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Document 52024PC0050

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

COM/2024/50 final

Bruxelles, 31.1.2024

COM(2024) 50 final

2024/0028(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa delle cospicue perdite di vite umane, della necessità di concentrarsi sulla difesa del territorio, dell'enorme numero di sfollati, della distruzione della capacità produttiva, come pure dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta alla restrizione dell'accesso al Mar Nero. In questo difficile contesto il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 27 ottobre 2023 e del 15 dicembre 2023, ha sottolineato che continuerà a fornire un forte sostegno politico ed economico all'Ucraina per tutto il tempo necessario. L'Ucraina ha inoltre chiesto all'Unione di agevolare il più possibile le condizioni che consentono al paese di mantenere la sua posizione commerciale rispetto al resto del mondo e di approfondire ulteriormente le sue relazioni commerciali con l'Unione. Le misure a tal fine comprendono l'agevolazione della logistica mediante l'accordo tra l'Unione e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada 1 e i corridoi di solidarietà UE-Ucraina, nonché una maggiore liberalizzazione del mercato sulla base del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 2 , e del regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 3 , relativi a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione. Il regolamento (UE) 2023/1077 è entrato in vigore il 6 giugno 2023 e sarà applicabile fino al 5 giugno 2024. Queste misure si sono rivelate in grado di aumentare la flessibilità e la certezza per i produttori ucraini.

In considerazione del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, della conseguente necessità di continuare a sostenere l'Ucraina sul piano economico, del fatto che all'Ucraina è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022 e dell'avvio dei negoziati di adesione nel dicembre 2023, la Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che rinnovi le suddette misure di liberalizzazione degli scambi, che dovrebbero applicarsi per un periodo di un anno a decorrere dalla data di scadenza delle misure attualmente in vigore (ossia dal 6 giugno 2024):

sospensione temporanea di tutti i dazi doganali ancora in vigore a norma del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (di seguito "accordo di associazione") 4 che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). La sospensione riguarda due categorie di prodotti:

·prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d'entrata;

·prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati soggetti a contingenti tariffari;

sospensione temporanea dell'applicazione del capo V e dell'articolo 24 del regime comune applicabile alle importazioni (salvaguardie) 5 per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

Tali misure temporanee ed eccezionali contribuiranno a sostenere e promuovere costantemente gli attuali flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione, che consiste nel creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE.

Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dalla presente proposta di regolamento sono adottate nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione, che sancisce, quale elemento essenziale dell'accordo, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza. Nella stessa ottica, le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero subordinate al rispetto degli stessi principi fondamentali di cui all'articolo 2, compresi quelli che prevedono che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.

Le misure di liberalizzazione degli scambi contenute nella presente proposta mirano inoltre a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE.

Secondo la proposta sarà applicato un meccanismo di salvaguardia sulla base di un monitoraggio periodico che consenta l'imposizione di qualsiasi misura necessaria. Il meccanismo di salvaguardia prevede anche l'obbligo per la Commissione di adottare misure qualora le importazioni di pollame, uova e zucchero superino la media aritmetica dei quantitativi importati nel 2022 e nel 2023.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero coerenti con l'attuazione dell'accordo di associazione e in particolare con il titolo IV che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevede che le parti istituiscano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 10 anni che decorre dall'entrata in vigore di tale accordo.

Il regolamento (UE) 2023/1077 ha inoltre dato prova del forte impegno dell'UE a sostenere economicamente l'Ucraina facendo leva sul commercio internazionale nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. In considerazione del protrarsi della guerra di aggressione e delle difficoltà economiche dell'Ucraina, il rinnovo delle misure di liberalizzazione degli scambi rappresenta la prosecuzione logica di tale politica.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'Unione europea ha condannato fermamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ha adottato misure senza precedenti per sostenere l'Ucraina in questo contesto eccezionale, dall'assistenza finanziaria, compresa l'assistenza macrofinanziaria per le misure di emergenza e per la ricostruzione, alla fornitura di attrezzature militari, all'adozione di ampie sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia, fino all'intensificazione della cooperazione nel quadro dell'accordo di associazione. L'Ucraina ha inoltre ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022 e i negoziati di adesione sono stati avviati nel dicembre 2023. Il regolamento proposto si collocherebbe pertanto nel rispetto e sulla scia dell'obbligo dell'Unione, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, TUE, di assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna, nonché dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che la politica commerciale comune debba essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

Proporzionalità

La presente proposta è necessaria per attuare la politica commerciale comune e conseguire l'obiettivo di sostenere l'Ucraina nelle sue attuali difficoltà economiche, anche nel settore degli scambi con l'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, che prevede misure di politica commerciale comune.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Al fine di garantire il mantenimento delle misure di liberalizzazione degli scambi per l'Ucraina dopo la scadenza del regolamento (UE) 2023/1077, fissata per il 5 giugno 2024, è importante che il regolamento entri in vigore il 6 giugno 2024. Tenuto conto di tale necessità e del conseguente carattere urgente della presente proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. Tuttavia le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione sono state oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commissionata dalla DG Commercio nel 2007, che ha contribuito al processo negoziale relativo alla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'UE e per l'Ucraina.

In aggiunta, i flussi di importazioni a norma del regolamento (UE) 2023/1077 sono regolarmente monitorati e comunicati. Il monitoraggio non ha fornito elementi di prova prima facie di ripercussioni negative sul mercato dell'Unione.

Efficienza normativa e semplificazione

La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.

Diritti fondamentali

Le misure rispettano gli stessi principi fondamentali sanciti nell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina. In particolare, l'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.

Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero inoltre conformi alla Carta europea dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo una stima basata sul livello dei volumi delle importazioni dall'Ucraina nel 2021 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento superiori al contingente annuale in esenzione da dazio, l'Unione europea registrerebbe una perdita annua di entrate doganali pari a 33,4 milioni di EUR. Dato che l'importo totale stimato è di 33,4 milioni di EUR 6 , l'impatto sulle risorse proprie dell'UE sarà molto limitato.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le informazioni online sull'evoluzione degli scambi bilaterali tra UE e Ucraina sono disponibili su siti web dedicati della Commissione europea. L'impatto del presente regolamento va regolarmente monitorato con cadenza bimestrale, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul mercato dell'Unione e sulla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

In considerazione della situazione di emergenza in Ucraina, la misura mira ad aumentare i flussi commerciali relativi a tutte le importazioni dall'Ucraina sospendendo tutte le tariffe e i dazi all'importazione ancora applicati ai prodotti ucraini. Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero concesse sotto forma di sospensione totale dei dazi all'importazione su tutti i prodotti.

2024/0028 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 7 ,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 8 ("accordo di associazione"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio 9 , il titolo IV dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1º settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

(2)L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione ("parti") di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.

(3)L'articolo 25 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"). A tal fine, l'articolo 29 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.

(4)La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa della distruzione della capacità produttiva e dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta ad esempio alla restrizione e all'incertezza della possibilità di accesso al Mar Nero. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l'impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e l'Ucraina al fine di continuare a sostenere le autorità e la popolazione ucraine. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e l'Ucraina.

(5)A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

(6)Il regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 scade il 5 giugno 2024.

(7)Le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero configurarsi come segue: i) sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; ii) sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all'importazione; e iii) sospensione dell'applicazione del capo V e dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 . Con tali misure l'Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell'Ucraina e degli operatori economici interessati.

(8)Al fine di prevenire le frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, oltre che alla partecipazione dell'Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, come previsto dall'accordo di associazione.

(9)I regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento dovrebbero anche essere subordinati alla condizione che l'Ucraina si astenga dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti, o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia.

(10)I regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento dovrebbero inoltre essere subordinati al costante rispetto da parte dell'Ucraina dei principi generali dell'accordo di associazione. A tale riguardo l'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre l'articolo 3 dell'accordo di associazione afferma che lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le parti.

(11)Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova e dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore dello zucchero che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del 2022 e del 2023.

(12)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, se le condizioni per il diritto a tali regimi preferenziali non sono più rispettate e di introdurre salvaguardie nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 . Per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti e le caratteristiche di tali misure e la sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva.

(13)La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.

(14)Considerata l'urgenza della questione relativa alla situazione causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(15)Alla luce della scadenza del regolamento (UE) 2023/1077 il 5 giugno 2024, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 6 giugno 2024,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Misure di liberalizzazione degli scambi

1.Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:

a)l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell'allegato I-A dell'accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull'importazione di tali prodotti;

b)tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale.

2.L'applicazione del capo V e dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

Articolo 2
Condizioni per il diritto ai regimi preferenziali

I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soggetti alle seguenti condizioni:

a)il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure previste dall'accordo di associazione;

b)l'astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e

c)il rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure l'impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illegali di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione.

Articolo 3
Sospensione temporanea

1.Qualora riscontri prove sufficienti di un mancato rispetto, da parte dell'Ucraina, delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all'articolo 1, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2.Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Ucraina sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4
Misure di salvaguardia

1.Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Le misure possono essere imposte per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2.La Commissione monitora periodicamente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni relative alle esportazioni, alle importazioni, ai prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, e alla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Ogni due mesi la Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità al paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:

a)a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre, a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o

b)di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.

4.Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti gli sviluppi rilevanti del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:

a)il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dall'Ucraina del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;

b)l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi nell'Unione, o in uno o più Stati membri, tenendo conto dell'evoluzione delle importazioni da altre fonti.

Questo elenco non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori di rilievo.

5.Quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Dette misure possono essere imposte solo su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non può superare 120 giorni.

6.Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando l'introduzione di tali misure. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

7.Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:

(a)reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024; e

(b)introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se superiore.

Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro 21 giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per due la somma dei volumi delle importazioni del 2022 e del 2023.

8.Se la Commissione impone una misura a norma del paragrafo 1, 5 o 7 che reintroduce un contingente tariffario sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il quantitativo importato durante l'anno civile in cui la Commissione impone tale misura è preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario.

Articolo 5
Procedura di comitato

1.Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6
Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono rese disponibili sul sito web della Commissione e sono aggiornate mensilmente.

Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2024.

Il presente regolamento si applica fino al 5 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente


SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1.TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

2.LINEE DI BILANCIO

Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2024: EUR 24 620 400 000

3.INCIDENZA FINANZIARIA

   La proposta non ha incidenza finanziaria

X    La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:

Linea di bilancio

Entrate 

Periodo: parte del 2024 - parte del 2025*

(milioni di EUR al primo decimale)

Capitolo 12, articolo 120 14

Incidenza sulle risorse proprie

33,4

Totale

* Periodo di un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

I calcoli si basano sui volumi delle importazioni nel 2021 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento superiori al contingente annuale in esenzione da dazio (ovvero 40 contingenti tariffari).

Sulla base di tali calcoli, la perdita di entrate da risorse proprie tradizionali derivante dal regolamento proposto è stimata a 44,5 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) x 0,75 = 33,4 milioni di EUR per il periodo in questione.

4.MISURE ANTIFRODE

Al fine di prevenire le frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal regolamento proposto dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, oltre che alla partecipazione dell'Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, come previsto dall'accordo di associazione.

(1)    Cfr. la decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada ( GU L 179 del 6.7.2022, pag. 1 ), la decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 5) e la decisione n. 2/2023 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada, del 16 marzo 2023, sulla proroga dell'accordo (GU L 123 dell'8.5.2023, pag. 36).
(2)    Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).
(3)    Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1).
(4)    L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ( GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3 ), è stato firmato dalle parti in due tempi, a marzo e a giugno 2014. L'accordo di associazione è applicato in via provvisoria e parziale dal 1º novembre 2014. La zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) è applicata in via provvisoria dal 1º gennaio 2016 ed è pienamente in vigore dal 1º settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'UE.
(5)    Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
(6)    Il superamento dei contingenti tariffari è stimato a 44,5 milioni di EUR. La perdita di entrate da risorse proprie tradizionali derivante dal presente regolamento è pertanto stimata a 44,5 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) x 0,75 = 33,4 milioni di EUR per il periodo in questione.
(7)    Posizione del Parlamento europeo del gg.mm.2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio ….
(8)    GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(9)    Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(10)    Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1).
(11)    Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
(12)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ).
(14)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
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