUNE .
A NORMA DELL' ARTICOLO 2 DELLO STATUTO SOPRA CITATO " OGNI ISTITUZIONE DETERMINA LE AUTORITA CHE ESERCITANO NEL SUO AMBITO I POTERI DEMANDATI DAL PRESENTE STATUTO ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA . " DA CIO' SI DESUME CHE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA AGISCE IN NOME DELL' ISTITUZIONE CHE L' HA DESIGNATA E DI CONSEGUENZA GLI ATTI CHE INCIDONO SULLA SITUAZIONE GIURIDICA DEI FUNZIONARI E SONO EVENTUALMENTE PER ESSI PREGIUDIZIEVOLI, VANNO ATTRIBUITI ALL' ISTITUZIONE CUI I FUNZIONARI APPARTENGONO . L' ARTICOLO 90 DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI PRESCRIVE CHE I RECLAMI SIANO INDIRIZZATI ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA SOLO IN QUANTO TALE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN RICORSO GERARCHICO PRIVO DI QUALSIASI CARATTERE CONTENZIOSO .
INFINE, DATO CHE CIASCUNA COMUNITA E FORNITA DI PERSONALITA GIURIDICA MENTRE I CONSIGLI NON SONO ISTITUZIONI COMUNI A NORMA DEI TRATTATI, IL SOLO FATTO CHE ESISTA UNA SEGRETERIA UNICA NON E SUFFICIENTE A FAR RITENERE CHE I CONSIGLI COSTITUISCANO UN' UNITA DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO . A NORMA DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SUI RICORSI GIURISDIZIONALI CONTENUTE NEI TRATTATI CEE E CEEA, IL RICORSO DEV' ESSERE DIRETTO CONTRO L' ISTITUZIONE DALLA QUALE EMANA L' ATTO LESIVO . PER TUTTI QUESTI MOTIVI IL PRESENTE RICORSO DEV' ESSERE CONSIDERATO COME DIRETTO CONTRO I CONSIGLI CEE E CEEA DAI QUALI IL RICORRENTE DIPENDE .
SULLA RICEVIBILITA
1 ) I CONVENUTI ASSUMONO CHE IL RICORSO E TARDIVO POICHE IL PREGIUDIZIO LAMENTATO DAL RICORRENTE GLI SAREBBE STATO ARRECATO DALLE DECISIONI DEL 28 MARZO 1963 E 21 GIUGNO 1963, CHE LO PROMUOVEVANO AL GRADO B/1 CON EFFETTO DAL 1 ) GENNAIO 1962 . POSTO CHE INOLTRE LA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E ATTRIBUZIONI RELATIVE A CIASCUN IMPIEGO ADOTTATA DAI CONSIGLI AI SENSI DELL' ARTICOLO 5, N . 4 DELLO STATUTO, E STATA PORTATA A CONOSCENZA DEL PERSONALE IL 15 OTTOBRE 1963, IL RICORRENTE AVREBBE POTUTO AVERE CONOSCENZA, ALMENO DA TALE DATA, DELL' ESISTENZA DI UNA DECISIONE PER LUI PREGIUDIZIEVOLE . NON AVENDO PROPOSTO RICORSO NE PRESENTATO RECLAMO NEI TERMINI PRESCRITTI CONTRO LE DETTE DECISIONI O CONTRO LA DESCRIZIONE DI CUI SOPRA, IL RICORRENTE SAREBBE DECADUTO DAL DIRITTO D' IMPUGNAZIONE .
IL RICORRENTE SOSTIENE CHE IL SUO INQUADRAMENTO NON CORRISPONDE ALLA SOPRA MENZIONATA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ADOTTATA DAI CONSIGLI . LE DECISIONI DEL 28 MARZO 1963 E DEL 21 GIUGNO 1963, ESSENDO INTERVENUTE PRIMA CHE TALE DESCRIZIONE FOSSE ADOTTATA, NON AVREBBERO POTUTO INCIDERE SULL' INQUADRAMENTO DEFINITIVO DEL RICORRENTE A NORMA DELLA RIPETUTA DESCRIZIONE, NE DI CONSEGUENZA ESSERE PER LUI PREGIUDIZIEVOLI .
LA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVA A CIASCUN IMPIEGO PUO' ESSERE CONSIDERATA COME UN FATTO NUOVO SOSTANZIALE RISPETTO ALLE DECISIONI DEL 28 MARZO E DEL 21 GIUGNO 1963; ESSA ATTRIBUIVA QUINDI AL RICORRENTE LA FACOLTA DI CHIEDERE LA REVISIONE DI DETTE DECISIONI .
IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA SUA DOMANDA, LA QUALE COSTITUISCE RECLAMO A NORMA DELL' ARTICOLO 90 DELLO STATUTO, PUO' ESSERE PROPOSTA IN QUALUNQUE MOMENTO POICHE LO STATUTO NON FISSA ALCUN TERMINE A TALE SCOPO .
SE E VERO CHE IL RECLAMO PUO' ESSERE PROPOSTO IN QUALUNQUE MOMENTO, NON E MEN VERO CHE ESSO PUO' PROROGARE IL TERMINE PER L' INTRODUZIONE DEL RICORSO GIURISDIZIONALE SOLTANTO QUALORA SIA PROPOSTO ENTRO IL TERMINE STESSO . SE COSI' NON FOSSE, QUALSIASI DIPENDENTE POTREBBE ELUDERE L' INTENZIONE DEGLI AUTORI DELLO STATUTO, CHIARAMENTE ESPRESSA NEL TESTO DELLO STESSO, DI LIMITARE IL PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE LA LEGITTIMITA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO PUO' ESSERE POSTA IN DISCUSSIONE .
E' ASSODATO CHE LA DECISIONE CON CUI E STATA APPLICATA LA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI APPROVATA DAI CONSIGLI E STATA ADOTTATA SOLO IL 18 LUGLIO 1964 ED E STATA COMUNICATA AL RICORRENTE SOLAMENTE L' 8 OTTOBRE 1964 . TENUTO CONTO DEL RITARDO NELL' APPLICAZIONE DI TALE DESCRIZIONE, I CONVENUTI NON POSSONO ECCEPIRE L' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO PER DECADENZA, ESSENDO QUESTO STATO PROPOSTO IL 2 LUGLIO 1964, QUINDI ANTERIORMENTE ALLA LORO DECISIONE . SE IL RICORSO DEL 2 LUGLIO 1964 ERA PREMATURO IN QUANTO I CONSIGLI A QUESTA DATA NON SI ERANO ANCORA PRONUNCIATI, IL VIZIO E STATO SANATO DALLA DECISIONE SUCCESSIVA CHE HA CONFERMATO LA SITUAZIONE CRITICATA .
IN QUESTE CIRCOSTANZE, L' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA VA DISATTESA .
2 ) IL RICORRENTE HA POI MODIFICATO NELLA REPLICA LE CONCLUSIONI FORMULATE NELL' ATTO INTRODUTTIVO, CHIEDENDO DI ESSERE INQUADRATO NEL GRADO A/3 . I CONVENUTI ECCEPISCONO L' INAMMISSIBILITA DELLE NUOVE CONCLUSIONI IN QUANTO IN CONTRASTO CON L' ARTICOLO 38, N . 1, D ) DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA .
QUESTE CONCLUSIONI NON MODIFICANO SOSTANZIALMENTE QUELLE FORMULATE NELL' ATTO INTRODUTTIVO E MIRANTI AL REINQUADRAMENTO DEL RICORRENTE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI STATUARIE VIGENTI IN MATERIA . IN EFFETTI, ESSE SI LIMITANO A PRECISARE IL SENSO DELLE CONCLUSIONI PRECEDENTI, PER QUANTO RIGUARDA IL PREVEDIBILE RISULTATO DELL' APPLICAZIONE DELLE NORME STATUTARIE .
LE NUOVE CONCLUSIONI SONO QUINDI RICEVIBILI .
NEL MERITO
A SOSTEGNO DELLA SUA AZIONE, IL RICORRENTE INVOCA LA DECISIONE 21 GIUGNO 1963 CON CUI I CONSIGLI HANNO ADOTTATO LA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI RELATIVE A CIASCUN IMPIEGO, DECISIONE COMUNICATA AL PERSONALE IL 15 OTTOBRE 1963 . EGLI ASSUME CHE L' IMPIEGO DA LUI OCCUPATO CORRISPONDE, IN BASE A TALE TABELLA, A QUELLO DI CONTROLLORE FINANZIARIO, LE CUI FUNZIONI RIENTREREBBERO NELLA CARRIERA A/5 - A/4, E FORS' ANCHE NEL GRADO A/3 . A TAL FINE EGLI SOSTIENE CHE LE FUNZIONI DA LUI ESERCITATE SONO FUNZIONI DI DIREZIONE, DI STUDIO E DI CONCETTO, AI SENSI DELL' ARTICOLO 5, N . 1, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI, E RICHIEDONO COGNIZIONI DI LIVELLO UNIVERSITARIO O ESPERIENZA PROFESSIONALE DI LIVELLO EQUIVALENTE . L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, NEGANDOGLI IL GRADO CORRISPONDENTE A TALI FUNZIONI E INQUADRANDOLO NEL GRADO B/1, AVREBBE PERCIO' VIOLATO L' ARTICOLO 5, N . 4, E L' ALLEGATO I DELLO STATUTO, NONCHE LA SOPRA MENZIONATA DECISIONE DEL 21 GIUGNO 1963 .
IL RICORRENTE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLORE FINANZIARIO IN VIRTU DELL' ARTICOLO 25 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELLE TRE COMUNITA, ENTRATO IN VIGORE IL 1 ) GENNAIO 1963 . LA DESCRIZIONE DI CUI SOPRA MENZIONA FUNZIONI DI CONTROLLO SIA NELLA CATEGORIA A, SIA NELLA CATEGORIA B . LA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI NON CONSENTE QUINDI DI STABILIRE IN QUALE CATEGORIA RIENTRINO LE FUNZIONI DI CONTROLLO ESERCITATE DAL RICORRENTE . PER RISOLVERE IL PROBLEMA E DUNQUE NECESSARIO ESAMINARE LA NATURA DELLE FUNZIONI DI CUI E CAUSA, TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTENUTE NEL SOPRA MENZIONATO REGOLAMENTO FINANZIARIO .
A TERMINI DEGLI ARTICOLI 30, 31 E 40 DI TALE REGOLAMENTO, IL CONTROLLORE FINANZIARIO HA L' INCARICO DI VERIFICARE, SIA PER L' ASSUNZIONE SIA PER L' ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, L' ESATTEZZA DELL' IMPUTAZIONE IN BILANCIO E LA DISPONIBILITA DEI CREDITI E, IN GENERALE, DI CONTROLLARE LA REGOLARITA DELLA SPESA E LA SUA CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA, NONCHE AGLI ATTI ADOTTATI IN ESECUZIONE DI DETTE DISPOSIZIONI . DA TALI DISPOSIZIONI SI DESUME CHE L' ATTIVITA DI CONTROLLO E DI VERIFICA DEL CONTROLLORE FINANZIARIO CONSISTE PRECIPUAMENTE NELLO STABILIRE SE I SINGOLI IMPEGNI E ORDINI DI SPESA CORRISPONDANO ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI IN VIGORE . TALE ESAME NON COMPORTA APPREZZAMENTI SULL' OPPORTUNITA DELLA SPESA O SULLA BUONA GESTIONE FINANZIARIA, ESSENDO QUESTI RISERVATI IN MODO ESCLUSIVO AD ALTRI ORGANI FINANZIARI O PREPOSTI AL BILANCIO .
BENCHE L' ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO SOPRA MENZIONATO PRESCRIVA L' OSSERVANZA SCRUPOLOSA DEI PRINCIPI D' ECONOMIA E DI BUONA GESTIONE FINANZIARIA NELL' UTILIZZARE I CREDITI DI BILANCIO, NON SPETTA AL CONTROLLORE FINANZIARIO FAR OSSERVARE TALI PRINCIPI, IN QUANTO IL RIFIUTO DI APPORRE IL VISTO AD UN IMPEGNO DI SPESA NON HA CARATTERE DEFINITIVO . SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE LE FUNZIONI DI CONTROLLORE FINANZIARIO, QUALI LE PREVEDE IL REGOLAMENTO FINANZIARIO DI CUI SOPRA, NON RICHIEDONO DI NECESSITA COGNIZIONI DI LIVELLO UNIVERSITARIO O UN' ESPERIENZA DI LIVELLO EQUIVALENTE .
GLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO SOTTOPOSTI ALL' ESAME DELLA CORTE NON PERMETTONO DI AFFERMARE CON CERTEZZA CHE LE FUNZIONI DI VERIFICA E DI CONTROLLO ATTRIBUITE AL RICORRENTE SIANO NELLA FATTISPECIE DI NATURA ED IMPORTANZA TALI DA RICHIEDERE SIFFATTE COGNIZIONI O UN' ESPERIENZA PROFESSIONALE EQUIVALENTE .
D' ALTRO CANTO, L' INDIPENDENZA DI CUI IL RICORRENTE GODE NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI E LA POSSIBILITA DI ESERCITARE IL CONTROLLO SU ATTI EMANANTI ANCHE DA FUNZIONARI DI GRADO ASSAI ELEVATO, RAPPRESENTANO UN PRESUPPOSTO INDISPENSABILE DELL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA DI CONTROLLO, MA RESTANO ESTRANEE ALLA QUALITA E ALLA NATURA DEL CONTROLLO NELLA FATTISPECIE ESERCITATO . LA CIRCOSTANZA CHE IL RICORRENTE DIPENDA DIRETTAMENTE DA UN DIRETTORE GENERALE, CHE FUNGE CONTEMPORANEAMENTE DA RELATORE NEI SUOI CONFRONTI, NON E DETERMINANTE POICHE E CARATTERISTICA DEL CONTROLLORE FINANZIARIO QUELLA DI GODERE DI LARGA AUTONOMIA NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI . INFINE, LE ATTESTAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE FAVOREVOLI AL RICORRENTE IMPLICANO UNA VALUTAZIONE DELLE SUE CAPACITA E DELLA SUA COMPETENZA NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, MA NON PERMETTONO DI DETERMINARE LA NATURA DI QUESTE ULTIME AI FINI DELL' INQUADRAMENTO .
PER QUESTI MOTIVI, SI DEVE RITENERE CHE LE FUNZIONI ESERCITATE DAL RICORRENTE NON SONO NECESSARIAMENTE FUNZIONI DI DIREZIONE, DI STUDIO E DI CONCETTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 5, N . 1, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO . INQUADRANDO IL RICORRENTE AL GRADO B/1, L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NON HA QUINDI VIOLATO L' ARTICOLO DI CUI SOPRA, NE L' ALLEGATO I DELLO STATUTO .
IL RICORSO VA QUINDI RESPINTO COME INFONDATO .
IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE .
A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . A NORMA DELL' ARTICOLO 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, TUTTAVIA, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,
DISATTESA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO 28-64 E RESPINTO PERCHE INFONDATO .
2 ) IL RICORRENTE E CONDANNATO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO, AD ECCEZIONE DI QUELLE SOSTENUTE DAI CONVENUTI .