This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61962CJ0031
Judgment of the Court of 14 December 1962. # Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG and Alfons Lütticke GmbH v Commission of the European Economic Community. # Joined cases 31/62 and 33/62.
Sentenza della Corte del 14 dicembre 1962.
Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG, Alfons Lütticke GmbH contro Commissione della Comunità economica europea.
Cause riunite 31 e 33-62.
Sentenza della Corte del 14 dicembre 1962.
Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG, Alfons Lütticke GmbH contro Commissione della Comunità economica europea.
Cause riunite 31 e 33-62.
edizione speciale inglese 1962 00939
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1962:49
SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 DICEMBRE 1962. - MILCHWERKE HEINZ WOEHRMANN UND SOHN KG E ALFONS LUETTICKE GMBH CONTRO LA COMMISSIONE DELLA CEE. - CAUSE RIUNITE 31 E 33/62.
raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00965
edizione olandese pagina 01007
edizione tedesca pagina 01029
edizione italiana pagina 00939
edizione speciale inglese pagina 00501
edizione speciale danese pagina 00373
edizione speciale greca pagina 00849
edizione speciale portoghese pagina 00195
edizione speciale spagnola pagina 00321
edizione speciale svedese pagina 00153
edizione speciale finlandese pagina 00153
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PROCEDURA - IMPUGNAZIONE IN VIA INCIDENTALE - CAUSA PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE - RICORSO PROPOSTO ALLA CORTE DIRETTAMENTE DALLE PARTI IN CAUSA - IRRICEVIBILITA
( TRATTATO CEE, ARTT . 173 E 174 )
2 . PROCEDURA - IMPUGNAZIONE IN VIA INCIDENTALE - ARTICOLO 184 CEE - SUO SCOPO
3 . PROCEDURA - PRONUNCIA PREGIUDIZIALE - CAUSA PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE - RICHIESTA RIVOLTA DIRETTAMENTE ALLA CORTE DALLE PARTI IN CAUSA - IRRICEVIBILITA
( TRATTATO CEE ART . 177 )
1 . DAL TENORE E LA STRUTTURA DELL' ARTICOLO 184, ED IN ISPECIE DAL RICHIAMO IVI FATTO AL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 173, EMERGE CHE ESSO CONTEMPLA LA DISAPPLICAZIONE DI UN REGOLAMENTO IN VIA INCIDENTALE E CON EFFETTI LIMITATI, UNICAMENTE NEL GIUDIZIO INSTAURATO DAVANTI ALLA CORTE STESSA, IN VIRTU DI UN' ALTRA DISPOSIZIONE DEL TRATTATO E CHE L' ARTICOLO 184 NON CONSENTE DI ELUDERE IL PREDETTO TERMINE .
2 . L' ARTICOLO 184 NON DA ADITO AD UNA IMPUGNAZIONE CONCORRENTE CON QUELLA PREVISTA DALL' ARTICOLO 173 . ESSO HA L' UNICO SCOPO DI TUTELARE GLI AMMINISTRATI CONTRO L' APPLICAZIONE DI UN REGOLAMENTO ILLEGITTIMO, SENZA PORRE CON CIO' IN DISCUSSIONE IL REGOLAMENTO STESSO, NON PIU IMPUGNABILE PER DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 173 .
3 . LE PARTI IN UN GIUDIZIO VERTENTE DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE NON POSSONO CHIEDERE DIRETTAMENTE ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE; NE IL TRATTATO, NE IL PROTOCOLLO PREVEDONO UNA SIFFATTA LIMITAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE NAZIONALE, LA CORTE INFATTI E IN GRADO DI STATUIRE SU UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE SOLTANTO SE ADITA NEI MODI PREVISTI DALL' ARTICOLO 177 .
NELLE CAUSE RIUNITE PROPOSTE DALLE DITTE
MILCHWERKE HEINZ WOEHRMANN UND SOHN KG,
CON SEDE IN WESEL/RHEIN ( CAUSA 31-62 ),
ALFONS LUETTICKE GMBH,
CON SEDE IN GERMINGHAUSEN, WESTFALIA ( CAUSA 33-62 ),
RAPPRESENTATE DAGLI AVVOCATI FRITZ MODEST, ARTUR HEEMANN, RENATE MENSSEN, JUERGEN GUENDISCH, HEINZ BINDER, TUTTI DEL FORO DI AMBURGO, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO L' USCIERE FELICIEN JANSEN, RUE ALDRINGER 21, RICORRENTI,
CONTRO
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, CONVENUTA,
RAPPRESENTATA DAL DOTT . HUBERT EHRING, CONSULENTE GIURIDICO DEGLI ESECUTIVI EUROPEI, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL PROF . ERNST STEINDORFF, DELL' UNIVERSITA DI TUBINGA, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO IL DOTT . HENRI MANZANARES, SEGRETARIO DEL SERVIZIO GIURIDICO DEGLI ESECUTIVI EUROPEI, PLACE DE METZ, 2
CAUSE AVENTI ENTRAMBE PER OGGETTO
L' ANNULLAMENTO O LA DICHIARAZIONE DI INAPPLICABILITA
A ) DELL' ARTICOLO 3 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, IN DATA 15 MARZO 1961, RELATIVA ALLA FISSAZIONE DI UNA TASSA DI COMPENSAZIONE SULLE IMPORTAZIONI DI LATTE INTERO IN POLVERE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 46 ( GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE N . 26, DEL 13 APRILE 1962, PAG . 595 );
B ) DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE, IN DATA 13 DICEMBRE 1961, CHE PROROGA LA DECISIONE DEL 15 MARZO 1961 TESTE MENZIONATA ( G.U . DELLE COMUNITA EUROPEE N . 7, DEL 27 GENNAIO 1962, PAG . 137 ).
LA REGOLARITA FORMALE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI NON E STATA CONTESTATA NE DA LUOGO A RILIEVI D' UFFICIO .
LE RICORRENTI BASANO LA LORO AZIONE SULL' ARTICOLO 184 DEL TRATTATO CEE, DAL QUALE DEDUCONO, PER QUANTO HA TRATTO ALLA COMPETENZA DELLA CORTE, IL DIRITTO DI AGIRE ONDE FAR DICHIARARE NULLI O INAPPLICABILI L' ARTICOLO 3 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN DATA 15 MARZO 1961 COME PURE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN DATA 13 DICEMBRE 1961 .
PRIMA DI STABILIRE SE I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI ABBIANO NATURA DI DECISIONI OVVERO DI REGOLAMENTI, APPARE OPPORTUNO APPURARE SE L' ARTICOLO 184 ATTRIBUISCE ALLA CORTE IL POTERE DI DICHIARARE INAPPLICABILE UN REGOLAMENTO QUALORA TALE INAPPLICABILITA SIA FATTA VALERE, COME NELLA SPECIE, DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE .
ANCHE DOPO DECORSO IL TERMINE D' IMPUGNAZIONE STABILITO DALL' ARTICOLO 173, 3 ) COMMA, L' ARTICOLO 184 DEL TRATTATO CONSENTE A CIASCUNA PARTE, NELL' EVENTUALITA DI UNA CONTROVERSIA CHE METTA IN CAUSA UN REGOLAMENTO, DI FARNE VALERE DAVANTI ALLA CORTE L' INAPPLICABILITA E DI DEDURRE ALL' UOPO I MOTIVI PREVISTI DALL' ARTICOLO 173, 1 ) COMMA .
DAL FATTO CHE L' ARTICOLO 184 NON SPECIFICA DAVANTI A QUALE ORGANO GIURISDIZIONALE DEBBA ESSERE PENDENTE LA CONTROVERSIA NELLA QUALE E STATO MESSO IN CAUSA IL REGOLAMENTO, LE RICORRENTI INDUCONO CHE L' INAPPLICABILITA DEL REGOLAMENTO STESSO POSSA ESSERE IN OGNI CASO FATTA VALERE DAVANTI ALLA CORTE . SI TRATTEREBBE DI UN' IMPUGNAZIONE CONCORRENTE CON QUELLA PREVISTA DALL' ARTICOLO 173 .
LA CORTE RILEVA CHE NON E TUTTAVIA QUESTA LA PORTATA DELL' ARTICOLO 184 DEL TRATTATO, IL TENORE E LA STRUTTURA DEL QUALE MANIFESTANO CH' ESSO CONTEMPLA LA DISAPPLICAZIONE DI UN REGOLAMENTO, IN VIA INCIDENTALE E CON EFFETTI LIMITATI, UNICAMENTE NEL GIUDIZIO INSTAURATO DAVANTI ALLA STESSA CORTE IN VIRTU DI UN' ALTRA DISPOSIZIONE DEL TRATTATO . IN ISPECIE DAL RICHIAMO AL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 173 EMERGE CH' ESSO E APPLICABILE SOLO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA E CHE NON E DATO DI VALERSENE PER ELUDERE IL TERMINE IN DETTO ARTICOLO STABILITO . L' ARTICOLO 184 HA QUINDI L' UNICO SCOPO DI TUTELARE GLI AMMINISTRATI CONTRO L' APPLICAZIONE DI UN REGOLAMENTO ILLEGITTIMO, SENZA PORRE PER QUESTO IN DISCUSSIONE LO STESSO REGOLAMENTO, NON PIU IMPUGNABILE PER DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 173 .
LA CORTE RITIENE OPPORTUNO PORRE IN EVIDENZA COME LA COMPETENZA RISPETTIVA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEI GIUDICI NAZIONALI SIA CHIARAMENTE DELIMITATA DAL TRATTATO; TANTO L' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO, QUANTO L' ARTICOLO 20 DEL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE CEE STABILISCONO INFATTI CHE SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO E ADIRE LA CORTE, MENTRE SE, IN UN GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE, LE PARTI POTESSERO CHIEDERE DIRETTAMENTE ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE, CIO' SIGNIFICHEREBBE CHE ESSE POTREBBERO COSTRINGERE DETTO GIUDICE A SOSPENDERE IL GIUDIZIO FINO A CHE LA CORTE NON SI SIA PRONUNCIATA . NE IL TRATTATO, NE IL PROTOCOLLO PROVVEDONO PERO' UNA SIFFATTA LIMITAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE NAZIONALE .
SE L' ARTICOLO 184 NON OFFRE QUINDI ALLA CORTE UNA BASE SUFFICIENTE PER CONSENTIRLE DI DEFINIRE LA CONTROVERSIA ALLO STATO DEGLI ATTI, L' ARTICOLO 177 PUO' PER CONTRO METTERLA IN GRADO DI STATUIRE QUALORA IL GIUDICE NAZIONALE DOVESSE ADIRLA, IN CONFORMITA A DETTO ARTICOLO, IN OCCASIONE DI UN GIUDIZIO DAVANTI AD ESSO INSTAURATO .
DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO DISCENDE CHE LA CORTE DEVE DICHIARARSI INCOMPETENTE A CONOSCERE DEI PRESENTI RICORSI, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO, SIA PER QUANTO CONCERNE LA DISAPPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI .
DIVIENE COSI' SUPERFLUA OGNI PRONUNCIA RELATIVAMENTE ALLA COMPETENZA DELLA CORTE CON RIGUARDO ALL' ESATTA NATURA DEI PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE IMPUGNATI DALLE RICORRENTI .
NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE ORALE LE RICORRENTI HANNO INVOCATO, IN SUBORDINE, L' ARTICOLO 173 QUALE FONDAMENTO DELLA LORO AZIONE .
A QUESTO PROPOSITO, NON APPARE NECESSARIO ESAMINARE L' AMMISSIBILITA DI QUESTA MODIFICA DEL FONDAMENTO GIURIDICO DELLE DOMANDE, NE LA QUESTIONE SE, IN CONFORMITA ALL' ARTICOLO 173, 2 ) COMMA, DEL TRATTATO, I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SIANO DELLE DECISIONI POSTO CHE I RICORSI SONO STATI PROPOSTI DOPO SCADUTO IL TERMINE FISSATO DALL' ARTICOLO 173, 3 ) COMMA .
QUALE ESTREMO TERMINE A QUO VA INFATTI CONSIDERATA LA DATA DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DELLA 9A ORDINANZA DI MODIFICA DELLA TARIFFA DOGANALE TEDESCA DEL 1961, CIOE IL 10 LUGLIO 1961, OVVERO DELLA 2A ORDINANZA DI MODIFICA DELLA TARIFFA DOGANALE TEDESCA DEL 1962, CIOE IL 30 DICEMBRE 1961 . LE RICORRENTI HANNO AVUTO CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI CHE HANNO IMPUGNATO CERTAMENTE ENTRO TALE DATA; I RICORSI DEPOSITATI IL 4 E, RISPETTIVAMENTE, IL 9 OTTOBRE 1962, SONO QUINDI STATI PROPOSTI TARDIVAMENTE AGLI EFFETTI DELL' ARTICOLO 173 .
DA QUANTO PRECEDE RISULTA PERTANTO CHE ENTRAMBI I RICORSI SONO IRRICEVIBILI .
A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE VA CONDANNATA ALLE SPESE; I RICORSI ESSENDO DICHIARATI IRRICEVIBILI, LE SPESE VANNO POSTE A CARICO DELLE RICORRENTI .
LA CORTE
DISATTESA OGNI CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 . I RICORSI SONO RESPINTI PERCHE IRRICEVIBILI .
2 . LE SPESE DEL GIUDIZIO SONO POSTE A CARICO DELLE RICORRENTI .