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Document 52023XC0417(02)

    Comunicazione della Commissione Modifiche alla comunicazione della Commissione - Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli 2023/C 133 I/01

    C/2023/2335

    GU C 133I del 17.4.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    CI 133/1


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

    Modifiche alla comunicazione della Commissione - Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli

    (2023/C 133 I/01)

    1.   

    La comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli» (1) è modificata come segue.

    2.   

    Al punto 2, i termini «regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate» sono sostituiti dai termini: «regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate». Il contenuto delle note 3 e 4 è sostituito rispettivamente da: «GU L 134 dell’11.5.2022, pag. 4» e «GU C 248 del 30.6.2022, pag. 1».

    3.   

    Il punto 17 è sostituito dal seguente:

    «(17)

    Gli accordi che contengono restrizioni fondamentali non rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli. Le restrizioni in questione sono elencate all'articolo 4 del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali e all'articolo 5 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli. Poiché le restrizioni fondamentali sono restrizioni gravi della concorrenza che si presume comportino generalmente un danno netto per la concorrenza, quando valuta gli accordi del settore automobilistico che contengono restrizioni fondamentali, la Commissione basa il suo esame sulle seguenti considerazioni: a) se in un accordo è inclusa una restrizione fondamentale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali e dell'articolo 5 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli, è probabile che tale accordo rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato; e b) è improbabile che soddisfi le condizione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato un accordo contenente una restrizione fondamentale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali e dell'articolo 5 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli. Un'impresa può tuttavia dimostrare che, in un caso specifico, un accordo di tale tipo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. A tal fine, l'impresa deve provare che vi è la possibilità di conseguire vantaggi e che è probabile che tali vantaggi derivino dall'inclusione nell'accordo della restrizione fondamentale, oltre a dimostrare che sono soddisfatte le altre condizioni cumulative di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.».

    4.   

    Il punto 19 è sostituito dal seguente:

    «(19)

    Le “parti o apparecchiature originali” sono parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione (cfr. l'articolo 55, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (2)).».

    5.   

    La prima frase del punto 21 è sostituita dalla seguente:

    «L'articolo 4, lettera f), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali rinviene una restrizione fondamentale nel fatto che un accordo - concluso tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti - preveda un divieto o una limitazione della facoltà del fornitore di vendere tali componenti a utenti finali, a riparatori indipendenti, a grossisti o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti.».

    6.   

    Le ultime due frasi del punto 26 sono sostituite dalla frase seguente:

    «Gli obblighi di non concorrenza che sono tacitamente rinnovabili oltre i cinque anni rientrano nei regolamenti di esenzione per categoria, purché l'acquirente possa effettivamente rinegoziare o risolvere l'accordo verticale contenente l'obbligo con un ragionevole preavviso e a un costo ragionevole e sia quindi in grado di passare a un altro fornitore dopo la scadenza del periodo di cinque anni.».

    7.   

    Il punto 31 è sostituito dal seguente:

    "Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali, per «obbligo di non concorrenza» si intende «qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto, ovvero qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più dell'80 % degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro succedanei effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore o, se è normale prassi del settore, del volume dei suoi acquisti relativi all'anno civile precedente.».

    8.   

    Al punto 34, il contenuto della nota 19 è sostituito da: «Cfr. gli orientamenti verticali generali, punto 310.».

    9.   

    Al punto 38, i termini «sezione VI.2.1 degli orientamenti verticali generali» sono sostituiti dai termini: «sezione 8.2.1 degli orientamenti verticali generali».

    10.   

    Al punto 40, i termini «sezione VI.2.1 degli orientamenti verticali generali» sono sostituiti dai termini: «sezione 8.2.1 degli orientamenti verticali generali».

    11.   

    La prima frase del punto 44 è sostituita dalla seguente:

    «(44)

    Mentre i criteri qualitativi limitano indirettamente il numero di distributori o riparatori, imponendo condizioni che non possono essere soddisfatte da tutti, i criteri quantitativi limitano direttamente il numero di distributori o riparatori, ad esempio fissandone il numero.».

    12.   

    Il punto 46 è sostituito dal seguente:

    «(46)

    Gli accordi di distribuzione selettiva saranno valutati conformemente ai principi generali stabiliti nella sezione 4.6.2 degli orientamenti verticali generali. I regolamenti di esenzione per categoria esentano gli accordi di distribuzione selettiva, indipendentemente dalla natura del prodotto o dalla natura dei criteri selettivi applicati, quantitativi o qualitativi, a condizione che le quote di mercato delle parti non superino il 30 %. Per poter beneficiare di tale esenzione, gli accordi non devono tuttavia contenere nessuna delle restrizioni fondamentali di cui all'articolo 4 del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali e all'articolo 5 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli, né nessuna delle restrizioni escluse di cui all'articolo 5 del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali che non possa essere scissa dal resto dell'accordo. Nel caso in cui la restrizione esclusa possa essere scissa, il resto dell'accordo verticale continua a beneficiare dell'esenzione per categoria.».

    13.   

    Il punto 47 è sostituito dal seguente:

    «(47)

    Il regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali contiene tre restrizioni fondamentali che riguardano specificamente la distribuzione selettiva. Ai sensi dell'articolo 4, lettera c), punto i), di detto regolamento è considerata fondamentale la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, i membri di un sistema di distribuzione selettiva possono vendere attivamente o passivamente i beni o i servizi oggetto del contratto. Vi sono eccezioni a questa restrizione fondamentale, quali: la restrizione delle vendite attive da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva e dei loro clienti in un altro territorio o a un gruppo di clienti riservati al fornitore o da questo assegnati a un massimo di cinque distributori esclusivi (articolo 4, lettera c), punto i), 1), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali); la restrizione delle vendite attive e passive da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva e dei loro clienti a distributori non autorizzati situati all'interno del territorio in cui opera il sistema di distribuzione selettiva (articolo 4, lettera c), punto i), 2), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali); la restrizione relativa al luogo di stabilimento dei membri del sistema di distribuzione selettiva (articolo 4, lettera c), punto i), 3), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali); la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti al livello del commercio all'ingrosso (articolo 4, lettera c), punto i), 4) del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali); e la restrizione della facoltà di vendere attivamente o passivamente componenti, forniti a fini di incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore (articolo 4, lettera c), punto i), 5) del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali). Ai sensi dell'articolo 4, lettera c), punto ii) del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali, è considerata fondamentale la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva che operano allo stesso o a diversi livelli commerciali. Ai sensi del articolo 4, lettera c), punto iii), del regolamento generale di esenzione per categoria, è considerata fondamentale la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte di membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti a livello del commercio al dettaglio, fatto salvo l'articolo 4, lettera c), punto i), 1) e punto i), 3) del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali. Queste tre restrizioni fondamentali hanno un'importanza particolare per il settore della distribuzione degli autoveicoli.».

    14.   

    Al punto 51, i termini «articolo 4, lettera c)», sono sostituiti dai termini «articolo 4, lettera c), punto iii)».

    15.   

    Il punto 53 è sostituito dal seguente:

    «(53)

    Come sottolineato al punto 146 degli orientamenti verticali generali, i possibili effetti della distribuzione selettiva sulla concorrenza consistono in una riduzione della concorrenza all'interno di un marchio e, in particolare in presenza di un effetto cumulativo, nell'esclusione di determinati tipi di distributori ed in una agevolazione della collusione tra fornitori o acquirenti a causa della limitazione del numero di acquirenti.».

    16.   

    Al punto 54, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

    «La distribuzione selettiva basata su criteri puramente qualitativi può esulare dal campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato purché siano soddisfatte le tre condizioni di cui al punto 43 dei presenti orientamenti.».

    17.   

    Al punto 60, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

    «A tal fine, è opportuno prestare particolare attenzione a tre comportamenti specifici che possono limitare tale concorrenza: impedire agli operatori indipendenti l'accesso ai fattori di produzione essenziali; abusare delle garanzie legali e/o estese offerte dai costruttori al fine di escludere i riparatori indipendenti; subordinare l'accesso alle reti di riparatori autorizzati al rispetto di criteri non qualitativi.».

    18.   

    Il titolo che precede il punto 62 è sostituito dal seguente:

    «Accesso degli operatori indipendenti ai fattori di produzione essenziali».

    19.   

    Il punto 62 è sostituito dal seguente:

    «(62)

    La distribuzione selettiva basata su criteri puramente qualitativi può esulare dal campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato purché siano soddisfatte le tre condizioni di cui al punto 43 dei presenti orientamenti. Ciò premesso, gli accordi di distribuzione selettiva basata su criteri qualitativi conclusi con riparatori autorizzati e/o distributori di pezzi di ricambio autorizzati possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato se, nell'ambito di tali accordi, una delle parti agisce in modo da precludere il mercato agli operatori indipendenti, ad esempio negando loro l'accesso a fattori di produzione quali informazioni tecniche, strumenti, formazione e dati generati dai veicoli, essenziali per la riparazione e la manutenzione. In tale contesto, la nozione di operatori indipendenti comprende i riparatori indipendenti, i fabbricanti e distributori di pezzi di ricambio, i fabbricanti e i distributori di apparecchiature o strumenti per la riparazione, gli editori di informazioni tecniche e gli editori di dati generati dai veicoli, i club automobilistici, i gestori di assistenza stradale, gli operatori che offrono servizi di ispezione e prova e gli operatori che offrono formazione ai riparatori.».

    20.   

    Dopo il punto 62 è inserito il seguente punto 62 bis:

    «(62 bis)

    Per valutare se il negato accesso a una particolare informazione, come le informazioni appartenenti alle categorie di fattori di produzione di cui al punto 62 dei presenti orientamenti, possa far rientrare i relativi accordi nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, è opportuno prendere in considerazione una serie di elementi ed esaminare, tra l'altro:

    a)

    se l'informazione in questione influisce notevolmente sulla capacità degli operatori indipendenti di svolgere i loro compiti e di esercitare una pressione concorrenziale sul mercato (ad esempio se l'informazione è necessaria per la riparazione o la manutenzione);

    b)

    se i membri della relativa rete di riparatori autorizzati hanno accesso alle informazioni in questione; qualora le informazioni siano state loro fornite in qualsivoglia forma, allora l'accesso dovrebbe essere garantito anche agli operatori indipendenti su base non discriminatoria;

    c)

    se le informazioni in questione saranno in ultima istanza (3) utilizzate per la riparazione e la manutenzione di autoveicoli o per altri fini (4), come ad esempio la fabbricazione di pezzi di ricambio o di strumenti.».

    21.   

    Dopo il nuovo punto 62 bis è inserito il seguente punto 62 ter:

    «(62 ter)

    Qualora, per motivi di sicurezza, le parti prendano in considerazione l'idea di negare l'accesso a una determinata informazione essenziale per la riparazione e la manutenzione, come le informazioni relative alle categorie di fattori di produzione di cui al punto 62 dei presenti orientamenti, esse dovrebbero valutare se il negato accesso all'informazione in questione sia un mezzo proporzionato per affrontare le specifiche preoccupazioni in materia di sicurezza. In particolare, le parti dovrebbero esaminare se siano sufficienti misure meno restrittive.».

    22.   

    Dopo il punto 63 è inserito il titolo seguente:

    «Informazioni tecniche».

    23.   

    All’inizio del punto 63 è inserita la frase seguente:

    «(63)

    Le informazioni tecniche possono rappresentare un fattore di produzione essenziale per le attività di riparazione e manutenzione. Per determinare se un'informazione tecnica specifica costituisca un fattore di produzione essenziale per le attività di riparazione e manutenzione occorre tener conto dei criteri di cui al punto 62 bis dei presenti orientamenti. Le informazioni tecniche dovrebbero essere distinte dalle informazioni di altro tipo, quali ad esempio le informazioni commerciali (5), cui può essere legittimamente negato l'accesso.».

    24.   

    Il punto 65 è sostituito dal seguente:

    «(65)

    Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, prevede, tra l'altro, un sistema di divulgazione delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione relative ai veicoli a motore. Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2021/1244 della Commissione del 20 maggio 2021 che modifica l'allegato X del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché le prescrizioni e le procedure riguardo all'accesso alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli (6) stabilisce una procedura specifica per l'approvazione degli operatori indipendenti e per autorizzarli ad accedere alle funzioni di sicurezza del veicolo. La Commissione terrà conto di tali regolamenti nel valutare i casi in cui sospetta sia stato negato l'accesso ad informazioni tecniche sulla riparazione e la manutenzione.».

    25.   

    Il punto 66 è sostituito dal seguente:

    «(66)

    Il progresso tecnologico implica che il concetto di informazione tecnica sia flessibile. Al momento tra le informazioni tecniche sono compresi, a titolo di esempio, software specifici, codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti necessari per gli interventi sulle unità elettroniche di controllo, sui sistemi avanzati di assistenza alla guida e sui sistemi di gestione delle batterie per i veicoli elettrici implicanti l'introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate dal fornitore, i numeri di identificazione dei veicoli o qualsiasi altro metodo d'identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, i procedimenti di riparazione e manutenzione, le soluzioni derivanti dall'esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati. Sono informazioni tecniche (7) anche i codici dei pezzi di ricambio e ogni altra informazione necessaria per identificare il pezzo di ricambio corretto del marchio del costruttore automobilistico che può essere montato su un determinato veicolo (cioè il pezzo di ricambio che il costruttore automobilistico fornirebbe generalmente ai membri delle sue reti di riparatori autorizzati per riparare il veicolo in questione), come pure i codici di attivazione necessari per installare determinati pezzi di ricambio. Le pertinenti disposizioni e l'elenco di informazioni di cui al regolamento (UE) 2018/858 rappresentano inoltre un'indicazione su cosa intenda la Commissione per informazioni tecniche ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 del trattato».

    26.   

    Al punto 67, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

    «L'articolo 101 del trattato, tuttavia, non obbliga un fornitore a dare informazioni tecniche in formato standardizzato o attraverso un sistema tecnico definito, come la norma EN ISO 18541-2014 o un qualsiasi formato o sistema tecnico previsto dal regolamento (CE) n. 295/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (8).».

    27.   

    Dopo il punto 67 sono inseriti il seguente titolo e il punto 67 bis:

    «Dati generati dal veicolo

    (67 bis)

    Nella misura in cui i dati generati dal veicolo sono essenziali per la riparazione e la manutenzione, le considerazioni di cui ai punti da 62 a 67 dei presenti orientamenti si applicano anche all'accesso a tali dati da parte degli operatori indipendenti. Per determinare se una specifica informazione generata dal veicolo costituisca un fattore di produzione essenziale per le attività di riparazione e manutenzione occorre tener conto dei criteri di cui al punto 62 bis dei presenti orientamenti. Le norme esistenti e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/858 forniscono indicazioni in tale contesto (9).».

    28.   

    Dopo il punto 68 è inserito il titolo seguente:

    «Strumenti e formazione»

    29.   

    Il punto 68 è sostituito dal seguente:

    «(68)

    Nella misura in cui gli strumenti e/o le azioni di formazione sono essenziali per la riparazione e la manutenzione, le considerazioni di cui ai punti da 62 a 67 dei presenti orientamenti si applicano anche all'accesso a tali dati da parte degli operatori indipendenti. Per determinare se un particolare strumento e/o una determinata azione di formazione costituisca un fattore di produzione essenziale per le attività di riparazione e manutenzione occorre tener conto dei criteri di cui al punto 62 bis dei presenti orientamenti. In questo contesto il termine “strumenti” include l'accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi gli aggiornamenti periodici e i servizi di post-vendita per tali strumenti.».

    30.   

    Dopo il punto 68 sono inseriti il seguente titolo e il punto 68 bis:

    «Altre considerazioni

    (68 bis)

    Il negato accesso a una particolare informazione, come un fattore di produzione essenziale relativo alle categorie di cui ai punti da 62 a 68 dei presenti orientamenti, compresi i dati generati dai veicoli, che il costruttore del veicolo non ha messo a disposizione dei membri della relativa rete di riparatori autorizzati, può costituire un abuso ai sensi dell'articolo 102 del trattato laddove un fornitore dominante neghi ad operatori indipendenti l'accesso all'informazione in questione (10).».

    (1)  GU C 138 del 28.5.2010, pag. 16.

    (2)  GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

    (3)  Ad esempio informazioni fornite ad editori affinché questi le trasmettano ai riparatori di autoveicoli.

    (4)  Rientrano nella categoria delle informazioni utilizzate ai fini della riparazione e della manutenzione di autoveicoli le informazioni necessarie per l'installazione di un pezzo di ricambio o per la manipolazione di un arnese nella riparazione/manutenzione dell'autoveicolo, mentre le informazioni sulla progettazione, sul processo di produzione o sui materiali impiegati per la fabbricazione di un pezzo di ricambio non rientrano in detta categoria ed è pertanto possibile negarvi l'accesso.

    (5)  Ai fini dei presenti orientamenti, per informazioni commerciali si intendono le informazioni utilizzate per l'esercizio di attività di riparazione e manutenzione, che non sono tuttavia necessarie per la riparazione o la manutenzione dei veicoli a motore. Esse comprendono ad esempio i software di fatturazione e le informazioni sulle tariffe orarie praticate dalla rete autorizzata.

    (6)  GU L 272 del 30.7.2021, pag. 16.

    (7)  L'operatore indipendente non dovrebbe essere obbligato a comprare il pezzo di ricambio in questione per poter ottenere questa informazione.

    (8)  GU L 95 del 9.4.2009, pag. 7.

    (9)  Ciò comprende anche l'obbligo di fornire agli operatori indipendenti l'accesso a tali dati per svolgere le attività di riparazione e manutenzione supportate da reti geografiche senza fili. Cfr. l'articolo 61, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/858.

    (10)  Per i criteri usati per definire abusivo un rifiuto di fornitura ai sensi dell'articolo 102 TFUE, definiti dagli organi giurisdizionali dell'Unione cfr., tra l'altro, la causa C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG/Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG e Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, ECLI:EU:C:1998:569; le cause riunite C-241/91 P and C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP)/Commissione, ECLI:EU:C:1995:98; la causa T-201/04, Microsoft Corp./Commissione, ECLI:EU:T:2007:289; e la causa C-165/19 P, Slovak Telekom, a.s./Commissione, ECLI:EU:C:2021:239.


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