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Document 52024PC0023

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM/2024/23 final

Bruxelles, 24.1.2024

COM(2024) 23 final

2024/0017(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SWD(2024) 23 final} - {SWD(2024) 24 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione ("regolamento") è stato adottato nel 2019 ed è entrato in applicazione l'11 ottobre 2020. Ha risposto alle crescenti preoccupazioni riguardo ad alcuni investitori esteri che cercano di acquisire il controllo di imprese dell'UE che forniscono tecnologie, infrastrutture o fattori produttivi critici, dispongono di informazioni sensibili e svolgono attività essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico a livello dell'UE. L'obiettivo del regolamento era contribuire a individuare e affrontare i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico connessi agli IED che interessano almeno due Stati membri o l'UE nel suo complesso, in quanto l'elevato grado di integrazione del mercato interno fa sì che un IED in un'impresa dell'UE possa comportare un rischio che si estende oltre le frontiere dello Stato membro beneficiario dello IED in questione. Per conseguire tale obiettivo, il regolamento consente agli Stati membri di riesaminare gli IED nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e di scambiare informazioni con la Commissione e gli altri Stati membri e conferisce loro il potere di adottare misure per far fronte a rischi specifici. Mediante il regolamento è stato inoltre istituito un meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e le autorità di controllo degli Stati membri per i singoli IED. Questo meccanismo ha reso possibile lo scambio di informazioni, consentendo alla Commissione e ad altri Stati membri di segnalare i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico che gli IED possono presentare in altri Stati membri o per programmi critici a livello dell'UE. Ciò ha rafforzato la valutazione degli IED da parte delle autorità competenti degli Stati membri e ha semplificato la decisione finale dello Stato membro "ospitante" in merito all'opportunità di autorizzare l'operazione e, qualora l'operazione sia autorizzata, all'eventuale necessità di determinate condizioni.

Dall'adozione del regolamento, la questione della sicurezza e dell'ordine pubblico ha acquisito maggiore rilevanza. La pandemia di COVID-19, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e altre tensioni geopolitiche hanno sottolineato la necessità di riuscire a individuare i rischi correlati a determinati investimenti nonché di tutelare meglio le attività strategiche dell'UE da tali investimenti. Ciò ha contribuito anche all'aumento significativo del numero di Stati membri che hanno adottato un meccanismo nazionale di controllo e all'ampliamento da parte di alcuni Stati membri del numero di settori soggetti al controllo 1 . Tuttavia una quota significativa di IED nell'UE è ancora destinata agli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo 2 , il che comporta vulnerabilità in quanto gli IED potenzialmente critici non vengono in tal modo individuati.

La cooperazione tra tutte le autorità nazionali e la Commissione ha tuttavia svolto un ruolo importante nell'accrescere la consapevolezza e nell'individuare e gestire gli IED rischiosi che altrimenti sarebbero passati inosservati 3 . Tuttavia la gestione delle notifiche multigiurisdizionali (ossia operazioni che riguardano la stessa impresa in diversi Stati membri) è stata problematica e ha sollevato questioni di efficienza (in particolare per gli investitori esteri, i destinatari dell'UE e le autorità di controllo).

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento impone alla Commissione di valutare il funzionamento e l'efficacia del regolamento e di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 12 ottobre 2023 (ossia non più tardi di tre anni dopo la sua piena attuazione).

Sulla base delle conclusioni della relazione di valutazione che accompagna la presente proposta legislativa, è opportuno proporre la revisione del regolamento per garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un meccanismo di controllo che consenta di valutare le operazioni prima della loro realizzazione, nonché per affrontare le principali carenze in termini di efficacia ed efficienza del meccanismo di cooperazione individuate nella valutazione.

1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

L'obiettivo della proposta è tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dell'UE nel contesto degli investimenti esteri. Ciò è in linea con gli obiettivi politici generali dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, ossia affermare i valori e gli interessi dell'UE nelle relazioni con il resto del mondo e contribuire alla protezione dei suoi cittadini, alla pace, alla sicurezza e al commercio libero ed equo.

La proposta è pienamente in linea con la "Comunicazione sulla sicurezza economica"  4 del 2023, che ha evidenziato il controllo degli IED come uno degli strumenti che l'UE utilizza per proteggersi dai rischi per la sicurezza economica individuati congiuntamente. In tale comunicazione congiunta la Commissione ha ribadito l'invito rivolto agli Stati membri che non avevano ancora attuato i meccanismi nazionali di controllo degli IED a farlo senza ulteriori indugi. Ha inoltre annunciato una proposta legislativa per la revisione del regolamento sul controllo degli IED.

La proposta di regolamento concilia l'obiettivo di rispondere alle legittime preoccupazioni espresse in merito a determinati investimenti esteri con la necessità di mantenere un regime aperto e favorevole a tali investimenti nell'UE, garantendo al contempo la piena compatibilità con il diritto dell'UE e con gli impegni internazionali.

1.3.Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta di regolamento non incide su altre politiche e iniziative dell'UE, rimane coerente con esse e le integrerà. Alcune operazioni possono essere soggette ad altre procedure di autorizzazione a livello dell'UE o nazionale, ma non vi sono incongruenze tra la proposta e tali strumenti, il cui scopo è diverso da quello della proposta. Esiste piuttosto un certo grado di complementarità tra la proposta di regolamento e gli strumenti dell'UE applicabili ai settori o alle azioni pertinenti per la sicurezza o l'ordine pubblico.

Libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento

La proposta di regolamento si applica agli investimenti che stabiliscono o mantengono un legame economico durevole tra un investitore estero e il destinatario dell'UE. Ciò comprende, ad esempio, l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza o di una piena partecipazione, nonché qualsiasi acquisizione di azioni che conferiscono all'investitore estero il diritto di controllare o influenzare le operazioni del destinatario dell'UE o la creazione di strutture nell'UE (investimenti "greenfield"). Tali investimenti, quando riguardano la circolazione all'interno dell'UE, rientrano pertanto principalmente nell'ambito della libertà di stabilimento. Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla libertà di stabilimento sono contenute negli articoli da 49 a 55 TFUE. Tali disposizioni stabiliscono il principio generale secondo cui le restrizioni alla libertà di stabilimento sono vietate a meno che non siano giustificate da ragioni specifiche di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, come indicato all'articolo 52, paragrafo 1, TFUE. Gli Stati membri possono invocare motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza per limitare gli investimenti solo se sussiste una minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività e se provvedimenti meno restrittivi sono insufficienti per far fronte a tale minaccia. La Corte di giustizia ha chiarito che il concetto di pubblica sicurezza comprende sia la sicurezza interna che quella esterna dello Stato.

Tali disposizioni si applicano tuttavia solo alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'UE e non sono dunque pertinenti per quanto riguarda gli IED nell'UE provenienti da un paese terzo. Pertanto le norme per il controllo degli IED di un paese terzo nell'UE, come indicato nella proposta di regolamento, non interagiscono con le disposizioni sulla libertà di stabilimento.

La proposta di regolamento estende inoltre l'ambito di applicazione dell'attuale regolamento per ricomprendervi taluni investimenti all'interno dell'UE, ossia investimenti controllati da investitori di un paese terzo. Come spiegato in seguito, tale estensione è importante per ricomprendere nell'ambito di applicazione del regolamento un gruppo specifico di detti investimenti, nel caso in cui questi stabiliscano o mantengano un legame economico durevole tra l'investitore di un paese terzo e il destinatario dell'UE. Si tratta degli investimenti effettuati da un soggetto dell'UE che sia però controllato da un investitore di paesi terzi, in capo al quale permane il potere decisionale in merito all'investimento. È pertanto opportuno garantire che il trattamento di tali operazioni — e in particolare degli elementi che possono influire sulla decisione di controllare l'operazione o di adottare ulteriori misure idonee a mitigare gli effetti sulla sicurezza o sull'ordine pubblico — sia, nella misura del possibile, coerente con quello degli IED, allo scopo di evitare che, ai fini della proposta di regolamento, gli investimenti che presentano rischi comparabili per l'UE siano trattati in modo diverso.

A tale riguardo, la valutazione dei probabili rischi per la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico dovrebbe garantire una flessibilità sufficiente per riuscire a tenere conto del carattere e della struttura specifici degli investimenti all'interno dell'UE effettuati da imprese figlie dell'UE controllate da investitori esteri. L'esistenza di un chiaro legame con un investitore straniero, unitamente agli altri criteri specifici previsti dal regolamento per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle operazioni disciplinate (compreso l'elenco specifico dei settori in cui è effettuato l'investimento o la particolare attenzione prestata alla presenza pubblica nell'assetto proprietario dell'investitore estero, nonché il fatto che l'investitore estero può essere sottoposto a controllo in quanto soggetto a sanzioni dell'UE), sottolineano le caratteristiche specifiche dell'investimento che possono tradursi in preoccupazioni specifiche per la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico che devono essere gestite a livello dell'UE. Tali preoccupazioni sono molto diffuse a livello di IED e di investimenti nell'UE laddove il soggetto dell'UE è controllato da un investitore di un paese terzo. Tuttavia esse non sono chiaramente correlate ad altri investimenti all'interno dell'UE laddove non vi è alcun coinvolgimento di investitori esteri; dovrebbe pertanto essere possibile (ove giustificato e proporzionato) considerare questa differenza dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico nella valutazione dell'investimento.

Su tale base, per quanto riguarda l'applicazione delle libertà del mercato interno agli investimenti all'interno dell'UE, si può operare una distinzione tra le situazioni in cui il soggetto dell'UE è controllato da un investitore di un paese terzo e quelle in cui non vi è alcun coinvolgimento di investitori esteri. Di conseguenza, ai sensi del trattato, le restrizioni alle operazioni che interessano un paese terzo possono basarsi su considerazioni diverse. Ciò è opportuno anche in considerazione del fatto che tali operazioni sono sottoposte a controllo nell'ambito di un meccanismo di cooperazione a livello dell'Unione.

Al fine di garantire la coerenza e la prevedibilità della valutazione in tutti gli Stati membri, è altresì opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti attraverso l'azione a livello dell'UE mediante il ricorso all'attuale regolamento.

Le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali sono pertinenti solo per una serie limitata di operazioni, come spiegato in precedenza, anche alla luce dell'esplicita esclusione degli investimenti di portafoglio dall'ambito di applicazione della proposta di regolamento. In ogni caso, le considerazioni summenzionate si applicano con riferimento alla potenziale base per limitare la libera circolazione dei capitali, prevista all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE e riguardante la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico o la sanità pubblica. Sempre a tale riguardo, è importante garantire che la base per il controllo delle operazioni che, in ultima analisi, sono volte a stabilire un legame durevole con un investitore di un paese terzo sia gestita in modo coerente (dal punto di vista della protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico) e che nel valutare l'investimento si tenga conto di tutte le preoccupazioni particolari che possono sorgere quando l'operazione coinvolge un investitore estero (anche se effettuata tramite un soggetto stabilito nell'UE ma controllato da un investitore estero).

Tali considerazioni non pregiudicano la possibilità per gli Stati membri di limitare ulteriormente gli investimenti esteri, al di là dei criteri e dell'ambito di applicazione della proposta di regolamento, purché tali ulteriori limitazioni siano coerenti con l'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), o con l'articolo 52, paragrafo 1, TFUE (a seconda dei casi).

Regolamento UE sulle concentrazioni

Gli IED possono consistere in fusioni, acquisizioni o imprese comuni che costituiscono concentrazioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento UE sulle concentrazioni 5 . In relazione a tali concentrazioni, l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento UE sulle concentrazioni consente agli Stati membri di adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi purché essi siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'UE. A tal fine l'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma, riconosce esplicitamente come interessi legittimi la tutela della sicurezza pubblica, della pluralità dei mezzi in informazione e delle norme prudenziali. Le decisioni di controllo adottate a norma della proposta di regolamento per tutelare tali interessi non devono essere comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'UE. Per contro, qualora uno Stato membro intenda adottare una decisione di controllo a norma della proposta di regolamento per tutelare altri interessi pubblici, dovrà darne notifica alla Commissione a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, se la decisione riguarda una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento UE sulle concentrazioni. La Commissione assicurerà un'applicazione coerente della proposta di regolamento e dell'articolo 21, paragrafo 4 6 . Qualora gli ambiti di applicazione dei due regolamenti si sovrappongano, la probabile incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico determinata sulla base delle considerazioni di cui all'articolo 13 della proposta di regolamento e il concetto di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento UE sulle concentrazioni dovrebbero essere interpretati in modo coerente, fatta salva la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali intesi a tutelare tali interessi con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'UE.

Regolamento sulle sovvenzioni estere

Anche se la valutazione dei rischi nell'ambito del controllo degli IED può tenere conto dell'eventualità che l'investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente dal governo di un paese terzo (anche in virtù dell'assetto proprietario o di finanziamenti consistenti), l'obiettivo di tale valutazione è determinare se un IED possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'UE. Tuttavia le sovvenzioni estere sembrano aver causato distorsioni sul mercato interno dell'UE negli ultimi anni e, fino al regolamento sulle sovvenzioni estere 7 , non esisteva alcuno strumento per valutare e contrastare l'impatto delle sovvenzioni estere sulla concorrenza leale nel mercato interno. Le sovvenzioni concesse da paesi terzi non erano controllate, mentre le sovvenzioni concesse dagli Stati membri erano oggetto di un attento esame ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, dove il divieto è la regola e l'autorizzazione costituisce l'eccezione.

Il regolamento sulle sovvenzioni estere affronta tali distorsioni e colma una lacuna normativa, mantenendo nel contempo il mercato interno aperto agli scambi e agli investimenti.

Ai sensi del suddetto regolamento la Commissione ha il potere di controllare i contributi finanziari concessi da governi di paesi terzi a imprese attive nell'UE. Se ritiene che tali contributi finanziari costituiscano sovvenzioni distorsive, la Commissione può adottare misure per rimediare agli effetti di distorsione. Il regolamento sulle sovvenzioni estere introduce tre procedure:

·una procedura basata sulle notifiche per indagare sulle concentrazioni che prevedono contributi finanziari concessi dai governi di paesi terzi, in cui l'impresa acquisita, una delle parti partecipanti alla fusione o l'impresa comune genera nell'UE un fatturato pari ad almeno 500 milioni di EUR e le parti hanno beneficiato di contributi finanziari esteri superiori a 50 milioni di EUR negli ultimi tre anni;

·una procedura basata sulle notifiche per esaminare le offerte nelle procedure di appalto pubblico che prevedono contributi finanziari di governi di paesi terzi, in cui il valore stimato dell'appalto è di almeno 250 milioni di EUR e l'offerta comporta un contributo finanziario estero di almeno 4 milioni di EUR per paese terzo negli ultimi tre anni;

·una procedura di propria iniziativa per indagare su tutte le altre situazioni di mercato, in cui la Commissione può avviare un esame di propria iniziativa.

Se decide di avviare un esame preliminare per stabilire se il contributo finanziario in esame costituisca una sovvenzione estera e se provochi distorsioni sul mercato interno, la Commissione ne informa gli Stati membri che le hanno notificato una procedura nazionale a norma del regolamento.

In caso di sovrapposizione degli ambiti di applicazione dei due regolamenti, i motivi del controllo di cui all'articolo 1 del regolamento non dovrebbero pregiudicare la valutazione della Commissione a norma del regolamento sulle sovvenzioni estere volta a stabilire se il contributo finanziario in esame costituisca una sovvenzione estera e se provochi distorsioni sul mercato interno.

Resilienza dei soggetti critici

La direttiva 2008/114/CE del Consiglio 8 stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri, ma si concentra unicamente sulla protezione delle infrastrutture critiche in questi due settori. Riconoscendo l'importanza di affrontare in modo completo la resilienza dei soggetti critici (ossia i soggetti individuati come critici dagli Stati membri nel loro territorio), la direttiva sulla resilienza dei soggetti critici 9 (direttiva CER) ha creato un quadro generale per affrontare la resilienza di tali soggetti rispetto a tutti i rischi, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali. La direttiva CER impone agli Stati membri di adottare misure specifiche per garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche in 11 settori siano forniti senza impedimenti nel mercato interno. La direttiva CER è entrata in vigore il 16 gennaio 2023 e gli Stati membri hanno tempo fino al 17 ottobre 2024 per recepirne le disposizioni nel diritto nazionale.

Qualora l'ambito di applicazione della proposta di regolamento si sovrapponga alla direttiva CER, il fatto che un destinatario dell'UE sia stato individuato come soggetto critico dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione degli investimenti esteri ai fini della proposta di regolamento.

Cibersicurezza

Le norme dell'UE in materia di cibersicurezza introdotte nel 2016 10 sono state aggiornate dalla direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS2) 11 , che ha rinnovato il quadro giuridico esistente per stare al passo con la maggiore digitalizzazione e con l'evoluzione del panorama delle minacce informatiche attraverso un ambito di applicazione più ampio, norme più chiare e strumenti di vigilanza più solidi. La direttiva NIS2 amplia l'ambito di applicazione delle norme in materia di cibersicurezza per includervi nuovi settori e soggetti e introduce una chiara soglia dimensionale, il che significa che, di norma, tutte le medie e grandi imprese dei settori selezionati saranno incluse nell'ambito di applicazione. La direttiva NIS2 inoltre rafforza e razionalizza gli obblighi in materia di sicurezza e segnalazione per i soggetti pubblici e privati adottando un approccio di gestione del rischio.

La direttiva NIS2 affronta la sicurezza delle catene di approvvigionamento e delle relazioni con i fornitori imponendo ai soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione di affrontare i rischi di cibersicurezza nelle loro catene di approvvigionamento e nelle loro relazioni con i fornitori. A livello dell'UE la direttiva rafforza la cibersicurezza della catena di approvvigionamento di tecnologie dell'informazione e della comunicazione fondamentali. Il gruppo di cooperazione NIS 12 , in collaborazione con la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, può effettuare valutazioni coordinate a livello dell'Unione dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche. La direttiva NIS2 è entrata in vigore il 16 gennaio 2023 e gli Stati membri hanno tempo fino al 17 ottobre 2024 per recepirne le disposizioni nel diritto nazionale.

Qualora l'ambito di applicazione della proposta di regolamento si sovrapponga alla direttiva NIS2, la valutazione degli investimenti esteri ai fini della proposta di regolamento dovrebbe tenere conto del fatto che un destinatario dell'UE rientri anche nell'ambito di applicazione della direttiva NIS2, nonché dei risultati delle valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555.

Energia

Nel corso degli anni l'UE ha adottato norme intese a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore dell'energia dell'UE e dei suoi Stati membri. Le direttive sull'energia elettrica e sul gas 13 impongono di valutare le implicazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento non solo per i singoli Stati membri ma anche per l'UE nel suo complesso, se il sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica di uno Stato membro è controllato da un operatore di un paese terzo. Inoltre il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'UE 14 si concentra specificamente sulle questioni legate alla sicurezza dell'approvvigionamento e impone agli Stati membri di valutare, a livello nazionale e regionale, tutti i possibili rischi per il sistema del gas, compresi i rischi associati al controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento da parte di soggetti di paesi terzi, e di predisporre piani d'azione preventivi e piani d'emergenza completi, corredati di misure intese a mitigare detti rischi. Il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica 15 contiene disposizioni analoghe per il settore dell'energia elettrica. alcuni soggetti del settore energetico rientrano espressamente anche nell'ambito di applicazione della direttiva sulla resilienza dei soggetti critici.

Qualora a un investimento estero faccia seguito una richiesta di certificazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva sull'energia elettrica o della direttiva sul gas, l'applicazione della proposta di regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva in questione. Qualora gli ambiti di applicazione dei due regolamenti si sovrappongano, i motivi del controllo di cui all'articolo 1 della proposta di regolamento e il concetto di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dovrebbero essere interpretati in modo coerente e fatta salva la valutazione ai sensi della direttiva pertinente volta a stabilire se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE.

Trasporto aereo

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 16 stabilisce norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nell'UE, tra cui il rilascio delle licenze ai vettori aerei dell'UE e la trasparenza dei prezzi. Esso impone (come condizione per il rilascio di una licenza d'esercizio a un'impresa autorizzata a effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta o merci) che gli Stati membri o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell'impresa e la controllino di fatto, salvo quanto "previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente" (articolo 4).

La proposta di regolamento si applica agli investimenti esteri inferiori alla soglia stabilita dal regolamento (CE) n. 1008/2008. Consente pertanto di valutare se un investimento estero in un'impresa dell'UE che opera servizi aerei nell'UE possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Qualora un investimento estero rientri nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento, l'applicazione della proposta di regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario

La legislazione dell'UE nel settore finanziario conferisce alle autorità competenti il potere di effettuare una valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni in enti finanziari (ossia enti creditizi, imprese di investimento e istituti di pagamento). L'obiettivo di tali disposizioni è garantire la gestione sana e prudente degli enti finanziari e il buon funzionamento del settore finanziario.

Tuttavia, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 2021 dal titolo "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza", 17 il settore finanziario è fondamentale anche per la sicurezza economica e la resilienza dell'economia dell'UE. Riconoscendo l'importanza del sistema finanziario per la sicurezza e l'ordine pubblico, la proposta di regolamento impone a tutti gli Stati membri di controllare gli investimenti esteri sulla base dell'elenco di soggetti di cui all'allegato II e di notificare agli altri Stati membri e alla Commissione le operazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della proposta di regolamento.

I soggetti del settore finanziario elencati nell'allegato II sono fondamentali per la liquidazione e la compensazione agevoli delle operazioni finanziarie (pagamenti, titoli e derivati), consentendo il commercio interno ed esterno e fornendo una base per il ruolo internazionale dell'euro. Inoltre i soggetti del settore finanziario elencati nell'allegato II svolgono funzioni essenziali per la società e in genere conducono un'attività transfrontaliera; pertanto possono comportare rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di più di uno Stato membro.

La proposta di regolamento non inciderà sulle norme dell'UE relative all'esame prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, che rimarrà una procedura distinta con un obiettivo diverso dalla valutazione dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso

I prodotti a duplice uso sono beni, software e tecnologie che possono essere impiegati per applicazioni sia civili che militari. L'UE controlla l'esportazione, il transito, l'intermediazione e l'assistenza tecnica di questi prodotti, in modo da poter contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali e prevenire la proliferazione di armi di distruzione di massa. Il regolamento sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso 18 è stato riveduto nel 2021 per affrontare meglio i rischi associati alla rapida evoluzione della sicurezza, della tecnologia e del contesto commerciale, con particolare attenzione all'esportazione di tecnologie sensibili ed emergenti. Il controllo degli investimenti integra il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso. Entrambi sono strumenti importanti per il controllo strategico degli scambi e degli investimenti al fine di garantire la sicurezza nell'UE.

La proposta di regolamento impone agli Stati membri di controllare e notificare al meccanismo di cooperazione gli investimenti esteri, laddove il destinatario dell'UE ha la facoltà di decidere di esportare beni dal territorio doganale nell'UE.

La proposta di regolamento non inciderà sulle disposizioni e sulle decisioni nazionali che interessano le esportazioni di prodotti a duplice uso, le quali rimarranno una procedura distinta con obiettivi specifici.

Strumento di lotta alla coercizione

Lo strumento di lotta alla coercizione 19 è un altro importante elemento costitutivo della sicurezza economica dell'UE. Consente all'UE di rispondere alla coercizione economica e quindi di difendere meglio i propri interessi e quelli degli Stati membri sulla scena mondiale.

Lo strumento di lotta alla coercizione è innanzitutto concepito per scoraggiare qualsiasi potenziale coercizione economica. Se un atto di coercizione economica si verifica nonostante tutto, lo strumento indica un percorso per indurre il paese terzo a porre fine alle misure coercitive tramite dialogo e negoziati. Se tali mezzi non risolvono la questione, lo strumento permette all'UE anche di utilizzare un'ampia gamma di possibili contromisure nei confronti del paese che ha fatto ricorso alla coercizione. Tra queste figurano l'imposizione di dazi, restrizioni agli scambi di servizi e restrizioni all'accesso agli IED o agli appalti pubblici.

Se la proposta di regolamento dovesse essere applicata agli investitori esteri di paesi terzi soggetti a contromisure ai sensi dello strumento di lotta alla coercizione, la valutazione circa la probabilità che un investimento estero incida negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe essere effettuata indipendentemente dal concetto di coercizione, tranne nei casi in cui dagli atti di coercizione derivino rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico. Inoltre, le decisioni di controllo degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico non dovrebbero pregiudicare eventuali misure dell'UE volte a contrastare la coercizione economica.

Misure restrittive dell'UE (sanzioni)

La proposta di regolamento è coerente con le misure restrittive (sanzioni) dell'UE che, ai sensi dell'articolo 215 TFUE, prevalgono su altri regolamenti dell'UE e possono vietare o ostacolare l'autorizzazione degli investimenti di alcuni paesi terzi o cittadini di paesi terzi.

Le misure restrittive dell'UE si applicano a una serie di soggetti, tra cui qualsiasi persona all'interno o all'esterno del territorio dell'UE che sia un cittadino di uno Stato membro, a qualsiasi persona giuridica, soggetto od organismo, all'interno o all'esterno del territorio dell'UE, registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, e a qualsiasi persona giuridica, soggetto od organismo per qualunque attività economica esercitata, in tutto o in parte, all'interno dell'UE.

Le misure restrittive dell'UE possono assumere la forma di misure specifiche per imprese, gruppi, organizzazioni o singole persone (ad esempio, il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche) o di misure settoriali.

La Commissione ritiene che il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi si estendano ai beni di qualsiasi soggetto non designato posseduto o controllato da una persona o un soggetto designati, a meno che si possa dimostrare che i beni in questione non sono di fatto posseduti o controllati dalla persona o dal soggetto designati.

È importante controllare attentamente e rigorosamente i tentativi di persone designate o altrimenti sanzionate di acquisire, direttamente o indirettamente, il controllo sulle imprese dell'UE. È pertanto fondamentale che questa norma si applichi anche quando l'investitore non è direttamente soggetto a sanzioni ma è posseduto o controllato da tali persone o soggetti, o agisce per conto o su indicazione di esse. La proposta di regolamento imporrebbe pertanto agli Stati membri di notificare agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi investimento estero nel loro territorio effettuato da investitori soggetti a qualsiasi tipo di misure restrittive dell'UE, nonché da qualsiasi altra parte posseduta o controllata da tali persone o soggetti o che agisce per loro conto o su loro indicazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1.Base giuridica

Gli IED rientrano esplicitamente nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'UE, che è disciplinata dall'articolo 207 TFUE. Inoltre è necessario utilizzare l'articolo 114 TFUE come base giuridica aggiuntiva, che prevede l'adozione di misure volte ad assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Questa disposizione autorizza l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. È la base giuridica appropriata per un intervento che impone agli Stati membri di controllare determinati investimenti nel mercato interno e di affrontare le differenze tra i meccanismi di controllo degli Stati membri, che possono ostacolare le libertà fondamentali e avere un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno.

Le differenze tra le legislazioni nazionali esistono e sono in aumento, dato che alcuni Stati membri hanno già attivato meccanismi di controllo mentre diversi altri sono in procinto di istituire tali meccanismi anche per gli investimenti all'interno dell'UE. Questa situazione ha portato a una frammentazione normativa nella misura in cui i meccanismi nazionali di controllo differiscono per quanto riguarda elementi specifici, quali l'ambito di applicazione (il tipo di attività e i settori contemplati), nonché i termini (durata della valutazione e della decisione da parte dell'autorità nazionale), le prescrizioni procedurali e i criteri applicati per i probabili effetti negativi sulla sicurezza o l'ordine pubblico. Questo è tanto più pertinente se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'UE.

Tale frammentazione pone ostacoli alla libertà di stabilimento ed è probabile si rafforzi con l'aumento degli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo. Le misure armonizzate proposte mirano a i) creare condizioni di parità tra gli Stati membri, ii) ridurre i costi di conformità esistenti per gli investitori esteri e iii) prevenire l'insorgere di ulteriori ostacoli nel mercato interno per gli investimenti.

In linea con l'obiettivo del mercato interno, la presente proposta prevede che alcuni investimenti esteri debbano essere sottoposti a controllo, indipendentemente dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui è ubicato il destinatario. Inoltre la proposta prevede che gli investimenti esteri siano valutati in base a norme e tempistiche armonizzate. Alla luce di quanto precede, si pone la necessità di una maggiore armonizzazione a livello dell'Unione, pertanto l'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica pertinente per la presente iniziativa.

Il ricorso all'articolo 114 TFUE consente di inserire determinati investimenti all'interno dell'UE nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento. L'obiettivo è garantire che siano gestiti i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico derivanti da tali operazioni. In particolare la proposta di regolamento sarebbe limitata agli investimenti all'interno dell'UE che:

i) sono effettuati dall'impresa figlia di un investitore estero nell'Unione, laddove tale impresa sia direttamente o indirettamente controllata da un investitore estero. Non sono compresi i soggetti che non prevedono alcuna partecipazione di paesi terzi o che sono esposti soltanto a una partecipazione non di controllo da parte di un investitore estero (investimenti di portafoglio);

ii) hanno l'obiettivo di stabilire un legame durevole tra l'investitore estero e il destinatario dell'UE.

L'estensione dell'ambito di applicazione dell'attuale regolamento IED mira a disciplinare una serie specifica di investimenti esteri effettuati tramite imprese figlie dell'UE controllate da investitori di paesi terzi. Permette di integrare e ampliare le disposizioni vigenti che consentono di ricomprendervi tali investimenti laddove la struttura scelta sia utilizzata per eludere il controllo degli IED nell'UE. In questo modo viene garantita la coerenza dell'approccio ai rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico derivanti da investimenti che in ultima istanza attribuiscono il controllo e il potere decisionale a un investitore di un paese terzo, siano essi effettuati direttamente dall'esterno dell'UE o indirettamente attraverso un soggetto stabilito nell'UE ma controllato da un investitore estero.

Tale estensione porterà però a un controllo delle operazioni effettuate tramite soggetti legalmente stabiliti nell'UE. Si tratta di un passo ulteriore rispetto al concetto di elusione di cui al regolamento vigente, che si applica solo quando l'operazione è effettuata all'interno dell'UE mediante costruzioni di puro artificio che non rispecchiano la realtà economica. Tale estensione comporta il ricorso all'articolo 114 TFUE come base giuridica per rispecchiare il fatto che gli investimenti all'interno dell'UE sarebbero disciplinati dalla proposta di regolamento.

La base giuridica della proposta di regolamento sarebbe pertanto costituita dagli articoli 207 e 114 TFUE.

2.2.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Dal momento che i meccanismi di controllo degli Stati membri differiscono in termini di portata, contenuto ed effetto, è possibile osservare un quadro normativo frammentato delle norme nazionali e un aumento dei rischi, soprattutto per quanto riguarda il controllo degli investimenti esteri all'interno dell'UE. Ciò compromette il mercato interno introducendo condizioni di disparità e costi inutili per i soggetti che intendono svolgere un'attività economica in settori pertinenti per la sicurezza o l'ordine pubblico.

Solo un intervento a livello dell'Unione può risolvere tali problemi, in quanto le norme a livello nazionale comportano già ostacoli agli investimenti all'interno dell'UE. Per contro, gli effetti di qualsiasi azione intrapresa ai sensi del diritto nazionale sarebbero limitati a un unico Stato membro e rischiano di essere elusi o difficili da controllare in caso di investitori stranieri. Inoltre alcuni Stati membri stanno attualmente valutando iniziative legislative nel settore del controllo degli investimenti. Solo un'azione a livello di Unione può gestire la questione in modo coerente in tutto il mercato interno. L'introduzione di norme comuni e proporzionate per controllare gli investimenti con controllo estero all'interno dell'UE è essenziale per garantire che tali misure siano stabilite in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel rispetto di tutti i diritti fondamentali. Un approccio a livello dell'UE condiviso e coordinato, che allinei i sistemi di controllo nazionali, fornirà certezze ai potenziali investitori per quanto riguarda infrastrutture, tecnologie e fattori produttivi critici, in quanto consentirà loro di conoscere in anticipo le norme comuni utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri per valutare e affrontare i rischi connessi alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Infine il controllo degli investimenti esteri nell'UE è una questione transnazionale con implicazioni transfrontaliere che deve essere affrontata a livello dell'Unione. Un investimento estero in uno Stato membro può avere un impatto che va oltre i suoi confini, ripercuotendosi su un altro Stato membro o a livello dell'UE. L'assenza di un'azione a livello dell'UE può comportare una minore capacità degli Stati membri di tutelare i propri interessi di sicurezza o di ordine pubblico in relazione agli investimenti esteri, in particolare nei casi in cui l'investimento estero che può incidere negativamente sulla loro sicurezza o ordine pubblico è effettuato nel territorio di un altro Stato membro. L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento dimostra che è improbabile che gli Stati membri convergano su norme e procedure allineate in merito a come controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza e ordine pubblico, o che rafforzino il meccanismo di cooperazione sistematica a livello dell'Unione per lo scambio di informazioni tra di loro e con la Commissione.

Di conseguenza è giustificata un'azione a livello dell'UE volta ad allineare e armonizzare i quadri nazionali per rendere gli investimenti più prevedibili nel mercato interno, in particolare nelle operazioni multigiurisdizionali, rafforzare la certezza giuridica del controllo degli investimenti nell'UE, ridurre gli oneri amministrativi, contribuire a creare condizioni di parità in tutti gli Stati membri in cui sono effettuati gli investimenti e consentire una cooperazione più efficace ed efficiente tra gli Stati membri e la Commissione in materia di rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico transfrontalieri connessi agli investimenti esteri.

2.3.Proporzionalità

La proposta di regolamento mira a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico nell'UE per quanto riguarda gli investimenti esteri.

Non contiene norme equivalenti a un meccanismo nazionale di controllo, in quanto tale meccanismo può imporre condizioni a un'operazione e, in ultima istanza, vietarne la realizzazione. La proposta di regolamento lascerebbe la decisione finale sugli investimenti allo Stato membro in cui l'operazione è in programma o è stata realizzata. L'obiettivo della proposta di regolamento è piuttosto quello di contribuire a individuare e affrontare i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico che interessano almeno due Stati membri o l'UE nel suo complesso attraverso un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. Questo meccanismo di cooperazione costituisce un canale ufficiale per lo scambio di informazioni riservate e per aumentare la consapevolezza in merito a circostanze specifiche in cui un IED può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Consente inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri di suggerire misure allo Stato membro in cui gli IED sono in programma o sono già stati realizzati, al fine di affrontare i problemi specifici individuati.

La valutazione del regolamento ha dimostrato che l'efficacia del quadro dell'UE per il controllo degli investimenti è notevolmente ridotta dai seguenti fattori: i) l'assenza in alcuni Stati membri di meccanismi di controllo che consentano di esaminare le operazioni prima della loro realizzazione; e ii) la copertura limitata dei meccanismi nazionali di controllo degli investimenti 20 . Ciò può avere effetti di ricaduta sugli interessi di sicurezza o di ordine pubblico in altri Stati membri nonché su progetti o programmi di interesse per l'UE.

In mancanza di un ambito di applicazione comune per le operazioni soggette a controllo o di altri modi per armonizzare le condizioni che dovrebbero dare avvio al controllo a livello nazionale, è probabile che il numero e l'ambito di applicazione delle notifiche che il meccanismo di cooperazione riceve dagli Stati membri continuino a variare notevolmente. Inoltre alcuni investitori stranieri possono continuare ad approfittare di giurisdizioni dell'UE che non dispongono di un meccanismo di controllo degli IED o il cui meccanismo non si applica al settore interessato.

Le misure contenute nella proposta di regolamento volte a istituire un meccanismo di cooperazione e a stabilire determinate prescrizioni procedurali e sostanziali per i meccanismi nazionali di controllo sono proporzionate, in quanto conseguono l'obiettivo della proposta di regolamento consentendo nel contempo agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali nei loro meccanismi di controllo e di prendere la decisione finale su eventuali investimenti esteri.

La proposta di regolamento impone alle imprese di cooperare con le autorità nazionali di controllo, ma i costi amministrativi per le imprese saranno ragionevoli e proporzionati grazie al modulo standardizzato per le notifiche al meccanismo di cooperazione.

2.4.Scelta dell'atto giuridico

Si tratta di una proposta di revisione di un regolamento esistente, per cui sembra legittimo mantenere la forma attuale dell'atto giuridico (ossia un regolamento).

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1.Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta legislativa è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che valuta il regolamento in base ai cinque criteri "per legiferare meglio" (efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE).

3.2.Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha pubblicato una consultazione mirata e un invito a presentare contributi che si sono svolti tra il 14 giugno e il 21 luglio 2023. La Commissione ha ricevuto 47 risposte alla consultazione 21 e 10 riscontri all'invito a presentare contributi 22 .

La Commissione ha invitato gli Stati membri e i portatori di interessi (imprese legali, associazioni di categoria e imprese) con una comprovata esperienza nell'attuazione delle norme dell'UE sul controllo degli IED a fornire ulteriori contributi scritti sulla base di un questionario. Tali risposte sono state raccolte tra il 3 agosto e il 1º settembre 2023. Una sintesi delle risposte è disponibile nell'allegato V della relazione di valutazione che accompagna la proposta legislativa.

3.3.Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa dell'ausilio di un contraente esterno per effettuare la valutazione del regolamento sul controllo degli IED. Il segretariato dell'OCSE (la divisione investimenti della direzione Affari finanziari e d'impresa) ha condotto uno studio sull'efficacia e l'efficienza del regolamento sul controllo degli IED e ha presentato conclusioni e raccomandazioni generali su come affrontare le carenze individuate nello studio 23 . Lo studio è stato cofinanziato dalla Commissione ed è stato condotto nel periodo tra ottobre 2021 e giugno 2022.

3.4.Valutazione d'impatto

La proposta legislativa non è corredata di una valutazione d'impatto. Ciò è in linea con il pacchetto di strumenti per "legiferare meglio", in base al quale una valutazione d'impatto potrebbe non essere necessaria per "iniziative politiche che propongono modifiche limitate sulla base di una valutazione approfondita, che ha chiaramente individuato le modifiche necessarie a una politica o a una legislazione" 24 . La Commissione ritiene che la proposta di regolamento e la relazione di valutazione che accompagna la presente proposta legislativa soddisfino tali criteri.

3.5.Adeguatezza normativa e semplificazione

Quest'iniziativa è parte del programma di lavoro della Commissione 2023 25 . Non fa parte dell'allegato II (iniziative REFIT).

La proposta di regolamento migliora la capacità della Commissione e degli Stati membri di individuare e affrontare gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'UE. La proposta impone a tutti gli Stati membri di controllare gli investimenti esteri, il che potrebbe comportare un incremento degli oneri amministrativi per le imprese, in quanto gli investimenti esteri nell'UE saranno soggetti a controllo in più giurisdizioni rispetto ai 21 Stati membri che attualmente dispongono di un meccanismo di controllo. Ci si attende però che la proposta comporti potenziali risparmi sui costi grazie alla semplificazione e all'allineamento delle norme e delle disposizioni vigenti a livello nazionale e di UE. La semplificazione riguarda l'allineamento dei termini nazionali di controllo, una cooperazione a livello dell'UE incentrata sul controllo degli IED connessi a operazioni potenzialmente critiche (rispetto a tutte le operazioni soggette a controllo formale in uno Stato membro) e una maggiore trasparenza procedurale del meccanismo di cooperazione dell'UE.

3.6.Diritti fondamentali

La proposta è allineata alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e rispetta la libertà d'impresa. La proposta di regolamento lascia il controllo degli investimenti agli Stati membri (compresa la decisione finale in materia di operazioni specifiche), ma le prescrizioni per i meccanismi nazionali di controllo aiutano gli Stati membri a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali a un procedimento equo e a una buona amministrazione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Per conseguire efficacemente gli obiettivi della presente iniziativa, è necessario finanziare una serie di azioni a livello della Commissione. Le spese annuali per le risorse umane ammonteranno a circa 5,162 milioni di EUR all'anno, da corrispondere a un totale di 29 funzionari (in equivalenti a tempo pieno) presso la Commissione. Altre spese amministrative sono connesse al rimborso delle spese di viaggio degli Stati membri per partecipare alle riunioni del gruppo di esperti (articolo 5) e del comitato (articolo 21). Si stima che tali costi ammonteranno a 0,032 milioni di EUR all'anno. Le spese operative, che serviranno a finanziare l'infrastruttura informatica necessaria a sostenere la cooperazione diretta tra la Commissione e gli Stati membri attraverso canali di comunicazione sicuri, ammonteranno a circa 0,25-0,29 milioni di EUR all'anno. La Commissione intende avviare uno studio esterno con un bilancio di 0,25 milioni di EUR a sostegno della sua valutazione della conformità degli Stati membri dopo la fine del periodo transitorio. La Commissione prenderà in considerazione l'avvio di un secondo studio a sostegno della valutazione quinquennale della proposta di regolamento da parte della Commissione.

Una panoramica dettagliata dei costi è fornita nella scheda finanziaria collegata a questa iniziativa.

5.ALTRI ELEMENTI

5.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

Il monitoraggio, la segnalazione e la valutazione costituiscono una parte importante della proposta.

Verrà effettuato un monitoraggio continuo, basato su obiettivi operativi e indicatori specifici. Il monitoraggio continuo e periodico riguarderà gli aspetti principali seguenti:

i) il numero di operazioni notificate al meccanismo di cooperazione; e

ii) il numero di operazioni che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o attraverso un progetto o un programma di interesse per l'Unione.

Inoltre la Commissione può monitorare gli sviluppi relativi alle decisioni finali comunicate dagli Stati membri alla Commissione in via riservata.

La proposta di regolamento continuerà a imporre agli Stati membri di riferire ogni anno alla Commissione, in via riservata, in merito alle attività nell'ambito del loro meccanismo di controllo per l'anno civile precedente. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a pubblicare una relazione annuale contenente informazioni sugli sviluppi legislativi pertinenti e sulle attività dell'autorità di controllo, compresi dati aggregati sui casi sottoposti a controllo e sulle decisioni di controllo adottate. La Commissione continuerà a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione della proposta di regolamento. Tale relazione continuerà a essere resa pubblica.

La proposta di regolamento sarà valutata nel contesto di un esercizio di valutazione cinque anni dopo la data della sua piena entrata in applicazione. Se necessario, potrebbe essere introdotta una clausola di revisione in base alla quale la Commissione potrebbe adottare misure adeguate, comprese proposte legislative.

5.2.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta di regolamento

Il capo 1 contiene disposizioni generali, compresi l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta di regolamento (articolo 1). La proposta di regolamento istituisce un quadro dell'UE per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti nel loro territorio, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Stabilisce inoltre un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sugli investimenti, valutare il loro potenziale impatto sulla sicurezza e l'ordine pubblico e individuare le potenziali preoccupazioni che lo Stato membro responsabile del controllo dell'investimento sarebbe tenuto ad affrontare. I motivi del controllo degli investimenti sono determinati conformemente alle pertinenti prescrizioni per l'imposizione di misure restrittive per motivi di sicurezza o di ordine pubblico stabilite nell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (compresi in particolare l'articolo XIV, lettera a), e l'articolo XIV bis dell'accordo generale sugli scambi di servizi) e in altri accordi o intese commerciali e di investimento di cui l'UE o i suoi Stati membri sono parte.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni applicabili. In particolare chiarisce che la proposta di regolamento disciplina gli investimenti che sono investimenti esteri diretti o investimenti nell'UE a partecipazione estera. Ai sensi della presente proposta di regolamento gli investimenti esteri diretti comprendono un'ampia gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi e imprese che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. Sono compresi gli investimenti di un investitore estero in un destinatario dell'UE, qualora quest'ultimo sia un'impresa figlia del destinatario estero oggetto dell'investimento. Gli investimenti all'interno dell'UE a partecipazione estera comprendono un'ampia gamma di investimenti effettuati da un investitore estero tramite la sua impresa figlia nell'UE e allo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'UE al fine di svolgere un'attività economica in uno Stato membro. La proposta di regolamento non disciplina gli investimenti di portafoglio.

Il capo 2 contiene le norme relative ai meccanismi nazionali di controllo. L'articolo 3 impone a tutti gli Stati membri di istituire e mantenere un meccanismo di controllo conforme alle prescrizioni della proposta di regolamento e di notificarlo alla Commissione. Sulla base di tali notifiche, la Commissione è tenuta a pubblicare un elenco dei meccanismi nazionali di controllo. L'articolo 4 stabilisce alcune prescrizioni per i meccanismi nazionali di controllo. In particolare, tali meccanismi devono contemplare almeno i) gli investimenti in imprese dell'UE che partecipano a progetti o programmi di interesse per l'UE di cui all'allegato I della proposta di regolamento; e ii) gli investimenti in imprese dell'UE che operano in settori di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE di cui all'allegato II della proposta di regolamento ("investimenti notificabili"). Stabilisce inoltre una serie di prescrizioni per garantire l'efficacia dei meccanismi di controllo.

Il capo 3 prevede un meccanismo di cooperazione che consenta agli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni e di proporre misure qualora un investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o attraverso un progetto o un programma di interesse per l'Unione. Gli articoli 5 e 6 stabiliscono norme e procedure relative alla notifica degli investimenti esteri, compresa una procedura specifica per gli investimenti esteri sottoposti contemporaneamente a controllo da più Stati membri ("operazioni multinazionali"). L'articolo 7 descrive le condizioni applicabili alle osservazioni formulate dagli Stati membri e ai pareri forniti dalla Commissione a seguito della valutazione di un investimento estero notificato. Consente agli Stati membri di presentare osservazioni allo Stato membro in cui è realizzato l'investimento estero qualora tale investimento estero rischi di incidere negativamente sulla sua sicurezza od ordine pubblico oppure qualora gli Stati membri dispongano di informazioni pertinenti per il controllo di tali investimenti esteri. La Commissione è autorizzata a emettere un parere nei confronti dello Stato membro in cui ha luogo l'investimento estero se ritiene che tale investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro, o su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. La Commissione può altresì emettere un parere se dispone di informazioni rilevanti per il controllo dell'investimento estero o se diversi investimenti esteri presentano rischi analoghi per la sicurezza o l'ordine pubblico. Inoltre, l'articolo 7 stabilisce procedure dettagliate per fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni sulla decisione di controllo adottata dallo Stato membro notificante. L'articolo 8 stabilisce i termini e le procedure per la presentazione di osservazioni e pareri, anche nel caso di operazioni multinazionali. L'articolo 9 prevede un meccanismo che consente agli Stati membri e alla Commissione di cooperare in caso di investimenti esteri non notificati dallo Stato membro in cui ne è prevista la realizzazione. L'articolo 10 stabilisce le prescrizioni per le informazioni che devono essere fornite e che possono essere richieste in relazione agli investimenti esteri soggetti al meccanismo di cooperazione. Impone alla Commissione di adottare un regolamento di esecuzione per fornire un modulo standardizzato per la notifica degli investimenti esteri. L'articolo 11 stabilisce prescrizioni comuni per i meccanismi nazionali di controllo al fine di garantire l'effettiva partecipazione degli Stati membri al meccanismo di cooperazione. L'articolo 12 stabilisce norme per garantire la riservatezza degli scambi tra gli Stati membri e la Commissione.

Il capo 4 prevede norme per gli Stati membri e la Commissione per determinare la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico (articolo 13) e per le decisioni di controllo degli Stati membri (articolo 14).

Il capo 5 reca le disposizioni finali. L'articolo 14 fornisce una base giuridica per la cooperazione con le autorità responsabili dei paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Tale cooperazione non è intesa a consentire lo scambio di informazioni sulle operazioni soggette al meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. Per garantire la trasparenza dei meccanismi di controllo e la cooperazione dell'UE in materia di controllo degli investimenti esteri, l'articolo 16 impone agli Stati membri di rendere pubbliche relazioni annuali in merito alle loro attività e decisioni di controllo pubblicando informazioni aggregate e anonimizzate. La Commissione è inoltre tenuta a pubblicare una relazione annuale sull'attuazione del regolamento. Infine il capo 5 disciplina il trattamento dei dati personali (articolo 17), la valutazione (articolo 18), gli atti delegati (articolo 19), l'esercizio della delega (articolo 20) e la procedura di comitato per gli atti di esecuzione (articoli 21-22). L'articolo 22 abroga il regolamento (UE) 2019/452 e l'articolo 24 prevede che la proposta di regolamento entri in vigore dopo un periodo transitorio di 15 mesi. Nel periodo transitorio il regolamento (UE) 2019/452 resta in vigore e continua a produrre effetti.

L'allegato I contiene un elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione. Si tratta di progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. Se il destinatario dell'UE fa parte o partecipa a un progetto o programma di interesse per l'Unione, gli Stati membri sono tenuti a controllare e notificare l'investimento estero in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.

L'allegato II elenca le tecnologie, i beni, le strutture, le attrezzature, le reti, i sistemi, i servizi e le attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. Se il destinatario dell'UE è economicamente attivo in un settore elencato nell'allegato II, gli Stati membri sono tenuti a controllare l'investimento estero. La notifica di tali investimenti esteri al meccanismo di cooperazione è richiesta se l'investitore estero o il destinatario dell'UE soddisfano una delle condizioni basate sul rischio stabilite nel regolamento. Questo filtro basato sul rischio è adeguato per garantire che il meccanismo di cooperazione dell'UE si concentri solo sugli investimenti esteri che presentano un interesse potenziale dal punto di vista della sicurezza e non imponga oneri inutili alle amministrazioni e alle imprese nazionali.

2024/0017 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 26 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 27 ,

visto il parere formulato il [data] dal Garante europeo della protezione dei dati, che è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli investimenti nell'Unione contribuiscono alla crescita dell'UE migliorandone la competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala ed apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze.

(2)L'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea (TUE) precisa che, nelle relazioni con il resto del mondo, l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Inoltre, l'Unione e gli Stati membri mantengono un contesto aperto agli investimenti, come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e come previsto negli impegni internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(3)Nel quadro degli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri possono tuttavia adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive degli investimenti esteri diretti (IED), purché siano rispettate alcune condizioni.

(4)Conformemente al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 è stato istituito un quadro per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione. Tale regolamento ha stabilito in particolare un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli IED e sollevare motivi di preoccupazione in merito a rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico. Tale meccanismo di cooperazione imponeva allo Stato membro in cui l'IED era in programma o era stato realizzato di tenere in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e il parere della Commissione nella sua decisione di controllo.

(5)Con il quadro istituito a norma del regolamento (UE) 2019/452 è stato realizzato l'obiettivo di fornire un meccanismo formale per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli IED e aumentare la consapevolezza in merito ai rischi transfrontalieri per la sicurezza o l'ordine pubblico derivanti da taluni IED.

(6)Occorre tuttavia un nuovo strumento legislativo per rafforzare l'efficienza e l'efficacia del regolamento (UE) 2019/452 e garantire una maggiore armonizzazione nell'Unione.

(7)Alcuni investimenti non contemplati dal regolamento (UE) 2019/452 potrebbero comportare rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione. Si tratta in particolare di determinati investimenti effettuati in Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo; di investimenti realizzati in Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo il cui ambito di applicazione non comprende taluni investimenti sensibili; e di investimenti effettuati da investitori esteri tramite un'impresa figlia stabilita nell'Unione, che presentano potenzialmente gli stessi rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico di investimenti diretti effettuati a partire da paesi terzi.

(8)Uno strumento legislativo che preveda un meccanismo di controllo degli IED è in vigore in una maggioranza significativa di Stati membri, ma non in tutti. In molti Stati membri la legislazione nazionale contempla anche il controllo degli investimenti intra-UE. Tra gli Stati membri esistono differenze sostanziali per quanto concerne l'ambito di applicazione, le soglie e i criteri utilizzati per valutare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esistono differenze anche nelle procedure di controllo. In alcuni Stati membri l'investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico. In altri casi invece l'investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo. Tali divergenze rappresentano un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Creano infatti condizioni di disparità e aumentano i costi di conformità a carico degli investitori che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro. Il presente regolamento contribuisce a ridurre le divergenze relative a elementi fondamentali dei meccanismi attuati a livello nazionale. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire prevedibilità agli investitori in merito ai regimi nazionali applicabili e alle rispettive caratteristiche, riducendone così i costi di conformità. Tale aspetto è ancora più rilevante se si considera il livello di integrazione del mercato interno, per cui una singola operazione può incidere su diversi Stati membri in tutta l'Unione. È possibile ad esempio che un'operazione mirata all'acquisizione di una società destinataria in uno Stato membro incida anche sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in un altro Stato membro, a causa della struttura della catena di approvvigionamento o di altri elementi economici che collegano la società destinataria ad altre società con sede in Stati membri diversi. Per affrontare questi problemi che interessano il mercato interno e garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, è opportuno che i criteri e gli elementi da utilizzare per la valutazione degli investimenti esteri siano stabiliti mediante un intervento dell'Unione.

(9)Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti esteri in tutta l'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare gli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli elementi centrali dei meccanismi di controllo nazionali dovrebbero quindi essere armonizzati. Tale armonizzazione minima comprende la portata degli investimenti da sottoporre a controllo, le caratteristiche essenziali della procedura di controllo e l'interazione tra il meccanismo nazionale e il meccanismo di cooperazione dell'Unione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali al fine di ricomprendervi anche altri tipi di investimenti esteri, investimenti esteri in altri settori e ulteriori destinatari o attività economiche nell'Unione che considerino cruciali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento.

(10)Il regolamento (UE) 2019/452 riguarda solo gli IED effettuati nell'Unione a partire da paesi terzi. Occorre però estendere l'ambito di applicazione del meccanismo di cooperazione anche agli investimenti effettuati tra Stati membri, laddove l'investitore in uno Stato membro sia controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto estero, a prescindere dal fatto che il titolare effettivo sia ubicato nell'Unione o altrove. Tale ampliamento dell'ambito di applicazione è opportuno in particolare per garantire che sia sistematicamente individuato e valutato qualsiasi investimento che crei un legame durevole tra l'investitore estero e il destinatario dell'Unione, sia esso effettuato direttamente da un investitore estero o tramite un soggetto stabilito nell'Unione e controllato da un investitore estero. Ciò dovrebbe contribuire a promuovere la coerenza e la prevedibilità delle norme di controllo nei vari Stati membri, riducendo di conseguenza i costi di conformità per gli investitori esteri e limitando gli incentivi ad effettuare gli investimenti negli Stati membri dove tali operazioni sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme di controllo.

(11)Gli investimenti effettuati da investitori esteri in destinatari dell'Unione, compresi gli investimenti eseguiti tramite un soggetto controllato nell'Unione, possono presentare rischi specifici per la sicurezza e l'ordine pubblico nell'Unione e nei suoi Stati membri. Simili rischi legati agli investitori non dovrebbero sussistere, e quindi non occorre porvi rimedio, nel caso di investimenti che coinvolgono unicamente soggetti non caratterizzati da elementi di proprietà, controllo, collegamento o influenza di investitori esteri, ad esempio nel caso di un investitore estero che detenga una partecipazione non di controllo in un soggetto dell'Unione. Per garantire un quadro di controllo degli investimenti coerente e un controllo efficace degli investimenti esteri nell'Unione per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, è necessario evitare divergenze nelle norme applicabili al trattamento degli investimenti esteri, indipendentemente dal fatto che siano effettuati direttamente dall'esterno dell'Unione o tramite un soggetto già stabilito nell'Unione. Questo quadro riflette l'importanza di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico e riguarda esclusivamente i rischi che possono derivare da investimenti che coinvolgono soggetti esteri. È quindi opportuno che gli Stati membri garantiscano almeno il controllo degli investimenti esteri relativi a progetti o programmi di interesse per l'Unione o il cui destinatario dell'Unione opera in settori nei quali un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di controllare anche altri investimenti esteri. In tal caso è opportuno che detto controllo sia conforme anche alle disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento non disciplina le operazioni che non coinvolgono investitori esteri o che li coinvolgono ad un livello che non implica il controllo diretto o indiretto del soggetto dell'Unione.

(12)È opportuno che il controllo degli investimenti esteri sia effettuato conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni fattuali disponibili e rispettando il principio di proporzionalità e altri principi sanciti dai trattati. Inoltre, il controllo degli investimenti esteri effettuati attraverso imprese figlie dell'investitore estero stabilite nell'Unione dovrebbe in ogni caso essere conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni dei trattati in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea con l'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo. Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali nell'Unione, compreso il controllo e le misure che ne derivano, quali misure di mitigazione e divieti, dovrebbe basarsi su una minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività, ed essere opportuna e necessaria come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, nel valutare la giustificazione e la proporzionalità di eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali, se del caso anche nei pareri adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento, possono essere tenute in considerazione le specificità degli investimenti nell'Unione effettuati tramite una impresa figlia di un investitore estero. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto dell'integrazione dei regimi degli Stati membri in un meccanismo di cooperazione a livello di Unione.

(13)Per consentire un funzionamento efficiente ed efficace del meccanismo di cooperazione stabilito nel presente regolamento, è necessario definire un ambito di applicazione minimo comune relativo agli investimenti esteri che tutti gli Stati membri dovrebbero notificare al meccanismo di cooperazione. È opportuno che gli Stati membri restino liberi di notificare investimenti esteri che non rientrano nell'ambito di applicazione minimo comune del presente regolamento.

(14)È necessario inoltre che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato sia tenuto maggiormente responsabile nei confronti della Commissione e degli Stati membri che esprimono preoccupazioni debitamente motivate per l'ordine pubblico o la sicurezza propri o dell'Unione.

(15)Il quadro comune stabilito nel presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri per quanto concerne la tutela della loro sicurezza nazionale, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, TUE. Non dovrebbe pregiudicare nemmeno la tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza a norma dell'articolo 346 TFUE.

(16)Nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare gli investimenti esteri che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi (inclusi organismi statali), e destinatari dell'Unione che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. Ciò vale nel caso in cui tali investimenti siano effettuati direttamente a partire da paesi terzi oppure da un soggetto dell'Unione con controllo estero. Il quadro tuttavia non dovrebbe riguardare l'acquisizione di titoli societari puramente a scopo di investimento finanziario, senza alcuna intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell'impresa (investimenti di portafoglio). Le operazioni di ristrutturazione all'interno di un gruppo di società o la fusione di più soggetti giuridici in un'unica entità giuridica non costituiscono un investimento estero, a condizione che non comportino un aumento delle azioni detenute da investitori esteri, o che l'operazione non dia luogo a diritti aggiuntivi che possano determinare una variazione della partecipazione effettiva di uno o più investitori esteri alla gestione o al controllo di un destinatario dell'Unione.

(17)Gli investimenti esteri "greenfield" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. Gli investimenti esteri "greenfield" dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento se ed in quanto considerati rilevanti da uno Stato membro ai fini del controllo degli investimenti esteri poiché creano legami durevoli e diretti tra un investitore estero e tali strutture o imprese. Attraverso la creazione di nuove strutture, l'investitore estero può inoltre influire sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ad esempio quando il rischio riguarda fattori produttivi economici essenziali. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a includere gli investimenti esteri "greenfield" tra le operazioni soggette ai rispettivi meccanismi di controllo, in particolare quando tali investimenti riguardano settori rilevanti per la loro sicurezza o per il loro ordine pubblico, o quando le caratteristiche di tali investimenti, ad esempio l'entità o la natura essenziale degli stessi, sono rilevanti per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

(18)Al fine di garantire procedure di controllo coerenti e prevedibili, è opportuno stabilire le caratteristiche essenziali dei meccanismi di controllo che devono essere attuati dagli Stati membri. Tali caratteristiche dovrebbero riguardare almeno la portata delle operazioni soggette a un obbligo di autorizzazione, i termini per il controllo e la possibilità per le imprese interessate dalla decisione di controllo di presentare ricorso contro tali decisioni. Le norme e le procedure relative ai meccanismi di controllo dovrebbero essere trasparenti e non dovrebbero operare discriminazioni tra paesi terzi.

(19)Il meccanismo di cooperazione stabilito dal regolamento (UE) 2019/452 consente agli Stati membri di collaborare e assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri o su progetti o programmi di interesse per l'Unione. Poiché finora si è dimostrato molto utile, tale meccanismo dovrebbe essere mantenuto e rafforzato con il presente regolamento. 

(20)Per garantire che gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione siano adeguatamente individuati, gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nei casi in cui il destinatario dell'Unione sia parte di un progetto o programma di interesse per l'Unione o vi partecipi, o la sua attività economica abbia ad oggetto tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi o servizi di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. In aggiunta a questi criteri, i meccanismi di controllo possono applicarsi ad altri settori, ad altri destinatari dell'Unione o ad altre attività economiche che lo Stato membro interessato consideri essenziali per la propria sicurezza o il proprio ordine pubblico.

(21)Per garantire che il meccanismo di cooperazione si concentri esclusivamente sugli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in virtù delle caratteristiche dell'investitore estero o del destinatario dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni basate sul rischio per la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione degli investimenti esteri oggetto di un controllo in corso in uno Stato membro. Se un investimento estero non soddisfa nessuna delle condizioni, lo Stato membro nel quale l'investimento estero è oggetto di un controllo in corso può notificarlo agli altri Stati membri e alla Commissione, anche quando il destinatario dell'Unione svolge attività consistenti in altri Stati membri o appartiene a un gruppo societario con diverse società in vari Stati membri.

(22)Per garantire che la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri sia adeguatamente individuata, gli Stati membri dovrebbero poter formulare osservazioni indirizzate allo Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione. Le richieste di informazioni, le risposte e le osservazioni degli Stati membri dovrebbero essere notificate contestualmente alla Commissione.

(23)Per garantire che la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso sia adeguatamente individuata, la Commissione dovrebbe poter formulare un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE indirizzato allo Stato membro in cui è in programma o è stato effettuato l'investimento estero, anche se quest'ultimo non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro o è sottoposto a controllo ma non viene notificato al meccanismo di cooperazione.

(24)Inoltre, a fini di tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico nei casi in cui la probabile incidenza derivi da un investimento estero in un destinatario dell'Unione che prevede lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi cruciali per l'Unione nel suo complesso, è opportuno che la Commissione possa formulare un parere. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla sicurezza e all'ordine pubblico dell'Unione. I pareri con cui la Commissione individua la probabile incidenza su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico dovrebbero essere notificati a tutti gli Stati membri.

(25)La Commissione dovrebbe inoltre poter adottare un parere indirizzato a tutti gli Stati membri qualora individui diversi investimenti esteri che, nel loro insieme, possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione. Potrebbe trattarsi, in particolare, del caso in cui diversi investimenti esteri presentino caratteristiche comparabili. Questo si verifica ad esempio se gli investimenti sono effettuati dallo stesso investitore estero, o da investitori che presentano rischi analoghi, o se diversi investimenti esteri riguardano lo stesso destinatario o la stessa infrastruttura, comprese infrastrutture transeuropee per il trasporto, l'energia e le comunicazioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero discutere dell'analisi del rischio e di possibili modi per affrontare i rischi individuati nel parere.

(26)Per tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico garantendo nel contempo maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione agli investimenti esteri realizzati ma non notificati fino a 15 mesi dopo la loro realizzazione.

(27)A fini di maggiore chiarezza, nell'allegato I dovrebbe figurare l'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione. Fra questi dovrebbero figurare gli investimenti esteri nelle reti transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nonché i programmi di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo in relazione ad attività rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione. Data l'importanza di questi progetti e programmi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero controllare gli investimenti esteri nelle imprese dell'Unione che sono coinvolte o partecipano a questi progetti o programmi, compresi quelli che ricevono finanziamenti dall'Unione.

(28)Per affrontare in modo opportuno la probabile incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, lo Stato membro che riceve osservazioni debitamente motivate da altri Stati membri o un parere dalla Commissione dovrebbe tenerli nella massima considerazione, anche qualora ritenga che non vi siano effetti sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. Lo Stato membro dovrebbe coordinarsi con la Commissione e gli Stati membri interessati, ove necessario, e fornire loro un riscontro scritto sulla decisione adottata e su come sia stata prestata la massima considerazione alle osservazioni e al parere. La decisione finale sugli investimenti esteri dovrebbe rimanere di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.

(29)Per garantire il funzionamento efficace del meccanismo di cooperazione, è importante che lo Stato membro che notifica l'investimento estero al meccanismo di cooperazione sia tenuto a fornire un livello minimo di informazioni in un formato standardizzato. Se la cooperazione riguarda un investimento estero non notificato al meccanismo di cooperazione, lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato dovrebbe essere in grado di fornire almeno lo stesso livello minimo di informazioni. La Commissione e gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Tale richiesta di informazioni supplementari dovrebbe essere debitamente giustificata, limitarsi alle informazioni necessarie agli Stati membri per la formulazione di osservazioni o alla Commissione per l'emissione di un parere, proporzionata alla finalità della richiesta e non indebitamente onerosa per lo Stato membro notificante.

(30)Per garantire che la cooperazione si basi su informazioni complete ed esatte, l'impresa o l'investitore estero dovrebbero fornire qualsiasi informazione rilevante richiesta dallo Stato membro in cui sono stabiliti o dallo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Lo Stato membro che, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di ottenere le informazioni richieste da un altro Stato membro o dalla Commissione, dovrebbe darne loro notifica senza ritardo. In tal caso, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione nel quadro del meccanismo di cooperazione dovrebbero basarsi sulle informazioni a loro disposizione.

(31)Per garantire che il meccanismo di cooperazione sia utilizzato esclusivamente allo scopo di tutelare la sicurezza o l'ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero debitamente giustificare qualsiasi richiesta di informazioni su uno specifico investimento estero in un altro Stato membro e qualunque osservazione indirizzata a tale Stato membro. Gli stessi obblighi si applicano quando la Commissione chiede informazioni su un determinato investimento estero o emette un parere indirizzato a uno Stato membro.

(32)Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, possono prendere in considerazione le informazioni ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, come i sindacati, in relazione a un investimento estero che può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

(33)Lo Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero può informarne altri Stati membri o la Commissione, se desidera che approfondiscano uno o più aspetti di un investimento estero in corso di valutazione nel quadro del meccanismo di cooperazione, oppure se viene a conoscenza di nuove circostanze o nuove informazioni che possono incidere sulla valutazione dell'investimento estero. In tal caso agli altri Stati membri e alla Commissione può essere concesso un periodo supplementare per integrare la loro valutazione dell'investimento estero.

(34)Per garantire l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è necessario allineare le scadenze e le procedure nei casi in cui diversi investimenti esteri connessi a una stessa operazione più ampia siano sottoposti a controllo in vari Stati membri. In simili operazioni multinazionali, il richiedente dovrebbe presentare contemporaneamente le diverse richieste di autorizzazione negli Stati membri interessati. Tali Stati membri dovrebbero inoltre notificare le richieste contemporaneamente al meccanismo di cooperazione. Per garantire una gestione efficiente di tali operazioni multinazionali, gli Stati membri interessati dovrebbero coordinarsi e stabilire di comune accordo se gli investimenti esteri siano notificabili e quando dovrebbero essere notificati. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre coordinarsi anche sulla decisione finale. Se intendono autorizzare l'investimento estero a determinate condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che tali condizioni siano compatibili tra loro e affrontino adeguatamente i rischi transfrontalieri. Prima di vietare un investimento estero, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare se un'autorizzazione condizionata soggetta a misure coordinate e applicate in maniera coordinata non sia sufficiente per far fronte alla probabile incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. La Commissione dovrebbe poter partecipare a tale coordinamento.

(35)Per garantire un approccio coerente al controllo degli investimenti in tutta l'Unione, è essenziale che le norme e i criteri utilizzati per valutare i probabili rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico siano quelli stabiliti a livello di Unione nel presente regolamento. Fra di essi dovrebbero figurare l'impatto sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, la disponibilità di tecnologie critiche (tra cui tecnologie abilitanti fondamentali) e la fornitura continua di fattori produttivi critici per la sicurezza o l'ordine pubblico, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza e sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri o nell'Unione nel suo complesso. A tale proposito, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto anche del contesto e delle circostanze dell'investimento estero. A tal fine si dovrebbe valutare in particolare se un investitore sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, dal governo di un paese terzo o sia coinvolto nel perseguimento di obiettivi strategici di paesi terzi per promuoverne le capacità militari. In tale contesto, se del caso, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare anche i motivi per cui l'investitore estero, il suo titolare effettivo o una delle sue imprese figlie, o un soggetto che agisce per suo conto o sotto la sua direzione è soggetto a qualunque tipo di misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE.

(36)Se lo Stato membro nel quale è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che quest'ultimo possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione, è opportuno che tale Stato membro sia tenuto a adottare misure adeguate per mitigare i rischi, sempre che tali misure siano disponibili e ritenute appropriate, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate da altri Stati membri e il parere emesso dalla Commissione, ove opportuno. Gli investimenti esteri dovrebbero essere vietati solo in casi eccezionali e se le misure di mitigazione o le misure disponibili a norma del diritto dell'Unione o nazionale diverse dal meccanismo di controllo non sono sufficienti per ridurne l'incidenza sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

(37)Per sostenere l'attuazione del meccanismo di cooperazione e promuovere lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri, è opportuno mantenere in essere il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri istituito a norma del regolamento (UE) 2019/452.

(38)Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i rispettivi meccanismi di controllo ed eventuali modifiche degli stessi. Dovrebbero riferire annualmente al pubblico sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo, sugli sviluppi legislativi pertinenti e sulle attività dell'autorità di controllo, fornendo dati aggregati sulle operazioni sottoposte a controllo, sull'esito delle procedure di controllo, sulla nazionalità delle parti degli investimenti esteri e sui settori economici interessati da tali operazioni.

(39)Per garantire l'efficacia del meccanismo di coordinamento, è opportuno che i punti di contatto istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione siano opportunamente inquadrati nelle rispettive amministrazioni. I punti di contatto dovrebbero disporre del personale qualificato e dei poteri necessari per svolgere il loro lavoro nell'ambito del meccanismo di coordinamento e garantire un trattamento adeguato delle informazioni riservate. 

(40)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale cooperazione amministrativa dovrebbe puntare a rafforzare l'efficacia del quadro per il controllo degli investimenti esteri da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe essere tenuta al corrente di tali contatti bilaterali se ed in quanto si riferiscono a questioni sistemiche relative al controllo degli investimenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter monitorare gli sviluppi nei paesi terzi per quanto concerne i meccanismi di controllo.

(41)Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni fornite o ricevute in applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Qualora la divulgazione non autorizzata di informazioni possa arrecare in varia misura un pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, l'originatore delle informazioni dovrebbe classificarle in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rispondere a richieste di accesso a documenti gestiti in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione si coordinano e garantiscono come minimo il livello di tutela degli interessi protetti disponibile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 30 , al fine di tutelare lo scopo delle inchieste. La Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni riservate in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 31 e (UE, Euratom) 2015/444 32 della Commissione. Analogamente, gli Stati membri e la Commissione  dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea 33 . Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni classificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.

(42)Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte dei punti di contatto e di altri soggetti all'interno degli Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 . Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 .

(43)La Commissione dovrebbe redigere una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio. Per maggiore trasparenza, tale relazione dovrebbe essere resa pubblica. La relazione dovrebbe basarsi, tra l'altro, sulle relazioni presentate alla Commissione in via riservata da tutti gli Stati membri nel debito rispetto della necessità di garantire la tutela della riservatezza di talune informazioni, in particolare qualora la pubblicazione di dati possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione o compromettere la riservatezza commerciale.

(44)La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento cinque anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni cinque anni, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

(45)L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione e degli Stati membri dovrebbe conformarsi alle prescrizioni per l'imposizione di misure restrittive per motivi di sicurezza e di ordine pubblico di cui agli accordi OMC, tra cui in particolare l'articolo XIV, lettera a), e l'articolo XIV bis dell'accordo generale sugli scambi di servizi 36 (GATS). Dovrebbe inoltre conformarsi ai trattati dell'Unione ed essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte e di altre intese commerciali e di investimento cui aderiscono.

(46)Se un investimento estero diretto costituisce una concentrazione rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 37 , l'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Il presente regolamento e l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere applicati in modo coerente. Qualora gli ambiti di applicazione dei due regolamenti si sovrappongano, i motivi del controllo di cui all'articolo 12 del presente regolamento e il concetto di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere interpretati in maniera coerente, fatta salva la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali intesi a tutelare tali interessi con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

(47)Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle regole dell'Unione per la valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, di cui alle direttive 2009/138/CE 38 , 2013/36/UE 39 e 2014/65/UE 40 del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituisce una procedura distinta con un obiettivo specifico.

(48)L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere coerente con le altre procedure di autorizzazione e notifica stabilite nel diritto dell'Unione e non dovrebbe pregiudicarle. Alla Commissione dovrebbe essere consentito di utilizzare le informazioni notificate dagli Stati membri al meccanismo di cooperazione per esercitare il proprio ruolo di vigilanza dell'applicazione del diritto dell'Unione, in conformità dell'articolo 17 TUE.

(49)Per tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti o ai programmi di interesse per l'Unione e adattare l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. L'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato I dovrebbe riguardare progetti o programmi disciplinati dal diritto dell'UE che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico. L'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione di cui  all'allegato II dovrebbe comprendere i settori in cui un investimento estero può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nell'Unione nel suo complesso tramite un destinatario dell'Unione che non partecipa a progetti o programmi di interesse per l'Unione né riceve fondi dagli stessi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 41 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(50)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il modulo da utilizzare per fornire informazioni minime sugli investimenti esteri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 .

(51)Il regolamento (UE) 2019/452 dovrebbe essere abrogato. Affinché gli Stati membri e i soggetti interessati dispongano di tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal [aggiungere data: 15 mesi dopo l'entrata in vigore]. Nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe continuare ad applicarsi il regolamento (UE) 2019/452,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il controllo, da parte degli Stati membri, degli investimenti esteri nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

2.Il regolamento stabilisce un meccanismo di cooperazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli investimenti esteri, valutarne il potenziale impatto sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e individuare i potenziali motivi di preoccupazione che deve affrontare lo Stato membro che controlla l'investimento estero.

3.Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali nei settori non coordinati dal presente regolamento.

4.Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.

5.Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, in particolare degli articoli 49 e 63 TFUE. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi misura adottata nel quadro del presente regolamento sia conforme a tali obblighi. Il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri della Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE per garantire il rispetto del diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"investimento estero": un investimento estero diretto o un investimento nell'Unione con controllo estero, che consente una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di un destinatario dell'Unione;

(2)"investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;

(3)"investimento nell'Unione con controllo estero": un investimento di qualsiasi tipo effettuato da un investitore estero attraverso la propria impresa figlia nell'Unione, inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e un destinatario dell'Unione, esistente o da costituire, al quale l'investitore estero mette a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro;

(4)"richiesta di autorizzazione": la presentazione, nel quadro di un meccanismo di controllo stabilito a norma dell'articolo 3, della richiesta di autorizzare un investimento estero soggetto a un obbligo di autorizzazione;

(5)"investimento notificabile": un investimento estero che soddisfa almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5;

(6)"investitore estero":

(a)una persona fisica di un paese terzo; oppure

(b)un'impresa o un soggetto costituito o comunque organizzato a norma delle leggi di un paese terzo;

(7)"impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione": un'impresa economicamente attiva costituita secondo le leggi di uno Stato membro, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 43 , e controllata direttamente o indirettamente da un investitore estero;

(8)"destinatario dell'Unione": un'impresa costituita secondo le leggi di uno Stato membro;

(9)"destinatario dell'Unione economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II": un destinatario dell'Unione che opera o intende operare in settori concernenti tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione, elencati nell'allegato II, anche attraverso la proprietà, l'uso, la produzione o la fornitura degli stessi;

(10)"richiedente l'autorizzazione": la parte o le parti di un'operazione di investimento estero che chiedono un'autorizzazione all'autorità di controllo competente;

(11)"paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione;

(12)"controllo": una procedura che consente a uno Stato membro di valutare, esaminare, autorizzare, accordare un'autorizzazione subordinata a misure di mitigazione, vietare o liquidare investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico;

(13)"meccanismo di controllo": uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai relativi orientamenti, che definisce i termini, le condizioni e le procedure per il controllo degli investimenti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico;

(14)"decisione di controllo": una misura adottata da un'autorità di controllo in applicazione di un meccanismo di controllo che ha per effetto l'autorizzazione, l'autorizzazione subordinata a misure di mitigazione, il divieto o la liquidazione di un investimento estero;

(15)"autorità di controllo": l'autorità o le autorità designate da uno Stato membro per controllare gli investimenti esteri;

(16)"realizzazione": il momento in cui è stata soddisfatta l'ultima condizione sospensiva in relazione a una decisione di investimento delle parti di un'operazione di investimento estero;

(17)"meccanismo di cooperazione": la cooperazione tra Stati membri e Commissione in materia di investimenti esteri a norma del presente regolamento;

(18)"progetti e programmi di interesse per l'Unione": progetti o programmi contemplati dal diritto dell'Unione, che prevedono lo sviluppo, la manutenzione o l'acquisizione di infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza o l'ordine pubblico e che figurano nell'allegato I;

(19)"Stato membro notificante": lo Stato membro che ha notificato al meccanismo di cooperazione un investimento notificabile a norma dell'articolo 5;

(20)"operazione multinazionale": un investimento estero soggetto a meccanismi di controllo in diversi Stati membri;

(21)"notifica multinazionale": un investimento notificabile che diversi Stati membri sono tenuti a notificare al meccanismo di cooperazione;

(22)"misura di mitigazione": una condizione intesa a porre rimedio al probabile effetto negativo per la sicurezza o l'ordine pubblico derivante dall'investimento estero;

(23)"punto di contatto": la persona o il soggetto designato da uno Stato membro per notificare al meccanismo di cooperazione gli investimenti notificabili, nonché ricevere e inviare al meccanismo di cooperazione tutte le comunicazioni relative agli investimenti esteri contemplati dal presente regolamento per conto dell'autorità di controllo.

CAPO 2
MECCANISMI DI CONTROLLO NAZIONALI

Articolo 3

Istituzione di meccanismi di controllo

1.Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di controllo in conformità del presente regolamento.

2.Gli Stati membri garantiscono che il meccanismo di controllo di cui al paragrafo 1 si applichi almeno agli investimenti soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

3.Ogni Stato membro notifica alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro [data: 15 mesi dopo l'entrata in vigore]. Successivamente gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche del rispettivo meccanismo di controllo entro 30 giorni dall'adozione della modifica.

4.La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le notifiche di cui al paragrafo 3 o entro [data: 21 mesi dall'entrata in vigore] se precedente. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

Articolo 4

Prescrizioni minime

1.Le norme e le procedure relative al meccanismo di controllo, nonché le misure adottate ai sensi di tali norme e procedure, devono conformarsi al diritto dell'Unione, essere trasparenti e non operare discriminazioni tra paesi terzi o tra gli Stati membri nei quali è stabilita l'impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi meccanismi di controllo siano conformi alle prescrizioni seguenti:

(a)l'autorità di controllo dispone di procedure adeguate per determinare se ha competenza su un investimento estero presentato a fini di autorizzazione e per effettuare un esame iniziale seguito, ove necessario, da un'indagine approfondita volta a stabilire se tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. L'indagine approfondita ha lo scopo, in particolare, di stabilire se sia opportuna una decisione di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e determinarne il contenuto;

(b)l'autorità di controllo monitora e assicura la conformità al meccanismo di controllo e alle decisioni di controllo. In particolare, l'autorità di controllo istituisce procedure adeguate per individuare e prevenire l'elusione del meccanismo di controllo e delle decisioni di controllo;

(c)all'autorità di controllo è conferito il potere di avviare di propria iniziativa il controllo degli investimenti esteri per almeno 15 mesi dopo la realizzazione di un investimento estero non soggetto a un obbligo di autorizzazione, laddove tale autorità abbia motivo di ritenere che l'investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico;

(d)le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette;

(e)gli investitori esteri, le imprese figlie di investitori esteri nell'Unione attraverso le quali è effettuato l'investimento estero e le imprese oggetto di una decisione di controllo hanno la possibilità di presentare ricorso contro tale decisione;

(f)è resa pubblica una relazione annuale contenente informazioni sugli sviluppi legislativi in materia nello Stato membro e dati aggregati e anonimizzati sugli investimenti sottoposti a controllo, anche per quanto concerne l'esito delle decisioni di controllo, la nazionalità o il paese di stabilimento, a seconda dei casi, delle parti degli investimenti notificati all'autorità di controllo e i settori economici interessati da tali operazioni;

(g)gli investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 4 sono presentati all'autorità di controllo dal richiedente l'autorizzazione e sottoposti a controllo prima della realizzazione dell'investimento estero;

(h)all'autorità di controllo è conferito il potere di imporre misure di mitigazione, vietare o liquidare investimenti esteri soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 4 che non sono stati presentati, o che sono stati presentati dopo la loro realizzazione e, se del caso, di affrontare in maniera efficace le conseguenze dell'inosservanza delle misure di mitigazione;

(i)sono previste procedure adeguate per la notifica al meccanismo di cooperazione degli investimenti notificabili a norma dell'articolo 5.

3.Prima di prendere la decisione di autorizzare un investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o di vietarlo, gli Stati membri informano il richiedente l'autorizzazione specificando i motivi per cui intendono prendere tale decisione, fatti salvi la protezione delle informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'UE o di uno o più Stati membri e il diritto dell'Unione e nazionale concernente la protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri accordano all'investitore estero la possibilità di comunicare le sue osservazioni prima di prendere tale decisione.

4.Gli Stati membri garantiscono che i rispettivi meccanismi di controllo impongano un obbligo di autorizzazione per gli investimenti esteri nel caso in cui il destinatario dell'Unione stabilito nel loro territorio:

(a)sia parte di uno dei progetti o programmi di interesse per l'Unione elencati nell'allegato I, o vi partecipi, anche in qualità di destinatario di fondi come definito all'articolo 2, punto 53), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 , o

(b)sia economicamente attivo in uno dei settori elencati nell'allegato II.

CAPO 3
MECCANISMO DI COOPERAZIONE DELL'UNIONE IN RELAZIONE AGLI INVESTIMENTI ESTERI CHE POSSONO INCIDERE NEGATIVAMENTE SULLA SICUREZZA O SULL'ORDINE PUBBLICO

Articolo 5

Notifica degli investimenti esteri

1.Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il meccanismo di cooperazione, qualsiasi investimento estero in un destinatario dell'Unione stabilito nel loro territorio che:

(a)soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a); oppure

(b)soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), e una delle condizioni seguenti:

i) l'investitore estero o l'impresa figlia dell'investitore estero nell'Unione sono controllati direttamente o indirettamente dal governo, compresi organismi statali, autorità regionali o locali o forze armate, di un paese terzo, anche in virtù dell'assetto proprietario, di finanziamenti consistenti o diritti speciali oppure attraverso amministratori o dirigenti nominati dallo Stato;

ii) l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questi controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione sono soggetti a misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE;

iii) l'investitore estero o una delle sue imprese figlie ha partecipato a un investimento estero precedentemente sottoposto a controllo da uno Stato membro, che non è stato autorizzato o ha ricevuto unicamente un'autorizzazione subordinata a condizioni; a tal fine lo Stato membro notificante si basa sulle informazioni a sua disposizione, tra cui quelle contenute nella banca dati sicura istituita a norma dell'articolo 7, paragrafo 10 e le informazioni fornite dall'investitore estero in materia.

2.Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi investimento estero in un destinatario dell'Unione stabilito nel loro territorio in relazione al quale avviano un'indagine approfondita in base alle rispettive procedure di controllo. In casi eccezionali gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi investimento estero in un destinatario dell'Unione stabilito nel loro territorio in relazione al quale intendono imporre una misura di mitigazione o vietare l'operazione senza effettuare un'indagine approfondita.

3.Gli Stati membri possono notificare investimenti esteri che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se lo Stato membro in cui è stabilito il destinatario dell'Unione ritiene che un investimento estero possa essere di interesse per gli altri Stati membri e la Commissione da un punto di vista della sicurezza o dell'ordine pubblico, come nel caso in cui il destinatario dell'Unione svolga attività consistenti in altri Stati membri o appartenga a un gruppo che possiede diverse società in vari Stati membri che sono economicamente attive in uno dei settori elencati nell'allegato II.

Lo Stato membro che intenda notificare un investimento estero nel proprio territorio rientrante in un'operazione multinazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, si coordina con gli altri Stati membri che hanno ricevuto la richiesta di autorizzazione. Gli Stati membri interessati notificano l'operazione multinazionale e si adoperano per trasmettere le rispettive notifiche al meccanismo di cooperazione nello stesso giorno.

Articolo 6

Contenuto e procedure per la notifica degli investimenti esteri

1.Gli Stati membri provvedono affinché la notifica a norma dell'articolo 5 contenga le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e sia inviata alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4:

(a)entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della corrispondente richiesta di autorizzazione per gli investimenti esteri che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 3;

(b)entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di autorizzazione per gli investimenti esteri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2.Alle operazioni multinazionali si applicano le procedure seguenti:

(a)i richiedenti l'autorizzazione presentano le rispettive richieste in tutti gli Stati membri interessati nello stesso giorno, e provvedono affinché ciascuna richiesta di autorizzazione faccia riferimento alle altre richieste;

(b)lo Stato membro che riceva una richiesta di autorizzazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) si coordina con gli altri Stati membri interessati per stabilire, tra l'altro, se sia applicabile la lettera c) o la lettera d) del presente paragrafo; la Commissione può partecipare a tale coordinamento su richiesta di uno o più Stati membri;

(c)se le richieste di autorizzazione riguardano un investimento estero che soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri interessati inviano le rispettive notifiche al meccanismo di cooperazione nello stesso giorno ed entro la scadenza di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;

(d)se le richieste di autorizzazione riguardano un investimento estero che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri interessati si adoperano per inviare le rispettive notifiche al meccanismo di cooperazione nello stesso giorno.

Articolo 7

Osservazioni degli Stati membri e pareri della Commissione sugli investimenti esteri notificati

1.Ogni Stato membro può trasmettere osservazioni debitamente motivate allo Stato membro notificante tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4. Gli Stati membri possono formulare tali osservazioni se:

(a)ritengono che un investimento estero possa incidere negativamente sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico; o

(b)dispongono di informazioni rilevanti per il controllo di tale investimento estero.

Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione e informa tutti gli altri Stati membri, attraverso il meccanismo di cooperazione, dell'avvenuta formulazione delle stesse.

2.La Commissione può emettere un parere debitamente motivato indirizzato allo Stato membro notificante tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4. La Commissione può emettere detto parere se:

(a)ritiene che tale investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro;

(b)ritiene che tale investimento estero diretto possa incidere negativamente su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico;

oppure

(c)dispone di informazioni rilevanti in relazione a tale investimento estero.

La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che gli Stati membri abbiano formulato osservazioni.

3.La Commissione può emettere un parere debitamente motivato indirizzato a tutti gli Stati membri se ritiene che diversi investimenti esteri o altri investimenti analoghi, considerati nel loro insieme e tenendo conto delle rispettive caratteristiche, se portati a termine potrebbero incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dell'Unione. Dopo aver emesso un parere, la Commissione può, se del caso, discutere con gli Stati membri sulle modalità per far fronte ai rischi individuati.

4.La Commissione:

(a)invia pareri conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), a tutti gli Stati membri che hanno formulato osservazioni e informa gli altri Stati membri che ha emesso un parere tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4;

(b)invia pareri conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), e pareri conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 a tutti gli Stati membri tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

5.Se lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato riceve un'osservazione da un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, o un parere della Commissione a norma del paragrafo 2 o 3, tale Stato membro tiene nella massima considerazione l'osservazione o il parere ricevuto.

6.Dopo aver ricevuto osservazioni a norma del paragrafo 1, lo Stato membro convoca una riunione con gli Stati membri che hanno formulato le osservazioni per discutere sulle modalità per affrontare al meglio i rischi individuati. Se lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato non concorda con i rischi individuati o, se del caso, con la misura proposta nell'osservazione, gli Stati membri si adoperano per individuare soluzioni alternative. Se le osservazioni riguardano un'operazione multinazionale, anche gli altri Stati membri che hanno notificato l'investimento estero sono invitati per discutere se i risultati attesi siano compatibili tra loro e, ove opportuno, se le condizioni previste siano in grado di rispondere adeguatamente ai rischi transfrontalieri individuati. La Commissione è invitata a partecipare a tali riunioni.

7.In seguito al ricevimento di un parere a norma del paragrafo 2 o 3, si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui al paragrafo 6.

8.Dopo aver ricevuto un parere a norma del paragrafo 2 o 3, lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato:

(a)notifica la propria decisione di controllo agli Stati membri interessati e alla Commissione tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, entro 3 giorni di calendario dall'invio di tale decisione alle parti dell'investimento estero;

(b)fornisce una spiegazione scritta agli Stati membri interessati e alla Commissione tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, entro 7 giorni di calendario dalla notifica della decisione di controllo di cui alla lettera a), in merito a quanto segue:

i) in che misura ha tenuto nella massima considerazione le osservazioni degli Stati membri o il parere della Commissione; oppure

ii) il motivo del suo disaccordo con le osservazioni degli Stati membri o il parere della Commissione.

9.Qualora gli Stati membri o la Commissione indichino che la decisione di controllo di cui al paragrafo 8, lettera a), del presente articolo non tiene nella massima considerazione le loro osservazioni formulate a norma del paragrafo 1, o il parere fornito a norma del paragrafo 2 o 3, lo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato convoca una riunione per spiegare gli ostacoli incontrati o i motivi di disaccordo e si adopera per individuare soluzioni nel caso in cui in futuro si ripresenti una situazione analoga. Se la decisione di controllo riguarda una notifica multinazionale, sono invitati anche gli altri Stati membri che hanno notificato l'investimento estero al meccanismo di cooperazione. La Commissione è invitata alle riunioni organizzate a norma del presente paragrafo.

10.La Commissione istituisce una banca dati sicura che mette a disposizione di tutti gli Stati membri, contenente informazioni sugli investimenti esteri valutati dal meccanismo di cooperazione e sull'esito delle valutazioni nel quadro dei meccanismi di controllo nazionali, comprese informazioni sulle corrispondenti decisioni di controllo. La Commissione inserisce in tale banca dati le informazioni a sua disposizione dal 12 ottobre 2020. Entro [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri inseriscono in tale banca dati le informazioni a loro disposizione circa l'esito delle procedure nell'ambito dei rispettivi meccanismi di controllo. Possono anche fornire spiegazioni supplementari.

11.Nel formulare osservazioni o un parere a norma del presente articolo, gli Stati membri e la Commissione, a seconda dei casi, valutano se tali osservazioni o tale parere siano da considerarsi informazioni classificate e quale livello di classificazione si debba applicare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale in materia di informazioni classificate.

Articolo 8

Termini e procedure per fornire osservazioni e pareri sugli investimenti esteri notificati

1.Prima che uno Stato membro formuli un'osservazione o che la Commissione emetta un parere a norma dell'articolo 7 si applica la procedura seguente:

(a)gli Stati membri informano lo Stato membro notificante. tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, che si riservano il diritto di formulare osservazioni entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della notifica a norma dell'articolo 5;

(b)la Commissione informa lo Stato membro notificante, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, che si riserva il diritto di emettere un parere entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della notifica a norma dell'articolo 5.

2.Nel riservarsi il diritto di formulare osservazioni o emettere un parere, gli Stati membri e la Commissione possono chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante. Le eventuali richieste di informazioni supplementari sono debitamente giustificate, si limitano alle informazioni necessarie agli Stati membri per la formulazione di osservazioni o alla Commissione per l'emissione di un parere, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro notificante. Le richieste di informazioni supplementari che gli Stati membri indirizzano allo Stato membro notificante sono inviate contestualmente alla Commissione.

3.Alla formulazione di osservazioni da parte degli Stati membri e di pareri da parte della Commissione come previsto all'articolo 7 si applicano i seguenti termini:

(a)se uno Stato membro si riserva il diritto di formulare osservazioni su un investimento estero notificato senza chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tali osservazioni devono essere indirizzate allo Stato membro notificante, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, entro 35 giorni di calendario dal ricevimento della notifica completa dell'investimento estero;

(b)se la Commissione si riserva il diritto di emettere un parere su un investimento estero notificato senza chiedere informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tale parere deve essere indirizzato allo Stato membro notificante, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della notifica completa dell'investimento estero;

(c)se uno Stato membro si riserva il diritto di formulare osservazioni su un investimento estero notificato e chiede informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tali osservazioni devono essere indirizzate allo Stato membro notificante, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni supplementari complete;

(d)se la Commissione si riserva il diritto di emettere un parere e chiede informazioni supplementari allo Stato membro notificante, tale parere deve essere indirizzato allo Stato membro notificante, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni supplementari complete.

Lo Stato membro notificante prende la decisione di controllo solo dopo la scadenza dei termini di cui alle lettere da a) a d).

4.Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, qualsiasi nuova informazione o circostanza essenziale pertinente per la valutazione di un investimento estero già notificato a norma dell'articolo 5. Se tali informazioni sono rese disponibili prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 3, lo Stato membro notificante, la Commissione e gli altri Stati membri si adoperano per concordare una proroga reciprocamente accettabile della scadenza. Se sono scaduti, i termini per la valutazione della notifica iniziale di cui al paragrafo 3 riprendono a decorrere conformemente ai termini di cui al paragrafo 3, lettere c) e d).

5.Lo Stato membro notificante fornisce le informazioni supplementari complete richieste dalla Commissione o dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 2 senza indebito ritardo tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4. Le informazioni supplementari fornite a uno Stato membro dallo Stato membro notificante sono inviate contestualmente alla Commissione.

6.Se riceve diverse richieste di informazioni supplementari relative allo stesso investimento notificabile, lo Stato membro notificante fornisce contemporaneamente tutte le informazioni supplementari richieste.

7.Se diversi Stati membri notificanti ricevono richieste di informazioni supplementari su una notifica multinazionale, i termini indicati al paragrafo 3 decorrono dalla data di ricevimento delle ultime informazioni supplementari complete. La Commissione comunica tale data e la scadenza agli Stati membri interessati.

8.Se, a causa di circostanze eccezionali, lo Stato membro notificante ritiene che, per motivi legati alla propria sicurezza o al proprio ordine pubblico, sia necessario adottare una decisione di controllo prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 3, tale Stato membro notifica la sua intenzione agli altri Stati membri e alla Commissione motivando debitamente la necessità di un'azione immediata. Gli altri Stati membri e la Commissione provvedono a formulare osservazioni o emettere un parere in tempi rapidi. Tale procedura non può essere invocata con l'unico scopo di favorire gli interessi commerciali del richiedente l'autorizzazione.

9.Tutti i termini stabiliti nel presente articolo sono sospesi tra il 25 dicembre e il 1° gennaio e riprendono il 2 gennaio.

Articolo 9

Procedura d'ufficio

1.Se uno Stato membro ritiene che un investimento estero nel territorio di un altro Stato membro che non è stato notificato al meccanismo di cooperazione possa incidere negativamente sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico, tale Stato membro può avviare d'ufficio una procedura in relazione a tale investimento. Prima di avviare tale procedura, detto Stato membro verifica che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato non intenda notificarlo al meccanismo di cooperazione.

2.Gli Stati membri dispongono di almeno 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero per esercitare il diritto di avviare la procedura di cui al paragrafo 1, purché nel frattempo l'investimento estero in questione non sia stato notificato al meccanismo di cooperazione.

3.La Commissione può avviare una procedura d'ufficio se ritiene che un investimento estero nel territorio di uno Stato membro che non è stato notificato al meccanismo di cooperazione rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Prima di avviare la procedura, la Commissione verifica che lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato non intenda notificarlo al meccanismo di cooperazione.

4.La Commissione dispone di almeno 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero per avviare la procedura di cui al paragrafo 3, purché nel frattempo l'investimento estero in questione non sia stato notificato al meccanismo di cooperazione.

5.Gli Stati membri o la Commissione avviano la procedura d'ufficio di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 inviando una richiesta di informazioni debitamente motivata, tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4, allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Le eventuali richieste di informazioni a norma del presente paragrafo sono debitamente giustificate, si limitano alle informazioni necessarie agli Stati membri per la formulazione di osservazioni o alla Commissione per l'emissione di un parere, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro notificante. Lo Stato membro che presenta la richiesta di informazioni la invia contestualmente alla Commissione.

6.Lo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato fornisce le informazioni complete richieste dagli altri Stati membri o dalla Commissione a norma del paragrafo 5 senza indebito ritardo tramite il sistema sicuro e criptato di cui all'articolo 12, paragrafo 4. Le informazioni supplementari fornite a uno Stato membro dallo Stato membro notificante sono inviate contestualmente alla Commissione.

7.Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 6, gli Stati membri possono formulare osservazioni e la Commissione può emettere un parere indirizzato allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Le norme e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 si applicano mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti:

(a)le osservazioni degli Stati membri o il parere della Commissione sono inviati entro 35 giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma del paragrafo 5;

(b)per le procedure avviate a norma del paragrafo 1, la Commissione dispone di 15 giorni di calendario supplementari per emettere un parere a decorrere dalla scadenza del termine per lo Stato membro di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Articolo 10

Obblighi di informazione

1.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite nella notifica di cui all'articolo 5 e in risposta alla richiesta di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, comprendano quanto segue:

(a)il nome dell'investitore, il titolare effettivo globale dell'investitore e del destinatario dell'Unione, l'assetto proprietario dell'investitore e, se del caso, del gruppo societario di cui questi fa parte;

(b)una descrizione completa dell'investimento, il relativo valore e informazioni sulla proprietà del destinatario dell'Unione, prima e dopo l'investimento estero, sul finanziamento dell'investimento e sulla relativa fonte, in base alle migliori informazioni di cui dispone lo Stato membro;

(c)il nome e l'indirizzo del destinatario dell'Unione, le sue attività e i fornitori alternativi, l'assetto proprietario del destinatario dell'Unione e, se del caso, del gruppo societario di cui questi fa parte;

(d)se del caso, informazioni relative agli altri soggetti giuridici dello stesso gruppo societario del destinatario dell'Unione ubicati in altri Stati membri;

(e)le attività dell'investitore estero, il suo nome e indirizzo; e

(f)la data in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato.

2.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 21, da adottare prima della data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, il modulo da utilizzare per fornire il tipo di informazioni richieste a norma del paragrafo 1.

3.Se la Commissione o gli Stati membri chiedono informazioni supplementari a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 5, allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato, tale Stato membro si adopera per fornire dette informazioni, se disponibili, agli Stati membri richiedenti e alla Commissione.

4.Ove necessario, lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato può chiedere al richiedente l'autorizzazione o a qualsiasi altra impresa interessata di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3. La richiesta di informazioni può riguardare informazioni necessarie allo Stato membro per stabilire se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1. L'impresa interessata fornisce le informazioni richieste allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato entro 15 giorni di calendario dalla richiesta.

5.Lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato e la Commissione possono chiedere agli altri Stati membri di ottenere informazioni da imprese ubicate nel rispettivo territorio, purché tali informazioni siano pertinenti e strettamente necessarie per valutare un investimento estero a norma dell'articolo 13. Lo Stato membro che riceve la richiesta di acquisire informazioni chiede senza ritardo all'impresa di fornire tali informazioni e le notifica allo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato e alla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 6, a seconda dei casi.

6.Lo Stato membro che, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5 ne informa la Commissione e gli altri Stati membri interessati. Tale Stato membro spiega chiaramente i motivi per cui non è in grado di fornire le informazioni.

7.Nel caso in cui non siano fornite informazioni o siano fornite informazioni incomplete, le osservazioni formulate dagli Stati membri o il parere emesso dalla Commissione possono basarsi sulle informazioni a loro disposizione.

8.Se le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 provengono da un'impresa, lo Stato membro che le riceve da detta impresa ne verifica la completezza e adotta misure ragionevoli per garantirne l'esattezza prima di trasmetterle alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 11

Prescrizioni comuni applicabili ai meccanismi di controllo per garantire un meccanismo di cooperazione efficace

1.Gli Stati membri predispongono le risorse e gli strumenti giuridici e amministrativi necessari per partecipare in modo efficiente ed efficace al meccanismo di cooperazione.

2.Ogni Stato membro e la Commissione designano un punto di contatto ai fini del meccanismo di cooperazione.

3.Gli Stati membri provvedono affinché i termini e le procedure stabiliti nei rispettivi meccanismi di controllo consentano loro di fornire risposte complete alle richieste di informazioni supplementari presentate dalla Commissione o da altri Stati membri.

4.Gli Stati membri garantiscono che i rispettivi meccanismi di controllo prevedano termini e mezzi sufficienti per valutare e tenere nella massima considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e i pareri della Commissione prima dell'adozione di una decisione di controllo. Ciò include la disponibilità di tutti i mezzi e poteri giuridici necessari per tenere conto, nella propria decisione di controllo o in qualsiasi altro strumento a loro disposizione, delle preoccupazioni espresse o dei probabili effetti individuati da un altro Stato membro o dalla Commissione. In caso di notifica di un investimento estero alla Commissione e agli altri Stati membri a norma dell'articolo 5, i meccanismi di controllo non consentono agli Stati membri di adottare la propria decisione di controllo fino a che non siano scaduti i termini per la formulazione di osservazioni da parte degli Stati membri e l'emissione di pareri da parte della Commissione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

5.Gli Stati membri garantiscono che le rispettive legislazioni nazionali consentano il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi da 5 a 9.

6.Alle autorità di controllo è conferito il potere di svolgere indagini, effettuare valutazioni, prendere decisioni e svolgere attività di monitoraggio in relazione agli investimenti esteri sottoposti alla loro attenzione a norma dell'articolo 9, paragrafo 7.

7.Qualora le misure di mitigazione stabilite in una decisione di controllo debbano essere rispettate da imprese stabilite in altri Stati membri, gli Stati membri che hanno adottato la decisione di controllo collaborano con gli altri Stati membri interessati per il monitoraggio e l'applicazione della decisione di controllo. Gli Stati membri garantiscono di disporre di tutti i mezzi e poteri giuridici necessari per affrontare con efficacia le conseguenze della mancata conformità alle misure di mitigazione previste in una decisione di controllo.

Articolo 12

Riservatezza degli scambi di informazioni nel quadro del meccanismo di cooperazione

1.Le informazioni ricevute conformemente alle procedure di cui agli articoli 5, 7 e 9 sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, a meno che:

(a)l'originatore delle informazioni non ne approvi esplicitamente un uso diverso;

(b)la Corte di giustizia dell'Unione europea o un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato richieda tali informazioni ai fini di un procedimento giudiziario.

2.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni fornite o ricevute in applicazione del presente regolamento, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale. Nel gestire richieste di accesso a documenti forniti o ricevuti in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione si astengono dal divulgare informazioni che comprometterebbero lo scopo delle indagini condotte a norma del presente regolamento.

3.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

4.La Commissione predispone un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra i punti di contatto.

CAPO 4
INVESTIMENTI ESTERI CHE POSSONO INCIDERE NEGATIVAMENTE SULLA SICUREZZA O SULL'ORDINE PUBBLICO

Articolo 13

Determinazione della probabile incidenza negativa sulla sicurezza e sull'ordine pubblico

1.Al fine di adottare una decisione di controllo a norma dell'articolo 14 o di formulare osservazioni debitamente motivate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 7, gli Stati membri stabiliscono se un investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

2.Al fine di emettere un parere debitamente motivato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 o 3, o dell'articolo 9, paragrafo 7, la Commissione stabilisce se ritiene che un investimento estero possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

3.Nel determinare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri o la Commissione valutano in particolare se l'investimento interessato possa incidere negativamente:

(a)sulla sicurezza, sull'integrità e sul funzionamento delle infrastrutture critiche, fisiche o virtuali; in tale contesto, sulla base delle informazioni disponibili, valutano anche se l'investimento estero possa incidere negativamente sulla resilienza dei soggetti critici da essi individuati in virtù della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 nonché dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 . Sono tenuti in considerazione anche i risultati delle valutazioni coordinate a livello di Unione dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 ;

(b)sulla disponibilità delle tecnologie critiche;

(c)sulla continuità dell'approvvigionamento dei fattori produttivi critici;

(d)sulla protezione di informazioni sensibili, tra cui i dati personali, in particolare per quanto riguarda la capacità dell'investitore estero di accedere, controllare e comunque trattare tali dati personali, o

(e)sulla libertà e sul pluralismo dei media, comprese le piattaforme online che possono essere utilizzate per attività di disinformazione su larga scala o attività criminali.

4.Nel determinare se un investimento possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri o la Commissione tengono conto anche di informazioni relative all'investitore estero, tra cui:

(a)il fatto che l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questi controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione abbia partecipato a un investimento estero precedentemente sottoposto a controllo da uno Stato membro, che non è stato autorizzato o ha ricevuto unicamente un'autorizzazione subordinata a condizioni; a tal fine gli Stati membri e la Commissione si basano sulle informazioni a loro disposizione, tra cui quelle contenute nella banca dati sicura istituita a norma dell'articolo 7, paragrafo 10;

(b)se del caso, i motivi per assoggettare a misure restrittive a norma dell'articolo 215 TFUE l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questo controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione;

(c)il fatto che l'investitore estero o una sua impresa figlia siano già stati coinvolti in attività che incidono negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro;

(d)il fatto che l'investitore estero o una sua impresa figlia abbiano intrapreso attività illecite o criminali, tra cui l'elusione di misure restrittive dell'Unione previste dall'articolo 215 TFUE;

(e)il fatto che l'investitore estero, una persona fisica o un soggetto che controlla l'investitore estero, il titolare effettivo dell'investitore estero, un'impresa figlia dell'investitore estero o qualsiasi altra parte di proprietà dell'investitore estero, da questo controllata o che agisca per suo conto o sotto la sua direzione possa perseguire gli obiettivi politici di un paese terzo o agevolare lo sviluppo delle capacità militari di un paese terzo.

Articolo 14

Decisioni di controllo sugli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico

1.Se, tenendo conto dei criteri stabiliti all'articolo 13 e, se del caso, alla luce delle osservazioni fornite da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 7, o di un parere fornito dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 o 3, o dell'articolo 9, paragrafo 7, lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato conclude che quest'ultimo può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno o più Stati membri, anche per quanto riguarda un progetto o un programma di interesse per l'Unione, tale Stato membro emette una decisione di controllo con cui:

(a)autorizza l'investimento estero subordinandolo a misure di mitigazione o

(b)vieta l'investimento estero.

La decisione di controllo deve essere conforme al principio di proporzionalità e tenere conto di tutte le circostanze dell'investimento estero.

2.Se lo Stato membro in cui è previsto o è stato realizzato l'investimento estero ritiene che, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, siano disponibili altre misure idonee a far fronte agli effetti dell'investimento estero sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, tale investimento estero è autorizzato senza condizioni.

CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Collaborazione internazionale

Gli Stati membri e la Commissione possono collaborare con le autorità responsabili dei paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Articolo 16

Relazione annuale a livello di Unione

1.Entro il 31 marzo di ogni anno a partire da [aggiungere data: primo anno di applicazione], gli Stati membri riferiscono alla Commissione, in via riservata, in merito alle loro attività nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo e del meccanismo di cooperazione per l'anno civile precedente. La relazione contiene informazioni sui seguenti elementi:

(a)il numero di investimenti esteri sottoposti a controllo in seguito a una richiesta di autorizzazione e a una procedura d'ufficio;

(b)il numero di investimenti esteri approvati, con e senza condizioni;

(c)il numero di investimenti esteri vietati, il numero di investimenti esteri per i quali la richiesta di autorizzazione è stata ritirata;

(d)il numero di investimenti esteri notificati al meccanismo di cooperazione e il numero di osservazioni formulate dallo Stato membro interessato;

(e)informazioni sull'origine degli investitori esteri e sul settore di attività dei destinatari degli investimenti esteri sottoposti a controllo, autorizzati o vietati;

(f)una presentazione aggregata dei rischi e delle vulnerabilità individuati negli investimenti esteri che hanno portato a una decisione di controllo.

2.Sulla base delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 e della sua valutazione delle tendenze e degli sviluppi, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione è resa pubblica.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1.Il trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, e soltanto se sia necessario ai fini del controllo degli investimenti esteri da parte degli Stati membri e per garantire l'efficacia della cooperazione prevista dal presente regolamento.

2.I dati personali relativi all'attuazione del presente regolamento sono conservati soltanto per il periodo necessario a realizzare i fini per i quali sono stati raccolti.

Articolo 18

Valutazione

1.La Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento cinque anni dopo la data di applicazione dello stesso, e successivamente ogni cinque anni, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e, se necessario, forniscono alla Commissione informazioni supplementari per la stesura della relazione.

2.La relazione della Commissione, qualora contenga una raccomandazione di modifica del presente regolamento, può essere accompagnata da una proposta legislativa.

Articolo 19

Atti delegati

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 20 allo scopo di modificare, ove necessario, l'elenco di progetti o programmi di interesse per l'Unione che figura nell'allegato I per tenere conto dell'adozione e della modifica di normative dell'Unione relative a progetti o programmi di interesse per l'Unione rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 20 allo scopo di modificare, ove necessario, l'elenco di tecnologie, attività, strutture, attrezzature, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione che figura nell'allegato II, per tenere conto di cambiamenti nelle circostanze rilevanti per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione. In particolare, tali considerazioni comprendono quanto segue:

(a)la resilienza delle catene di approvvigionamento di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione;

(b)la resilienza delle infrastrutture di particolare importanza per gli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione;

(c)i progressi tecnologici di particolare importanza per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione;

(d)l'emergere di vulnerabilità in relazione all'accesso o ad altre forme di trattamento di informazioni sensibili, ivi compresi dati personali, nella misura in cui tali vulnerabilità possono incidere negativamente sugli interessi di sicurezza o di ordine pubblico dell'Unione; e

(e)l'emergere di una situazione geopolitica di particolare importanza per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base].

3.La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Procedura di comitato per gli atti di esecuzione

1.Alla Commissione sono conferite competenze per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscono i moduli da utilizzare per fornire le informazioni specificate all'articolo 10, paragrafo 1.

2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22

Comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2019/452 è abrogato a decorrere dal [data: 15 mesi dopo l'entrata in vigore].

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [data: 15 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da precedenti esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione delle modalità di gestione, dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per attenuarli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452.

1.2.Settore/settori interessati

Politica commerciale comune / mercato unico.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 47  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale della proposta di regolamento è quello di rafforzare la sicurezza e l'ordine pubblico dell'UE nel contesto degli investimenti esteri diretti e degli investimenti effettuati da investitori esteri attraverso un'impresa stabilita nell'UE ("investimenti esteri").

1.4.2.Obiettivi specifici

1. Garantire la certezza del diritto per i meccanismi di controllo nazionali per motivi di sicurezza e ordine pubblico nella misura in cui riguardano gli investimenti esteri come definiti nella proposta di regolamento.

2. Aumentare la coerenza tra i meccanismi di controllo nazionali, rafforzando l'efficienza e l'efficacia del controllo delle operazioni in tutta l'UE e prevenendo la frammentazione del mercato interno dovuta a differenze significative tra i meccanismi di controllo nazionali.

3. Imporre a tutti gli Stati membri di adottare e mantenere in vigore un meccanismo che consenta loro di controllare efficacemente gli investimenti esteri per motivi di ordine pubblico o sicurezza.

4. Migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione riguardo agli investimenti esteri contemplati dalla proposta di regolamento.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta di regolamento rivede e migliora il meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione creato dal regolamento (UE) 2019/452. Le nuove norme sono intese a migliorare la capacità dell'UE di individuare gli investimenti esteri che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Dovrebbero fornire anche una procedura più efficiente ed efficace per la valutazione delle operazioni che richiedono una decisione di controllo a fini di autorizzazione in più di uno Stato membro.

La proposta di regolamento imporrà a tutti gli Stati membri di mantenere un meccanismo di controllo che consenta loro di controllare efficacemente gli investimenti esteri per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Tali meccanismi di controllo dovranno sostenere la partecipazione degli Stati membri al meccanismo di cooperazione, compresa la capacità degli Stati membri di tenere conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza di altri Stati membri e della Commissione nelle proprie decisioni di controllo.

La proposta di regolamento dovrebbe continuare ad agevolare lo scambio di buone prassi tra Stati membri, anche nelle riunioni del gruppo di esperti della Commissione in materia di controllo degli IED nell'UE. Il risultato dovrebbe essere l'ulteriore allineamento delle norme nazionali in materia di controllo e della relativa attuazione.

La proposta di regolamento dovrebbe continuare a sostenere la cooperazione internazionale con i paesi terzi su questioni relative al controllo degli IED, nel debito rispetto della riservatezza delle operazioni e delle relative indagini di controllo.

Nel complesso la proposta di regolamento dovrebbe aumentare la sicurezza e l'ordine pubblico senza scoraggiare gli investimenti esteri nell'UE.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Numero di Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo corrispondente ai requisiti stabiliti dalla proposta di regolamento.

Numero di operazioni valutate ogni anno dal meccanismo di cooperazione.

Percentuale di operazioni sulle quali gli Stati membri hanno formulato osservazioni e/o la Commissione ha fornito un parere allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato ("Stato membro ospitante").

Numero e tipo di azioni adottate dagli Stati membri in relazione alle operazioni che possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dello Stato membro ospitante o di altri Stati membri, o sui progetti o programmi di interesse per l'UE per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

A causa della mancanza di metodi o modelli macroeconomici adeguati, non è possibile misurare l'incidenza della proposta di regolamento (o del controllo degli IED in generale) sull'afflusso di investimenti nell'UE.

La proposta di regolamento prevede una relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La proposta di regolamento sarà direttamente applicabile, ma richiederà anche un'azione legislativa a livello nazionale. Al momento della piena applicazione della proposta di regolamento (ossia 15 mesi dopo l'entrata in vigore), tutti gli Stati membri dovranno disporre di procedure efficaci per la sua attuazione, in particolare per il controllo degli investimenti esteri nel loro territorio e la partecipazione al meccanismo di cooperazione. Tutti gli Stati membri inoltre dovrebbero disporre di una base giuridica per tenere conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza degli altri Stati membri e della Commissione e, se necessario, adottare misure per affrontare tali preoccupazioni.

Il regolamento proposto sarà valutato entro cinque anni dall'entrata in vigore. La valutazione esaminerà in particolare se, e in quale misura, la proposta di regolamento abbia contribuito alla protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'UE.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante):

La proposta di regolamento dovrebbe:

creare più valore aggiunto di quello che potrebbe essere generato dai singoli Stati membri;

aumentare l'effettiva protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico dai rischi posti da taluni IED in misura maggiore di quanto potrebbero aumentarla i singoli Stati membri;

imporre a tutti gli Stati membri di istituire un meccanismo di controllo e garantire l'allineamento dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali. Ciò non sarebbe possibile senza un quadro a livello dell'UE.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post):

Promuovere l'adozione e la modernizzazione di meccanismi di controllo nazionali per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Fornire agli Stati membri informazioni pertinenti per la sicurezza che non sarebbero disponibili in assenza del meccanismo di cooperazione.

Influire sulla decisione adottata dallo Stato membro che sottopone a controllo un'operazione.

Promuovere la convergenza tra Stati membri in merito a ciò che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico e sulle modalità di valutazione dei rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico.

Consentire un esame efficiente delle operazioni soggette ad autorizzazione in più di uno Stato membro. L'onere amministrativo sulle imprese derivante dalle procedure di controllo a fini di autorizzazione dovrebbe quindi risultare inferiore e i termini delle decisioni nazionali pertinenti meglio allineati. Ciò dovrebbe aumentare la prevedibilità e la certezza giuridica per gli investitori esteri e le società destinatarie di un investimento estero.

1.5.3.Insegnamenti tratti da precedenti esperienze analoghe

Il regolamento proposto abrogherà e sostituirà l'attuale regolamento (UE) 2019/452. È accompagnato da una relazione di valutazione, che sintetizza gli insegnamenti tratti dall'attuazione del vigente regolamento.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno delle pertinenti rubriche del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. L'incidenza finanziaria sugli stanziamenti sarà interamente coperta dalle assegnazioni previste nel QFP 2021-2027 per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/452.

L'attuazione della proposta di regolamento sarà coerente con le altre procedure di notifica e autorizzazione stabilite nel diritto dell'Unione, senza pregiudicarle. Il regolamento è coerente con le misure restrittive (sanzioni) dell'UE che, ai sensi dell'articolo 215 TFUE, prevalgono su altri regolamenti dell'UE e possono vietare o ostacolare l'autorizzazione di IED da parte di alcuni paesi terzi o di cittadini di paesi terzi.

Nella valutazione delle operazioni, la Commissione continuerà a beneficiare della competenza dei suoi servizi in relazione ai settori contemplati dal regolamento.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non applicabile.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2026

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità di gestione, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La decisione finale sugli investimenti esteri resterà di esclusiva competenza dello Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato. Spetterà pertanto alla Commissione garantire che gli Stati membri si conformino al regolamento proposto, ma lo Stato membro in cui l'investimento estero è in programma o è stato realizzato resterà competente per la notifica delle operazioni al meccanismo di cooperazione e il collegamento con le parti notificanti coinvolte nella procedura di controllo (compresa l'acquisizione delle informazioni necessarie per la valutazione dell'operazione da parte di altri Stati membri e della Commissione). Gli Stati membri inoltre resteranno competenti per la decisione in merito a singoli investimenti esteri (autorizzazione, autorizzazione subordinata a condizioni o divieto) e per il monitoraggio e l'applicazione delle decisioni di controllo.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

A norma del regolamento, la Commissione sarà tenuta a presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento.

Il regolamento sarà valutato e riesaminato cinque anni dopo l'entrata in vigore. La valutazione esaminerà in particolare se, e in quale misura, gli obiettivi specifici abbiano contribuito alla protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico nell'UE. La Commissione riferirà i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora contenga una raccomandazione di modifica del regolamento, detta relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa in tal senso.

2.2.Sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione delle modalità di gestione, dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per attenuarli

Non applicabile.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Non applicabile.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio dalla strategia antifrode.

Non applicabile.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Contributo

Numero

Diss./Non diss. 48

di paesi EFTA 49

di paesi candidati e potenziali candidati 50

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

6

14.20.04.02

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Contributo

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

Non applicabile

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

6: Vicinato e resto del mondo

DG: TRADE

2026

2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

14.200402 - Relazioni commerciali esterne e aiuti al commercio

Impegni

(1a)

0,493

0,250

0,743

Pagamenti

(2a)

0,247

0,372

0,619

N/A

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 51  

N/A

(3)

TOTALE stanziamenti
per la DG TRADE

Impegni

=1a+1b +3

0,493

0,250

0,743

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,247

0,372

0,619



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,493

0,250

0,743

Pagamenti

(5)

0,247

0,372

0,619

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA <COMMERCIO>
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,493

0,250

0,743

Pagamenti

=5+ 6

0,247

0,372

0,619

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,493

0,250

0,743

Pagamenti

(5)

0,247

0,372

0,619

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

0,493

0,250

0,743

Pagamenti

=5+ 6

0,247

0,372

0,619



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2026

2027

TOTALE

DG: TRADE-HQ (sede)

• Risorse umane

2,670

2,670

5,340

• Altre spese amministrative

0,032

0,032

0,064

TOTALE

Stanziamenti

2,702

2,702

5,404

2026

2027

TOTALE

DG: TRADE-DEL

• Risorse umane

0,356

0,356

0,712

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,356

0,356

0,712

2026

2027

TOTALE

DG: CNECT

• Risorse umane

0,356

0,356

0,712

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,356

0,356

0,712

2026

2027

TOTALE

DG: DEFIS

• Risorse umane

0,356

0,356

0,712

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,356

0,356

0,712

2026

2027

TOTALE

DG: GROW

• Risorse umane

0,356

0,356

0,712

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,356

0,356

0,712

2026

2027

TOTALE

DG: FISMA

• Risorse umane

0,178

0,178

0,356

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,178

0,178

0,356

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTALE

DG: RTD

• Risorse umane

0,178

0,178

0,356

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,178

0,178

0,356

2026

2027

TOTALE

DG: Servizio giuridico

• Risorse umane

0,178

0,178

0,356

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,178

0,178

0,356

2026

2027

TOTALE

DG: JRC

• Risorse umane

0,178

0,178

0,356

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,178

0,178

0,356

2026

2027

TOTALE

DG: SEAE

• Risorse umane

0,178

0,178

0,356

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,178

0,178

0,356

2026

2027

TOTALE

DG: COMP

• Risorse umane

0,034

0,034

0,068

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,034

0,034

0,068

2026

2027

TOTALE

DG: AGRI

• Risorse umane

0,017

0,017

0,034

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTALE

DG: ENER

• Risorse umane

0,017

0,017

0,034

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTALE

DG: HERA

• Risorse umane

0,017

0,017

0,034

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTALE

DG: JUST

• Risorse umane

0,017

0,017

0,034

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTALE

DG: SANTE

• Risorse umane

0,017

0,017

0,034

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTALE

DG: HOME

• Risorse umane

0,017

0,017

0,034

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTALE

DG: MOVE

• Risorse umane

0,017

0,017

0,034

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,017

0,017

0,034

2026

2027

TOTALE

DG: SG

• Risorse umane

0,017

0,017

0,034

• Altre spese amministrative

TOTALE

Stanziamenti

0,017

0,017

0,034

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

5,194

5,194

10,388

Mio EUR (al terzo decimale)

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

5,687

5,444

11,131

Pagamenti

5,441

5,566

11,007

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 52

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 53 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

5,162

5,162

10,324

Altre spese amministrative

0,032

0,032

0,064

Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

5,194

5,194

10,388

Esclusa la RUBRICA 7 54
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

N/A

Altre spese
amministrative

N/A

Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

N/A

TOTALE

5,194

5,194

10,388

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2026

2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

27

27

20 01 02 03 (delegazioni)

2

2

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 55

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 56

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

29

29

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

I funzionari e gli agenti temporanei fungeranno da punti di contatto e valuteranno, caso per caso, se le operazioni di investimento notificate dagli Stati membri possono incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nel contesto di un bene sensibile dell'UE. Dovranno monitorare fusioni, acquisizioni e investimenti "greenfield" nel settore economico di competenza delle rispettive DG, informando la DG TRADE qualora ritengano che un'operazione possa incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o nel contesto di un bene sensibile dell'UE.

I funzionari e gli agenti temporanei della DG TRADE saranno incaricati di gestire il gruppo di esperti della Commissione in materia di controllo degli IED nell'UE e il comitato istituito dal regolamento; svolgere attività di monitoraggio e riferire sull'attuazione del regolamento (provvedendo anche all'esame delle relazioni annuali degli Stati membri e alla preparazione della relazione annuale della Commissione); cooperare con paesi terzi su questioni orizzontali connesse al controllo degli investimenti; e monitorare gli sviluppi politici e legislativi nazionali.

Personale esterno

Non pertinente.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 57

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.
Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha l'incidenza finanziaria seguente:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 58

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ...........

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. metodo/formula per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    Nel settembre 2017, quando la Commissione ha presentato la sua proposta legislativa di regolamento, solo 14 Stati membri (compreso il Regno Unito) mantenevano un meccanismo di controllo. A giugno 2023 altri otto Stati membri avevano adottato meccanismi di controllo, mentre due Stati membri che disponevano soltanto di meccanismi settoriali avevano adottato meccanismi intersettoriali.
(2)    Il 22,7 % delle acquisizioni estere e il 20 % dei progetti "greenfield" avevano luogo in Stati membri che non disponevano di un meccanismo di controllo degli investimenti pienamente applicabile. Nella sua relazione speciale n. 27/2023 (Controllo degli investimenti diretti esteri nell'UE - Il quadro è stato istituito, ma i suoi notevoli limiti impediscono una gestione efficace dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico), la Corte dei conti europea stima che circa il 42 % degli stock di IED sia situato in questi Stati membri (cfr. figura 4 a pag. 27).
(3)    La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri hanno esaminato oltre 1 100 operazioni dall'introduzione del meccanismo di cooperazione.
(4)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica" (JOIN/2023/20 final).
(5)    Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj ).
(6)    Al fine di garantire la corretta attuazione del meccanismo di cooperazione di cui al capo 3 della proposta di regolamento e della procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento UE sulle concentrazioni, potrebbe essere utile che gli Stati membri indichino se è probabile che un'operazione rientri nell'ambito di applicazione del regolamento UE sulle concentrazioni nel momento in cui notificano un'operazione ai sensi dell'articolo 5 della proposta di regolamento.
(7)    Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj ).
(8)    Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2008/114/oj )
(9)    Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj ).
(10)    Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj ).
(11)    Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj ).
(12)    Istituito a norma dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj ).
(13)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj ), e direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2009/73/oj ).
(14)    Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj ).
(15)    Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/941/oj ).
(16)    Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3, http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj ).
(17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza", COM/2021/32 final.
(18)    Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj ).
(19)    Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (GU L 2023/2675 del 7.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj ).
(20)    Gli Stati membri che escludono settori importanti dall'applicazione dei loro meccanismi di controllo, anche definendo in modo restrittivo il loro ambito di applicazione settoriale o esentando gli investitori associati a determinate giurisdizioni extra-UE, dispongono di mezzi limitati per gestire efficacemente i rischi connessi agli investimenti esteri nell'UE.
(21)    La relazione di sintesi della consultazione mirata è disponibile sul sito web della Commissione: https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/screening-foreign-direct-investments-fdi-evaluation-and-possible-revision-current-eu-framework_it .
(22)    I riscontri all'invito a presentare contributi sono disponibili sul sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13739-Screening-of-foreign-direct-investments-FDI-evaluation-and-revision-of-the-EU-framework/feedback_it?p_id=32186570 .
(23)    Lo studio è stato pubblicato nel novembre 2022: https://www.oecd.org/investment/investment-policy/oecd-eu-fdi-screening-assessment.pdf .
(24)    Strumenti per "legiferare meglio" 2023, Strumento #7.
(25)    COM(2022) 548 final: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:413d324d-4fc3-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
(26)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(27)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(28)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ) 
(29)    Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj ).
(30)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj ).
(31)    Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj ).
(32)    Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj ).
(33)    Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13).
(34)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(35)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(36)    Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(37)    Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj ).
(38)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj ).
(39)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj ).
(40)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ).
(41)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(42)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(43)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj ).
(44)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ).
(45)    Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj ).
(46)    Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj ).
(47)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(48)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(49)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(50)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(51)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(52)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(53)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(54)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(55)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(56)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(57)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). E così per gli anni a seguire.
(58)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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