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Document 61964CJ0018

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 1965.
Filippo Alvino e altri contro Commissione della CEE.
Cause riunite 18 e 19-64.

edizione speciale inglese 1965 00768

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1965:79

61964J0018

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 LUGLIO 1965. - FILIPPO ALVINO E 21 ALTRI RICORRENTI CONTRO LA COMMISSIONE DELLA CEE. - CAUSE RIUNITE 18 E 19/64.

raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00971
edizione olandese pagina 00838
edizione tedesca pagina 01034
edizione italiana pagina 00768
edizione speciale inglese pagina 00789
edizione speciale danese pagina 00119
edizione speciale greca pagina 00161
edizione speciale portoghese pagina 00203


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . PROCEDURA - RICORSO D' ANNULLAMENTO - RICORSO COLLETTIVO - CONDIZIONI PER LA RICEVIBILITA

2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - RICORSO DIRETTO CONTRO GLI ATTI SUCCESSIVI DELLA PROCEDURA D' ASSUNZIONE - POSSIBILITA DI DENUNZIARE L' IRREGOLARITA DEGLI ATTI ANTERIORI

( STATUTO DEL PERSONALE CEE, ART . 91 )

3 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO - CANDIDATI SENZA DIPLOMA DI LAUREA - ESPERIENZA PROFESSIONALE - EQUIVALENZA A DETTO DIPLOMA - CRITERI

Massima


1 . IL RICORSO COLLETTIVO E RICEVIBILE QUALORA LE CONCLUSIONI DEI RICORRENTI SI RIFERISCANO AD ATTI D' IDENTICO CONTENUTO O RIGUARDANTI I RICORRENTI IN UGUAL MANIERA . LE CONCLUSIONI INIZIALI POSSONO ESSERE NOTIFICATE IN CORSO DI CAUSA ONDE SODDISFARE QUESTA CONDIZIONE .

CFR . LA MASSIMA N . 4 DELLA SENTENZA 13-57, RACCOLTA, VOL . IV, PAG . 255 .

UN RICORSO COLLETTIVO E AMMISSIBILE ALLORCHE TUTTI I RICORRENTI IMPUGNINO IL PROVVEDIMENTO SULLI STESSI PUNTI E DEDUCANO GLI STESSI MEZZI .

*/ 657J0013 /*.

2 . VEDI LA MASSIMA N . 1 DELLA SENTENZA 35-64 .

CONSIDERATA LA FONDAMENTALE UNITA DEI VARI ATTI DI CUI SI COMPONE LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE, SI DEVE AMMETTERE CHE, IN CASO DI RICORSO DIRETTO CONTRO ATTI INTERVENUTI IN UN SECONDO TEMPO, IL RICORRENTE PUO' DENUNZIARE I VIZI DEGLI ATTI PRECEDENTI, AI PRIMI STRETTAMENTE COLLEGATI .

*/ 664J0035 /*.

3 . L' ESPERIENZA PROFESSIONALE EQUIVALENTE A UN DIPLOMA DI LAUREA E COMPROVATA DALL' AMMISSIONE ALL' ESPLETAMENTO DI ATTIVITA E COMPITI NORMALMENTE RISERVATI AI LAUREATI . E' AMMISSIBILE CHE VENGA RICHIESTO UN PERIODO MINIMO PER TALE ESPERIENZA PROFESSIONALE . TUTTAVIA, PER QUANTO RIGUARDA LA DURATA DI TALE PERIODO, NON PUO' SERVIRE COME CRITERIO QUELLA DEGLI STUDI UNIVERSITARI .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE 18 E 19-64 PROMOSSE DAI SIGNORI

( CAUSA 18-64 ) 1 ) ALVINO FILIPPO,

2 ) BARTH ARTIN,

3 ) BRUS CLAUDE,

4 ) DE PASCALE ALBERTO,

5 ) DETILLIEU ROGER,

6 ) ERHARD JEAN,

7 ) FONTANA-RAVA GIAN PIETRO,

8 ) FUX JEANNE,

9 ) GIUNTI LEOPOLDO,

10 ) HILBERT WILHELM,

11 ) MATTINO AMBROGIO,

12 ) MOZZICAFREDDO ALVARO,

13 ) PAULINI GEORG,

14 ) PIZZUTI DIONIGI,

15 ) SAUDRAY ANDRE,

16 ) SCHMIDT HORST FR .,

17 ) TREIKE GUSTAV,

18 ) WARTENBERG UDO,

19 ) MOENS JOZEF,

E

( CAUSA 19-64 ) 1 ) BENOIT JACQUELINE,

2 ) DEL VAGLIO PIETRO,

3 ) GRIPPO ANTONIO,

TUTTI DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE DELLA CEE,

CON L' AVV . M . SLUSNY DEL FORO DI BRUXELLES,

E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO IL SIG . BERNARD SCHMITZ, 6, RUE J . B . ESCH, RICORRENTI,

CONTRO

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO, DOTT . LOUIS DE LA FONTAINE, IN QUALITA DI AGENTE,

ASSISTITO DALL' AVV . CYR CAMBIER, DEL FORO DI BRUXELLES,

E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL DOTT . HENRI MANZANARES, SEGRETARIO DEL SERVIZIO GIURIDICO DEGLI ESECUTIVI EUROPEI, 2, PLACE DE METZ, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSE AVENTI AD OGGETTO :

LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE SEGUITA DALLA COMMISSIONE PER COSTITUIRE UNA LISTA DI RISERVA DI 120 AMMINISTRATORI DELLA CARRIERA A/7-A/6 ( CONCORSO 165/A ) E LE NOMINE CONSEGUITENE,

Motivazione della sentenza


I PRESENTI RICORSI SONO DIRETTI CONTRO IL BANDO DI CONCORSO INTERNO N . 165/A NONCHE CONTRO VARIE DECISIONI DELLA COMMISSIONE E DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ADOTTATE DURANTE LA PROCEDURA DI CONCORSO, IVI COMPRESE LE DECISIONI CONSEGUENTI DELLA COMMISSIONE .

LA CONVENUTA HA SOLLEVATO TRE ECCEZIONI D' IRRICEVIBILITA .

CON I RICORSI PROPOSTI IN FORMA COLLETTIVA, I RICORRENTI IMPUGNANO VARI ATTI CHE NON LI RIGUARDEREBBERO TUTTI NELLO STESSO MODO .

LA CORTE RILEVA CHE, BENCHE ALCUNE DELLE CONCLUSIONI INIZIALI FOSSERO DIRETTE CONTRO UNA PLURALITA DI ATTI INDIVIDUALI E DIVERSI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, I RICORRENTI HANNO MODIFICATO LE LORO CONCLUSIONI NEL CORSO DEL GIUDIZIO, COSICCHE QUESTE SI RIFERISCONO AD ATTI DI IDENTICO CONTENUTO O CHE RIGUARDANO I RICORRENTI IN UGUALE MANIERA . QUINDI LA PRIMA ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA SI RIVELA INFONDATA IN FATTO .

POSTO CHE IL BANDO DI CONCORSO E TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA SONO STATI PUBBLICATI O COMUNICATI AI RICORRENTI IN DATE ANTERIORI DI OLTRE TRE MESI ALL' ATTO INTRODUTTIVO, I RICORSI SAREBBERO TARDIVI .

LA CORTE OSSERVA CHE, TENUTO CONTO DEI VINCOLI CHE INTERCORRONO FRA I VARI ATTI DI CUI CONSTA IL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE, NELL' IMPUGNARE UNO DEGLI ATTI SUCCESSIVI DI TALE PROCEDURA I RICORRENTI POSSONO DENUNZIARE L' IRREGOLARITA DEGLI ATTI ANTERIORI STRETTAMENTE CONNESSI CON LA PROCEDURA IMPUGNATA . QUINDI, LE CENSURE ELEVATE DAI RICORRENTI CONTRO IL BANDO E CONTRO GLI ATTI ESECUTIVI EMANATI DURANTE LA PROCEDURA DI CONCORSO, POSSONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA CORTE ONDE VALUTARE LA LEGITTIMITA DELLE NOMINE EFFETTUATE IN ESITO AL CONCORSO STESSO, LE QUALI COSTITUISCONO L' OGGETTO FINALE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA .

IN MERITO ALLE NOMINE DI CUI SOPRA, LA CONVENUTA ECCEPISCE CHE IL RICORSO NON IDENTIFICA LE DECISIONI CON CUI LA COMMISSIONE HA OMOLOGATO I RISULTATI DEL CONCORSO, VALE A DIRE LE DECISIONI DI NOMINA CONSEGUITENE .

LA CORTE OSSERVA CHE, BENCHE I RICORRENTI ABBIANO IN EFFETTI OMESSO DI IDENTIFICARE LE NOMINE EFFETTUATE IN ESITO AL CONCORSO, NON SI PUO' FAR LORO CARICO DI TALE CIRCOSTANZA . LA NATURA DI UN CONCORSO PER LA COSTITUZIONE DI RISERVE AI FINI DELL' ASSUNZIONE IMPLICA L' IMPOSSIBILITA DI STABILIRE, IN BASE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE NOMINE, QUALI DI ESSE SIANO CONSEGUENZA DEL CONCORSO 165/A . POSTO CHE I RICORRENTI HANNO CHIESTO ESPLICITAMENTE L' ANNULLAMENTO DI DETTE NOMINE SENZA IDENTIFICARLE, MENTRE LA CONVENUTA HA PRODOTTO IN GIUDIZIO L' ELENCO DELLE 55 NOMINE EFFETTUATE ANTERIORMENTE AL 31 GENNAIO 1965, LE QUALI RAPPRESENTANO IL RISULTATO DEL CONCORSO LITIGIOSO, L' OGGETTO DEL RICORSO APPARE ADEGUATAMENTE DEFINITO .

PER I MOTIVI DI CUI SOPRA, LE ECCEZIONI D' IRRICEVIBILITA VANNO RESPINTE .

NEL MERITO DELLA CAUSA 18-64

NELLA CAUSA 18-64 I RICORRENTI DEDUCONO VARI MEZZI DIRETTI ALL' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI CON CUI LA COMMISSIONE HA OMOLOGATO IL CONCORSO DI CUI TRATTASI . FRA L' ALTRO, ESSI ALLEGANO CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON HA RISPETTATO LE CONDIZIONI POSTE DAL BANDO DI CONCORSO, CONSIDERANDO COME EQUIVALENTE ALLA QUALIFICA CONFERITA DA " STUDI UNIVERSITARI COMPROVATI DA DIPLOMA " SOLO UN' ESPERIENZA PROFESSIONALE CONSEGUITA IN SEI ANNI .

IN PROPOSITO, SI DESUME DALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - PRODOTTA DALLA CONVENUTA COL CONTRORICORSO - CHE PER DETERMINARE L' EQUIVALENZA DELL' ESPERIENZA PROFESSIONALE DEI CANDIDATI CHE NON AVEVANO CONSEGUITO DIPLOMI UNIVERSITARI, LA COMMISSIONE ESAMINATRICE HA DECISO DI ATTENERSI A DUE CRITERI DEFINITI RISPETTIVAMENTE " DURATA DELL' ESPERIENZA PROFESSIONALE EQUIVALENTE " E " LIVELLO DELL' ESPERIENZA PROFESSIONALE EQUIVALENTE ". LA CONCOMITANZA DEI DUE CRITERI E CHIARAMENTE ILLUSTRATA NELLA LETTERA INVIATA DALLA DIREZIONE GENERALE DELL' AMMINISTRAZIONE A VARI CANDIDATI ESCLUSIVI CHE AVEVANO DOMANDATO DI CONOSCERE LE RAGIONI DELLA LORO ESCLUSIONE . NELLA LETTERA E DETTO FRA L' ALTRO CHE :

" AL FINE DI VALUTARE L' ESPERIENZA PROFESSIONALE DEI CANDIDATI, LA COMMISSIONE GIUDICATRICE HA PRESO IN CONSIDERAZIONE SIA LE ATTIVITA SVOLTE ANTERIORMENTE ALLA LORO ASSUNZIONE PRESSO LE ISTITUZIONI, SIA QUELLE INERENTI ALLE LORO FUNZIONI NELL' AMBITO DEGLI ORGANISMI COMUNITARI . LA VALUTAZIONE E STATA EFFETTUATA IN BASE ALLA DURATA ED AL LIVELLO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI . TENUTO CONTO DELLA DURATA NORMALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DELLA PRASSI SEGUITA IN OCCASIONE DI ALTRI CONCORSI DI CATEGORIA A, LA COMMISSIONE ESAMINATRICE HA RITENUTO EQUIPARABILE AGLI STUDI UNIVERSITARI SOLTANTO L' ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA PER UN PERIODO MINIMO DI SEI ANNI . D' ALTRO CANTO, TALE ATTIVITA DOVEVA ESSERE DI LIVELLO COMPARABILE A QUELLO DEI COMPITI DI UN FUNZIONARIO CHE AVESSE EFFETTUATO STUDI UNIVERSITARI E CONSEGUITO UN DIPLOMA E CUI FOSSERO AFFIDATI COMPITI DI CATEGORIA A AI SENSI DELL' ART . 5 DELLO STATUTO . "

QUESTO MODO DI PROCEDERE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE COSTITUISCE UNA GRAVE VIOLAZIONE DEI TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO E SI RISOLVE IN UN' ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI EQUIVALENZA . L' ESERCIZIO EFFETTIVO DI ATTIVITA PROFESSIONALI DI LIVELLO EQUIPARABILE A QUELLO DEI COMPITI DI UN FUNZIONARIO CHE HA EFFETTUATO STUDI UNIVERSITARI E CONSEGUITO UN DIPLOMA E CHE SVOLGE COMPITI DI CATEGORIA A A NORMA DELLO STATUTO, E GIA DI PER SE ATTO A DIMOSTRARE CHE IL DIPENDENTE CUI SONO AFFIDATI TALI COMPITI POSSIEDE, PER QUANTO RIGUARDA LE ESIGENZE DEL PUBBLICO IMPIEGO, UN' ESPERIENZA PROFESSIONALE EQUIVALENTE AL COMPIMENTO DI DETTI STUDI COMPROVATI DA DIPLOMA . DALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE EMERGE CHE IL REQUISITO DI SEI ANNI DI ESPERIENZA AVEVA LA FUNZIONE DI STABILIRE UN CERTO EQUILIBRIO CON LA DURATA DEGLI STUDI UNIVERSITARI .

APPARE GIA ECCESSIVO IL FISSARE IN SEI ANNI LA DURATA NORMALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI; LA COMMISSIONE ESAMINATRICE SI E COMUNQUE FONDATA SU UN ELEMENTO ASSOLUTAMENTE ESTRANEO ALLA QUESTIONE DA RISOLVERE . TALE QUESTIONE PUO' ESSERE FORMULATA COME SEGUE : COME SI POSSA APPURARE L' ESPERIENZA PROFESSIONALE " EQUIVALENTE " PER I CANDIDATI NON DIPLOMATI . A TALE SCOPO E SUFFICIENTE RICHIEDERE UN' ESPERIENZA PROFESSIONALE COMPROVATA DALL' AMMISSIONE ALL' ESERCIZIO DI ATTIVITA E COMPITI NORMALMENTE RISERVATI AI LAUREATI, COME DEL RESTO LA COMMISSIONE ESAMINATRICE HA FATTO .

SE E AMMISSIBILE CHE VENGA RICHIESTO UN MINIMO DI DURATA PER TALE ESPERIENZA PROFESSIONALE, LA CLAUSOLA DEVE ISPIRARSI AD ALTRI CRITERI PIU IDONEI DI QUELLO DELLA DURATA DEGLI STUDI UNIVERSITARI .

INCLUDENDO NEL BANDO IL REQUISITO CONTROVERSO, LA COMMISSIONE ESAMINATRICE HA COMMESSO UN ECCESSO DI POTERE CHE VIZIA L' ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO . IL CONCORSO E QUINDI ILLEGALE E NON PUO' COSTITUIRE LA BASE GIURIDICA DEGLI ATTI DI NOMINA O DI PROMOZIONE . LE NOMINE CUI LA COMMISSIONE HA PROCEDUTO IN SEGUITO AL CONCORSO 165/A VANNO QUINDI ANNULLATE .

SUL RICORSO 19-64

VISTO L' ESITO DEL RICORSO 18-64, IL RICORSO 19-64 DIVIENE PRIVO D' OGGETTO .

Decisione relativa alle spese


A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE NELLA CAUSA 18-64 E VA CONDANNATA ALLE SPESE .

A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IN CASO DI NON LUOGO A PROVVEDERE LA CORTE DECIDE SULLE SPESE IN VIA EQUITATIVA . ESSENDO DIVENUTO PRIVO D' OGGETTO IL RICORSO 19-64, NON VI E LUOGO DI STATUIRE SUL MERITO .

Dispositivo


LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO 18-64 E ACCOLTO;

2 ) SONO ANNULLATI IL CONCORSO INTERNO 165/A E LE NOMINE CONSEGUITENE;

3 ) NON VI E MOTIVO DI STATUIRE SUL RICORSO 19-64;

4 ) LA CONVENUTA E CONDANNATA ALLE SPESE DELLA CAUSA 18-64;

5 ) LE SPESE DELLA CAUSA 19-64 SONO COMPENSATE .

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