COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.12.2023
COM(2023) 774 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico per quanto riguarda la libera circolazione dei dati
ALLEGATO
PROTOCOLLO
CHE MODIFICA L'ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E IL GIAPPONE
PER UN PARTENARIATO ECONOMICO
L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE (di seguito denominate "parti"),
AVENDO riesaminato la necessità di includere disposizioni sulla libera circolazione dei dati nell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, firmato a Tokyo il 17 luglio 2018 (di seguito denominato "accordo"), a norma dell'articolo 8.81 dell'accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
L'indice dell'accordo è modificato sopprimendo i termini "articoli da 8.70 a 8.81" e sostituendoli con i termini "articoli da 8.70 a 8.72".
ARTICOLO 2
L'articolo 8.71 dell'accordo è modificato mediante la soppressione del termine "e" della lettera a), la soppressione del punto fermo della lettera b), punto ii), e relativa sostituzione con un punto e virgola e mediante l'inserimento dei seguenti commi immediatamente dopo la lettera b), punto ii):
"c)
"persona contemplata":
i)
un'impresa contemplata;
ii)
un imprenditore di una parte; e
iii)
un prestatore di servizi di una parte; e
d)
"dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.".
ARTICOLO 3
L'articolo 8.81 dell'accordo è sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 8.81
Trasferimento transfrontaliero di informazioni per via elettronica
1.
Le parti si impegnano a garantire il trasferimento transfrontaliero delle informazioni per via elettronica qualora ciò sia finalizzato a consentire lo svolgimento dell'attività di una persona contemplata.
2.
A tal fine una parte non adotta né mantiene in vigore misure che vietano o limitano il trasferimento transfrontaliero delle informazioni di cui al paragrafo 1:
a)
prescrivendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio ai fini dell'elaborazione delle informazioni, anche richiedendo l'impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel suo territorio;
b)
esigendo la localizzazione delle informazioni nel suo territorio per l'archiviazione o l'elaborazione;
c)
vietando l'archiviazione o l'elaborazione delle informazioni nel territorio dell'altra parte;
d)
subordinando il trasferimento transfrontaliero delle informazioni all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio o a obblighi di localizzazione nel suo territorio;
e)
vietando il trasferimento delle informazioni nel territorio della parte; o
f)
esigendo che il trasferimento delle informazioni nel territorio dell'altra parte sia soggetto alla propria approvazione1
3.
Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure incompatibili con i paragrafi 1 e 2 per conseguire un legittimo obiettivo di politica pubblica2, a condizione che la misura:
a)
non sia applicata in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni analoghe o una restrizione dissimulata degli scambi; e
b)
non imponga al trasferimento di informazioni restrizioni più rigide di quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo3.
4.
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure relative alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di informazioni, purché la legislazione di tale parte preveda strumenti che consentano trasferimenti a condizioni di applicazione generale4 per la protezione delle informazioni trasferite.
5.
Il presente articolo non si applica al trasferimento transfrontaliero di informazioni detenute o trattate da o per conto di una parte.
6.
In qualsiasi momento ciascuna parte può proporre all'altra parte di riesaminare le misure di cui al paragrafo 2.
_________________
ARTICOLO 4
Dopo l'articolo 8.81 dell'accordo è inserito il seguente articolo:
"ARTICOLO 8.82
Protezione dei dati personali
1.
Le parti riconoscono che le persone hanno diritto alla protezione dei loro dati personali e della loro vita privata, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, e che standard elevati a tale riguardo contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo del commercio. Ciascuna parte riconosce il diritto dell'altra parte di determinare il livello adeguato di protezione dei dati personali e della vita privata oggetto delle rispettive misure.
2.
Ciascuna parte si adopera per adottare misure per tutelare le persone dalle violazioni della protezione dei dati personali che si verificano nell'ambito della propria giurisdizione, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza.
3.
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un quadro giuridico che preveda la protezione dei dati personali relativi al commercio elettronico. Nell'elaborare il proprio quadro giuridico per la protezione dei dati personali e della vita privata, ciascuna parte dovrebbe tenere conto dei principi e degli orientamenti degli organismi internazionali competenti. Le parti riconoscono inoltre che standard elevati di protezione della vita privata e dei dati per quanto riguarda l'accesso delle amministrazioni pubbliche ai dati detenuti da privati, come quelli delineati nei principi dell'OCSE per l'accesso delle amministrazioni pubbliche ai dati personali detenuti da enti del settore privato, contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale.
4.
Ciascuna parte pubblica le informazioni sulla protezione dei dati personali e della vita privata che fornisce agli utenti del commercio digitale, tra cui:
a)
le modalità con cui le persone possono presentare ricorso in caso di violazione della protezione dei dati personali o della vita privata nel contesto del commercio digitale; e
b)
orientamenti e altre informazioni sul rispetto, da parte delle imprese, delle prescrizioni giuridiche applicabili in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.".
ARTICOLO 5
L'articolo 8.63 dell'accordo è soppresso.
ARTICOLO 6
Il presente protocollo entra in vigore conformemente all'articolo 23.2, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.
ARTICOLO 7
1.
In conformità dell'articolo 23.8 dell'accordo, il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, ciascun testo facente ugualmente fede.
2.
In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo della lingua in cui il presente protocollo è stato negoziato.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto a XXX, addì...
Per l'Unione europea
Per il Giappone