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Document 61958CJ0019
Judgment of the Court of 10 May 1960. # Federal Republic of Germany v High Authority of the European Coal and Steel Community. # Case 19-58.
Sentenza della Corte del 10 maggio 1960.
Repubblica federale di Germania contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio.
Causa 19-58.
Sentenza della Corte del 10 maggio 1960.
Repubblica federale di Germania contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio.
Causa 19-58.
edizione speciale inglese 1960 00457
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1960:19
SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 MAGGIO 1960. - GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONTRO L'ALTA AUTORITA'DELLA CECA. - CAUSA 19/58.
raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00471
edizione olandese pagina 00481
edizione tedesca pagina 00483
edizione italiana pagina 00457
edizione speciale inglese pagina 00225
edizione speciale danese pagina 00181
edizione speciale greca pagina 00395
edizione speciale portoghese pagina 00401
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI - AZIONE DELL' ALTA AUTORITA - CONCETTO
( TRATTATO CECA, ART . 70 )
2 . TRASPORTI - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI - CONCETTO DI COMPARABILITA
( TRATTATO CECA, ART . 70 )
3 . TRASPORTI - PROVVEDIMENTI TARIFFARI INTERNI SPECIALI - CRITERI
( TRATTATO CECA, ART . 70 )
4 . TRASPORTI - PROVVEDIMENTI TARIFFARI INTERNI SPECIALI - PREGIUDIZIO - ASSENZA - AUTORIZZAZIONE NON GIUSTIFICATA
( TRATTATO CECA, ARTT . 2, 3 E 70 )
5 . TRASPORTI - PROVVEDIMENTI TARIFFARI INTERNI SPECIALI - CARATTERE ECCEZIONALE - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE
( TRATTATO CECA, ART . 70 )
1 . COME " AZIONE " DELL' ALTA AUTORITA AI SENSI DEL 1 ) COMMA DELL' ART . 37, DEVE INTENDERSI UN' AZIONE GIA COMPIUTA E NON UN PROVVEDIMENTO CHE L' ALTA AUTORITA SI PROPONE DI ADOTTARE .
2 . ( VEDASI MASSIMA N . 2 DELLA SENTENZA 3 A 18, 25 E 26-58 ).
L' IPOTESI DI DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL' ART . 70, 1 ) COMMA, HA TRATTO UNICAMENTE ALLE CONDIZIONI DEL TRASPORTO CON RIGUARDO ALLA COMPARABILITA DEI VARI PERCORSI E SITI, SOTTO IL PROFILO DEL TRASPORTO .
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3 . LE TARIFFE SPECIALI AI SENSI DELL' ART . 70, 4 ) COMMA, NON SONO SOLTANTO QUELLE APPOSITAMENTE INTRODOTTE NELL' INTERESSE DELLE IMPRESE BENSI' ANCHE QUELLE CHE LE AVVANTAGGIANO PER CUI LA CIRCOSTANZA CHE UNA TARIFFA SPECIALE SIA STATA INTRODOTTA PER MOTIVI DEL TUTTO ESTRANEI ALL' INTERESSE DELL' IMPRESA FAVORITA NON POTREBBE ESCLUDERE O RESTRINGERE L' APPLICABILITA DELLA SOVRACITATA DISPOSIZIONE .
4 . ( VEDASI MASSIMA N . 5 DELLA SENTENZA 3 A 18, 25 E 26-58 )
LA CIRCOSTANZA CHE L' ASSENZA DI TARIFFE SPECIALI POSSA PREGIUDICARE IL RENDIMENTO DI UN' IMPRESA NON FA DIVENIRE DETTE TARIFFE ADERENTI AI PRINCIPI DEL TRATTATO E NON COMPORTA QUINDI, NELL' IPOTESI DI APPLICAZIONE DELL' ART . 70, 4 ) COMMA, L' OBBLIGO DELL' ALTA AUTORITA AD AUTORIZZARLE IN BASE AGLI ARTT . 2 E 3 .
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5 . ( VEDASI MASSIMA N . 6 DELLA SENTENZA 3 A 18, 25 E 26-58 )
UNA TARIFFA DI SOSTEGNO E COMPATIBILE COL TRATTATO SOLO IN CASI ECCEZIONALI ED IN ISPECIE QUALORA L' IMPRESA CHE NE FRUISCE ABBIA SUBITO UN PREGIUDIZIO DOVUTO A FATTORI NON ECONOMICI; SIFFATTA TARIFFA E LEGITTIMA SOLTANTO NEI LIMITI IN CUI E NECESSARIA PER PERMETTERE ALL' IMPRESA DI ADEGUARSI ALLE NUOVE CONDIZIONI O DI SORMONTARE UNO SVANTAGGIO ACCIDENTALE .
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NELLA CAUSA DEL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVV . WERNER VON SIMSON, BERTRANGE, PARTE RICORRENTE,
RAPPRESENTATO DALL' AVV . WERNER VON SIMSON DEL FORO DI DUESSELDORF E DAL PROF . PHILIPP MOEHRING, PATROCINANTE PRESSO IL BUNDESGERICHTSHOF DI KARLSRUHE,
CONTRO
L' ALTA AUTORITA' DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO,
CON DOMICILIO ELETTO PRESSO I SUOI UFFICI, PLACE DE METZ, 2, LUSSEMBURGO, PARTE CONVENUTA,
RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO SIG . WALTER MUCH, IN QUALITA DI AGENTE,
ASSISTITO DAL PROF . HANS PETER IPSEN, DELL' UNIVERSITA DI AMBURGO,
CAUSA AVENTE PER OGGETTO L' ANNULLAMENTO DI TALUNE PARTI DELLE DECISIONI DELL' ALTA AUTORITA DI DATA 9 FEBBRAIO 1958 NOTIFICATE AL GOVERNO RICORRENTE CON LETTERE T/10.202 E T/10.203 DEL 12 FEBBRAIO 1958 ( GAZZETTA UFFICIALE DEL 3 MARZO 1958 );
SULLA NATURA DEL RICORSO
IL GOVERNO RICORRENTE SOSTIENE CHE IL RICORSO E BASATO SUGLI ARTT . 37 ED 88, 2 ) COMMA, COME PURE SULL' ART . 33 DEL TRATTATO : VICEVERSA LE DECISIONI IMPUGNATE, ADOTTATE IN ATTUAZIONE DEL PARAGRAFO 10, 7 ) COMMA DELLA CONVENZIONE, NON POSSONO ESSERE RITENUTE DELLE MESSE IN MORA A NORMA DELL' ART . 88 E PERTANTO IL RICORSO, NEI LIMITI IN CUI SI RICHIAMA A DETTO ARTICOLO, E TOTALMENTE INFONDATO .
DEL PARI, IL CONTENUTO MATERIALE E GLI ANTEFATTI DELLE DECISIONI RIVELANO CHE QUESTE NON DANNO ATTO DI UN' INADEMPIENZA DEL RICORRENTE AI SUOI OBBLIGHI : DAL PARAGRAFO 10, 7 ) COMMA, DELLA CONVENZIONE EMERGE INFATTI CHE LE TARIFFE SPECIALI IN VIGORE AL MOMENTO DELL' ISTITUZIONE DELLA COMUNITA DOVEVANO ESSERE CONSIDERATE LEGITTIME FINO A QUANDO L' ALTA AUTORITA NON LE AVESSE VIETATE MEDIANTE UNA DECISIONE, DI GUISA CHE, DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO, NON POTEVA ESSERE ADOTTATA UNA DECISIONE A NORMA DELL' ART . 88, CON LA QUALE SI DESSE ATTO DI UNA TRASGRESSIONE DEL GOVERNO RICORRENTE .
PER QUANTO RIGUARDA POI L' APPLICABILITA DELL' ART . 37, IL GOVERNO RICORRENTE HA DEDOTTO ED OFFERTO DI PROVARE CHE, SIA PRIMA SIA DOPO L' ADOZIONE DELLE DECISIONI IMPUGNATE, ESSO HA RICHIAMATO L' ATTENZIONE DELL' ALTA AUTORITA SULLA CIRCOSTANZA CHE, LA DISCIPLINA PROGETTATA ERA ATTA A PROVOCARE NELL' ECONOMIA TEDESCA PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI .
DA CIO' NON CONSEGUE PERO' CHE NELLA SPECIE RICORRANO I PRESUPPOSTI PER LA PROPONIBILITA DI UN RICORSO EX ART . 37 . INFATTI, PER QUANTO CONCERNE LE OBIEZIONI CHE IL RICORRENTE PUO' AVER RESO NOTE ALL' ALTA AUTORITA PRIMA DELL' EMANAZIONE DELLE DECISIONI IMPUGNATE, ESSE NON SI RIFERIVANO AD UNA " AZIONE " DELL' ALTA AUTORITA AI SENSI DEL PRIMO COMMA DI DETTO ARTICOLO, POSTO CHE CON TALE TERMINE DEVE INTENDERSI UNA AZIONE GIA COMPIUTA, NON GIA UN PROVVEDIMENTO CHE L' ALTA AUTORITA SI PROPONE DI ADOTTARE .
INOLTRE, PER QUANTO CONCERNE LE OBIEZIONI CHE IL RICORRENTE PUO' AVERE FATTO DOPO L' EMANAZIONE DELLE DECISIONI, LA CORTE OSSERVA CHE, A NORMA DEI TRE PRIMI COMMI DELL' ART . 37, IL RICORSO FONDATO SU TALE ARTICOLO NON PUO' PROPORSI CONTRO LA DECISIONE CHE SECONDO LO STATO INTERESSATO AVREBBE PROVOCATO LE ASSERITE PERTURBAZIONI, BENSI' UNICAMENTE CONTRO L' EVENTUALE ULTERIORE DECISIONE CHE NEGHI L' ESISTENZA DI DETTE PERTURBAZIONI .
NE CONSEGUE CHE IL PRESENTE RICORSO VA CONSIDERATO UN RICORSO D' ANNULLAMENTO EX ART . 33 ED ESSENDO STATO TEMPESTIVAMENTE PRESENTATO, ESSO E RICEVIBILE .
SULLA COMPETENZA DELL' ALTA AUTORITA'
IL GOVERNO RICORRENTE, RICHIAMANDOSI ALLA CIRCOSTANZA CHE I POTERI ATTRIBUITI ALL' ALTA AUTORITA DAL PARAGRAFO 10, 7 ) COMMA DELLA CONVENZIONE, SCADEVANO IL 9 FEBBRAIO 1958, HA SOLLEVATO LA QUESTIONE SE LA DECISIONE, NOTIFICATA MEDIANTE LETTERA DEL 12 FEBBRAIO E RICEVUTA IL 14 FEBBRAIO 1958, SIA STATA ADOTTATA IN TERMINI . BENCHE TALE MEZZO NON SIA STATO FORMALMENTE PROPOSTO NE NEL RICORSO INTRODUTTIVO, NE NELLA REPLICA, APPARE TUTTAVIA OPPORTUNO PRENDERLO IN ESAME .
DALLA DISCUSSIONE E DALLE RISPOSTE DATE DALLE PARTI IN UDIENZA EMERGE CHE LE DECISIONI, NOTIFICATE MEDIANTE LETTERA DEL 12 FEBBRAIO SONO STATE ADOTTATE LA SERA DEL 9 FEBBRAIO E CHE, IN TALE GIORNO, ESSE SONO STATE FORMATE IN OGNI LORO PARTICOLARE; CIO' E STATO PROVATO MEDIANTE LA PRODUZIONE DEI PROGETTI DISCUSSI NELLA RIUNIONE DI CUI TRATTASI E DEL VERBALE DI QUESTA .
INOLTRE, DAI DOCUMENTI PRODOTTI IN CAUSA SI EVINCE CHE LA ADOZIONE IN EXTREMIS DELLE DECISIONI DI CUI TRATTASI SI SPIEGA CON UN PASSO COMPIUTO ALL' ULTIMO MOMENTO DAL GOVERNO FEDERALE, IL QUALE CHIESE ALL' ALTA AUTORITA DI RICONSIDERARE LA PROPRIA RISOLUZIONE, GIA PERFETTAMENTE NOTA, NONCHE CON LA PREOCCUPAZIONE DELL' ALTA AUTORITA DI NON VENIR MENO AI SUOI DOVERI NEI CONFRONTI DI DETTO GOVERNO, E DALLA QUALE E STATA INDOTTA A RINVIARE L' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI FORMALI ONDE POTER NUOVAMENTE DELIBERARE IN MERITO AD ESSI .
PER DIVENIRE EFFICACI TALI DECISIONI DOVEVANO ESSERE NOTIFICATE AL GOVERNO FEDERALE E, IN BASE ALLE NORME DI UNA SANA AMMINISTRAZIONE, IL PIU PRESTO POSSIBILE - IL CHE E AVVENUTO; CIO' PERO' NULLA MUTA AL FATTO CHE, NELLA SPECIE, LE DECISIONI SONO STATE ADOTTATE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO .
NON VI E DUBBIO PERTANTO CHE LE DECISIONI IMPUGNATE SIANO STATE ADOTTATE IN TERMINI .
SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO
1 ) IL GOVERNO RICORRENTE ASSUME CHE L' ALTA AUTORITA, NEL DARE ATTUAZIONE AL PARAGRAFO 10, 7 ) COMMA, DELLA CONVENZIONE, HA MALE INTERPRETATO L' ART . 70 DEL TRATTATO AL QUALE DETTO PARAGRAFO RINVIA .
ESSO CRITICA IN PRIMO LUOGO L' INTERPRETAZIONE CHE L' ALTA AUTORITA HA DATO AL 1 ) COMMA DELL' ART . 70 IL QUALE STABILISCE CHE AGLI UTENTI POSTI IN SITUAZIONI COMPARABILI DEVONO ESSERE OFFERTE TARIFFE UGUALI E - CONTRASTANDO LA TESI DELL' ALTA AUTORITA SECONDO CUI E DECISIVO UNICAMENTE IL CRITERIO DELLA COMPARABILITA " SOTTO IL PROFILO DEL TRASPORTO " - SOSTIENE CHE NEL PORRE A RAFFRONTO LE IMPRESE SI DEVE TENER CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI DELLA LORO SITUAZIONE IN ISPECIE DEL LUOGO DI PRODUZIONE, DELLA SFRUTTABILITA DEI GIACIMENTI E DELLA CIRCOSTANZA CHE SONO SITE IN UNA REGIONE SFAVORITA .
TALE ASSUNTO VA DISATTESO .
INFATTI, LA DISPOSIZIONE SOPRA MENZIONATA E COLLOCATA NEL CAPITOLO " TRASPORTI ", COSICCHE NON SI PUO' FARE A MENO DI INTERPRETARE L' ESPRESSIONE " SITUAZIONI COMPARABILI " NEL SENSO CHE SI RIFERISCA, ALMENO IN LINEA DI MASSIMA, ALLA COMPARABILITA DELLE SITUAZIONI SOTTO IL PROFILO DEL TRASPORTO .
INOLTRE, L' AFFERMAZIONE CHE IN OGNI CONFRONTO TRA PIU IMPRESE SI DOVREBBE TENER CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI DELLA LORO SITUAZIONE PORTEREBBE A CONCLUDERE CHE CIASCUNA IMPRESA E COMPARABILE SOLO A SE STESSA, CON LA CONSEGUENZA CHE IL CONCETTO DI " SITUAZIONI COMPARABILI " E QUINDI QUELLO DI " DISCRIMINAZIONI " SI TROVEREBBERO SVUOTATI DEL LORO CONTENUTO .
DALL' ART . 4 DEL TRATTATO EMERGE CHE, CON L' ART . 70, GLI AUTORI DEL TRATTATO HANNO VOLUTO ELIMINARE LE DISTORSIONI DEL MERCATO COMUNE PREDISPONENDO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO CHE GARANTISSERO IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE SECONDO I PRINCIPI STABILITI DAL TRATTATO . COSI' FACENDO ESSI NON POTEVANO TRASCURARE LA CIRCOSTANZA CHE I TRASPORTI COSTITUISCONO UN SETTORE INDUSTRIALE INDIPENDENTE DA QUELLO DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO CON PROBLEMI, BISOGNI E PROCEDIMENTI PROPRI, NE POTEVANO IGNORARE CHE SINTANTO CHE TALE INDUSTRIA NON SAREBBE STATA INTEGRATA NEL MERCATO COMUNE ERA NECESSARIO RISPETTARNE L' INDIVIDUALITA, LIMITANDOSI AD EVITARE CHE CON LA SUA AZIONE ESSA POSSA FRUSTRARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL TRATTATO . DI CONSEGUENZA, PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI INTERNAZIONALI, L' ART . 70, PUR MIRANDO AD UNA ULTERIORE ARMONIZZAZIONE DELLE TARIFFE INTERNAZIONALI, LASCIA LIBERA LA POLITICA TARIFFARIA E SI LIMITA AD ESIGERE CHE NELL' INTERNO DI OGNI SISTEMA NAZIONALE VENGA ELIMINATA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, DOVUTA AL LUOGO DI PARTENZA OD A QUELLO DI DESTINO . DEL PARI, COME LO DIMOSTRA IL 5 ) COMMA, PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI INTERNI, GLI STATI MEMBRI SONO LIBERI NELLA LORO POLITICA COMMERCIALE, SALVE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO .
QUALORA NELL' ADOTTARE LE LORO TARIFFE GLI STATI O LE IMPRESE VETTRICI TENESSERO CONTO DEI VANTAGGI O SVANTAGGI DERIVANTI DAL LUOGO IN CUI SONO SITUATE LE IMPRESE PRODUTTRICI DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO O DELLA QUALITA DEI GIACIMENTI SFRUTTATI, ESSE RISCHIEREBBERO DI VIOLARE LE SUDDETTE DISPOSIZIONI . IL TRATTATO INVECE ESIGE CHE, ADOTTANDO LE TARIFFE, GLI STATI E LE IMPRESE VETTRICI TENGANO CONTO UNICAMENTE DELLE CONDIZIONI DEL TRASPORTO E PERTANTO DELLA COMPARABILITA DEI DIVERSI PERCORSI E DEI SITI SOTTO IL PROFILO DEL TRASPORTO .
2 ) IL 4 ) COMMA DELL' ART . 70 PRESCRIVE CHE LE DISPOSIZIONI TARIFFARIE INTERNE SPECIALI STABILITE NELL' INTERESSE D' UNA O PIU IMPRESE CARBOSIDERURGICHE SIANO PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTE ALL' APPROVAZIONE DELL' ALTA AUTORITA .
SCARTANDO LE VARIE TESI SOSTENUTE IN CORSO DI CAUSA, LA CORTE AFFERMA CHE IL TENORE DELLA CITATA DISPOSIZIONE FA RITENERE CHE ESSA SI RIFERISCA NON SOLTANTO ALLE TARIFFE APPOSITAMENTE INTRODOTTE NELL' INTERESSE DELLE IMPRESE ( CRITERIO SOGGETTIVO ), MA A TUTTE LE TARIFFE SPECIALI CHE, PER QUALSIASI MOTIVO, AVVANTAGGINO UNA O PIU IMPRESE ( CRITERIO OBIETTIVO ), DI GUISA CHE LA CIRCOSTANZA CHE UNA TARIFFA SPECIALE SIA STATA INTRODOTTA PER MOTIVI DEL TUTTO ESTRANEI ALL' INTERESSE DELL' IMPRESA FAVORITA NON HA AFFATTO LA CONSEGUENZA DI ESCLUDERE O RESTRINGERE L' APPLICABILITA DEL 4 ) COMMA .
IL BENESTARE DELL' ALTA AUTORITA E OBBLIGATORIO NEI LIMITI IN CUI TALI TARIFFE SPECIALI SONO CONFORMI AI PRINCIPI DEL TRATTATO . LA CONFORMITA, COME L' ALTA AUTORITA HA RITENUTO, DIPENDE NEI SINGOLI CASI DALL' ADERENZA DELLA TARIFFA SPECIALE ALLA SITUAZIONE SPECIFICA DEL MERCATO DEI TRASPORTI .
3 ) IL GOVERNO RICORRENTE FA CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI NON AVERE TENUTO CONTO DI CONSIDERAZIONI DI POLITICA ECONOMICA GENERALE, QUALI L' OPPORTUNITA DI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI ZONE IN SITUAZIONE CRITICA E DI REGIONI SFAVORITE E SI RICHIAMA AGLI ARTT . 2, 2 ) COMMA E 3 LETTERE A ), D ), E ) E G ), A SOSTEGNO DELLA PROPRIA TESI .
VA RILEVATO A TAL PROPOSITO CHE L' ART . 70, 5 ) COMMA, GARANTISCE SENZA DUBBIO IL RISPETTO DELLA SOVRANITA DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO CONCERNE LA LORO POLITICA GENERALE IN MATERIA DI TRASPORTI, MA CHE LE DISPOSIZIONI DELL' ART . 4, COME PURE I RESTANTI COMMI DELL' ART . 70, SONO NETTAMENTE IN CONTRASTO CON LA TESI CHE GLI STATI MEMBRI AVREBBERO CONSERVATO IL POTERE DI COMPRENDERE L' INDUSTRIA CARBOSIDERURGICA IN UNA EVENTUALE POLITICA TENDENTE A FAVORIRE IL SORGERE DI NUOVE INDUSTRIE O DI CONTINUARE DELLE FORME DI SOVVENZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI TARIFFE SPECIALI AD IMPRESE PRODUTTRICI DI CARBONE E DI ACCIAIO, POTERE CHE, SE FOSSE RIMASTO AI SEI STATI MEMBRI, SAREBBE TALE DA IMPEDIRE L' INSTAURAZIONE DEL MERCATO COMUNE IN ISPECIE A CAUSA DELLA DIVERSITA FRA I PRINCIPI DELLA POLITICA GENERALE DEI TRASPORTI VIGENTI NEI SEI PAESI .
IL RICORRENTE SI E ANCORA RICHIAMATO ALL' ART . 2 DEL TRATTATO IL QUALE STABILISCE CHE " LA COMUNITA DEVE CREARE PROGRESSIVAMENTE CONDIZIONI CHE GARANTISCONO DI PER SE STESSE LA RIPARTIZIONE PIU RAZIONALE DELLA PRODUZIONE MIRANDO AL LIVELLO PRODUTTIVO PIU ELEVATO, PUR SALVAGUARDANDO LA CONTINUITA DELL' OCCUPAZIONE ED EVITANDO DI PROVOCARE, NELLE ECONOMIE DEGLI STATI MEMBRI, PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI ".
TALE TESTO, PUR CON QUALCHE RISERVA, INDICA NETTAMENTE L' OBIETTIVO ESSENZIALE DEL MERCATO COMUNE TANTO E VERO CHE LA POLITICA GENERALE DELL' ALTA AUTORITA DEVE MIRARE - E CIO' PURE NELL' APPLICAZIONE DELL' ART . 70 - ALLA PROGRESSIVA CREAZIONE DI CONDIZIONI CHE GARANTISCANO DI PER SE STESSE LA RIPARTIZIONE PIU RAZIONALE DELLA PRODUZIONE; I COMPILATORI DEL TRATTATO HANNO CERTO AVUTO PRESENTE CHE TALE POLITICA AVREBBE ANCHE POTUTO PORRE TALUNE IMPRESE NELLA NECESSITA DI CESSARE O DI MODIFICARE LA LORO ATTIVITA; CIO' EMERGE IN PARTICOLARE DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IL CUI PARAGRAFO 10, 7 ) COMMA, E STATO NELLA SPECIE APPLICATO .
LA CONVENZIONE MIRA SIA AD ISTITUIRE IL MERCATO COMUNE PONENDO FINE ALLE SITUAZIONI INCOMPATIBILI CON I SUOI PRINCIPI ED ATTE AD OSTACOLARE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ENUNCIATI NEGLI ART . 2 E 3, CHE AD OVVIARE ALLE CONSEGUENZE SFAVOREVOLI CHE IN CERTI CASI L' ISTITUZIONE DEL MERCATO COMUNE POTREBBE AVERE .
ESSA PREVEDE ESPRESSAMENTE, IN ISPECIE NEL PARAGRAFO 23, DEI PROVVEDIMENTI DI RIADATTAMENTO CHE POSSONO GIUNGERE SINO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE NON SOGGETTE AL TRATTATO E AD AIUTI A FAVORE SIA DELLE IMPRESE CHE DEI LAVORATORI . LA CIRCOSTANZA CHE LE DECISIONI IMPUGNATE POTREBBERO DETERMINARE UNA MOMENTANEA RIDUZIONE DELL' IMPIEGO E LA CHIUSURA DI TALUNI OPIFICI NON PUO' RENDERLE ILLEGITTIME PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT . 2 E 3; E INVECE SOSTENIBILE CHE ERANO NECESSARIE PER PERMETTERE AL MERCATO COMUNE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ENUNCIATI E CIO' IN QUANTO ESSE RAFFORZANO LA SUA RESISTENZA ALLE CRISI, FACENDO SPARIRE DELLE IMPRESE CHE POTREBBERO SUSSISTERE SOLO IN VIRTU DI SOVVENZIONI IMPORTANTI E PERPETUE . DEL RESTO LE CIFRE ED I CONTEGGI SOTTOPOSTI ALLA CORTE NON DIMOSTRANO SUFFICIENTEMENTE CHE IL PIENO IMPIEGO E LA PRODUTTIVITA DELLE IMPRESE SONO SERIAMENTE MINACCIATE DALLE DECISIONI IMPUGNATE; INOLTRE TALI DECISIONI NON VIETANO AFFATTO LA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA RICHIESTA, BASATA DIRETTAMENTE SULL' ART . 70, 4 ) COMMA, BASATA DIRETTAMENTE SULL' ART . 70, 4 ) COMMA, QUALORA, PRIMA CHE SCADANO I TERMINI CONCESSI, LE CIRCOSTANZE SEMBRINO GIUSTIFICARE UNA NUOVA TARIFFA SPECIALE . CONTRASTEREBBE COMUNQUE COL TRATTATO AUTORIZZARE DELLE TARIFFE SPECIALI ESISTENTI PER IL SOLO MOTIVO CHE UN ADATTAMENTO DELLE IMPRESE INTERESSATE AL MERCATO COMUNE APPARE DIFFICILE O PERSINO IMPOSSIBILE . IN TALE IPOTESI, L' ALTA AUTORITA AVREBBE AL MASSIMO POTUTO CONCEDERE DEI TERMINI PIU AMPI; TUTTAVIA LE DEDUZIONI DEL RICORRENTE NON CONTENGONO LA DOGLIANZA CHE LE DECISIONI IMPUGNATE AVREBBERO FISSATO DEI TERMINI TROPPO BREVI . NULLA SI POTREBBE PERTANTO RICAVARE DALL' ART . 2, E DALL' ART . 3 DEL TRATTATO A SOSTEGNO DELLA TESI SECONDO LA QUALE, DANDO APPLICAZIONE ALL' ART . 70, 4 ) COMMA, L' ALTA AUTORITA SAREBBE, IN VIA GENERALE, TENUTA AD AUTORIZZARE TARIFFE SPECIALI QUALORA SENZA DI ESSE LE POSSIBILITA DI GUADAGNO DI UN' IMPRESA POSSANO TROVARSI PREGIUDICATE .
4 ) PER CONVERSO, QUALORA LA NATURA STESSA DELL' ECONOMIA DEI TRASPORTI NON IMPONGA O NON GIUSTIFICHI L' ESISTENZA DI TARIFFE SPECIALI, ( IL CHE IN ISPECIE AVVIENE QUANDO SI TRATTI DI CONTROBATTERE LA CONCORRENZA DI UN ALTRO MEZZO DI TRASPORTO ), UNA TARIFFA SPECIALE PUO' ESSERE CONSIDERATA ADERENTE AI PRINCIPI DEL TRATTATO SOLO IN CASI ECCEZIONALI .
L' ALTA AUTORITA HA RAVVISATO UNO DI TALI CASI ECCEZIONALI NELLA SITUAZIONE DI DETERMINATE IMPRESE POSTE NEI PRESSI DEL CONFINE TRA LE DUE ZONE . SI TRATTA QUI DI SVANTAGGI DETERMINATI DA FATTORI DI NATURA NON ECONOMICA, VALE A DIRE DA AVVENIMENTI POLITICI I QUALI HANNO SEPARATO DETTE IMPRESE DAI LORO SBOCCHI NATURALI, COSICCHE ESSE HANNO BISOGNO DI AIUTO, SIA PER POTERSI ADATTARE ALLA NUOVA SITUAZIONE, SIA PER ESSERE IN GRADO DI SOPRAVVIVERE A TALI SVANTAGGI OCCASIONALI .
CIONONDIMENO L' ALTA AUTORITA - IN ARMONIA COL CARATTERE ECCEZIONALE DELLA SOVVENZIONE - PRIMA DI APPROVARE TALI TARIFFE SPECIALI, HA ACCERTATO CON CURA SE NEL CASO CONCRETO LE IMPRESE INTERESSATE AVESSERO BISOGNO DI AIUTO ED HA FONDATO LE PROPRIE DECISIONI SUI RISULTATI DI DETTO ACCERTAMENTO .
VA PERCIO' DISATTESA L' OFFERTA DEL RICORRENTE DI PROVARE CHE IL DANNO SUBITO, IN ISPECIE DALLE IMPRESE MAXIMILIANSHUETTE E LUITPOLDHUETTE, IN CONSEGUENZA DELL' ISTITUZIONE DEL CONFINE TRA LE DUE ZONE, SUPEREREBBE LARGAMENTE IL VANTAGGIO RAPPRESENTATO DALLE RIDUZIONI TARIFFARIE FINORA CONCESSE E, COM' E NATURALE, ANCOR PIU LARGAMENTE IL VANTAGGIO RAPPRESENTATO DALLE RIDUZIONI APPROVATE CON LA DECISIONE IMPUGNATA . TALE OFFERTA DI PROVA SI BASA INFATTI SULL' ASSUNTO CHE I DANNI PROVOCATI DALL' ISTITUZIONE DEL CONFINE TRA LE DUE ZONE VANNO INTERAMENTE COMPENSATI : TALE ASSUNTO - COME GIA SI E DETTO - E ERRONEO, IN QUANTO CON ESSO SI DISCONOSCE IL CARATTERE ECCEZIONALE DELL' AIUTO CHE L' ART . 70, 4 ) COMMA, PERMETTE DI CONCEDERE .
IL RICORRENTE DEDUCE ANCORA CHE LE DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLE DUE IMPRESE SOPRACITATE COSTITUISCONO UN ATTO ARBITRARIO, IN QUANTO L' ALTA AUTORITA HA DETRATTO DAL 21 PERCENTO DI RIDUZIONE CONCESSO IN UN PRIMO TEMPO IL 13 PERCENTO VIGENTE PRIMA DELL' ULTIMA GUERRA MONDIALE, IL QUALE ULTIMO COSTITUIVA INNEGABILMENTE UNA MISURA DI SOSTEGNO .
LA CORTE NON RITIENE CHE TALE MODO DI PROCEDERE SIA IRREGOLARE, DAL MOMENTO CHE ALTRE IMPRESE SITUATE NELLA STESSA REGIONE FRUISCONO DELLA RIDUZIONE DELL' 8 PERCENTO CIRCA ED INOLTRE L' ALTA AUTORITA HA PREVISTO A QUESTO PROPOSITO UN MARGINE DI ADATTAMENTO DEL 4 PERCENTO .
SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI
IL RICORRENTE AFFERMA CHE LE DECISIONI SONO INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATE IN QUANTO PER LE IMPRESE DELL' ALTO PALATINATO E STATA FISSATA UNA RIDUZIONE TARIFFARIA DELL' 8 PERCENTO SENZA PERO' TENER CONTO CHE GLI STABILIMENTI DI PEINE E DI SALZGITTER SONO UBICATI NEI PRESSI DELLA ZONA ORIENTALE, MENTRE QUESTA CIRCOSTANZA E STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE PER LE IMPRESE DELL' ALTO PALATINATO .
TALI ARGOMENTI NON SONO FONDATI .
PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO PUNTO, LA DECISIONE VA RITENUTA ADEGUATAMENTE MOTIVATA IN VIRTU DEL RICHIAMO AL RAFFRONTO TRA LE TARIFFE SPECIALI D' ANTEGUERRA E QUELLE IN VIGORE DOPO LA GUERRA . PER QUANTO RIGUARDA IL SECONDO PUNTO, SEMBREREBBE CHE - SECONDO IL RICORRENTE - AVENDO L' ALTA AUTORITA IN UN SINGOLO CASO RITENUTO RILEVANTE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UNA TARIFFA SPECIALE UN DETERMINATO MOTIVO, ESSA SAREBBE OBBLIGATA A DICHIARARE IN TUTTI I RESTANTI CASI LE RAGIONI PER LE QUALI ESSA NON HA RITENUTO VALIDO LO STESSO MOTIVO : LA CORTE RILEVA CHE SIFFATTA PRETESA NON TROVA FONDAMENTO NELL' OBBLIGO DI MOTIVARE ADEGUATAMENTE I PROVVEDIMENTI; ESSA VA PERTANTO DISATTESA .
SUL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE
A SOSTEGNO DEL SUO RICORSO IL RICORRENTE HA PURE DEDOTTO IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE " NEI LIMITI IN CUI SI E DEROGATO AGLI SCOPI LEGALI DEL TRATTATO "; TUTTAVIA UNA DOGLIANZA ENUNCIATA IN TERMINI COSI' VAGHI E CHE NON SI FONDA SU ALCUN ESPLICITO ARGOMENTO E SENZ' ALTRO INAMMISSIBILE .
NELLA REPLICA IL RICORRENTE HA INOLTRE DENUNCIATO UNA SECONDA VOLTA LO SVIAMENTO DI POTERE, AFFERMANDO CHE L' ALTA AUTORITA AVREBBE DOVUTO APPLICARE L' ART . 67 DEL TRATTATO, ANZICHE IL PARAGRAFO 10, 7 ) COMMA, DELLA CONVENZIONE . TUTTAVIA ANCHE QUESTA SECONDA DOGLIANZA, NONOSTANTE POTESSE ESSERE FATTA VALERE PER LA PRIMA VOLTA NELLA REPLICA - IN QUANTO IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE ERA GIA STATO DEDOTTO - VA RESPINTA PER LE RAGIONI GIA ESPOSTE A PROPOSITO DELLA PRIMA .
PER TUTTO QUANTO PRECEDE, IL RICORSO INTRODOTTO CONTRO LA DECISIONE DEL 9 FEBBRAIO 1958 VA RESPINTO .
IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE SU TUTTI I MEZZI E DEVE PERCIO' INTERAMENTE SOPPORTARE LE SPESE DEL GIUDIZIO .
LA CORTE
DISATTESA OGNI CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA,
DICHIARA E STATUISCE :
IL RICORSO E RESPINTO PERCHE INFONDATO,
LE SPESE SONO POSTE A CARICO DEL RICORRENTE .