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Document 61963CJ0070
Judgment of the Court (Second Chamber) of 7 July 1964. # Umberto Collotti v Court of Justice of the European Communities. # Case 70-63.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 1964.
Umberto Collotti contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Causa 70-63.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 1964.
Umberto Collotti contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Causa 70-63.
edizione speciale inglese 1964 00855
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1964:58
SENTENZA DELLA (PRIMA SEZIONE) DELLA CORTE DEL 7 LUGLIO 1964. - UMBERTO COLLOTTI CONTRO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 70/63.
raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00861
edizione olandese pagina 00901
edizione tedesca pagina 00939
edizione italiana pagina 00855
edizione speciale inglese pagina 00435
edizione speciale danese pagina 00053
edizione speciale greca pagina 01153
edizione speciale portoghese pagina 00509
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DIPENDENTI CECA - NOMINA IN RUOLO A NORMA DELLO STATUTO EMENDATO - RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO - RUOLO LINGUISTICO - DIFFERENZA DI UNO SCATTO - CRITERI PER L' INQUADRAMENTO
( REGOLAMENTO GENERALE DELLA CECA DEL 1956, ARTICOLO 2, B; STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA, ALLEGATO X, N . 4, B )
2 . DIPENDENTI CECA - NOMINE IN RUOLO A NORMA DELLO STATUTO EMENDATO - RIPORTO DI ANZIANITA
( STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA, ARTICOLI 93 E 94 )
3 . DIPENDENTI CECA - NOMINE IN RUOLO A NORMA DELLO STATUTO EMENDATO - DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITA COMPENSATIVA - CONDIZIONI PER L' ATTRIBUZIONE
( STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA, ARTICOLO 95 )
4 . DIPENDENTI CECA - NOMINE IN RUOLO A NORMA DELLO STATUTO EMENDATO - GRADO OTTENUTO ESPLICITAMENTE SOTTO IL VECCHIO STATUTO - PUNTO DI PARTENZA OBBLIGATORIO DELLA TRASPOSIZIONE
5 . DIPENDENTI - RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO - NOMINE - CRITERI PER L' INQUADRAMENTO NEL NUOVO GRADO
6 . DIPENDENTI - RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO - NORME RELATIVE ALLA PROMOZIONE - INAPPLICABILITA
( STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA, ARTICOLO 45 )
1 . PUR CORRISPONDENDO AI GRADI CONTEMPLATI NELL' ARTICOLO 2, A, DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CECA DEL 1956, I GRADI DEL RUOLO LINGUISTICO DELLA CECA SONO SPOSTATI DI UNO SCATTO VERSO L' ALTO . L' ALLEGATO X, N . 4, B, DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA EMENDATO, ATTRIBUENDO UNO SCATTO IN PIU AI DIPENDENTI DEL RUOLO LINGUISTICO, MIRA EVIDENTEMENTE A CONSERVARE LORO IL VANTAGGIO DERIVANTE DA TALE SPOSTAMENTO DI UNO SCATTO . DALLA DISPOSIZIONE ULTIMA MENZIONATA, IN ISPECIE DALLE PAROLE " ... E INQUADRATO NEL GRADO CORRISPONDENTE AL SUO IMPIEGO E, IN TALE GRADO, ALLO SCATTO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE ... ", RISULTA CHE LO SCATTO SUPERIORE DEVE ESSERE ATTRIBUITO NEL GRADO FINALE DELLA TRASPOSIZIONE .
2 . IL RIPORTO D' ANZIANITA AI SENSI DELL' ARTICOLO 93 DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA SI APPLICA AL DIPENDENTE INTEGRATO . PER INDIVIDUARE LO SCATTO SPETTANTE AL DIPENDENTE SI DEVE QUINDI AVER RIGUARDO AL VALORE DEGLI SCATTI DEL GRADO NEL QUALE EGLI E STATO NOMINATO IN RUOLO .
3 . L' INDENNITA COMPENSATIVA, DI CUI ALL' ARTICOLO 93 DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA, VA APPLICATA SOLTANTO QUALORA VI SIA UNA DIFFERENZA TRA LA VECCHIA RETRIBUZIONE E QUELLA CHE RISULTA DALL' APPLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO . SOLO DOPO L' ULTIMA OPERAZIONE DI TRASPOSIZIONE E QUINDI POSSIBILE STABILIRE SE LA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE ABBIA SUBITO UNA DIMINUZIONE IN SEGUITO ALL' APPLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO .
4 . IN CASO DI NOMINA IN RUOLO DEI DIPENDENTI CECA A NORMA DELLO STATUTO EMENDATO, IL GRADO OTTENUTO ESPLICITAMENTE SOTTO IL VECCHIO STATUTO DEVE SERVIRE DA PUNTO DI PARTENZA PER LA TRASPOSIZIONE, NON POTENDO DETTI FUNZIONARI TROVARSI INOLTRE IMPLICITAMENTE AD UN GRADO DIVERSO .
5 . LA RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO E LA DETERMINAZIONE DELLO SCATTO SONO INFORMATE A CRITERI DEL TUTTO DIVERSI; SCOPO DELLO SCATTO E INFATTI QUELLO DI CONSENTIRE CHE SI TENGA CONTO DELL' ANZIANITA DEL DIPENDENTE, CIOE DI UN ELEMENTO RELATIVO ALLA SUA SITUAZIONE INDIVIDUALE, MENTRE LA RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO ATTIENE AL VALORE CHE DEV' ESSERE ATTRIBUITO, IN MODO GENERALE E ASTRATTO, A UN DETERMINATO " IMPIEGO-TIPO ". IN CASO DI RIVALUTAZIONE, LA LOGICA IMPONE QUINDI DI CUMULARE I VANTAGGI DERIVANTI ALL' INTERESSATO DALL' UNO E DALL' ALTRA, NON GIA DI ELIDERLI RECIPROCAMENTE, NEMMENO IN PARTE . IL DIPENDENTE VA PERCIO' COLLOCATO, NEL NUOVO GRADO, ALLO STESSO SCATTO AL QUALE SI TROVAVA NEL VECCHIO .
6 . ALLA RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO NON SI POSSONO APPLICARE LE NORME VIGENTI PER LE PROMOZIONI .
NELLA CAUSA PROMOSSA DAL
DOTT . UMBERTO COLLOTTI,
CAPO DELL' UFFICIO LINGUISTICO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE A LUSSEMBURGO,
CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO FERNAND PROBST, DEL FORO DI LUSSEMBURGO, AVENUE DE LA LIBERTE 26, RICORRENTE,
CONTRO
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE,
RAPPRESENTATA DAL SUO CANCELLIERE, PROF . A . VAN HOUTTE, IN QUALITA D' AGENTE, ASSISTITA DALL' AVVOCATO TONY BIEVER, DEL FORO DI LUSSEMBURGO,
E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO I SUOI UFFICI, RUE DE LA COTE D' EICH 12, LUSSEMBURGO, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO :
L' ANNULLAMENTO PARZIALE E LA RIFORMA DELLA DECISIONE DELLA CORTE IN DATA 14 MARZO 1963, NOTIFICATA IL 2 APRILE 1963, IN QUANTO ESSA ATTRIBUIREBBE AL RICORRENTE UNO SCATTO NON CONFORME ALLE NORME RELATIVE AL REINQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI DI RUOLO DELLA CECA .
IN SUBORDINE : PREVIA DECLARATORIA D' INAPPLICABILITA DELL' ARTICOLO 2, B, DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CECA PER VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 24 DEL VECCHIO STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA, L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE INDIVIDUALE DELLA CORTE IN DATA 17 LUGLIO 1956, E LA CONSEGUENTE RICOSTITUZIONE AB INITIO DELLA CARRIERA DEL RICORRENTE, IL CHE COMPORTA LA COSTATAZIONE CHE IL 31 DICEMBRE 1961 ESSO ERA COLLOCATO AL GRADO A/3, 6 ) SCATTO DELLA TABELLA CECA RUOLO LINGUISTICO - CON 15 MESI DI ANZIANITA NELLO SCATTO - E LA SUA TRASPOSIZIONE, CON EFFETTO DEL 1 ) GENNAIO 1962, NEL GRADO L/A 3, 7 ) SCATTO DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STATUTO EMENDATO, CON 15 MESI DI ANZIANITA NELLO SCATTO E CON TUTTE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE CHE NE DERIVANO, COMPRESOVI IL DIRITTO AGLI ARRETRATI DAL 1 ) GENNAIO 1962 .
A - SULLA RICEVIBILITA
LA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA PRINCIPALE NON E STATA CONTESTATA DALLA CONVENUTA, NE DA LUOGO A RILIEVI D' UFFICIO .
DETTA DOMANDA E QUINDI RICEVIBILE .
B - NEL MERITO
1 . CRITICA DEL METODO ADOTTATO DALLA CONVENUTA
NEL CONTRORICORSO, LA CONVENUTA HA ESPOSTO IL METODO SEGUITO PER DETERMINARE LA POSIZIONE DEL RICORRENTE QUALE FIGURA NELLA DECISIONE IMPUGNATA .
LA PRIMA OPERAZIONE DI TRASPOSIZIONE E CONSISTITA NEL PASSAGGIO DAL GRADO L/A, SECONDO SCATTO SUPPLEMENTARE, AL QUALE IL RICORRENTE SI TROVAVA SOTTO IL VECCHIO STATUTO CECA, AL GRADO L/A 4, SETTIMO SCATTO, DELLA TABELLA DEGLI STIPENDI DEL NUOVO STATUTO CECA .
CON QUESTA PRIMA OPERAZIONE LA CONVENUTA HA CORRETTAMENTE APPLICATO L' ALLEGATO X DELLO STATUTO .
I GRADI L/A, L/B, L/C ED L/D DEL VECCHIO RUOLO LINGUISTICO CORRISPONDONO PERFETTAMENTE AI VECCHI GRADI 4, 5, 6 E 7, SPOSTATI DI UNO SCATTO VERSO L' ALTO . IL SECONDO SCATTO SUPPLEMENTARE DEL GRADO L/A EQUIVALE ALLO SCATTO PIU ELEVATO DEL VECCHIO GRADO 4, AUMENTATO DEL VALORE DI UNO SCATTO DEL GRADO 4, CIOE 300 UNITA DI CONTO . TALE OPINIONE TROVA CONFERMA NELL' ALLEGATO X, B, 4, LETTERA B, DEL NUOVO STATUTO, IL QUALE, ATTRIBUENDO UNO SCATTO IN PIU AI DIPENDENTI DEL RUOLO LINGUISTICO, MIRA A CONSERVARE LORO IL VANTAGGIO DERIVANTE DAL MENZIONATO SPOSTAMENTO DI UNO SCATTO, PREVISTO DAL VECCHIO STATUTO .
LA SECONDA OPERAZIONE DI TRASPOSIZIONE E CONSISTITA NELL' AGGIUNGERE ALL' IMPORTO OTTENUTO CON LA PRIMA OPERAZIONE ( 41 250 FRANCHI ) IL VALORE DI UNO SCATTO DEL GRADO L/A 4 ( 1 650 FRANCHI ), IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELL' ALLEGATO X, N . 4, B .
DA DETTA DISPOSIZIONE, IN ISPECIE DALLE PAROLE " ... E INQUADRATO NEL GRADO CORRISPONDENTE AL SUO IMPIEGO E, IN TAL GRADO, ALLO SCATTO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE ... " RISULTA PERO' CHE LO SCATTO SUPERIORE DEV' ESSERE ATTRIBUITO NEL GRADO FINALE DELLA TRASPOSIZIONE CIOE, NEL CASO CONCRETO, NEL GRADO L/A 3, I CUI SCATTI HANNO IL VALORE DI 2 150 FRANCHI . LA SECONDA OPERAZIONE DI TRASPOSIZIONE NON E STATA QUINDI CORRETTAMENTE EFFETTUATA .
IN TERZO LUOGO, LA CONVENUTA HA AGGIUNTO ALL' IMPORTO DI CUI SOPRA IL VALORE DI UNO SCATTO DEL GRADO L/A 4 ( 1 650 FRANCHI ), IN CONSIDERAZIONE DELL' ANZIANITA DI DUE ANNI MATURATA DAL RICORRENTE NEL SECONDO SCATTO SUPPLEMENTARE DEL GRADO L/A .
A NORMA DELL' ARTICOLO 24 DEL NUOVO STATUTO, " IL DIPENDENTE INTEGRATO IN APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 93 ( IL QUALE SI RICHIAMA ALL' ALLEGATO X ) CONSERVA IL BENEFICIO DELL' ANZIANITA DI SERVIZIO ACQUISITA ... NELL' ULTIMO SCATTO IN CUI EGLI ERA INQUADRATO AL MOMENTO DELL' ENTRATA IN VIGORE " DEL PRESENTE STATUTO . DETTA DISPOSIZIONE SIGNIFICA PALESEMENTE CHE IL RIPORTO D' ANZIANITA SI APPLICA AL DIPENDENTE INTEGRATO CIOE, NELLE FATTISPECIE, GIA COLLOCATO AL GRADO L/A 3, E CHE DI CONSEGUENZA SI DOVEVA AGGIUNGERE IL VALORE DI UNO SCATTO DI QUEST' ULTIMO GRADO ( 2 150 FRANCHI ). LA TERZA OPERAZIONE DI TRASPOSIZIONE E QUINDI DEL PARI ERRONEA .
IL QUARTO LUOGO, LA CONVENUTA HA AGGIUNTO ALL' IMPORTO PRECEDENTE LA SOMMA DI 635 FRANCHI, PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL VECCHIO STIPENDIO DEL RICORRENTE E LO STIPENDIO NEL NUOVO GRADO L/A 4, OTTAVO SCATTO, CHE GLI SAREBBE STATO ATTRIBUITO QUALORA NON AVESSE AVUTO DIRITTO AL GRADO L/A 3 .
L' INDENNITA COMPENSATIVA DI CUI ALL' ARTICOLO 95 DELLO STATUTO VA APPLICATA SOLTANTO QUALORA VI SIA UNA DIFFERENZA TRA LA VECCHIA RETRIBUZIONE E QUELLA CHE RISULTA DALL' APPLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO . SOLO DOPO L' ULTIMA OPERAZIONE DI TRASPOSIZIONE E QUINDI POSSIBILE STABILIRE SE LA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE HA SUBITO UNA RIDUZIONE IN SEGUITO ALL' APPLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO . NELLA SPECIE, LO STIPENDIO CORRISPONDENTE AL GRADO E ALLO SCATTO ATTRIBUITO AL RICORRENTE CON LA DECISIONE IMPUGNATA E SUPERIORE A QUELLO CH' EGLI PERCEPIVA SOTTO IL VECCHIO STATUTO . NON ERA QUINDI POSSIBILE APPLICARE AL RICORRENTE, NE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IN UNA OPERAZIONE INTERMEDIA DI TRASPOSIZIONE, ALCUNA INDENNITA COMPENSATIVA .
LA CONVENUTA HA INFINE AGGIUNTO IL VALORE DI UN NUOVO SCATTO DEL GRADO L/A 4 ( 1 650 FRANCHI ), A NORMA DELL' ARTICOLO 46, PRIMO COMMA, DEL NUOVO STATUTO ED HA COSI' OTTENUTO L' IMPORTO DI 46 835 FRANCHI, CORRISPONDENTI AL GRADO L/A 3, QUINTO SCATTO ( 45 520 FRANCHI ), CON UNA RIMANENZA DI 1 585 FRANCHI, PROVENIENTE DAL CALCOLO DELLO SCATTO VIRTUALE E PARI, AL 1 ) GENNAIO 1962, AD UN' ANZIANITA DI 18 MESI NEL QUINTO SCATTO DEL GRADO L/A 3 .
IL RICORRENTE NON HA TUTTAVIA OTTENUTO IL GRADO L/A 3 IN SEGUITO A PROMOZIONE; IL GRADO GLI E STATO ATTRIBUITO AUTOMATICAMENTE IN APPLICAZIONE DELL' ALLEGATO I DEL NUOVO STATUTO CECA, IN ESITO ALLA RIVALUTAZIONE LEGALE DEL SUO IMPIEGO DI " CAPO DIVISIONE TRADUZIONE ". A PRESCINDERE DALLE CONSIDERAZIONI DI PRINCIPIO CHE SARANNO ESPOSTE PIU AVANTI ( INFRA, 3 ), VA SIN D' ORA RILEVATO CHE L' ARTICOLO 46 APPLICA IL RIPORTO D' ANZIANITA IN BASE AL VALORE DELLO SCATTO DEL VECCHIO GRADO; COME SI E DETTO SOPRA, L' ARTICOLO 94 DELLO STATUTO, CHE FA PARTE DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI SPECIFICAMENTE LA " MESSA A STATUTO " PRESCRIVE DI TENER CONTO, NEL RIPORTO D' ANZIANITA, DEL VALORE DELLO SCATTO DEL NUOVO GRADO . GIA PER QUESTO MOTIVO, L' ULTIMA OPERAZIONE DI TRANSPOSIZIONE NON E STATA CORRETTAMENTE EFFETTUATA DALLA CONVENUTA .
PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI, LA DECISIONE IMPUGNATA NON HA CORRETTAMENTE APPLICATO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E VA ANNULLATA NELLA PARTE RIGUARDANTE LO SCATTO DA ATTRIBUIRSI AL RICORRENTE .
2 . CRITICA DEL METODO ADOTTATO DAL RICORRENTE
IL RICORRENTE DEDUCE DI ESSERSI TROVATO IMPLICITAMENTE, SOTTO IL VECCHIO STATUTO CECA, AL GRADO 3, QUINTO SCATTO . LO STIPENDIO BASE ( 8 220 UNITA DI CONTO ) CORRISPONDENTE AL GRADO L/A, SECONDO SCATTO SUPPLEMENTARE, SAREBBE INFATTI SUPERIORE A QUELLO CORRISPONDENTE ALLO SCATTO PIU ELEVATO DEL VECCHIO GRADO 4, MENTRE LO SI RITROVEREBBE APPROSSIMATIVAMENTE AL QUINTO SCATTO DEL VECCHIO GRADO 3 . IN CONSIDERAZIONE DEL RIPORTO DELL' ANZIANITA MATURATA NEL VECCHIO GRADO E DELLO SCATTO " IN PIU " ATTRIBUITO AI DIPENDENTI DEL RUOLO LINGUISTICO, EGLI DOVREBBE ESSERE COLLOCATO, COL 1 ) GENNAIO 1962, AL GRADO L/A 3, SETTIMO SCATTO, CON DIRITTO AL PROSSIMO SCATTO IL 1 ) GENNAIO 1964 .
SOTTO IL VECCHIO STATUTO, IL RICORRENTE AVEVA OTTENUTO ESPLICITAMENTE IL GRADO L/A, SECONDO SCATTO SUPPLEMENTARE . DETTO GRADO DEVE QUINDI SERVIRE COME PUNTO DI PARTENZA PER LA TRASPOSIZIONE NELLA TABELLA DEL NUOVO STATUTO, NON POTENDO OLTRE A CIO' IL RICORRENTE TROVARSI IMPLICITAMENTE AD UN ALTRO GRADO . PER DI PIU, DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI DEL 5 MARZO 1956 EMERGE CHIARAMENTE CHE IL GRADO L/A ERA IL VECCHIO GRADO 4, SPOSTATO DI UNO SCATTO VERSO L' ALTO .
NEL SISTEMA PROPUGNATO DAL RICORRENTE, L' ALLEGATO X N . 4, B, IL QUALE PRESCRIVE DI AGGIUNGERE IL VALORE DI UNO SCATTO, DIVIENE PERCIO' PRIVO D' OGGETTO, POSTO CHE LA RAGIONE D' ESSERE DELL' ATTRIBUZIONE DI DETTO SCATTO E QUELLA DI COMPENSARE, PER I DIPENDENTI GIA COLLOCATI NEI VECCHI GRADI " L " LO SPOSTAMENTO DI UNO SCATTO VERSO L' ALTO RISPETTO AI VECCHI GRADI 4, 5, 6 E 7 . I CALCOLI DEL RICORRENTE POTEVANO QUINDI SFOCIARE, AL MASSIMO, NELL' ATTRIBUZIONE, AL 1 ) GENNAIO 1962, DEL GRADO L/A 3, SESTO SCATTO . ESSENDO IL RICORRENTE PARTITO DA UN GRADO IMPLICITO CHE NON GLI SPETTAVA, I SUOI CALCOLI NON POSSONO COSTITUIRE UNA VALIDA BASE PER LA RETTIFICA DEL SUO REINQUADRAMENTO .
3 . METODO IN ARMONIA CON LO SPIRITO DELLO STATUTO
SPETTA ALLA CORTE, NELL' ESERCIZIO DELLA SUA GIURISDIZIONE DI MERITO, STABILIRE QUALE SIA LA POSIZIONE DA ATTRIBUIRSI AL RICORRENTE, NELL' OSSERVANZA DELLE NORME STATUTARIE .
COME SI E DETTO LA PRIMA OPERAZIONE CONSISTE NEL TRASPORRE LA VECCHIA POSIZIONE DEL RICORRENTE NELLA TABELLA DEL NUOVO STATUTO, AL GRADO L/A 4, SETTIMO SCATTO . SI DEVE QUINDI PASSARE AL GRADO L/A 3, CORRISPONDENTE ALL' IMPIEGO DI " CAPO DIVISIONE TRADUZIONE " A NORMA DELL' ALLEGATO X DEL NUOVO STATUTO . DETTO PASSAGGIO DA LUOGO A UNA DIFFICOLTA ORIGINATA DAL SILENZIO DEL NUOVO STATUTO CIRCA LA TRASPOSIZIONE IN UN GRADO SUPERIORE A QUELLO CORRISPONDENTE AL GRADO PROPRIO DEL DIPENDENTE NELLA TABELLA DEL VECCHIO STATUTO . SPETTA QUINDI ALLA CORTE DI INDIVIDUARE, PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELLO SCATTO, QUALE SIA LA SOLUZIONE PIU RAGIONEVOLE E MEGLIO RISPONDENTE ALLA " RATIO LEGIS ".
LA RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO E STATA OPERATA DALLO STATUTO ED HA LA SUA RAGION D' ESSERE IN UNA VALUTAZIONE PIU FAVOREVOLE DELLE MANSIONI AD ESSO RELATIVE . NELLA SPECIE L' IMPIEGO DEL RICORRENTE, CHE SOTTO IL VECCHIO STATUTO ERA DI GRADO A 4, E STATO TRASFORMATO IN UN IMPIEGO A 3 . NEL SILENZIO DELLO STATUTO, LA LOGICA IMPONE DI RITENERE CHE LA RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO SIGNIFICA CHE L' ANTICA VALUTAZIONE DELLE MANSIONI ERA TROPPO BASSA DI UN INTERO GRADO . COME SI EVINCE DAGLI ARTICOLI 44 E 32, PRIMO COMMA, DELLO STATUTO, LA FUNZIONE DELLO SCATTO E INFATTI QUELLA DI CONSENTIRE CHE SI TENGA CONTO DELL' ANZIANITA DEL DIPENDENTE, CIOE DI UN ELEMENTO RELATIVO ALLA SUA SITUAZIONE INDIVIDUALE .
LA SOLA ECCEZIONE A TALE REGOLA, CONTENUTA NELL' ARTICOLO 32, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO, NON E TALE DA INFIRMARE IL RAGIONAMENTO SOPRA SVOLTO, GIACCHE ESSA SI RIFERISCE ALLA " ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIFICA DELL' INTERESSATO ", CIOE ANCORA AD UN ELEMENTO PERSONALE . LA RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO, INVECE, E INFORMATA A UN CRITERIO INDIPENDENTE DA DETTA SITUAZIONE, CIOE AL VALORE CHE DEV' ESSERE ATTRIBUITO, IN MODO GENERALE E ASTRATTO, A UN DETERMINATO " IMPIEGO-TIPO ". POSTO CHE LA RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO E LA DETERMINAZIONE DELLO SCATTO SONO INFORMATE A CRITERI DEL TUTTO DIVERSI, LA LOGICA IMPONE DI CUMULARE I VANTAGGI DERIVANTI ALL' INTERESSATO DALL' UNA E DALL' ALTRA, NON GIA DI ELUDERLI RECIPROCAMENTE, NEMMENO IN PARTE . NEL SILENZIO DELLO STATUTO SI DEVE QUINDI AMMETTERE CHE, IN CASO DI RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO, GLI INTERESSATI VANNO COLLOCATI, NEL LORO NUOVO GRADO, ALLO STESSO SCATTO AL QUALE SI TROVAVANO NEL VECCHIO GRADO .
NON PUO' ESSERE ACCOLTA LA TESI SECONDO LA QUALE, NEL SILENZIO DELLO STATUTO, ALLA RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO SI DOVREBBERO APPLICARE LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE . IN PRIMO LUOGO, COME RISULTA DELL' ARTICOLO 45, PRIMO COMMA, DELLO STATUTO, LA PROMOZIONE DIPENDE INFATTI ESCLUSIVAMENTE " DAL MERITO DEI DIPENDENTI PROMOVIBILI " CIOE DA UN CRITERIO SOGGETTIVO, ESTRANEO, COME GIA SI E DETTO AI MOTIVI DELLA RIVALUTAZIONE . IN SECONDO LUOGO, POSTO CHE CON LA PROMOZIONE L' INTERESSATO SI TROVAVA COLLOCATO, NEL NUOVO GRADO, AD UNO SCATTO NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO AL QUALE SI TROVAVA NEL VECCHIO GRADO, L' APPLICARE ALLA RIVALUTAZIONE LE NORME RELATIVE ALLA PROMOZIONE SI RISOLVEREBBE IN UNA DISCRIMINAZIONE TRA IL DIPENDENTE IL CUI IMPIEGO E STATO RIVALUTATO A QUALSIASI DIPENDENTE APPENA ASSUNTO IN UN IMPIEGO DELLO STESSO LIVELLO .
DETTA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA PROMOZIONE AVREBBE AD ESEMPIO IL RISULTATO DI FAR COLLOCARE UN DIPENDENTE, GIA INQUADRATO IN A 4, QUARTO SCATTO, E IL CUI IMPIEGO FOSSE STATO RIVALUTATO IN A 3, AL PRIMO SCATTO DEL GRADO A 3, CIOE NELLA STESSA POSIZIONE DI UN DIPENDENTE A 3 APPENA ASSUNTO, LA CUI REALE ANZIANITA SAREBBE DI ALMENO SEI ANNI INFERIORE A QUELLA DEL PRIMO . NEL SILENZIO DEI TESTI LA CORTE NON PUO' PRESUMERE CHE GLI AUTORI DELLO STATUTO ABBIANO VOLUTO UNA SOLUZIONE COSI' POCO EQUA .
DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO DISCENDE CHE, NEL CASO CONCRETO, IL PASSAGGIO DAL GRADO L/A 4, SETTIMO SCATTO, AL GRADO L/A 3, VA EFFETTUATO AL SETTIMO SCATTO DI QUEST' ULTIMO .
LA CORTE RITIENE CHE NON SIA IL CASO DI SPINGERSI OLTRE CON LE OPERAZIONI DI TRASPOSIZIONE; QUESTA E INFATTI GIUNTA AD UNO STADIO CHE CORRISPONDE ESATTAMENTE ALLA PRETESA AVANZATA DAL RICORRENTE NELLE SUE CONCLUSIONI PRINCIPALI .
DALLE OPERAZIONI DI TRASPOSIZIONE SOPRA ESPOSTE RISULTA CHE IL RICORRENTE HA IL DIRITTO DI ESSERE COLLOCATO, AL 1 ) GENNAIO 1962, AL SETTIMO SCATTO DEL GRADO L/A 3, CON ANZIANITA DI SCATTO DAL 1 ) GENNAIO 1962 .
C - LA DOMANDA SUBORDINATA
COME SI E DETTO PIU SOPRA, LA POSIZIONE RICONOSCIUTA A QUELLA CHE EGLI PRETENDE CON LE SUE CONCLUSIONI PRINCIPALI . L' ESAME DELLE CONCLUSIONI SUBORDINATE SAREBBE QUINDI PRIVO DI OGGETTO .
IL RICORRENTE HA OTTENUTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI ESSA DETERMINAVA LO SCATTO NEL GRADO L/A 3; LA PRESENTE SENTENZA GLI ATTRIBUISCE LA POSIZIONE CHE EGLI HA CHIESTO . EGLI HA QUINDI OTTENUTO VITTORIA IN CAUSA .
A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA LA CONVENUTA VA CONDANNATA ALLE INTERE SPESE DEL GIUDIZIO .
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) E' ANNULLATA LA DECISIONE ADOTTATA DALLA ISTITUZIONE CONVENUTA IL 14 MARZO 1963, NELLA PARTE IN CUI VI SI DETERMINA LO SCATTO AL QUALE DEV' ESSERE COLLOCATO IL RICORRENTE AL 1 ) GENNAIO 1962 .
2 ) IL RICORRENTE VA COLLOCATO AL GRADO L/A 3, SETTIMO SCATTO, CON EFFETTO DAL 1 ) GENNAIO 1962, CON TUTTE LE RELATIVE CONSEGUENZE ECONOMICHE E COL VERSAMENTO DEGLI ARRETRATI DAL 1 ) GENNAIO 1962 .
3 ) LE SPESE DI GIUDIZIO SONO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .