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Document 52024PC0323

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione di San Marino all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    COM/2024/323 final

    Bruxelles, 26.7.2024

    COM(2024) 323 final

    2024/0184(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione di San Marino all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("COI") in riferimento all'adesione del governo di San Marino all'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo").

    2.Contesto della proposta

    2.1.L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    Obiettivo dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") è: adoperarsi per normalizzare le legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola al fine di evitare ostacoli agli scambi; condurre attività nel campo dell'analisi fisico-chimica e organolettica per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di consolidare le norme internazionali; rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come polo di eccellenza per la comunità internazionale scientifica nel settore oleicolo.

    La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1º gennaio 2017.

    L'Unione europea è parte dell'accordo 1 .

    2.2.Il Consiglio dei membri

    Il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("Consiglio dei membri") è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata nel Consiglio dei membri. Le decisioni del Consiglio dei membri relative all'adesione di un nuovo membro sono adottate per consenso. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, se non può essere raggiunto il consenso entro il termine fissato dal presidente del Consiglio dei membri, i membri sono chiamati a votare. La decisione è considerata adottata se ha ottenuto voti favorevoli dalla maggioranza dei membri che rappresentano almeno l'86 % delle quote di partecipazione dei membri.

    Il COI è attualmente composto da 21 membri e l'Unione europea detiene 659 quote di partecipazione su un totale di 1 000.

    2.3.L'atto previsto del Consiglio dei membri

    In seguito alla presentazione da parte di San Marino, il 21 marzo 2024, di una domanda formale di adesione all'accordo, si prevede che il Consiglio dei membri adotterà una decisione relativa all'adesione di tale paese, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere.

    La finalità dell'atto previsto è stabilire le condizioni di adesione di San Marino ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo.

    L'atto previsto vincolerà le parti, modificando l'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    Sebbene a San Marino il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola rimanga di importanza modesta, esiste una lunga tradizione di produzione e consumo di olio d'oliva e olive da tavola. La superficie agricola di San Marino nel 2021 rappresentava il 38,3 % della superficie totale 2 , con una produzione annuale di olio d'oliva di circa 90 tonnellate.

    Considerando la lunga tradizione di San Marino nel settore dell'olio d'oliva, l'adesione del paese, a determinate condizioni, rafforzerà il COI, in particolare in riferimento alla normalizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ostacoli agli scambi. Tale adesione risponde agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .

    La decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio dei membri stabilirà le condizioni per l'adesione di San Marino per quanto riguarda le quote di partecipazione al COI e il termine per il deposito dello strumento di adesione.

    Le quote di partecipazione dei membri usate per stabilire i contributi finanziari e i diritti di voto sono calcolate secondo la formula indicata all'articolo 11 dell'accordo. L'Unione si assicurerà che tale formula sia usata per la definizione delle quote di partecipazione di San Marino.

    Quanto al deposito dello strumento di adesione, l'Unione sosterrà qualsiasi termine che consenta a San Marino di aderire in breve tempo all'accordo. Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l'Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.

    Tenuto conto del processo decisionale all'interno del Consiglio dei membri del COI, la posizione dell'Unione risulta necessaria per definire le condizioni di adesione di San Marino.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il Consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

    L'atto che il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà effetti giuridici poiché, in particolare, inciderà sull'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo 5 .

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    2024/0184 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione di San Marino all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") è stato firmato a nome dell'Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 6 del Consiglio, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso ed è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019 7 .

    (2)A norma dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("Consiglio dei membri") deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo.

    (3)Il governo di San Marino ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il Consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni di adesione di San Marino per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale ("COI") e il termine per il deposito dello strumento di adesione.

    (4)Considerando che San Marino sta sviluppando i settori oleicoli a livello di consumi e intende incrementare la produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare in riferimento alla normalizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ostacoli agli scambi.

    (5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, incidendo sull'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo da parte del governo di San Marino, figura nell'allegato.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2) e decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).
    (2)    Secondo l'insieme di indicatori di sviluppo selezionati della Banca mondiale.
    (3)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
    (4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (5)    Gli atti del Consiglio dei membri riguardanti le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva potrebbero essere adottati senza consenso, hanno carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, segnatamente sugli atti delegati e gli atti di esecuzione fondati sul regolamento (UE) n. 1308/2013.
    (6)    Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj ).
    (7)    Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj ).
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    Bruxelles, 26.7.2024

    COM(2024) 323 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio

    dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione

    di San Marino all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola


    ALLEGATO

    L'Unione sosterrà l'adesione del governo di San Marino all'accordo in occasione di una sessione futura del Consiglio dei membri o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a condizione che le quote di partecipazione di San Marino siano calcolate secondo la formula indicata all'articolo 11 dell'accordo e che il termine per il deposito dello strumento di adesione non sia superiore a un anno e mezzo dalla data della decisione del Consiglio dei membri. Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l'Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.

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