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Document 52023PC0660

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione

COM/2023/660 final

Bruxelles, 17.10.2023

COM(2023) 660 final

2023/0379(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo
e taluni obblighi di segnalazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta fa parte di un pacchetto di misure volte a razionalizzare gli obblighi di segnalazione. Ha l'obiettivo di razionalizzare l'autorizzazione e la registrazione e di alleggerire l'onere che grava sulle imprese dell'UE, in particolare le piccole e medie imprese ("PMI", segnatamente gli utilizzatori di indici di riferimento e gli amministratori di indici di riferimento minori). Il quadro giuridico che si applica a queste imprese è stratificato. Le norme e gli obblighi di segnalazione variano a seconda del tipo di indice di riferimento fornito. Il regolamento (UE) 2016/1011 ("regolamento sugli indici di riferimento" o "BMR") mira a rispondere alle preoccupazioni in merito all'accuratezza e all'integrità degli indici di riferimento, a prescindere dalle dimensioni e dalla natura sistemica di tali indici. Si tratta tuttavia di capire se alcuni degli obblighi imposti dal BMR siano proporzionati, specialmente per gli amministratori che offrono indici di riferimento il cui valore di riferimento associato a strumenti, contratti o fondi è esiguo o che forniscono indici soltanto a un numero limitato di utilizzatori in base a contratti bilaterali (indici "personalizzati"). Gli operatori di mercato hanno sollecitato una revisione del quadro del BMR e hanno chiesto di far dipendere gli obblighi normativi dall'importanza sistemica dell'indice di riferimento o dalla significatività del ruolo rivestito dall'indice di riferimento per il funzionamento dei mercati in uno Stato membro o in tutta l'UE.

Nella comunicazione intitolata "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" 1 la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisca che gli obiettivi siano raggiunti mantenendo i costi al minimo. La Commissione si è pertanto impegnata a imprimere nuovo slancio alla razionalizzazione e alla semplificazione degli obblighi di segnalazione, con l'obiettivo ultimo di ridurre gli oneri del 25 %, senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

Gli obblighi di segnalazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta attuazione della normativa. I loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia della conformità alle principali strategie politiche. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi che comportano. Gli obblighi di segnalazione possono imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, comprese le PMI e le microimprese, anche alla luce dei progressi organizzativi e tecnologici che rendono necessario un adeguamento degli obblighi di segnalazione originari.

Lo snellimento degli obblighi di segnalazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono pertanto una priorità.

La presente proposta legislativa intende riesaminare l'ambito di applicazione del BMR e colmarne le carenze, nonché apportare miglioramenti mirati alle modalità di funzionamento del regolamento stesso.

·Contesto politico e giuridico

Un indice di riferimento (benchmark) è un indice 2 usato come riferimento per determinare il prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario o per misurare la performance di un fondo di investimento. Attualmente è prodotta una grande varietà di indici di riferimento, tra cui figurano indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, come l'EURIBOR, indici di riferimento di titoli azionari, come gli indici CAC 40, DAX o S&P 500, e indici di riferimento per le merci, come ad esempio gli indici di riferimento per il settore energetico, come il West Texas Intermediate o il Brent. Nell'ambito di applicazione del BMR rientrano varie classi distinte di attività sottostanti che comprendono strumenti di capitale (e strumenti simili a strumenti di capitale, come i fondi indicizzati quotati), strumenti a reddito fisso, tassi di interesse, di credito o di cambio, come pure varie merci.

Le tabelle da 1 a 3 mostrano in che modo l'attuale BMR ha organizzato i principali tipi di indici di riferimento che coprono le classi di attività più importanti in funzione di tre dimensioni: 1) importo delle attività collegate a un indice di riferimento; 2) classe di attività sottostanti e 3) tipo di dati usati per calcolare l'indice di riferimento.


Tabella 1. Legislazione vigente: distinzione degli indici di riferimento basata sull'entità dell'utilizzo nell'UE

Categoria

Soglia quantitativa 3

Intervento necessario per essere classificato come tale

Conseguenze giuridiche

Popolazione attuale

Indici di riferimento critici

-500 miliardi di EUR, o

-400 miliardi di EUR + due criteri qualitativi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), o

-l'indice di riferimento si basa sui dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto quale indice di riferimento critico in tale Stato membro

La Commissione adotta atti di esecuzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, BMR (atto di esecuzione della Commissione 4 )

Si applicano norme supplementari (articoli da 20 a 23), che comprendono l'amministrazione obbligatoria (l'autorità competente ha la facoltà di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento) e la contribuzione di dati obbligatoria (qualora l'amministratore abbia notificato all'autorità competente l'intenzione di un contributore di dati di cessare la contribuzione di dati, l'autorità competente ha il potere di esigere che il contributore continui a effettuare la contribuzione di dati).

EURIBOR, WIBOR, STIBOR, NIBOR

Indici di riferimento significativi

-L'indice di riferimento non è un indice di riferimento critico

e soddisfa uno dei criteri seguenti:

-50 miliardi di EUR, oppure

-l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi e la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

L'autorità competente responsabile della vigilanza dell'amministratore decide di classificare un indice di riferimento come significativo o non significativo.

-Alleggerimento mirato dei requisiti di cui al titolo II del BMR in base al principio "conformità o spiegazione" (cfr. articolo 25 BMR)

-Le entità già sottoposte a vigilanza sono soltanto tenute alla registrazione per amministrare indici di riferimento significativi

Secondo le stime, a settembre 2022 nell'ambito di applicazione del BMR rientravano 50 indici di riferimento significativi offerti da sei amministratori 5 .

Indici di riferimento non significativi 6

Un indice di riferimento che non è considerato un indice di riferimento critico o significativo

-Ulteriore alleggerimento dei requisiti di cui al titolo II del BMR in base al principio "conformità o spiegazione" (cfr. articolo 26 BMR)

-Per amministrare un indice di riferimento non significativo è necessaria soltanto la registrazione.

Tutti gli altri indici di riferimento

Tabella 2. Legislazione vigente: distinzione degli indici di riferimento basata sulle classi di attività sottostanti

Classe di attività sottostanti

Definizione

Intervento necessario per essere classificato come tale

Conseguenze giuridiche

Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

" un indice di riferimento che […] è determinato sulla base del tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti nel mercato monetario presso o ad altre banche o altri agenti, diversi dalle banche"

Nessun intervento necessario.

L'autorità competente responsabile della vigilanza dell'amministratore decide di classificare un indice di riferimento in base alla classe di attività misurata dall'indice.

Gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sono soggetti a un regime specifico definito nell'allegato I del BMR.

Indici di riferimento per le merci

"un indice di riferimento in cui l'attività sottostante […] è costituita da una merce […], escluse le quote di emissioni […]."

Gli indici di riferimento per le merci, fatta eccezione per:

-gli indici di riferimento per le merci i cui dati sono trasmessi per la maggior parte da entità sottoposte a vigilanza;

-gli indici di riferimento per le merci che sono anche indici di riferimento basati su dati regolamentati; e

-gli indici di riferimento per le merci la cui attività sottostante è costituita dall'oro, dall'argento o dal platino

sono soggetti a un regime specifico definito nell'allegato II del BMR.

Altri

(comprendono: strumenti di capitale, a reddito fisso, di debito, tasso di cambio, ecc.)

[qualsiasi altro indice di riferimento]

Soggetti al regime generale del BMR

Tabella 3. Legislazione vigente: distinzione degli indici di riferimento basata sul tipo di dati

Tipo di dati

Definizione

Intervento necessario per essere classificato come tale

Conseguenze giuridiche

Indice di riferimento basato su dati regolamentati

Un indice di riferimento determinato applicando una formula ottenuta:

a) da dati forniti interamente da:

i) una sede di negoziazione […] o una sede di negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una [decisione di equivalenza] […];

ii) un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) […] o un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione […];

iii) un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM) […];

iv) una borsa dell'energia elettrica […];

v) una borsa del gas naturale […];

vi) una piattaforma d'asta;

vii) un prestatore di servizi a cui l'amministratore dell'indice di riferimento ha esternalizzato la raccolta di dati […] a condizione che il prestatore riceva i dati interamente da un'entità di cui ai punti da i) a vi) del presente punto;

b) dai valori patrimoniali netti dei fondi di investimento

Nessun intervento necessario.

L'autorità competente responsabile della vigilanza dell'amministratore decide di classificare un indice di riferimento in base al tipo di dati utilizzati.

Gli indici di riferimento basati su dati regolamentati godono di un sostanziale alleggerimento dei requisiti riguardanti i controlli sui dati, la segnalazione delle violazioni e la contribuzione dei dati (cfr. articolo 17).

Gli indici di riferimento basati su dati regolamentati non possono essere designati come indici di riferimento critici, anche nel caso in cui superino le soglie quantitative di cui all'articolo 20.

Qualsiasi altro indice di riferimento

Dati che non possono essere considerati dati regolamentati

Soggetti al regime generale del BMR

I mercati finanziari sono mercati globali e gli indici di riferimento sono prodotti e utilizzati a livello internazionale. Le banche, i fondi di investimento e gli altri utilizzatori europei di indici di riferimento 7 utilizzano indici di riferimento UE e non UE per molteplici scopi, che vanno dal coprire rischi propri, compresi i rischi di interesse, di credito e di cambio, e offrire prodotti per la copertura del rischio dei propri clienti, al costituire un portafoglio di investimento utilizzando l'indice di riferimento come schema di investimento o come indice di riferimento per misurare la performance di un portafoglio di investimento. Il BMR stabilisce l'elenco dei casi d'uso contemplati dal regolamento come segue:

(a)l'emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;

(b)la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario collegati a un indice o a una combinazione di indici;

(c)il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;

(d)la fornitura di un tasso debitore […] calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a un indice o a una combinazione di indici;

(e)la misura della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici […].

Il BMR inoltre disciplina l'uso degli indici di riferimento nell'UE 8 . L'obiettivo del BMR è pertanto assicurare il corretto funzionamento dei mercati dell'UE e garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori in relazione agli indici di riferimento a livello dell'UE, come sottolineato al considerando 6 del BMR. L'articolo 29 BMR disciplina pertanto gli usi degli indici di riferimento nell'Unione.

Il BMR è entrato in applicazione il 1º gennaio 2018, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2019 per gli indici di riferimento esistenti e quelli non UE. Il termine per gli indici di riferimento non UE è stato successivamente posticipato due volte; a luglio 2023 la Commissione ha adottato un progetto di regolamento delegato a norma del BMR per prorogare ancora una volta il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 per gli indici di riferimento di paesi terzi utilizzati da entità sottoposte a vigilanza nell'UE 9 .

Il BMR si basa sui principi dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari sugli indici di riferimento finanziari (principi IOSCO) e sui principi dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi (principi IOSCO PRA). Queste due serie di principi sono state sviluppate a livello internazionale nel periodo 2012-2013 in risposta a varie rivelazioni riguardanti la manipolazione di indici di riferimento e sono un importante punto di riferimento per la regolamentazione degli indici di riferimento in tutto il mondo. Vi aderisce la maggior parte degli amministratori di indici di riferimento professionisti, principalmente mediante autocertificazione.

·Panoramica della proposta

In linea con il duplice obiettivo di razionalizzare gli obblighi di segnalazione e gli oneri regolamentari in generale e di rispondere al mandato di revisione del BMR per quanto riguarda il suo ambito di applicazione e le norme per l'utilizzo di indici di riferimento non UE, la presente proposta è volta a colmare le due lacune seguenti:

(1)l'insufficiente proporzionalità del BMR in vigore, in particolare dovuta al fatto che gli amministratori di indici di riferimento non significativi sono soggetti all'obbligo di registrazione a partire dal primo utilizzo di un indice di riferimento da loro offerto;

(2)i possibili effetti dissuasivi dell'obbligo imposto agli amministratori di paesi terzi che desiderano offrire indici di riferimento nell'UE di ottenere il riconoscimento o l'avallo. Gli amministratori di indici di riferimento non UE, che spesso non sono sottoposti a vigilanza nella propria giurisdizione di origine, sostengono oneri supplementari di conformità significativi per richiedere l'accesso al mercato dell'UE attraverso il riconoscimento o l'avallo. Ciò comporta il rischio di ridurre il numero e la varietà di indici di riferimento a disposizione degli utilizzatori di indici di riferimento nell'UE.

Gli obiettivi strategici del BMR dovrebbero essere comunque conseguiti anche se il regolamento dovesse essere incentrato sugli indici di riferimento critici, sugli indici di riferimento significativi, sugli indici di riferimento UE di transizione climatica e sugli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Pertanto, secondo la presente proposta, dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di registrazione o di autorizzazione, e alla maggior parte degli obblighi sostanziali, soltanto gli amministratori di tali categorie di indici di riferimento.

Vantaggi della razionalizzazione

La presente proposta ricalibra l'ambito di applicazione del BMR. Le norme essenziali rimarranno le stesse, ma si applicheranno a un minor numero di operatori di mercato, seguendo un approccio basato sull'importanza sistemica degli indici di riferimento. La proposta prevede inoltre il miglioramento progressivo delle norme procedurali, chiarendo alcuni aspetti che in pratica contribuivano all'incertezza del diritto, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori degli indici di riferimento.

La presente proposta ridurrà gli oneri associati alla registrazione e alla relativa vigilanza degli amministratori di indici di riferimento non significativi. Questi amministratori costituiscono la grande maggioranza (circa il 90 %) del numero complessivo di amministratori, benché l'utilizzo dei loro indici di riferimento sia meno significativo dal punto di vista economico.

Dai dati riguardanti il BMR risulta che in quattro anni di applicazione, è stata irrogata soltanto una sanzione da parte di un'autorità nazionale competente. Si trattava di una sanzione imposta nel 2021 dalla BaFin, l'Autorità di vigilanza dei servizi finanziari tedesca, in relazione ai controlli su un'entità sottoposta a vigilanza in merito alla contribuzione di un indice di riferimento critico 10 . Nell'ambito della presente proposta, l'attività di contribuzione per gli indici di riferimento critici continuerà a essere soggetta al medesimo controllo di vigilanza.

Per quanto riguarda le entità sottoposte a vigilanza nell'UE che utilizzano indici di riferimento, la presente proposta eliminerebbe le restrizioni d'uso contenute nel capo dedicato ai paesi terzi dell'attuale BMR, che sono state identificate come un ostacolo all'utilizzo della maggior parte degli indici di riferimento non UE 11 . La presente proposta si prefigge inoltre di snellire gli oneri di conformità attuali per gli utilizzatori di indici di riferimento dell'UE, come ad esempio la necessità di verificare singolarmente lo status normativo degli indici che intendono utilizzare come indici di riferimento consultando siti web e registri pubblici. Attualmente tale onere è alleggerito grazie al fatto che gli indici di riferimento per essere utilizzati devono essere per definizione approvati. Ai sensi della proposta, per verificare che un indice di riferimento non sia oggetto di una comunicazione pubblica che ne vieta l'utilizzo, dovrebbe essere sufficiente consultare il registro di cui all'articolo 36. Al fine di garantire la completa trasparenza, tutte le decisioni pertinenti delle autorità di vigilanza dovrebbero essere rese pubbliche e raccolte nel registro di cui all'articolo 36 e nella banca dati a norma del regolamento sul punto di accesso unico europeo ("ESAP"). Inoltre, nel caso in cui l'autorità competente o l'ESMA giunga alla conclusione che l'amministratore di un indice di riferimento non ha adempiuto ai propri obblighi, una comunicazione pubblica avviserebbe gli utilizzatori di indici di riferimento dell'UE che uno specifico indice di riferimento non è idoneo all'uso nell'Unione e l'ulteriore utilizzo di tale indice di riferimento sarebbe vietato.

Altre opzioni strategiche considerate

Le opzioni strategiche alternative avrebbero potuto comprendere una ricalibrazione dell'ambito di applicazione soltanto per gli indici di riferimento non UE, o una riduzione degli obblighi sostanziali riguardanti tutti gli amministratori senza modificare l'ambito di applicazione del regolamento. La prima opzione è stata scartata in quanto avrebbe creato uno sbilanciamento a sfavore degli amministratori con sede nell'UE; la seconda opzione avrebbe potuto ridurre gli oneri per gli amministratori dell'UE, ma non avrebbe affrontato in modo adeguato gli oneri amministrativi eccessivi che gravano sugli amministratori di indici di riferimento non significativi dell'UE e i rischi posti dalle norme relative ai paesi terzi per quanto riguarda l'accesso degli utilizzatori dell'UE agli indici di riferimento non UE, e avrebbe messo a rischio l'obiettivo strategico di garantire indici di riferimento sicuri e di alta qualità.

Infine, in assenza di modifiche dell'attuale quadro normativo, il BMR continuerebbe ad applicarsi a tutti gli indici di riferimento utilizzati dagli operatori dei mercati finanziari dell'UE, inclusi gli indici di riferimento di paesi terzi. Come illustrato nella relazione della Commissione pubblicata il 14 luglio 2023 12 , le norme per l'utilizzo di indici di riferimento di paesi terzi continuerebbero ad agire come un disincentivo all'offerta di indici di riferimento a clienti dell'UE da parte di paesi terzi, il che potrebbe determinare una disponibilità limitata di indici di riferimento adeguati, e costi potenzialmente maggiori, per gli utilizzatori finali dell'UE. Gli utilizzatori di indici di riferimento dell'UE, come banche e imprese di investimento, rischierebbero pertanto di perdere l'accesso a una larga parte degli indici del mondo che essi utilizzano come indici di riferimento per strumenti finanziari o come tassi di riferimento nei contratti finanziari. Ciò significherebbe che non sarebbero più in grado di offrire prodotti di investimento o di copertura collegati a indici non UE anche molto diffusi. Gli investitori e le imprese dell'UE dovrebbero pertanto rivolgersi a intermediari non UE per questi servizi di base e potrebbero dover pagare un premio. La minore disponibilità di indici di riferimento di paesi terzi nell'UE potrebbe pertanto tradursi in una concorrenza limitata e in un potenziale rischio sistemico.


Tabella 4 - Sintesi delle riforme proposte

Tipi di indici di riferimento significativi

Indici di riferimento significativi per legge - Indici di riferimento per i quali l'amministratore ha determinato che l'indice è associato a strumenti finanziari e contratti, o è usato come indice di riferimento per misurare la performance, in relazione ad attività aventi un valore totale superiore a 50 miliardi di EUR.

Indici di riferimento significativi per designazione - Indici di riferimento che non hanno raggiunto la soglia di 50 miliardi di EUR, ma che svolgono un ruolo significativo nel funzionamento di uno o più mercati nazionali (al dettaglio) 13 .

Chi effettua la designazione?

Questi indici di riferimento sono considerati automaticamente significativi (senza bisogno di designazione). Gli amministratori devono notificare alla propria autorità competente nazionale quando raggiungono la soglia.

L'ESMA e le autorità nazionali competenti possono rilasciare una dichiarazione in cui si segnala che l'indice di riferimento ha superato le suddette soglie, ma l'amministratore non lo ha notificato all'autorità competente.

Indici di riferimento dell'UE: l'autorità nazionale competente

Prima della designazione è consultata l'ESMA, che pubblica un parere in merito all'intenzione dell'autorità competente di effettuare la designazione, al fine di garantire la coerenza delle designazioni a livello nazionale.

Indici di riferimento non UE: l'ESMA, su richiesta di un'autorità nazionale competente (articolo 24 BMR)

Obblighi normativi

·per gli amministratori ubicati nell'UE: autorizzazione o registrazione in conformità dell'articolo 34 BMR;

·per gli amministratori di paesi terzi: riconoscimento a norma dell'articolo 32 BMR tramite l'ESMA o avallo a norma dell'articolo 33 BMR, a meno che non sia stata adottata una decisione di equivalenza riguardante il paese terzo.

Trasparenza per gli utilizzatori di indici di riferimento

Chi pubblica la designazione?

Non vi è una designazione formale.

Le autorità nazionali competenti e l'ESMA rilasciano una dichiarazione pubblica in cui l'amministratore notifica che il proprio indice di riferimento è significativo o in cui si comunica che l'autorità competente interessata o l'ESMA ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un indice di riferimento sia significativo.

Nel registro dell'ESMA sono pubblicati i nomi degli indici di riferimento oggetto di entrambi i tipi di dichiarazione, insieme al collegamento ipertestuale alla dichiarazione.

Chi pubblica la designazione?

La decisione di designazione da parte di un'autorità nazionale competente è pubblicata conformemente alle leggi dell'autorità nazionale competente in questione. L'ESMA è avvisata della designazione e pubblica il nome dell'indice di riferimento e un collegamento ipertestuale alla decisione di designazione nel registro di cui all'articolo 36.

La decisione designazione da parte dell'ESMA è pubblicata sul sito web dell'ESMA. Il nome dell'indice di riferimento e un collegamento ipertestuale alla decisione di designazione sono inseriti nel registro di cui all'articolo 36.

Informazioni sullo status normativo per quanto riguarda gli amministratori di indici di riferimento significativi

Il registro tenuto dall'ESMA a norma dell'articolo 36 14 contiene:

-un elenco degli amministratori autorizzati o registrati nell'UE;

-un elenco degli amministratori non UE riconosciuti o avallati nell'UE;

-un elenco degli indici di riferimento oggetto di una dichiarazione pubblica dell'autorità competente o dell'ESMA che ne vieta l'utilizzo nell'UE, insieme ai collegamenti ipertestuali a tali dichiarazioni;

-un elenco degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi che possono essere utilizzati nell'UE.

Ai sensi della proposta, il regolamento dovrebbe essere incentrato sugli indici di riferimento critici, sugli indici di riferimento significativi, sugli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e sugli indici di riferimento UE di transizione climatica, a prescindere dal fatto che l'amministratore sia ubicato nell'Unione o in un paese terzo 15 .


Al fine di garantire la coerenza delle designazioni nazionali mantenendo al contempo una flessibilità sufficiente, la presente proposta prevede un sistema di coordinamento tra le designazioni effettuate dalle autorità nazionali e dall'ESMA. I principi fondamentali di tale sistema sono i seguenti:

·un'autorità competente può designare un indice di riferimento come significativo solo se nessun'altra autorità competente lo ha designato prima;

·prima della designazione, l'autorità competente dovrebbe invitare l'amministratore e, in caso di designazioni transfrontaliere, l'autorità nazionale competente dello Stato membro dell'amministratore, a fornire tutte le informazioni utili;

·prima della designazione, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ESMA;

·l'ESMA dovrebbe formulare un parere sulla corretta applicazione dei criteri per la designazione nazionale e verificare se l'indice di riferimento potrebbe essere considerato significativo in altri Stati membri;

·qualora l'indice di riferimento possa essere designato da più di un'autorità, queste dovrebbero accordarsi su quale autorità provvederà alla designazione;

·se non è raggiunto un accordo, la facoltà di risolvere la controversia è conferita all'ESMA.

La presente proposta tiene infine conto delle specificità degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. I fornitori di indici di riferimento possono scegliere volontariamente di etichettare indici di riferimento come indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, ma ciò implica il rispetto di requisiti specifici a norma del BMR. Pertanto gli indici di riferimento UE di transizione climatica o gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi possono essere forniti soltanto da amministratori di indici di riferimento con sede nell'UE che sono autorizzati o registrati. Inoltre la fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, a prescindere dalle loro dimensioni, dovrebbe essere disciplinata allo stesso modo della fornitura degli indici di riferimento significativi a norma del BMR.


·Effetti della razionalizzazione

Le modifiche proposte sono volte a razionalizzare il BMR, partendo dal presupposto che gli attuali oneri normativi siano distribuiti equamente tra tutti gli amministratori disciplinati dal BMR, a prescindere dalla loro importanza economica. D'altro canto, l'insieme degli amministratori che forniscono gli indici di riferimento economicamente più significativi è ristretto. In particolare, gli amministratori di indici di riferimento sono tenuti a presentare domanda di registrazione nel momento in cui un singolo indice di riferimento è utilizzato in relazione a uno strumento o contratto finanziario.

La proposta eliminerebbe l'obbligo di autorizzazione o registrazione (amministratori dell'UE) o di avallo o riconoscimento (amministratori di paesi terzi) per gli amministratori di soli indici di riferimento non significativi. I volumi delle attività collegate agli indici di riferimento non significativi sono modesti, cosicché questi tipi di indici di riferimento non presentano un rischio sistemico. Di conseguenza gli amministratori di indici di riferimento non significativi non sarebbero più tenuti all'osservanza obbligatoria dei requisiti organizzativi in materia di i) governance e conflitti di interesse; ii) funzione di sorveglianza e gerarchia e monitoraggio dei dati; iii) definizione di codici di condotta per quanto riguarda i dati; iv) segnalazione delle violazioni; e v) divulgazione di informazioni di carattere metodologico e della dichiarazione sull'indice di riferimento. È opportuno tuttavia ricordare che continuerebbero ad applicarsi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 ("regolamento sugli abusi di mercato" o "MAR") 17 . Infine, si dovrebbe riconoscere l'esistenza di una ben consolidata prassi di mercato degli amministratori di indici di riferimento ad operare in conformità dei principi IOSCO pertinenti.

Riquadro 1

Confronto tra indici di riferimento significativi e non significativi

Nel registro dell'ESMA attualmente figurano 73 amministratori di indici di riferimento dell'UE. Degli indici di riferimento attualmente in uso nell'UE, soltanto uno (EURIBOR) è stato designato come indice di riferimento critico sottoposto alla vigilanza dell'ESMA 18 . Tre indici (Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR), Norway Interbank Offered Rate (NIBOR) e Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR)) sono indici di riferimento critici sottoposti a vigilanza nazionale 19 . Tutti questi indici di riferimento critici sono indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e ciascuno di essi è amministrato da un diverso amministratore dell'UE.

Da un sondaggio informale presso le autorità di vigilanza nazionali condotto dall'ESMA è emerso che, a settembre 2022, sei amministratori di indici di riferimento sottoposti a vigilanza europea (tre UE e tre non UE 20 ) offrivano uno o più indici di riferimento significativi 21 . I restanti 66 amministratori forniscono soltanto indici di riferimento non significativi.

Tale razionalizzazione consentirebbe un migliore orientamento degli sforzi di vigilanza sulle categorie pertinenti di indici di riferimento critici o significativi, definiti come indici di riferimento collegati a strumenti o contratti finanziari o a fondi di investimento aventi un importo complessivo superiore a 500 miliardi di EUR (critici) o a 50 miliardi di EUR (significativi) o, indici di riferimento che, in base a una valutazione a livello nazionale o dell'UE, svolgono un ruolo significativo nel mercato (al dettaglio) di uno specifico Stato membro o in un mercato di diversi Stati membri.

Si prevede che la proposta ridurrà il numero di entità dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione del BMR. Dei 73 amministratori dell'UE attualmente sottoposti a vigilanza, 66 non rientrerebbero nell'ambito di applicazione, a meno che non siano specificamente designati come significativi. Si tratterebbe quindi di una riduzione fino al 90 % dei soggetti tenuti agli obblighi di conformità. Per quanto concerne l'incidenza sui costi, si rimanda alla sezione REFIT.

·Implicazioni per gli amministratori di paesi terzi

Assicurare parità di trattamento degli amministratori a prescindere dalla loro ubicazione rappresenta un principio guida della presente proposta. Pertanto l'ambito di applicazione del BMR per quanto riguarda gli amministratori dell'UE dovrebbe essere identico a quello applicabile agli amministratori di paesi terzi.

Si stima che gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi siano circa 273 22 . In base alle norme attuali, a decorrere dal 1º gennaio 2026 tutti dovrebbero ottenere l'accesso al mercato dell'UE, attraverso l'equivalenza, il riconoscimento o l'avallo affinché i propri indici di riferimento possano continuare a essere usati dalle entità sottoposte a vigilanza nell'UE. Attualmente, di questo numero, due sono oggetto di una decisione di equivalenza 23 , altri due sono riconosciuti da un'entità sottoposta a vigilanza nell'UE 24 e 10 sono riconosciuti dall'ESMA 25 . A norma dell'articolo 51, paragrafo 5, BMR, i restanti 259 amministratori possono offrire i propri indici di riferimento senza restrizioni nell'UE fino al 1º gennaio 2026. Ciò significa che soltanto circa il 5 % degli amministratori di paesi terzi ha usato con successo una delle tre "modalità di accesso" al mercato dell'UE disponibili.

Per quanto riguarda gli indici di riferimento significativi, si stima che almeno sei amministratori non UE forniscano almeno un indice di riferimento che supera la soglia di utilizzo nell'UE di 50 miliardi di EUR. Di questi sei, tre hanno attualmente ottenuto il riconoscimento o l'avallo nell'UE. In considerazione del fatto che la presente proposta prevede che l'ESMA possa designare come significativi ulteriori indici di riferimento non UE, questi sei amministratori non UE di indici di riferimento significativi dovrebbero essere considerati come la popolazione minima che sarà ancora soggetta al regime riguardante i paesi terzi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta fa parte di un pacchetto di misure volte a razionalizzare gli obblighi di segnalazione. Si tratta di una fase di un processo costante di controllo scrupoloso degli obblighi di segnalazione esistenti, che si prefigge di valutarne la pertinenza e di renderli più efficienti.

La presente proposta intende ridurre in modo significativo il numero di indici di riferimento nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE e di conseguenza anche gli oneri normativi per la maggioranza degli amministratori di indici di riferimento e per gli utilizzatori. Allo stesso tempo, concentrare maggiormente gli sforzi in materia di conformità e vigilanza sugli indici di riferimento economicamente più significativi assicurerà il conseguimento degli obiettivi strategici alla base del BMR.

La presente riforma del BMR contribuirà inoltre agli obiettivi generali delle politiche dei servizi finanziari dell'UE, che mirano a salvaguardare la stabilità finanziaria. La proposta contribuirà anche agli obiettivi del piano d'azione per l'Unione dei mercati di capitali volto ad approfondire i mercati di capitali dell'UE e a rendere l'economia europea e le imprese europee più competitive.

L'approccio adottato nella presente proposta dovrebbe essere confrontato con quello proposto dalla Commissione nella proposta sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) 26 . L'iniziativa sui rating ESG si basa sui principi ed è ispirata in larga misura dalle raccomandazioni pubblicate dalla IOSCO nel novembre 2021. Anche altri paesi che si stanno adoperando per migliorare la trasparenza e l'integrità dei rating ESG fondano i loro lavori sulle raccomandazioni della IOSCO, che dovrebbero portare a un ampio allineamento a livello mondiale sul trattamento di tali fornitori. In tale quadro la proposta sui rating ESG adotta un approccio globale alla regolamentazione delle attività di rating ESG, che comprende un regime per i paesi terzi, ma differisce in modo significativo dal BMR in quanto non regola l'utilizzo dei rating ESG. Inoltre il mercato dei rating ESG si trova in uno stadio meno avanzato e gli utilizzatori di rating ESG sono meno soggetti al potere di mercato di fornitori specifici, oltre ad essere per lo più investitori istituzionali che possono integrare i contributi ricevuti con la propria analisi, prima di decidere in merito a una specifica strategia di investimento. Per questo motivo, si prevede che il regime dei rating ESG non arrecherà agli utilizzatori un pregiudizio analogo a quello che sarebbe provocato dal regime relativo ai paesi terzi previsto dal BMR in assenza di un intervento legislativo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo, che sia conforme alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. Le presenti proposte fanno pertanto parte del programma REFIT, in quanto riducono la complessità degli oneri di segnalazione previsti dal quadro giuridico dell'UE.

Determinati obblighi di segnalazione, seppur essenziali, devono essere il più efficienti possibile. Occorre pertanto evitare sovrapposizioni, eliminare oneri inutili e utilizzare soluzioni digitali e interoperabili nella misura del possibile.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il regolamento (UE) 2016/1011 ha eliminato gli ostacoli agli scambi sulla base dell'articolo 114 TFUE. Ora pertanto il legislatore dell'UE può avvalersi della stessa base giuridica per adeguare il regolamento (UE) 2016/1011. Ciò è in linea con le motivazioni della Corte nella causa C-58/08, Vodafone e altri, [2010] I-04999, punto 34, in cui la Corte ha stabilito quanto segue: "Qualora un atto fondato sull'art. 95 CE abbia già eliminato qualsiasi ostacolo agli scambi nel settore da esso armonizzato, il legislatore comunitario non può essere privato della possibilità di adeguare tale atto a qualsivoglia modificazione delle circostanze o evoluzione delle conoscenze, in considerazione del compito affidatogli di vigilare alla protezione degli interessi generali riconosciuti dal Trattato [v., in tal senso, sentenza British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, cit. supra, punti 77 e 78]."

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La designazione degli indici di riferimento che sono importanti per un mercato di uno Stato membro spetta all'autorità competente più vicina al mercato pertinente. Ad esempio, se un indice di riferimento particolare è usato con maggior frequenza dagli operatori di un mercato (nazionale) particolare, spetta a quell'autorità competente designare l'indice di riferimento come significativo, a prescindere da dove sia domiciliato l'amministratore di tale indice di riferimento. Se si tratta di un indice di riferimento amministrato in un altro Stato membro, la cooperazione tra autorità competenti dovrebbe garantire la vigilanza continua di tale indice di riferimento. In considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria e della complessità delle procedure e delle perdite che potrebbero verificarsi in un contesto di instabilità finanziaria, tali costi di vigilanza sono considerati proporzionati. Inoltre le misure per evitare la frammentazione e l'incertezza del diritto comprendono il ruolo di coordinamento e di mediazione dell'ESMA prima delle designazioni nazionali e clausole di mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering) riguardanti gli amministratori di indici di riferimento che hanno già ottenuto un'autorizzazione o che sono registrati presso un'autorità nazionale competente.

Proporzionalità

La presente proposta introduce un approccio più razionalizzato e proporzionato alla regolamentazione degli indici di riferimento. La proposta si limita alle modifiche necessarie per realizzare un quadro adatto agli operatori di mercato dell'UE. Essa si limita a quanto è strettamente necessario per conseguire i suoi obiettivi. È compatibile con il principio di proporzionalità, in quanto tiene conto del giusto equilibrio tra il mantenimento della stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati europei e l'efficienza in termini di costi della misura.

Le modifiche normative proposte ridurranno l'incertezza del diritto per le entità sottoposte a vigilanza nell'UE e consentiranno loro di utilizzare la più ampia gamma possibile di indici di riferimento UE e non UE. Vi è inoltre una chiara ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali pertinenti, l'ESMA e la Commissione quando si tratta di designare un indice di riferimento come critico o significativo. La proposta delinea anche in modo chiaro le conseguenze giuridiche in capo agli amministratori che forniscono indici di riferimento che sono designati come critici o significativi.

Rispetto al BMR in vigore, la presente proposta aumenta la certezza del diritto per quanto riguarda lo status normativo degli indici di riferimento che sono designati come significativi: le entità preposte alla designazione (autorità competenti) sono tenute a comunicare in modo chiaro lo status normativo di un indice di riferimento designato. Inoltre tali decisioni saranno facilmente consultabili tramite l'ESAP e nel registro tenuto dall'ESMA.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta introduce modifiche al regolamento in vigore a norma dell'articolo 114 TFUE ed è quindi opportuno che sia anch'essa un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il presente riesame mirato è incentrato sugli aspetti seguenti:

fare in modo che gli utilizzatori di indici di riferimento dell'UE possano utilizzare la più ampia gamma possibile di indici di riferimento UE e non UE restando competitivi nei mercati di capitali mondiali;

ridurre gli oneri normativi che gravano sugli amministratori di indici di riferimento dell'UE che hanno un impatto economico limitato, mantenendo al contempo una vigilanza adeguata degli indici di riferimento critici e significativi, degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

I servizi della Commissione hanno raccolto dati direttamente dagli operatori di mercato e hanno tenuto riunioni con i portatori di interessi in merito alla loro situazione attuale, alle loro preoccupazioni e idee su come migliorare e riformare il BMR, soffermandosi in particolare sul capo dedicato ai paesi terzi. È stato inoltre pubblicato per quattro settimane un invito a presentare contributi e sono state raccolte le opinioni degli operatori di mercato.

Consultazione degli Stati membri

I servizi della Commissione hanno consultato gli esperti degli Stati membri sulla forma futura del regolamento sugli indici di riferimento europei nel corso delle riunioni del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari, rispettivamente il 22 giugno 2023 e il 21 settembre 2023.

La maggior parte degli Stati membri ha concordato sul fatto che soltanto gli indici di riferimento significativi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento e che gli indici di riferimento che superano la soglia di 50 miliardi di EUR dovrebbero rientrarvi automaticamente. Allo stesso tempo, alcuni Stati membri hanno sostenuto la necessità di lasciare un margine di discrezionalità nazionale nel considerare determinati indici significativi, anche se si tratta di un indice di riferimento utilizzato principalmente in uno Stato membro o se le soglie concordate per designare un indice come importante per l'UE non sono state raggiunte. Nell'ambito di un dibattito successivo in merito ai contorni del regime di designazione nazionale, la maggior parte degli Stati membri ha precisato che avrebbe valutato la designazione di un numero limitato di indici di riferimento, forniti principalmente da amministratori ubicati nello Stato membro in questione.

La maggior parte degli Stati membri considera opportuno applicare la soglia o i criteri per la designazione nello stesso modo sia per gli indici di riferimento amministrati nell'UE che per quelli amministrati al di fuori dell'UE.

A prescindere dall'approccio scelto per determinare la soglia per designare un indice di riferimento come significativo, la maggior parte degli Stati membri che ha espresso un parere sulla questione desidera che gli indici di riferimento per le merci forniti dalle agenzie di rilevazione dei prezzi rimangano nell'ambito di applicazione del BMR e che a questa categoria di indici di riferimento si applichino le norme di cui all'allegato II del BMR.

Consultazioni dei portatori di interessi

Tra il 20 maggio e il 12 agosto 2022 si è svolta una consultazione mirata sul "regime applicabile all'utilizzo degli indici di riferimento amministrati in un paese terzo". Sono pervenute 64 risposte al questionario online. Una sintesi dettagliata delle risposte pervenute è stata inclusa nella relazione della Commissione sull'utilizzo degli indici di riferimento di paesi terzi nell'UE 27 .

Assunzione e uso di perizie

Le presenti proposte sono state messe a punto nel quadro di un processo di controllo interno degli obblighi di segnalazione esistenti e sulla base dell'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione pertinente. Poiché si tratta della fase di un processo costante di valutazione degli obblighi di segnalazione derivanti dalla legislazione dell'UE, l'esame di tali oneri e del loro impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.

Valutazione d'impatto

Per la presente proposta non è stata elaborata alcuna valutazione d'impatto, in quanto:

la proposta risponde a due obiettivi strategici specifici che in gran parte predeterminano l'opzione strategica presentata nella proposta;

la presente proposta consiste in una ricalibrazione mirata dell'ambito di applicazione del BMR e nel rafforzamento degli elementi di proporzionalità: essa non modifica le norme sostanziali o le modalità di vigilanza. Pur mantenendo la distinzione tra indici di riferimento non significativi e altri indici secondo modalità già esistenti nell'attuale regolamento, la proposta avvicina maggiormente il quadro normativo alla disciplina in materia di indici di riferimento in altre giurisdizioni, che è generalmente basata sulla designazione degli indici con il maggiore impatto economico;

la presente proposta si è inoltre basata sui dati di una valutazione d'impatto condotta nel 2020 28 e su una relazione della Commissione presentata ai colegislatori nel 2023 29 , nonché su due consultazioni pubbliche 30 . L'intenzione di portare avanti la presente iniziativa senza una valutazione d'impatto è stata annunciata in un invito a presentare contributi pubblicato dal 1º marzo al 29 marzo 2023 31 .

Efficienza normativa e semplificazione

Si tratta di una proposta che rientra nel programma REFIT, volta a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri a carico dei portatori di interessi. Si prevede che la presente proposta legislativa consentirà ai fornitori di indici di riferimento dell'UE che non forniscono indici di riferimento significativi come pure a tutti gli utilizzatori di indici di riferimento europei di risparmiare sui costi.

Benché non sia possibile produrre stime precise 32 , si prevede che la proposta genererà risparmi in termini di costi per gli amministratori e gli utilizzatori di indici di riferimento e per le autorità nazionali competenti incaricate della vigilanza degli amministratori di indici di riferimento.

Gli amministratori di indici di riferimento in ogni caso risparmieranno sui costi di conformità, in particolare sui costi generati dagli obblighi di segnalazione. Gli amministratori che forniscono soltanto indici di riferimento non significativi risparmieranno sia sui costi di conformità per garantire il proprio assetto organizzativo e per far sì che la propria offerta di indici riferimento soddisfi i dettagliati requisiti supplementari del BMR in aggiunta a quanto sancito dai principi IOSCO 33 , sia sulle commissioni di vigilanza annuali 34 . Coloro che si registrano per la prima volta risparmieranno inoltre sulla commissione di registrazione iniziale. Per quanto riguarda gli amministratori che forniscono indici di riferimento significativi, indici di riferimento critici o indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, è improbabile che risparmieranno sui costi. Potrebbero tuttavia registrare dei risparmi nella misura in cui forniscono anche indici di riferimento non significativi.

Si prevede che gli utilizzatori di indici di riferimento trarranno vantaggio dalla maggiore disponibilità di indici di riferimento UE e non UE, da un contesto normativo più aperto all'innovazione, grazie alla razionalizzazione degli obblighi normativi, e dall'aumento della concorrenza nel mercato degli indici di riferimento. Ovviamente, la disponibilità continuativa di indici di riferimento non UE potrebbe consentire un importante risparmio in termini di costi. Un importante ente creditizio ha fornito una stima delle entrate relative alla fornitura di servizi che utilizzano indici di riferimento non UE che si aggira intorno a 100-150 milioni di EUR. Si tratta di entrate che sarebbero a rischio se non fosse più possibile utilizzare alcuni o tutti gli indici di riferimento non UE.

Le autorità competenti dell'UE vedranno una riduzione significativa del numero di indici di riferimento e del numero di amministratori di indici di riferimento sottoposti alla loro vigilanza. Benché non si possa presumere che i risparmi saranno in linea con la diminuzione dei soggetti sottoposti a vigilanza, in quanto gli amministratori che resteranno sottoposti a vigilanza saranno quelli responsabili degli indici di riferimento con l'impatto economico maggiore, dovrebbe determinarsi una riduzione significativa dei costi, così come l'opportunità di concentrare la capacità di vigilanza sugli indici di riferimento critici e significativi, sugli indici di riferimento UE di transizione climatica e sugli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla libertà d'impresa (articolo 16). La presente iniziativa è volta a garantire che gli utilizzatori di indici di riferimento dell'UE possano usare la più ampia gamma possibile di indici di riferimento UE e non UE e creerà un contesto di mercato in cui gli utilizzatori di indici di riferimento dell'UE potranno competere con le loro controparti non UE. Essa contribuirà pertanto a rafforzare il diritto alla libertà d'impresa. Le modifiche del BMR proposte non dovrebbero avere un impatto negativo sulla protezione dei consumatori in quanto il riesame manterrà nell'ambito di applicazione gli indici di riferimento critici e significativi che sono quelli più largamente utilizzati nonché i più importanti per la protezione dei consumatori e degli investitori.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'iniziativa non dovrebbe avere alcun impatto finanziario sul bilancio dell'UE. Stando alle indicazioni iniziali, il numero degli indici di riferimento e degli amministratori di indici di riferimento sottoposti alla vigilanza dell'ESMA dovrebbe diminuire o, a seconda dell'esercizio dei poteri di designazione, restare costante. Di conseguenza l'ESMA, a seconda dell'esercizio dei poteri di designazione, avrebbe bisogno di meno personale per la vigilanza diretta degli amministratori di indici di riferimento.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

È prevista una valutazione cinque anni dopo l'attuazione della misura secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, finalizzata a verificare, tra l'altro, l'efficacia e l'efficienza del regolamento nel conseguimento degli obiettivi strategici e a decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 – Modifiche del regolamento sugli indici di riferimento

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sugli indici di riferimento stabilisce l'ambito di applicazione del regolamento. La proposta modifica l'articolo 1, paragrafo 1, al fine di rispecchiare il nuovo approccio e aggiunge un nuovo paragrafo (1 bis). Essa inoltre definisce il tipo di indici di riferimento a cui si applicano titoli specifici del regolamento (UE) 2016/1011. Si tratta degli indici di riferimento critici, degli indici di riferimento significativi, degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e degli indici di riferimento UE di transizione climatica. Gli amministratori di indici di riferimento che non sono considerati critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento rientrano nell'ambito di applicazione quando offrono uno o più indici di riferimento che sono designati come significativi a norma del nuovo articolo 24. Non è pertanto più prevista l'applicazione dei requisiti di cui ai titoli II (Integrità e affidabilità degli indici di riferimento), III (Requisiti per le diverse tipologie di indici di riferimento), IV (Trasparenza e tutela dei consumatori) e VI (Autorizzazione, registrazione e vigilanza degli amministratori) agli indici di riferimento non significativi (nuovo paragrafo 3 nell'articolo 2).

All'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), la definizione di cosa costituisca un indice di riferimento significativo è modificata.

Al fine di salvaguardare l'integrità dell'etichetta e di prevedere una vigilanza efficace, gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di indici di riferimento UE di transizione climatica restano nell'ambito di applicazione del BMR, a prescindere dalla loro significatività, a condizione che ottengano un'autorizzazione o registrazione nell'UE.

Coerentemente con l'adeguamento dell'ambito di applicazione, le norme speciali di "designazione negativa" per gli indici di riferimento per valuta estera e gli indici di riferimento non significativi sono superflue e possono essere abrogate.

Indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e indici di riferimento UE di transizione climatica

All'articolo 19 bis è aggiunto il nuovo paragrafo 4, volto a salvaguardare l'integrità dell'etichetta e a prevedere una vigilanza efficace. Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di indici di riferimento UE di transizione climatica restano nell'ambito di applicazione del BMR a prescindere dalla loro significatività, a condizione che ottengano un'autorizzazione o registrazione nell'UE.

Indici di riferimento significativi

Le modifiche dell'articolo 24 costituiscono il fulcro della presente proposta. Il primo paragrafo dell'articolo disciplina la determinazione di un indice di riferimento come significativo sulla base di una semplice soglia numerica: se gli indici di riferimento in questione sono utilizzati in relazione ad attività il cui valore cumulativo supera 50 miliardi di EUR.

L'articolo 24, paragrafo 2, stabilisce l'obbligo, in capo a tutti gli amministratori di indici di riferimento usati da entità sottoposte a vigilanza nell'UE, di notificare alla Commissione quando uno o più indici di riferimento da loro amministrati superano la soglia di utilizzo di 50 miliardi di EUR. Tale obbligo si applica agli amministratori ubicati nell'Unione e agli amministratori ubicati in un paese terzo. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, BMR, la soglia di utilizzo dovrebbe essere calcolata sull'uso di un indice di riferimento nell'UE.

Una volta ricevuta la notifica, gli indici di riferimento in questione sono considerati significativi e devono soddisfare i requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi (articolo 24 bis, paragrafo 1).

A norma dell'articolo 24, un'autorità nazionale competente può anche adottare una decisione in cui stabilisce che un indice di riferimento, il cui utilizzo nell'UE non supera 50 miliardi di EUR, soddisfa le condizioni qualitative per la significatività di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), in relazione al proprio Stato membro ("designazione dell'autorità nazionale competente"). Tali designazioni dovrebbero restare limitate e dovrebbero essere spiegate in una decisione motivata dell'autorità competente, che definisca in termini chiari i motivi per cui un indice è significativo a norma della lettera b) in tale Stato membro.

Le autorità competenti dovrebbero pubblicare le decisioni di designazione e l'ESMA dovrebbe raccogliere tutte le decisioni di designazione da queste adottate. In tal modo gli utilizzatori possono facilmente verificare lo status di designazione degli indici di riferimento che intendono utilizzare. Le entità sottoposte a vigilanza dovrebbero essere tenute a consultare regolarmente tali fonti per verificare lo status di designazione degli indici di riferimento che intendono utilizzare.

Un sistema parallelo per la designazione di indici di riferimento non UE come significativi in base a criteri qualitativi è stabilito all'articolo 24, paragrafo 6. In questo caso la responsabilità è conferita all'ESMA, che agisce su richiesta di una o più autorità competenti. I criteri qualitativi, come pure le misure per garantire la trasparenza della designazione, sono simili a quelli per la designazione degli indici di riferimento dell'UE.

L'articolo 2 prevede che l'entrata in vigore avvenga il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. L'applicazione del presente atto è rinviata al 1º gennaio 2026.

2023/0379 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo
e taluni obblighi di segnalazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 35 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 36 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 37 ,

considerando quanto segue:

(1)Gli obblighi di segnalazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta attuazione della normativa. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi che comportano.

(2)A norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , tutti gli amministratori di indici di riferimento, a prescindere dalla rilevanza sistemica di tali indici di riferimento o dall'importo degli strumenti o dei contratti finanziari che utilizzano tali indici di riferimento come tassi di riferimento o come indici di riferimento per misurare la performance, devono rispettare una serie di requisiti estremamente dettagliati, tra cui requisiti riguardanti la loro organizzazione, la governance e i conflitti di interesse, le funzioni di sorveglianza, i dati, i codici di condotta, la segnalazione di violazioni e la divulgazione di informazioni di carattere metodologico e della dichiarazione sull'indice di riferimento. Considerate le finalità del regolamento (UE) 2016/1011, ossia salvaguardare la stabilità finanziaria ed evitare conseguenze economiche negative derivanti dall'inaffidabilità degli indici di riferimento, tali requisiti estremamente dettagliati hanno comportato oneri normativi sproporzionati per gli amministratori di indici di riferimento minori nell'Unione. È pertanto necessario ridurre tali oneri normativi concentrandosi sugli indici di riferimento che hanno maggiore importanza economica per il mercato dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento critici e significativi, e sugli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Per tale motivo l'ambito di applicazione dei titoli II, III, IV e VI del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe essere ristretto a tali indici di riferimento specifici.

(3)A norma dell'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2016/1011, la Commissione può escludere determinati indici di riferimento per valuta estera a pronti dall'ambito di applicazione di detto regolamento, affinché essi continuino a essere disponibili e possano essere utilizzati nell'Unione. Tenuto conto della necessità di rivedere e restringere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 agli indici di riferimento critici, agli indici di riferimento significativi, agli indici di riferimento UE di transizione climatica e agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, non è più necessario un regime specifico di esclusione per gli indici di riferimento per valuta estera a pronti.

(4)A norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento significativi sono tenuti ad adoperarsi per fornire indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi entro il 1º gennaio 2022. Dato che tale data è trascorsa, è opportuno sopprimere tale disposizione.

(5)I criteri per valutare se un indice di riferimento sia significativo sono attualmente definiti nell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011. Gli indici di riferimento sono considerati significativi, tra l'altro, quando raggiungono la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.

(6)Gli amministratori di indici di riferimento sono i più idonei a monitorare l'uso nell'Unione degli indici di riferimento da essi stessi forniti. Dovrebbero pertanto notificare all'autorità competente interessata o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda del luogo in cui l'amministratore è ubicato, che l'uso aggregato di uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011. Affinché gli amministratori di indici di riferimento abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi, è opportuno che essi siano soggetti a tali requisiti soltanto entro 60 giorni lavorativi dalla trasmissione della notifica. Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero inoltre fornire alle autorità competenti interessate o all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare l'uso aggregato dell'indice di riferimento in questione nell'Unione. Nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento ometta o rifiuti di notificare che l'utilizzo di uno dei suoi indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, e se le autorità competenti hanno motivi chiari e dimostrabili per ritenere che la soglia sia stata superata, l'autorità competente interessata o l'ESMA, a seconda dei casi, dovrebbe avere la possibilità di dichiarare che tale soglia è stata superata, dopo avere dato all'amministratore l'opportunità di essere ascoltato. Tale dichiarazione dovrebbe comportare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una dichiarazione effettuata dall'amministratore dell'indice di riferimento stesso. Ciò non dovrebbe pregiudicare la capacità dell'ESMA o delle autorità competenti di imporre sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori che non notifichino che uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia applicabile.

(7)I mercati, i prezzi e il contesto normativo evolvono nel tempo. Per tenere conto di tale evoluzione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di specificare ulteriormente la metodologia che gli amministratori e le autorità competenti devono usare per calcolare il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento.

(8)Tuttavia, in casi eccezionali, vi possono essere indici di riferimento con un uso aggregato inferiore alla soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 che, in ragione della specifica situazione nel mercato di uno Stato membro, rivestono comunque un'importanza tale per lo Stato membro che la mancanza di affidabilità avrebbe un impatto comparabile a quello di un indice di riferimento il cui utilizzo sia superiore a tale soglia. Per tale ragione l'autorità competente di tale Stato membro dovrebbe poter designare tale indice di riferimento come significativo sulla base di una serie di criteri qualitativi, laddove l'indice di riferimento sia fornito da un amministratore dell'UE,. Per gli indici di riferimento forniti da amministratori non UE, dovrebbe essere l'ESMA che, su richiesta di una o più autorità competenti, designa tale indice di riferimento come indice di riferimento significativo.

(9)Affinché le designazioni nazionali di indici di riferimento come significativi siano coerenti e coordinate, la autorità competenti che intendono designare un indice di riferimento come significativo dovrebbero consultare l'ESMA. Per la stessa ragione l'autorità competente di uno Stato membro che intenda designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un altro Stato membro dovrebbe consultare anche l'autorità competente dell'altro Stato membro in questione. Nel caso in cui le autorità competenti siano in disaccordo su chi, tra loro, dovrebbe designare l'indice di riferimento e vigilare su di esso, la controversia dovrebbe essere risolta dall'ESMA in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 .

(10)Un'autorità competente o l'ESMA, prima di designare un indice di riferimento come significativo, dovrebbe consentire all'amministratore di tale indice di riferimento, al fine di rispettare il suo diritto a essere ascoltato, di fornire qualsiasi informazione pertinente in merito alla designazione.

(11)Affinché la designazione di un indice di riferimento come significativo sia il più trasparente possibile, le autorità competenti o l'ESMA dovrebbero adottare una decisione di designazione contenente i motivi per cui l'indice in questione è considerato significativo. Le autorità competenti dovrebbero pubblicare la decisione di designazione sul proprio sito web e dovrebbero notificare tale decisione all'ESMA. Per lo stesso motivo l'ESMA, qualora designi un indice di riferimento come significativo su richiesta di un'autorità competente, dovrebbe pubblicare la decisione di designazione sul proprio sito web e dovrebbe darne notifica all'autorità competente richiedente.

(12)Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro conformità con le norme che ne disciplinano la metodologia e gli obblighi di comunicazione a carico del loro amministratore. Per tali motivi, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che detti indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento sia soggetto all'obbligo di registrazione o autorizzazione, a seconda dei casi, e sottoposto a vigilanza.

(13)Affinché la vigilanza degli indici di riferimento significativi inizi in modo tempestivo, gli amministratori di indici di riferimento che sono diventati significativi tramite il raggiungimento della soglia quantitativa applicabile o per designazione dovrebbero essere tenuti a richiedere, entro 60 giorni lavorativi, l'autorizzazione o la registrazione o, nel caso di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'avallo o il riconoscimento.

(14)Al fine di attenuare i rischi connessi a indici di riferimento il cui uso nell'Unione potrebbe non essere sicuro e avvisare i potenziali utilizzatori, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero potere emettere una dichiarazione, sotto forma di comunicazione pubblica, in cui indicano che l'amministratore di un indice di riferimento significativo non osserva le prescrizioni applicabili, in particolare per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo in capo all'amministratore di un indice di riferimento di ottenere l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento, a seconda dei casi. Dopo il rilascio di tale dichiarazione, è opportuno che le entità sottoposte a vigilanza non possano più aggiungere nuovi riferimenti agli indici di riferimento o alla combinazione di indici di riferimento in questione. Analogamente, per prevenire i rischi connessi all'uso di indici di riferimento che dichiarano di essere conformi alle etichette di indice di riferimento UE di transizione climatica o di indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi senza essere sottoposti a una vigilanza adeguata, alle entità sottoposte a vigilanza non dovrebbe essere consentito aggiungere nuovi riferimenti a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato all'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione, se l'amministratore di tali indici di riferimento non è incluso nel registro dell'ESMA degli amministratori e degli indici.

(15)Per evitare eventuali perturbazioni eccessive del mercato causate dal divieto di utilizzare un indice di riferimento, le autorità competenti o l'ESMA dovrebbero poter consentire di continuare a utilizzare temporaneamente tale indice di riferimento. Al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza e tutela nei confronti degli investitori finali, gli utilizzatori degli indici di riferimento che sono oggetto di una dichiarazione sotto forma di comunicazione pubblica dovrebbero individuare una valida alternativa per sostituire gli indici di riferimento in questione entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione pubblica o altrimenti provvedere affinché i clienti siano opportunamente informati della mancanza di un indice di riferimento alternativo.

(16)A norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011, il riconoscimento degli amministratori di indici di riferimento ubicati in un paese terzo può essere utilizzato come mezzo temporaneo di accesso al mercato dell'Unione in attesa dell'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione. Tuttavia, dato il numero molto esiguo di indici di riferimento di paesi terzi oggetto di decisioni di equivalenza, tale riconoscimento dovrebbe diventare un mezzo permanente di accesso al mercato dell'Unione per gli amministratori di tali indici di riferimento.

(17)Gli indici di riferimento oggetto di una decisione di equivalenza sono considerati disciplinati e soggetti a vigilanza in modo equivalente agli indici di riferimento dell'Unione. L'obbligo di richiedere l'avallo o il riconoscimento non dovrebbe pertanto applicarsi agli amministratori di indici di riferimento significativi ubicati in un paese terzo che godono di una decisione di equivalenza.

(18)Nell'interesse della trasparenza e per garantire la certezza del diritto, le autorità competenti che designano un indice di riferimento come significativo dovrebbero specificare le restrizioni d'uso che potrebbero determinarsi nel caso in cui l'amministratore di tale indice di riferimento non ottenga l'autorizzazione o la registrazione o non soddisfi i requisiti per l'avallo o il riconoscimento, a seconda dei casi.

(19)Al fine di attenuare i rischi legati all'uso di indici di riferimento significativi sottoposti a una vigilanza inadeguata, nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento che diventa significativo non richieda l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo entro il termine prescritto, o nel caso in cui detto amministratore di indici di riferimento non ottenga l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo o nel caso di revoca dell'autorizzazione, della registrazione, dell'avallo o del riconoscimento di tale amministratore, l'autorità competente o l'ESMA, a seconda dei casi, dovrebbe emanare una comunicazione pubblica indicando che gli indici di riferimento significativi forniti da tale amministratore non sono idonei a essere utilizzati nell'Unione.

(20)Gli utilizzatori di indici di riferimento fanno affidamento sulla trasparenza in merito allo status regolamentare degli indici di riferimento che utilizzano o intendono utilizzare. Per tale motivo l'ESMA dovrebbe includere nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento quegli indici di riferimento che sono soggetti ai requisiti più dettagliati stabiliti nel regolamento (UE) 2016/1011, o perché il loro uso nell'Unione supera la soglia fissata per gli indici di riferimento significativi, o perché sono designati come significativi da un'autorità di vigilanza nazionale o dall'ESMA, oppure perché si tratta di indici di riferimento critici. Per lo stesso motivo è opportuno che l'ESMA inserisca nel registro anche gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi forniti da amministratori che sono autorizzati o registrati. Infine l'ESMA dovrebbe elencare nel registro anche gli indici di riferimento per cui un'autorità competente o l'ESMA stessa ha emanato una comunicazione pubblica che ne vieta l'ulteriore utilizzo. Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri a carico degli utilizzatori, tutte queste informazioni dovrebbero essere rese facilmente consultabili tramite il punto di accesso unico europeo.

(21)Affinché la transizione verso le norme introdotte ai sensi del presente regolamento sia agevole e al fine di evitare che gli amministratori debbano sottoporsi più di una volta alla procedura per la registrazione o l'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti e l'ESMA prevedano procedure per la presentazione della domanda meno gravose per gli amministratori che hanno già ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento e che fanno nuovamente domanda di autorizzazione, registrazione, avallo o riconoscimento entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento di modifica.

(22)Al fine di concedere alle autorità competenti e all'ESMA il tempo necessario per raccogliere le informazioni sui potenziali indici di riferimento significativi e di adeguare l'infrastruttura esistente al nuovo quadro proposto ai sensi del presente regolamento di modifica, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

(23)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

(1)l'articolo 2 è così modificato:

(a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis.    I titoli II, III, IV e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.";

(b)sono soppresse le lettere g) e i) del paragrafo 2;

(2)all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)il punto 22 bis) è soppresso;

(b)il punto 27) è soppresso;

(3)l'articolo 5 è così modificato:

(a)al paragrafo 5, secondo comma, l'ultima frase è soppressa;

(b)il paragrafo 6 è soppresso;

(4)l'articolo 11 è così modificato:

(a)al paragrafo 5, primo comma, l'ultima frase è soppressa;

(b)il paragrafo 6 è soppresso;

(5)l'articolo 13 è così modificato:

(a)al paragrafo 3, primo comma, l'ultima frase è soppressa;

(b)il paragrafo 4 è soppresso;

(6)l'articolo 16 è così modificato:

(a)al paragrafo 5, secondo comma, l'ultima frase è soppressa;

(b)il paragrafo 6 è soppresso;

(7)al titolo III, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

"Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse";

(8)l'articolo 18 bis è soppresso;

(9)all'articolo 19 bis è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4.    Gli amministratori che non sono autorizzati o registrati a norma dell'articolo 34:

a) non forniscono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;

b) non indicano o suggeriscono, nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione o nella documentazione legale o di marketing riguardante tali indici di riferimento, che gli indici di riferimento da loro messi a disposizione sono conformi ai requisiti applicabili alla fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica o di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.";

(10)l'articolo 19 quinquies è soppresso;

(11)l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Indici di riferimento significativi

1.    Un indice di riferimento che non sia un indice di riferimento critico costituisce un indice di riferimento significativo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile;

b) l'indice di riferimento è stato designato come significativo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 o alla procedura di cui al paragrafo 6.

2.    Un amministratore dà immediata notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato o, se ubicato in un paese terzo, all'ESMA, quando uno o più indici di riferimento forniti da tale amministratore superino la soglia indicata al paragrafo 1, lettera a). A seguito del ricevimento di tale notifica, l'autorità competente o l'ESMA, a seconda dei casi, pubblica una dichiarazione sul proprio sito web in cui afferma che tale indice di riferimento è significativo.

Un amministratore fornisce, su richiesta, all'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato o, se ubicato in un paese terzo, all'ESMA, le informazioni per stabilire se la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), sia stata effettivamente superata.

Se l'autorità competente o, nel caso di un amministratore di un paese terzo, l'ESMA ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un indice di riferimento superi la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente o l'ESMA può emanare una comunicazione in cui segnala il fatto. Tale comunicazione fa scattare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una notifica di cui al paragrafo 2. Almeno 10 giorni lavorativi prima di emanare tale comunicazione, l'autorità competente o l'ESMA informa l'amministratore dell'indice di riferimento in questione delle proprie risultanze e lo invita a presentare eventuali osservazioni.

3.    Un'autorità competente può, previa consultazione dell'ESMA conformemente al paragrafo 4 e tenuto conto del suo parere, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell'Unione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;

b) la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nel suo Stato membro;

c) l'indice di riferimento non è stato designato da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Se giunge alla conclusione che un indice di riferimento soddisfa i criteri di cui al primo comma, l'autorità competente prepara un progetto di decisione per designare l'indice di riferimento come significativo e lo notifica all'amministratore in questione e all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'amministratore, se del caso. L'autorità competente interessata consulta anche l'ESMA in merito al progetto di decisione.

Gli amministratori in questione e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'amministratore hanno 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'autorità competente che effettua la designazione per presentare osservazioni e commenti in forma scritta. L'autorità competente interessata che effettua la designazione informa l'ESMA in merito alle osservazioni e ai commenti ricevuti e ne tiene debito conto prima di adottare una decisione finale.

L'autorità competente che effettua la designazione notifica all'ESMA la propria decisione e la pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web, insieme ai motivi della sua adozione e alle conseguenze della designazione in questione.

4.    Quando è consultata dall'autorità competente in merito all'intenzione di designare un indice di riferimento come significativo a norma del paragrafo 3, primo comma, l'ESMA formula, entro tre mesi, un parere che tiene conto, alla luce delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione, dei fattori seguenti:

a) se l'autorità competente che ha richiesto la consultazione abbia adeguatamente comprovato la propria valutazione secondo cui le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soddisfatte;

b) se la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità competente che ha richiesto la consultazione.

Ai fini della lettera b), l'ESMA tiene debitamente conto, se del caso, delle informazioni fornite dall'autorità che ha richiesto la consultazione a norma del paragrafo 3, terzo comma.

5.    Qualora accerti che un indice di riferimento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c), in più di uno Stato membro, l'ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati. Esse concordano chi tra loro provvede a designare l'indice di riferimento in questione come indice di riferimento significativo.

Qualora siano in disaccordo in merito alla questione di cui al primo comma, le autorità competenti deferiscono la questione all'ESMA, la quale risolve la controversia in conformità dell'articolo 19 del regolamento n. 1095/2010.

6.    L'ESMA può, su richiesta di un'autorità competente, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;

b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

L'ESMA, prima della decisione di designazione e appena possibile, informa l'amministratore dell'indice di riferimento delle proprie intenzioni, e lo invita a fornirle, entro 15 giorni lavorativi, una dichiarazione motivata contenente tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento come significativo.

Ove del caso, l'ESMA invita il prima possibile l'autorità competente della giurisdizione in cui è ubicato l'amministratore a fornire tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento.

L'ESMA motiva le decisioni di designazione, valutando se il fatto che le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte sia stato adeguatamente comprovato, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione.

L'ESMA pubblica la sua decisione motivata sul proprio sito web e ne informa l'autorità competente o le autorità competenti richiedenti senza indebito ritardo.

7.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di specificare ulteriormente il metodo di calcolo da utilizzare per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi.";

(12)è inserito il seguente articolo 24 bis:

"Articolo 24 bis

Requisiti degli amministratori di indici di riferimento significativi

(1)Entro 60 giorni dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'amministratore di un indice di riferimento che soddisfa il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato. Se l'amministratore in questione è ubicato in un paese terzo, a meno che l'indice di riferimento non sia oggetto di una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 30, tale amministratore, entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, richiede:

(a)il riconoscimento presso l'ESMA conformemente alla procedura di cui all'articolo 32; oppure

(b)l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.

(2)Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione, a meno che non sia già autorizzato o registrato, richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente che effettua la designazione in conformità dell'articolo 34.

(3)Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione, a meno che l'indice non sia oggetto di una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 30, richiede:

(a) il riconoscimento presso l'ESMA conformemente alla procedura di cui all'articolo 32; oppure

(b)l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.

(4)L'ESMA o le autorità competenti si avvalgono dei poteri di vigilanza e sanzionatori loro conferiti a norma del presente regolamento al fine di garantire che gli amministratori pertinenti rispettino i propri obblighi.

(5)L'autorità competente o l'ESMA emana una comunicazione pubblica in cui indica che un indice di riferimento significativo fornito da un amministratore non è conforme al presente regolamento e che gli utilizzatori dovrebbero astenersi dall'utilizzare tale indice se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a)entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dalla designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, o dalla designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore interessato non ha avviato le procedure per conformarsi al paragrafo 2 del presente articolo;

(b)le procedure di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo non sono andate a buon fine;

(c)l'ESMA ha cancellato la registrazione dell'amministratore in conformità dell'articolo 31;

(d)l'ESMA ha revocato o sospeso il riconoscimento dell'amministratore in questione in conformità dell'articolo 34, paragrafo 6;

(e)l'avallo dell'amministratore in questione è cessato;

(f)l'autorità competente ha revocato o sospeso l'autorizzazione o la registrazione dell'amministratore in questione.

Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'ESMA di tutte le comunicazioni pubbliche emanate. L'ESMA pubblica tutte le comunicazioni pubbliche emanate sul proprio sito web. L'ESMA o l'autorità competente rimuove senza indebito ritardo la comunicazione pubblica non appena il motivo per cui è stata emanata non sia più valido.";

(13)al titolo III, il capo 6 è soppresso;

(14)l'articolo 29 è così modificato:

(a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Uso di indici riferimento significativi, di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi";

(b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

   "1.    Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento significativo o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione se l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento è oggetto di una comunicazione pubblica emanata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici nell'Unione se l'amministratore di tali indici non è incluso nel registro di cui all'articolo 36.

Le entità sottoposte a vigilanza consultano regolarmente il punto di accesso unico europeo (ESAP) di cui all'articolo 28 bis, o il registro ESMA di cui all'articolo 36, al fine di verificare lo status normativo degli amministratori degli indici di riferimento significativi, degli indici di riferimento UE di transizione climatica o degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi che intendono utilizzare.

In deroga al primo comma, l'ESMA o l'autorità competente, a seconda dei casi, può consentire l'utilizzo di un indice di riferimento oggetto di una comunicazione pubblica emanata a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della comunicazione pubblica, rinnovabile una sola volta, se necessario al fine di evitare gravi perturbazioni del mercato.";

(c)è inserito un nuovo paragrafo 1 bis:

"1 bis. Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione in cui informa i clienti della mancanza di un'alternativa adeguata.";

(15)l'articolo 32 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è soppresso;

(b)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.    Un amministratore ubicato in un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 1 e 3, deve conformarsi al presente regolamento a eccezione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23. L'amministratore ubicato in un paese terzo può soddisfare detta condizione applicando i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, purché detta applicazione sia equivalente alla conformità con il presente regolamento, a esclusione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23.

   Al momento di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità con i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o con i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l'ESMA può tenere conto di:

(a)una valutazione dell'amministratore ubicato in un paese terzo effettuata da un revisore esterno indipendente;

(b)una certificazione fornita dall'autorità competente del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato.

   Se e nella misura in cui l'amministratore di un paese terzo è in grado di dimostrare che un indice di riferimento che fornisce è un indice di riferimento basato su dati regolamentati o un indice di riferimento per le merci che non si basa su dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, non sussiste per l'amministratore l'obbligo di rispettare i requisiti non applicabili alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati e di indici di riferimento per le merci a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 19, paragrafo 1.

3.    Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall'amministratore, è una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che agisce per conto dell'amministratore in relazione agli obblighi imposti a quest'ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all'amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento e, a tale proposito, è responsabile dinanzi all'ESMA.";

(c)al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento di cui al paragrafo 2 presenta domanda di riconoscimento presso l'ESMA. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'ESMA di avere adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 in relazione al suo indice di riferimento o ai suoi indici di riferimento che sono stati designati in conformità dell'articolo 24. Ove del caso, l'amministratore richiedente indica l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'ESMA. Il termine di cui al presente comma inizia a decorrere dalla data in cui il richiedente fornisce dette informazioni aggiuntive.";

(16)l'articolo 34 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

   "1.    Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che funge o intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 40, dello Stato membro in cui tale persona è ubicata, al fine di ricevere:

(a)un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;

(b)una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico.";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dal richiedente come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento o entro i termini di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 2 e 3, a seconda del caso.";

(17)all'articolo 36, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere da e) a j) seguenti:

"e)    gli indici di riferimento oggetto di una dichiarazione pubblicata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, e i collegamenti ipertestuali a tali dichiarazioni;

f)    gli indici di riferimento oggetto di designazioni da parte di autorità competenti notificate all'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;

g)    gli indici di riferimento oggetto di designazioni da parte dell'ESMA e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;

h)    gli indici di riferimento oggetto di comunicazioni pubbliche emanate dall'ESMA e dalle autorità competenti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, e i collegamenti ipertestuali a tali comunicazioni pubbliche;

i)    l'elenco degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi che possono essere utilizzati nell'UE;

j)    l'elenco degli indici di riferimento critici.";

(18)all'articolo 41, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere k) e l) seguenti:

"k)    designare un indice di riferimento come significativo a norma dell'articolo 24, paragrafo 3;

l)    in caso di fondati motivi per sospettare la violazione di uno dei requisiti stabiliti al capo 3 bis, imporre all'amministratore di cessare, per un periodo massimo di 12 mesi:

i)    la fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica o di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;

ii)    l'inclusione di riferimenti a indici di riferimento UE di transizione climatica o a indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi nel nome degli indici che mettono a disposizione nell'Unione, o nella documentazione legale o di marketing relativa a tali indici di riferimento;

iii)    l'inclusione di riferimenti alla conformità con i requisiti applicabili alla fornitura di tali indici di riferimento nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione, o nella documentazione legale o di marketing relativa a tali indici di riferimento.";

(19)l'articolo 42 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) qualsiasi violazione degli articoli da 4 a 16, degli articoli 19 bis, 19 ter, 19 quater e 21, degli articoli da 23 a 29 o dell'articolo 34, qualora si applichino; e";

(b)il paragrafo 2 è così modificato:

i)    alla lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)    500 000 EUR per violazioni degli articoli da 4 a 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli da 12 a 16, dell'articolo 21, degli articoli da 23 a 29 e dell'articolo 34 o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 31 dicembre 2023; o";

ii)    alla lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)    per le violazioni degli articoli da 4 a 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli da 12 a 16, dell'articolo 21, degli articoli da 23 a 29 e dell'articolo 34, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 31 dicembre 2023, oppure, se maggiore, il 10 % del fatturato totale annuo che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione; o";

(20)l'articolo 49 è così modificato:

(a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.    Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19 bis, paragrafo 2, all'articolo 19 quater, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 27, paragrafo 2 ter, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi il 31 dicembre 2028. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.    La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19 bis, paragrafo 2, all'articolo 19 quater, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 27, paragrafo 2 ter, all'articolo 30, paragrafo 2 bis, all'articolo 30, paragrafo 3 bis, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 48 decies, paragrafo 10, all'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(b)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.    L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2 bis, dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, dell'articolo 19 quater, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 7, dell'articolo 27, paragrafo 2 ter, dell'articolo 30, paragrafo 2 bis, dell'articolo 30, paragrafo 3 bis, dell'articolo 33, paragrafo 7, dell'articolo 48 decies, paragrafo 10, dell'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, dell'articolo 51, paragrafo 6, o dell'articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(21)all'articolo 51 è aggiunto il seguente paragrafo 4 quater:

"4 quater. Le autorità competenti e l'ESMA provvedono affinché gli amministratori di indici di riferimento che al [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo possano usufruire di una procedura semplificata che consenta loro di presentare domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi, entro il … [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica + due anni].".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    COM(2023) 168 final.
(2)    Un indice è una misura statistica, generalmente di un prezzo o di una quantità, calcolata o determinata sulla base di un insieme rappresentativo di dati sottostanti.
(3)    Calcolo basato sul valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento nell'Unione per cui l'indice di riferimento è utilizzato come riferimento determinato dall'amministratore dell'indice di riferimento.
(4)    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, come modificato.
(5)    È escluso un numero imprecisato di indici di riferimento significativi offerti da amministratori non UE che a quella data non avevano ottenuto il riconoscimento o l'avallo.
(6)    L'area ombreggiata corrisponde agli indici di riferimento per cui l'amministratore non dovrebbe più essere tenuto alla registrazione; cfr. in appresso.
(7)    Le entità sottoposte a vigilanza sono definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 17), BMR.
(8)    Articolo 2, paragrafo 1, BMR. Il BMR disciplina l'uso di indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'UE, di seguito denominate "utilizzatori di indici di riferimento". I clienti di queste entità sottoposte a vigilanza, investitori e imprese che desiderano un'esposizione verso indici di riferimento attraverso uno dei casi d'uso sopra elencati sono di seguito denominati "utilizzatori finali" di indici di riferimento.
(9)    Cfr. https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/2036?lang=it .
(10)    Cfr. Relazione 2021 dell'ESMA sulle sanzioni irrogate a norma del regolamento sugli indici di riferimento (solo in EN), https://www.esma.europa.eu/document/report-sanctions-imposed-under-benchmarks-regulation-in-2021.
(11)    COM(2023) 455 final.
(12)    Ibidem.
(13)    Mercati al dettaglio interessati potrebbero essere, ad esempio, i crediti ipotecari o fondi investimento molto conosciuti.
(14)    Tutte le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 36 saranno anche accessibili mediante il punto di accesso unico europeo (ESAP).
(15)    Al fine di salvaguardare l'integrità e la reputazione delle "etichette UE" associate, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e gli indici di riferimento UE di transizione climatica rimarrebbero nell'ambito di applicazione e possono essere forniti soltanto da amministratori autorizzati o registrati nell'Unione.
(16)    In linea con la definizione di "uso di un indice di riferimento" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, BMR.
(17)    Il regolamento sugli abusi di mercato si applica alla condotta in relazione agli indici di riferimento ai sensi dell'articolo 2. A norma dell'articolo 12 MAR, la manipolazione del mercato comprende anche l'attività di trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento. Nella proposta legislativa relativa alla "normativa sulle quotazioni", la Commissione ha proposto di modificare il regolamento sugli abusi di mercato per includere gli amministratori di indici di riferimento e i contributori di dati nell'ambito di applicazione del regime di sanzioni amministrative mediante la modifica dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere da e) a g). Le modifiche dell'articolo 23 proposte rafforzano inoltre i poteri delle autorità competenti per quanto riguarda gli amministratori di indici di riferimento.
(18)    Articolo 20, paragrafo 1, lettera a), BMR, che prevede che un indice di riferimento sia associato a strumenti finanziari e contratti finanziari aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR.
(19)    Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), BMR.
(20)    Indici di riferimento che hanno ottenuto accesso al mercato dell'UE tramite riconoscimento o avallo, che si aggiungono a un numero imprecisato di amministratori non UE che offrono indici di riferimento significativi nell'UE a norma delle disposizioni transitorie.
(21)    Indici di riferimento associati a contratti finanziari e strumenti finanziari aventi un valore totale superiore ai 50 miliardi di EUR oppure [che] non hanno alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne hanno molto pochi e [che potrebbero provocare] gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
(22)    Tutti i dati della presente sezione sono stati comunicati dall'ESMA, anche sulla base di una banca dati commerciale ( www.rimes.com ).
(23)    ABS Benchmarks Administration CO PTE. LTD. (Singapore) e ASX Benchmarks Limited (Australia).
(24)    S&P Dow Jones Indices, LLC (USA) e SIX Index AG (Svizzera).
(25)    Hedge Fund Research, Inc. (USA), ICAP information Services Limited (UK), Invesco Indexing LLC (USA), JPX Market Innovation & Research, Inc. (Giappone), Leonteq Securities AG (Svizzera), LPX AG (Svizzera), Nikkei Inc. (Giappone), Scientific Infra Pte Ltd (Singapore), STOXX Ltd. (Svizzera), WisdomTree, Inc. (USA).
(26)    COM(2023) 314 final. I rating ESG sono "pareri" di un fornitore di rating che non dovrebbero essere interpretati come una forma di etichettatura o certificazione.
(27)    COM(2023) 455 final.
(28)    SWD(2020) 147 final.
(29)    COM(2023) 455 final.
(30)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12016-Report-pursuant-to-Article-54-of-the-Benchmark-Regulation/public-consultation_it  e  https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2022-benchmarks-third-country_it .
(31)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13762-Regolamento-sugli-indici-di-riferimento-riesame-dellambito-di-applicazione-e-del-regime-per-gli-indici-di-riferimento-non-UE_it .
(32)    La consultazione mirata condotta durante l'estate del 2022 conteneva domande sui costi, ma ha consentito di raccogliere soltanto informazioni aneddotiche.
(33)    Un importante amministratore di indici di riferimento ha stimato che i costi complessivi iniziali come amministratore di indici di riferimento autorizzato dell'UE ammontano a 2-3 milioni di EUR, laddove il costo annuo per la vigilanza continua è compreso tra 1,5 e 2 milioni di EUR.
(34)    Si tratta di commissioni molto variabili, che vanno da commissioni fisse annue di alcune centinaia di EUR imposte da alcune autorità nazionali a commissioni basate sul tempo effettivo dedicato alla vigilanza.
(35)    GU C […] del […], pag. .
(36)    GU C […] del […], pag. .
(37)    GU C […] del […], pag. .
(38)    Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(39)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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