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Document 52024XC03977
Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 50(2), point (b), of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
C/2024/4327
GU C, C/2024/3977, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3977/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/3977 |
25.6.2024 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(C/2024/3977)
Successivamente alla presente pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo possono presentare alla Commissione un'opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
« SENENO MESO »
N. UE: TSG-SI-02988 – 23.8.2023
Stato membro o paese terzo: Slovenia
1. Nome (nomi) da registrare
«Seneno meso»
2. Tipo di prodotto
Classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie)
3. Motivi della registrazione
3.1. Specificare se il prodotto
☒ |
è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; |
☐ |
è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. |
La carne di erbivori denominata «seneno meso» (carne di animali nutriti a fieno) è ottenuta con il metodo più antico di produzione della carne, basato su pratiche di allevamento primitive, ossia, in altri termini, sul ritorno all'alimentazione tradizionale. In passato gli animali erano condotti al pascolo durante il periodo vegetativo e d'inverno erano nutriti con il fieno preparato nei prati nel corso dell'estate. L'unico modo per conservare i mangimi era allo stato secco, non allo stato fermentato come avviene oggi con alcuni metodi di conservazione. Per la produzione della carne non si utilizzavano mangimi e animali geneticamente modificati.
3.2. Specificare se il nome:
☐ |
è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; |
☒ |
designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. |
Oggi come in passato, per la produzione del «seneno meso» è fondamentale l'utilizzo di un buon foraggio, il fieno («seno»). Quest'ultimo viene essiccato su prati permanenti e prati coltivati, ma può anche essere essiccato in essiccatoi per ottenere una migliore qualità o ridurre i rischi legati alle condizioni meteorologiche. L'essiccatoio più antico è probabilmente il «kozolec», menzionato già nel 1558. Uno dei riferimenti più importanti al «kozolec», risalente al 1822, sottolinea il suo ruolo nell'essiccazione del fieno per l'alimentazione degli animali domestici. Tali indicazioni confermano l'uso del fieno come foraggio tradizionale e la diffusione di questo tipo di tecnologia in gran parte dell'Europa.
4. Descrizione
4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto
Carne di bovini, piccoli ruminanti ed equini conformemente alla normativa vigente.
4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto
La carne di bovini, piccoli ruminanti ed equini denominata «seneno meso» si distingue dalla carne classica ottenuta da tali specie per il particolare processo di produzione descritto nel presente punto.
Il «seneno meso» di bovini, piccoli ruminanti ed equini è ottenuto secondo processi di produzione tradizionali, caratterizzati dal divieto di utilizzo di foraggi fermentati (quali insilati di piante foraggere, chicchi di cereali insilati, balle rotonde avvolte nella plastica ecc.) e il divieto di utilizzo di animali e mangimi classificati come «geneticamente modificati» ai sensi della normativa vigente.
La produzione di «seneno meso» richiede la messa al pascolo di tutti i capi di bestiame ogni volta che le condizioni lo permettono. Gli animali devono essere pascolati per almeno 120 giorni all'anno durante il periodo vegetativo.
Qualora le condizioni non consentano tale pratica, è possibile derogare all'obbligo di pascolo. La deroga all'obbligo di pascolo dev'essere motivata. Può essere giustificata da un'eccessiva frammentazione delle parcelle, dalle loro dimensioni, dalla loro pendenza o lontananza, dal divieto di pascolo con riferimento alla zona dell'azienda in cui il pascolo non è consentito, nonché da una combinazione dei suddetti fattori. Quando il pascolo non è possibile, gli animali devono essere allevati senza essere legati e in condizioni che consentano loro di muoversi liberamente. La libertà di movimento si valuta in funzione dello spazio interno di cui alla tabella 1.
Tabella 1
|
Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali) |
|
Bovini |
Peso vivo minimo (kg) |
m2/capo |
|
Fino a 100 |
1,5 |
|
Fino a 200 |
2,5 |
|
Fino a 350 |
4,0 |
|
Più di 350 |
5 |
Vacche da latte |
|
6 |
Tori da riproduzione |
|
10 |
Pecore |
|
1,5 |
Agnelli |
|
0,35 |
Capre |
|
1,5 |
Capretti |
|
0,35 |
Equini da riproduzione e da ingrasso |
Fino a 100 |
1,5 |
|
Fino a 200 |
2,5 |
|
Fino a 350 |
4,0 |
|
Più di 350 |
5 |
Prima della macellazione, gli animali possono essere tenuti in stabulazione per non più di 30 giorni durante il periodo di pascolo.
Il tenore di materia secca dei foraggi grossolani dev'essere superiore al 70 % su base annua. La percentuale di materia secca dei foraggi grossolani è calcolata su base annua per azienda agricola.
Nell'azienda tutti gli animali di una stessa categoria (bovini, piccoli ruminanti, equini) devono essere allevati conformemente ai requisiti del presente disciplinare.
a) |
In presenza di altre specie animali non allevate o non allevabili secondo le norme relative alla produzione di «seneno meso» in quanto non contemplate dal disciplinare, si deve procedere alla separazione e alla registrazione degli animali e dei mangimi presenti in azienda. Il divieto di immagazzinare e produrre balle avvolte nella plastica, insilati e foraggi fermentati si applica all’intera azienda, anche nel caso in cui non tutte le specie animali siano allevate secondo le norme applicabili alla carne «seneno meso». |
b) |
Se produce anche altri prodotti, lo stabilimento di trasformazione di «seneno meso» inserito nel processo di certificazione deve garantire che le materie prime certificate siano ricevute e conservate separatamente dalle altre. In tal caso, la produzione di alimenti ottenuti da «seneno meso» dev’essere separata nello spazio o nel tempo, adottando tutte le misure necessarie per evitare la mescolanza o la sostituzione delle materie prime. |
c) |
Se l’attività di trasformazione è svolta, in tutto o in parte, da un subappaltatore non certificato, dev’essere concluso un accordo scritto. È necessario garantire la tracciabilità degli animali o delle materie prime certificati e consentire il controllo dell’esecuzione dell’attività. L’ambito del controllo è determinato dall’organismo di certificazione in funzione della portata delle attività delegate. Il controllo delle attività non è richiesto se il subappaltatore è stato certificato in conformità del presente disciplinare. |
Foraggi autorizzati
— |
Foraggio grossolano secco: fieno, erba medica essiccata, trifoglio essiccato ecc. |
— |
Foraggio grossolano verde: pascolo, prativo, erba medica, trifoglio, colza, cereali, granturco, cime di barbabietole da zucchero ecc. |
— |
Piante sarchiate: barbabietole da foraggio, rape, navoni-rutabaga, carote da foraggio ecc. |
— |
Paglia di varie piante agricole (grezza o tritata). |
— |
Foraggi prativi freschi. |
— |
Cereali essiccati (granturco, orzo, avena, triticale, frumento, segale ecc.), polpa di barbabietola essiccata, trebbie essiccate di birrificio, sottoprodotti essiccati dell'industria saccarifera e della trasformazione dei cereali e altri foraggi essiccati disponibili in commercio (come crusca, pellet di erba medica ecc.). Gli animali sono condotti al pascolo durante il periodo vegetativo e nutriti principalmente a base di foraggio grossolano secco durante l'inverno. Gli alimenti complementari ammessi sono le crucifere verdi, il granturco, i cereali e gli ortaggi a radice come la colza, l'avena, il granturco verde e la barbabietola da foraggio. Possono rientrare nella razione alimentare le leguminose da foraggio (fave, piselli, lupini ecc.), i semi oleosi (colza, soia, girasole ecc.) e i concentrati di proteine (vinacce e panelli di semi oleosi, ad esempio di soia, colza, girasole, cucurbitacee ecc.). Gli animali possono ricevere un'alimentazione complementare sulle superfici di pascolo. La quantità degli alimenti aggiunti dev'essere inclusa nel calcolo della razione annuale. |
Foraggi vietati
— |
Insilati di colture foraggere e insilati di cereali e di altri mangimi. |
— |
Mangini fermentati di qualsiasi tipo. |
— |
Sottoprodotti di birrifici o distillerie, residui della spremitura finalizzata all'estrazione di succhi o di vino (vinacce) e altri residui dell'industria alimentare, quali polpa di barbabietola fresca o insilata, trebbie di birrificio fresche o insilate, vinacce di frutta fresche o insilate ecc. |
— |
Foraggi e mangimi, compresi i sottoprodotti allo stato umido (umidificazione). |
— |
Mangimi di origine animale (latte, siero di latte, farina di carne o di ossa ecc.), ad eccezione del latte materno fino allo svezzamento. Per gli animali giovani, è ammessa l'integrazione della dieta con alimenti d'allattamento fino allo svezzamento o, al massimo, fino all'età di 90 giorni per i bovini, 45 giorni per i piccoli ruminanti e 150 giorni per gli equini. |
— |
Urea. I mangimi non elencati nel presente disciplinare sono soggetti alle norme dell'Unione che disciplinano il catalogo delle materie prime per mangimi. |
Qualora per un dato mangime non sia disponibile la percentuale effettiva misurata di materia secca, ai fini del calcolo del tenore di materia secca di tale mangime si tiene conto dei valori di cui alla tabella 2. Per i mangimi autorizzati non elencati nella tabella, i valori applicabili sono quelli indicati nella letteratura scientifica disponibile.
Tabella 2
Tenore di materia secca dei mangimi (qualora non stabilito mediante analisi)
Mangime |
% di materia secca |
Fieno, paglia, erba medica |
86 |
Melassa secca |
77 |
Vari tipi di trifoglio essiccati |
89 |
Foraggi verdi freschi (erba, erba medica) |
20 |
Foraggi composti (media) |
88 |
Fave, piselli (secchi) |
87 |
Cereali (grani) |
88 |
Panelli vari |
88 |
Lievito di birra (secco) |
90 |
Polpa di barbabietola (secca) |
88 |
Barbabietola da foraggio (fresca) |
15 |
Per calcolare il fabbisogno di consumo minimo giornaliero in modo da poter determinare la percentuale di materia secca da foraggi grossolani per la singola azienda, si considera che i valori di cui alla tabella 3 costituiscano l'apporto giornaliero di materia secca per ciascuna specie e categoria di animali.
Tabella 3
Consumo minimo giornaliero (kg MS/giorno)
Specie animale, età o resa lattiera |
Massa corporea (kg) |
Consumo giornaliero (kg MS/giorno) |
BOVINI |
|
|
Vitelli di età compresa tra 5 e 6 mesi |
150 |
3 -4 |
Bovini giovani da allevamento |
200 -300 |
4 |
|
300 -400 |
6 |
|
400 -500 |
8 |
|
500 -650 |
9 |
Bovini giovani da ingrasso |
200 -300 |
7 |
|
300 -400 |
8,5 |
|
400 -500 |
10 |
|
500 -650 |
10,5 |
VACCHE (resa lattiera) |
|
|
Fino a 2 000 kg/anno |
650 |
11,4 |
Fino a 4 000 kg/anno Equivalente vacche nutrici |
650 |
14,9 |
Fino a 6 000 kg/anno |
650 |
17,6 |
Fino a 8 000 kg/anno |
650 |
19,7 |
Più di 8 000 kg/anno |
650 |
>20,6 |
CAVALLI |
|
|
Lavori leggeri |
500 |
7 -9 |
Lavori di media difficoltà |
500 |
8 -9 |
Lavori pesanti |
500 |
10 |
OVINI |
|
|
Pecore da latte |
70 |
3 |
Pecore nutrici (1-2 agnelli) |
70 |
1,8 |
Ovini giovani |
40 -70 |
1,2 |
Agnelli da ingrasso |
20 -45 |
0,8 -1,6 |
CAPRINI |
|
|
Capre da latte |
70 |
Max 3,5 |
Capre nutrici con capretti |
70 |
1,8 |
I produttori di «seneno meso» devono conservare tutti i registri e i documenti giustificativi richiesti in una forma che permetta all'organismo di controllo di verificare in qualsiasi momento, in occasione di un controllo, il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare.
Prodotti fertilizzanti
— |
È vietato l'uso di digestato proveniente da impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità superiore a 50 a.e. (abitante equivalente — unità di carico idrico corrispondente all'inquinamento causato da un adulto in un giorno). |
— |
Le aree fertilizzate con digestato proveniente da impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità inferiore a 50 a.e. sono adatte al pascolo trascorse tre settimane dall'ultimo spandimento. |
Coadiuvanti chimici
La nebulizzazione di prodotti contro gli insetti volanti negli stabilimenti di allevamento può essere effettuata solo in assenza di animali.
Divieti connessi alla vendita degli animali
— |
Nel caso di animali che non siano stati allevati fin dalla nascita in conformità del presente disciplinare, per ottenere il certificato che conferisce la qualifica di «seneno meso» è necessario osservare un periodo di conversione, ossia un periodo di conversione dell'azienda o degli animali all'allevamento a base di fieno. Il periodo di conversione ai fini della commercializzazione degli animali vivi o della carne è pari a due terzi dell'età per gli animali fino a 9 mesi e a 6 mesi per gli animali di età superiore. È vietato vendere animali vivi ed etichettare le carni come «seneno meso» prima della fine del periodo di conversione. |
— |
Qualora da un controllo emerga un caso di non conformità che incide sulla qualifica di «seneno meso» (alimentazione con mangimi fermentati ecc.), è fatto obbligo di osservare un nuovo periodo di conversione per gli animali. |
Trasformazione
— |
Possono recare la denominazione «seneno meso» le carni fresche, refrigerate, congelate e trasformate. Nell'ambito della trasformazione della carne possono essere utilizzati solo additivi non classificati come «geneticamente modificati» dalla normativa applicabile. |
— |
Nei prodotti e nelle preparazioni a base di carne la percentuale di «seneno meso» deve essere almeno pari al 60 % del totale degli ingredienti del prodotto finito. |
— |
Ai prodotti a base di carne e alle preparazioni a base di carne possono essere aggiunte carni di selvaggina purché la selvaggina abbattuta sia originaria di zone in cui non è consentita la semina di piante «geneticamente modificate». |
La denominazione «seneno meso» o la dicitura «a base di 'seneno meso'» può essere utilizzata solo se la composizione del prodotto è conforme ai requisiti del disciplinare del «seneno meso».
Quando un prodotto è ottenuto da più tipi di carne, non tutti «seneno meso», nella dichiarazione del prodotto occorre indicare chiaramente quale sia la carne protetta dalla denominazione «seneno meso» e specificare le percentuali di ciascun tipo di carne contenuto nel prodotto.
4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto
Fino al 1827 le montagne slovene erano occupate prevalentemente da foreste. Al secondo posto vi erano i pascoli (27,5 %), a testimonianza dell'importanza dell'agricoltura o del pascolo all'epoca. I prati rappresentavano il 12,6 %, i seminativi il 4,8 % e le altre categorie il 9 % (Petek, 2005). Nel 1929 l'agricoltura foraggera era predominante nella metà occidentale delle montagne slovene, mentre nella parte orientale era già stata ridimensionata (con una percentuale maggiore di cereali e piante sarchiate e una percentuale leggermente inferiore di colture foraggere). La situazione è rimasta sostanzialmente invariata fino al 1960 (Petek, 2005).
Delle circa 4 440 aziende agricole di montagna registrate nell'ambito del censimento agricolo sloveno del 2000, l'88 % è dedito alla produzione zootecnica, sia con allevamento al pascolo (59 %) che con poliallevamento (29 %) (Petek, 2005).
La produzione di «seneno meso» rappresenta la più antica forma di produzione di carne, giacché il primo metodo di allevamento degli erbivori (bovini, ovini, caprini ed equini) si basava sul pascolo e su un'alimentazione a base di fieno nella stagione invernale. Oggi come in passato, per la produzione di «seneno meso» è fondamentale l'utilizzo di un foraggio di buona qualità. I bovini, gli ovini, i caprini e gli equini allevati venivano spesso messi al pascolo in alpeggi dal rilievo accidentato e su montagne molto distanti dagli allevamenti. In inverno venivano nutriti con fieno precedentemente essiccato su prati permanenti e coltivati, ma era anche previsto che il fieno potesse essere essiccato in essiccatoi al fine di ottenere una migliore qualità o ridurre i rischi legati alle condizioni meteorologiche. Il «kozolec» può essere considerato l'essiccatoio più antico, menzionato già nel 1558 dal professor Oskar Moser (Juvanec, 2007, Kozolec, pag. 24). Uno dei riferimenti più importanti al «kozolec», in cui si sottolinea il suo ruolo nell'essiccazione del fieno per l'alimentazione degli animali domestici, risale al 1822 e si deve a Joseph Pseiner (Juvanec, 2007, Kozolec, pag. 26). Tali indicazioni confermano l'uso del fieno come foraggio tradizionale e la diffusione di questo tipo di tecnologia in gran parte dell'Europa.
La carne degli animali allevati al pascolo ha la metà del tenore di materia grassa ed è nettamente meno calorica di quella degli animali nutriti con insilati di granturco e una percentuale più elevata di mangimi concentrati. Secondo ricerche scientifiche, la carne dei bovini allevati al pascolo contiene 10 volte più beta-carotene e fino al 30 % in più di vitamina C e il 54 % in più di alfa-tocoferolo (vitamina E) (Kmečki glas, 20.5.2021). La carne di ovini allevati al pascolo contiene il doppio di luteina rispetto a quella degli ovini allevati a foraggio. La carne degli animali allevati al pascolo è di qualità simile a quella di selvaggina e presenta all'incirca lo stesso tenore di materia grassa. Il rapporto tra acidi grassi omega-6 e omega-3 è molto più equilibrato che nella carne degli animali nutriti a granturco (Robinson, 2000).
L'alimentazione a base di pascoli e foraggi prativi ha un effetto benefico sulla riduzione dei grassi totali, aumenta il tenore di beta-carotene, vitamina E (alfa-tocoferolo), vitamina B, tiamina e riboflavina, minerali di calcio, magnesio e potassio e acidi grassi omega-3 totali, oltre a favorire un rapporto più sano tra gli acidi grassi omega-3 e omega-6 nonché un tenore più elevato di acido linoleico coniugato (cis-9 trans-11), un tenore più elevato di acido vaccenico (che può convertirsi in acido linoleico coniugato) e un tenore inferiore di grassi saturi (S. K. Duckett et al., 2009).
Le vacche allevate al pascolo sono più resistenti alle malattie e allo stress. Gli effetti benefici di tale resistenza possono riflettersi anche nelle persone che consumano il latte e la carne di questi animali (Robinson, 2000). La presenza di granturco e di altri mangimi concentrati nell'alimentazione degli animali destinati alla produzione di «seneno meso» è quantitativamente limitata, in quanto l'eccesso di granturco nella dieta dei ruminanti favorisce la resistenza dell'Escherichia coli alla reazione acida, determinando un rischio crescente di diffusione di questo batterio.
La produzione di «seneno meso» rientra in una logica locale e rappresenta una forma sostenibile di allevamento, praticata con un'alta percentuale di foraggi prativi (pascoli e fieno). Il pascolo è il modo migliore per allevare gli animali in modo sostenibile e, insieme all'alimentazione a base di fieno, rappresenta anche un approccio tradizionale all'allevamento. La combinazione di pratiche estensive e tradizionali contribuisce alla tutela della biodiversità (Večer, 2021). Peraltro, in un'ottica di salvaguardia della biodiversità nella natura, il sistema di prato pascolo rappresenta il metodo più efficace di sfruttamento dei prati.
La produzione di «seneno meso» è particolarmente sostenibile in quanto protegge il clima e i suoli e favorisce la biodiversità. Conservare i prati per permettere la produzione di «seneno meso» è molto importante, in quanto i prati e i pascoli immagazzinano circa un terzo di carbonio in più per ettaro rispetto ai seminativi (149 t C/ha), grazie al loro elevato tenore di humus negli strati superiori del suolo. Negli strati più profondi del suolo, i prati (196 t C/ha) immagazzinano una quantità di carbonio simile a quella di un suolo forestale medio (191 t C/ha) (ARGE Heumilch, 2021). Il sequestro del carbonio nei suoli migliora la struttura e la qualità di questi ultimi, contribuendo nel contempo alla sostenibilità dell'agricoltura e della gestione delle risorse naturali.
(1) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3977/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)