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Documento 52023XG0627(02)

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/1299 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1298 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran 2023/C 224/03

ST/10628/2023/INIT

GU C 224 del 27.6.2023, p. 6/6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/6


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/1299 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1298 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(2023/C 224/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/1299 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1298 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 1o gennaio 2024 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(2)  GU L 160 I del 26.6.2023, pag. 5.

(3)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(4)  GU L 160 I del 26.6.2023, pag. 1.


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