Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61964CC0010

    Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 25 gennaio 1965.
    René Jullien contro Commissione della C.E.E.
    Causa 10-64.

    edizione speciale inglese 1965 00088

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1965:5

    Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand

    del 25 gennaio 1965 ( 1 )

    Signor Presidente, signori giudici,

    Gli elementi che vi sono stati forniti durante la fase scritta e nel corso di quella orale, unitamente al fatto che il caso del ricorrente è molto simile a quello di Charles Muller, da voi deciso il 6 dicembre scorso, mi permettono di esaminare piuttosto rapidamente i fatti che hanno dato origine alla presente controversia.

    Il sig. Jullien, redattore presso il Ministero francese della ricostruzione, è entrato in servizio presso la Commissione della C.E.E. il 1o giugno 1958. Una lettera dell'8 agosto 1959 lo informava che la riunione dei Presidenti gli aveva attribuito il grado B 7, scatto 4; successivamente, con decisione del 5 ottobre 1961 veniva inquadrato al grado B 6, scatto 4, con decorrenza dal 1o gennaio 1961. Entrato in vigore lo Statuto, con decisione 12 dicembre 1962 veniva passato in ruolo, a norma dell'articolo 102, col grado B 1, scatto 4, la cui corrispondenza di fatto al grado B 6, scatto 4, anteriormente attribuitogli non è stata contestata. Contemporaneamente l'interessato era assegnato alla direzione degli affari interni, divisione «Immobili, Materiale e Conferenze», nell'ambito della quale svolgeva le funzioni di capo della sezione «Affari immobiliari». A quel tempo, nessun reclamo fu avanzato nei confronti di tale decisione.

    Quando però la Commissione della C.E.E. ebbe descritto le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego, a norma dell'articolo 5, n. 4 dello Statuto, e tale descrizione fu portata a conoscenza dei dipendenti col Bollettino d'informazione per il personale della Commissione del 2 ottobre 1963, il Jullien ritenne che le mansioni da lui effettivamente svolte dall'inizio della sua carriera presso le Istituzioni europee corrispondevano, nella tabella prevista dall'articolo citato, non alla carriera B 1 (assistente principale), ma alla carriera A 4/A 5 (amministratore principale). Per cui, in data 4 dicembre 1963, presentò all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo, a norma dell'articolo 90, col quale chiese di essere reinquadrato nella carriera A 4/A 5 a partire dal 1o gennaio 1962.

    Non avendo ricevuto alcuna risposta, egli vi chiede di annullare il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo, di statuire che la Commissione deve collocarlo al grado A 5 a partire dal 1o gennaio 1962 e di condannare la Commissione a versargli, a titolo di arretrati, la somma di un franco, somma ch'egli si riserva di precisare in corso di causa.

    Nell'atto introduttivo del ricorso, il Jullien aveva presentato anche delle conclusioni tendenti all'annullamento della nomina, per la parte in cui questa gli attribuiva il grado B 1, scatto 4, e al risarcimento dei danni morali. A queste conclusioni, di cui la prima era manifestamente irricevibile perché tardivamente proposta, il ricorrente ha rinunciato implicitamente nella fase scritta ed espressamente in udienza. A voi quindi non resta altro che prender atto di tale rinuncia.

    Del resto, perché il ricorrente ottenga il risultato perseguito basta che voi annulliate il rifiuto implicito della Commissione di reinquadrarlo con effetto retroattivo. Nessuno contesta la ricevibilità delle sue conclusioni, fondate sulla decisione con cui la Commissione, in data 29 luglio 1963, ha stabilito la tabella descrittiva delle funzioni corrispondenti a ciascun impiego, ricevibilità che del resto trova conferma nella sentenza Charles Muller del 16 dicembre 1964.

    A sostegno delle proprie conclusioni, il Jullien invoca in primo luogo là violazione dell'articolo 102, n. 1 dello Statuto, a norma del quale il dipendente che occupava un impiego permanente può essere nominato in ruolo col grado e lo scatto corrispondenti al grado e allo scatto attribuitigli espressamente o tacitamente prima di essere ammesso a fruire dello Statuto. Si tratta di una disposizione che ha riguardo unicamente alle decisioni di integrazione prese dall'autorità avente il potere di nomina all'entrata in vigore dello Statuto e nell'ambito della procedura di integrazione. In base a tale articolo, al Julien non poteva essere attribuito che il grado B 1, scatto 4 — la cui corrispondenza al grado B 6, scatto 4, di cui egli godeva precedentemente non è stata da lui mai contestata. — Il primo mezzo non può quindi servire di base alle conclusioni dirette a ottenere un reinquadramento, operazione distinta dalla decisione di integrazione fondata sull'articolo 102 (in senso conforme, Maudet contro C.E.E.).

    Così pure, a mio parere, dev'essere disatteso il mezzo, invocato per ulteriore cautela nel ricorso ma non ripreso nella replica, con il quale il Jullien si avvale della seconda parte del primo paragrafo dell'articolo 102, che fa salva l'applicazione delle decisioni eventualmente prese di comune accordo dai Consigli della C.E.E. e dell'Euratom per quanto riguarda l'armonizzazione delle carriere e dei criteri di inquadramento nei vari gradi. Detta disposizione infatti sembra riferirsi soltanto alle operazioni originarie di integrazione e fra l'altro non ha prodotto alcun effetto, dato che i Consigli non hanno preso le decisioni di armonizzazione di cui essa prevede l'eventualità.

    Ma l'argomentazione essenziale del Jullien è fondata sull'articolo 5 dello Statuto, a norma del quale, come è noto, la corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere è stabilita nella tabella di cui all'Allegato I, e sulla base di questa tabella ogni Istituzione definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego. Ora, siccome la decisione 29 luglio 1963 della Commissione ha in particolare definito le funzioni dell'impiego A 4/A 5 (amministratore principale) e quelle dell'impiego B 1 (assistente principale) tutto sta nel vedere a quale delle due definizioni corrispondessero le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente all'entrata in vigore dello Statuto.

    Vi ricordo i termini usati dalla Commissione nella decisione del 29 luglio 1963 :

     

    A 4/A 5

    Amministratore principale o capo servizio

    capo di un settore di attività di una divisione ;

    capo di un servizio specializzato ;

    dipendente di ruolo qualificato, incaricato di mansioni di concetto, di studio o di controllo di un settore di attività ;

    vice-capodivisione.

     

    B 1

    Assistente principale o capo ufficio

    impiegato d'ordine

    responsabile di un'unità amministrativa;

    incaricato dell'attuazione o del controllo di un complesso di operazioni che possono implicare l'interpretazione di regolamenti o di direttive generali;

    incaricato di compiere, nell'ambito di direttive generali, lavori particolarmente difficili e complessi.

    A quale di queste categorie appartiene il Jullien? Egli ha sempre fatto parte della divisione «Immobili, Materiale e Conferenze» della direzione degli affari interni. Questa divisione, dal 1959, comprendeva 4 suddivisioni (uso apposta questo termine che non ha un preciso significato amministrativo) : conferenze-acquisti — materiale — immobili e telecomunicazioni; è a capo di quest'ultima suddivisione che si trovava il ricorrente.

    Per dimostrare che in tale qualità svolgeva mansioni al livello A 4/A 5 egli invoca contemporaneamente l'importanza e l'estensione del suo compito che riguardava una dozzina di immobili situati in Bruxelles per complessivi 100.000 m2 e per la cui esecuzione egli aveva ai propri ordini 62 dipendenti e sostiene soprattutto di aver espletato anche mansioni di «concetto, di studio o di controllo», e non di semplice «esecuzione», come sono quelle proprie della categoria B. In particolare, egli ha elaborato delle istruzioni avvalendosi di un'esperienza tecnica propria del servizio, specialmente per il regolamento sugli incendi; ha messo a punto le polizze dell'assicurazione contro gli incendi, valutando i capitali da garantire, è stato incaricato di condurre numerose trattative con i rappresentanti dell'amministrazione belga in merito agli immobili occupati dalla C.E.E. Tutte affermazioni, queste, che egli intende confermare con documenti scritti.

    A dire il vero, è spesso difficile stabilire in base a documenti l'esatta natura dell'attività di un dipendente; nel caso di specie si deve però riconoscere che né i documenti prodotti durante la fase scritta né quelli depositati in udienza suffragano con molta efficacia la tesi del Jullien. Istruzioni sulle modalità di riparazione delle cabine degli ascensori e montacarichi o sul carico massimo dei pavimenti al metro quadrato sono indubbiamente utili per garantire la sicurezza di chi ne usa, ma ciò non significa necessariamente che la loro elaborazione costituisca una mansione di «concetto» o di «controllo». Ammettiamo pure che il Jullien abbia all'occasione partecipato a riunioni a livello piuttosto elevato; è facile constatare, in base ai documenti da lui stesso forniti, che egli non faceva altro che accompagnare i suoi superiori.

    In realtà l'analisi delle mansioni da lui svolte porta a condividere la tesi della Commissione, che si trattasse di mansioni di carattere esecutivo. Il numero dei dipendenti posti ai suoi ordini non deve ingannare, trattandosi quasi esclusivamente di personale di categoria C o D. I contatti da lui avuti con gli uffici specializzati belgi erano sostanzialmente di semplice «routine». D'altra parte, la Commissione riconosce ch'egli è stato spinto a studiare o preparare dei progetti di contratto; solo che in ciò non vi è nulla che escluda l'esistenza di «mansioni d'ordine», perché queste sono compatibili con l'esercizio di un certo potere di valutazione e di iniziativa. Si noti infine, a titolo di confronto, che nelle Istituzioni parallele, quali la Commissione dell'Euratom e l'Alta Autorità della C.E.C.A., i dipendenti posti a capo delle unità che svolgono le stesse funzioni sono stati inquadrati nella categoria B. È vero che a questo argomento il Jullien controbatte affermando di svolgere compiti più gravosi di quelli di coloro che nelle altre Istituzioni occupano lo stesso suo posto, e come prova adduce il numero dei dipendenti ai suoi ordini e gli stanziamenti che per gli immobili figurano nel bilancio della Commissione della C.E.E. Ma ciò che rileva ai fini dell'inquadramento non è la quantità del lavoro, bensì la natura delle mansioni svolte.

    Quindi, in base all'analisi delle mansioni affidate al Jullien, quale risulta dai documenti contenuti nel fascicolo, non si può affermare che la Commissione abbia inesattamente applicato la decisione del 29 luglio 1963 quando ha inquadrato l'interessato al grado B 1.

    Vi è però da superare ancora una difficoltà, la stessa che vi si è presentata nella causa Charles Muller. Si tratta di questo: in base alla descrizione degli impieghi, è fra l'altro inquadrato in A 4/A 5 «il capo di uno dei settori di attività di una divisione». Non vi è alcuna decisione, alcun documento ufficiale che abbia fin dall'inizio riconosciuto questo titolo al Jullien; si sa solo che, dei quattro dipendenti posti a capo delle suddivisioni della divisione «Immobili, Materiale e Conferenze», due sono stati inquadrati in A 5 e due, fra i quali il ricorrente, in B 1.

    Ora, nessuno contesta che, durante la preparazione del bilancio della Commissione per il 1964, quest'ultima ha chiesto per la divisione interessata la trasformazione in A 5 dei due posti B 1 occupati rispettivamente dal capo della sezione «Affari immobiliari e telecommunicazioni» (ossia, il Jullien) e dal capo della sezione «Materiale». E nella motivazione di queste due richieste tali dipendenti sono stati indicati come «capi di due dei quattro settori di attività della divisione».

    Anche nella causa Muller era stata prodotta una domanda di trasformazione di posto, e voi le avete negato efficacia affermando che si trattava di un documento che, «interno all'amministrazione e diretto a ottenere dall'autorità finanziaria una migliore organizzazione del servizio», non avrebbe potuto «di per sé costituire un riconoscimento giuridico del diritto del ricorrente all'impiego indicato». Il Jullien obietta però che nel suo caso la questione è diversa, perché la Commissione, oltre a chiedere la trasformazione del posto, riconosce anche che il ricorrente è a capo di un «settore di attività». Unito agli altri elementi, questo «riconoscimento» della convenuta proverebbe che l'interessato ha diritto ad essere inquadrato in A 5.

    Da parte mia, ripeto che nel fascicolo non vi è nulla che sembri giustificare un inquadramento diverso da quello inizialmente effettuato nei confronti del Jullien. Inoltre, anche ammetendo che la formula usata dalla Commissione sia più precisa, più categorica di quella invocata nella causa Muller, non la ritengo decisiva per riconoscere l'esistenza di un diritto al 1o gennaio 1962, di cui solo qui si discute. In questo documento, come diceva l'avvocato generale Roemer, io ravviso soprattutto una dichiarazione di intenzioni, uno strumento che, nelle trattative con il Consiglio di Ministri, doveva rendere possibile un ampliamento dell'organizzazione amministrativa della divisione.

    Tutto ciò mi porta, in definitiva, a concludere chiedendo

    che la domanda del Jullien venga respinta,

    e che ciascuna delle parti sopporti le spese da essa incontrate, a norma dell'articolo 70 del Regolamento di procedura.


    ( 1 ) Traduzione dal francese.

    Top