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Document 52024PC0029

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile

COM/2024/29 final

Bruxelles, 16.2.2024

COM(2024) 29 final/2

2024/0016(NLE)

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Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio 1 , che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio 2 , istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, definendone la missione e gli obiettivi. La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo; sostenere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di supercalcolo innovativi e competitivi orientati alla domanda e agli utenti, basati su una catena di approvvigionamento che garantisca la disponibilità di componenti, tecnologie e conoscenze, limiti il rischio di interruzioni e consenta lo sviluppo di un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per tali sistemi; ampliare l'uso di tale infrastruttura di supercalcolo a un gran numero di utenti pubblici e privati e sostenere la duplice transizione verde e digitale e lo sviluppo di competenze chiave per la scienza e l'industria europee.

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2023 3 , la presidente Ursula von der Leyen ha annunciato una nuova iniziativa per mettere la capacità di supercalcolo dell'Unione a disposizione delle start-up europee innovative attive nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) affidabile per addestrare i loro modelli. Tali modelli richiedono una notevole potenza di calcolo per addestrare e mettere a punto i modelli di base più avanzati al fine di sbloccare il pieno potenziale dell'IA, un requisito che può essere soddisfatto solo con il supercalcolo.

Poiché la più potente capacità di supercalcolo di livello mondiale dell'Unione si trova nelle strutture dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC) ("impresa comune"), sono proprio tali strutture che dovranno essere rese disponibili affinché tale iniziativa possa concretizzarsi. Si propone quindi di introdurre un ulteriore obiettivo per l'impresa comune, che riguarderà il contributo dei supercomputer a questa nuova iniziativa dell'Unione in materia di IA.

Il nuovo obiettivo consentirà all'impresa comune di sostenere l'ulteriore sviluppo di un ecosistema della ricerca e delle start-up nel settore dell'IA altamente competitivo e innovativo in Europa, inclusi lo sviluppo e l'adozione di soluzioni di IA europee, attraverso la gestione di fabbriche di IA. Si tratterà di installare e gestire supercomputer dedicati all'IA, collocati in grandi centri dati o collegati ai centri dati tramite reti ad altissima velocità, migliorando le prestazioni di questi supercomputer e aggiornando regolarmente le loro capacità di IA, e di fornire servizi di supercalcolo dedicati all'IA a sostegno dell'ecosistema delle start-up, della scienza e dell'innovazione nel settore dell'IA per l'addestramento e lo sviluppo su larga scala di modelli e sistemi di IA per finalità generali affidabili ed etici, e delle comunità di utenti dell'IA per lo sviluppo, la convalida e l'esecuzione di applicazioni emergenti di IA, in particolare nei settori della salute e dell'assistenza, dei cambiamenti climatici, della robotica e della guida connessa e automatizzata. Inoltre promuoverà un pool di sviluppo dei talenti per fornire attività avanzate di istruzione, formazione, qualificazione e riqualificazione ai pertinenti portatori di interessi nel campo dell'IA. Le fabbriche di IA creeranno sinergie a livello dell'UE, federando altre iniziative rilevanti dell'Unione in materia di IA, come la piattaforma di intelligenza artificiale su richiesta, le strutture di prova e sperimentazione dell'IA, i centri di competenza EuroHPC, i centri di eccellenza EuroHPC e qualsiasi altra iniziativa europea emergente in materia di IA, e cooperando con tali iniziative. Tali cambiamenti consentiranno all'impresa comune di offrire potenza di calcolo e servizi su misura per favorire l'addestramento e lo sviluppo dell'IA su larga scala e la sua adozione nell'Unione, cosa che l'attuale regolamento non prevede specificamente.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo della presente proposta è ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488, per consentire all'Unione di rispondere ai nuovi sviluppi tecnologici e agli imperativi strategici, in particolare lo sviluppo di software e infrastrutture di IA, e alla necessità di aprire le tecnologie di supercalcolo alle start-up.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è pienamente in linea con le altre politiche dell'Unione, in particolare con quelle attuate nell'ambito della priorità della Commissione "Un'Europa pronta per l'era digitale".

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta di modifica del regolamento è costituita dall'articolo 187 e dall'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica dal momento che la proposta non rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

Il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio è conforme al principio di sussidiarietà in quanto i suoi obiettivi, vale a dire il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione, l'acquisizione di supercomputer e computer quantistici e l'accesso all'infrastruttura di dati, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico in tutta l'Unione mediante un'impresa comune, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'UE, in quanto consentono di evitare inutili duplicazioni, di mantenere una massa critica e di garantire che i finanziamenti pubblici siano utilizzati in modo ottimale.

L'aumento dell'importanza del calcolo ad alte prestazioni (HPC) per la scienza e i settori pubblico e privato negli ultimi anni è stato accompagnato dall'aumento esponenziale del livello di investimenti necessari per restare competitivi a livello mondiale. La situazione è aggravata dalla recente impennata dei costi degli acceleratori, indispensabili per rimanere competitivi su scala globale nello sviluppo e nell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni. Ciò ha portato alla consapevolezza diffusa che la messa a disposizione di un'infrastruttura condivisa e l'uso comune delle capacità esistenti andrebbero a vantaggio della comunità europea dell'intelligenza artificiale in tutti gli Stati membri. Questo vale anche per gli Stati membri che potrebbero incontrare difficoltà nella creazione di infrastrutture HPC nazionali autosufficienti ma che possono apportare un valido contributo e possono trarre vantaggio da capacità di calcolo ad alte prestazioni federate e interconnesse a livello di UE.

La proposta di modifica consentirà all'impresa comune di mettere la sua capacità di supercalcolo a disposizione delle start-up innovative europee, al fine di promuovere lo sviluppo, la prova e la convalida di soluzioni di IA, per consentire l'addestramento e lo sviluppo su larga scala di modelli e sistemi di IA per finalità generali, affidabili ed etici, rafforzando così la competitività e la base industriale dell'Europa nel campo dell'IA. Solo un'azione comune di questo tipo a livello dell'Unione può rafforzare la sicurezza economica e la sovranità tecnologica dell'Unione e sfruttare i suoi strumenti e poteri normativi per definire regole e norme globali in materia di IA, contribuendo allo stesso tempo in modo significativo all'adozione dell'IA nell'industria, nella ricerca e nei servizi pubblici europei.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea poiché consiste in un quadro di cooperazione efficace, adatto a tutti gli ambiti d'intervento dell'iniziativa, non va al di là di quanto è necessario per risolvere i problemi individuati ed è proporzionata agli obiettivi.

Scelta dell'atto giuridico

La creazione e la gestione di un'impresa comune alla quale partecipa l'Unione richiede un regolamento del Consiglio, di cui viene ora proposta una modifica.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente. Trattandosi della modifica di un regolamento esistente, non sono state condotte valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interessi o valutazioni d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non saranno necessarie risorse aggiuntive dal bilancio dell'UE; le misure proposte riguardano invece una ridistribuzione delle risorse disponibili nell'impresa comune.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La modifica del regolamento ne amplia l'ambito di applicazione per introdurre un ulteriore obiettivo ai sei obiettivi attuali dell'impresa comune: sviluppare e gestire le fabbriche di IA a sostegno dell'ulteriore sviluppo di un ecosistema di IA altamente competitivo e innovativo nell'Unione. L'inclusione di tale obiettivo mira ad affrontare le considerazioni e i requisiti unici associati all'implementazione e alla gestione dei sistemi computazionali necessari per lo sviluppo, l'addestramento e l'esecuzione di modelli di IA su larga scala. È opportuno chiarire che la modifica introduce un unico cambiamento: l'inclusione delle fabbriche di IA nell'ambito di applicazione del regolamento.

Tale cambiamento scaturisce dagli importanti sviluppi tecnologici e normativi nel campo dell'IA che hanno avuto luogo dall'entrata in vigore del regolamento originale nel 2021.

La modifica non incide sull'obbligo degli Stati membri che partecipano all'impresa comune di rispettare i principi in materia di aiuti di Stato. Il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio contiene già disposizioni in merito, specificando nel considerando 59 che qualsiasi finanziamento proveniente da programmi dell'Unione dovrebbe essere coerente con i principi sugli aiuti di Stato per garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato; e precisando all'articolo 7 che i contributi degli Stati membri ai suoi beneficiari non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato.

Alla luce di tali sviluppi, il proposto nuovo punto 3 ter) dell'articolo 2 presenta la definizione di supercomputer dedicato all'IA e il punto 3 quater) dello stesso articolo presenta la definizione di fabbrica di IA. Il punto 9) dell'articolo 2 è modificato per includere i supercomputer dedicati all'IA come categoria aggiuntiva di supercomputer EuroHPC. Una nuova lettera h) dell'articolo 3, paragrafo 2, presenta il nuovo obiettivo dell'impresa comune di sviluppare e gestire le fabbriche di IA a sostegno dell'ulteriore sviluppo di un ecosistema di IA altamente competitivo e innovativo nell'Unione, mentre all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta una nuova lettera h) che definisce il nuovo pilastro di attività dell'impresa comune incentrato sull'IA. Anche l'articolo 9, paragrafo 5, lettera g), l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 1, sono modificati a questo proposito.

Un nuovo articolo 12 bis contiene disposizioni per l'acquisizione e la proprietà di supercomputer dedicati all'IA da parte dell'impresa comune. L'articolo 16, paragrafi 1 ter e 2 ter, stabilisce le modalità di utilizzo di tali supercomputer e le relative condizioni di accesso.

L'articolo 15 è adattato per fornire maggiore flessibilità per l'adeguamento dei supercomputer EuroHPC esistenti, anche al fine di migliorare le loro capacità di intelligenza artificiale. L'articolo 15 originario, relativo all'EuroHPC, era inteso a consentire un adeguamento tempestivo dei supercomputer per estenderne le capacità o la durata operativa. In questo modo erano stati fissati limiti chiari per mantenere le priorità di investimento nell'acquisizione di nuovi supercomputer. È emerso tuttavia che tali limiti non consentivano di trarre il massimo vantaggio dai supercomputer EuroHPC esistenti, nell'ottica di massimizzare il ritorno sugli investimenti. L'implementazione dell'infrastruttura di supercalcolo EuroHPC ha subito un ritardo di due anni a causa della crisi COVID, in particolare per la scarsità di microprocessori. Poiché i supercomputer EuroHPC non hanno raggiunto la fine della loro vita operativa, è molto più conveniente adeguare le capacità dei supercomputer EuroHPC esistenti piuttosto che acquisire nuovi supercomputer con prestazioni di calcolo sufficienti.




2024/0016 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo 4 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 5 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio 6 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("legge sull'intelligenza artificiale") è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità dei valori dell'Unione.

(2)Dal 2021, anno in cui è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio 7 , l'ambito dell'intelligenza artificiale (IA) ha registrato enormi progressi tecnici ed è divenuto un settore altamente strategico, oggetto di contesa a livello globale. L'Unione è in prima linea negli sforzi a sostegno di un'innovazione responsabile nell'ambito dell'IA affidabile, accompagnata dalla definizione di misure protettive e dallo sviluppo di una governance efficace.

(3)Il 13 settembre 2023, nel quadro di un approccio generale a sostegno dell'innovazione responsabile nell'IA, la Commissione ha annunciato una nuova iniziativa strategica per mettere la capacità di calcolo ad alte prestazioni dell'Unione a disposizione delle start-up europee innovative di IA affidabile per addestrare i loro modelli. Tale iniziativa integra la definizione di misure protettive per l'IA attraverso il regolamento (UE) 2024/..., la creazione di strutture di governance e il sostegno all'innovazione attraverso il piano coordinato sull'intelligenza artificiale.  

(4)Poiché la più potente capacità di supercalcolo di livello mondiale dell'Unione si trova nelle strutture dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ("impresa comune"), sono proprio tali strutture che dovrebbero essere rese disponibili affinché l'iniziativa della Commissione possa concretizzarsi. È quindi necessario introdurre un ulteriore obiettivo, relativo al contributo dei supercomputer alla nuova iniziativa dell'Unione in materia di IA, da aggiungere ai sei obiettivi dell'impresa comune già esistenti.

(5)Il nuovo obiettivo consentirebbe all'impresa comune di svolgere attività nei settori dell'acquisizione e della gestione di supercomputer o partizioni di supercomputer dedicati all'IA per consentire l'apprendimento automatico rapido e l'addestramento di modelli di base di IA di grandi dimensioni. L'impresa comune dovrebbe inoltre essere autorizzata a creare una nuova modalità di accesso alle sue risorse di calcolo per le start-up di IA e per la comunità scientifica attiva nel campo dell'IA nel suo complesso e a sviluppare applicazioni di IA dedicate e ottimizzate per essere eseguite sui suoi supercomputer. Tali cambiamenti consentirebbero all'impresa comune di offrire potenza di calcolo e servizi su misura per favorire l'addestramento e lo sviluppo dell'IA su larga scala e la sua adozione nell'Unione, cosa che non è possibile con l'attuale regolamento.

(6)Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento a quella delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, è opportuno che il presente regolamento si applichi senza indebiti ritardi.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1173,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:

1)l'articolo 2 è così modificato:

a)sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter):

"3 ter) "supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale": un supercomputer progettato principalmente per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di intelligenza artificiale;

3 quater) "fabbrica di intelligenza artificiale": un'entità centralizzata o distribuita che fornisce un'infrastruttura di servizi di supercalcolo di intelligenza artificiale composta da un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale o da una partizione di supercomputer dedicata all'intelligenza artificiale, da un centro dati associato, da un accesso dedicato e da servizi di supercalcolo orientati all'intelligenza artificiale e che attrae e riunisce i talenti per fornire le competenze necessarie all'utilizzo dei supercomputer per l'intelligenza artificiale;";

b)il punto 9) è sostituito dal seguente:

"9) "supercomputer EuroHPC": qualsiasi sistema di calcolo interamente di proprietà dell'impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati che può essere un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale, dedicato all'intelligenza artificiale o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico;";

2)all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) sviluppare e gestire le fabbriche di intelligenza artificiale a sostegno dell'ulteriore sviluppo di un ecosistema di intelligenza artificiale altamente competitivo e innovativo nell'Unione.";

3)all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) il pilastro delle fabbriche di intelligenza artificiale per un'intelligenza artificiale etica e affidabile, che copre le attività per la fornitura di un'infrastruttura di servizi di supercalcolo orientata all'intelligenza artificiale, volta a sviluppare ulteriormente le capacità di innovazione e le competenze dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale; le attività comprendono:

i)l'acquisizione e la gestione di supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale, collocati in grandi centri dati o collegati ai centri dati tramite reti ad altissima velocità;

ii)l'adeguamento dei supercomputer EuroHPC esistenti con capacità di intelligenza artificiale;

iii)la fornitura di accesso ai supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale o ai supercomputer EuroHPC adeguati con l'intelligenza artificiale, anche ampliandone l'uso a un gran numero di utenti pubblici e privati, comprese le start-up e le piccole e medie imprese;

iv)la gestione di centri di servizi di supercalcolo centralizzati o distribuiti orientati all'intelligenza artificiale a sostegno dell'ecosistema della ricerca e innovazione e delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale mediante il supporto algoritmico, il supporto per l'ulteriore sviluppo, l'addestramento, la prova, la valutazione e la convalida di sistemi e modelli di addestramento dell'intelligenza artificiale e il supporto per lo sviluppo di applicazioni emergenti di intelligenza artificiale su larga scala in aree strategiche come la salute e l'assistenza, i cambiamenti climatici, la robotica o la guida connessa e automatizzata;

v)la gestione di strutture di programmazione adatte ai supercomputer, anche per la parallelizzazione di applicazioni di intelligenza artificiale per ottimizzare l'uso delle capacità di supercalcolo;

vi)la gestione di altri servizi di supercalcolo per l'abilitazione dell'intelligenza artificiale;

vii) l'attrazione, la riunione e la formazione di talenti per svilupparne le competenze e le abilità nell'uso dei supercomputer EuroHPC per l'intelligenza artificiale;

viii) l'interazione con le altre fabbriche di intelligenza artificiale, rendendo i loro servizi accessibili in tutta Europa e cooperando con i centri di competenza e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti iniziative dell'Unione in materia di intelligenza artificiale, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell'innovazione digitale orientati all'intelligenza artificiale, le comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia legate all'intelligenza artificiale, le pertinenti infrastrutture di ricerca europee e altre iniziative correlate.";

4)all'articolo 9, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera g):

"g) per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale si applicano i seguenti criteri di selezione aggiuntivi per i soggetti ospitanti:

i)la vicinanza con un centro dati esistente;

ii)la visione, i piani e la capacità del soggetto ospitante di affrontare le sfide dell'ecosistema della ricerca e innovazione e delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale e della comunità di utenti dell'intelligenza artificiale, fornendo un servizio di supercalcolo centralizzato o distribuito di supporto orientato all'intelligenza artificiale;

iii)la qualità e la pertinenza dell'esperienza e del know-how disponibili presso il team designato che si occuperà dell'ambiente di servizi di supercalcolo di supporto orientato all'intelligenza artificiale;

iv) i piani di interazione e cooperazione con altre fabbriche di intelligenza artificiale, con i centri di competenza EuroHPC e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti attività di intelligenza artificiale, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell'innovazione digitale orientati all'intelligenza artificiale e altre iniziative correlate;

v) le capacità esistenti e i piani futuri del soggetto ospitante per contribuire allo sviluppo del pool di talenti.";

5)all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale di cui all'articolo 12 bis, il soggetto ospitante crea uno sportello unico per le start-up e gli altri utenti per facilitare l'accesso ai suoi servizi di supporto.";

6)all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale o un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale.";

7)è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Acquisizione e proprietà dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale

1.L'impresa comune acquisisce i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e ne diventa proprietaria.

2.Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale.

Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6.

3.La selezione del fornitore dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale è basata sulle specifiche della gara d'appalto che sono orientate alla domanda e tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell'invito a manifestare interesse. La selezione tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.

4.L'impresa comune può fungere da primo utente dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell'Unione.

5.Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all'acquisizione di supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'Unione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.

6.I supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC situato nell'Unione.

7.Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo che il supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall'impresa comune, la proprietà di tale supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale può essere trasferita a tale soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale.";

8)l'articolo 15 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'impresa comune può lanciare un invito a manifestare interesse per adeguare i supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria, per innalzare il livello di prestazione del supercomputer vicino all'esascala, o per aumentare le capacità di intelligenza artificiale del supercomputer, o per aumentare le prestazioni operative del supercomputer in qualsiasi altro modo, anche con acceleratori quantistici."; il paragrafo 2 è soppresso;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione per i costi di acquisizione dell'adeguamento è uguale alla percentuale del contributo finanziario dell'Unione per il supercomputer EuroHPC originale, ammortizzata nel corso della vita residua prevista del supercomputer originale. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione per i costi operativi aggiuntivi dell'adeguamento è uguale alla percentuale del contributo finanziario dell'Unione per il supercomputer EuroHPC originale.";

9)l'articolo 16 è così modificato:

a)è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

"1 ter. I supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di intelligenza artificiale sono utilizzati principalmente per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli di addestramento di intelligenza artificiale per finalità generali su larga scala e per le applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, nonché per l'ulteriore sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale nell'Unione che richiedono il calcolo ad alte prestazioni e l'esecuzione di algoritmi di intelligenza artificiale su larga scala per la risoluzione di problemi scientifici.";

b)è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. Il consiglio di direzione definisce condizioni di accesso speciali per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e per i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di intelligenza artificiale in conformità dell'articolo 17, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'ecosistema della ricerca e delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale. Ciò include un accesso dedicato alle start-up. Solo le proposte per lo sviluppo di modelli, sistemi e applicazioni di intelligenza artificiale affidabili ed etici, in linea con i valori dell'UE, sono ammissibili ai fini dell'accesso.";

10)all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico, di fascia alta e dedicato all'intelligenza artificiale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.".

   Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3).
(2)    Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1).
(3)    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_23_4426.
(4)    GU C del , pag. .
(5)    Parere del.., GU C del , pag.
(6)    Regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (GU L …).
(7)    Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj ).
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