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Document 52023PC0454

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

    COM/2023/454 final

    Bruxelles, 20.7.2023

    COM(2023) 454 final

    2023/0286(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda una decisione quadro che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione alla preparazione e all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato (convenzione SA).

    Essa mira a sostituire la decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio del 13 novembre 2020 1 , che cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

    2.Contesto della proposta

    2.1.La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

    La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("la convenzione SA") mira a facilitare il commercio internazionale, nonché la raccolta, il raffronto e l'analisi di statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale. Essa comprende in allegato la nomenclatura SA, un sistema internazionale armonizzato che consente ai paesi partecipanti di classificare su una base comune a fini doganali i beni scambiati. In particolare la nomenclatura SA comprende la designazione delle merci, articolata in voci e sottovoci, e i relativi codici numerici, sulla base di un sistema di codici a 6 cifre. La nomenclatura SA, che è rivista ogni cinque anni 2 , è applicata da più di 190 amministrazioni a livello mondiale; di conseguenza oltre il 98 % delle merci scambiate al mondo è classificato in base a essa.

    La convenzione SA è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

    L'Unione europea e tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo 3 .

    2.2.L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)

    L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale, è un organo intergovernativo indipendente, la cui missione è migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni doganali. L'OMD rappresenta 185 amministrazioni doganali di tutto il mondo. L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio. Ciascun membro del consiglio dispone di un voto. Le decisioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e aventi diritto di voto. L'Unione esercita, a titolo transitorio, diritti e obblighi identici a quelli dei membri dell'OMD in attesa dell'entrata in vigore dell'emendamento della convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale.

    Il comitato del sistema armonizzato (comitato SA) è un comitato tecnico dell'OMD incaricato dei lavori preparatori collegati alla convenzione SA, i cui compiti principali sono elencati di seguito:

    ·redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato ed esercitare, in relazione al sistema armonizzato, altri poteri e funzioni ritenuti necessari dal consiglio dell'OMD o dalle parti contraenti. Esso può istituire organi preparatori, quali sottocomitati o gruppi di lavoro;

    ·formulare raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei testi giuridici del sistema armonizzato, anche mediante la risoluzione delle controversie in materia di classificazione fra le parti contraenti, facilitando in tal modo il commercio;

    ·proporre modifiche e aggiornamenti del sistema armonizzato per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti dei flussi commerciali, come pure delle altre esigenze degli utenti del sistema armonizzato;

    ·promuovere l'applicazione generalizzata del sistema armonizzato ed esaminare questioni generali e politiche ad esso attinenti.

    Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione SA, il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale due volte all'anno. In pratica le riunioni del comitato SA si tengono solitamente in marzo e in settembre.

    L'Unione e i suoi Stati membri dispongono congiuntamente di un solo voto in seno al comitato SA. Le decisioni del comitato SA relative alle questioni interessate dalla presente decisione quadro sono adottate a maggioranza semplice.

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato, redatti nel corso di una sessione del comitato SA, sono considerati approvati dal consiglio dell'OMD se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al comitato SA per riesame o rinviarla al consiglio.

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione SA, quando al consiglio viene sottoposta una questione conformemente alle disposizioni del succitato articolo, paragrafo 2, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio il quale sia parte contraente della convenzione non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato, per riesame.

    2.3.Gli atti previsti

    La proposta di decisione quadro riguarda i seguenti atti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, presi in considerazione e adottati provvisoriamente dal comitato SA, subordinatamente all'approvazione del consiglio dell'OMD mediante una procedura di approvazione tacita:

    ·le note esplicative, che chiariscono l'interpretazione delle note, delle voci e delle sottovoci della nomenclatura del SA;

    ·i pareri di classificazione, che rispecchiano le decisioni adottate dal comitato SA per quanto riguarda la classificazione di prodotti specifici;

    ·gli altri pareri e raccomandazioni sulla classificazione delle merci nella nomenclatura SA, quali le decisioni di classificazione o altri pareri adottati dal comitato SA.

    A norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione 4 , le autorità doganali degli Stati membri revocano le decisioni di classificazione se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura SA a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    3.1.Vincoli pratici nell'elaborazione e nell'adozione delle posizioni dell'UE

    L'effettiva partecipazione dell'Unione al comitato SA richiede una cooperazione più intensa ed efficiente tra le istituzioni a causa di vincoli pratici nella preparazione e nell'adozione delle posizioni dell'UE.

    Innanzitutto, in occasione di ciascuna delle due riunioni annuali il comitato SA tratta un numero cospicuo di questioni altamente tecniche. La tabella 1 mostra che, per le ultime cinque riunioni (2021-2023), il volume dei punti tecnici all'ordine del giorno esaminati dal comitato SA è rimasto molto elevato, come il numero di decisioni da adottare che producono effetti giuridici.

    Tabella 1 - Decisioni del comitato SA (CSA) per tipo

    1

    Riunione

    CSA/67

    CSA/68

    CSA/69

    CSA/70

    CSA/71

    2

    Data 5

    8-30.4.2021

    30.8-28.9.2021

    23.2-25.3.2022

    1-23.9.2022

    13-24.3.2023

    3

    Elementi tecnici

    122

    68

    96

    96

    81

    4

    Note esplicative

    40

    8

    18

    17

    16

    5

    Pareri di classificazione

    21

    29

    22

    10

    18

    6

    Decisioni di classificazione/orientamenti

    53

    27

    44

    63

    46

    7

    Totale (4+5+6)

    114

    64

    84

    90

    80

    In secondo luogo, l'Unione continua a essere uno dei principali contributori ai lavori del comitato SA, in quanto presenta un'importante mole di proposte e argomenti (questioni o controversie di classificazione con paesi terzi, proposte di modifiche delle note esplicative del SA) che sono periodicamente inseriti nell'ordine del giorno del comitato SA. Quattro dei punti all'ordine del giorno CSA/67 sono stati presentati dall'UE, tre per il CSA/68, sei per il CSA/69, dodici per il CSA/70 e sedici per il CSA/71.

    In terzo luogo, la disponibilità dei documenti di lavoro e dei relativi allegati è ancora problematica, sebbene si possa osservare un miglioramento generale della situazione, con ripetuti inviti da parte dell'Unione e di altre parti contraenti al segretariato dell'OMD ad affrontare la questione. Il regolamento interno del comitato SA (articolo 10) dispone che in linea di principio tutti i documenti di lavoro di base dovrebbero essere trasmessi ai membri del comitato almeno 30 giorni prima della data di apertura della sessione. La pratica mostra che tale regola non è sempre rispettata e che diversi documenti e i relativi allegati nonché i documenti complementari sono messi a disposizione in data successiva, con l'aggiunta di importanti informazioni tecniche, interpretazioni giuridiche o documenti di sintesi presentati dalle parti contraenti o da altri portatori di interessi, quali organizzazioni internazionali, di propria iniziativa o su invito del segretariato dell'OMD.

    La tabella 2 mostra la situazione per quanto riguarda la disponibilità dei documenti di lavoro del comitato SA e dei relativi allegati negli ultimi due anni.

    Tabella 2 - Disponibilità dei documenti di lavoro e dei relativi allegati

    Riunione

    Disponibilità di documenti e allegati

    > 30 gg./riunione

    30 gg.-15 gg./riunione

    < 15 gg./riunione

    CSA/67

    31

    16

    4

    CSA/68

    44

    9

    10

    CSA/69

    42

    41

    8

    CSA/70

    95

    15

    2

    CSA/71

    46

    64

    3

    Infine, dopo la pandemia di COVID‑19, le riunioni dell'OMD sono solitamente organizzate in formato ibrido. Al fine di preparare meglio e razionalizzare le discussioni durante le riunioni, il segretariato dell'OMD organizza un forum di discussione che consente ai delegati di esprimere le loro posizioni prima delle riunioni del gruppo di lavoro pre-sessione del comitato SA o delle riunioni del comitato SA. Questo incide anche in modo sostanziale sul tempo assegnato per la definizione delle posizioni dell'UE. Si ritiene tuttavia importante garantire che le posizioni dell'UE siano espresse in tali consessi preliminari per ottenere il sostegno di altre delegazioni nonché per individuare, esaminare e affrontare le eventuali difficoltà nella difesa delle posizioni dell'UE durante le discussioni nelle riunioni del comitato SA (o del gruppo di lavoro pre-sessione del comitato SA).

    Rimangono pertinenti tali vincoli, già individuati quando la Commissione ha presentato la proposta che ha portato all'adozione della decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio.

    3.2.Valutazione del funzionamento del nuovo quadro di riferimento istituito dalla decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio

    Con la decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio è stato istituito un quadro flessibile e pragmatico per garantire una preparazione e un'adozione armoniose ed efficienti delle posizioni dell'Unione, in modo che gli interessi dell'Unione in sede di OMD possano essere efficacemente difesi.

    In primo luogo, gli esperti di classificazione della Commissione hanno analizzato sistematicamente tutti i punti all'ordine del giorno, riesaminato la prassi di classificazione degli Stati membri e preparato progetti di posizione, integrati, ove necessario, da consultazioni esterne con le associazioni di categoria europee o altri portatori di interessi. Tali progetti di posizione sono stati poi discussi con esperti degli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti doganali. Dopo l'adozione da parte della Commissione, tali progetti di posizione sono stati trasmessi al Consiglio per discussione e approvazione.

    Con tale intensificazione della cooperazione fra le istituzioni, nonostante l'elevato volume e il carattere altamente tecnico delle questioni trattate dal comitato SA nonché il lasso di tempo molto ridotto tra la disponibilità dei documenti e la discussione effettiva nelle riunioni del comitato SA, le posizioni sono state stabilite in modo agevole, efficiente e rapido, consentendo in tutti i casi all'UE di stabilire, esprimere e difendere attivamente le sue posizioni e i suoi interessi in seno all'OMD.

    La decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio scade il 31 dicembre 2023, conformemente al suo articolo 3.

    3.3.Obiettivo e contenuto della proposta

    La presente proposta è intesa a sostituire la decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio con una decisione del Consiglio applicabile per la stessa durata, ossia tre anni, fino al 31 dicembre 2026. Considerando il quadro alquanto nuovo messo in atto nel 2020, si propone ancora una data di scadenza e il funzionamento del quadro creato da questa nuova decisione del Consiglio sarà riesaminato prima di un'eventuale nuova proroga.

    Si propone di sostituire la decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio senza modifiche sostanziali. Le uniche modifiche del presente progetto di decisione riguardano gli adeguamenti in relazione alle modifiche apportate all'articolo 8 della convenzione e l'integrazione nella decisione degli allegati precedentemente pubblicati nel documento ST 11651/20 del Consiglio.

    Le decisioni in esame redatte dal comitato SA possono incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, nella fattispecie sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché sull'allegata nomenclatura combinata (NC). Le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA sono utilizzati a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella NC, nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a revocare le decisioni di classificazione se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura del SA che discende da tali decisioni di classificazione, pareri di classificazione o modifiche delle note esplicative del SA.

    Alla luce del numero di questioni in merito alle quali il comitato SA è invitato a pronunciarsi in ognuna delle sue riunioni, della loro natura altamente tecnica e del tempo limitato per definire la posizione unionale a causa del breve preavviso con il quale di norma sono disponibili i documenti di lavoro, si ritiene che una nuova decisione quadro del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, che stabilisce la posizione dell'Unione in base a principi guida e criteri per la maggioranza delle questioni in merito alle quali il comitato SA deve decidere (per es. note esplicative, pareri e decisioni di classificazione, orientamenti o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato), sia necessaria per sostituire la decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio, in quanto l'adozione di singole decisioni a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, non consentirebbe un funzionamento efficace e rapido in questo settore.

    È pertanto appropriato che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD sulla base di principi guida e criteri nonché le fasi necessarie per definire la posizione dell'Unione per ciascuna riunione siano stabilite mediante una nuova decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, sulla base di una proposta della Commissione.

    A tal fine la presente proposta stabilisce un quadro di riferimento ove si enumerano i principi e i criteri a norma dei quali si stabilisce la posizione dell'Unione. Tali principi e criteri sono in linea con la politica doganale consolidata e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per la classificazione delle merci all'importazione in funzione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive.

    Le posizioni che dovranno essere assunte a nome dell'Unione dovrebbero rispettare i principi di semplificazione e di facilitazione della classificazione doganale, della coerenza con le regole generali per l'interpretazione del SA nell'interesse della certezza del diritto e della promozione delle migliori pratiche elaborate dall'Unione in merito.

    Per stabilire tali posizioni si dovrebbero seguire i criteri generali definiti dalla convenzione SA (le regole generali per l'interpretazione del SA) nonché le caratteristiche e proprietà oggettive delle merci. Se del caso, si dovrebbero altresì prendere in considerazione criteri specifici derivati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla classificazione delle merci nonché dagli orientamenti relativi alla classificazione doganale elaborati dall'OMD (nomenclatura del SA e relativa interpretazione fornita dalle note esplicative del SA, dai pareri di classificazione e dalle decisioni di classificazione adottati dal comitato SA) o dall'Unione (nomenclatura combinata e relativa interpretazione fornita dalle note esplicative della NC, dai regolamenti o dalle decisioni di classificazione adottati dalla Commissione o dalle conclusioni raggiunte dal comitato del codice doganale, sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica").

    In linea con la decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio, la presente proposta di decisione quadro prevede inoltre che:

    - la Commissione informi il Consiglio con un anticipo sufficiente prima di ogni riunione del pertinente organo dell'OMD nell'ambito della quale potrà essere adottata una decisione interessata dalla decisione quadro;

    - il Consiglio abbia la facoltà di esprimere il suo disaccordo relativamente alla posizione proposta in merito a una o più decisioni SA individuali da adottare;

    - per tutelare i diritti dell'Unione ed evitare che l'OMD adotti una decisione su una questione in merito alla quale il Consiglio non è in grado di raggiungere una posizione prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, la Commissione possa chiedere a nome dell'Unione che la questione sia rinviata al consiglio dell'OMD o al comitato SA per riesame;

    - nei casi in cui la posizione dell'Unione in merito a una questione differisca sostanzialmente dalla decisione adottata dal comitato SA, la Commissione comunica al Consiglio se valuta che la decisione del comitato SA in questione possa essere accettata o se la questione debba essere rinviata al comitato SA per riesame, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA. Il Consiglio ha la facoltà di esprimere il suo disaccordo relativamente alla posizione proposta in merito a una o più decisioni SA individuali in questione.

    Conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento europeo sarà immediatamente e pienamente informato.

    4.Base giuridica

    4.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 6 .

    Pertanto la base giuridica procedurale della proposta di decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri orientamenti sull'interpretazione del SA nell'ambito della convenzione SA, è l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato del sistema armonizzato e il consiglio sono organi istituiti mediante un accordo, ossia la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

    Gli atti che il comitato SA è chiamato a redigere costituiscono atti aventi effetti giuridici. Una volta approvati dal consiglio, gli atti previsti saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sull'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in quanto l'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del codice doganale dell'Unione 7 dispone che le "autorità doganali revocano le decisioni ITV 8 [...] se non sono più compatibili con l'interpretazione [...] a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dal comitato SA;". Tali decisioni predisposte dal comitato SA (le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA) sono inoltre utilizzate a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (NC), nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.3.Base giuridica sostanziale

    4.3.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.3.2.Applicazione al caso concreto

    Poiché l'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'interpretazione della tariffa doganale e la conclusione di un accordo internazionale nel settore della politica commerciale comune nonché l'attuazione della nomenclatura del SA e della nomenclatura combinata dell'UE, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

    4.4.Conclusione

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    5.Incidenza sul bilancio

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

    6.Pubblicazione dell'atto previsto

    2023/0286 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione 87/369/CEE del Consiglio 9 l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 10 e il relativo protocollo di emendamento 11 (convenzione SA), che, tra l'altro, ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA).

    (2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il comitato SA redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri come orientamenti per l'interpretazione del sistema armonizzato e per la preparazione di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato.

    (3)A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato redatti nel corso di una sessione del comitato SA ("decisioni SA") si devono considerare approvati dal consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al comitato SA per riesame o rinviarla al consiglio dell'OMD.

    (4)A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione SA, una volta sottoposta al consiglio una questione conformemente alle disposizioni del succitato articolo, paragrafo 2, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio il quale sia parte contraente della convenzione non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato SA, per riesame.

    (5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in seno all'OMD per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme della convenzione SA, in quanto le decisioni in questione redatte dal comitato SA potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 12 .

    (6)È nell'interesse dell'Unione che le posizioni da essa espresse in sede di comitato SA siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la classificazione tariffaria delle merci. È altresì nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all'Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato SA.

    (7)Per tutelare i diritti dell'Unione, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a nome dell'Unione che una questione sia rinviata al consiglio dell'OMD o al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, al fine di evitare che una decisione sia adottata su una questione sulla quale il Consiglio non possa raggiungere una posizione prima della scadenza del termine previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA o sulla quale abbia raggiunto una posizione che differisce nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA.

    (8)Considerata la natura evolutiva e altamente tecnica della classificazione delle merci a norma della convenzione SA, l'elevata mole di questioni trattate in occasione delle due riunioni annuali del comitato SA e il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell'OMD e dalle parti contraenti in preparazione delle riunioni del comitato SA nonché la conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto e agisca in funzione delle nuove informazioni presentate prima o durante tali riunioni, si dovrebbero adottare le misure necessarie, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione della posizione dell'Unione.

    (9)La decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio ha istituito una procedura efficiente e snella per stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato e in merito alla redazione di tali atti nell'Organizzazione mondiale delle dogane. Poiché scade il 31 dicembre 2023, è opportuno sostituirla con una nuova decisione.

    (10)In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato SA e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di OMD, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell'OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al regolamento interno del comitato SA, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione pertinente.

    (11)Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancita dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato e in merito alla redazione di tali atti nell'Organizzazione mondiale delle dogane, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La definizione della posizione che l'Unione dovrà assumere a norma dell'articolo 1 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell'allegato.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Esso cessa di produrre effetti a decorrere dal 31 dicembre 2026.

    Articolo 4

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 11).
    (2)    Dalla sua introduzione nel 1988 la nomenclatura SA è stata rivista sei volte. Le revisioni sono entrate in vigore rispettivamente nel 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 e 2022.
    (3)    Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
    (4)    GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
    (5)    Incluso il gruppo di lavoro del comitato SA pre-sessione.
    (6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (7)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
    (8)    Informazioni tariffarie vincolanti: decisioni di classificazione comunicate anticipatamente dalle amministrazioni doganali agli operatori economici, per garantire la certezza del diritto in merito alla classificazione e al trattamento tariffario applicabile alle merci soggette a importazione o esportazione.
    (9)    Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento ( GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1 ).
    (10)    GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.
    (11)    GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11.
    (12)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
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    Bruxelles, 20.7.2023

    COM(2023) 454 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato


    ALLEGATO

    I. Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA.

    1. PRINCIPI

    Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) l'Unione:

    a)    promuove, contribuisce a e agevola la classificazione doganale delle merci nonché un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato (SA) e riduce il numero di cause e litigi relativi a interpretazioni divergenti del SA;

    b)    si adopera per un idoneo coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase preparatoria delle decisioni in sede di comitato del sistema armonizzato (comitato SA) e garantisce che le decisioni adottate dall'OMD siano conformi alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (convenzione SA) 1 ;

    c)    garantisce che le misure adottate dall'OMD siano coerenti con le norme generali per l'interpretazione del SA;

    d)    promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche elaborate dall'Unione per il settore interessato;

    e)    promuove la semplificazione e la modernizzazione della nomenclatura del SA in funzione dell'evoluzione delle esigenze degli utenti e dello sviluppo di nuove tecnologie;

    f)    garantisce la coerenza con le altre politiche, compreso l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, e con gli impegni internazionali in una misura pertinente alla luce della natura specifica della classificazione doganale.

    2. CRITERI

    Le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede dell'OMD

    (a)sono stabilite secondo i seguenti criteri generali:

    il principio che, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle pertinenti voci del SA e delle note di sezione o di capitolo, e

    le norme generali per l'interpretazione del SA delineate nell'allegato della convenzione SA;

    (b)tengono conto, se del caso, dei seguenti criteri specifici:

    -    la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di classificazione doganale delle merci;

    -    la nomenclatura del SA e le note esplicative del SA, i pareri di classificazione e le decisioni adottate dal comitato SA;

    -    le sottovoci della nomenclatura combinata (NC) 2 e le note esplicative della NC;

    -    i regolamenti e le decisioni di classificazione adottati dalla Commissione,

    -    le conclusioni del comitato del codice doganale, sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica", e

    -    eventuali altri atti giuridici o linee guida sulla classificazione doganale delle merci elaborati dal Consiglio o dalla Commissione.

    3. ORIENTAMENTI

    Ove opportuno, l'Unione si adopera, a sostegno dell'adozione delle seguenti decisioni in sede di OMD, conformemente ai principi e ai criteri di cui ai punti 1 e 2:

    a)    proporre e redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri orientativi per l'interpretazione del SA;

    b)    redigere raccomandazioni intese a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi del SA;

    II. Definizione della posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA.

    Prima di ciascuna riunione del comitato SA durante la quale detto comitato è invitato ad adottare decisioni che producono effetti giuridici per l'Unione, sono adottate le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni tecniche e di altre informazioni rilevanti trasmesse alla Commissione, a norma dei principi, criteri e orientamenti di cui alla sezione I. Al fine di preservare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di OMD, la Commissione attribuisce un'importanza particolare alla disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al regolamento interno del comitato del SA.

    A tal fine, e sulla base delle suddette informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato SA di cui al punto 1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile.

    Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell'Unione al riguardo al comitato SA.

    Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA, la Commissione, con anticipo sufficiente prima del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, trasmette al Consiglio per esame e approvazione un documento scritto nel quale indica se la decisione o le decisioni in questione possano essere accettate o se la questione debba essere rinviata al consiglio dell'OMD o sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA.

    Per tutelare i diritti dell'Unione ed evitare che l'OMD adotti una decisione su una questione in merito alla quale il Consiglio non è in grado di raggiungere una posizione prima del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, la Commissione chiede a nome dell'Unione che la questione sia rinviata al consiglio dell'OMD o al comitato SA per riesame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA.

    (1)    GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.
    (2)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 9). 1.
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