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Document 52024AP0058(01)

P10_TA(2024)0058 — Regolamento sulla deforestazione: disposizioni relative alla data di applicazione — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (COM(2024)0452 – C10-0119/2024 – 2024/0249(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

GU C, C/2025/1974, 11.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1974/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1974/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/1974

11.4.2025

P10_TA(2024)0058

Regolamento sulla deforestazione: disposizioni relative alla data di applicazione

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (COM(2024)0452 – C10-0119/2024 – 2024/0249(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2025/1974)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0452),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0119/2024),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 ottobre 2024  (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettere del 16 ottobre 2024 e del 4 dicembre 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 60 e 170 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente

4.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 novembre 2024 (Testi approvati, P10_TA(2024)0031).


P10_TC1-COD(2024)0249

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/3234.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione  (1)

La Commissione ribadisce il suo impegno ad alleggerire gli oneri che gravano sulle imprese riducendo gli obblighi amministrativi ed eliminando gli oneri burocratici superflui.

Per quanto riguarda gli oneri che derivano dal regolamento (UE) 2023/1115, la Commissione intende fornire ulteriori chiarimenti, esaminare ulteriori semplificazioni e razionalizzare gli obblighi di comunicazione e documentazione, mantenendo solo quelli strettamente necessari, nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento. A tal fine e per trattare le suddette questioni, la Commissione pubblicherà un'edizione aggiornata degli orientamenti e delle domande frequenti. La Commissione continuerà anche a rispondere alle osservazioni dei portatori di interessi e degli Stati membri e ad aiutare i commercianti e gli operatori ad attuare il regolamento, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza lungo tutta la catena del valore.

Per permettere ai commercianti e agli operatori, in collaborazione con le autorità competenti, di adempiere alle prescrizioni del regolamento, la Commissione sta dando la priorità alla messa in funzione del sistema di informazione. Anche la classificazione che scaturisce dall'analisi comparativa in base ai rischi è fondamentale per garantire prevedibilità agli operatori, ai commercianti, ai paesi produttori e alle autorità competenti nell'applicazione del regolamento. La Commissione si impegna fermamente a predisporre il sistema di informazione e la proposta di classificazione in base ai rischi il più presto possibile, al più tardi sei mesi prima che il regolamento prenda effetto.

Nell'ambito del riesame generale del regolamento, previsto entro il 30 giugno 2028, la Commissione vaglierà, eventualmente sulla base di una valutazione di impatto, misure aggiuntive per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi. Esaminerà tra l'altro la necessità e la fattibilità di ridurre gli obblighi relativi all'approvvigionamento da paesi e parti di essi che hanno raggiunto risultati positivi in linea con gli obiettivi del regolamento.


(1)   GU L, 2024/3234, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1974/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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