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Document 61963CC0026
Opinion of Mr Advocate General Roemer delivered on 10 June 1964. # Piergiovanni Pistoj v Commission of the European Economic Community. # Case 26-63.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 10 giugno 1964.
Piergiovanni Pistoj contro Commissione della Comunità economica europea.
Causa 26-63.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 10 giugno 1964.
Piergiovanni Pistoj contro Commissione della Comunità economica europea.
Causa 26-63.
edizione speciale inglese 1964 00671
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1964:42
Conclusioni dell'avvocato generale
KARL ROEMER
10 giugno 1964
Traduzione dal tedesco
SOMMARIO
Introduzione (antefatti e conclusioni delle parti) |
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Valutazione giuridica |
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I — Le conclusioni principali |
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1. La ricevibilità |
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2. Sulla fondatezza di censure già esaminate in altri processi |
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a) Violazione dell'art. 110 dello Statuto del personale |
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b) Violazione dell'art. 5 dello Statuto del personale, violazione di norme procedurali, difetto di motivazione |
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3. Sulla fondatezza di altre censure |
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a) Se il rapporto informativo sul ricorrente sia stato redatto sotto l'influsso di animosità nei suoi confronti |
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b) Se sia stata garantita la difesa del ricorrente |
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c) Se siano ravvisabili altri vizi di procedura |
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d) Se la Commissione di integrazione si sia basata su fatti non veri |
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4. Conclusione |
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II — Le conclusioni subordinate |
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III — Conclusioni |
Signor Presidente, signori giudici,
Nella serie dei casi relativi all'integrazione ci troviamo oggi di fronte a un terzo processo che verte sul problema se la Commissione della C.E.E. abbia legittimamente negato il passaggio in ruolo ad un dipendente assunto in base a contratto.
Si tratta di un dipendente assunto al servizio della C.E.E. con decisione della Commissione del 4 diciembre 1958 ed assegnato alla Direzione generale «Mercato interno», quale direttore della divisione «Servizi». La sua retribuzione iniziale corrispondeva a quella del grado A /3-2)° della tabella delle retribuzioni regime C.E.C.A. Successivamente, la sua posizione fu migliorata con la collocazione nel grado A /3-5 ° con effetto dal 1o marzo 1960.
Come nelle cause 78 e 80/63, il procedimento di integrazione, di cui all'art. 102 dello Statuto, ebbe esito negativo per il ricorrente. Questo gli fu comunicato con lettera della Direzione generale «Amministrazione» del 14 marzo 1963.
Contemporaneamente gli fu offerta per iscritto la nomina in ruolo nel grado A /4-6 ° , con anzianità dal 1 giugno 1961, presso la Direzione generale «Amministrazione» servizio «Biblioteca e Documentazione». Il ricorrente ebbe 8 giorni di tempo, a decorrere dalla notificazione, per accettare la proposta.
In seguito egli tentò di ottenere una proroga del termine che però gli fu negata con lettera del direttore generale della Amministrazione del 22 marzo 1963 e — su reiterata richiesta del 25 marzo 1963 — con lettera del direttore della Divisione «Bilancio e Finanze» in data 11 aprile 1963.
Infine, il 6 maggio 1963, la Direzione generale «Amministrazione», comunicò per iscritto al ricorrente che il suo contratto d'impiego presso la Commissione doveva considerarsi risolto al termine del preavviso di 3 mesi.
Questi gli antefatti del processo.
Nel ricorso, che fu presentato alla Corte in seguito a tali avvenimenti, furono formulate le seguenti conclusioni: piaccia alla Corte
1) |
Annullare il procedimento di integrazione e il parere della Commissione di integrazione del 19 luglio 1962. |
2) |
Annullare la decisione di licenziamento del 6 maggio 1963. |
3) |
Dichiarare la Commissione tenuta a sottoporre nuovamente il ricorrente al procedimento di integrazione. |
4) |
Dichiarare che il ricorrente è ancora al servizio della Commissione. |
5) |
Dichiarare la Commissione della C.E.E. tenuta a continuare a corrispondere al ricorrente, dopo il decorso del periodo di preavviso, le retribuzioni mensili che egli prima percepiva, e dichiarare che il ricorrente ha diritto agli altri vantaggi connessi alla posizione giuridica che egli aveva prima del suo licenziamento. |
In via subordinata :
1) |
Dichiarare che la decisione di licenziamento è abusiva e viziata. |
2) |
Condannare la C.E.E. e la Commissione della C.E.E. al pagamento dei danni. |
Valutazione giuridica
Nell'esame di questa fattispecie mi soccorre la circostanza che le conclusioni e i mezzi d'impugnazione corrispondono, almeno in parte, a quelli delle cause 78 e 80/63.
Pertanto approfondirò solo quei punti che non furono trattati nelle cause citate o che nell'attuale processo appaiono in una luce diversa a causa di certe particolarità di fatto, mentre per il resto mi limiterò ad un semplice rinvio.
I — Le conclusioni principali
1. |
Per quanto riguarda l'ammissibilità delle conclusioni principali che è stata contestata dalla Commissione, salvo che per il 2o capo della domanda, posso già valermi di un rinvio; a mio avviso, come ho già detto nelle cause 78 e 80/83, non v'è motivo di respingere esplicitamente, nel dispositivo della sentenza, una parte delle conclusioni del ricorrente perché inammissibili. |
2. |
Anche per quanto riguarda la loro fondatezza, la soluzione di tutta una serie di problemi è già indicata nella causa 78/63.
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3. |
In base a tutto ciò, mi resta ancora da prendere posizione sulla procedura della Commissione di integrazione, ed eventualmente sulla censura tratta dalla circostanza che questa ultima avrebbe basato il suo giudizio su fatti non veri.
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4. |
Pertanto il risultato cui giungo in esito all'esame delle conclusioni principali, è il seguente: Ravviso nel procedimento di integrazione, una serie di gravi violazioni di norme procedurali fondamentali. È perciò inevitabile l'annullamento del parere della Commissione di integrazione. Del pari, si deve annullare la decisione di licenziamento della Commissione, perché senza il parere negativo della Commissione di integrazione, il ricorrente sarebbe rimasto al servizio della Commissione. Ne deriva per quest'ultima l'obbligo di ripetere il procedimento di integrazione. Ne consegue pure che il ricorrente va considerato ancora al servizio della Commissione con tutti i diritti che derivano dalla sua vecchia posizione. |
II — L'esame delle conclusioni subordinate del ricorrente e di tutti gli argomenti che si riferiscono alla risoluzione del suo contratto di impiego, diviene, in base a quanto ho detto, del tutto superfluo. Lo stesso vale per la domanda di risarcimento, per lo meno nei limiti in cui essa è stata riformulata — per il caso di annullamento del parere impugnato al fine di ottenere semplicemente il pagamento delle retribuzioni maturate.
III — Concludendo, devo affermare che il ricorso appare fondato e che di conseguenza le spese delle processo vanno poste a carico della Commissione.