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Document 52024PC0227

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione

    COM/2024/227 final

    Bruxelles, 30.5.2024

    COM(2024) 227 final

    2024/0127(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR 1 del 14 novembre 1975 ("convenzione TIR") in merito alla prevista adozione di diversi emendamenti tecnici di detta convenzione.

    2.Contesto della proposta

    2.1.La convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR

    Obiettivo della convenzione TIR è agevolare il trasporto internazionale di merci dagli uffici doganali di partenza verso gli uffici doganali di destinazione e attraverso tutti i paesi in cui è necessario transitare. L'accordo è entrato in vigore nel 1978. A febbraio 2024 sono 78 le Parti della convenzione: 77 Stati e l'Unione europea.

    L'Unione europea è Parte contraente della convenzione TIR 2 dal 20 giugno 1983 e anche tutti gli Stati membri sono Parti contraenti.

    2.2.Il comitato amministrativo

    Il comitato amministrativo, istituito dall'articolo 58 bis, agisce nel quadro della convenzione TIR. Si tratta del più alto organo della convenzione TIR, che ne controlla l'applicazione ed esamina e adotta i relativi emendamenti. Le proposte sono messe ai voti e ogni Stato che è parte e che è rappresentato in una sessione del comitato amministrativo dispone di un voto. L'Unione ha competenza esclusiva nel settore delle dogane disciplinato dalla convenzione TIR. Tuttavia l'Unione, in quanto unione doganale ed economica, non ha diritto di voto che si aggiunga ai voti cui hanno diritto i suoi Stati membri, a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, della convenzione TIR. Tutti gli Stati membri sono Parti con diritto di voto.

    Gli emendamenti della convenzione TIR sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. Per adottare una decisione è richiesto un quorum di almeno un terzo degli Stati che sono parti.

    2.3.L'atto previsto del comitato amministrativo

    Nell'ottobre 2024, nel corso della sua ottantatreesima sessione o di una delle sessioni successive, è previsto che il comitato amministrativo adotti una decisione in merito all'adozione dei proposti emendamenti della convenzione TIR ("l'atto previsto").

    La finalità dell'atto previsto è inquadrare meglio la fine dei rapporti tra l'organizzazione internazionale responsabile della catena di garanzia TIR e un'associazione nazionale TIR. L'atto permetterà inoltre una maggiore flessibilità nell'uso del certificato di approvazione per un veicolo TIR.

    L'atto previsto vincolerà le Parti ai sensi dell'articolo 60 della convenzione TIR 3 . L'articolo 60 ha per oggetto una procedura speciale di emendamento degli allegati da 1 a 10 della convenzione TIR e recita: "Ogni proposta di emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, esaminata in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal comitato amministrativo all'atto della sua adozione, a meno che entro una data anteriore, fissata anch'essa dal comitato amministrativo nello stesso momento, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, non abbiano notificato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le loro obiezioni all'emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo sono fissate dal comitato amministrativo alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti."

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    L'Unione sostiene la proposta intesa a modificare l'allegato 6, inserire una nuova nota esplicativa 8.10 (e) della convenzione TIR e introdurre un meccanismo di allerta precoce tra i portatori di interessi in caso di controversie tra l'organizzazione internazionale e un'associazione nazionale che potrebbero potenzialmente incidere sul funzionamento della catena di garanzia TIR. La proposta di emendamento è accompagnata da una modifica dell'allegato 6, nota esplicativa 0.6.2 bis-1, che introduce un periodo di preavviso di almeno sei mesi prima della risoluzione di un accordo tra l'organizzazione internazionale e un'associazione nazionale.

    Tali meccanismi erano stati richiesti dalle autorità rumene, con il sostegno della Commissione e degli altri Stati membri, per evitare in futuro una crisi tra un'associazione nazionale e l'organizzazione internazionale, che metterebbe le autorità doganali davanti a un "fatto compiuto" senza tempo sufficiente per autorizzare una nuova associazione nazionale a rilasciare carnet TIR.

    Pertanto questi due meccanismi rafforzeranno la stabilità della catena di garanzia TIR all'interno dell'UE.

    L'Unione sostiene inoltre le modifiche dell'allegato 3, punto 4, e dell'allegato 4, modello di certificato di approvazione per veicoli stradali, pagina 4, avvertenze importanti, punto 3, che mirano a prorogare da due a tre anni la validità del certificato di approvazione di un veicolo stradale, nonché l'introduzione di un nuovo punto 6 nell'allegato 4, modello di certificato di approvazione per veicoli stradali, pagina 4, avvertenze importanti, che comporta l'accettazione del certificato di approvazione fino all'ultima data di validità per avviare un trasporto TIR, anche se il trasporto termina in data successiva. Tali modifiche semplificano l'uso del certificato da parte dei titolari di carnet TIR e rafforzano l'attrattiva della convenzione TIR.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato amministrativo è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione TIR 5 .

    L'atto che il comitato amministrativo è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 60 della convenzione TIR.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    Poiché l'atto del comitato amministrativo apporterà modifiche alla convenzione TIR, è opportuno che sia pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2024/0127 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio 6 ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 7 .

    (2)Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio 8 . Conformemente all'articolo 1 di tale decisione, le future modifiche della convenzione TIR devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

    (3)A norma dell'articolo 60 della convenzione TIR, il comitato amministrativo della convenzione TIR ("comitato amministrativo") può adottare emendamenti degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.

    (4)Nella ottantatreesima sessione che si terrà nell'ottobre 2024, o in una sessione successiva, il comitato amministrativo è chiamato ad adottare diversi emendamenti degli allegati della convenzione TIR.

    (5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo, poiché gli emendamenti vincoleranno l'Unione.

    (6)Per inquadrare meglio la fine delle relazioni tra l'organizzazione internazionale e un'associazione nazionale è necessario introdurre un nuovo meccanismo di allerta e un periodo di preavviso legale prima della risoluzione dell'accordo. Inoltre, l'uso del certificato di approvazione di un veicolo stradale sarà semplificato prorogandone il periodo di validità e introducendo la possibilità di utilizzarlo fino alla sua data di scadenza.

    (7)È pertanto opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo si basi sul progetto di emendamenti accluso alla presente decisione. Ciò non pregiudica la possibilità di modifiche minori non sostanziali del progetto di emendamenti, concordate dai rappresentanti dell'Unione e degli Stati membri quando viene espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo senza un'altra decisione del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ottantatreesima sessione o in una delle sessioni successive del comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") si basa sul progetto di emendamenti accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dalla Commissione. Gli Stati membri dell'Unione esprimono la posizione dell'Unione quando viene espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

    Articolo 3

    La Commissione e gli Stati membri dell'Unione sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    La sigla TIR significa "trasporto internazionale delle merci su strada" ("Transports Internationaux Routiers" o "International Road Transports").
    (2)    Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252, pag. 1).
    (3)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009D0477-20220625
    (4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (5)    Articolo 58 bis della convenzione TIR nella versione consolidata del 2009 (decisione del Consiglio del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR)) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).)
    (6)    Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).
    (7)    GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.
    (8)    Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).
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    Bruxelles, 30.5.2024

    COM(2024) 227 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda la proposta di emendamento della convenzione


    ALLEGATO

    1.Nota esplicativa 8.10 (e)

    Inserire la nuova nota esplicativa 8.10 (e) seguente

    8.10 (e)    In caso di controversie che potrebbero incidere sul funzionamento della catena di garanzia tra l'organizzazione internazionale, un'associazione nazionale, un'amministrazione doganale o le autorità competenti della Parte o delle Parti contraenti interessate e che potrebbero comportare la risoluzione di uno degli accordi tra le Parti interessate, esse si informano reciprocamente senza indugio. Le Parti avviano negoziati per la risoluzione della controversia al fine di garantire la copertura ininterrotta della garanzia nel territorio doganale interessato.

    In qualsiasi momento, una delle Parti può informare ufficialmente la commissione esecutiva TIR e chiederne l'assistenza per facilitare la risoluzione della controversia.

    2.Nota esplicativa 0.6.2 bis-1

    Modificare la nota esplicativa 0.6.2 bis-1 come segue:

    0.6.2 bis-1    Le relazioni tra un'organizzazione internazionale e le associazioni che ne sono membri sono definite mediante accordi scritti relativi al funzionamento del sistema di garanzia internazionale. Gli accordi possono essere risolti da una delle Parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi, salvo in caso di revoca anticipata di una delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 bis.

    3.Proroga della validità del certificato di approvazione

    a)    Allegato 3, punto 4

    Sostituire due anni con tre anni.

    b)    Allegato 4, Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali, pagina 4, punto 3

    Sostituire due anni con tre anni.

    4.Accettazione del certificato di approvazione fino all'ultima data di validità

    Allegato 4, Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali, pagina 4, nuovo punto 6

    Inserire il nuovo punto 6 seguente:

    6.    A condizione che un trasporto TIR abbia avuto inizio prima o alla data finale di validità del certificato di approvazione, quest'ultimo rimane valido fino al termine del trasporto TIR presso l'ufficio doganale di destinazione finale.

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