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Document 52023XC0627(06)

    Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/C 224/11

    C/2023/4097

    GU C 224 del 27.6.2023, p. 43–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 224/43


    Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (2023/C 224/11)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

    DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

    «Bairrada»

    PDO-PT-A1537-AM01

    Data della domanda: 2.3.2017

    1.   Norme applicabili alla modifica

    Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — modifica non minore

    2.   Descrizione e motivi della modifica

    2.1.   Categorie di prodotti vitivinicoli — aggiornamento

    Descrizione

    La categoria di prodotti «Vino spumante» è stata modificata in «Vino spumante di qualità».

    Motivazione

    La categoria di prodotti è adattata al periodo stabilito dalla legislazione.

    Documento unico (punti modificati): tutti i precedenti riferimenti alla categoria di prodotti «Vino spumante» si applicano all'attuale categoria «Vino spumante di qualità».

    Disciplinare (sezioni modificate): tutti i precedenti riferimenti alla categoria di prodotti «Vino spumante» si applicano all'attuale categoria «Vino spumante di qualità».

    2.2.   Categorie di prodotti vitivinicoli — nuova categoria di prodotti vitivinicoli

    Descrizione

    È aggiunta la categoria «Vino liquoroso».

    Motivazione

    Contribuire ad aumentare il valore economico di un prodotto già esistente nella regione mediante il riconoscimento come denominazione di origine.

    Questo tipo di prodotto è già elaborato dai produttori secondo le pratiche tradizionali in uso nella regione, con qualità e caratteristiche tipiche. Pertanto l'inserimento di questo nuovo prodotto nella DOP «Bairrada» è un riconoscimento della sua importanza e qualità e un valore aggiunto per i suoi produttori.

    Documento unico (punti modificati): «Categorie di prodotti vitivinicoli», «Descrizione del vino (dei vini)», «Pratiche enologiche specifiche», «Legame con la zona geografica» e «Altre condizioni».

    Disciplinare (sezioni modificate): «Categorie di prodotti vitivinicoli», «Descrizione del vino (dei vini)», «Pratiche enologiche specifiche», «Legame con la zona geografica» e «Altre condizioni».

    2.3.   Descrizione del vino (dei vini) — categorie di vini e spumanti di qualità

    Descrizione

    La descrizione delle categorie Vino e Vino spumante di qualità è stata migliorata e adattata.

    Motivazione

    La descrizione precedente è stata ritenuta generica e non sufficientemente specifica; è stata pertanto adattata per includere le caratteristiche associate ai prodotti a DOP «Bairrada». Ciò è necessario per garantire che il documento unico e il disciplinare siano conformi alla legislazione applicabile.

    Documento unico (punti modificati): «Descrizione del vino (dei vini)» — Categorie Vino e Vino spumante di qualità.

    Disciplinare (sezioni modificate): «Descrizione del vino (dei vini)» — Categorie Vino e Vino spumante di qualità.

    2.4.   Resa massima — Vino e Vino spumante di qualità

    Descrizione

     

    Modifica delle rese massime per:

     

    vino bianco e rosato: 100 hl;

     

    vino rosso: 80 hl;

     

    vino spumante di qualità: 120 hl.

    Motivazione

    La resa massima è stata aumentata per allineare i valori ai livelli di produzione effettivi della regione, senza comprometterne le caratteristiche tipiche.

    Documento unico (punti modificati): «Pratiche di vinificazione».

    Disciplinare (sezioni modificate): «Pratiche di vinificazione».

    2.5.   Varietà principale/i di uve da vino — nuove varietà

    Descrizione

    Modifica/aggiornamento dell'elenco delle varietà. È stata introdotta la varietà Viognier.

    Motivazione

    Occorre adattare e aggiornare le varietà definite per la produzione di vini nella regione al nuovo quadro giuridico dell'elenco nazionale delle varietà idonee alla produzione di vino in Portogallo, che include una nuova varietà pertinente per la caratterizzazione dei vini della regione. Questa varietà è presente nella mappa dei vitigni tradizionali della zona geografica; pertanto la sua inclusione non modifica bensì ottimizza la tipicità dei vini della DOP «Bairrada».

    Documento unico (punti modificati): «Varietà principale/i di uve da vino».

    Disciplinare (sezioni modificate): «Varietà principale/i di uve da vino».

    2.6.   Legame con la zona geografica

    Descrizione

    La descrizione del legame con la zona geografica è stata adattata e migliorata. Le informazioni sulla zona geografica, i dettagli del prodotto e il suo legame causale sono stati rivisti, sia per le categorie di prodotti già esistenti che per quelle nuove.

    Motivazione

    Poiché, da un lato, la precedente descrizione del legame è stata considerata generica e non sufficientemente specifica e, dall'altro, occorreva aggiungere la descrizione del legame per la nuova categoria di prodotti (Vino liquoroso), il contenuto di questo punto è stato rivisto per includere tutte le categorie di prodotti. In questo modo il contenuto è più oggettivo, in quanto il legame con la zona geografica si applica a tutte le categorie.

    Documento unico (punti modificati): «Legame con la zona geografica».

    Disciplinare (sezioni modificate): «Legame con la zona geografica».

    2.7.   Vini — termine «Clássico»

    Descrizione

    Introduzione dei requisiti per l'utilizzo del termine «Clássico» sull'etichetta.

    Motivazione

    Occorre stabilire le condizioni e i requisiti per l'uso del termine «Clássico» sull'etichetta dei vini.

    Documento unico (punti modificati): «Altre condizioni» — Disposizioni aggiuntive relative all'etichettatura".

    Disciplinare (sezioni modificate): «Altre condizioni» — Disposizioni aggiuntive relative all'etichettatura".

    2.8.   Informazioni sul richiedente

    Descrizione

    Aggiornamento delle informazioni relative al richiedente.

    Motivazione

    Poiché le informazioni sono obsolete, è necessario un aggiornamento per garantire che il disciplinare sia conforme alla legislazione applicabile e per migliorare e chiarire la descrizione fornita in precedenza.

    Documento unico (punti modificati): questa modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    Disciplinare (sezioni modificate): «Altre informazioni» — Dati del richiedente.

    2.9.   Informazioni sui portatori di interessi

    Descrizione

    Eliminazione delle informazioni relative ai portatori di interessi.

    Motivazione

    A causa di un malinteso, i dati del richiedente sono stati erroneamente inseriti in questo campo. Tali dati sono stati eliminati per garantire che il disciplinare sia conforme alla legislazione applicabile e per migliorare e chiarire la descrizione fornita in precedenza.

    Documento unico (punti modificati): questa modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    Disciplinare (sezioni modificate): «Altre informazioni» — Dati dei portatori di interessi.

    2.10.   Informazioni sugli organismi di controllo

    Descrizione

    Aggiornamento delle informazioni sugli organismi di controllo.

    Motivazione

    Poiché le informazioni sono obsolete, è necessario un aggiornamento per garantire che il disciplinare sia conforme alla legislazione applicabile e per migliorare e chiarire la descrizione fornita in precedenza.

    Documento unico (punti modificati): questa modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    Disciplinare (sezioni modificate): ''Altre informazioni'' — Informazioni relative agli organismi di controllo.

    2.11.   Informazioni sulle autorità di controllo competenti

    Descrizione

    Aggiornamento delle informazioni relative alle autorità di controllo competenti.

    Motivazione

    Poiché le informazioni sono obsolete, è necessario un aggiornamento per garantire che il disciplinare sia conforme alla legislazione applicabile e per migliorare e chiarire la descrizione fornita in precedenza.

    Documento unico (punti modificati): questa modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    Disciplinare (sezioni modificate): ''Altre informazioni'' — Informazioni relative alle autorità di controllo competenti.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    «Bairrada»

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP — Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    3.

    Vino liquoroso

    5.

    Vino spumante di qualità

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    4.1.   Vino (bianco, rosso e rosato)

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Bianchi: di colore citrino pallido, a volte con riflessi verdolini o leggermente dorati quando vengono fermentati in botti nuove di legno. Esprimono delicati aromi floreali e/o fruttati, talvolta più intensi, con note tropicali e burrose. Si tratta di vini di buona struttura con un buon equilibrio naturale tra acidità e alcol e un'ottima freschezza.

    Rossi: di colore rosso intenso, talvolta con riflessi blu, aromi fruttati di more, bergamotto e spezie; solida struttura tannica e acida. Quando invecchiano, sviluppano aromi terziari di frutti di bosco, resina, spezie, miele e sentori affumicati, e una buona struttura, garantita da un buon equilibrio tra alcol, acidità e tannini. Presentano una grande longevità.

    Rosati: di colore dall'arancione al rosso, con aromi fruttati di frutta rossa. Al palato evidenziano un'acidità moderatamente elevata e sono molto freschi in bocca.

    Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    11

    Acidità totale minima

    in milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    4.2.   Vino spumante di qualità (bianchi, rossi e rosati)

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Bianchi: di colore citrino pallido con sfumature leggermente dorate. Presentano aromi floreali e fruttati, in cui predomina la frutta a polpa bianca. I bianchi più invecchiati acquisiscono aromi intensi e tostati. Sfoggiano sapore intenso, con volume di bocca armonioso e ottima freschezza e spuma al palato.

    Rossi: di colore rosso, a volte di una certa intensità, ottima freschezza e spuma al palato. Svelano aromi floreali e fruttati. I bianchi più invecchiati acquisiscono aromi intensi e tostati. In bocca sono corposi, con tannini presenti, equilibrati e perlage fine e persistente.

    Rosati: presentano colore dall'arancione al rosa. Sono floreali e fruttati, con aromi di frutta rossa (come ciliegia, mora e fragola), oppure se più invecchiati, con aromi tostati e intensi. In bocca sono delicati, con acidità equilibrata, ottima freschezza e spuma al palato.

    Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    11

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    4.3.   Vino liquoroso (bianco e rosso)

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Bianchi: di colore leggermente dorato, a volte con riflessi marroni, risultato dell'invecchiamento in legno. Talvolta esprimono aromi agrumati con note di noce e lievi accenni ossidativi. Il gusto è moderatamente dolce, con alcol percepibile. Sono strutturati, con acidità decisa che conferisce loro una freschezza generalmente dominante.

    Rossi: di colore rosso da moderato a più intenso, con eventuali riflessi gialli, arancioni e anche marroni dovuti all'invecchiamento in legno. Mostra aromi di frutta secca e frutti rossi molto freschi e poco dolci, come l'amarena, e anche accenni leggermente ossidativi. Possono rivelare anche lievi tocchi di miele e/o di fichi. Il gusto è moderatamente dolce, con alcol percettibile. Sono strutturati, con acidità decisa che conferisce loro freschezza generalmente dominante. Al palato possono evidenziare una certa viscosità quando sono stati invecchiati in botti di rovere.

    Per gli altri parametri analitici, si applicano i valori stabiliti dalla legislazione.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    16

    Acidità totale minima

    in grammi per litro espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    Pratiche enologiche specifiche

    5.1.   Vino spumante di qualità — metodo

    Pratica enologica specifica

    Per la produzione di vini spumanti di qualità autorizzati a utilizzare la DOP «Bairrada», si impiega il metodo classico della fermentazione in bottiglia, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

    5.2.   Vino, Vino spumante di qualità e Vino liquoroso — titolo alcolometrico volumico naturale

    Restrizioni delle pratiche enologiche

    I mosti utilizzati per elaborare i prodotti vitivinicoli della DOP «Bairrada» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

    Vino bianco, rosso e rosato — 11 % vol.;

    Vino spumante di qualità — 9,5 % vol.;

    Vino liquoroso — 12 % vol.

    5.3.   Vino spumante di qualità — invecchiamento

    Pratica enologica specifica

    Per essere immesso sul mercato, il vino spumante di qualità autorizzato a utilizzare la DOP «Bairrada» deve rimanere nei locali dell'imbottigliatore per un periodo minimo di 9 mesi dalla data di imbottigliamento.

    5.4.   Vino liquoroso — produzione

    Restrizioni delle pratiche enologiche

    Il vino liquoroso autorizzato a utilizzare la DOP «Bairrada» è ottenuto da mosto di uve idonee alla produzione di prodotti DOP «Bairrada», nella fase iniziale della fermentazione, al quale è aggiunto distillato di vino con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 52 % e non superiore all'86 %, purché siano rispettate le caratteristiche previste dalla normativa applicabile.

    5.5.   Vino, Vino spumante di qualità e Vino liquoroso — metodi di coltivazione, coltura della vite e suoli

    Pratiche colturali

    Le pratiche colturali impiegate nei vigneti destinati alla produzione di vini autorizzati a utilizzare la DOP «Bairrada» devono essere quelle tradizionali della regione o raccomandate dall'organismo di certificazione.

    Le viti devono essere allevate a cordone o con metodo semi-libero e la densità di impianto deve essere superiore a 3 000 ceppi/ha.

    Le viti destinate alla produzione di prodotti vitivinicoli autorizzati a utilizzare la DOP «Bairrada» devono essere piantate, o già coltivate, in terreni con le caratteristiche seguenti:

    a)

    suoli calcarei bruni o rossi;

    b)

    suoli litici umici o non umici;

    c)

    suoli podzuolici di materiali arenari non consolidati.

    Rese massime

    1.

    Vino (bianco e rosato)

    100 ettolitri per ettaro

    2.

    Vino (rosso)

    80 ettolitri per ettaro

    3.

    Vino spumante di qualità

    120 ettolitri per ettaro

    4.

    Vino liquoroso

    100 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La zona geografica di produzione della DOP «Bairrada» comprende:

    a)

    i comuni di Anadia, Mealhada e Oliveira do Bairro;

    b)

    nel comune di Águeda, l’União das freguesias de Recardães e Espinhel, l’União das freguesias de Águeda e Borralha, l’União das freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, nell’União das freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, solo la freguesia di Óis da Ribeira, nell’União das freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, solo la freguesia di Belazaima do Chão, e le freguesias di Aguada de Cima, Fermentelos e Valongo do Vouga;

    c)

    nel comune di Aveiro, nell’União das freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, solo la freguesia di Nariz;

    d)

    nel comune di Cantanhede, l’União das freguesias de Sepins e Bolho, l’União das freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima, l’União das freguesias de Covões e Camarneira, l’União das freguesias de Portunhos e Outil, l’União das freguesias de Cantanhede e Pocariça, e le freguesias di Ançã, Cadima, Cordinhã, Febres, Murtede, Ourentã, Sanguinheira e São Caetano;

    e)

    nel comune di Coimbra, l’União das freguesias de Souselas e Botão, l’União das freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela, nell’União das freguesias de Antuzede e Vil de Matos, solo la freguesia di Vil de Matos;

    f)

    nel comune di Vagos, nell’União das freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, solo la freguesia di Covão do Lobo, nell’União das freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, solo la freguesia di Santa Catarina, e le freguesias di Ouca e Sosa.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

     

    Alfrocheiro — Tinta-Bastardinha

     

    Aragonez — Tinta-Roriz; Tempranillo

     

    Arinto — Pedernã

     

    Baga

     

    Bastardo — Graciosa

     

    Bical — Borrado-das-Moscas

     

    Cabernet-Sauvignon

     

    Camarate

     

    Castelão — João-de-Santarém(1); Periquita

     

    Cercial — Cercial-da-Bairrada

     

    Chardonnay

     

    Fernão-Pires — Maria-Gomes

     

    Jaen — Mencía

     

    Merlot

     

    Petit-Verdot

     

    Pinot-Blanc

     

    Pinot-Noir

     

    Rabo-de-Ovelha

     

    Rufete — Tinta-Pinheira

     

    Sauvignon — Sauvignon-Blanc

     

    Sercialinho

     

    Syrah — Shiraz

     

    Tinta -Barroca

     

    Tinto-Cão

     

    Touriga-Franca

     

    Touriga-Nacional

     

    Verdelho

     

    Viognier

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    Vino, Vino spumante di qualità e Vino liquoroso

    Informazioni sulla zona geografica importanti per il legame

    Fattori naturali: l'area geografica è delimitata a nord dal fiume Vouga e a sud dal fiume Mondego, a est dalle catene montuose Bussaco e Caramulo e a ovest dall'Oceano Atlantico.

    Si tratta di una regione per lo più pianeggiante con dolci colline, con altitudini che raramente superano i 250 m sul livello del mare.

    La zona della DOP «Bairrada» si sviluppa in pianura o sull'altopiano, sempre vicino all'Atlantico, che influenza fortemente il clima della regione.

    Il clima è di tipo mediterraneo con forti influenze atlantiche, con inverni lunghi e freschi, caratterizzati da temperature medie miti e abbondanti precipitazioni. Le estati calde sono mitigate dai venti dell'Atlantico. Le giornate sono calde e le notti sono fresche, con una notevole escursione termica.

    I suoli sono minerali e si sono formati in diverse epoche geologiche. Sono generalmente poveri, da sabbiosi ad argillosi, con presenza anche di suoli franco-sabbiosi. Le viti sono coltivate principalmente in terreni argillosi e argilloso-calcarei.

    Fattori umani: la viticoltura svolge un ruolo importante nello sviluppo economico della regione di Bairrada fin dal Medioevo.

    I vini della regione erano rinomati e la loro qualità apprezzata già nel XIX secolo, quando fu riconosciuto il potenziale della regione per la produzione di vini spumanti. È in fatti in questa regione che, nel 1890, sono stati prodotti per la prima volta in Portogallo vini spumanti destinati al commercio.

    Caratteristiche specifiche dei prodotti associate alla zona geografica

    I vini, i vini spumanti di qualità e i vini liquorosi della DOP «Bairrada» condividono caratteristiche tipiche. Si caratterizzano per la ricchezza aromatica e per la freschezza accentuata e sono contraddistinti da una buona struttura e da un'acidità equilibrata e marcata (risultato di un'acidità fissa ben presente).

    Legame con la zona geografica

    L'altitudine moderata dei rilievi e la forte influenza atlantica sono i fattori chiave che determinano l'elevata piovosità per cui è nota la regione. Queste caratteristiche favoriscono la produzione di uve con una maturazione equilibrata, da cui si elaborano vini con acidità spiccata e ricchi di precursori aromatici.

    L'influenza atlantica, presente in tutta la zona geografica, insieme all'elevata piovosità, contribuisce anche alla freschezza sviluppata da questi vini e che deriva essenzialmente dall'acidità naturale delle uve coltivate in queste condizioni.

    I suoli della zona geografica si sono originati da rocce sedimentarie. Le viti sono coltivate prevalentemente in siti con suoli calcarei del Giurassico, arenarie del Triassico o conglomerati del Cretaceo.

    La zona geografica offre quindi ottime condizioni per la coltivazione della vite, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità idrica di questi suoli e le loro caratteristiche di permeabilità e ritenzione idrica nei mesi più piovosi. Ciò contribuisce notevolmente alle caratteristiche dei vini ottenuti dalle uve prodotte, in particolare all'acidità fissa pronunciata, essenziale per la loro freschezza.

    Il fattore umano, decisivo per conservare pratiche e tradizioni, si rispecchia nella scelta delle varietà meglio adattate alle condizioni della zona geografica ed è determinante per assicurare la produzione di uva che conferiscano ai vini spumanti di qualità e ai vini liquorosi le caratteristiche tipiche.

    Le pratiche e le opzioni tecniche (relative alla vendemmia, alla fermentazione, alla macerazione e all'invecchiamento), che affondano le radici nel fattore umano legato alla tradizione della regione, incidono anche sulle caratteristiche generali dei prodotti vitivinicoli della DOP «Bairrada».

    Il legame tra i fattori pedoclimatici, le varietà viticole della regione e le competenze tradizionali dà origine a vini dalle caratteristiche tipiche, in particolare all'acidità e alla freschezza, dei prodotti vitivinicoli autorizzati a utilizzare la DOP «Bairrada».

    9.   Ulteriori condizioni essenziali

    Vino, Vino spumante di qualità e Vino liquoroso

    Quadro giuridico:

    nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione supplementare:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    valutazione dell'etichettatura prima dell'immissione sul mercato.

    Il marchio è un'indicazione obbligatoria sull'etichetta.

    Vino — uso della denominazione «Clássico»

    Quadro giuridico:

    nella legislazione nazionale

    Tipo di condizione supplementare:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    l'uso del termine «Clássico» sull'etichetta dei vini della DOP «Bairrada» deve rispettare le condizioni seguenti:

    a)

    tra le varietà della regione possono essere utilizzate per la produzione di vini autorizzati a utilizzare il termine «Clássico»:

     

    Arinto (Pedernã)

     

    Bical (Borrado-das-Moscas)

     

    Cercial (Cercial-da-Bairrada)

     

    Fernão-Pires (Maria-Gomes)

     

    Rabo-de-Ovelha

     

    Alfrocheiro (Tinta-Bastardinha)

     

    Baga

     

    Camarate

     

    Castelão

     

    Jaen (Mencia)

     

    Touriga-Nacional;

    b)

    la resa massima per ettaro dei vigneti destinati alla produzione di vini autorizzati a utilizzare il termine «Clássico» è di 55 ettolitri per ettaro;

    c)

    i vini autorizzati a utilizzare il termine «Clássico» devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di:

     

    vino bianco — 12 % vol.;

     

    vino rosso — 12,5 % vol.;

    d)

    i mosti destinati alla produzione dei vini autorizzati a utilizzare il termine «Clássico» devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo di:

     

    vino bianco — 12 % vol.;

     

    vino rosso — 12,5 % vol.;

    e)

    i periodi minimi di invecchiamento per i vini autorizzati a utilizzare il termine «Clássico» sono i seguenti:

     

    vino rosso — può essere immesso in commercio solo dopo un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi, di cui 12 devono essere in bottiglia;

     

    vino bianco — può essere immesso in commercio solo dopo un periodo minimo di invecchiamento minimo di 12 mesi, di cui 6 devono essere in bottiglia.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://www.ivv.gov.pt/np4/8617.html


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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