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Document 52024DC0120

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2025 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

COM/2024/120 final

Bruxelles, 18.6.2024

COM(2024) 120 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2025 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2025 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

1.Introduzione

La presente comunicazione fornisce all'autorità di bilancio il risultato dell'adeguamento tecnico prima della procedura di bilancio dell'esercizio 2025, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1 ("regolamento QFP"). In particolare, l'adeguamento tecnico fissa i massimali di spesa a prezzi correnti sulla base del deflatore fisso del 2 % di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP.

Sulla base delle più recenti previsioni economiche 2 , la comunicazione presenta inoltre un calcolo del margine al di sotto del massimale delle risorse proprie fissato in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea in vigore al momento dell'adozione della presente comunicazione.

La comunicazione presenta inoltre gli importi disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), l'adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e gli adeguamenti specifici per programma di cui all'articolo 5 del regolamento QFP. In seguito all'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024 3 , essa comprende il calcolo dell'importo a disposizione dello strumento EURI per l'anno 2025 a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento QFP, oltre che il calcolo degli importi da mettere a disposizione dello strumento di flessibilità nell'anno 2025 a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, a carico degli importi annullati della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (riserva di solidarietà europea e riserva per gli aiuti d'urgenza).

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento QFP, ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua l'adeguamento tecnico del quadro finanziario e ne comunica i risultati all'autorità di bilancio.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, fatti salvi gli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

2.Termini dell'adeguamento della tabella del quadro finanziario pluriennale (allegato - tabelle 1-2)

La tabella 1 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE a prezzi 2018 del regolamento QFP adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 11 di tale regolamento.

La tabella 2 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE adeguato a prezzi correnti.

Il quadro finanziario espresso in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione è aggiornato in base alle più recenti previsioni economiche. Su tale base l'RNL dell'UE per il 2025 è fissato a 18 424 574 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.1.Principali risultati dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2025

Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di impegno per il 2025 ammonta a 190 544 milioni di EUR a prezzi correnti, pari all'1,03 % dell'RNL. Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di pagamento ammonta a 175 378 milioni di EUR a prezzi correnti, pari allo 0,95 % dell'RNL.

Il 1º giugno 2021 è entrata in vigore la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie ("DRP 2020") 4 . Tale decisione si applica retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2021. Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento è fissato al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, di cui 0,60 punti percentuali rappresentano un aumento temporaneo finalizzato unicamente a coprire tutte le passività derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa 5 .

Per il 2025 ne risulta un margine tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento equivalente a 193 113 milioni di EUR, o 1,05 % dell'RNL 6 .

La tabella seguente fornisce informazioni per il periodo 2021-2027 sul margine (in percentuale dell'RNL) tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

In % dell'RNL dell'UE

2021

2022

2023

2024 7

2025

2026

2027

2021-2027

Massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento

1,18 %

1,12 %

0,99 %

0,96 %

0,95 %

0,95 %

0,93 %

1,01 %

Margine al di sotto del massimale delle risorse proprie del 2,00 % dell'RNL in applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.

0,02 %

0,88 %

1,01 %

1,04 %

1,05 %

1,05 %

1,07

0,99 8

2.2.Adeguamento del sottomassimale della rubrica 3

L'adeguamento tecnico per il 2024 9 è comprensivo di tutti i trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale decisi dagli Stati membri nel loro piani strategici della PAC. A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 10 , le decisioni di trasferimento già prese possono essere riviste solo nel 2025. Non vi sono pertanto variazioni rispetto all'esercizio 2024.

Gli importi in prezzi correnti nel sottomassimale della rubrica 3 sono trasformati in prezzi 2018 per adeguare la tabella del quadro finanziario pluriennale, che è espressa a prezzi 2018. A tale scopo il saldo netto dei trasferimenti viene innanzitutto trasformato in prezzi 2018 applicando il deflatore annuale fisso del 2 %. Tale risultato viene poi arrotondato per eccesso al fine di esprimere il sottomassimale adeguato in milioni di euro. L'arrotondamento è necessario per garantire che il sottomassimale del QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese nel bilancio annuale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La lieve differenza che ne risulta non costituisce un margine disponibile, ma discende esclusivamente dall'operazione di arrotondamento. Per ogni bilancio annuale, la Commissione utilizzerà gli importi esatti del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

La tabella seguente presenta il risultato netto (in milioni di euro) dei trasferimenti tra i due pilastri della PAC e la loro incidenza per il sottomassimale della rubrica 3.

Sottomassimale per il FEAGA (spese connesse al mercato e pagamenti diretti) dopo i trasferimenti a prezzi correnti e a prezzi 2018 (milioni di EUR)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2021-2027

- a prezzi correnti -

Sottomassimale iniziale della rubrica 3

40 925,000

41 257,000

41 518,000

41 649,000

41 782,000

41 913,000

42 047,000

291 091,000

Trasferimenti netti ad oggi

-557,046

-618,811

-825,789

-1 046,922

-1 117,072

-1 222,773

-1 396,205

-6 784,618

Modifica del sottomassimale della rubrica 3 a seguito della revisione intermedia del QFP

-136,000

-149,000

-155,000

-440,000

Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2024)

40 368,000

40 639,000

40 693,000

40 603,000

40 529,000

40 542,000

40 496,000

283 870,000

Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2025)

-

-

-

-

Differenza netta totale rispetto al sottomassimale iniziale

-557,046

-618,811

-825,789

-1 046,922

-1 253,072

-1 371,773

-1 551,205

-7 224,618

Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti e revisione intermedia del QFP

40 367,954

40 638,189

40 692,211

40 602,078

40 528,928

40 541,227

40 495,795

283 866,382

Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti

40 368,000

40 639,000

40 693,000

40 603,000

40 529,000

40 542,000

40 496,000

283 870,000

Differenza di arrotondamento

0,046

0,811

0,789

0,922

0,072

0,773

0,205

3,618

Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti

-557,000

-618,000

-825,000

-1 046,000

-1 253,000

-1 371,000

-1 551,000

-7 221,000

- a prezzi 2018 -

Sottomassimale iniziale della rubrica 3

38 564,000

38 115,000

37 604,000

36 983,000

36 373,000

35 772,000

35 183,000

258 594,000

Trasferimenti netti ad oggi

-524,375

-571,595

-747,811

-929,637

-972,478

-1 043,625

-1 168,282

-5 957,803

Modifica del sottomassimale della rubrica 3 a seguito della revisione intermedia del QFP

-118,396

-127,170

-129,697

-375,263

Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2024)

38 040,000

37 544,000

36 857,000

36 054,000

32 283,000

34 602,000

33 886,000

252 266,000

Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale (2025)

-

-

-

-

Differenza netta totale rispetto al sottomassimale iniziale

-524,375

-571,595

-747,811

-929,637

-1 090,875

-1 170,795

-1 297,979

-6 333,066

Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti e revisione intermedia del QFP

38 039,625

37 543,405

36 856,189

36 053,363

35 282,125

34 601,205

33 885,021

252 260,934

Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti

38 040,000

37 544,000

36 857,000

36 054,000

35 283,000

34 602,000

33 886,000

252 266,000

Differenza di arrotondamento

0,375

0,595

0,811

0,637

0,875

0,795

0,979

5,066

Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti

-524,000

-571,000

-747,000

-929,000

-1 090,000

-1 170,000

-1 297,000

-6 328,000

2.3.Adeguamenti specifici per programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento QFP

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento QFP, la presente comunicazione comprende il calcolo, per l'esercizio 2025, delle dotazioni aggiuntive per i programmi specifici di cui all'allegato II del regolamento QFP e il conseguente adeguamento verso l'alto dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento.

Per il 2023 le entrate derivanti dalle ammende (e dai relativi interessi) imposte ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1/2003 11 e (CE) n. 139/2004 12 del Consiglio e registrate come entrate di bilancio fino alla fine dell'esercizio ammontano a 157 milioni di EUR 13 (139 milioni di EUR a prezzi 2018). Tale importo è inferiore alla soglia minima di 1 500 milioni di EUR a prezzi 2018. La soglia minima fornisce pertanto l'entità totale dell'adeguamento per il 2025 a prezzi 2018.

L'adeguamento a prezzi correnti ammonta a 1 724 milioni di EUR dopo l'applicazione del deflatore annuo del 2 % e l'arrotondamento in milioni di euro in linea con le modalità per esprimere i massimali del QFP. Tale importo corrisponde all'adeguamento verso l'alto del massimale globale degli stanziamenti di impegno e del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio 2025.

La ripartizione dell'adeguamento per rubrica e per programma del QFP si basa sulla colonna "Criterio di ripartizione" dell'allegato II del regolamento QFP, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 2024/765 per gli esercizi da 2025 a 2027. Gli adeguamenti dei massimali individuali degli stanziamenti di impegno sono arrotondati al milione di euro più vicino 14 .

MASSIMALI DI IMPEGNO:

Prezzi correnti

Prezzi 2018

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

721 000 000

627 000 000

Orizzonte Europa

540 706 868

470 212 491

Fondo InvestEU

180 293 132

156 787 509

2b. Resilienza e valori

822 000 000

716 000 000

EU4Health

264 533 920

230 421 273

Erasmus+

305 840 452

266 401 173

Europa creativa

107 741 206

93 847 571

Diritti e valori

143 884 422

125 329 983

4. Migrazione e gestione delle frontiere

181 000 000

157 000 000

Fondo per la gestione integrata delle frontiere

181 000 000

157 000 000

Massimale totale degli impegni:

1 724 000 000

1 500 000 000

MASSIMALI DI PAGAMENTO.

1 724 000 000

1 500 000 000

2.4.Adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Strumento unico di margine

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento QFP, l'adeguamento tecnico include l'importo dell'adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell'ambito dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Il massimale di pagamento del 2023 era pari a 168 575 milioni di EUR a prezzi correnti. I pagamenti eseguiti nel 2023 ammontano a 163 286 milioni di EUR. A questo importo devono essere aggiunti i riporti dal 2023 al 2024 (1 719 milioni di EUR) in quanto sono considerati eseguiti.

I pagamenti e i riporti relativi agli strumenti speciali (2 929 milioni di EUR) sono esclusi dall'esecuzione in quanto sono considerati superiori ai massimali del QFP conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento QFP. L'esecuzione presa in considerazione per il calcolo dello SMI è quindi pari a 162 075 milioni di EUR.

Il margine residuo al di sotto del massimale dei pagamenti nel 2023 è pari a 6 522 milioni di EUR a prezzi correnti.

La tabella che segue riporta in dettaglio il calcolo dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (pagamenti)

(in milioni di EUR)

 

2023

 

 

 

1)

Massimale SP (prezzi 2018) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

152 683,0

2)

Massimale SP (prezzi correnti) prima dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

168 575,0

3)

Mobilitazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (pagamenti (+/-))

0,0

(4) = (2) + (3)

MASSIMALE DEL TOTALE DA CONFRONTARE CON L'ESECUZIONE DEL BILANCIO VOTATO

168 575,0

5)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato

163 285,7

6)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per l'EGF

6,7

7)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la ris. solidarietà SEAR e il FSUE

249,5

8)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la SEAR e l'EAR

0,0

9)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per la riserva di adeguamento alla Brexit

997,2

10)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per lo strumento di flessibilità

948,1

(11) = (6) + (7) + (8) +

+ (9) + (10)

Pagamenti eseguiti rispetto al bilancio votato per gli strumenti speciali

2 201,6

12)

Riporti dall'anno n all'anno n+1

1 719,1

13)

Riporto all'anno n all'anno n+1 per il FEG

0,1

14)

Riporto all'anno n all'anno n+1 per la SEAR

400,0

15)

Riporti dall'anno n all'anno n+1 per la riserva di adeguamento alla Brexit

327,7

(16) = (13) + (14) + (15)

Riporto degli strumenti speciali

727,8

17)

Riporti annullati dall'anno n-1 all'anno n

22,3

18)

Riporto annullato dall'anno n-1 all'anno n FEG

0,01

19)

Riporto annullato dall'anno n-1 all'anno n SEAR

0,0

20)

Riporto annullato dall'anno n-1 all'anno n per la riserva di adeguamento alla Brexit

0,0

(21) = (18) + (19) + (20)

Riporti annullati di strumenti speciali

0,0

(22) = (5) + (12) - (17)

TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI n + RIPORTO DA n A n +1 - RIPORTO ANNULLATO n-1

164 982,5

(23) = (11) + (16) - (21)

Strumenti speciali: esecuzione totale + riporto - riporto annullato

2 929,4

(24) = (4) - (22) + (23)

Margine residuo

6 521,9

(25) = (24) arrotondato in milioni

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)
(prezzi correnti)

6 522,0

 (26) = (25) adeguato ai prezzi 2018 utilizzando il deflatore del 2 % e arrotondato in milioni

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)
(prezzi 2018)

5 907,0

L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), a prezzi 2018 corrisponde a 5 907 milioni di EUR. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, il massimale di pagamento nel 2023 è ridotto di tale importo. L'importo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è trasferito in due parti uguali (2 953,5 milioni di EUR) ai massimali di pagamento degli anni 2026 e 2027. Il massimale complessivo di pagamento per il periodo 2021-2027 a prezzi 2018 rimane pertanto invariato.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e il corrispondente adeguamento dei massimali di pagamento è utilizzato il deflatore del 2 %. Il massimale del 2023 a prezzi correnti è pertanto ridotto di 6 522 milioni di EUR e il massimale a prezzi correnti è aumentato di 3 460 milioni di EUR per il 2026 e di 3 530 milioni di EUR per il 2027. A seguito dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il massimale di pagamento complessivo a prezzi correnti per il periodo 2021-2027 corrisponde a 1 201 064 milioni di EUR.

La tabella seguente illustra in dettaglio l'adeguamento del massimale di pagamento risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Adeguamento dei massimali dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

(in milioni di EUR)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2021-2027

Massimale di pagamento iniziale (allegato I del regolamento (CE) 2020/2093)

 

 

 

 

 

 

 

 

prezzi 2018

156 557

154 822

149 936

149 936

149 936

149 936

149 936

1 061 058

prezzi correnti

166 140

167 585

165 542

168 853

172 230

175 674

179 187

1 195 211

Massimale di pagamento secondo l'ultimo adeguamento (articolo7, adeguamento, COM(2022)80 del 28 gennaio 2022),

 

 

 

 

 

 

 

 

prezzi 2018

156 557

156 322

149 936

149 936

149 936

149 936

149 936

1 062 558

prezzi correnti

166 140

169 209

165 542

168 853

172 230

175 674

179 187

1 196 835

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)

-2 492

1 246

1 246

 

 

0

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)

-2 644

1 349

1 376

 

 

81

Massimale di pagamento adeguato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (adeguamento tecnico per il 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

prezzi 2018

154 065

157 568

151 182

149 936

149 936

149 936

149 936

1 062 558

prezzi correnti

163 496

170 558

166 918

168 853

172 230

175 674

179 187

1 196 916

Massimale di pagamento modificato da ultimo (Adeguamento tecnico per il 2023 COM(2022)266 del 7 giugno 2022),

 

 

 

 

 

 

 

 

prezzi 2018

154 065

157 568

152 682

149 936

149 936

149 936

149 936

1 064 058

prezzi correnti

163 496

170 558

168 575

168 853

172 230

175 674

179 187

1 198 573

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)

-3 718

1 239,3

1 239,3

1 239,3

0,0

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)

-4 024

1 424,0

1 452,0

1 481,0

333,0

Massimale di pagamento adeguato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (adeguamento tecnico per il 2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

prezzi 2018

154 065

153 850

152 682

149 936

151 175

151 175

151 175

1 064 058

prezzi correnti

163 496

166 534

168 575

168 853

173 654

177 126

180 668

1 198 906

Massimale di pagamento modificato da ultimo (Adeguamento tecnico per il 2024 COM(2024)110 del 29 febbraio 2024),

prezzi 2018

154 065

153 850

152 682

151 436

151 175

151 175

151 175

1 065 558

prezzi correnti

163 496

166 534

168 575

170 543

173 654

177 126

180 668

1 200 596

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dal 2023

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi 2018)

-5 907,0

2 953,5

2 953,5

0,0

adeguamento del massimale di pagamento (prezzi correnti)

-6 522,0

3 460,0

3 530,0

468,0

Massimale di pagamento adeguato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) (adeguamento tecnico per il 2025)

prezzi 2018

154 065

153 850

146 775

151 436

151 175

154 128

154 128

1 065 558

prezzi correnti

163 496

166 534

162 053

170 543

173 654

180 586

184 198

1 201 064

La tabella seguente illustra in dettaglio l'applicazione degli importi massimi di adeguamento annuale nel periodo 2025-2027 conformemente all'articolo 11, paragrafo 3. I trasferimenti previsti per il 2026 e 2027 sono in linea con gli importi massimi fissati in tale articolo. L'importo per il 2026 sarà stabilito in linea con l'articolo 11, paragrafo 3 bis.

Limite dell'adeguamento (articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis)

(in milioni di EUR)

2021

2022

2023 

2024 

2025

2026

2027

Strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - limite dell'adeguamento (prezzi 2018)

 

 

 

 

8 000

13 000

15 000

Adeguamenti del massimale di pagamento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), ad oggi (prezzi 2018)

 

1 239

4 193

4 193

Residuo al di sotto del limite (prezzi 2018)

 

6 761

8 807

10 807

Residuo al di sotto del limite (prezzi correnti)

 

 

 

 

7 766

10 319

12 916

3.Strumenti speciali 

Sono disponibili strumenti speciali al di fuori dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tali strumenti servono a garantire una risposta rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti e a fornire, entro certi limiti stabiliti nel regolamento QFP, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti.

3.1.Strumenti speciali tematici

3.1.1.Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP modificato, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) 15 può essere mobilitato fino a un importo massimo di 30 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 34,5 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2025 16 . Gli importi inutilizzati dell'esercizio precedente non possono essere riportati.

La tabella che segue illustra in dettaglio la disponibilità annua del FEG e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2023.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - impegni

(in milioni di EUR)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Importi annuali a prezzi 2018

186,0

186,0

186,0

30,0

30,0

30,0

30,0

678,0

Importi annuali a prezzi correnti

197,4

201,3

205,4

33,8

34,5

35,1

35,9

743,4

Mobilitazione annuale

24,0

28,0

8,4

60,5

Importi annullati

173,4

173,3

197,0

543,6

3.1.2.Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (riserva di solidarietà europea e riserva per gli aiuti d'urgenza)

A norma dell'articolo 9 del regolamento QFP modificato, a decorrere dal 1º gennaio 2024 la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) è suddivisa in due strumenti distinti:

·la riserva di solidarietà europea, che può essere mobilitata fino a un importo massimo di 1 016 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, o di 1 167,1 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2025; e

·la riserva per gli aiuti d'urgenza, che può essere mobilitata fino a un importo massimo di 508 milioni di euro all'anno a prezzi 2018, o di 583,5 milioni a prezzi correnti per il 2025;

per entrambi gli strumenti, qualsiasi quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata all'esercizio successivo. La quota dell’importo annuo derivante dall’esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno "n" non utilizzata nell'anno "n+1" è messa a disposizione dello strumento di flessibilità nell'anno successivo.

La tabella seguente illustra in dettaglio la disponibilità annuale della SEAR e, per conoscenza, la mobilitazione negli anni dal 2021 al 2023. La mobilitazione al 31 dicembre 2023 è aggiunta ai fini del calcolo dello strumento di flessibilità (cfr. sezione 3.2.2). La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza è stata mobilitata integralmente nel 2023 e pertanto nessun importo è stato annullato.

La tabella illustra inoltre in dettaglio la disponibilità annua della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d'urgenza per il periodo 2024-2027.

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR), riserva di solidarietà europea e riserva per gli aiuti d'urgenza - impegni

(in milioni di EUR)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR)

Importi annuali a prezzi 2018

1 200,0

1 200,0

1 200,0

-

-

-

-

3 600,0

Importi annuali a prezzi correnti

1 273,5

1 298,9

1 324,9

-

-

-

-

3 897,3

Riporto dall'esercizio precedente

48,0

40,8

-

Anticipi dell'esercizio successivo (FSUE)

-

-

-

Mobilitazione annuale

1 280,7

1 339,7

1 324,9

3 945,2

Riporto all'esercizio successivo

40,8

-

-

Importi annullati

-

-

-

Riserva di solidarietà europea

Importi annuali a prezzi 2018

1 016,0

1 016,0

1 016,0

1 016,0

4 064,0

Importi annuali a prezzi correnti

1 144,2

1 167,1

1 190,4

1 214,2

4 715,9

Riporto dall'esercizio precedente

-

-

-

-

-

Anticipi dell'esercizio successivo (FSUE)

-

-

-

-

-

Mobilitazione annuale

-

-

-

-

-

Riporto all'esercizio successivo

-

-

-

-

-

Importi annullati

-

-

-

-

-

Riserva per aiuti d'urgenza

Importi annuali a prezzi 2018

508,0

508,0

508,0

508,0

2 032,0

Importi annuali a prezzi correnti

572,1

583,5

595,2

607,1

2 357,9

Riporto dall'esercizio precedente

-

-

-

-

-

Anticipi dell'esercizio successivo (FSUE)

-

-

-

-

-

Mobilitazione annuale

-

-

-

-

-

Riporto all'esercizio successivo

-

-

-

-

-

Importi annullati

-

-

-

-

-

3.1.3.Riserva di adeguamento alla Brexit

Conformemente all'articolo 10 del regolamento QFP modificato, la riserva di adeguamento alla Brexit può essere mobilitata subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente per un importo totale massimo di 4 491,4 milioni di EUR a prezzi 2018 o di 4 886,2 milioni di EUR a prezzi correnti durante il periodo 2021-2025.

Il profilo degli importi annui per la riserva di adeguamento alla Brexit è stabilito nel pertinente atto di base 17 , per il quale è stata presentata una proposta di modifica il 29 febbraio 2024 18 al fine di tenere conto delle modifiche dell'importo massimo nel regolamento QFP modificato. La tabella seguente illustra in dettaglio il profilo annuale di assegnazione dell'importo globale degli stanziamenti di impegno e, per conoscenza, la mobilitazione al 31 dicembre 2023 19 . 

Riserva di adeguamento alla Brexit - impegni

(in milioni di EUR)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Importi annuali a prezzi 2018

1 600,0

1 200,0

1 200,0

491,4

4 491,4

Importi annuali a prezzi correnti

1 697,9

1 298,9

1 324,9

564,4

4 886,2

Mobilitazione annuale

407,2

2 543,9

1 363,5

4 314,6

3.1.4.Strumento EURI

In conformità all'articolo 10 bis del regolamento QFP modificato, a decorrere dal 2025, lo strumento EURI può essere utilizzato per finanziare, per un dato esercizio, una parte dei costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.

Lo strumento EURI può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE in conformità alle condizioni definite all'articolo 10 bis.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento QFP modificato, la presente comunicazione presenta il calcolo dell'importo disponibile per l'esercizio finanziario 2025 per lo strumento EURI conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a) 20 .

Se nel quadro della procedura di bilancio è adottata una decisione di mobilitazione dello strumento EURI in tal senso, l'importo relativo viene utilizzato per primo.

Strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) - disimpegni

(in milioni di EUR) (prezzi correnti)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Totale dei disimpegni1 sugli impegni in essere

1)

1 607,1

2 207,1

2 575,9

6 453,1

Disimpegni tecnici e disimpegni connessi alla Brexit

2)

244,9

137,2

182,6

564,8

Disimpegni esclusi dallo strumento EURI a norma dell'articolo 15 del regolamento finanziario, di cui:

3)

148,8

95,3

72,9

317,0

Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento finanziario

-

-

-

-

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento finanziario

-

-

-

-

Articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario

148,8

95,3

72,9**

317,0

Disimpegni esclusi dallo strumento EURI, di cui2:

4)

0,2

732,5

890,5

1 623,2

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI - Europa globale)

0,1

712,9

887,6

1 600,6

Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare (INSC)

-

5,1

0,3

5,4

Strumento di preadesione (IPA III)

-

14,6

1,5

16,1

Strumento per i Balcani occidentali (WBF)

Paesi e territori d’oltremare (PTOM) (compresa la Groenlandia)

-

-

1,1

1,1

Totale disimpegni netti a disposizione per lo strumento EURI per anno di origine

(5) =  
(1) - (2) - (3) – (4)

1 213,2

1 305,0

1 429,9

-

3 948,2

Totale importi mobilitati per lo strumento EURI

6)

-

-

-

-

Totale residuo disponibile per lo strumento EURI

(7) =  
(5) - (6)

(*)

3 948,2

(1)Ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento finanziario. Per l'adeguamento tecnico 2025 il riferimento giuridico al regolamento finanziario indica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/2022-12-14). Il regolamento finanziario riveduto (rifusione), il cui processo di adozione sarà finalizzato nell'autunno, dovrebbe entrare in vigore nel settembre/ottobre 2024 dopo l'adozione dell'adeguamento tecnico per il 2025 e le relative disposizioni saranno tenute presenti negli esercizi futuri che avverranno dopo la sua entrata in vigore.

2) Gli atti di base in vigore prevedono regole specifiche per la ricostituzione degli stanziamenti. Gli adeguamenti tecnici annuali futuri possono rimandare ad altri atti di base che possono comprendere disposizioni in tal senso, quali il programma per l'industria europea della difesa e un insieme di misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP"), cfr. la proposta della Commissione COM(2024)150 final del 5.3.2024.

(*) La mobilitazione annuale dello strumento EURI dipende dallo sforamento dei costi e dalle altre fonti di finanziamento identificate.

(**) Disimpegni dell'esercizio 2023 secondo il progetto di bilancio 2025.

3.1.5.Riserva per l'Ucraina

Conformemente all'articolo 10 ter del regolamento QFP modificato, è creata una nuova riserva per l'Ucraina per il periodo 2024-2027, con un importo complessivo massimo di 17 000 milioni di EUR a prezzi correnti per tale periodo.

L'importo annuo massimo mobilitato per la riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera 5 000 milioni di EUR a prezzi correnti. La quota non utilizzata dell'importo annuo in un determinato anno può essere utilizzata negli anni successivi, fino al 2027, in aggiunta all'importo annuo massimo per l'anno in questione, fatto salvo l'importo complessivo di 17 000 milioni di EUR.

2025 è il secondo anno della riserva per l'Ucraina: l'importo annuo massimo disponibile è pertanto pari a 5 000 milioni di EUR a prezzi correnti, fatto salvo il possibile riporto dell'importo annuo non utilizzato per il 2024. La tabella che segue illustra in dettaglio gli importi annui per il 2024 e il 2025 e, per conoscenza, l'importo mobilitato ad oggi nel 2024 (bilancio rettificativo 1/2024).

Riserva per l'Ucraina - impegni

(in milioni di EUR)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Importi annui massimi a prezzi correnti, importo massimo totale 2024-2027

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

17 000,0

Riporto da esercizi precedenti

-

232,5

Mobilitazione annuale

4 767,5

Eventuale riporto agli anni successivi

232,5

3.2.Strumenti speciali non tematici

3.2.1.Strumento unico di margine

3.2.1.1. Importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP, la Commissione deve calcolare e comunicare, nell'ambito dell'adeguamento tecnico annuale del QFP, l'importo degli stanziamenti di impegno disponibili a titolo dello strumento unico di margine (SMI) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Tale importo è calcolato per la prima volta nella presente comunicazione.

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP prevede che i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 siano resi disponibili al di sopra dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni dal 2023 al 2027.

Nel bilancio annuale definitivo dell'UE per il 2023, il margine disponibile al di sotto del massimale di impegno ammonta a 561,3 milioni di EUR a prezzi correnti. Gli impegni relativi agli strumenti speciali (compresa la mobilitazione dello SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c)) non sono presi in considerazione in quanto sono iscritti in bilancio al di sopra dei limiti dei massimali del QFP conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento QFP.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP, per il calcolo dell'adeguamento tecnico è utilizzato il deflatore del 2 % annuo. L'importo del margine residuo del 2023 da rendere disponibile per il 2024 corrisponde a 561,3 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2023 ovvero a 572,5 milioni di EUR a prezzi correnti nel 2024. Nel caso in cui non venga utilizzato nel 2024, lo SMI nel 2025 sarà pari a 584,0 milioni di EUR (a prezzi correnti nel 2025).

La tabella che segue illustra in dettaglio il calcolo dello SMI proveniente dal 2023.

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - proveniente dal 2023

in milioni di EUR, prezzi correnti

1)

Massimale SI 2023 (al 31.12.2023)

182 667,000

2)

Totale stanziamenti autorizzati bilancio 2023*

186 476,604

(3)= (4)+(5)+(6)+

+(7)+(8)+(9)

dei quali destinati agli strumenti speciali:

4 370,889

4)

SEAR (Fondo di solidarietà dell'Unione europea + Riserva per aiuti d'urgenza)

1 324,897

5)

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

205,359

6)

Riserva di adeguamento alla Brexit

1 324,897

7)

Strumento di flessibilità

1 235,736

8)

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), mobilitato nel 2023 (al netto della compensazione effettuata nel 2023)

-

9)

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) mobilitato nel 2023

280,000

(10)= (1)-(2)+(3)

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), 2023 (prezzi correnti)

561,285

11)

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) (prezzi 2018)

508,373

(12) = (10)*1,02

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2024 (prezzi correnti)

572,511

(13)= (12)*1,02

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), disponibile nel 2025 (prezzi correnti)

583,961

* Compresi i bilanci rettificativi da 1 a 4.

La tabella che segue illustra in dettaglio le disponibilità e l'utilizzo dello SMI dal 2021 fino al bilancio 2024, quale adottato il 23 novembre 2023:

(in milioni di EUR)

2021

2022

2023

2024

Margine per gli impegni disponibile a fine esercizio (confermato dall'adeguamento tecnico annuale)

628,966

705,426

561,285

SMI annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) disponibile

641,545

1 373,910

1 688,300

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2021

641,545

654,376

381,864

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2022

719,534

733,925

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2023

572,511

Utilizzo annuale dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

0,000

280,000

586,172

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2021

0,000

280,000

381,864

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2022

 

204,308

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2023

SMI residuo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), a fine esercizio

641,545

1 093,910

1 102,128

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2021

641,545

374,376

-

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2022

719,534

529,617

SMI di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del 2023

572,511

3.2.1.2. Importi massimi totali in impegni e pagamenti che possono essere mobilitati nell'ambito dello strumento unico di margine, articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a), è pari allo 0,04 % dell'RNL dell'UE, equivalente a 7 369,8 milioni di EUR nel 2025.

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), è pari allo 0,03 % dell'RNL dell'UE, equivalente a 5 527,4 milioni di EUR nel 2025.

3.2.2.Strumento di flessibilità

Conformemente all'articolo 12 del regolamento QFP modificato, lo strumento di flessibilità può essere mobilitato a decorrere dal 1º gennaio 2024 fino a un importo annuo massimo di 1 346 milioni di EUR a prezzi 2018, o 1 546,1 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2025. Qualsiasi quota degli importi annuali non utilizzati dei due esercizi precedenti può essere riportata.

Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), che fa riferimento all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, "ogni anno l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato di un importo equivalente alle quote degli importi annuali della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d'urgenza annullate nell'anno precedente a norma dell'articolo 9". La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza è stata mobilitata integralmente nel 2023 e pertanto nessun importo è stato annullato.

La tabella seguente illustra in dettaglio le disponibilità annuali dello strumento di flessibilità e, per conoscenza, la mobilitazione in stanziamenti di impegno fino al bilancio del 2024 adottato il 23 novembre 2023 21 .

Strumento di flessibilità

(in milioni di EUR)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Importi annuali a prezzi 2018

915,0

915,0

915,0

1 346,0

1 346,0

1 346,0

1 346,0

8 129,0

Importi annuali a prezzi correnti

971,0

990,4

1 010,2

1 515,8

1 546,1

1 577,1

1 608,6

9 219,3

Aumentato con l'importo annullato della SEAR (ESR+EAR)

Riporto dall'esercizio precedente

-

208,6

830,6

605,1

Mobilitazione annuale

762,4

368,4

1 235,7

1 635,5

4 002,1

Riporto all'esercizio successivo

208,6

830,6

605,1

Importi annullati

-

-

-

Il calendario dei pagamenti delle mobilitazioni dello strumento di flessibilità fino al bilancio adottato per il 2024, e anche degli importi delle esposizioni in essere derivanti da mobilitazioni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è illustrato nella tabella che segue.

Strumento di flessibilità - profilo dei pagamenti (prezzi correnti)

(in milioni di EUR)

Origine della mobilitazione

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

QFP 2014-2020

583,0

207,1

122,2

-

-

-

-

912,3

2021

703,5

40,9

10,3

7,6

-

-

-

762,4

2022

219,2

62,7

49,8

36,7

-

-

368,4

2023

752,9

279,0

120,6

83,2

-

1 235,7

2024

1 398,0

107,6

83,7

46,3

1 635,5

Totale

1 286,6

467,2

948,1

1 734,4

265,0

166,9

46,3

4 914,4

4.Tabella riassuntiva e conclusioni

Le tabelle seguenti riassumono le modifiche dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel quadro finanziario pluriennale in base all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 5 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento QFP, a prezzi correnti e a prezzi 2018 come indicati nella presente comunicazione:

in milioni di EUR, prezzi correnti

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2021-2027

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

721

721

2. Coesione, resilienza e valori

822

822

2a. Coesione economica, sociale e territoriale

2b. Resilienza e valori

822

822

3. Risorse naturali e ambiente

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

4. Migrazione e gestione delle frontiere

181

181

5. Sicurezza e difesa

6. Vicinato e resto del mondo

7. Pubblica amministrazione europea

di cui: spese amministrative delle istituzioni

Totale modifiche degli stanziamenti di impegno

1 724

1 724

Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento

-6 522

1 724

3 460

3 530

2 192

in milioni di EUR, prezzi 2018

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2021-2027

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

627

627

2. Coesione, resilienza e valori

716

716

2a. Coesione economica, sociale e territoriale

2b. Resilienza e valori

716

716

3. Risorse naturali e ambiente

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

4. Migrazione e gestione delle frontiere

157

157

5. Sicurezza e difesa

6. Vicinato e resto del mondo

7. Pubblica amministrazione europea

di cui: spese amministrative delle istituzioni

Totale modifiche degli stanziamenti di impegno

1 500

1 500

Totale modifiche degli stanziamenti di pagamento

-5 907

1 500

2 954

2 954

1 500

(1)    Come modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, GU L, 2024/765, 29.2.2024, pag.1.
(2)

   Commissione europea, Previsioni economiche per l'Europa, primavera 2024:  European Economic Forecast. Spring 2024 - European Commission (europa.eu) ; https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/european-economic-forecast-spring-2024_en .

(3)    GU L, 2024/765, 29.2.2024.
(4)    GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
(5)    Regolamento (UE) 2020/2094, del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23)
(6)    Il margine specifico nell'ambito dell'aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie corrispondente allo 0,60 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri dipenderà dalle spese autorizzate per il 2024 in relazione alle passività a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e dalle corrispondenti risorse proprie per il loro finanziamento.
(7)    In conformità all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e i margini per gli anni 2021, 2022 e 2023 non subiscono ulteriori adeguamenti tecnici dopo l'adeguamento tecnico per il 2021 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 18.12.2020 (COM(2020)848 final)), per il 2022 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7.6.2021 (COM(2021)365 final)), per il 2023 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7.6.2022 (COM(2022)266 final)) e per il 2024 (comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 29.2.2024 (COM(2024)110 final)).
(8)    Tale percentuale è calcolata sottraendo la media dei massimali annui del QFP per gli stanziamenti di pagamento per ciascun anno del periodo 2021-2027 (ossia l'1,01 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri) dal massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento, pari al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, massimale applicabile per l'intero periodo 2021-2027.
(9)    COM(2024)110 final del 29.2.2024.
(10)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
(11)    Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1 ).
(12)    Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") ( GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ).
(13)    Sulla base dei conti annuali provvisori per il 2022 (articoli 420 e 424), previa detrazione dell'importo riscosso per l'anno n-1 di cui all'articolo 141, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
(14)    L'importo per la rubrica con la quota più elevata è stabilito come la differenza tra l'adeguamento totale e la somma degli importi per tutte le altre rubriche al fine di evitare discrepanze derivanti dagli arrotondamenti.
(15)    Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).
(16)      Conformemente al regolamento QFP, la conversione si basa sul deflatore annuo fisso del 2 %. Il risultato a prezzi correnti è espresso in milioni e arrotondato a tre cifre decimali. Si tratta di un approccio orizzontale applicabile a tutti gli strumenti speciali.
(17)    Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).
(18)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/1057, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1139, (UE) 2021/1229 e (UE) 2021/1755 per quanto riguarda le modifiche degli importi assegnati a dotazioni finanziarie di determinati programmi e fondi, COM(2024)100 final del 29.2.2024.
(19)    In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2023/435 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1), gli Stati membri sono stati autorizzati a trasferire volontariamente la totalità o parte degli importi della loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sulla base delle richieste presentate dagli Stati membri, l'importo totale da trasferire dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza è pari a 2,1 miliardi di EUR. 
(20)    L'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a), recita: "un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, intervenuti cumulativamente dal 2021 e non mobilitati nell'ambito del presente strumento negli anni precedenti, ad esclusione degli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in forza delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario e delle norme specifiche sulla ricostituzione degli stanziamenti di cui ai pertinenti atti di base".
(21)    GU L 52 del 23.2.2023, pag. 1.
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Bruxelles, 18.6.2024

COM(2024) 120 final

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2025 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027


Tabella 1    QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27) ADEGUATO PER IL 2025 - prezzi 2018

(milioni di EUR — prezzi 2018)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale 
2021-2027

1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale

19 712

20 211

19 678

19 178

18 800

18 120

17 565

133 264

2 Coesione, resilienza e valori

5 996

62 642

63 525

65 079

65 900

56 675

58 680

378 497

2a Coesione economica, sociale e territoriale

1 666

56 673

57 005

57 436

57 772

48 302

48 937

327 791

2b Resilienza e valori

4 330

5 969

6 520

7 643

8 128

8 373

9 743

50 706

3 Risorse naturali e ambiente

53 562

52 626

51 893

51 013

49 914

48 734

47 960

355 702

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

38 040

37 544

36 857

36 054

35 283

34 602

33 886

252 266

4 Migrazione e gestione delle frontiere

1 687

3 104

3 454

3 569

4 240

4 145

4 701

24 900

5 Sicurezza e difesa

1 598

1 750

1 762

2 112

2 277

2 398

2 576

14 473

6 Vicinato e resto del mondo

15 309

15 522

14 789

14 500

14 192

13 326

13 447

101 085

7 Pubblica amministrazione europea

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

di cui: spese amministrative delle istituzioni

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

107 885

166 070

165 443

165 905

165 877

154 071

155 772

1 081 023

in percentuale dell'RNL

0,82 %

1,20 %

1,12 %

1,06 %

1,03 %

0,95 %

0,94 %

1,02 %

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

154 065

153 850

146 775

151 436

152 675

154 128

154 128

1 067 058

in percentuale dell'RNL

1,18 %

1,12 %

0,99 %

0,96 %

0,95 %

0,95 %

0,93 %

1,01 %



Tabella 2    QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27) ADEGUATO PER IL 2025 - prezzi correnti

(milioni di EUR - prezzi correnti)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale 
2021-2027

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

20 919

21 878

21 727

21 598

21 596

21 230

20 991

149 939

2 Coesione, resilienza e valori

6 364

67 806

70 137

73 289

75 697

66 404

70 128

429 825

2a Coesione economica, sociale e territoriale

1 769

61 345

62 939

64 683

66 361

56 593

58 484

372 174

2b Resilienza e valori

4 595

6 461

7 198

8 606

9 336

9 811

11 644

57 651

3 Risorse naturali e ambiente

56 841

56 965

57 295

57 449

57 336

57 100

57 316

400 302

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

40 368

40 639

40 693

40 603

40 529

40 542

40 496

283 870

4 Migrazione e gestione delle frontiere

1 791

3 360

3 814

4 020

4 871

4 858

5 619

28 333

5 Sicurezza e difesa

1 696

1 896

1 946

2 380

2 617

2 810

3 080

16 425

6 Vicinato e resto del mondo

16 247

16 802

16 329

16 331

16 303

15 614

16 071

113 697

7 Pubblica amministrazione europea

10 635

11 058

11 419

11 773

12 124

12 506

12 959

82 474

di cui: spese amministrative delle istituzioni

8 216

8 528

8 772

9 006

9 219

9 464

9 786

62 991

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

114 493

179 765

182 667

186 840

190 544

180 522

186 164

1 220 995

in percentuale dell'RNL

0,82 %

1,20 %

1,12 %

1,06 %

1,03 %

0,95 %

0,94 %

1,02 %

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

163 496

166 534

162 053

170 543

175 378

180 586

184 198

1 202 788

in percentuale dell'RNL

1,18 %

1,12 %

0,99 %

0,96 %

0,95 %

0,95 %

0,93 %

1,01 %

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