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Document 52023XX00713

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo ai brevetti essenziali standard, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)

GU C, C/2023/713, 14.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/713/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/713/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/713

14.11.2023

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo ai brevetti essenziali standard, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001

(C/2023/713)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)

Il 27 aprile 2023 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali standard, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001.

La proposta mira a i) rendere disponibili informazioni dettagliate sui brevetti standard essenziali (SEP) e sulle condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) esistenti per facilitare le negoziazioni per la concessione delle licenze; ii) sensibilizzare al tema della concessione di licenze per brevetti SEP nella catena del valore e iii) prevedere un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie per la determinazione di condizioni FRAND. La proposta istituirebbe un centro di competenze all’interno dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che avrebbe il compito di gestire le banche dati, un registro e le procedure per il controllo del carattere essenziale dei brevetti SEP e la determinazione di condizioni FRAND.

Il GEPD osserva che la proposta comporterebbe il trattamento di dati personali, in particolare i dati personali relativi ai titolari dei brevetti SEP e/o ai loro rappresentanti legali, nonché i dati personali relativi ai valutatori e ai conciliatori. Per questo motivo, il GEPD raccomanda di specificare in un considerando che il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 (1) e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (RGPD).

Per quanto riguarda il registro e le banche dati gestite dall’EUIPO, la proposta dovrebbe indicare chiaramente le finalità specifiche per le quali i dati personali possono essere messi a disposizione e prevedere una procedura che garantisca che solo i terzi che dimostrano un legittimo interesse abbiano accesso a tali dati. La proposta dovrebbe inoltre specificare nel dispositivo il ruolo dell’EUIPO in qualità di titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Infine, il GEPD invita il legislatore dell’UE a valutare se il periodo di conservazione di 18 mesi possa essere prescritto come norma per i dati personali (indipendentemente dalla presentazione di una richiesta) e, in ogni caso, a specificare chi avrebbe il diritto di presentare tale richiesta di cancellazione dei dati personali all’EUIPO.

1.   Introduzione

1.

Il 27 aprile 2023 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali standard, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (3) («la proposta»).

2.

Gli obiettivi generali della proposta sono: i) garantire che gli utilizzatori finali, comprese le piccole imprese e i consumatori dell’UE, beneficino di prodotti basati sulle più recenti tecnologie standardizzate; ii) rendere l’UE un luogo attraente per l’innovazione e iii) garantire che sia i titolari che gli utilizzatori dei brevetti SEP dell’UE possano innovare nell’UE, fabbrichino e vendano prodotti nell’Unione e siano competitivi nei mercati globali. L’iniziativa mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l’utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell’internet delle cose (4).

3.

In tale contesto, l’iniziativa prevede di: i) rendere disponibili informazioni dettagliate sui SEP e sulle condizioni FRAND esistenti per facilitare le negoziazioni per la concessione delle licenze; ii) sensibilizzare al tema della concessione di licenze per brevetti SEP nella catena del valore e iii) prevedere un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie per la determinazione di condizioni FRAND (5).

4.

Per conseguire tali obiettivi, la proposta include disposizioni che istituiscono un centro di competenze all’interno dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («il centro di competenze dell’EUIPO»), il cui compito sarebbe quello di istituire e gestire, tra l’altro, elenchi di valutatori e conciliatori (6), creare e mantenere un registro per i brevetti SEP («il registro») (7) nonché creare e mantenere una banca dati elettronica per i brevetti SEP («la banca dati») (8).

5.

Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 19 aprile 2023, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD accoglie con favore il riferimento a detta consultazione nel considerando 50 della proposta.

6.   Conclusioni

18.

Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

(1)

specificare nel considerando 14 che il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento in questione è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 e al RGPD;

(2)

specificare all’articolo 4 le finalità specifiche per le quali i dati personali possono essere messi a disposizione e prevedere una procedura che garantisca che solo i terzi che dimostrano un interesse legittimo abbiano accesso ai dati personali;

(3)

specificare all’articolo 5 la finalità specifica per la quale i dati personali possono essere resi disponibili e specificare che solo i terzi registrati che dimostrano un interesse legittimo avranno accesso ai dati personali;

(4)

specificare nel dispositivo della proposta il ruolo di titolare del trattamento dell’EUIPO ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725;

(5)

valutare se un periodo di conservazione di 18 mesi possa essere previsto di norma per i dati personali indipendentemente dalla presentazione di una richiesta e, in ogni caso, specificare chi sarebbe legittimato a presentare tale richiesta di cancellazione di dati personali all’EUIPO.

Bruxelles, 19 giugno 2023

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  COM(2023) 232 final.

(4)  COM(2023) 232 final, pag. 1.

(5)  COM(2023) 232 final, pag. 1.

(6)  Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della proposta.

(7)  Articolo 4 della proposta.

(8)  Articolo 5 della proposta.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/713/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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